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Sentenza 18 novembre 2025
Sentenza 18 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trani, sentenza 18/11/2025, n. 338 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trani |
| Numero : | 338 |
| Data del deposito : | 18 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TRANI
-Sezione Civile - Area Famiglia-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. Francesco Pellecchia Presidente
Dott.ssa Sandra Moselli Giudice rel.
Dott.ssa Emanuela Gallo Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 03.04.2025
da
, nata Barletta, il 25.09.1972, rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1
HI IC, in virtù di procura alle liti in atti;
e
, nato a [...], il [...], rappresentato e difeso Controparte_1 dall'avv. Antonio Vitrani, in virtù di procura alle liti in atti;
- ricorrenti -
Nonché
PROCRA DELLA REPUBBLICA presso il Tribunale di Trani;
- Interventore ex lege –
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 03.04.2025 hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle condizioni di cui al ricorso depositato, qui ad intendersi integralmente richiamato e trascritto.
A sostegno della domanda spiegata hanno dedotto di aver contratto matrimonio, secondo il rito civile, in Barletta, in data 10.07.2015 (trascritto negli atti dello stato civile di quel
Comune, sotto il n. 48, parte I, per l'anno 2015), optando per il regime patrimoniale della separazione dei beni. Dunque, hanno dedotto che dall'unione coniugale non sono nati figli e che l'intollerabile prosecuzione ha determinato la volontà nel senso della separazione personale.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza di comparizione con il deposito di note scritte, con le quali hanno dichiarato di non volersi riconciliare, hanno provveduto al deposito della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c. ed hanno insistito per la pronuncia della sentenza di separazione, recettiva delle condizioni di cui al ricorso introduttivo.
Il P.M. ha espresso parere favorevole all'accoglimento del ricorso congiunto con provvedimento del 03.11.2025.
***
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c..
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti i rapporti economici.
Con riferimento alle ulteriori statuizioni economiche, poi, la convenzione non è contraria a norme imperative o di ordine pubblico.
Quanto alle spese di lite, da ultimo, deve disporsi l'integrale compensazione delle stesse, tenuto conto della volontà delle parti e del generale favor dell'ordinamento per le soluzioni bonarie della lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
1) dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1 [...]
che hanno contratto matrimonio secondo il rito civile, in Barletta, CP_1 in data 10.07.2015 (trascritto negli atti dello stato civile di quel Comune, sotto il n.
48, parte I, per l'anno 2015), alle condizioni di cui al ricorso congiunto che qui deve intendersi integralmente richiamato e trascritto e forma parte integrante della presente sentenza;
2) prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
3) compensa tra le parti le spese di lite;
4) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Barletta, perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Trani, il 18.11.2025, nella Camera di Consiglio della Sezione Civile.
Il Giudice rel. Il Presidente
dott.ssa Sandra Moselli dott. Francesco Pellecchia
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TRANI
-Sezione Civile - Area Famiglia-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. Francesco Pellecchia Presidente
Dott.ssa Sandra Moselli Giudice rel.
Dott.ssa Emanuela Gallo Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 03.04.2025
da
, nata Barletta, il 25.09.1972, rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1
HI IC, in virtù di procura alle liti in atti;
e
, nato a [...], il [...], rappresentato e difeso Controparte_1 dall'avv. Antonio Vitrani, in virtù di procura alle liti in atti;
- ricorrenti -
Nonché
PROCRA DELLA REPUBBLICA presso il Tribunale di Trani;
- Interventore ex lege –
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 03.04.2025 hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle condizioni di cui al ricorso depositato, qui ad intendersi integralmente richiamato e trascritto.
A sostegno della domanda spiegata hanno dedotto di aver contratto matrimonio, secondo il rito civile, in Barletta, in data 10.07.2015 (trascritto negli atti dello stato civile di quel
Comune, sotto il n. 48, parte I, per l'anno 2015), optando per il regime patrimoniale della separazione dei beni. Dunque, hanno dedotto che dall'unione coniugale non sono nati figli e che l'intollerabile prosecuzione ha determinato la volontà nel senso della separazione personale.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza di comparizione con il deposito di note scritte, con le quali hanno dichiarato di non volersi riconciliare, hanno provveduto al deposito della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c. ed hanno insistito per la pronuncia della sentenza di separazione, recettiva delle condizioni di cui al ricorso introduttivo.
Il P.M. ha espresso parere favorevole all'accoglimento del ricorso congiunto con provvedimento del 03.11.2025.
***
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c..
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti i rapporti economici.
Con riferimento alle ulteriori statuizioni economiche, poi, la convenzione non è contraria a norme imperative o di ordine pubblico.
Quanto alle spese di lite, da ultimo, deve disporsi l'integrale compensazione delle stesse, tenuto conto della volontà delle parti e del generale favor dell'ordinamento per le soluzioni bonarie della lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
1) dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1 [...]
che hanno contratto matrimonio secondo il rito civile, in Barletta, CP_1 in data 10.07.2015 (trascritto negli atti dello stato civile di quel Comune, sotto il n.
48, parte I, per l'anno 2015), alle condizioni di cui al ricorso congiunto che qui deve intendersi integralmente richiamato e trascritto e forma parte integrante della presente sentenza;
2) prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
3) compensa tra le parti le spese di lite;
4) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Barletta, perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Trani, il 18.11.2025, nella Camera di Consiglio della Sezione Civile.
Il Giudice rel. Il Presidente
dott.ssa Sandra Moselli dott. Francesco Pellecchia