Sentenza 20 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 20/02/2025, n. 1403 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 1403 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del lavoro, dott. Roberto De Matteis, all'esito della pubblica udienza 20.2.2025, ha pronunciato mediante lettura contestuale di motivazione e dispositivo la seguente
S E N T E N Z A
nella controversia di lavoro iscritta al R.G. n. 23509/2023 avente ad oggetto: differenze retributive;
TRA
(c.f. ), elettivamente domiciliato in Parte_1 C.F._1
Napoli, alla via G. Sanfelice n. 24, presso lo studio degli Avv.ti Sergio Turrà e Daniela Vallifuoco che lo rappresentano e difendono;
RICORRENTE
CONTRO
, in persona del Presidente legale rapp.te p.t., rappresentata e difesa Controparte_1 dall'Avv. Alba Di Lascio, ed elettivamente domiciliata in Napoli alla via S. Lucia n. 81;
RESISTENTE
CONCLUSIONI
PER PARTE RICORRENTE: dichiarata l'efficacia vincolante del giudicato esterno formatosi sulla sentenza del Tribunale di Napoli, condannare la alla corresponsione delle Controparte_1 differenze di RIA maturate, rispettivamente per il periodo dal 01.10.2017 al 30.11.2023, pari alla somma di € 2.834,08, nonché alla restituzione della somma versata a titolo di contributi previdenziali, pari a € 1.486,78, oltre interessi dalla maturazione di ciascun credito al soddisfo;
con vittoria delle spese di lite.
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con vittoria delle spese di lite.
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso depositato il 14.12.2023, premetteva di essere dipendente Parte_1 nel ruolo della Giunta Regionale della e di aver già prestato attività lavorativa Controparte_1 subordinata in favore del Commissariato Straordinario di Governo per la venendo CP_1 successivamente immesso, con decorrenza giuridica dal 17.02.1987, nei ruoli speciali istituiti presso la Controparte_1
Precisava che la convenuta, dopo un lungo iter amministrativo, aveva provveduto al suo reinquadramento corrispondente alle mansioni svolte, riconoscendogli l'anzianità pregressa rispetto alla data di assunzione senza, tuttavia, ricalcolare il trattamento economico spettante in forza degli aumenti della retribuzione individuale di anzianità (RIA) maturati in forza dell'art. 30 della legge regionale 30.05.1984 n. 27, dell'art. 33 della legge regionale 10.11.1989 n. 23, e dell'art.42 della legge regionale 04.07.1991 n. 12.
Aggiungeva di aver, precedentemente, agito in giudizio chiedendo la condanna dell'ente al Con pagamento delle differenze retributive tra la spettante in forza delle previsioni normative e quella erogata in misura inferiore, per la somma di € 13.292,25 alla data di proposizione della domanda giudiziale del 17.10.2017.
Deduceva che il Tribunale di Napoli, con la sentenza n. 1139/2019 passata in giudicato, aveva riconosciuto il suo diritto a percepire la RIA nella misura mensile di € 48,52, condannando l'ente al pagamento delle differenze maturate.
Lamentava di aver, invano, richiesto alla di provvedere all'adeguamento Controparte_1 della RIA per le mensilità maturate per il periodo successivo e fino all'introduzione del presente giudizio (in relazione, quindi, alla mensilità maturata in data 30.11.2023), domandando in questa sede, altresì, le mensilità da maturarsi nel corso del giudizio.
Tanto premesso, conveniva nuovamente in giudizio innanzi al Tribunale Parte_1 di Napoli, in funzione di Giudice del lavoro, la per sentire accolte le sopra Controparte_1 richiamate conclusioni.
Regolarmente instaurato il contraddittorio, la si costituiva in giudizio, Controparte_1 chiedendo il rigetto del ricorso, con vittoria delle spese di lite.
In particolare, contestava la domanda in relazione al quantum debeatur (retrodatando il periodo di spettanza di dette somme, quanto al dies ad quem, al 1.10.2023), nonché alla debenza delle somme dovute a titolo di ritenute contributive.
Deduceva, in subordine, la non applicabilità al caso in esame della disposizione di cui all'art. 1284, comma 4, c.c. sul saggio di interessi dovuto, dovendo prevalere la disposizione speciale per i crediti derivanti da rapporto di impiego e previdenziale pubblicistico.
Alla odierna udienza, acquisita la documentazione prodotta, la causa veniva discussa oralmente sulle conclusioni di cui alle note conclusionali e decisa come da sentenza letta al termine
2 della camera di consiglio.
2. Il ricorso è fondato e va accolto nei limiti segnati dalla presente motivazione.
Al fine di dirimere il capo di domanda al pagamento delle differenze retributive maturate a titolo di RIA risulta assorbente la questione relativa alla applicabilità, o meno, del principio secondo cui qualora due giudizi tra le stesse parti abbiano riferimento al medesimo rapporto giuridico, ed uno dei due sia stato definito con sentenza passata in giudicato, l'accertamento compiuto in ordine alla situazione giuridica, ovvero alla soluzione di questioni di fatto e di diritto relative ad un punto fondamentale comune ad entrambe le cause, preclude il riesame dello stesso punto di diritto accertato e risolto.
Aderendo a quanto affermato più volte nella giurisprudenza della Suprema Corte, ritiene questo giudicante che tale principio non sia derogato nemmeno “nei rapporti giuridici di durata e alle obbligazioni periodiche che eventualmente ne costituiscono il contenuto, sui quali il giudice pronuncia con accertamento su una fattispecie attuale, ma con conseguenze destinate ad esplicarsi anche in futuro, sicché l'autorità del giudicato impedisce il riesame e la deduzione di questioni tendenti ad una nuova decisione su quelle già risolte con provvedimento definitivo, il quale, pertanto, esplica la sua efficacia anche nel tempo successivo alla sua emanazione, con
l'unico limite di una sopravvenienza di fatto o di diritto, che muti il contenuto materiale del rapporto o ne modifichi il regolamento” (in tal senso, cfr. ex multis Cass. lav. n. 20765/2018,
10174/2018, 15493/2015; nonché S.U. n. 13916/2006).
Tanto premesso, è documentato il passaggio in giudicato della sentenza n. 1139/2019, con cui
è stato riconosciuto il diritto del sig all'anzianità utile per gli scatti illegittimamente Pt_1 congelati dall'ente per il periodo successivo all'anno 1987.
Nella predetta sentenza veniva condannata la al pagamento delle Controparte_1 differenze maturate in ragione del diritto a percepire la RIA nella misura mensile di € 48,52 come indicata nei conteggi allegati al predetto giudizio.
Accertato tale diritto, con riferimento al periodo successivo oggetto del presente giudizio, è pacifico che il ricorrente abbia continuato ad espletare, senza soluzione di continuità, la propria prestazione lavorativa alle dipendenze della convenuta, non diversamente da quanto accertato precedentemente alla sentenza passata in giudicato.
Pertanto, non essendo stato dedotto alcun mutamento, di fatto o di diritto, successivo al giudicato, che abbia inciso sulla situazione giuridica e fattuale preesistente, in applicazione delle suesposte coordinate ermeneutiche, deve ritenersi che l'accertamento contenuto nella sentenza n.
1139/2019 del Tribunale di Napoli sia vincolante anche in questa sede.
3. Al fine di quantificare il credito maturato dal ricorrente, vanno condivisi i semplici conteggi allegati al ricorso, che sono stati formulati considerando come dovuta al sig. Parte_1 la RIA pari a € 582,24 annui ovvero € 48,52 mensili;
ciò in luogo di quella minore riportata nelle buste paga (€ 13,02).
3 Essendo stati redatti secondo criteri contabili corretti e non essendo stati oggetto di specifica contestazione (ad eccezione di quanto si dirà subito appresso) i predetti conteggi possono essere posti a base del calcolo della somma spettante al ricorrente, che viene determinata come in ricorso.
Invero, l'unica contestazione mossa dalla resistente coincide con il dies ad quem da doversi considerare ai fini della corretta commisurazione delle differenze retributive ex adverso domandate. Come anticipato in narrativa, infatti, la resistente intende limitare dette differenze sino al 01.10.2023, ove la ricorrente – facendo riferimento alla data d'instaurazione del presente giudizio, il 14.12.2023 – include nei predetti conteggi anche le mensilità sino al 30.11.2023.
Invero, da quanto allegato e provato dalle parti, non risulta in alcun modo la ragione per la quale dette mensilità – quelle di ottobre e novembre – debbano essere escluse dai conteggi di cui sopra: sul punto, difatti, le difese articolate dalla sono del tutto apodittiche, Controparte_1 retrodatando in maniera arbitraria il dies ad quem senza addurre alcuna specifica motivazione a riguardo.
Va, invece, disattesa la domanda di condanna della resistente al pagamento delle differenze retributive maturate per il periodo successivo al deposito del ricorso.
Quanto alla data finale deve, infatti, ritenersi che l'accertamento del diritto e la condanna al pagamento possano essere delibati sino alla data di instaurazione della lite.
Alla stregua delle suesposte considerazioni, in parziale accoglimento della domanda, la in persona del legale rapp.te p.t., va condannata al pagamento in favore del Controparte_1 ricorrente delle differenze di RIA maturate per il periodo dal 17.10.2017 al 30.11.2023, pari alla somma di € 2.834,08.
4. Competono su tali somme gli interessi legali dalla data di maturazione delle singole voci sino al soddisfo, ma non gli interessi di cui al comma 4 dell'art. 1284 c.c.
Il saggio d'interesse previsto dall'art. 1284, comma 4, c.c. si applica – com'è noto – esclusivamente in caso di inadempimento di obbligazioni di fonte contrattuale, dal momento che, qualora tali obbligazioni derivino, invece, da fatto illecito o dalla legge, non è ipotizzabile nemmeno in astratto un accordo delle parti nella determinazione del saggio, accordo la cui mancanza costituisce presupposto indefettibile di operatività della disposizione (cfr. Cass.
28409/2018).
Del resto, “La citata disposizione non si applica ai crediti di lavoro per i quali vige una specifica disciplina di favore e di fonte legale, quella prevista dall'art. 429, comma 3, c.p.c., in cui, oltre al tasso di interesse legale, è previsto il risarcimento del maggior danno da svalutazione.
Detta disciplina non appare cumulabile con la disposizione contenuta nell'art. 1284, comma 4”
(cfr. sent. Tribunale di Roma, n. 3577/2020).
Conseguentemente, tale pretesa creditoria è infondata.
Più specificamente, la somma indicata va maggiorata degli interessi legali ex art. 22 della legge 724/94, dalla maturazione delle singole scadenze e sino al soddisfo, da calcolarsi sugli importi netti.
4 Ed, infatti: “In caso di ritardato pagamento degli emolumenti di natura retributiva, pensionistica ed assistenziale a favore dei dipendenti pubblici in attività di servizio o in quiescenza, gli interessi legali e la rivalutazione monetaria vanno calcolati sulla somma dovuta al netto delle ritenute previdenziali, assistenziali ed erariali, come previsto dall'art. 3, comma 2, del d.m. n. 352 del 1998, senza che possa configurarsi in tale disciplina un eccesso di delega dell'autorità amministrativa, costituendo l'individuazione della base di computo una tra le possibili modalità applicative del divieto di cumulo ex art. 22, comma 36, della l. n. 724 del 1994”
(cfr. Cass. SS.UU. 14429/ 2017; Cass. 20765/2018; in tal senso, recentemente, Trib. Napoli, 8 marzo 2024, n. 1806).
Tali argomenti fondati sulla specialità della disciplina applicabile ai crediti di lavoro e in particolare a quelli derivanti da pubblico impiego inducono a ritenere non applicabile la norma codicistica in esame e al rigetto della pretesa di parte ricorrente sul punto.
5. Residua la domanda di restituzione delle ritenute contributive – per un importo pari ad €
1.486,78 – in tesi indebitamente trattenuta dalla resistente.
Sul punto deve rammentarsi quanto precisato dalla Suprema Corte di Cassazione con riguardo alle predette ritenute, ossia che: “ai sensi della L. n. 218 del 1952, artt. 19 e 23 il datore di lavoro può legittimamente operare la ritenuta solo se corrisponde tempestivamente all'ente previdenziale la quota retributiva a carico del lavoratore. Qualora, invece, il pagamento avvenga in ritardo, rispetto ai termini imposti dal rapporto previdenziale, la ritenuta non è consentita, perché in tal caso “il credito retributivo si estende automaticamente alla quota contributiva a carico del lavoratore, che diviene perciò parte della retribuzione a lui spettante” (cfr. Cass. n.
18897/2019; Cass. n. 25956/2017; Cass. n. 23426/2016, Cass. n. 18044/2015 e Cass. n.
19790/2011). E' stato precisato al riguardo che, ai fini della tempestività del versamento, non rileva la data della pronuncia giudiziale che accerta il diritto alle differenze retributive, bensì quella in cui il diritto stesso è maturato (Cass. n. 22379/2015). L'inadempimento, infatti, sorge al momento del mancato pagamento degli importi dovuti e l'intervento del giudice che lo accerta, condannando il datore ad effettuare la prestazione non correttamente adempiuta, non è idoneo a differire il termine a partire dal quale l'obbligazione contributiva, connessa a quella retributiva, deve essere adempiuta” (cfr. Cass. n. 23071/2021).
Applicando tali principi, non essendo contestato che l'ente abbia operato ritenute previdenziali per l'importo di 1.486,78, provvedendo a corrispondere l'importo netto di € 12.534,00, il pagamento effettuato risulta parziale.
In altri termini, la non avrebbe dovuto trattenere le somme a titolo di Controparte_1 contributi previdenziali, avendo provveduto in ritardo - rispetto alla data di decorrenza dei crediti retributivi accertati nella sentenza citata - al pagamento delle dette differenze retributive.
Ne consegue che il ricorrente ha diritto a ricevere il pagamento della somma indebitamente trattenuta dalla resistente a titolo di ritenute previdenziali pari a € 1.486,78, oltre interessi a far data dalla data della indebita trattenuta (febbraio 2021) al saldo.
5 6. Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo, in misura minima tenuto conto della serialità della controversia, ai sensi del DM n. 147/2022, considerata l'assenza di attività istruttoria.
P.Q.M.
Il dott. Roberto De Matteis, quale Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, così provvede:
in parziale accoglimento del ricorso, condanna la al pagamento in Controparte_1 favore di della somma di € 2.834,08, nonché di € 1.486,78 a titolo di Parte_1 restituzione delle indebite ritenute previdenziali, oltre interessi legali dalla data di maturazione delle singole voci del credito al saldo;
condanna la al pagamento delle spese di lite, liquidate in € 1.314,00, Controparte_1 oltre IVA e CPA, € 49,00 di contributo unificato e rimborso forfettario come per legge.
Così deciso in Napoli, il 20.2/2025.
Il Giudice del lavoro dott. Roberto De Matteis
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dr.ssa Cecilia Mirone,
MOT in tirocinio generico presso l'intestato Ufficio.
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