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Sentenza 15 settembre 2025
Sentenza 15 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecco, sentenza 15/09/2025, n. 401 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecco |
| Numero : | 401 |
| Data del deposito : | 15 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1595/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LECCO
SEZIONE PRIMA
Il Tribunale
in composizione collegiale in persona dei magistrati: dott. Marco Erminio Maria Tremolada Presidente relatore dott.ssa Marta Paganini Giudice dott. Alessandro Colnaghi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al numero di ruolo generale di volontaria giurisdizione 1595/2024 promossa con ricorso congiunto da:
(C.F. , nato a [...] il [...] e residente a Parte_1 C.F._1
ER (LC) in via Monte Barro n. 5, con il patrocinio dell'avv. PEREGO LUCA
e
(C.F. , nata a [...] il [...] e residente Parte_2 C.F._2
a OL (LC) in via del Pino n. 21, con il patrocinio dell'avv. PEREGO LUCA
con l'intervento del
Pubblico Ministero, in persona del Procuratore della Repubblica presso questo Tribunale
CONCLUSIONI
i Sigg.ri ed chiedono che il Tribunale di Lecco in composizione Parte_1 Parte_2
Collegiale, ex art, 473 bis n.49 c.p.c., accertato il passaggio in giudicato della sentenza di separazione personale delle parti, voglia pronunciare con sentenza lo scioglimento del matrimonio concordatario celebrato a OL (LC) il 22.06.2006 e trascritto presso i registri del Comune di OL al n. 13
Parte II Serie A Ufficio 1 Anno 1996, accogliendo le seguenti DOMANDE E CONDIZIONI
I. I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto.
II. Pronunciare la cessazione agli effetti civili del matrimonio contratto dei sig.ri e Parte_1
matrimonio concordatario celebrato a OL (LC) il 22.06.1996 e trascritto Parte_2 presso i registri del comune di OL al n. 13 Parte II Serie A Ufficio 1 Anno 1996;
III. Il sig. verserà alla sig.ra a titolo di concorso nel mantenimento Parte_1 Parte_2 del figlio attualmente economicamente indipendente e fino alla sua raggiunta Persona_1 indipendenza, la somma mensile di € 300,00 rivalutabile annualmente sulla base dell'indice ex Istat.
Il versamento verrà effettuato dal Sig. in ragione dell'attuale collocazione del figlio Parte_1 presso l'abitazione della madre, entro l'ultimo giorno di ogni mese sul c/c bancario intestato alla sig.ra avente il seguente iban [...]X31; Parte_2
IV. Le spese straordinarie per il figlio così come previste e disciplinate dal Persona_1
Protocollo del Tribunale/Ordine degli avvocati di Lecco del 29.03.2018, verranno sostenute dai coniugi nella misura del 50% ciascuno.
V. I coniugi riconoscono di essere economicamente indipendenti.
VI. Con l'adempimento di quanto previsto nel presente ricorso, i coniugi dichiarano di avere tra di loro definito tutte le questioni economiche e patrimoniali e di non avere più nulla a pretendere l'uno dall'altra.
VII. I coniugi, sin d'ora, rinunciano ai termini per l'appello della sentenza che sarà pronunciata dal
Tribunale di Lecco.”
RAGIONI DELLA DECISIONE
I coniugi e hanno contratto matrimonio con rito Parte_1 Parte_2 concordatario il 22/06/1996 a OL e dalla loro unione sono nati due figli nato Persona_2
l'8.10.1998 a Lecco, maggiorenne ed economicamente indipendente e nato il Persona_1
6.02.2006 a Lecco, maggiorenne non economicamente indipendente.
Con ricorso per separazione consensuale e contestuale domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio ex artt. 473 bis.49 e 473 bis.51 c.p.c. depositato in data 6.12.2024 i coniugi hanno richiesto pronuncia di separazione personale e, decorsi i termini previsti dall'art. 3 L. 898/1970, la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni sopra riportate.
Disposta la trattazione della causa ex art. 127 ter c.p.c., avendo i coniugi fatto richiesta di avvalersi della facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, è stata data comunicazione al Pubblico Ministero ex artt. 70, 71 e 473bis.51, terzo comma c.p.c. e sono state depositate note scritte nel termine assegnato.
Il Tribunale ha pronunciato la separazione personale dei coniugi con sentenza parziale n. 109/2025 pubblicata il 3.03.2025, omologando le condizioni di separazione concordate dalle parti, e, con separata ordinanza, ha rimesso la causa sul ruolo del giudice relatore per la prosecuzione del giudizio e ha assegnato alle parti nuovo termine per il deposito di note scritte, con scadenza successiva al decorso del termine di sei mesi per la procedibilità della domanda di divorzio ex art. 3, n. 2, lett. b) l.
n. 898/1970 decorrente dalla data di scadenza del termine originariamente assegnato per il deposito di note scritte.
I coniugi hanno depositate note scritte nel nuovo termine assegnato, chiedendo la pronuncia di sentenza di divorzio alle medesime condizioni pattuite in sede di separazione.
La domanda diretta a ottenere la pronuncia di pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio è meritevole di accoglimento;
risulta infatti decorso il termine iniziale minimo per la proposizione della domanda previsto dall'art. 3 n. 2), lett. b) l. n. 898/1970, dovendo ritenersi giudizialmente accertato, in assenza di contrarie eccezioni, il carattere ininterrotto della separazione.
La volontà manifestata dalle parti di porre termine alla loro esperienza coniugale esclude che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita.
Sussistono i presupposti di legge per la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio;
la domanda congiunta dei coniugi può, infatti, essere recepita poiché regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti personali ed economici.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative al figlio , maggiorenne ma non ancora economicamente indipendente, non Per_1 sono in contrasto con gli interessi dello stesso, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato con rito concordatario a
OLGINATE (LC) il 22/06/1996 tra rascritto nei Parte_1 Parte_2 registri dello Stato Civile del predetto Comune, reg. atti di matrimonio, anno 1996, parte II, serie A, numero 13; 2) Omologa le condizioni di divorzio inerenti alla prole e ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni stabilite concordemente dalle parti, come sopra indicate, da intendersi qui integralmente trascritte;
3) Compensa integralmente le spese di lite fra le parti.
Manda alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale dello Stato
Civile del Comune di OLGINATE per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge.
Lecco, 5.09.2025
Il Presidente relatore dott. Marco Erminio Maria Tremolada
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LECCO
SEZIONE PRIMA
Il Tribunale
in composizione collegiale in persona dei magistrati: dott. Marco Erminio Maria Tremolada Presidente relatore dott.ssa Marta Paganini Giudice dott. Alessandro Colnaghi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al numero di ruolo generale di volontaria giurisdizione 1595/2024 promossa con ricorso congiunto da:
(C.F. , nato a [...] il [...] e residente a Parte_1 C.F._1
ER (LC) in via Monte Barro n. 5, con il patrocinio dell'avv. PEREGO LUCA
e
(C.F. , nata a [...] il [...] e residente Parte_2 C.F._2
a OL (LC) in via del Pino n. 21, con il patrocinio dell'avv. PEREGO LUCA
con l'intervento del
Pubblico Ministero, in persona del Procuratore della Repubblica presso questo Tribunale
CONCLUSIONI
i Sigg.ri ed chiedono che il Tribunale di Lecco in composizione Parte_1 Parte_2
Collegiale, ex art, 473 bis n.49 c.p.c., accertato il passaggio in giudicato della sentenza di separazione personale delle parti, voglia pronunciare con sentenza lo scioglimento del matrimonio concordatario celebrato a OL (LC) il 22.06.2006 e trascritto presso i registri del Comune di OL al n. 13
Parte II Serie A Ufficio 1 Anno 1996, accogliendo le seguenti DOMANDE E CONDIZIONI
I. I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto.
II. Pronunciare la cessazione agli effetti civili del matrimonio contratto dei sig.ri e Parte_1
matrimonio concordatario celebrato a OL (LC) il 22.06.1996 e trascritto Parte_2 presso i registri del comune di OL al n. 13 Parte II Serie A Ufficio 1 Anno 1996;
III. Il sig. verserà alla sig.ra a titolo di concorso nel mantenimento Parte_1 Parte_2 del figlio attualmente economicamente indipendente e fino alla sua raggiunta Persona_1 indipendenza, la somma mensile di € 300,00 rivalutabile annualmente sulla base dell'indice ex Istat.
Il versamento verrà effettuato dal Sig. in ragione dell'attuale collocazione del figlio Parte_1 presso l'abitazione della madre, entro l'ultimo giorno di ogni mese sul c/c bancario intestato alla sig.ra avente il seguente iban [...]X31; Parte_2
IV. Le spese straordinarie per il figlio così come previste e disciplinate dal Persona_1
Protocollo del Tribunale/Ordine degli avvocati di Lecco del 29.03.2018, verranno sostenute dai coniugi nella misura del 50% ciascuno.
V. I coniugi riconoscono di essere economicamente indipendenti.
VI. Con l'adempimento di quanto previsto nel presente ricorso, i coniugi dichiarano di avere tra di loro definito tutte le questioni economiche e patrimoniali e di non avere più nulla a pretendere l'uno dall'altra.
VII. I coniugi, sin d'ora, rinunciano ai termini per l'appello della sentenza che sarà pronunciata dal
Tribunale di Lecco.”
RAGIONI DELLA DECISIONE
I coniugi e hanno contratto matrimonio con rito Parte_1 Parte_2 concordatario il 22/06/1996 a OL e dalla loro unione sono nati due figli nato Persona_2
l'8.10.1998 a Lecco, maggiorenne ed economicamente indipendente e nato il Persona_1
6.02.2006 a Lecco, maggiorenne non economicamente indipendente.
Con ricorso per separazione consensuale e contestuale domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio ex artt. 473 bis.49 e 473 bis.51 c.p.c. depositato in data 6.12.2024 i coniugi hanno richiesto pronuncia di separazione personale e, decorsi i termini previsti dall'art. 3 L. 898/1970, la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni sopra riportate.
Disposta la trattazione della causa ex art. 127 ter c.p.c., avendo i coniugi fatto richiesta di avvalersi della facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, è stata data comunicazione al Pubblico Ministero ex artt. 70, 71 e 473bis.51, terzo comma c.p.c. e sono state depositate note scritte nel termine assegnato.
Il Tribunale ha pronunciato la separazione personale dei coniugi con sentenza parziale n. 109/2025 pubblicata il 3.03.2025, omologando le condizioni di separazione concordate dalle parti, e, con separata ordinanza, ha rimesso la causa sul ruolo del giudice relatore per la prosecuzione del giudizio e ha assegnato alle parti nuovo termine per il deposito di note scritte, con scadenza successiva al decorso del termine di sei mesi per la procedibilità della domanda di divorzio ex art. 3, n. 2, lett. b) l.
n. 898/1970 decorrente dalla data di scadenza del termine originariamente assegnato per il deposito di note scritte.
I coniugi hanno depositate note scritte nel nuovo termine assegnato, chiedendo la pronuncia di sentenza di divorzio alle medesime condizioni pattuite in sede di separazione.
La domanda diretta a ottenere la pronuncia di pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio è meritevole di accoglimento;
risulta infatti decorso il termine iniziale minimo per la proposizione della domanda previsto dall'art. 3 n. 2), lett. b) l. n. 898/1970, dovendo ritenersi giudizialmente accertato, in assenza di contrarie eccezioni, il carattere ininterrotto della separazione.
La volontà manifestata dalle parti di porre termine alla loro esperienza coniugale esclude che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita.
Sussistono i presupposti di legge per la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio;
la domanda congiunta dei coniugi può, infatti, essere recepita poiché regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti personali ed economici.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative al figlio , maggiorenne ma non ancora economicamente indipendente, non Per_1 sono in contrasto con gli interessi dello stesso, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato con rito concordatario a
OLGINATE (LC) il 22/06/1996 tra rascritto nei Parte_1 Parte_2 registri dello Stato Civile del predetto Comune, reg. atti di matrimonio, anno 1996, parte II, serie A, numero 13; 2) Omologa le condizioni di divorzio inerenti alla prole e ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni stabilite concordemente dalle parti, come sopra indicate, da intendersi qui integralmente trascritte;
3) Compensa integralmente le spese di lite fra le parti.
Manda alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale dello Stato
Civile del Comune di OLGINATE per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge.
Lecco, 5.09.2025
Il Presidente relatore dott. Marco Erminio Maria Tremolada