Sentenza 26 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 26/06/2025, n. 1033 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 1033 |
| Data del deposito : | 26 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TREVISO
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Treviso, in composizione monocratica, nella persona del dott. Marco Saran ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 3488 del 2020, promossa da:
(C.F. ), con l'avv. Antonia Tollot Parte_1 C.F._1
attore contro
P.I. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, in Controparte_1 P.IVA_1 qualità di mandataria in Italia di , con l'avv. Maria Celeste Arbia E_ convenuta e contro
(C.F. ) Controparte_3 C.F._2
convenuta contumace
Oggetto: lesione personale;
Conclusioni di parte attrice:
“Nel merito: accertata e dichiarata la responsabilità esclusiva di , Controparte_3 conducente e proprietaria dell'autovettura, marca Kia Venga, targata HE-724AZ, assicurata per la rca dalla , nella causazione del sinistro occorso all'attore, in data 24.06.2017, E_
condannarsi, ai sensi degli artt. 151, 152, 153, 122 e 144 del D.lgs. n. 209/2005, come interpretati dalla giurisprudenza richiamata negli atti dimessi, la , in qualità di mandataria in Controparte_1
Italia della ovvero quale rappresentante ex lege, in nome e per conto della E_
, a risarcire i danni tutti, patrimoniali e non patrimoniali, patiti e patiendi da E_
, che risulteranno eziologicamente riconducibili all'evento dannoso che ci occupa, nella Parte_1 misura che risulterà di giustizia, alla luce dell'espletata attività istruttoria, anche in via equitativa, con la rivalutazione monetaria delle somme liquidate e loro ulteriore maggiorazione secondo gli interessi cc.dd. compensativi, da calcolarsi con le modalità contemplate dalle sentenze emesse dalla Suprema
Corte n. 1712/1995 e n.61/2023.
Spese di lite integralmente rifuse, comprese le spese di CTP in corso di causa e di CTU e le spese generali, ex art. 13, comma 10, L. 247/2012, nella misura del 15%, secondo quanto previsto dall'art. 2 del D.M. n. 55/2014, con distrazione in favore del procuratore attoreo che si dichiara antistatario, ex art. 93 c.p.c., avendo sostenuto anticipatamente tutte le spese.
1
Conclusioni di parte convenuta Controparte_1
“Preliminarmente
Accertarsi e dichiararsi la carenza di legittimazione passiva, assenza di titolarità a contraddire con parte attrice in relazione alle domande attoree, in capo a per quanto in narrativa Controparte_1 esposto.
Con tutte le conseguenze ex lege.
Nel merito
Previo svolgimento di ogni opportuno accertamento, limitarsi la pretesa avversaria in base alle risultanze di giustizia, per tutte le ragioni rappresentate anche con riferimento alla normativa di corretto riferimento.
Con vittoria di spese e competenze di lite.
In via istruttoria
Si richiamano le deduzioni tutte proposte in atti ed a verbale d'udienza come pure la documentazione versata in giudizio”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 1 giugno 2020 e in data 19 giugno 2020, ha Parte_1 convenuto in giudizio e per sentir condannare la Controparte_1 Controparte_3 società assicuratrice al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali dal medesimo subiti a seguito del sinistro stradale occorso in data 24 giugno 2017, in località Sillian (AUSTRIA).
L'attore, a fondamento della propria domanda, ha dato conto preliminarmente che le modalità dell'incidente si desumono sulla scorta del verbale redatto dagli Agenti del Comando Distrettuale di
Polizia di Lienz, Ispettorato di Sillian delle Autorità, intervenuti sul luogo dell'evento.
L'attore ha più in particolare rappresentato che:
“Il 24.06.2017, verso le ore 16.15, l'attore, alla guida del motociclo di sua proprietà, marca Yamaha
XT 600, targato, VE-115246AZ (I), proveniente dall' , con casco regolarmente allacciato, con P_1
attivati i proiettori luminosi anabbaglianti ed inserita la prima o la seconda marcia, stava transitando,
a velocità moderata, attestantesi intorno ai 30-40 Km/H, sulla Strada Federale denominata
Drautalstraẞe B 100 nel territorio di Sillian, con direzione Lienz.
Trasportava sul mezzo, , seduta sul sedile posteriore. P_4
Allorquando giungeva in prossimità della chilometrica 138,56, all'incrocio con la strada comunale
(priva di nome) che conduce all'esercizio commerciale all'insegna Hieb Lermoos, sopraggiungeva, dal senso opposto di marcia (con direzione Panzendorf – Sillian), l'autovettura, marca Kia Venga, targata
2 HE-724AZ ed assicurata per la rca con la (la cui Controparte_5
mandataria in Italia, ai sensi degli artt. 151 e 152 del D.lgs n. 209/2005, è la ), Controparte_1 condotta, nell'occasione dalla proprietaria, , odierna convenuta. Controparte_3
Quest'ultima, d'improvviso, senza aver previamente attivato l'indicatore di direzione e senza essersi previamente arrestata sulla mezzeria, al fine di perlustrare adeguatamente l'area che andava ad impegnare, intraprendeva, in spregio al diritto di precedenza spettante al centauro, manovra di svolta a sinistra, per accedere alla strada comunale suddetta e raggiungere la propria abitazione;
così procedendo, invadeva trasversalmente la corsia di pertinenza dell'attore, sbarrandogli il transito, senza lasciargli alcuna via di fuga.
A fronte dell'inopinata manovra avversaria, azionava nell'immediatezza l'impianto Parte_1 frenante;
tuttavia, a cagione dell'esiguo spazio che lo separava dall'autovettura antagonista, andava a collidere, con la parte anteriore del motociclo, contro la fiancata destra di quest'ultima.
A quel punto, sia lui, sia la trasportata venivano disarcionati, mentre la Yamaha XT 600, priva di controllo, cadeva sull'asfalto, con la fiancata sinistra, trovando posizione di quiete con la parte anteriore rivolta in direzione opposta a quella originaria.
Nell'occorso, come descritto nel verbale delle Autorità intervenute, il motociclo attoreo riportava significativi danneggiamenti, in specie: all'indicatore di direzione e al predellino, che risultavano piegati, alla fiancata sinistra, alla guida della catena di trasmissione e alla relativa copertura, che si palesavano deformate, allo specchietto retrovisore sinistro, che si era staccato e che giaceva sulla sede stradale.
, a seguito della collisione, riportava significative lesioni per la cura delle quali veniva Parte_1 ricoverato nell'immediatezza presso l'Ospedale di Lienz.
Rebus sic stantibus, ritenendo che la responsabilità nella causazione dell'investimento fosse riconducibile all'imperita e disattenta condotta di guida della conducente del veicolo antagonista, il danneggiato inoltrava, per mezzo della società di infortunistica, la S.r.l. G.S. Gestione Sinistri di
Belluno, rituale richiesta di risarcimento dei danni tutti subiti e subendi, alla proprietaria del mezzo antagonista e alla , in qualità di mandataria in Italia della Controparte_1 E_
[...]
La Compagnia Ass.ce in parola, tuttavia, rimaneva refrattaria alle richieste risarcitorie avanzate dall'attore, limitandosi a versare l'importo pari ad € 1.500,00, a titolo di ristoro del danno materiale”
In ragione di quanto sopra esposto, ha pertanto introdotto il presente giudizio. Parte_1
Si è costituita in giudizio con comparsa di costituzione e risposta depositata in data Controparte_1
23 dicembre 2020, eccependo in via pregiudiziale di rito il proprio difetto di legittimazione passiva, nonché sostenendo doversi applicare la normativa austriaca e contestando nel merito la fondatezza delle pretese risarcitorie ex adverso azionate.
È stata dichiarata la contumacia della convenuta Controparte_3
3 Sono stati concessi i termini per il deposito delle memorie ex art. 183, comma VI c.p.c.
È stato nominato un c.t.u. al quale è stato affidato l'incarico di effettuare una valutazione medico legale sulla persona dell'attore sulla base del seguente quesito:
“1) descriva lo stato di salute dell'attore, oltre a natura ed entità delle lesioni riportate nel sinistro per cui è causa e ad esso eziologicamente riconducibili, dal punto di vista tecnico – specialistico;
2) descriva i trattamenti praticati e la presumibile evoluzione della malattia, indicando se lo stato del periziando sia suscettibile di miglioramento o aggravamento, con che grado di probabilità e in che misura, e infine se si prospetta la necessità di un nuovo esame ed eventualmente quando;
3) descriva gli eventuali precedenti morbosi del periziando al momento del sinistro e ne tenga conto nelle valutazioni di seguito elencate;
4) determini la durata della malattia e della inabilità temporanea sia assoluta che parziale, indicando le rispettive misure e chiarendo quali siano state le scale di riferimento applicate (c.d. barémes);
5) quantifichi l'incidenza degli eventuali postumi permanenti sulla capacità (produttiva) propria del periziando, valutandola percentualmente e precisando a tal fine:
- se possa intraprendere nuovamente l'abituale attività professionale, ed in tal caso se ciò comporti un maggiore affaticamento o il ricorso a forze lavorative di riserva ovvero un anticipato collocamento a riposo;
- se debba ridurre quantitativamente (ore di lavoro) o qualitativamente (esclusione di alcune mansioni,
i tipi di attività o prestazioni, lavoro straordinario, ecc.) la sua attività lavorativa;
- se non possa più svolgere la sua attività ed in tal caso si possa svolgere di similari – per impegno e reddito – compatibili con il danno accertato, con le sue attitudini professionali, livello di istruzione, età
ed ogni altra circostanza oggettiva e soggettiva ritenuta utile;
6) determini l'incidenza delle lesioni sull'integrità psicofisica preesistente, precisando a tal fine in che modo e misura e si influiscano:
- sulla sfera individuale (sonno, riposo, sport, viaggi, passatempi);
- sulla sfera relazionale (rapporti sociali, familiari, sessuali);
- sull'espletamento delle normali attività quotidiane;
7) valuti la congruità delle spese mediche e di assistenza sostenute e l'entità di quelle che in futuro saranno eventualmente necessarie”.
È stata depositata la relazione peritale.
Con ordinanza del 14 luglio 2023 è stata formulata la seguente proposta di conciliazione ex art. 185 bis c.p.c.:
“… ritenuto, a questo punto, di effettuare una delibazione sommaria di atti e documenti di causa al fine di consentire di procedere ex art. 185 bis c.p.c. a seguito dell'istruttoria sin qui espletata;
letta la relazione peritale;
visto l'art. 4 di cui al reg. UE n. 864/07; 4 richiamata la giurisprudenza di legittimità secondo cui “la domanda di risarcimento del danno scaturente da fatto illecito avvenuto all'estero, commesso nei confronti di cittadino italiano da parte di un cittadino di altro Stato, anche quando possa essere conosciuta dal giudice italiano secondo le regole sulla giurisdizione, è soggetta alla legge del luogo ove è avvenuto il fatto senza che, ove la legge straniera porti a negare il risarcimento del danno non patrimoniale, ovvero a determinarlo in misura inferiore a quanto previsto dalla legge italiana, possa ritenersi violato il diritto dell'Unione europea o quello costituzionale” (cfr. Sezione 3, ordinanza n. 20841 del 21/08/2018); considerato che non appare in ogni caso escluso, nel caso di specie, il ricorso a criteri equitativi;
invitate pertanto le parti ad ogni opportuna considerazione sull'opportunità di una definizione bonaria allo stato degli atti;
onerato l'attore, in caso di mancato accordo, di produrre le norme di riferimento di diritto austriaco, previa interlocuzione con il e/o l'Ambasciata, entro il 29 febbraio 2024 (impregiudicati, ove P_6
necessari, ulteriori approfondimenti per il tramite del Ministero della Giustizia ex art. 14 L. 218/95, oltre che ai sensi della convenzione europea nel campo dell'informazione sul diritto estero n. 1510 del
1968, eseguita in Italia con DPR 2 febbraio 1970);
p.t.m.
FORMULA
la seguente proposta di conciliazione, allo stato degli atti e con riserva di ogni ulteriore, più ampia e diversa valutazione, sotto ogni profilo oggetto di preliminare disamina:
1) corresponsione, da parte della compagnia convenuta: a) di € 71.599,00 a titolo di danno biologico permanente (25%); esclusa personalizzazione;
b) di € 21.532,50 a titolo di danno biologico temporaneo
(valore del giorno posto alla base dei calcoli: € 149,00);
2) rifusione, da parte della convenuta: a) delle spese mediche, per come valutate congrue dal c.t.u.; b)
di spese di c.t.p. stragiudiziali (come chieste) e di spese di c.t.p. giudiziali in misura non superiore a quanto liquidate al c.t.u. come fondo spese;
c) di spese di c.t.u.;
3) rifusione, da parte dei convenuti, in solido tra loro, di € 9.850,00 per spese legali giudiziali (fase di studio, introduzione ed istruzione secondo valori medi) oltre accessori di legge quali IVA e c.p.a. ed oltre rimborso spese generali 15% e rifusione di anticipazioni documentate (per marche da bollo, spese di notifica, contributo unificato et coetera);
4) conseguente dichiarazione delle parti di nulla avere più a che pretendere reciprocamente con riguardo alle domande per cui è causa”.
Parte convenuta non ha inteso aderire alla proposta ex art. 185 bis c.p.c., mentre l'attore sul punto non ha preso espressamente posizione.
Con ordinanza del 12 aprile 2024 è stato richiesto ex art. 14 L. 218/95 al Ministero della Giustizia di acquisire, nelle forme ritenute opportune, e trasmettere, informazioni in merito alla disciplina di diritto austriaco relativa ai criteri di risarcimento del danno derivante da responsabilità extracontrattuale (nel
5 caso di specie trattasi dei danni lamentati in conseguenza di sinistro stradale) ed in particolare a specificare quale sia la corretta e vigente formulazione dell'art. 1325 del Codice civile austriaco e gli ulteriori / eventuali articoli di riferimento.
Il Ministero ha provveduto, tramite l'Ambasciata Italiana a Vienna, in data 5 agosto 2024, ad inviare le informazioni richieste in merito alla disciplina di diritto austriaco relativa ai criteri di risarcimento del danno derivante da responsabilità extracontrattuale.
La causa è stata quindi ritenuta matura per la decisione ed è stata fissata l'udienza di precisazione delle conclusioni, sostituita da note scritte autorizzate ex art. 127 ter c.p.c.
È stata successivamente autorizzata la precisazione delle conclusioni nei termini di cui alle note scritte versate in atti e, in data 6 marzo 2025, la causa è stata trattenuta in decisione assegnando alle parti i termini di legge per deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
La causa, processualmente istruita, passa quindi in decisione.
* * *
La presente sentenza è redatta ai sensi dell'art. 132 c.p.c. come novellato, in base al quale si richiede soltanto la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
La domanda proposta è fondata, per le ragioni e nei limiti che si vanno ad esporre.
1.In via pregiudiziale di rito, viene innanzitutto rigettata l'eccezione di difetto di legittimazione passiva della convenuta, in quanto “Il "mandatario per la liquidazione del sinistri" di cui all'art. 152 del d.lgs. 7 settembre 2005, n. 209, è un mandatario con rappresentanza "ex lege" dell'assicuratore del responsabile, sicché - nel rispetto delle regole sulla giurisdizione e sulla competenza - può agire o essere convenuto in giudizio in nome e per conto del mandante, al fine di ottenere una sentenza eseguibile da o nei confronti di costui;
il riconoscimento della legittimazione del mandatario è
compatibile col diritto dell'Unione Europea, perché l'art. 4, comma 4, della direttiva n. 2000/26/CE del
16 maggio 2000 - pur non imponendo agli Stati membri di prevedere che il mandatario designato possa essere convenuto dinanzi al giudice nazionale in luogo dell'impresa di assicurazione che rappresenta
(CGUE, sentenza del 15 dicembre 2016, causa n. C-558/15) - deve essere interpretato conformemente agli obiettivi perseguiti dal legislatore comunitario e, cioè, al rafforzamento della tutela della vittima di sinistri stradali avvenuti al di fuori dello Stato di residenza” (cfr. Cass. Sez. 3, 13/11/2019, n. 29352) e in quanto il mandatario per la liquidazione dei sinistri ex art. 152 del d.lgs. n. 209 del 2005 è un rappresentante ex lege di quest'ultimo, con la conseguenza che non è ammissibile evocare in giudizio cumulativamente l'impresa assicuratrice del responsabile del sinistro e il mandatario, essendo giustificata l'azione diretta nei confronti di quest'ultimo (Cass. Sez. 3, 20/10/2023, n. 29221).
2. Deve a questo punto procedersi all'accertamento della dinamica del sinistro e della responsabilità dei conducenti coinvolti, risultando a tal riguardo pacifica tra la parti in causa l'applicazione alla fattispecie del diritto austriaco, ex art. 4 di cui al reg. UE n. 864/07, non essendo inoltre oggetto di alcun rilievo
6 difensivo la sussistenza di azione diretta nei confronti della compagnia (salvi gli infondati rilievi di cui al paragrafo che precede).
A tal riguardo, si osserva che l'istruttoria espletata viene valutata secondo lo standard probatorio informante il presente giudizio civile sulla base dei criteri processuali italiani, per come applicabili alla fattispecie ex art. 16 di cui al citato regolamento.
Tanto evidenziato, si rileva che il sinistro per cui è causa (il cui verificarsi è pacifico tra le parti costituite, in assenza di contestazione alcuna della compagnia) è stato determinato dall'esclusiva responsabilità dell'autoveicolo Kia Venga, targata HE-724AZ ed assicurata con la P_5 [...] P_
(la cui mandataria in , ai sensi degli artt. 151 e 152 del D.lgs n. 209/2005, è la E_
), condotta dalla proprietaria Controparte_1 Controparte_3
A detta conclusione si perviene inoltre valorizzando il documento 1 prodotto dall'attrice, ovvero il verbale dell'incidente stradale, comprensivo di documentazione fotografica e di dichiarazione della stessa al cui contenuto si rimanda. P_3
E' infatti emerso che la conducente di detto veicolo ha omesso di rispettare la precedenza, invadendo la corsia di marcia percorsa dalla moto guidata dall'attore - con conseguente impatto e caduta a terra del guidatore (ovvero l'odierno attore) - in violazione dell'art. 19 del Codice della strada austriaco, nonché delle più generali regole di prudenza e di cautela di cui all'art. 1295 del codice civile Austriaco, non essendo emerse censure addebitabili al . Pt_1
Quanto sopra, come detto, secondo lo standard probatorio del più probabile che non informante questo giudizio civile, secondo il quale deve ritenersi che il guidatore della vettura KIA abbia assunto un comportamento di guida imprudente, negligente e contraddistinto da imperizia, per come sopra meglio riportato.
Per l'effetto, viene accertata la responsabilità del sinistro del 24 giugno 2017 in via esclusiva in capo al guidatore dell'autoveicolo Kia Venga, targata HE-724AZ ed assicurata con la Controparte_5
P_
(la cui mandataria in , ai sensi degli artt. 151 e 152 del D.lgs n. 209/2005, è la
[...]
), condotta dalla proprietaria Controparte_1 Controparte_3
Ne deriva, nell'an, il diritto al risarcimento nei confronti dei convenuti, in solido tra loro, per come eziologicamente riconducibile al sinistro (cfr. infra, sul punto).
3. Per quanto riguarda la normativa applicabile nella valutazione della quantificazione del danno risarcibile – e nella verifica delle sue componenti – va premesso che deve parimenti applicarsi il diritto austriaco, in quanto “la domanda di risarcimento del danno scaturente da fatto illecito avvenuto all'estero, commesso nei confronti di cittadino italiano da parte di un cittadino di altro Stato, anche quando possa essere conosciuta dal giudice italiano secondo le regole sulla giurisdizione, è soggetta alla legge del luogo ove è avvenuto il fatto senza che, ove la legge straniera porti a negare il risarcimento del danno non patrimoniale, ovvero a determinarlo in misura inferiore a quanto previsto
7 dalla legge italiana, possa ritenersi violato il diritto dell'Unione europea o quello costituzionale” (cfr.
Sezione 3, ordinanza n. 20841 del 21/08/2018).
A tal riguardo, viene inoltre più diffusamente richiamarsi la condivisibile parte motiva di detta pronuncia di legittimità, ove si legge:
“Le ipotesi in cui è risarcibile il danno non patrimoniale, i limiti della sua risarcibilità e la misura del risarcimento non costituiscono oggetto di competenza dell'Unione Europea. Pertanto la circostanza che esso sia liquidato in alcuni Paesi misura più elevata, ed in altri misura meno elevata, non viola in alcun modo il diritto dell'Unione.
Ha stabilito a tal riguardo la Corte di Lussemburgo che "allo stato attuale del diritto dell'Unione, gli
Stati membri restano (...) liberi di determinare (...) quali danni causati da autoveicoli debbano essere risarciti, la portata del risarcimento degli stessi e le persone aventi diritto a detto risarcimento" (Corte
giust. sentenza 23-1-2014, Petillo, in causa C-371/12, § 30; sostanzialmente nello stesso senso anche
Corte giust. 24-10-2013, in causa C-22/12, § 40). Pagina 19 R.G.N. 6574/15 Udienza del 15 Per_1
marzo 2018 3.4.
Nemmeno può dirsi leso, per effetto di tali diversità tra gli ordinamenti degli Stati membri, alcun diritto costituzionalmente garantito, dal momento che il fatto illecito avvenuto in un altro ordinamento, per la legge italiana è soggetto alla legge del luogo dove avvenne, e certo non potrebbe il giudice italiano,
decidendo il presente giudizio in base alla legge austriaca, introdurre lui in quella legge una norma che vi manchi.
Tanto meno, infine, potrebbe ritenersi che la norma di un ordinamento straniero che non preveda il risarcimento del danno non patrimoniale, ovvero la preveda in misura inferiore rispetto a quanto si liquiderebbe in Italia, sia contraria all'ordine pubblico, noto essendo che il principio di integrale risarcimento del danno non ha copertura costituzionale [si veda al riguardo Corte cost., 02-11-1996, n.
369, ove si afferma che "la regola generale di integralità della riparazione ed equivalenza al pregiudizio cagionato al danneggiato non ha (..) copertura costituzionale"; per la giurisprudenza di legittimità, nello stesso senso, da ultimo ma ex permultis, Cass. (ord.) 4.5.2016 n. 8905, in motivazione].
3.5. Il motivo va dunque rigettato in applicazione dei seguenti princìpi di diritto:
(a) la domanda di risarcimento scaturente da fatto illecito avvenuto all'estero, commesso in danno di cittadino italiano da parte di un cittadino di altro Stato, anche quando possa essere conosciuta dal giudice italiano secondo le regole sulla giurisdizione, è soggetta alla legge de/luogo ove è avvenuto il fatto;
(b) la circostanza che l'applicazione della legge straniera, da parte del giudice italiano, in base alle regole del diritto internazionale privato od al diritto comunitario, lo conduca a negare il risarcimento del danno non patrimoniale da fatto illecito, ovvero a liquidarlo in Pagina 20 R.G.N. 6574/15 Udienza
del 15 marzo 2018 misura inferiore a quanto liquiderebbe secondo la legge italiana, non viola né il
8 diritto comunitario, né quello costituzionale. Spetterà, conseguentemente, al giudice del rinvio accertare in concreto se ed in che misura, in base alla legge applicabile al caso di specie secondo le regole del diritto comunitario, la domanda attorea risulti fondata.”
Tanto evidenziato, si osserva che è emerso, all'esito degli approfondimenti istruttori espletati, che l'art. 13 della Legge Federale Austriaca sulle Assicurazioni in materia di traffico stradale e ferroviario
(EKHG), allegata all'informativa del Ministero Federale della Giustizia Austriaco e la cui traduzione del tedesco all'italiano non risulta contestata, prevede che, in caso sia arrecata lesione al corpo o alla salute, si deve pagare un risarcimento nei seguenti termini, ovvero:
“1. i costi di guarigione o di tentativo di guarigione della persona ferita,
2. la perdita patrimoniale subita dalla parte lesa a seguito dell'infortunio che ha eliminato o ridotto temporaneamente o definitivamente la sua capacità di guadagno,
3. i costi di un aumento dei suoi bisogni,
4. un adeguato risarcimento per il dolore e la sofferenza e
5. in caso di sfigurazione che possa impedire alla persona ferita di progredire ulteriormente, un adeguato risarcimento”
L'ordinamento austriaco, pertanto, considera risarcibili i danni patrimoniali, oltre a quelli alla salute che abbiano determinato un pregiudizio sulla capacità di produrre reddito.
E' inoltre previsto, tuttavia, anche un “adeguato risarcimento per il dolore e la sofferenza”, ovvero di una somma in denaro quale controvalore economico del pregiudizio non patrimoniale subito.
Tanto evidenziato, deve procedersi alla valutazione dell'esistenza, nel caso di specie, dei presupposti per prevedere un “adeguato risarcimento per il dolore e la sofferenza”.
A tal riguardo, si osserva innanzitutto che la sussistenza di un danno eziologicamente riconducibile al sinistro è provata, dovendosi sul punto richiamare gli esiti della c.t.u. espletata nel corso del giudizio,
redatta nel pieno contraddittorio con i consulenti tecnici di parte, la cui motivazione congrua e immune da vizi logici deve intendersi qui richiamata, in assenza di specifiche osservazioni tecniche sulla questione.
Viene pertanto preliminarmente richiamata la condivisibile giurisprudenza, in tema di adesione alle risultanze della consulenza tecnica d'ufficio, secondo cui “il giudice del merito non è tenuto a fornire un'argomentata e dettagliata motivazione là dove aderisca alle elaborazioni del consulente ed esse non siano state contestate in modo specifico dalle parti, mentre, ove siano state sollevate censure dettagliate e non generiche, ha l'obbligo di fornire una precisa risposta argomentativa correlata alle specifiche critiche sollevate, corredando con una più puntuale motivazione la propria scelta di aderire alle conclusioni del consulente d'ufficio” (cfr. Sez. 3, Sentenza n. 12703 del 19/06/2015).
Fermo quanto sopra, va osservato come l'elaborato peritale è sorretto da valide argomentazioni sia dal punto di vista tecnico che dal punto di vista logico-deduttivo.
9 Le conclusioni a cui è pervenuto il c.t.u. devono ritenersi pertanto condivisibili e vengono fatte proprie in questa sede decisionale.
E' quindi provato che l'attore - che all'epoca del sinistro era esente da pregresse patologie - a causa dell'incidente stradale per cui è causa è stato interessato da un'importante invalidità temporanea ed ha inoltre riportato le seguenti lesioni, ovvero “ a)frattura scomposta avambraccio destro (radio ed ulna), frattura scafoide destro;
b)frattura scafoide sinistro”, le quali sono state trattate con plurimi interventi, ovvero “-applicazione di fissatore esterno all'avambraccio destro in urgenza -osteosintesi con placca e viti avambraccio destro -osteosintesi cion filo di K scafoide destro -osteosintesi con cambre scafoide sinistro - ostetomia sottrattiva dell'ulna destra e artrodesi RUD (leggasi: articolazione radio-ulnare distale)” (cfr. pagine 15 e 16, c.t.u. in atti), con accertamento di un'invalidità permanente pari al 25%.
Riconosciuta pertanto, nell' an, la sussistenza dei presupposti per prevedere un “adeguato risarcimento per il dolore e la sofferenza”, per come patiti dall'attore in ragione di sinistro stradale che ha determinato le gravi conseguenze sopra descritte.
Deve a questo procedersi alla quantificazione degli stessi.
Tanto evidenziato, con riguardo al “dolore” propriamente inteso, si osserva che il c.t.u. ha dato conto di una sofferenza elevata nel corso della malattia, accertando la seguente inabilità temporanea, ovvero:
- numero giorni 30: al 100%;
- numero giorni 150: al 75%;
- numero giorni 150: al 50% (cfr. pag. 15 della perizia).
Ne deriva come sia congruo liquidare la somma di € 32.298,75, a titolo di pregiudizio non patrimoniale subito per il “dolore”, applicando quale adeguato parametro di riferimento - ed in assenza di richiamo della convenuta a diversi e congrui criteri - le Tabelle di Milano più attuali, con valore del giorno tra valori medi e massimi come chiesto, in quanto cifra del tutto adeguata a ristorare dal pregiudizio non patrimoniale di cui sopra. A detta conclusione si perviene in quanto si tratta di parametri oggettivi e certi al quale ancorare la valutazione rimessa al Giudice dalla norma austriaca di riferimento, nella quantificazione del risarcimento per il “dolore” subito nel corso della malattia.
Quanto al risarcimento per la “sofferenza”, si osserva come il termine in questione sia etimologicamente più ampio rispetto a quello di “danno morale” conosciuto dall'ordinamento italiano.
La sua formulazione, pertanto, non è ostativa al riconoscimento di un risarcimento, a titolo di danno non patrimoniale, per la “sofferenza” derivante dall'aver subito un pregiudizio biologico permanente quantificabile in 25 punti percentuali.
A fronte di tale percentuale di invalidità, è congruo liquidare la somma di € 117.336,00, a tale titolo, applicando sempre le Tabelle di Milano più attuali, per le ragioni sopra esposte ed in quanto trattasi di parametri comprensivi anche della componente del danno morale, in quanto cifra del tutto congrua a ristorare dal pregiudizio non patrimoniale di cui sopra, ovvero la “sofferenza” subita.
Trattasi di concetto nel cui alveo può ricomprendersi, quindi, sia la componente del danno dinamico-
10 relazionale che quella morale propriamente intesa (entrambe conteggiate nelle Tabelle di Milano più
attuali, secondo i parametri sopra applicati).
Quanto sopra, sempre nei limiti della domanda formulata e ferma la possibilità per il Giudice di interpretazione e qualificazione delle norme di riferimento.
A detta conclusione si perviene in quanto deve complessivamente tenersi conto della specifica penosità
delle modalità del fatto lesivo (incidente stradale che ha interessato guidatore di motociclo travolto da autoveicolo) e del tipo di rilevanti conseguenze pregiudizievoli che hanno interessato l'attore, per come sopra dettagliatamente descritte.
Pertanto, a titolo di “adeguato risarcimento per il dolore e la sofferenza” patiti dall'attore in ragione di sinistro stradale che ha determinato le gravi conseguenze sopra descritte, viene riconosciuta la complessiva somma di € 149.634,75 (di cui € 117.336,00 per la “sofferenza” ed € 32.298,75 per il
“dolore”).
Le somme vengono liquidate senza applicazione di rivalutazione ed interessi, in quanto voci di danno non espressamente richiamate dalla norma di riferimento ed in ogni caso in quanto la quantificazione del risarcimento dovuto è stata effettata all'attualità.
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Tanto osservato, si rileva a questo punto che il danno patrimoniale allegato da parte attrice consiste, in primo luogo, nella richiesta di rifusione delle spese sanitarie sostenute.
Per quanto riguarda le spese sostenute dall'attrice per terapie mediche e trattamenti riabilitativi, di cui l'attrice chiede il rimborso, deve richiamarsi quanto condivisibilmente osservato dal c.t.u., a pag. 16 della relazione, ovvero che “La complessità delle lesioni riportate giustifica le spese sostenute allegate in atto di citazione (comprese quelle per l'assistenza medico-legale). Non sono prevedibili ulteriori spese future” in assenza di circostanziate contestazioni di natura tecnica pervenute.
La rifusione delle spese mediche viene pertanto riconosciuta in misura di € 41.737,00 (cfr. doc. 11 e 12, atto introduttivo attore).
Tale quantificazione è infatti congrua, avente ad oggetto esborsi che sono conseguenza diretta del sinistro, oltre che documentati, nonché trattandosi di pregiudizio patrimoniale la cui rifusione è prevista espressamente dal diritto austriaco, per come sopra meglio esplicitato in precedenza.
Per le medesime ragioni, viene altresì posta a carico dei convenuti la rifusione di € 2.162,33 per spese di P_ trasporto dall'Austria all' (cfr. doc. 10 e 13, atto di citazione), nonché di € 1.830,00 per le spese di perizia medico – legale stragiudiziale (cfr. doc. 14) e di € 59,78 per spese di traduzione di documenti dal tedesco (cfr. doc. 15).
Viene di converso rigettata la domanda di condanna dei convenuti alla rifusione di spese di assistenza stragiudiziale, in quanto non documentate.
Ne deriva la condanna dei convenuti al risarcimento della complessiva somma di € 45.789,11, a titolo di danno patrimoniale.
11 Quanto sopra oltre ad interessi nella misura del tasso legale dalla domanda al soddisfo, trattandosi di una componente del pregiudizio patrimoniale risarcibile.
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Per quanto sopra esposto, quindi, viene accertata la responsabilità del sinistro del 24 giugno 2017 in via esclusiva in capo al guidatore dell'autoveicolo Kia Venga, targata HE-724AZ ed assicurata con la
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(la cui mandataria in , ai sensi degli artt. 151 e 152 del Controparte_5
D.lgs n. 209/2005, è la ), per come condotto dalla proprietaria Controparte_1 [...]
Controparte_3
Viene accertata, inoltre, la sussistenza di un danno eziologicamente riconducibile al sinistro.
Per l'effetto, ne deriva il diritto dell'attore al risarcimento dei danni subiti, da porsi a carico dei convenuti, in solido tra loro, per come liquidabili sulla scorta della normativa austriaca.
I convenuti vanno condannati, in solido tra loro, al pagamento a favore dell'attore di “adeguato risarcimento per il dolore e la sofferenza” patiti in ragione del sinistro stradale per cui è causa, quantificato nella complessiva somma di € 149.634,75 (di cui € 117.336,00 per la “sofferenza” ed €
32.298,75 per il “dolore”).
I convenuti vanno altresì condannati alla rifusione integrale del danno patrimoniale, in misura pari ad €
45.789,11, per le ragioni sopra esposte. Quanto sopra oltre ad interessi nella misura del tasso legale dalla domanda al soddisfo, trattandosi di una componente del pregiudizio patrimoniale risarcibile. Va infine detratto, da tale voce, il minor importo versato dalla compagnia pari ad € 1.500,00.
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4. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate in € 14.103,00 complessivi per compensi professionali, a favore dell'attrice, oltre ad IVA e c.p.a come per legge, oltre a rimborso spese generali 15% ed alla rifusione di € 559,28 per anticipazioni documentate e di € 1.113,82 per spese di traduzione, da distrarsi in favore del procuratore antistatario avv. Antonia Tollot ex art. 93 c.p.c.
Detta quantificazione è operata in base al D.M. 147 / 22, secondo valori medi delle varie fasi, come chiesto.
Per quanto riguarda le spese di c.t.p. maturate in corso di causa, è congruo quantificare le stesse in misura di 1/2 rispetto a quanto liquidato al c.t.u., ovvero in misura di € 610,00 compresi accessori, in assenza di osservazioni alla relazione ad opera del c.t.p. ed essendo già stata prevista condanna della convenuta al pagamento di € 1.830,00 per le spese di perizia medico – legale stragiudiziale.
Ne deriva la condanna delle parti convenute, in solido tra loro, al pagamento delle predette somme, a favore del procuratore antistatario (salvo le spese di c.t.p. per € 610,00, da versarsi all'attore, in quanto non chieste in rifusione direttamente dall'antistatario).
Nei rapporti tra le parti, le spese sostenute per la c.t.u. svolta in corso di causa vengono definitivamente poste a carico delle parti convenute, in solido tra loro, con conseguente condanna di dette parti al
12 pagamento della somma di € 1.220,00, per come già integralmente versata dall'attore a favore del c.t.u.
(cfr. doc. 25).
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P.Q.M.
Il Tribunale di Treviso, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda ed eccezione disattesa, così dispone:
1) in via pregiudiziale di rito, rigetta l'eccezione della convenuta di difetto di legittimazione passiva, in quanto infondata;
2) accerta la responsabilità del sinistro del 24 giugno 2017 in via esclusiva in capo a
[...]
guidatore dell'autoveicolo Kia Venga, targata HE-724AZ ed assicurata Controparte_3
con la (la cui mandataria in , ai sensi degli artt. 151 e 152 Controparte_5 P_1
del D.lgs n. 209/2005, è la ), circostanza che determina, nell'an, il diritto al Controparte_1
risarcimento nei confronti dei convenuti, in solido tra loro, dei danni eziologicamente riconducibili al sinistro e liquidabili secondo la normativa austriaca;
3) accertata la sussistenza di danni eziologicamente riconducibile al sinistro e liquidabili a favore dell'attore, per le ragioni indicate in parte motiva, per l'effetto condanna i convenuti, in solido tra loro, al pagamento a favore dell'attore: 3a) di “adeguato risarcimento per il dolore e la sofferenza” patiti in ragione del sinistro stradale per cui è causa, quantificato nella complessiva somma di € 149.634,75 (di cui € 117.336,00 per la “sofferenza” ed € 32.298,75 per il “dolore”); 3b) del danno patrimoniale, in misura pari ad € 45.789,11; quanto sopra oltre ad interessi nella misura del tasso legale dalla domanda al soddisfo;
da detrarsi, da tale voce di danno patrimoniale, il minor importo versato dalla compagnia pari ad € 1.500,00;
4) condanna le parti convenute, in solido tra loro, a rifondere all'attore le spese di lite che liquida secondo nota spese in complessivi € 14.103,00, oltre IVA e c.p.a come per legge ed oltre a rimborso spese generali 15% e ad € 559,28 per anticipazioni documentate e ad € 1.113,82 per spese di traduzione, da distrarsi in favore del procuratore antistatario avv. Antonia Tollot ex art. 93 c.p.c.; condanna le parti convenute, in solido tra loro, a rifondere all'attore € 610,00 compresi accessori, per spese di c.t.p. ed € 1.220,00 per spese di c.t.u. (queste ultime, nei rapporti tra le parti, da intendersi definitivamente poste a carico delle parti convenute, in solido tra loro).
Si comunichi.
Così deciso in Treviso, in data 26 giugno 2025.
Il Giudice
Dott. Marco Saran
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