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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Campobasso, sentenza 09/12/2025, n. 1061 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Campobasso |
| Numero : | 1061 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 594/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CAMPOBASSO
Unica Civile
Il Tribunale, nella persona del G.O., dott.ssa IL GIRARDI, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 281 sexies cpc
nella causa civile iscritta al n. R.G. 594/2023, trattenuta in decisione in data 26 giugno 2025 all'esito dell'udienza di precisazione delle conclusioni svolta con modalità cartolare, con concessione di termini di cui all'art. 190 c.p.c., promossa da:
( ), Parte_1 C.F._1 Parte_2
( ) e ( ), in proprio e C.F._2 Parte_3 C.F._3 nella loro qualità di eredi della de cuius nata a [...] il Persona_1
05.06.1944, deceduta il 22.01.2021 in Campobasso, con il patrocinio dell' Avv. Vincenzo
AC (C.F. ), dell'Avv. Vincenzo Fiorini C.F._4
( ), dell'Avv. Francesco Beer (C.F. ), CodiceFiscale_5 C.F._6
dell'Avv. Maria Pia Di Bartolomeo (C.F. ) e dell'Avv. Marco C.F._7
AL (C.F. ), elettivamente domiciliati presso lo studio dell'Avv. C.F._8
AC in Campobasso alla Via E. Berlinguer n. 1;
RICORRENTE
CONTRO
1
in persona del Controparte_1
Commissario Straordinario e legale rappresentante pro tempore (P. IVA: , CF: P.IVA_1
) con il patrocinio dell'Avv. Stefano Rossi del Foro di Roma, C.F.: P.IVA_2
elettivamente domiciliata in Roma, Via delle Quattro Fontane n. 20 C.F._9 presso lo studio del difensore.
RESISTENTE
C.F.: , in persona del procuratore Controparte_2 P.IVA_3
speciale pro tempore con il patrocinio dell'avv. Ludovica Rossi, del Foro di Roma elettivamente domiciliata in Roma, Via delle Quattro Fontane n. 20, presso lo studio del difensore
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note di udienza depositate per l'udienza di precisazione delle conclusioni svolta con modalità cartolare.
Concise Ragioni Di Fatto E Di Diritto Della Decisione
All'odierno giudizio è applicabile l'art. 58, comma II, L. 18 giugno 2009, n. 69 e, per l'effetto, la stesura della sentenza segue l'art. 132 c.p.c. come modificato dall'art. 45, comma 17, della
L. n. 69 del 2009, con omissione dello “svolgimento del processo” (salvo richiamarlo ove necessario o opportuno per una migliore comprensione delle motivazioni della presente decisione).
Inoltre, ai sensi del citato art. 118 disp. att. c.p.c., così come in ogni caso in vigore dal
21.06.2013 ex Dl. 69/13, “la motivazione della sentenza di cui all'art. 132, secondo comma, n. 4), del codice consiste nella concisa esposizione dei fatti decisivi e dei principi di diritto su cui la decisione è fondata, anche con esclusivo riferimento a precedenti conformi ovvero mediante rinvio a contenuti specifici degli scritti difensivi o di altri atti di causa”.
2 *****
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. del 21.3.2023, ritualmente notificato, Parte_1
e in proprio e nella qualità di eredi della de Parte_2 Parte_3 cuius convenivano in giudizio l' Persona_1 [...]
(d'ora in poi ) e la compagnia assicurativa Controparte_1 CP_1 [...]
al fine di sentire accogliere le seguenti conclusioni: “Piaccia Controparte_2 all'Ill.mo Tribunale adito, reietta ogni contraria istanza, eccezione, documentazione e difesa, così provvedere: - Accertare e dichiarare che il decesso della sig.ra è avvenuto per Persona_1 responsabilità esclusiva e/o corresponsabilità degli odierni convenuti, secondo quanto illustrato nella premessa assertiva in fatto ed in diritto del presente atto e, per l'effetto, - Condannare i convenuti tutti, anche in solido tra loro, al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali – e/o in subordine al danno da perdita di chances - nella somma che verrà accertata in corso di giudizio, previa CTU che sin d'ora si richiede, maggiorata di interessi e rivalutazione a far data dalla domanda originaria o, altrimenti, nella misura della somma maggiore o minore che verrà ritenuta di giustizia dall'odierno Giudice;
- Condannare i convenuti, anche in solido tra loro, al pagamento delle spese, diritti ed onorari del presente giudizio, oltre IVA e CPA come per legge, con distrazione in favore dei sottoscritti procuratori che si dichiarano antistatari - Condannare i convenuti anche in solido tra loro, al pagamento delle spese, diritti ed onorari del giudizio di A.T.P. disponendo anche la restituzione delle somme già versate dai ricorrenti in favore dei cc.tt.uu.”.
Il citato ricorso seguiva la conclusione del procedimento ex art. 696 bis c.p.c. tra le medesime parti, in cui i germani deducevano che la madre, Pt_1 Persona_1
ricoverata in data 20.12.2020 presso il P.O. “Cardarelli” di Campobasso per uno
[...] scompenso cardiaco, avrebbe contratto, proprio durante la degenza, l'infezione da Covid-19 che ne avrebbe causato il decesso in data 22.1.2021. Gli attori sostenevano, pertanto, sin dalla fase di istruzione preventiva, la sussistenza di profili di responsabilità della struttura sanitaria per la mancata, o insufficiente, adozione da parte dell'azienda sanitaria dei protocolli imposti dalla normativa emergenziale anti- Covid 19, cautela che avrebbe evitato l'infezione ed il conseguente decesso della sig.ra (cfr. ricorso per ATP). La fase Per_1
introdotta ex art. 696 bis c.p.c si concludeva con CTU medico legale a firma del collegio peritale (dott. e ), acquisita nel presente procedimento. Persona_2 Persona_3
3 Contro Si costituivano ritualmente in giudizio sia che la compagnia assicurativa la CP_1
quale eccepiva preliminarmente la carenza di legittimazione passiva in capo a quest'ultima, chiedendo il rigetto dell'avversa domanda in quanto infondata nell'an e nel quantum.
Con decreto del 23.10.2023, reso a scioglimento della riserva precedentemente assunta all'udienza del 22.9.20, il Tribunale disponeva l'acquisizione del fascicolo inerente l'ATP
(R.G. n.998/2021) rigettando la richiesta di CTU formulata dai ricorrenti in quanto esplorativa e rinviando la causa ex art. 281 sexies c.p.c. per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale della stessa, con termine per brevi note conclusive.
*****
All'esito della istruttoria svolta, e segnatamente, delle risultanze della CTU medica resa nella fase cautelare di istruzione preventiva e delle produzioni documentali acquisiti nel presente giudizio, la domanda è da rigettare per le motivazioni che seguono.
Preliminarmente, va dato atto del verificarsi della condizione di procedibilità di cui all'art. 8 della L. 24/2017 stante l'esperimento del procedimento ex art. 696-bis c.p.c R.G. n. 998/2021 in atti.
Va' riassunta così, in sintesi, la vicenda fattuale per come accertata dai CCTTUU: il
20.12.2020, la sig.ra , con anamnesi cardiopatia ischemica e dilatativa Persona_1
in scompenso cronico, veniva accompagnata dal Servizio 118 all'Ospedale “Cardarelli” di
Campobasso, ove, sottoposta ai primi sommari accertamenti si riscontrava, oltre al predetto scompenso cardiaco cronico, la presenza di versamento pleurico bilaterale.
Si procedeva (23.12.2020) al ricovero della paziente nel reparto di Medicina Generale ove le condizioni cliniche si mantenevano stabili fino al 2.1.2021 quando, a seguito della positività di un test per la ricerca del coronavirus, la stessa paziente era trasferita presso la U.O.
AN IL del medesimo ospedale.
Il 6.1.2021 la paziente appariva dispnoica, sebbene l'esame radiografico del torace non evidenziasse variazioni rispetto ai precedenti controlli, e gli edemi distali precedentemente rilevati risultavo meno evidenti.
Nei giorni successivi la donna si manteneva eupnoica con un piccolo supplemento di ossigeno e in condizioni di buon compenso emodinamico.
4 Il 12.1.2021 compariva dispnea e un esame radiografico del torace documentava un peggioramento del quadro ragionevolmente correlato “alla patologia in anamnesi”.
Nei giorni successivi le condizioni cliniche si mantenevano stazionarie finché, in data
22.1.2021, si manifestava improvvisa contrazione della diuresi che non rispondeva alla intensa stimolazione farmacologica. Veniva richiesto un esame TC urgente che non risulta essere poi eseguito. Alle ore 21.30 del giorno 22.1.2021 sopravveniva un arresto cardio- circolatorio che non rispondeva alle manovre rianimatorie prontamente praticate e alle ore
22.03 i curanti constatavano l'exitus della paziente (cfr. pag.
6-7 perizia ATP).
*****
Occorre previamente inquadrare la fattispecie de qua nell'alveo della disciplina inerente la cosiddetta responsabilità da “malpractice” sanitaria, più in particolare nella casistica della infezione nosocomiale, ambito nel quale domina, in termini generali, il riparto dell'onere probatorio tra paziente - attore e medico- convenuto regolato dalle Sezioni Unite della
Cassazione nella sentenza n. 577/2008: tale pronuncia ha sancito innanzitutto l'irrilevanza della natura pubblica o privata della struttura sanitaria nella quale il paziente è ricoverato ai fini dell'individuazione del regime di responsabilità, la pacifica natura contrattuale della responsabilità e l'operatività di un meccanismo presuntivo con riferimento alla prova del nesso di causalità; la Suprema Corte ne fa conseguire l'applicazione dei principi già espressi dalle Sezioni Unite nella sentenza n. 13533/2001 in tema di onere della prova dell'inadempimento e dell'inesatto adempimento, dai quali si desume che “il creditore che agisce per la risoluzione del contratto, per il risarcimento del danno o per l'adempimento, ha l'onere di provare la fonte (legale o negoziale) del proprio diritto, mentre può limitarsi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento dell'altra parte, gravando su quest'ultima (ovvero sul debitore convenuto) l'onere di provare l'esistenza di un fatto estintivo, ovvero dell'avvenuto adempimento”.
Occorre in punto di prova dell'inadempimento rimarcare che la giurisprudenza di legittimità, dopo aver considerato oramai superata la distinzione tra obbligazioni di mezzi e di risultato, ha sostenuto che in tema di responsabilità sanitaria, l'allegazione del creditore non può essere limitata ad un qualsiasi inadempimento, ma deve riguardare un inadempimento cd. qualificato, ovvero un inadempimento che costituisca causa astrattamente efficiente della produzione del danno (“astrattamente idoneo a provocare il 5 danno lamentato, rimanendo a carico del debitore dimostrare o che tale inadempimento non vi è stato ovvero che, pur esistendo, esso non è stato eziologicamente rilevante"- così anche Cass. Civ. n.
15993/2011 ; cfr ex multis Cass. 26.5.2021, n.14702, Cass.30.02.2021, n.4864., Cass. 11.11.2019,
n.28991, Cass. 13.10.2017, n.24073, 21.7.2011, n.15993, Cass. SSUU 11.11.2008, n.577).
Quanto innanzi va' opportunamente integrato alla luce della natura extracontrattuale dell'azione iure proprio dei ricorrenti, in quanto soggetti “terzi” rispetto al paziente (Cass. civ. n. 14615 del 2020; n. 14258 del 2020; n. 9807 del 2018, n. 5590 del 2015), con le ovvie conseguenze in tema di riparto dell'onere probatorio.
Per quanto attinente il profilo della condotta colposa della struttura sanitaria, la Cassazione ritiene che “la responsabilità dell'ente nei confronti del paziente può conseguire, all'inadempimento delle obbligazioni direttamente a suo carico, nonché, in virtù dell'art. 1228 cod. civ., all'inadempimento della prestazione medico professionale svolta direttamente dal sanitario, quale suo ausiliario necessario ed addirittura in assenza di un rapporto di lavoro subordinato, comunque sussistendo un collegamento tra la prestazione da costui effettuata e la sua organizzazione aziendale".
A fronte dell'obbligazione al pagamento del corrispettivo (che ben può essere adempiuta dal paziente, dall'assicuratore, dal servizio sanitario nazionale o da altro ente) insorgono a carico dell'ente, accanto a quelli di tipo "lato sensu" alberghieri, obblighi di messa a disposizione del personale medico ausiliario, del personale paramedico e dell'apprestamento di tutte le attrezzature necessarie, anche in vista di eventuali complicazioni od emergenze (cfr. Cass. 13 aprile 2007, n. 8826; Cass. 3 febbraio 2012, n. 1620;
Cass. 10 giugno 2012, n. 10616; Corte Appello di Milano, 15 luglio 2015, n. 3114).
Orbene, nel caso di specie, i ricorrenti hanno dedotto l'inadempimento qualificato della struttura ritenendo gli attori che il decesso della propria madre sia dipeso dall'aver contratto, nelle more della degenza presso il convenuto nosocomio, l'infezione da Covid 19 facendo dipendere tale danno dalla mancata o inidonea adozione dei protocolli sanitari imposti dalla normativa emergenziale, cautela che avrebbe evitato il consequenziale decesso della sig.ra Per_1
Ai fini dell'accoglimento della domanda attorea, pertanto, deve vagliarsi: se l'infezione sia stata contratta nelle more del ricovero presso l'Ospedale Cardarelli e se l'exitus della paziente risulti causalmente suscettibile di essere ricondotto all'operato della struttura
6 sanitaria convenuta e, in caso di risposta affermativa al quesito precedente, se la condotta della suddetta struttura sanitaria sia ad essa imputabile a titolo di colpa.
Viene ad assumere così valenza dirimente per la conferma dell'invocata “malpractice” sanitaria l'accertamento del fondamento eziologico tra condotta ed evento dannoso. Tale accertamento costituisce prius logico rispetto ad altre questioni: infatti, i principi generali che regolano la causalità sono, anche in materia civile, in assenza di altre norme nell'ordinamento in tema di nesso eziologico, quelli delineati dagli artt. 40 e 41 c.p., sul cui fondamento è stata elaborata la teoria della “regolarità causale” o “causalità adeguata” per la quale, all'interno della serie causale, occorre dar rilievo solo a quegli eventi che non appaiano (ad una valutazione ex ante) del tutto inverosimili, ferma restandola vigenza in ambito civile della regola della preponderanza dell'evidenza o del "più probabile che non"
(Cass., Civ. Sez. III, n. 5922 5/03/2024).
Il Giudice deve verificare la validità dell'ipotesi di esistenza del nesso causale nel caso concreto, sulla base delle circostanze del fatto e dell'evidenza disponibile, così che, all'esito del ragionamento probatorio che abbia altresì escluso l'esistenza di fattori alternativi, risulti giustificata e processualmente certa la conclusione che la condotta omissiva e, in ogni caso, colpevole della struttura sanitaria sia stata condizione necessaria dell'evento lesivo con elevato grado di “credibilità razionale o probabilità logica”.
Nel caso particolare, come quello di specie, afferente un lamentato danno da infezione nosocomiale per mancata adozione dei protocolli di sicurezza è onere dell'attore dimostrare il danno e il nesso causale tra il pregiudizio e l'infezione, mentre è onere della struttura ospedaliera dimostrare di avere adottato tutte le cautele prescritte dalle normative e dalle leges artis. La Corte di cassazione si è pronunciata proprio riguardo all'onere probatorio gravante sulle strutture sanitarie in caso di infezioni nosocomiali, stilando un apposito vademecum, affermando che “In tema di infezioni nosocomiali, la responsabilità della struttura sanitaria non ha natura oggettiva, sicché, a fronte della prova presuntiva, gravante sul paziente, della contrazione dell'infezione in ambito ospedaliero, la struttura può fornire la prova liberatoria di aver adottato tutte le misure utili alla prevenzione delle stesse, consistente nell'indicazione: a) dei protocolli relativi alla disinfezione, disinfestazione e sterilizzazione di ambienti e materiali;
b) delle modalità di raccolta, lavaggio e disinfezione della biancheria;
c) delle forme di smaltimento dei rifiuti 7 solidi e dei liquami;
d) delle caratteristiche della mensa e degli strumenti di distribuzione di cibi e bevande;
e) delle modalità di preparazione, conservazione ed uso dei disinfettanti;
f) della qualità dell'aria e degli impianti di condizionamento;
g) dell'avvenuta attivazione di un sistema di sorveglianza e di notifica;
h) dei criteri di controllo e di limitazione dell'accesso ai visitatori;
i) delle procedure di controllo degli infortuni e della malattie del personale e delle profilassi vaccinali;
j) del rapporto numerico tra personale e degenti;
k) della sorveglianza basata sui dati microbiologici di laboratorio;
l) della redazione di un "report" da parte delle direzioni dei reparti, da comunicarsi alle direzioni sanitarie al fine di monitorare i germi patogeni-sentinella; m) dell'orario delle effettiva esecuzione delle attività di prevenzione del rischio.” (Cass. Sez. 3 , n. 16900 /2023; Cass. Civ. n.
6386/2023).
Nel caso specifico di infezione da Covid19, quando sussistano particolari e gravi condizioni cliniche di ingresso del paziente per altra patologia, anche alla luce della peculiarità delle vicende di “malpractice” correlate alla predetta tipologia di infezione (in particolare di quelle consumatesi nella seconda fase della pandemia), la decisione riposa nell'inscindibile collegamento esistente tra la prova del nesso di causa materiale tra l'intervento sanitario e l'evento dannoso (“a monte” della prestazione) incombente sul paziente/creditore, e la prova del nesso causale tra intervento di causa esterna, imprevedibile e inevitabile, e impossibilità di adempiere (“a valle” della prestazione).
All'esito dell'istruttoria basata sulle conclusioni della relazione peritale espletata in ATP, compendiata dall'integrazione documentale introdotta nel presente giudizio dalla resistente
, risulta priva di fondamento l'eccepita responsabilità sanitaria della struttura CP_1
convenuta per assenza di relazione eziologica tra infezione covid19 - trattamento sanitario eseguito-decesso nonché tra mancata o insufficiente adozione dei protocolli di prevenzione del Covid 19 e la causa dell'exitus della paziente.
In punto di requisito eziologico i periti d'ufficio hanno sin da subito accertato che pur apparendo “altamente probabile che l'infezione da SARS CoV-2 sia stata contratta in costanza di ricovero”… “l'infezione virale non ha provocato apprezzabili aggravamenti del preesistente quadro morboso. Il peggioramento emerso dall'esame radiografico del torace eseguito il 12.1.2021 infatti, è da porre in relazione con lo scompenso cardiaco cronico della paziente. Quand'anche, però, lo si volesse ritenere di origine virale, l'aggravamento accertato radiograficamente non ha concorso in misura
8 apprezzabile sul decorso della patologia cardiaca responsabile dell'exitus. Già all'ingresso presso
l'Ospedale di Campobasso, infatti, la paziente presentava una insufficienza cardiaca cronica grave con versamento pleurico, fegato da stasi ed edemi declivi”(CFR: pag.33-34 CTU in ATP).
In merito all'idoneità del trattamento sanitario e delle cure apprestate in relazione alla patologia d'ingresso ed al subentrare dell'infezione da Covid19, la perizia d'ufficio rilevava che “la documentata positività al virus le condizioni respiratoria della Sig.ra non hanno Per_1 subito apprezzabili aggravamenti” e che “la paziente si è ricoverata essenzialmente per un quadro di astenia ragionevolmente correlata alla cardiopatia in fase di scompenso cronico […]. La patologia è stata adeguatamente trattata dai curanti, ma la gravità del quadro, testimoniato dall'elevatissimo valore del peptide natriuretico (“NT-proBNP 61444,00 pg/ml” - 20.12.2020 esami di laboratorio), già all'epoca faceva realisticamente prevedere l'evoluzione sfavorevole a breve termine così come in effetti è avvenuto”.
I CCTTUU ribadivano inoltre che “i curanti hanno correttamente proceduto con le terapie mediche idonee a preservare la funzione cardio - circolatoria residua e a conservare una adeguata diuresi senza tralasciare il trattamento delle altre patologie emerse dall'anamnesi patologica della paziente. Le cure, peraltro, sembravano avere conseguito un relativo successo considerato che le condizioni cliniche della Sig.ra non si erano ulteriormente aggravate e, in talune fasi del Per_1 percorso terapeutico, sembrava potersi intravedere anche un lieve miglioramento clinico con la riduzione degli edemi e della dispnea. Le condotte assistenziali tenute dai curanti in questa fase appaiono sostanzialmente adeguate e in linea con quelle che sono le indicazioni condivise dalla comunità scientifica”.
I CCTTUU hanno quindi escluso l'incidenza causale, non solo in via principale ma anche quale concausa, dell'infezione da Covid19 rispetto al decesso della paziente avendone chiarito l'esclusivo legame con la malattia cardio-circolatoria, già preesistente all'atto del ricovero d'urgenza: “Considerato, però, che non vi è stato aggravamento delle condizioni respiratorie e che il decesso della paziente è correlabile esclusivamente alla patologia cardio- circolatoria, è ragionevole ritenere che l'infezione da SARS-CoV-2 contratta presso
l'Ospedale “Cardarelli” di Campobasso e le omesse terapie all'epoca disponibili per contrastare l'azione del virus non hanno avuto alcuna incidenza causale o concausale sull'evoluzione clinica della paziente verso l'exitus”. (enfasi a cura della scrivente)
9 Le argomentazioni esposte in punto nella consulenza del Collegio peritale medico, in quanto fondate su dati scientifici e sviluppate in modo logico e coerente, sono condivise da questo Tribunale e da intendersi integralmente richiamate in questa sede. La CTU risulta esente da contraddizioni e vizi essendo supportata, sul piano espositivo, da una motivazione chiara e coerente, in virtù della quale i professionisti designati hanno illustrato l'iter logico -valutativo seguito negli accertamenti loro demandati, mettendo in evidenza le ragioni sottese alle conclusioni alle quali sono pervenuti.
Quanto accertato istruttoriamente in tema di riscontrata assenza del nesso causale assorbe l'ulteriore questione sollevata dai ricorrenti circa la mancata adozione da parte della struttura dei protocolli anti-covid19 e la sua influenza decisiva sul decorso ed esito nefasto della degenza della sig.ra Per_1
E' doveroso osservare ,preliminarmente, come, per un verso, la perizia d'ufficio versata in atti abbia evidenziato alcune lacune e criticità nell'adozione ed attuazione delle suddette cautele. I periti incaricati dal Tribunale rilevavano infatti che:
-“ dalla documentazione esaminata risulta che il gruppo di lavoro all'uopo predisposto ha recepito le indicazioni ministeriali, pur se tradotte in una documentazione imprecisa, e che le stesse sono state inviate alle singole direzioni ospedaliere e/o territoriali e, quindi, alle singole UU.OO.;
- […] non è dato sapere, però, se quanto contemplato nelle indicazioni trasmesse sia stato o meno realizzato e messo in pratica nella U.O.O. di Medicina Generale e negli altri reparti/servizi dell'Ospedale di Campobasso coinvolti nella gestione del paziente poiché manca un atto formale di recepimento delle disposizioni impartite;
- con riferimento ai dispositivi di protezione individuali (DPI) … non si riscontra traccia, ad esempio, dell'avvenuta consegna di DPI ai singoli lavoratori. Fra gli allegati, inoltre, non è stato rinvenuto alcun documento che attesti l'avvenuta formazione dei lavoratori coinvolti, a vario titolo, nella gestione ordinaria del paziente sia in quella straordinaria specificatamente prevista per fronteggiare l'emergenza CoViD-19;
-non risulta avviato un programma di formazione a distanza né la formale diffusione a tutto il personale di informazioni e indicazioni di comportamento specifiche;
10 -non è stata neanche compilata la check list che pure avrebbe consentito, attraverso la puntuale rendicontazione delle azioni intraprese, di tracciare l'operato realmente svolto;
-manca anche una specifica documentazione sui tamponi effettuati dal personale, la loro cadenza periodica nonché il grado di adesione all'iniziativa da parte del personale;
- dall'esame degli atti non è possibile evincere che le stesse misure indicate nelle procedure emanate dall' per fronteggiare l'emergenza CoViD-19 sono state Controparte_1 effettivamente realizzate all'interno dell'Ospedale “Cardarelli” di Campobasso tra il dicembre 2020 e il gennaio 2021”.
Va' tuttavia evidenziato che, nel corso del presente giudizio di merito, la convenuta CP_1
ha allegato copiosa documentazione a riprova dell'adozione delle c.d. misure di prevenzione anti-COVID 19 (cfr. all. 5 parte 1-2-3 a comparsa), ciò ad integrazione di quella sottoposta all'esame dei CC.TT.UU durante l'istruzione preventiva, contrastando efficacemente le carenze rilevate dai periti d'ufficio in ATP, fornendo, altresì, positivo riscontro dell'impegno profuso nella stesura e nell'attuazione dei protocolli operativi.
Nella specie, la convenuta struttura sanitaria ha versato in istruttoria le deliberazioni inerenti i predisposti piani aziendali, le linee operative e le revisioni periodiche dei comportamenti e delle procedure da assumere, sia in ambito aziendale che locale (cfr. da all.
n.
5.1 a all. 5.10) dando riscontro anche delle modalità di esecuzione dei tamponi sia ai pazienti che al personale sanitario (cfr. da all.
5.27 a 5.35 a comparsa costituzione ). CP_1
Assumono particolare rilevanza: la nota prot. n. 47131 del 19.5.2020 (all. n. 5.16), con cui si sollecitava risposta in merito alla compilazione delle check-list relative per il recepimento delle predette linee guida aziendali, cui seguivano i relativi riscontri di autovalutazione
(all.5.17), nota da cui si evince la diramazione ed il recepimento delle disposizioni aziendali da parte di tutti i responsabili delle UOC aziendali e il monitoraggio del recepimento delle informazioni per tutti i dipendenti dell' azienda tramite i responsabili delle singole unità operative;
la nota prot. n. 38571 dell'8.4.2022 (all. n. 5.18), in cui la Posizione Organizzativa della Direzione Ospedaliera, riscontrava la richiesta di rendicontazione della Direzione
Strategica, attestando e confermando le attività poste in essere sin dal 2020 ai fini della divulgazione ed attuazione delle procedure adottate in ambito aziendale nei confronti di
11 tutti i capo sala del P.O. Cardarelli (Hub Covid), i quali sottoscrivevano per presa visione il documento.
Il compendio documentale offerto da nel presente giudizio, ad integrazione di CP_1 quello allegato e vagliato in ATP, può, pertanto, costituire evidenza, quantomeno in chiave presuntiva, dell'attuazione dei protocolli da parte dell' , Parte_4
della divulgazione delle procedure per il corretto impiego dei dispositivi di protezione individuale, della ridefinizione dei percorsi “pulito/sporco”, della predisposizione di barelle di bio-contenimento per il trasporto di pazienti infetti, dell'indicazione delle modalità di gestione in sicurezza delle salme dei pazienti affetti da COVID, dell'ampia disponibilità dei DPI, della specifica individuazione di referenti per singolo reparto per la formazione del personale relativamente all'utilizzo dei DPI, e di supervisione delle pratiche di pulizia profonda e sanificazione da parte delle ditte incaricate e degli ordini di approvvigionamento dei farmaci e DPI. (all. n. 5.18, all. n.
5.17 compilazione delle check- list),
Conclusivamente, secondo questo Tribunale, con la documentazione integrativa prodotta nel presente giudizio (all. da 5.1 a 5.35 alla costituzione in giudizio), la convenuta CP_1
ha superato le lacune evidenziate dai CCTTUU in sede di accertamento tecnico preventivo e offerto prova della adozione delle misure di prevenzione dalle infezioni COVID19 in essere ratione temporis. Per altro verso, sarebbe stato onere dei ricorrenti, che si sono limitati a contestare genericamente la documentazione prodotta da nel presente giudizio, CP_1
indicare quali specifici protocolli siano stati violati, quali misure precauzionali non siano state rispettate ed in che modo tali omissioni abbiano rappresentato antecedente eziologico esclusivo o concorrente del decesso della madre. L'inadempimento qualificato allegato dalla parte ricorrente risulta per tale ragione debole, anche alla luce della possibilità del contagio da soggetto cd “asintomatico” e del conseguente onere di indicare se vi fossero soggetti positivi sintomatici o meno e se, dunque, in ipotesi, si fosse in presenza di infezione conclamata.
Comunque sia, come già chiarito, anche a voler ritenere nel caso di specie assente, non esaustiva o errata l'adozione delle misure di prevenzione dell'infezione da coronavirus 19, la domanda spiegata nei confronti dei convenuti va respinta per l'assenza del presupposto
12 fondante di natura eziologica, per come acclarato, già dalla consulenza peritale d'ufficio in sede di ATP, nel concludere che: “Il decesso della paziente è correlabile esclusivamente alla patologia cardio-circolatoria, è ragionevole ritenere che l'infezione da SARS-CoV-2 contratta presso l'Ospedale “Cardarelli” di Campobasso e le omesse terapie all'epoca disponibili per contrastare l'azione del virus non hanno avuto alcuna incidenza causale o concausale sull'evoluzione clinica della paziente verso l'exitus”. Ciò, per il criterio della ragione “più liquida”, porta a ritenere infondata anche la domanda subordinata, di risarcimento del danno da perdita di chance, in quanto la connotazione della medesima, intesa, al pari di ogni altra conseguenza della condotta illecita, come evento di danno in termini di possibilità perduta di un risultato migliore e soltanto eventuale, non esclude né elide la necessaria e preliminare indagine sul nesso causale tra la condotta e l'evento che andrà, come già affermato, condotta alla luce del criterio civilistico del “più probabile che non”, per non confondere il grado di incertezza della chance con il grado di incertezza sul nesso causale, il quale sarà da escludere, al di là della possibilità di un risultato migliore (come nel caso di specie) in caso di presenza di fattori alternativi che ne interrompano la relazione logica con l'evento, quali la sussistenza di altra patologia determinante ex se l'evento nefasto (Cass. Civ. n. 5641/2018; Cass. Civ. n. 28993/2019).
Spese di lite
Quanto alla regolamentazione delle spese seguono la soccombenza e vanno poste a carico della parte ricorrente nella misura liquidata in dispositivo ai sensi del D.M. n. 55/2014 e
147/22, sulla base dei parametri minimi, in riferimento allo scaglione di valore indeterminabile di bassa complessità, non avendo i ricorrenti domandato un quantum specifico ed essendosi rimessi alle valutazioni di una nuova CTU ed al criterio equitativo del Giudicante.
P.Q.M.
Il Tribunale di Campobasso, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione assorbita e/o disattesa, così dispone:
Rigetta la domanda proposta dai ricorrenti, sigg.ri e Parte_1 Parte_2
Parte_3
13 Condanna i ricorrenti al pagamento delle spese di lite che si liquidano in €. 3.809,00, in favore di ciascuna delle parti convenute per compensi, oltre iva e c.p.a, se dovute come per legge, rimborso del contributo unificato e delle spese generali nella misura del 15%.
Campobasso, 5 dicembre 2025.
Il G. O.
IL DI
14
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CAMPOBASSO
Unica Civile
Il Tribunale, nella persona del G.O., dott.ssa IL GIRARDI, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 281 sexies cpc
nella causa civile iscritta al n. R.G. 594/2023, trattenuta in decisione in data 26 giugno 2025 all'esito dell'udienza di precisazione delle conclusioni svolta con modalità cartolare, con concessione di termini di cui all'art. 190 c.p.c., promossa da:
( ), Parte_1 C.F._1 Parte_2
( ) e ( ), in proprio e C.F._2 Parte_3 C.F._3 nella loro qualità di eredi della de cuius nata a [...] il Persona_1
05.06.1944, deceduta il 22.01.2021 in Campobasso, con il patrocinio dell' Avv. Vincenzo
AC (C.F. ), dell'Avv. Vincenzo Fiorini C.F._4
( ), dell'Avv. Francesco Beer (C.F. ), CodiceFiscale_5 C.F._6
dell'Avv. Maria Pia Di Bartolomeo (C.F. ) e dell'Avv. Marco C.F._7
AL (C.F. ), elettivamente domiciliati presso lo studio dell'Avv. C.F._8
AC in Campobasso alla Via E. Berlinguer n. 1;
RICORRENTE
CONTRO
1
in persona del Controparte_1
Commissario Straordinario e legale rappresentante pro tempore (P. IVA: , CF: P.IVA_1
) con il patrocinio dell'Avv. Stefano Rossi del Foro di Roma, C.F.: P.IVA_2
elettivamente domiciliata in Roma, Via delle Quattro Fontane n. 20 C.F._9 presso lo studio del difensore.
RESISTENTE
C.F.: , in persona del procuratore Controparte_2 P.IVA_3
speciale pro tempore con il patrocinio dell'avv. Ludovica Rossi, del Foro di Roma elettivamente domiciliata in Roma, Via delle Quattro Fontane n. 20, presso lo studio del difensore
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note di udienza depositate per l'udienza di precisazione delle conclusioni svolta con modalità cartolare.
Concise Ragioni Di Fatto E Di Diritto Della Decisione
All'odierno giudizio è applicabile l'art. 58, comma II, L. 18 giugno 2009, n. 69 e, per l'effetto, la stesura della sentenza segue l'art. 132 c.p.c. come modificato dall'art. 45, comma 17, della
L. n. 69 del 2009, con omissione dello “svolgimento del processo” (salvo richiamarlo ove necessario o opportuno per una migliore comprensione delle motivazioni della presente decisione).
Inoltre, ai sensi del citato art. 118 disp. att. c.p.c., così come in ogni caso in vigore dal
21.06.2013 ex Dl. 69/13, “la motivazione della sentenza di cui all'art. 132, secondo comma, n. 4), del codice consiste nella concisa esposizione dei fatti decisivi e dei principi di diritto su cui la decisione è fondata, anche con esclusivo riferimento a precedenti conformi ovvero mediante rinvio a contenuti specifici degli scritti difensivi o di altri atti di causa”.
2 *****
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. del 21.3.2023, ritualmente notificato, Parte_1
e in proprio e nella qualità di eredi della de Parte_2 Parte_3 cuius convenivano in giudizio l' Persona_1 [...]
(d'ora in poi ) e la compagnia assicurativa Controparte_1 CP_1 [...]
al fine di sentire accogliere le seguenti conclusioni: “Piaccia Controparte_2 all'Ill.mo Tribunale adito, reietta ogni contraria istanza, eccezione, documentazione e difesa, così provvedere: - Accertare e dichiarare che il decesso della sig.ra è avvenuto per Persona_1 responsabilità esclusiva e/o corresponsabilità degli odierni convenuti, secondo quanto illustrato nella premessa assertiva in fatto ed in diritto del presente atto e, per l'effetto, - Condannare i convenuti tutti, anche in solido tra loro, al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali – e/o in subordine al danno da perdita di chances - nella somma che verrà accertata in corso di giudizio, previa CTU che sin d'ora si richiede, maggiorata di interessi e rivalutazione a far data dalla domanda originaria o, altrimenti, nella misura della somma maggiore o minore che verrà ritenuta di giustizia dall'odierno Giudice;
- Condannare i convenuti, anche in solido tra loro, al pagamento delle spese, diritti ed onorari del presente giudizio, oltre IVA e CPA come per legge, con distrazione in favore dei sottoscritti procuratori che si dichiarano antistatari - Condannare i convenuti anche in solido tra loro, al pagamento delle spese, diritti ed onorari del giudizio di A.T.P. disponendo anche la restituzione delle somme già versate dai ricorrenti in favore dei cc.tt.uu.”.
Il citato ricorso seguiva la conclusione del procedimento ex art. 696 bis c.p.c. tra le medesime parti, in cui i germani deducevano che la madre, Pt_1 Persona_1
ricoverata in data 20.12.2020 presso il P.O. “Cardarelli” di Campobasso per uno
[...] scompenso cardiaco, avrebbe contratto, proprio durante la degenza, l'infezione da Covid-19 che ne avrebbe causato il decesso in data 22.1.2021. Gli attori sostenevano, pertanto, sin dalla fase di istruzione preventiva, la sussistenza di profili di responsabilità della struttura sanitaria per la mancata, o insufficiente, adozione da parte dell'azienda sanitaria dei protocolli imposti dalla normativa emergenziale anti- Covid 19, cautela che avrebbe evitato l'infezione ed il conseguente decesso della sig.ra (cfr. ricorso per ATP). La fase Per_1
introdotta ex art. 696 bis c.p.c si concludeva con CTU medico legale a firma del collegio peritale (dott. e ), acquisita nel presente procedimento. Persona_2 Persona_3
3 Contro Si costituivano ritualmente in giudizio sia che la compagnia assicurativa la CP_1
quale eccepiva preliminarmente la carenza di legittimazione passiva in capo a quest'ultima, chiedendo il rigetto dell'avversa domanda in quanto infondata nell'an e nel quantum.
Con decreto del 23.10.2023, reso a scioglimento della riserva precedentemente assunta all'udienza del 22.9.20, il Tribunale disponeva l'acquisizione del fascicolo inerente l'ATP
(R.G. n.998/2021) rigettando la richiesta di CTU formulata dai ricorrenti in quanto esplorativa e rinviando la causa ex art. 281 sexies c.p.c. per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale della stessa, con termine per brevi note conclusive.
*****
All'esito della istruttoria svolta, e segnatamente, delle risultanze della CTU medica resa nella fase cautelare di istruzione preventiva e delle produzioni documentali acquisiti nel presente giudizio, la domanda è da rigettare per le motivazioni che seguono.
Preliminarmente, va dato atto del verificarsi della condizione di procedibilità di cui all'art. 8 della L. 24/2017 stante l'esperimento del procedimento ex art. 696-bis c.p.c R.G. n. 998/2021 in atti.
Va' riassunta così, in sintesi, la vicenda fattuale per come accertata dai CCTTUU: il
20.12.2020, la sig.ra , con anamnesi cardiopatia ischemica e dilatativa Persona_1
in scompenso cronico, veniva accompagnata dal Servizio 118 all'Ospedale “Cardarelli” di
Campobasso, ove, sottoposta ai primi sommari accertamenti si riscontrava, oltre al predetto scompenso cardiaco cronico, la presenza di versamento pleurico bilaterale.
Si procedeva (23.12.2020) al ricovero della paziente nel reparto di Medicina Generale ove le condizioni cliniche si mantenevano stabili fino al 2.1.2021 quando, a seguito della positività di un test per la ricerca del coronavirus, la stessa paziente era trasferita presso la U.O.
AN IL del medesimo ospedale.
Il 6.1.2021 la paziente appariva dispnoica, sebbene l'esame radiografico del torace non evidenziasse variazioni rispetto ai precedenti controlli, e gli edemi distali precedentemente rilevati risultavo meno evidenti.
Nei giorni successivi la donna si manteneva eupnoica con un piccolo supplemento di ossigeno e in condizioni di buon compenso emodinamico.
4 Il 12.1.2021 compariva dispnea e un esame radiografico del torace documentava un peggioramento del quadro ragionevolmente correlato “alla patologia in anamnesi”.
Nei giorni successivi le condizioni cliniche si mantenevano stazionarie finché, in data
22.1.2021, si manifestava improvvisa contrazione della diuresi che non rispondeva alla intensa stimolazione farmacologica. Veniva richiesto un esame TC urgente che non risulta essere poi eseguito. Alle ore 21.30 del giorno 22.1.2021 sopravveniva un arresto cardio- circolatorio che non rispondeva alle manovre rianimatorie prontamente praticate e alle ore
22.03 i curanti constatavano l'exitus della paziente (cfr. pag.
6-7 perizia ATP).
*****
Occorre previamente inquadrare la fattispecie de qua nell'alveo della disciplina inerente la cosiddetta responsabilità da “malpractice” sanitaria, più in particolare nella casistica della infezione nosocomiale, ambito nel quale domina, in termini generali, il riparto dell'onere probatorio tra paziente - attore e medico- convenuto regolato dalle Sezioni Unite della
Cassazione nella sentenza n. 577/2008: tale pronuncia ha sancito innanzitutto l'irrilevanza della natura pubblica o privata della struttura sanitaria nella quale il paziente è ricoverato ai fini dell'individuazione del regime di responsabilità, la pacifica natura contrattuale della responsabilità e l'operatività di un meccanismo presuntivo con riferimento alla prova del nesso di causalità; la Suprema Corte ne fa conseguire l'applicazione dei principi già espressi dalle Sezioni Unite nella sentenza n. 13533/2001 in tema di onere della prova dell'inadempimento e dell'inesatto adempimento, dai quali si desume che “il creditore che agisce per la risoluzione del contratto, per il risarcimento del danno o per l'adempimento, ha l'onere di provare la fonte (legale o negoziale) del proprio diritto, mentre può limitarsi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento dell'altra parte, gravando su quest'ultima (ovvero sul debitore convenuto) l'onere di provare l'esistenza di un fatto estintivo, ovvero dell'avvenuto adempimento”.
Occorre in punto di prova dell'inadempimento rimarcare che la giurisprudenza di legittimità, dopo aver considerato oramai superata la distinzione tra obbligazioni di mezzi e di risultato, ha sostenuto che in tema di responsabilità sanitaria, l'allegazione del creditore non può essere limitata ad un qualsiasi inadempimento, ma deve riguardare un inadempimento cd. qualificato, ovvero un inadempimento che costituisca causa astrattamente efficiente della produzione del danno (“astrattamente idoneo a provocare il 5 danno lamentato, rimanendo a carico del debitore dimostrare o che tale inadempimento non vi è stato ovvero che, pur esistendo, esso non è stato eziologicamente rilevante"- così anche Cass. Civ. n.
15993/2011 ; cfr ex multis Cass. 26.5.2021, n.14702, Cass.30.02.2021, n.4864., Cass. 11.11.2019,
n.28991, Cass. 13.10.2017, n.24073, 21.7.2011, n.15993, Cass. SSUU 11.11.2008, n.577).
Quanto innanzi va' opportunamente integrato alla luce della natura extracontrattuale dell'azione iure proprio dei ricorrenti, in quanto soggetti “terzi” rispetto al paziente (Cass. civ. n. 14615 del 2020; n. 14258 del 2020; n. 9807 del 2018, n. 5590 del 2015), con le ovvie conseguenze in tema di riparto dell'onere probatorio.
Per quanto attinente il profilo della condotta colposa della struttura sanitaria, la Cassazione ritiene che “la responsabilità dell'ente nei confronti del paziente può conseguire, all'inadempimento delle obbligazioni direttamente a suo carico, nonché, in virtù dell'art. 1228 cod. civ., all'inadempimento della prestazione medico professionale svolta direttamente dal sanitario, quale suo ausiliario necessario ed addirittura in assenza di un rapporto di lavoro subordinato, comunque sussistendo un collegamento tra la prestazione da costui effettuata e la sua organizzazione aziendale".
A fronte dell'obbligazione al pagamento del corrispettivo (che ben può essere adempiuta dal paziente, dall'assicuratore, dal servizio sanitario nazionale o da altro ente) insorgono a carico dell'ente, accanto a quelli di tipo "lato sensu" alberghieri, obblighi di messa a disposizione del personale medico ausiliario, del personale paramedico e dell'apprestamento di tutte le attrezzature necessarie, anche in vista di eventuali complicazioni od emergenze (cfr. Cass. 13 aprile 2007, n. 8826; Cass. 3 febbraio 2012, n. 1620;
Cass. 10 giugno 2012, n. 10616; Corte Appello di Milano, 15 luglio 2015, n. 3114).
Orbene, nel caso di specie, i ricorrenti hanno dedotto l'inadempimento qualificato della struttura ritenendo gli attori che il decesso della propria madre sia dipeso dall'aver contratto, nelle more della degenza presso il convenuto nosocomio, l'infezione da Covid 19 facendo dipendere tale danno dalla mancata o inidonea adozione dei protocolli sanitari imposti dalla normativa emergenziale, cautela che avrebbe evitato il consequenziale decesso della sig.ra Per_1
Ai fini dell'accoglimento della domanda attorea, pertanto, deve vagliarsi: se l'infezione sia stata contratta nelle more del ricovero presso l'Ospedale Cardarelli e se l'exitus della paziente risulti causalmente suscettibile di essere ricondotto all'operato della struttura
6 sanitaria convenuta e, in caso di risposta affermativa al quesito precedente, se la condotta della suddetta struttura sanitaria sia ad essa imputabile a titolo di colpa.
Viene ad assumere così valenza dirimente per la conferma dell'invocata “malpractice” sanitaria l'accertamento del fondamento eziologico tra condotta ed evento dannoso. Tale accertamento costituisce prius logico rispetto ad altre questioni: infatti, i principi generali che regolano la causalità sono, anche in materia civile, in assenza di altre norme nell'ordinamento in tema di nesso eziologico, quelli delineati dagli artt. 40 e 41 c.p., sul cui fondamento è stata elaborata la teoria della “regolarità causale” o “causalità adeguata” per la quale, all'interno della serie causale, occorre dar rilievo solo a quegli eventi che non appaiano (ad una valutazione ex ante) del tutto inverosimili, ferma restandola vigenza in ambito civile della regola della preponderanza dell'evidenza o del "più probabile che non"
(Cass., Civ. Sez. III, n. 5922 5/03/2024).
Il Giudice deve verificare la validità dell'ipotesi di esistenza del nesso causale nel caso concreto, sulla base delle circostanze del fatto e dell'evidenza disponibile, così che, all'esito del ragionamento probatorio che abbia altresì escluso l'esistenza di fattori alternativi, risulti giustificata e processualmente certa la conclusione che la condotta omissiva e, in ogni caso, colpevole della struttura sanitaria sia stata condizione necessaria dell'evento lesivo con elevato grado di “credibilità razionale o probabilità logica”.
Nel caso particolare, come quello di specie, afferente un lamentato danno da infezione nosocomiale per mancata adozione dei protocolli di sicurezza è onere dell'attore dimostrare il danno e il nesso causale tra il pregiudizio e l'infezione, mentre è onere della struttura ospedaliera dimostrare di avere adottato tutte le cautele prescritte dalle normative e dalle leges artis. La Corte di cassazione si è pronunciata proprio riguardo all'onere probatorio gravante sulle strutture sanitarie in caso di infezioni nosocomiali, stilando un apposito vademecum, affermando che “In tema di infezioni nosocomiali, la responsabilità della struttura sanitaria non ha natura oggettiva, sicché, a fronte della prova presuntiva, gravante sul paziente, della contrazione dell'infezione in ambito ospedaliero, la struttura può fornire la prova liberatoria di aver adottato tutte le misure utili alla prevenzione delle stesse, consistente nell'indicazione: a) dei protocolli relativi alla disinfezione, disinfestazione e sterilizzazione di ambienti e materiali;
b) delle modalità di raccolta, lavaggio e disinfezione della biancheria;
c) delle forme di smaltimento dei rifiuti 7 solidi e dei liquami;
d) delle caratteristiche della mensa e degli strumenti di distribuzione di cibi e bevande;
e) delle modalità di preparazione, conservazione ed uso dei disinfettanti;
f) della qualità dell'aria e degli impianti di condizionamento;
g) dell'avvenuta attivazione di un sistema di sorveglianza e di notifica;
h) dei criteri di controllo e di limitazione dell'accesso ai visitatori;
i) delle procedure di controllo degli infortuni e della malattie del personale e delle profilassi vaccinali;
j) del rapporto numerico tra personale e degenti;
k) della sorveglianza basata sui dati microbiologici di laboratorio;
l) della redazione di un "report" da parte delle direzioni dei reparti, da comunicarsi alle direzioni sanitarie al fine di monitorare i germi patogeni-sentinella; m) dell'orario delle effettiva esecuzione delle attività di prevenzione del rischio.” (Cass. Sez. 3 , n. 16900 /2023; Cass. Civ. n.
6386/2023).
Nel caso specifico di infezione da Covid19, quando sussistano particolari e gravi condizioni cliniche di ingresso del paziente per altra patologia, anche alla luce della peculiarità delle vicende di “malpractice” correlate alla predetta tipologia di infezione (in particolare di quelle consumatesi nella seconda fase della pandemia), la decisione riposa nell'inscindibile collegamento esistente tra la prova del nesso di causa materiale tra l'intervento sanitario e l'evento dannoso (“a monte” della prestazione) incombente sul paziente/creditore, e la prova del nesso causale tra intervento di causa esterna, imprevedibile e inevitabile, e impossibilità di adempiere (“a valle” della prestazione).
All'esito dell'istruttoria basata sulle conclusioni della relazione peritale espletata in ATP, compendiata dall'integrazione documentale introdotta nel presente giudizio dalla resistente
, risulta priva di fondamento l'eccepita responsabilità sanitaria della struttura CP_1
convenuta per assenza di relazione eziologica tra infezione covid19 - trattamento sanitario eseguito-decesso nonché tra mancata o insufficiente adozione dei protocolli di prevenzione del Covid 19 e la causa dell'exitus della paziente.
In punto di requisito eziologico i periti d'ufficio hanno sin da subito accertato che pur apparendo “altamente probabile che l'infezione da SARS CoV-2 sia stata contratta in costanza di ricovero”… “l'infezione virale non ha provocato apprezzabili aggravamenti del preesistente quadro morboso. Il peggioramento emerso dall'esame radiografico del torace eseguito il 12.1.2021 infatti, è da porre in relazione con lo scompenso cardiaco cronico della paziente. Quand'anche, però, lo si volesse ritenere di origine virale, l'aggravamento accertato radiograficamente non ha concorso in misura
8 apprezzabile sul decorso della patologia cardiaca responsabile dell'exitus. Già all'ingresso presso
l'Ospedale di Campobasso, infatti, la paziente presentava una insufficienza cardiaca cronica grave con versamento pleurico, fegato da stasi ed edemi declivi”(CFR: pag.33-34 CTU in ATP).
In merito all'idoneità del trattamento sanitario e delle cure apprestate in relazione alla patologia d'ingresso ed al subentrare dell'infezione da Covid19, la perizia d'ufficio rilevava che “la documentata positività al virus le condizioni respiratoria della Sig.ra non hanno Per_1 subito apprezzabili aggravamenti” e che “la paziente si è ricoverata essenzialmente per un quadro di astenia ragionevolmente correlata alla cardiopatia in fase di scompenso cronico […]. La patologia è stata adeguatamente trattata dai curanti, ma la gravità del quadro, testimoniato dall'elevatissimo valore del peptide natriuretico (“NT-proBNP 61444,00 pg/ml” - 20.12.2020 esami di laboratorio), già all'epoca faceva realisticamente prevedere l'evoluzione sfavorevole a breve termine così come in effetti è avvenuto”.
I CCTTUU ribadivano inoltre che “i curanti hanno correttamente proceduto con le terapie mediche idonee a preservare la funzione cardio - circolatoria residua e a conservare una adeguata diuresi senza tralasciare il trattamento delle altre patologie emerse dall'anamnesi patologica della paziente. Le cure, peraltro, sembravano avere conseguito un relativo successo considerato che le condizioni cliniche della Sig.ra non si erano ulteriormente aggravate e, in talune fasi del Per_1 percorso terapeutico, sembrava potersi intravedere anche un lieve miglioramento clinico con la riduzione degli edemi e della dispnea. Le condotte assistenziali tenute dai curanti in questa fase appaiono sostanzialmente adeguate e in linea con quelle che sono le indicazioni condivise dalla comunità scientifica”.
I CCTTUU hanno quindi escluso l'incidenza causale, non solo in via principale ma anche quale concausa, dell'infezione da Covid19 rispetto al decesso della paziente avendone chiarito l'esclusivo legame con la malattia cardio-circolatoria, già preesistente all'atto del ricovero d'urgenza: “Considerato, però, che non vi è stato aggravamento delle condizioni respiratorie e che il decesso della paziente è correlabile esclusivamente alla patologia cardio- circolatoria, è ragionevole ritenere che l'infezione da SARS-CoV-2 contratta presso
l'Ospedale “Cardarelli” di Campobasso e le omesse terapie all'epoca disponibili per contrastare l'azione del virus non hanno avuto alcuna incidenza causale o concausale sull'evoluzione clinica della paziente verso l'exitus”. (enfasi a cura della scrivente)
9 Le argomentazioni esposte in punto nella consulenza del Collegio peritale medico, in quanto fondate su dati scientifici e sviluppate in modo logico e coerente, sono condivise da questo Tribunale e da intendersi integralmente richiamate in questa sede. La CTU risulta esente da contraddizioni e vizi essendo supportata, sul piano espositivo, da una motivazione chiara e coerente, in virtù della quale i professionisti designati hanno illustrato l'iter logico -valutativo seguito negli accertamenti loro demandati, mettendo in evidenza le ragioni sottese alle conclusioni alle quali sono pervenuti.
Quanto accertato istruttoriamente in tema di riscontrata assenza del nesso causale assorbe l'ulteriore questione sollevata dai ricorrenti circa la mancata adozione da parte della struttura dei protocolli anti-covid19 e la sua influenza decisiva sul decorso ed esito nefasto della degenza della sig.ra Per_1
E' doveroso osservare ,preliminarmente, come, per un verso, la perizia d'ufficio versata in atti abbia evidenziato alcune lacune e criticità nell'adozione ed attuazione delle suddette cautele. I periti incaricati dal Tribunale rilevavano infatti che:
-“ dalla documentazione esaminata risulta che il gruppo di lavoro all'uopo predisposto ha recepito le indicazioni ministeriali, pur se tradotte in una documentazione imprecisa, e che le stesse sono state inviate alle singole direzioni ospedaliere e/o territoriali e, quindi, alle singole UU.OO.;
- […] non è dato sapere, però, se quanto contemplato nelle indicazioni trasmesse sia stato o meno realizzato e messo in pratica nella U.O.O. di Medicina Generale e negli altri reparti/servizi dell'Ospedale di Campobasso coinvolti nella gestione del paziente poiché manca un atto formale di recepimento delle disposizioni impartite;
- con riferimento ai dispositivi di protezione individuali (DPI) … non si riscontra traccia, ad esempio, dell'avvenuta consegna di DPI ai singoli lavoratori. Fra gli allegati, inoltre, non è stato rinvenuto alcun documento che attesti l'avvenuta formazione dei lavoratori coinvolti, a vario titolo, nella gestione ordinaria del paziente sia in quella straordinaria specificatamente prevista per fronteggiare l'emergenza CoViD-19;
-non risulta avviato un programma di formazione a distanza né la formale diffusione a tutto il personale di informazioni e indicazioni di comportamento specifiche;
10 -non è stata neanche compilata la check list che pure avrebbe consentito, attraverso la puntuale rendicontazione delle azioni intraprese, di tracciare l'operato realmente svolto;
-manca anche una specifica documentazione sui tamponi effettuati dal personale, la loro cadenza periodica nonché il grado di adesione all'iniziativa da parte del personale;
- dall'esame degli atti non è possibile evincere che le stesse misure indicate nelle procedure emanate dall' per fronteggiare l'emergenza CoViD-19 sono state Controparte_1 effettivamente realizzate all'interno dell'Ospedale “Cardarelli” di Campobasso tra il dicembre 2020 e il gennaio 2021”.
Va' tuttavia evidenziato che, nel corso del presente giudizio di merito, la convenuta CP_1
ha allegato copiosa documentazione a riprova dell'adozione delle c.d. misure di prevenzione anti-COVID 19 (cfr. all. 5 parte 1-2-3 a comparsa), ciò ad integrazione di quella sottoposta all'esame dei CC.TT.UU durante l'istruzione preventiva, contrastando efficacemente le carenze rilevate dai periti d'ufficio in ATP, fornendo, altresì, positivo riscontro dell'impegno profuso nella stesura e nell'attuazione dei protocolli operativi.
Nella specie, la convenuta struttura sanitaria ha versato in istruttoria le deliberazioni inerenti i predisposti piani aziendali, le linee operative e le revisioni periodiche dei comportamenti e delle procedure da assumere, sia in ambito aziendale che locale (cfr. da all.
n.
5.1 a all. 5.10) dando riscontro anche delle modalità di esecuzione dei tamponi sia ai pazienti che al personale sanitario (cfr. da all.
5.27 a 5.35 a comparsa costituzione ). CP_1
Assumono particolare rilevanza: la nota prot. n. 47131 del 19.5.2020 (all. n. 5.16), con cui si sollecitava risposta in merito alla compilazione delle check-list relative per il recepimento delle predette linee guida aziendali, cui seguivano i relativi riscontri di autovalutazione
(all.5.17), nota da cui si evince la diramazione ed il recepimento delle disposizioni aziendali da parte di tutti i responsabili delle UOC aziendali e il monitoraggio del recepimento delle informazioni per tutti i dipendenti dell' azienda tramite i responsabili delle singole unità operative;
la nota prot. n. 38571 dell'8.4.2022 (all. n. 5.18), in cui la Posizione Organizzativa della Direzione Ospedaliera, riscontrava la richiesta di rendicontazione della Direzione
Strategica, attestando e confermando le attività poste in essere sin dal 2020 ai fini della divulgazione ed attuazione delle procedure adottate in ambito aziendale nei confronti di
11 tutti i capo sala del P.O. Cardarelli (Hub Covid), i quali sottoscrivevano per presa visione il documento.
Il compendio documentale offerto da nel presente giudizio, ad integrazione di CP_1 quello allegato e vagliato in ATP, può, pertanto, costituire evidenza, quantomeno in chiave presuntiva, dell'attuazione dei protocolli da parte dell' , Parte_4
della divulgazione delle procedure per il corretto impiego dei dispositivi di protezione individuale, della ridefinizione dei percorsi “pulito/sporco”, della predisposizione di barelle di bio-contenimento per il trasporto di pazienti infetti, dell'indicazione delle modalità di gestione in sicurezza delle salme dei pazienti affetti da COVID, dell'ampia disponibilità dei DPI, della specifica individuazione di referenti per singolo reparto per la formazione del personale relativamente all'utilizzo dei DPI, e di supervisione delle pratiche di pulizia profonda e sanificazione da parte delle ditte incaricate e degli ordini di approvvigionamento dei farmaci e DPI. (all. n. 5.18, all. n.
5.17 compilazione delle check- list),
Conclusivamente, secondo questo Tribunale, con la documentazione integrativa prodotta nel presente giudizio (all. da 5.1 a 5.35 alla costituzione in giudizio), la convenuta CP_1
ha superato le lacune evidenziate dai CCTTUU in sede di accertamento tecnico preventivo e offerto prova della adozione delle misure di prevenzione dalle infezioni COVID19 in essere ratione temporis. Per altro verso, sarebbe stato onere dei ricorrenti, che si sono limitati a contestare genericamente la documentazione prodotta da nel presente giudizio, CP_1
indicare quali specifici protocolli siano stati violati, quali misure precauzionali non siano state rispettate ed in che modo tali omissioni abbiano rappresentato antecedente eziologico esclusivo o concorrente del decesso della madre. L'inadempimento qualificato allegato dalla parte ricorrente risulta per tale ragione debole, anche alla luce della possibilità del contagio da soggetto cd “asintomatico” e del conseguente onere di indicare se vi fossero soggetti positivi sintomatici o meno e se, dunque, in ipotesi, si fosse in presenza di infezione conclamata.
Comunque sia, come già chiarito, anche a voler ritenere nel caso di specie assente, non esaustiva o errata l'adozione delle misure di prevenzione dell'infezione da coronavirus 19, la domanda spiegata nei confronti dei convenuti va respinta per l'assenza del presupposto
12 fondante di natura eziologica, per come acclarato, già dalla consulenza peritale d'ufficio in sede di ATP, nel concludere che: “Il decesso della paziente è correlabile esclusivamente alla patologia cardio-circolatoria, è ragionevole ritenere che l'infezione da SARS-CoV-2 contratta presso l'Ospedale “Cardarelli” di Campobasso e le omesse terapie all'epoca disponibili per contrastare l'azione del virus non hanno avuto alcuna incidenza causale o concausale sull'evoluzione clinica della paziente verso l'exitus”. Ciò, per il criterio della ragione “più liquida”, porta a ritenere infondata anche la domanda subordinata, di risarcimento del danno da perdita di chance, in quanto la connotazione della medesima, intesa, al pari di ogni altra conseguenza della condotta illecita, come evento di danno in termini di possibilità perduta di un risultato migliore e soltanto eventuale, non esclude né elide la necessaria e preliminare indagine sul nesso causale tra la condotta e l'evento che andrà, come già affermato, condotta alla luce del criterio civilistico del “più probabile che non”, per non confondere il grado di incertezza della chance con il grado di incertezza sul nesso causale, il quale sarà da escludere, al di là della possibilità di un risultato migliore (come nel caso di specie) in caso di presenza di fattori alternativi che ne interrompano la relazione logica con l'evento, quali la sussistenza di altra patologia determinante ex se l'evento nefasto (Cass. Civ. n. 5641/2018; Cass. Civ. n. 28993/2019).
Spese di lite
Quanto alla regolamentazione delle spese seguono la soccombenza e vanno poste a carico della parte ricorrente nella misura liquidata in dispositivo ai sensi del D.M. n. 55/2014 e
147/22, sulla base dei parametri minimi, in riferimento allo scaglione di valore indeterminabile di bassa complessità, non avendo i ricorrenti domandato un quantum specifico ed essendosi rimessi alle valutazioni di una nuova CTU ed al criterio equitativo del Giudicante.
P.Q.M.
Il Tribunale di Campobasso, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione assorbita e/o disattesa, così dispone:
Rigetta la domanda proposta dai ricorrenti, sigg.ri e Parte_1 Parte_2
Parte_3
13 Condanna i ricorrenti al pagamento delle spese di lite che si liquidano in €. 3.809,00, in favore di ciascuna delle parti convenute per compensi, oltre iva e c.p.a, se dovute come per legge, rimborso del contributo unificato e delle spese generali nella misura del 15%.
Campobasso, 5 dicembre 2025.
Il G. O.
IL DI
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