TRIB
Sentenza 7 ottobre 2025
Sentenza 7 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 07/10/2025, n. 1191 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 1191 |
| Data del deposito : | 7 ottobre 2025 |
Testo completo
N. V.G. 4512/2025
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
SEZIONE QUARTA CIVILE
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio in persona dei seguenti magistrati: dott. Claudia BONOMI Presidente dott. Michela BORDIERI Giudice dott. TH AT ANCONA Giudice Rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al numero di ruolo di cui sopra, promosso con ricorso depositato in data 26/06/2025, assunto in decisione in data 24/09/2025 e vertente tra
(c.f. ) nata a [...] il [...], con Parte_1 C.F._1
l'Avvocato VIGO GIORGIA ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore, giusta procura alle liti in atti;
e tra
(c.f. ) nato a [...] il [...], con Parte_2 C.F._2
l'Avvocato BERGAMASCHI ANTONELLA ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore giusta procura alle liti in atti;
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO – IN PERSONA DEL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA
PRESSO LA PROCURA DELLE REPUBBLICA DI MONZA
OGGETTO: separazione consensuale
Causa trattenuta in decisione all'udienza del 24.09.2025 ove le parti hanno chiesto pronunciarsi la separazione personale dei coniugi e hanno congiuntamente chiesto l'accoglimento delle seguenti
CONCLUSIONI
1) I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
2) l'affidamento dei figli e sarà condiviso tra i genitori i quali continueranno ad Per_1 Per_2 esercitare e condividere le responsabilità educative verso i minori nonostante la separazione e a concordare le scelte di istruzione, educazione e salute relative agli stessi;
3) la casa coniugale, sita in GN (MB), Via Adige n. 3, di proprietà esclusiva del marito, rimarrà in assegnazione allo stesso con tutto quanto ivi contenuto ad eccezione del ferro da stiro e della bicicletta che verranno asportate dalla signora unitamente ai propri effetti personali;
Pt_1
4) la sig.ra abiterà nella casa coniugale sino a che formalizzerà l'acquisto della Parte_1 soluzione abitativa già reperita nel comune di Desio, Via Don Giacomo Bareggi 2, il cui rogito è previsto entro il 15/11/2025, e l'avrà arredata e comunque entro il 31.12.2025;
5) I figli e saranno collocati in via alternata presso i genitori e trasferiranno la loro Per_1 Per_2 residenza anagrafica presso la nuova abitazione materna ad avvenuto trasferimento della madre.
Quanto alle frequentazioni padre/figli verrà osservato il seguente calendario a settimane alternate:
- la prima settimana: i figli resteranno collocati presso l'abitazione paterna il martedì sera dalle ore
19.00 con accompagnamento a scuola il mercoledì mattina, nonché dal venerdì sera dalle ore 19.00 con accompagnamento presso l'abitazione materna la domenica sera alle ore 20.00 (3 notti col padre, 4 con la madre);
- la seconda settimana: i figli resteranno collocati presso l'abitazione paterna, il mercoledì sera dalle ore 19.00 con accompagnamento a scuola il giovedì mattina, il giovedì sera con accompagnamento a scuola il venerdì mattina e la domenica sera dalle ore 20.00 con accompagnamento a scuola il lunedì mattina (3 notti col padre, 4 con la madre);
Per il prossimo anno scolastico, con la frequentazione di alla scuola media, nelle mattine di Per_2 sua competenza il padre accompagnerà entrambi i figli a scuola ( a GN e a Per_2 Per_1
Meda) mentre nelle mattine di competenza della sig.ra la stessa accompagnerà entrambi i Pt_1 figli alla scuola di a GN ove il padre, compatibilmente ai propri impegni, alle ore 8,00 Per_2 potrà prenderà con sé e lo accompagnerà a scuola/stage presso la palestra;
Per_1
- e trascorreranno inoltre con ciascun genitore 15 giorni anche non consecutivi Per_1 Per_2 durante il periodo estivo da concordare ogni anno entro il 15 maggio;
- e trascorreranno il giorno di Natale e quello di Santo Stefano alternati con i Per_1 Per_2 genitori (un genitore il giorno di Natale e l'altro quello di Santo Stefano). Natale 2025 sarà di spettanza della madre;
- La festività del Capodanno il giorno 31 dicembre e sino al 1 gennaio alle ore 20 ad anni alterni tra i genitori. Nel caso uno dei due genitori volesse portare in vacanza i figli per qualche giorno dal 2 al 6 gennaio, ci si accorderà di volta in volta, altrimenti il pernottamento seguirà il calendario normale. Nel caso uno dei due genitori volesse andare da solo in vacanza dal 2 al 6 gennaio si farà un anno per uno, salvo diversi accordi tra le parti.
I giorni di Pasqua e Pasquetta saranno alternati (un genitore il giorno di Pasqua coi bambini e l'altro quello di Pasquetta). I luoghi di vacanza e le attività che verranno svolte in occasione delle stesse dovranno sempre essere scelte tenuto conto dell'età dei figli e delle loro condizioni di salute (ci si riferisce in particolare all'attività subacquea praticata dal sig. . Parte_2
I ponti ed i giorni di sospensione dell'attività scolastica come per esempio il carnevale o in occasione di elezioni saranno godute dai figli con l'uno o l'altro dei genitori, secondo il calendario ordinario.
In caso di impedimento di un genitore a tenere i figli, lo stesso lo comunicherà all'altro genitore con un anticipo di almeno 72 ore. I recuperi di tali giornate saranno concordati con l'altro genitore.
Il tutto salvo diversi accordi tra i coniugi e tenuto conto degli impegni lavorativi degli stessi nonché degli impegni scolastici ed extrascolastici dei minori;
6) Entrambi i genitori potranno partecipare ad eventi riguardanti i figli (colloqui scolastici, feste scolastiche, visite mediche, saggi sportivi, partenze per viaggi/gite scolastiche, ecc) anche se in giorni della settimana di spettanza dell'altro genitore.
I genitori dovranno comunicare il luogo in cui soggiorneranno i minori nei periodi di vacanza con l'altro genitore.
Entrambi i genitori si attiveranno per portare alla messa la domenica almeno finché il figlio Per_2 non avrà ultimato il suo percorso col catechismo.
7) quanto al contributo ordinario per il mantenimento dei figli, il sig. verserà alla Parte_2 sig.ra , in via anticipata ed entro il giorno 5 di ogni mese tramite bonifico bancario Parte_1 su conto corrente intestato alla stessa, l'importo di Euro 600,00 mensili (pari ad Euro 300,00 per ciascun figlio) per 12 mensilità annue, soggetto a rivalutazione annuale su ISTAT. Il pagamento inizierà a decorrere dal mese in cui la signora si trasferirà in altra abitazione;
Pt_1
8) l'Assegno Unico al nucleo familiare riconosciuto dall'INPS, attualmente ammontante a € 57,00 per ciascun figlio, per complessivi € 114,00, sarà percepito interamente dalla signora;
Pt_1
9) Tutte le utenze verranno volturate a nome del sig. entro 5 giorni dalla sottoscrizione Parte_2 del presente atto e sempre nel medesimo termine verrà altresì modificato il conto di addebito di dette utenze con indicazione del conto personale dello stesso. La sig.ra rimborserà interamente Pt_1 al sig. le utenze allo stesso addebitate sino alla data del rogito. Ad avvenuto rogito tutte Parte_2 le utenze rimarranno ad esclusivo carico del sig. Parte_2
10) le spese straordinarie, come previste dalle Linee Guida del Tribunale di Monza, verranno interamente sostenute dal sig. – quindi nella misura del 100% - ferma restando la Parte_2 necessità del preventivo accordo tra i genitori ove previsto. Restano escluse le spese mediche in relazione alle quali la signora dispone – a titolo di benefit aziendale - di polizza assicurativa Pt_1
a copertura anche di quelle sostenute per i figli e di cui il padre si farà carico del costo della franchigia o di quello delle spese non coperte rimborsandolo alla sig.ra . Pt_1
In particolare, le spese straordinarie saranno regolamentate secondo il seguente schema riepilogativo:
• spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal
Servizio Sanitario Nazionale;
• spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario
Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
• spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica ( pc/ tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
• spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
• spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
• spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo:
a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento della patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione
(comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli;
• I coniugi concordano inoltre di suddividere, nella misura del 50% ciascuno, le spese di tutto l'abbigliamento e delle scarpe dei figli;
• In attesa dell'omologa della separazione tutte le spese relative ai figli, siano esse ordinarie o straordinarie, verranno ripartite al 50%;
• Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta
(massimo 10 gg.); in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo whatsapp o e mail con richiesta di prova di avvenuta ricezione) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro fine mese. Il rimborso dovrà avvenire il mese successivo unitamente all'importo concordato per il contributo al mantenimento dei figli.
Nel caso in cui le spese debbano essere preventivamente concordate, la mancata risposta scritta entro il termine di 7 dalla richiesta equivarrà ad accettazione ed il consenso dato non potrà essere revocato se non per gravissimi e comprovati motivi. Laddove l'importo della spesa sia consistente, ciascuno dei genitori potrà chiedere all'altro il versamento anticipato del 50% della somma necessaria con l'obbligo di documentarne successivamente l'avvenuto pagamento ed eventuali rimborsi.
La suddivisione delle spese come sopra citata avverrà dalla data dell'omologa della separazione.
11) Il marito si impegna a rimborsare alla moglie l'importo di euro 20.000,00, da lui ricevuto da parte della sig.ra per la ristrutturazione/acquisto degli arredi della casa coniugale, in n. 20 Pt_1 rate, cadauna di importo pari ad Euro 1.000,00 alle scadenze di seguito indicate :
- n. 2 rate nel secondo semestre dell'anno 2026
- n. 4 rate nell'anno 2027
- n. 4 rate nell'anno 2028
- n. 5 rate nell'anno 2029
- n. 5 rate nell'anno 2030
o nel minor termine in cui avrà a disposizione la relativa somma per l'avvenuta vendita dell'immobile o per estinzione del relativo mutuo.
12) I coniugi si autorizzano reciprocamente al rilascio dei documenti d'identità personale dei figli, validi per l'espatrio e di quelli di ciascuno, parimenti validi per l'espatrio e/o dei rispettivi passaporti;
13) I coniugi danno atto di essere economicamente indipendenti e di non aver nulla da pretendere l'uno dall'altro a titolo di mantenimento e o a qualsiasi altro titolo;
14) Il cane di proprietà del sig. rimarrà nella casa coniugale in quanto provvista di giardino Parte_2 privato. Il sig. si impegna collocare il cane in taverna, qualora rimanessero in casa da soli Parte_2
i figli minori.
15) Le spese legali del procedimento sono compensate tra le parti. CHIEDONO INOLTRE che, pronunciata la sentenza di separazione, la causa sia rimessa al Giudice Relatore affinché:
-fissi alle parti il termine per il deposito delle note scritte ex art. 127 ter II comma cpc, con scadenza a data successiva a 6 mesi, decorrenti dal termine per la scadenza delle note scritte per la fase della separazione, con le quali le parti dichiareranno di non volersi conciliare e, all'esito
-rimetta nuovamente la causa in decisione affinché il Collegio con sentenza definitiva accolga le seguenti CONCLUSIONI RELATIVE ALLA CESSAZIONE DEGLI EFFETTI CIVILI
DEL MATRIMONIO
Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da Parte_2
e in data 2 giugno 2012 in GN (MB) matrimonio
[...] Parte_1 trascritto presso il Comune di GN , (atto n. 23 Parte 2 Serie A , anno 2012-
Comune di GN Ufficio 1);
• Ordinare al Comune di GN (MB) di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
• Confermare le condizioni stabilite in sede di separazione Motivi della decisione
Premesso che:
- e anno contratto matrimonio in data 02.06.2012 Parte_1 Parte_2
a GN (MB);
- Dall'unione sono nati i figli (20.06.2009) e (12.03.2014); Per_1 Per_2
-l'udienza di comparizione delle parti avanti al Presidente per il tentativo di conciliazione si è svolta in data 24.09.2025 con la modalità della trattazione scritta;
Ritenuto che:
- deve essere pronunciata la separazione ex articolo 158 c.c., in conformità alla richiesta fatta da entrambe le parti.
- Le condizioni pattuite tra le parti ed oggetto di conclusioni conformi possono essere approvate e recepite nella presente sentenza, in quanto non contrarie a disposizioni di legge, in armonia con gli interessi morali e materiali dei figli e, per le restanti pattuizioni, tali da comporre un quadro di equilibrato contemperamento dei contrapposti interessi.
P Q M
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Parte_1
e con ricorso depositato in data 26/06/2025, così provvede: Parte_2
1. Pronuncia la separazione personale tra i coniugi e Parte_1 [...] he hanno contratto matrimonio a GN (MB) in data 02.06.2012 (Atto n. 23, Parte_2
Parte II, Serie A, del registro degli atti di matrimonio del Comune di GN (MB)), omologando le condizioni concordate tra le parti e recepite nelle conclusioni di cui in epigrafe, da intendersi qui riportate e trascritte;
2. Dispone che la presente sentenza, in copia autentica, sia inviata a cura del Cancelliere all'ufficiale di stato civile del Comune di GN (MB), affinché sia annotata ai sensi di legge.
3. Rimette la causa sul ruolo con separata ordinanza ai fini della pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio
Così deciso in Monza, nella camera di consiglio, in data 24 settembre 2025
Il Presidente
Dott.ssa Claudia Bonomi
Il Giudice est.
Dott.ssa TH AT NA
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
SEZIONE QUARTA CIVILE
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio in persona dei seguenti magistrati: dott. Claudia BONOMI Presidente dott. Michela BORDIERI Giudice dott. TH AT ANCONA Giudice Rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al numero di ruolo di cui sopra, promosso con ricorso depositato in data 26/06/2025, assunto in decisione in data 24/09/2025 e vertente tra
(c.f. ) nata a [...] il [...], con Parte_1 C.F._1
l'Avvocato VIGO GIORGIA ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore, giusta procura alle liti in atti;
e tra
(c.f. ) nato a [...] il [...], con Parte_2 C.F._2
l'Avvocato BERGAMASCHI ANTONELLA ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore giusta procura alle liti in atti;
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO – IN PERSONA DEL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA
PRESSO LA PROCURA DELLE REPUBBLICA DI MONZA
OGGETTO: separazione consensuale
Causa trattenuta in decisione all'udienza del 24.09.2025 ove le parti hanno chiesto pronunciarsi la separazione personale dei coniugi e hanno congiuntamente chiesto l'accoglimento delle seguenti
CONCLUSIONI
1) I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
2) l'affidamento dei figli e sarà condiviso tra i genitori i quali continueranno ad Per_1 Per_2 esercitare e condividere le responsabilità educative verso i minori nonostante la separazione e a concordare le scelte di istruzione, educazione e salute relative agli stessi;
3) la casa coniugale, sita in GN (MB), Via Adige n. 3, di proprietà esclusiva del marito, rimarrà in assegnazione allo stesso con tutto quanto ivi contenuto ad eccezione del ferro da stiro e della bicicletta che verranno asportate dalla signora unitamente ai propri effetti personali;
Pt_1
4) la sig.ra abiterà nella casa coniugale sino a che formalizzerà l'acquisto della Parte_1 soluzione abitativa già reperita nel comune di Desio, Via Don Giacomo Bareggi 2, il cui rogito è previsto entro il 15/11/2025, e l'avrà arredata e comunque entro il 31.12.2025;
5) I figli e saranno collocati in via alternata presso i genitori e trasferiranno la loro Per_1 Per_2 residenza anagrafica presso la nuova abitazione materna ad avvenuto trasferimento della madre.
Quanto alle frequentazioni padre/figli verrà osservato il seguente calendario a settimane alternate:
- la prima settimana: i figli resteranno collocati presso l'abitazione paterna il martedì sera dalle ore
19.00 con accompagnamento a scuola il mercoledì mattina, nonché dal venerdì sera dalle ore 19.00 con accompagnamento presso l'abitazione materna la domenica sera alle ore 20.00 (3 notti col padre, 4 con la madre);
- la seconda settimana: i figli resteranno collocati presso l'abitazione paterna, il mercoledì sera dalle ore 19.00 con accompagnamento a scuola il giovedì mattina, il giovedì sera con accompagnamento a scuola il venerdì mattina e la domenica sera dalle ore 20.00 con accompagnamento a scuola il lunedì mattina (3 notti col padre, 4 con la madre);
Per il prossimo anno scolastico, con la frequentazione di alla scuola media, nelle mattine di Per_2 sua competenza il padre accompagnerà entrambi i figli a scuola ( a GN e a Per_2 Per_1
Meda) mentre nelle mattine di competenza della sig.ra la stessa accompagnerà entrambi i Pt_1 figli alla scuola di a GN ove il padre, compatibilmente ai propri impegni, alle ore 8,00 Per_2 potrà prenderà con sé e lo accompagnerà a scuola/stage presso la palestra;
Per_1
- e trascorreranno inoltre con ciascun genitore 15 giorni anche non consecutivi Per_1 Per_2 durante il periodo estivo da concordare ogni anno entro il 15 maggio;
- e trascorreranno il giorno di Natale e quello di Santo Stefano alternati con i Per_1 Per_2 genitori (un genitore il giorno di Natale e l'altro quello di Santo Stefano). Natale 2025 sarà di spettanza della madre;
- La festività del Capodanno il giorno 31 dicembre e sino al 1 gennaio alle ore 20 ad anni alterni tra i genitori. Nel caso uno dei due genitori volesse portare in vacanza i figli per qualche giorno dal 2 al 6 gennaio, ci si accorderà di volta in volta, altrimenti il pernottamento seguirà il calendario normale. Nel caso uno dei due genitori volesse andare da solo in vacanza dal 2 al 6 gennaio si farà un anno per uno, salvo diversi accordi tra le parti.
I giorni di Pasqua e Pasquetta saranno alternati (un genitore il giorno di Pasqua coi bambini e l'altro quello di Pasquetta). I luoghi di vacanza e le attività che verranno svolte in occasione delle stesse dovranno sempre essere scelte tenuto conto dell'età dei figli e delle loro condizioni di salute (ci si riferisce in particolare all'attività subacquea praticata dal sig. . Parte_2
I ponti ed i giorni di sospensione dell'attività scolastica come per esempio il carnevale o in occasione di elezioni saranno godute dai figli con l'uno o l'altro dei genitori, secondo il calendario ordinario.
In caso di impedimento di un genitore a tenere i figli, lo stesso lo comunicherà all'altro genitore con un anticipo di almeno 72 ore. I recuperi di tali giornate saranno concordati con l'altro genitore.
Il tutto salvo diversi accordi tra i coniugi e tenuto conto degli impegni lavorativi degli stessi nonché degli impegni scolastici ed extrascolastici dei minori;
6) Entrambi i genitori potranno partecipare ad eventi riguardanti i figli (colloqui scolastici, feste scolastiche, visite mediche, saggi sportivi, partenze per viaggi/gite scolastiche, ecc) anche se in giorni della settimana di spettanza dell'altro genitore.
I genitori dovranno comunicare il luogo in cui soggiorneranno i minori nei periodi di vacanza con l'altro genitore.
Entrambi i genitori si attiveranno per portare alla messa la domenica almeno finché il figlio Per_2 non avrà ultimato il suo percorso col catechismo.
7) quanto al contributo ordinario per il mantenimento dei figli, il sig. verserà alla Parte_2 sig.ra , in via anticipata ed entro il giorno 5 di ogni mese tramite bonifico bancario Parte_1 su conto corrente intestato alla stessa, l'importo di Euro 600,00 mensili (pari ad Euro 300,00 per ciascun figlio) per 12 mensilità annue, soggetto a rivalutazione annuale su ISTAT. Il pagamento inizierà a decorrere dal mese in cui la signora si trasferirà in altra abitazione;
Pt_1
8) l'Assegno Unico al nucleo familiare riconosciuto dall'INPS, attualmente ammontante a € 57,00 per ciascun figlio, per complessivi € 114,00, sarà percepito interamente dalla signora;
Pt_1
9) Tutte le utenze verranno volturate a nome del sig. entro 5 giorni dalla sottoscrizione Parte_2 del presente atto e sempre nel medesimo termine verrà altresì modificato il conto di addebito di dette utenze con indicazione del conto personale dello stesso. La sig.ra rimborserà interamente Pt_1 al sig. le utenze allo stesso addebitate sino alla data del rogito. Ad avvenuto rogito tutte Parte_2 le utenze rimarranno ad esclusivo carico del sig. Parte_2
10) le spese straordinarie, come previste dalle Linee Guida del Tribunale di Monza, verranno interamente sostenute dal sig. – quindi nella misura del 100% - ferma restando la Parte_2 necessità del preventivo accordo tra i genitori ove previsto. Restano escluse le spese mediche in relazione alle quali la signora dispone – a titolo di benefit aziendale - di polizza assicurativa Pt_1
a copertura anche di quelle sostenute per i figli e di cui il padre si farà carico del costo della franchigia o di quello delle spese non coperte rimborsandolo alla sig.ra . Pt_1
In particolare, le spese straordinarie saranno regolamentate secondo il seguente schema riepilogativo:
• spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal
Servizio Sanitario Nazionale;
• spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario
Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
• spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica ( pc/ tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
• spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
• spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
• spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo:
a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento della patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione
(comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli;
• I coniugi concordano inoltre di suddividere, nella misura del 50% ciascuno, le spese di tutto l'abbigliamento e delle scarpe dei figli;
• In attesa dell'omologa della separazione tutte le spese relative ai figli, siano esse ordinarie o straordinarie, verranno ripartite al 50%;
• Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta
(massimo 10 gg.); in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo whatsapp o e mail con richiesta di prova di avvenuta ricezione) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro fine mese. Il rimborso dovrà avvenire il mese successivo unitamente all'importo concordato per il contributo al mantenimento dei figli.
Nel caso in cui le spese debbano essere preventivamente concordate, la mancata risposta scritta entro il termine di 7 dalla richiesta equivarrà ad accettazione ed il consenso dato non potrà essere revocato se non per gravissimi e comprovati motivi. Laddove l'importo della spesa sia consistente, ciascuno dei genitori potrà chiedere all'altro il versamento anticipato del 50% della somma necessaria con l'obbligo di documentarne successivamente l'avvenuto pagamento ed eventuali rimborsi.
La suddivisione delle spese come sopra citata avverrà dalla data dell'omologa della separazione.
11) Il marito si impegna a rimborsare alla moglie l'importo di euro 20.000,00, da lui ricevuto da parte della sig.ra per la ristrutturazione/acquisto degli arredi della casa coniugale, in n. 20 Pt_1 rate, cadauna di importo pari ad Euro 1.000,00 alle scadenze di seguito indicate :
- n. 2 rate nel secondo semestre dell'anno 2026
- n. 4 rate nell'anno 2027
- n. 4 rate nell'anno 2028
- n. 5 rate nell'anno 2029
- n. 5 rate nell'anno 2030
o nel minor termine in cui avrà a disposizione la relativa somma per l'avvenuta vendita dell'immobile o per estinzione del relativo mutuo.
12) I coniugi si autorizzano reciprocamente al rilascio dei documenti d'identità personale dei figli, validi per l'espatrio e di quelli di ciascuno, parimenti validi per l'espatrio e/o dei rispettivi passaporti;
13) I coniugi danno atto di essere economicamente indipendenti e di non aver nulla da pretendere l'uno dall'altro a titolo di mantenimento e o a qualsiasi altro titolo;
14) Il cane di proprietà del sig. rimarrà nella casa coniugale in quanto provvista di giardino Parte_2 privato. Il sig. si impegna collocare il cane in taverna, qualora rimanessero in casa da soli Parte_2
i figli minori.
15) Le spese legali del procedimento sono compensate tra le parti. CHIEDONO INOLTRE che, pronunciata la sentenza di separazione, la causa sia rimessa al Giudice Relatore affinché:
-fissi alle parti il termine per il deposito delle note scritte ex art. 127 ter II comma cpc, con scadenza a data successiva a 6 mesi, decorrenti dal termine per la scadenza delle note scritte per la fase della separazione, con le quali le parti dichiareranno di non volersi conciliare e, all'esito
-rimetta nuovamente la causa in decisione affinché il Collegio con sentenza definitiva accolga le seguenti CONCLUSIONI RELATIVE ALLA CESSAZIONE DEGLI EFFETTI CIVILI
DEL MATRIMONIO
Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da Parte_2
e in data 2 giugno 2012 in GN (MB) matrimonio
[...] Parte_1 trascritto presso il Comune di GN , (atto n. 23 Parte 2 Serie A , anno 2012-
Comune di GN Ufficio 1);
• Ordinare al Comune di GN (MB) di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
• Confermare le condizioni stabilite in sede di separazione Motivi della decisione
Premesso che:
- e anno contratto matrimonio in data 02.06.2012 Parte_1 Parte_2
a GN (MB);
- Dall'unione sono nati i figli (20.06.2009) e (12.03.2014); Per_1 Per_2
-l'udienza di comparizione delle parti avanti al Presidente per il tentativo di conciliazione si è svolta in data 24.09.2025 con la modalità della trattazione scritta;
Ritenuto che:
- deve essere pronunciata la separazione ex articolo 158 c.c., in conformità alla richiesta fatta da entrambe le parti.
- Le condizioni pattuite tra le parti ed oggetto di conclusioni conformi possono essere approvate e recepite nella presente sentenza, in quanto non contrarie a disposizioni di legge, in armonia con gli interessi morali e materiali dei figli e, per le restanti pattuizioni, tali da comporre un quadro di equilibrato contemperamento dei contrapposti interessi.
P Q M
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Parte_1
e con ricorso depositato in data 26/06/2025, così provvede: Parte_2
1. Pronuncia la separazione personale tra i coniugi e Parte_1 [...] he hanno contratto matrimonio a GN (MB) in data 02.06.2012 (Atto n. 23, Parte_2
Parte II, Serie A, del registro degli atti di matrimonio del Comune di GN (MB)), omologando le condizioni concordate tra le parti e recepite nelle conclusioni di cui in epigrafe, da intendersi qui riportate e trascritte;
2. Dispone che la presente sentenza, in copia autentica, sia inviata a cura del Cancelliere all'ufficiale di stato civile del Comune di GN (MB), affinché sia annotata ai sensi di legge.
3. Rimette la causa sul ruolo con separata ordinanza ai fini della pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio
Così deciso in Monza, nella camera di consiglio, in data 24 settembre 2025
Il Presidente
Dott.ssa Claudia Bonomi
Il Giudice est.
Dott.ssa TH AT NA