TRIB
Sentenza 4 novembre 2024
Sentenza 4 novembre 2024
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 04/11/2024, n. 9393 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 9393 |
| Data del deposito : | 4 novembre 2024 |
Testo completo
n.r.g. 4409/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Raffaele Sdino - Presidente-
Dott.ssa Valeria Rosetti - Giudice -
Dott.ssa Viviana Criscuolo - Giudice rel. -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 4409 del Ruolo Generale degli Affari Civili
Contenziosi dell'Anno 2024, avente per oggetto: separazione giudiziale
[...]
nata a [...] il [...] ed ivi residente a[...]
Mercato n. 188 (C.F. , rappresentata e difesa, giusta C.F._1 procura in atti, dall'avv. RUSSO FILIPPO EMANUELE presso il quale elettivamente domicilia in Napoli alla Via G. Serra n. 75
RICORRENTE
E
nato a [...] il [...], res.te Napoli alla Piazza Controparte_1
Mercato 188 (CF: ), rappresentato e difeso, giusta C.F._2 procura in atti, dall'avv. DE ANGELIS GIOVANNA presso la quale elettivamente domicilia alla Via Mauro Leone n. 59 in Pomigliano d'Arco (NA)
RESISTENTE con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli il quale ha concluso per l'accoglimento della domanda con parere dell'11.10.2024.
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 01/03/2024 , premettendo di aver Parte_1 contratto matrimonio a NAPOLI il 23/04/2001 con il resistente e che dalla loro unione erano nati nata il [...], IO, nato il [...] Per_1 maggiorenne e , nato il [...], maggiorenne, ed economicamente Per_2 autosufficiente, rappresentava la volontà di separarsi in quanto vivevano una insanabile situazione di contrasto che aveva reso non più tollerabile la loro convivenza, con il conseguente venir meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale. Tanto premesso concludeva chiedendo: “pronunciare la separazione personale dei coniugi;
disporre l'affido condiviso della figlia minore con Per_1 residenza privilegiata della stessa presso la madre;
assegnare la casa coniugale condotta in locazione, sita in Napoli alla Piazza Mercato n. 188, alla sig.ra
[...]
; regolamentare il diritto-dovere di visita della figlia da parte del Parte_1 Per_1 padre, così come indicato nell'allegato piano genitoriale o secondo quanto ritenuto conforme all'interesse della minore;
porre a carico del sig. un Controparte_1 congruo assegno mensile per il mantenimento dei tre figli, nella misura che riterrà equa stabilire e comunque - tenendo, tra l'altro, nel debito conto tutte le spese mensili elencate in premessa, ammontanti ad un complessivo importo di € 1.045,00 - nella misura non inferiore ad € 1.100,00, rivalutabili annualmente secondo gli indici
ISTAT, oltre al 50% delle spese mediche non coperte dal S.S.N. e straordinarie, con espresso richiamo al protocollo d'intesa intercorso tra il Tribunale ed il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Napoli del sette marzo 2018, prot. 2018/003180; con espressa riserva, all'esito della fissazione della data di udienza, stante la prossima scadenza dell'attuale incarico ricoperto dalla ricorrente sino al 30 giugno c.a., di richiedere a tutela del preminente interesse della prole l'adozione dei provvedimenti indifferibili ex art. 473bis.15 c.p.c. ”
Si costituiva parte resistente il 31.05.2024, il sig. che nel Controparte_1 contestare tuto quanto dedotto da parte ricorrente concludeva formulando domanda riconvenzionale e chiedendo: “previa reiezione di tutte le domande formulate da parte avversa in sede di ricorso introduttivo, pronunciare la separazione dei coniugi, con addebito di responsabilità in capo alla signora
[...]
con riserva di richiesta risarcitoria, e per l'effetto autorizzare i coniugi a Parte_1 vivere separati.
- Disporre l'affido condiviso della figlia minore con residenza preferenziale Per_1 presso la madre, con calendario di visite settimanali presso il domicilio del padre, ed alternanza nelle Ricorrenze e periodi feriali, avendo primario il benessere e la volontà della minore ma tali da garantire un'equa frequentazione con le famiglie di origine cui entrambe i genitori si impegnano a dare seguito con valida alternanza.
In merito al mantenimento economico si chiede disporsi a carico dei genitori il suo mantenimento nella misura proporzionale spettante al TA non superiore ad
€250,00 mensili, oltre spese straordinarie preventivamente concordate e documentate al 50% ; disporre solo in via subordinata ed dopo gli accertamenti richiesti, un contributo momentaneo e parziale a carico del sig. in favore CP_1 del figlio IO per €150,00 mensili- stante la sua già attuale occupazione-; o nella misura che il Giudice riterrà congrua e giusta avendo riguardo alle effettive capacità patrimoniali e reddituali del nucleo familiare convivente con la signora
. Nulla per il primogenito indipendente. Parte_1 Per_2
- Dichiarare i coniugi entrambi economicamente indipendenti e pertanto senza necessità rispettiva di contribuzione al mantenimento.
- Disporre la divisione dei beni di valore presenti in casa e consentire al Sig.
di poter prelevare i suoi effetti personali e gli oggetti preziosi, custoditi CP_1 dalla . Parte_1
- Preso atto dei comportamenti assunti dalla , potenzialmente Parte_1 pregiudizievoli per la prole si chiede disporsi un periodo di monitoraggio e/ eventuali percorsi di sostegno alla genitorialità.
- Condannarsi parte ricorrente al pagamento di spese, e compensi di giudizi, oltre gli oneri di legge.”
All'udienza del 09/07/2024 i difensori delle parti congiuntamente, chiedevano un rinvio perché pendevano trattative di bonario componimento.
All'udienza del 08/10/2024 le parti con i loro difensori, rappresentavano di aver raggiunto un accordo a totale componimento della controversia ed a seguito della integrale lettura delle condizioni di cui all'accordo – di seguito riportate - le medesime confermavano di volerle porre quale regolamentazione della pronuncia di separazione:
“ Le parti insistono nella volontà di volersi separare e rinunciano a qualsiasi richiesta di addebito.
Le parti concordano sull'affido condiviso della minore ad entrambi i genitori Per_1 con collocazione prevalente presso la madre con conseguente assegnazione della casa familiare alla genitrice collocataria, quanto ai tempi di permanenza della minore
presso il padre, atteso un attuale miglioramento del rapporto familiare ed in Per_1 ragione dell'età della minore che ha già anni 16 ,si lascia la possibilità al sig. CP_1
e alla minore di concordare liberamente gli incontri con impegno di entrambe Per_1
i genitori di favorirne la continuità nel rispetto degli impegni scolastici e sociali della minore ed individuando comunque almeno due pomeriggi dalle 16.00 alle 21.00 infrasettimanali e a weekend alternati dal venerdì alle ore 18.00 alla domenica alle ore 22.00; le festività natalizie e pasquali seguiranno la regola dell'alternanza; la minore trascorrerà 15 giorni con il padre nel periodo estivo tra giugno e settembre da comunicarsi entro il 30 maggio di ogni anno.
Le parti concordano di voler riconoscere le seguenti pattuizioni a tacitazione di ogni altra pretesa : fermo il riconoscimento dell'assegno unico per i figli al 100% in favore della sig.ra , per l'importo complessivo di euro 298 circa, il sig. Parte_1 CP_1 riconoscerà un contributo al mantenimento per la sola figlia minore nella Per_1 misura di € 300,00 mensili oltre al 50% delle spese straordinarie preventivamente concordate e documentate, come da protocollo COA di Napoli del 7 marzo 2018, al quale si fa richiamo, mantenimento che si aggiornerà secondo gli indici ISTAT dall' ottobre 2025; alcun mantenimento è dovuto nei confronti del primogenito e Per_2 del secondogenito IO in quanto economicamente autosufficienti ed indipendenti. Contestualmente i genitori, in considerazione dell'iscrizione del figlio al Per_2 corso universitario di infermieristica ad Avellino, concordano per un contributo temporaneo alle spese di studio a carico del padre sig. , nella misura di € CP_1
250,00 mensili - in quanto spese da non indicizzare quale una tantum concordata-, spese che saranno riconosciute solo fino a dicembre 2027 e legate al presente corso di studio. Spese di lite compensate”
La domanda è fondata e merita accoglimento in quanto si sono realizzate le condizioni di cui all' art.151 c.c.
In ordine agli accordi raggiunti tra le parti, si precisa che il Tribunale dispone a fondamento della sua pronuncia solo quelli riguardanti le materie relative al contenuto essenziale giudizio in oggetto (affidamento dei figli, poteri di visita, assegni di mantenimento e assegnazione della casa familiare) di tutte le altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente accessorio, se ne prende meramente atto.
Poiché i patti di cui sopra non sono contrari a norme imperative e rispondenti all'interesse della minore, il Tribunale ritiene di poter porre i suddetti patti a base della presente decisione.
Non si è proceduto all'ascolto della minore, atteso l'accordo raggiunto tra i Per_1 genitori, conforme ai suoi interessi.
In ragione del raggiungimento dell'accordo, nulla deve disporsi in ordine al regime delle spese che rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede:
a) pronunzia, secondo le condizioni sopra riportate, la separazione personale dei coniugi e (atto n. 10, Parte_1 Controparte_1 parte II, S. A sez. L, reg. Atti Matrimonio anno 2001);
b) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di NAPOLI per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. D) D.P.R 3.11.2000 n.396 (Ordinamento dello Stato Civile);
c) nulla per le spese.
Così deciso in Napoli in camera di consiglio il 11/10/2024
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Viviana Criscuolo Dott. Raffaele Sdino
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Raffaele Sdino - Presidente-
Dott.ssa Valeria Rosetti - Giudice -
Dott.ssa Viviana Criscuolo - Giudice rel. -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 4409 del Ruolo Generale degli Affari Civili
Contenziosi dell'Anno 2024, avente per oggetto: separazione giudiziale
[...]
nata a [...] il [...] ed ivi residente a[...]
Mercato n. 188 (C.F. , rappresentata e difesa, giusta C.F._1 procura in atti, dall'avv. RUSSO FILIPPO EMANUELE presso il quale elettivamente domicilia in Napoli alla Via G. Serra n. 75
RICORRENTE
E
nato a [...] il [...], res.te Napoli alla Piazza Controparte_1
Mercato 188 (CF: ), rappresentato e difeso, giusta C.F._2 procura in atti, dall'avv. DE ANGELIS GIOVANNA presso la quale elettivamente domicilia alla Via Mauro Leone n. 59 in Pomigliano d'Arco (NA)
RESISTENTE con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli il quale ha concluso per l'accoglimento della domanda con parere dell'11.10.2024.
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 01/03/2024 , premettendo di aver Parte_1 contratto matrimonio a NAPOLI il 23/04/2001 con il resistente e che dalla loro unione erano nati nata il [...], IO, nato il [...] Per_1 maggiorenne e , nato il [...], maggiorenne, ed economicamente Per_2 autosufficiente, rappresentava la volontà di separarsi in quanto vivevano una insanabile situazione di contrasto che aveva reso non più tollerabile la loro convivenza, con il conseguente venir meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale. Tanto premesso concludeva chiedendo: “pronunciare la separazione personale dei coniugi;
disporre l'affido condiviso della figlia minore con Per_1 residenza privilegiata della stessa presso la madre;
assegnare la casa coniugale condotta in locazione, sita in Napoli alla Piazza Mercato n. 188, alla sig.ra
[...]
; regolamentare il diritto-dovere di visita della figlia da parte del Parte_1 Per_1 padre, così come indicato nell'allegato piano genitoriale o secondo quanto ritenuto conforme all'interesse della minore;
porre a carico del sig. un Controparte_1 congruo assegno mensile per il mantenimento dei tre figli, nella misura che riterrà equa stabilire e comunque - tenendo, tra l'altro, nel debito conto tutte le spese mensili elencate in premessa, ammontanti ad un complessivo importo di € 1.045,00 - nella misura non inferiore ad € 1.100,00, rivalutabili annualmente secondo gli indici
ISTAT, oltre al 50% delle spese mediche non coperte dal S.S.N. e straordinarie, con espresso richiamo al protocollo d'intesa intercorso tra il Tribunale ed il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Napoli del sette marzo 2018, prot. 2018/003180; con espressa riserva, all'esito della fissazione della data di udienza, stante la prossima scadenza dell'attuale incarico ricoperto dalla ricorrente sino al 30 giugno c.a., di richiedere a tutela del preminente interesse della prole l'adozione dei provvedimenti indifferibili ex art. 473bis.15 c.p.c. ”
Si costituiva parte resistente il 31.05.2024, il sig. che nel Controparte_1 contestare tuto quanto dedotto da parte ricorrente concludeva formulando domanda riconvenzionale e chiedendo: “previa reiezione di tutte le domande formulate da parte avversa in sede di ricorso introduttivo, pronunciare la separazione dei coniugi, con addebito di responsabilità in capo alla signora
[...]
con riserva di richiesta risarcitoria, e per l'effetto autorizzare i coniugi a Parte_1 vivere separati.
- Disporre l'affido condiviso della figlia minore con residenza preferenziale Per_1 presso la madre, con calendario di visite settimanali presso il domicilio del padre, ed alternanza nelle Ricorrenze e periodi feriali, avendo primario il benessere e la volontà della minore ma tali da garantire un'equa frequentazione con le famiglie di origine cui entrambe i genitori si impegnano a dare seguito con valida alternanza.
In merito al mantenimento economico si chiede disporsi a carico dei genitori il suo mantenimento nella misura proporzionale spettante al TA non superiore ad
€250,00 mensili, oltre spese straordinarie preventivamente concordate e documentate al 50% ; disporre solo in via subordinata ed dopo gli accertamenti richiesti, un contributo momentaneo e parziale a carico del sig. in favore CP_1 del figlio IO per €150,00 mensili- stante la sua già attuale occupazione-; o nella misura che il Giudice riterrà congrua e giusta avendo riguardo alle effettive capacità patrimoniali e reddituali del nucleo familiare convivente con la signora
. Nulla per il primogenito indipendente. Parte_1 Per_2
- Dichiarare i coniugi entrambi economicamente indipendenti e pertanto senza necessità rispettiva di contribuzione al mantenimento.
- Disporre la divisione dei beni di valore presenti in casa e consentire al Sig.
di poter prelevare i suoi effetti personali e gli oggetti preziosi, custoditi CP_1 dalla . Parte_1
- Preso atto dei comportamenti assunti dalla , potenzialmente Parte_1 pregiudizievoli per la prole si chiede disporsi un periodo di monitoraggio e/ eventuali percorsi di sostegno alla genitorialità.
- Condannarsi parte ricorrente al pagamento di spese, e compensi di giudizi, oltre gli oneri di legge.”
All'udienza del 09/07/2024 i difensori delle parti congiuntamente, chiedevano un rinvio perché pendevano trattative di bonario componimento.
All'udienza del 08/10/2024 le parti con i loro difensori, rappresentavano di aver raggiunto un accordo a totale componimento della controversia ed a seguito della integrale lettura delle condizioni di cui all'accordo – di seguito riportate - le medesime confermavano di volerle porre quale regolamentazione della pronuncia di separazione:
“ Le parti insistono nella volontà di volersi separare e rinunciano a qualsiasi richiesta di addebito.
Le parti concordano sull'affido condiviso della minore ad entrambi i genitori Per_1 con collocazione prevalente presso la madre con conseguente assegnazione della casa familiare alla genitrice collocataria, quanto ai tempi di permanenza della minore
presso il padre, atteso un attuale miglioramento del rapporto familiare ed in Per_1 ragione dell'età della minore che ha già anni 16 ,si lascia la possibilità al sig. CP_1
e alla minore di concordare liberamente gli incontri con impegno di entrambe Per_1
i genitori di favorirne la continuità nel rispetto degli impegni scolastici e sociali della minore ed individuando comunque almeno due pomeriggi dalle 16.00 alle 21.00 infrasettimanali e a weekend alternati dal venerdì alle ore 18.00 alla domenica alle ore 22.00; le festività natalizie e pasquali seguiranno la regola dell'alternanza; la minore trascorrerà 15 giorni con il padre nel periodo estivo tra giugno e settembre da comunicarsi entro il 30 maggio di ogni anno.
Le parti concordano di voler riconoscere le seguenti pattuizioni a tacitazione di ogni altra pretesa : fermo il riconoscimento dell'assegno unico per i figli al 100% in favore della sig.ra , per l'importo complessivo di euro 298 circa, il sig. Parte_1 CP_1 riconoscerà un contributo al mantenimento per la sola figlia minore nella Per_1 misura di € 300,00 mensili oltre al 50% delle spese straordinarie preventivamente concordate e documentate, come da protocollo COA di Napoli del 7 marzo 2018, al quale si fa richiamo, mantenimento che si aggiornerà secondo gli indici ISTAT dall' ottobre 2025; alcun mantenimento è dovuto nei confronti del primogenito e Per_2 del secondogenito IO in quanto economicamente autosufficienti ed indipendenti. Contestualmente i genitori, in considerazione dell'iscrizione del figlio al Per_2 corso universitario di infermieristica ad Avellino, concordano per un contributo temporaneo alle spese di studio a carico del padre sig. , nella misura di € CP_1
250,00 mensili - in quanto spese da non indicizzare quale una tantum concordata-, spese che saranno riconosciute solo fino a dicembre 2027 e legate al presente corso di studio. Spese di lite compensate”
La domanda è fondata e merita accoglimento in quanto si sono realizzate le condizioni di cui all' art.151 c.c.
In ordine agli accordi raggiunti tra le parti, si precisa che il Tribunale dispone a fondamento della sua pronuncia solo quelli riguardanti le materie relative al contenuto essenziale giudizio in oggetto (affidamento dei figli, poteri di visita, assegni di mantenimento e assegnazione della casa familiare) di tutte le altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente accessorio, se ne prende meramente atto.
Poiché i patti di cui sopra non sono contrari a norme imperative e rispondenti all'interesse della minore, il Tribunale ritiene di poter porre i suddetti patti a base della presente decisione.
Non si è proceduto all'ascolto della minore, atteso l'accordo raggiunto tra i Per_1 genitori, conforme ai suoi interessi.
In ragione del raggiungimento dell'accordo, nulla deve disporsi in ordine al regime delle spese che rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede:
a) pronunzia, secondo le condizioni sopra riportate, la separazione personale dei coniugi e (atto n. 10, Parte_1 Controparte_1 parte II, S. A sez. L, reg. Atti Matrimonio anno 2001);
b) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di NAPOLI per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. D) D.P.R 3.11.2000 n.396 (Ordinamento dello Stato Civile);
c) nulla per le spese.
Così deciso in Napoli in camera di consiglio il 11/10/2024
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Viviana Criscuolo Dott. Raffaele Sdino