Sentenza 10 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Spoleto, sentenza 10/04/2025, n. 35 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Spoleto |
| Numero : | 35 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
N. 1892/2024 R.G.V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SPOLETO
Il Tribunale ordinario di Spoleto riunito in camera di consiglio in persona dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Claudia Matteini Presidente rel.
Dott.ssa Sara Trabalza Giudice
Dott. Alberto Cappellini Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado, iscritta al n. 1892/2024 R.G.V.G., promossa con ricorso depositato in data
23.10.2024, da
(C.F. ), nata il [...] a [...], e residente in [...]C.F._1
Deruta Via degli Ortacci n. 15/L, rappresentata e difesa dall'Avv. NE Pillon ed elettivamente domiciliata, giusta procura in atti, in Perugia, Via XIV Settembre n. 71, presso il Difensore;
e
(C.F. ), nato il [...] a [...] e Controparte_1 C.F._2 residente in [...]L, rappresentato e difeso dall'Avv. Gloria Isidori ed elettivamente domiciliato, giusta procura in atti, in Perugia, Via Giuseppe Mazzini n. 16, presso il
Difensore;
i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in data 21.09.1996 in Perugia (atto n. 407, parte II, Serie A, anno 1996); in regime di comunione legale;
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19.1.2001; nata in data [...]; nato in data [...] e nato in [...]_3 Per_4 Per_5
25.10.2008;
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 23.10.2024 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni
“1. i coniugi vivranno separati con l'obbligo del mutuo rispetto;
2. la casa familiare sita in Deruta, Via degli Ortacci 15/L, viene assegnata alla sig.ra che vi Pt_1
continuerà ad abitare insieme ai figli e, in particolare, insieme a , e Il Per_2 Per_3 Per_4 Per_5
sig. per il momento, al fine di aiutare l'anziana madre, si trasferirà presso l'abitazione di CP_1
questa;
3. i figli minori e rimangono affidati ad entrambi i genitori, secondo il principio Per_4 Per_5 dell'affidamento condiviso, con collocamento prevalente presso la madre;
4. il padre potrà vedere e tenere con sé i figli minori quando vorrà, previo accordo telefonico con la madre e compatibilmente con le esigenze e gli impegni dei medesimi. In ogni caso lo stesso trascorrerà con i figli: a settimane alternate, il fine settimana, dal venerdì dall'uscita di scuola e sino al lunedì mattina successivo;
due pomeriggi alla settimana dall'uscita di scuola e sino alla mattina seguente;
5. tutte le festività, i giorni del 24 e 25 dicembre, Capodanno, Epifania, Pasqua, Pasquetta, così come ogni evento significativo per la vita dei figli, come il compleanno, seguiranno il regime dell'alternanza, trascorrendo i minori – ad anni alternati – il pranzo con un genitore e la cena con l'altro. Durante il periodo estivo, ciascun genitore potrà tenere con sé i figli per 15 giorni anche non consecutivi, impegnandosi a comunicare le vacanze programmate entro il 31.05 di ogni anno. Si allega, comunque, il piano genitoriale che costituisce parte integrante del ricorso;
6. provvederà al mantenimento del figlio al momento parzialmente Controparte_1 Per_2 autosufficiente, mediante la corresponsione di un contributo di €.100,00 mensili. Provvederà poi al mantenimento dei figli , e mediante il versamento di €.250,00 ciascuno Per_3 Per_4 Per_5
(complessivi €.750,00). Dette somme verranno versate entro il quindicesimo giorno di ogni mese, mediante bonifico bancario sul conto corrente intestato alla sig.ra - utilizzando l'IBAN Parte_1
che la stessa avrà cura di indicare quanto prima - e saranno soggette ad aggiornamento annuale su base ISTAT a decorrere dal primo anno seguente all'omologa della separazione;
pagina 2 di 5 7. le parti sin da ora prevedono che quando il sig. si sposterà dall'abitazione materna e, CP_1
quindi, dovrà affrontare le spese per la locazione di una nuova abitazione, il contributo al mantenimento dovuto per i figli , e sarà ridotto ad €.200,00 ciascuno Per_3 Per_4 Per_5
(complessivi €.600,00), ferma la rivalutazione ISTAT come per legge;
8. la sig.ra percepirà nella misura del 100% l'assegno unico ed universale per i figli;
Parte_1
9. le parti in considerazione di tutte le future diminuzioni dell'assegno unico e, quindi, ad integrazione del contributo al mantenimento dei figli, convengono che il sig. da gennaio 2025, CP_1 corrisponderà alla sig.ra l'ulteriore somma mensile di €.150,00, da imputarsi pro-quota per Pt_1
ciascun di essi. Detta somma verrà versata unitamente al contributo al mantenimento previsto ai precedenti punti 6) e 7);
10. saranno a carico dei coniugi, nella misura del 50% ciascuno, le spese di carattere straordinario relative a figli. Si richiama per la loro individuazione al protocollo sigliato nel 2016 dal Tribunale di
Perugia con le associazioni di diritto familiare e del quale i coniugi hanno preso di visione;
11. l'autoveicolo Opel corsa e i due motoveicoli, sebbene intestati al sig. rimarranno in uso CP_1
alla sig.ra e ai figli e, per l'effetto, le spese relative agli stessi ove straordinarie saranno Pt_1
sopportate nella misura del 50% da entrambi i genitori, mentre se di carattere ordinario dalla sig.ra
Pt_1
12. i coniugi dichiarano di essere economicamente indipendenti ed autosufficienti e rinunciano pertanto reciprocamente ad ogni richiesta di contributo al mantenimento;
13. dichiarano altresì di non avere altri beni in comproprietà e di aver già provveduto alla restituzione reciproca di oggetti ed effetti personali. Si impegnano, inoltre, a chiudere il conto corrente cointestato entro il 30 ottobre 2024;
14. il sig. si impegna a trasferire la propria residenza anagrafica entro un mese CP_1
dall'intervenuta sentenza di omologa della separazione;
15. nel medesimo termine la sig.ra si impegna a volturare a proprio nome le utenze attualmente Pt_1
intestate al marito e medio tempore a provvedere direttamente al pagamento di ogni fattura emessa dalle società fornitrice entro la relativa data di scadenza;
16. i ricorrenti daranno attuazione a quanto previsto nel presente ricorso dal momento della sua sottoscrizione”.
pagina 3 di 5 All'udienza del 26.03.2025, sostituita dallo scambio di note scritte ex art. 127 ter cpc, le Parti hanno depositato note dattiloscritte con cui hanno confermato di non volersi riconciliare e di volere ottenere una pronuncia di separazione alle condizioni sopra riportate.
Degli atti del procedimento è stata data comunicazione al PM che ha espresso parere favorevole in data
7.11.2024.
DIRITTO
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c..
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole sia maggiorenne che minorenne e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Il Tribunale rileva altresì che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico e, conformemente, prende atto di quanto concordato dai coniugi.
Ai sensi dell'art 191 c.c. da atto che è cessato il regime patrimoniale della comunione legale.
Quanto alle spese del giudizio, si ritiene debbano essere integralmente compensate in ragione dell'accordo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Spoleto, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così statuisce:
- Dichiara la separazione personale di e che Controparte_1 Parte_1
hanno contratto matrimonio concordatario in data 21.09.1996 in Perugia (atto n. 407, parte II,
Serie A, anno 1996);
- Omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
- Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
- Compensa tra le Parti le spese di lite;
- Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata pagina 4 di 5 in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Perugia perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge anche ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione legale.
Così deciso nella camera di consiglio del Tribunale di Spoleto, il 9.04.2025
Il Presidente est.
Claudia Matteini
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