Art. 45.
Il personale di ruolo direttivo, insegnante, amministrativo, tecnico e di vigilanza delle Regie scuole e dei Regi istituti d'istruzione tecnica, che non sia fornito dagli enti pubblici locali, e' personale statale e fa parte del ruolo proprio di ciascuna scuola od istituto.
Il Ministero dell'educazione nazionale ne regola lo svolgimento della carriera e la cessazione dal servizio con provvedimenti da registrarsi alla Corte dei conti, e cura la compilazione e la tenuta della matricola di tale personale.
Il personale di ruolo direttivo, insegnante, amministrativo, tecnico e di vigilanza delle Regie scuole e dei Regi istituti d'istruzione tecnica, che non sia fornito dagli enti pubblici locali, e' personale statale e fa parte del ruolo proprio di ciascuna scuola od istituto.
Il Ministero dell'educazione nazionale ne regola lo svolgimento della carriera e la cessazione dal servizio con provvedimenti da registrarsi alla Corte dei conti, e cura la compilazione e la tenuta della matricola di tale personale.