Articolo 45 della Legge 15 giugno 1931, n. 889
Articolo 44Articolo 46
Versione
1 agosto 1931
Art. 45.

Il personale di ruolo direttivo, insegnante, amministrativo, tecnico e di vigilanza delle Regie scuole e dei Regi istituti d'istruzione tecnica, che non sia fornito dagli enti pubblici locali, e' personale statale e fa parte del ruolo proprio di ciascuna scuola od istituto.

Il Ministero dell'educazione nazionale ne regola lo svolgimento della carriera e la cessazione dal servizio con provvedimenti da registrarsi alla Corte dei conti, e cura la compilazione e la tenuta della matricola di tale personale.

Entrata in vigore il 1 agosto 1931