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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 16/12/2025, n. 12918 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 12918 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE IV LAVORO
PRIMO GRADO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice dott.ssa Donatella Casari, in data 16.12.2025 ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa R.G. n°3775/2025 vertente
TRA
c.f. , elettivamente domiciliata in Roma, Via Parte_1 C.F._1
Ercolano n.8, presso lo studio dell'Avv. Gennaro del Gaudio giusta procura conferita su separato foglio prodotta in allegato al ricorso;
- RICORRENTE-
CONTRO
, in persona del Ministro pro tempore, Controparte_1 domiciliato ex lege in Roma presso l'Avvocatura Generale dello Stato, Via dei Portoghesi n.12;
- CONVENUTO CONTUMACE –
E NEI CONFRONTI DI
, c.f. , con Controparte_2 P.IVA_1 sede in Roma in Via Ciro il Grande n.21, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Maria Francesca Granata con la quale è elettivamente dom.to presso l'Avvocatura Metropolitana INPS in Roma, Via Cesare Beccaria n. 29 giusta procura generale alle liti in atti;
- RESISTENTE -
Oggetto: ricostruzione carriera e differenze retributive in relazione all'anno 2013
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso ritualmente notificato, l'istante in epigrafe indicata, premesso di aver lavorato alle Cont dipendenze del , per almeno 180 giorni con contratto a tempo determinato dall'anno scolastico
1994/1995, di essere stato immesso in ruolo come insegnante presso scuola dell'infanzia dal 1 settembre 1994 con contratto a tempo indeterminato e di aver lavorato da tale data senza soluzione di continuità, lamentata illegittimità della progressione stipendiale applicata dal , stante il CP_1 mancato riconoscimento, ex art.1 D.P.R. 122/2013, dell'intero servizio prestato nell'anno 2013, dedotto che il blocco, dettato da esigenze di contenimento della spesa pubblica, doveva ritenersi riguardare solo gli effetti economici riferiti a tale annualità senza influire sulla carriera, argomentato che il risparmio dell'amministrazione previsto dalla normativa era legittimo solo se temporaneo, nei limiti del mancato pagamento delle differenze da progressione per i soli anni bloccati, argomentato Cont in merito al suo diritto a vedere la condanna del al pagamento delle differenze retributive in seguito alla corretta ricostruzione della carriera inclusiva dell'anno anno 2013, concludeva chiedendo: “accertare e dichiarare, ai soli fini giuridici, il diritto del ricorrente a una nuova ricostruzione integrale della carriera che includesse, ai fini giuridici, anche l'anno 2013, previa Cont disapplicazione della progressione stipendiale applicata dal;
2. per l'effetto, sulla base del
CCNL Comparto Scuola, ordinare al convenuto l'emissione Controparte_1 di nuovo decreto di ricostruzione della carriera e/o di definizione della progressione stipendiale sulla scorta di quanto contenuto nell'elaborato prodotto dalla ricorrente in giudizio;
dichiarare quindi come lo scatto stipendiale 28/34 anni debba avvenire l'01 gennaio 2023 ovvero da data Cont diversa che dovesse sollevarsi in giudizio, ma precedente da quella applicata dal;
adeguando, da tale data, tutti i successivi scatti stipendiali;
3. accertare, dichiarare e condannare il
[...]
, in persona del a corrispondere alla ricorrente tutte le Controparte_1 CP_4 differenze stipendiali, conseguenti alla predetta ricostruzione di carriera pari alla somma di
€2.899,74 di cui agli allegati conteggi ovvero alla somma maggiore o minore che l'On. Tribunale adito riterrà di giustizia, oltre ovviamente agli interessi legali ed alla rivalutazione monetaria intercorsi ed intercorrenti dalle varie singole scadenze sino al soddisfo, nonché regolarizzazione CP_ contributiva presso l' anch'essa nei limiti della prescrizione quinquennale”, vinte le spese. Cont Non si costituiva in giudizio il che veniva dichiarato contumace.
Si costituiva in giudizio l' rilevando che la sua partecipazione al giudizio derivava CP_2 dall'essere destinatario dei versamenti contributivi e previdenziali in favore dell'iscritto nell'ipotesi in cui il convenuto fosse condannato a versare quanto omesso secondo la ricostruzione attorea.
Chiedeva quindi di essere tenuto indenne dalle spese.
All'odierna udienza la causa veniva decisa con le modalità della TRATTAZIONE SCRITTA come da dispositivo in calce.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Le pretese avanzate dalla ricorrente, di ricostruzione carriera e versamento differenze retributive, si fondano su contestazione del c.d. blocco normativo riferito all'anno 2013 per come interpretato dalla datrice di lavoro nel senso di completa anestetizzazione dell'indicata annualità.
In particolare, ha sostenuto la ricorrente che l'interpretazione offerta dal alla disciplina CP_1 legale afferente il blocco anno 2013 sarebbe illegittima atteso che, a suo avviso, il blocco delle progressioni economiche dovrebbe ritenersi legittimo nei limiti in cui produca effetti temporanei, limitati al mancato riconoscimento delle progressioni economiche nell'anno oggetto del blocco.
2. La tesi è priva di fondamento.
Ai sensi dell'art. 9, comma 23, D.L. n. 78/2010 e dell'art. 1, co. 1, lett. b) D.P.R. n. 122/2012,
l'annualità 2013 deve considerarsi tuttora non utile “ai fini della maturazione delle posizioni stipendiali e dei relativi incrementi economici previsti dalle disposizioni contrattuali vigenti”. Più in particolare: ai sensi dell'art. 9, comma 23, D.L. n. 78/2010 convertito in legge n. 122/2010, “per il personale docente, Amministrativo, Tecnico ed Ausiliario (A.T.A.) della Scuola, gli anni 2010,
2011 e 2012 non sono utili ai fini della maturazione delle posizioni stipendiali e dei relativi incrementi economici previsti dalle disposizioni contrattuali vigenti"; tale disciplina è stata prorogata fino al 31 dicembre 2013 dall' art. 1, comma 1, lett. b) D.P.R. n. 122/2013; l'utilità degli anni dal 2010 al 2012 è stata poi recuperata dal decreto interministeriale n. 3 del 14 gennaio 2011 e dagli accordi collettivi del 13 marzo 2013 e del 7 agosto 2014; soltanto l'anno 2013 resta quindi oggi non utile “ai fini della maturazione delle posizioni stipendiali e dei relativi incrementi economici previsti dalle disposizioni contrattuali vigenti”.
La previsione dell'art. 9 co. 23 D.L. n. 78/2010, prorogata poi a 31 dicembre 2013, per cui l'anno
2013 non è utile “ai fini della maturazione delle posizioni stipendiali e dei relativi incrementi economici previsti dalle disposizioni contrattuali vigenti”, costituisce specifica applicazione, nel settore scolastico, della disciplina stabilita, in via generale, dall'art. 9, comma 21 D.L. n. 78/2010, ai cui sensi “I meccanismi di adeguamento retributivo per il personale non contrattualizzato di cui all'articolo 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, così come previsti dall'articolo 24 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, non si applicano per gli anni 2011, 2012 e 2013 ancorché a titolo di acconto, e non danno comunque luogo a successivi recuperi. Per le categorie di personale di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, che fruiscono di un meccanismo di progressione automatica degli stipendi, gli anni 2011, 2012 e 2013 non sono utili ai fini della maturazione delle classi e degli scatti di stipendio previsti dai rispettivi ordinamenti. Per il personale di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni le progressioni di carriera comunque denominate eventualmente disposte negli anni 2011, 2012 e 2013 hanno effetto, per i predetti anni, ai fini esclusivamente giuridici. Per il personale contrattualizzato le progressioni di carriera comunque denominate ed i passaggi tra le aree eventualmente disposte negli anni 2011, 2012 e 2013 hanno effetto, per i predetti anni, ai fini esclusivamente giuridici.”.
Il tenore testuale dell'art. 9 co. 23 D.L. n. 78/2010, specifico per il personale della scuola, così come quello dell'art. 9 co. 21, applicabile a tutto il pubblico impiego, è dunque chiaro nell'escludere l'utilità dell'anno 2013 (per quanto qui rileva) ai fini della maturazione delle posizioni stipendiali e dei relativi incrementi economici.
Si tratta di esclusione di portata ampia e generale: la limitazione – ipotizzata da parte ricorrente - dell'ambito di applicazione della disposizione alle sole progressioni economiche destinate a maturare nel periodo del blocco e/o alla sola prima progressione economica maturata dopo il periodo del blocco non soltanto non trova alcun riscontro e alcun supporto nel chiaro disposto del testo normativo (che nulla prevede al riguardo), ma anzi è contraria al tenore testuale della disposizione. La norma è infatti ben chiara nell'escludere tout court l'utilità dell'anno 2013 ai fini della maturazione delle posizioni stipendiali e dei relativi incrementi economici.
L'anzianità maturata nell'anno 2013 non è dunque utile ai fini economici, ma conserva comunque effetti ai fini giuridici e pertanto, a mero titolo esemplificativo, con riferimento ai docenti, ai fini delle graduatorie di istituto, ai fini delle graduatorie per la mobilità provinciale e interprovinciale, ai fini del requisito dei 5 anni di anzianità richiesto dall'art. 1 d.lgs. n. 165/2001 per la partecipazione al concorso per dirigente scolastico, oppure, più in generale, per tutti i pubblici dipendenti, ai fini del superamento del periodo di prova, ai fini del requisito di anzianità richiesto per la partecipazione a determinati tipi di selezione, ai fini dei 5 anni necessari per poter usufruire del congedo per la formazione di cui all'art. 5 legge n. 53/2000, ai fini del periodo minimo di permanenza nella sede di prima assegnazione stabilito dall'art. 35 co. 5 bis d. lsg. n. 165/2001.
La stessa ordinanza della Corte di Cassazione dell'11 giugno 2024 n. 16133 (peraltro relativa alla riconoscibilità della supervalutazione, ai sensi dell'art. 673 d.lgs. n. 297/1994, del servizio prestato all'estero, ivi compreso l'anno 2013) distingueva chiaramente gli effetti giuridici ed economici della progressione in carriera: “la progressione in carriera va tenuta distinta dai suoi effetti economici. Il blocco dettato da esigenze di contenimento della spesa pubblica deve riguardare solo gli effetti economici (essendo ciò funzionale e sufficiente al raggiungimento del suo scopo), senza influire negativamente sulla carriera a fini giuridici”.
La Corte Costituzionale ha ritenuto in più occasioni la legittimità costituzionale della disciplina in esame (Corte Cost. n. 304/2013; Corte Cost. n. 310/2013; Corte Cost. n. 154/2014; Corte Cost. n. 96/2016; Corte Cost. n. 200/2018), affermando: la ragionevolezza e proporzionalità della disciplina stabilita dall'art. 9 D.L. n. 78/2010 (e pertanto la sua conformità all'art. 3 Cost.), in ragione del carattere eccezionale, transeunte, non arbitrario, consentaneo allo scopo prefissato, nonché temporalmente limitato, dei sacrifici richiesti, giustificati da preminenti esigenze di contenimento della spesa pubblica (Corte Cost. n. 310/2013, Corte Cost. n. 154/2014); l'inconferenza di questioni relative alla disparità di trattamento tra lavoro pubblico e lavoro privato, in ragione delle profonde diversità dei rispettivi stati giuridici (quali la minore stabilità del rapporto) e di trattamento economico, che escludono ogni possibilità di comparazione (Corte Cost. n. 310/2013; Corte Cost. n.
154/2014); l'inesistenza di un principio di omogeneità di retribuzione a parità di anzianità, essendo al contrario ammessa, in situazioni determinate, una disomogeneità delle retribuzioni anche a parità di qualifica e di anzianità, dovendo pertanto considerarsi non irragionevole un esercizio della discrezionalità legislativa che privilegi esigenze fondamentali di politica economica, a fronte di altri valori pur costituzionalmente rilevanti (Corte Cost. n. 304/2013; Corte Cost. n. 310/2013;
Corte Cost. n. 154/2014; Corte Cost. n. 96/2016); l'infondatezza delle censure relative agli artt. 36 e
97 Cost., perché la proporzionalità e sufficienza della retribuzione devono essere valutate considerando la retribuzione nel suo complesso, e non in relazione ai singoli elementi che compongono il trattamento economico, mentre il principio di buon andamento dell'amministrazione non può essere richiamato per conseguire miglioramenti retributivi (Corte Cost. n. 304/2013). Non è dunque costituzionalmente illegittima la scelta del legislatore, che “è stata quella di realizzare una economia di spesa e non un semplice rinvio della stessa, come si verificherebbe se i tagli fossero recuperabili” (Corte Cost. n. 310/2013, punto n. 13.3) e cioè di “sterilizzare”, ai fini economici, un intero periodo temporale, realizzando, appunto, un risparmio di spesa. La Corte Costituzionale ha pertanto già esaminato la proiezione “strutturale” della misura incidente sulle classi e sugli scatti, escludendone qualsiasi profilo di irragionevolezza, nonostante l'idoneità dell'intervento legislativo a determinare effetti permanenti sotto il profilo economico, senza che ciò tuttavia venga ad intaccare il complessivo meccanismo di progressione economica “sia pure articolato, di fatto, in un arco temporale maggiore, a seguito dell'esclusione del periodo in cui è previsto il blocco” (Corte
Cost. n. 310/2013, punto 13.3). Poiché “non è prevista l'obbligatoria corrispondenza tra grado e funzioni e, conseguentemente, tra grado e trattamento economico collegato all'esercizio delle funzioni” (Corte Cost. n. 304/2013), non è ravvisabile alcuna violazione del principio di eguaglianza in ragione della denunciata disparità di trattamento tra dipendenti che hanno conseguito una progressione di carriera raggiungendo un grado più elevato prima o dopo l'inizio del blocco stipendiale (Corte Cost. n. 154 del 2014). Alla luce del chiaro tenore testuale dell'art. 9 co. 21 e co.
23 D.L. n. 78/2010 (la cui disciplina è stata prorogata fino al 31 dicembre 2013 dall' art. 1, comma 1, lett. b) D.P.R. n. 122/2013), nonché della manifesta infondatezza di qualsiasi dubbio di legittimità costituzionale di tale disciplina, l'annualità 2013 deve conseguentemente considerarsi tuttora non utile “ai fini della maturazione delle posizioni stipendiali e dei relativi incrementi economici previsti dalle disposizioni contrattuali vigenti”.
Da ultimo, a conferma di quanto sopra ritenuto, è nuovamente intervenuto il giudice di legittimità che con recente pronunciamento ha rilevato come “la “sterilizzazione” si proietta nel tempo anche successivo a quello interessato dalla normativa del blocco per il modo di operare del sistema di avanzamento automatico, ma ciò non determina, come sostenuto dalla controricorrente, il venir meno del carattere temporaneo ed eccezionale della misura, che resta tale perché interessante solo le annualità più volte citate… L'annualità del 2013 concorre, quindi, a determinare la complessiva anzianità di servizio del docente, restando solo escluso che della stessa si debba tener conto ai fini dell'inserimento nelle fasce stipendiali sino a quando, reperite le necessarie risorse, il recupero sarà espressamente previsto dalla contrattazione collettiva.” (vedi Cass. n.1726/2025)
3. Pur quindi accertato che l'annualità 2013 concorre a determinare la complessiva anzianità di servizio della ricorrente, ne consegue il rigetto della domanda attorea con riferimento alla richiesta di condanna al versamento di differenze retributive maturate in relazione al servizio reso nell'anno 2013 atteso che i servizi prestati in tale anno restano utili ai soli fini giuridici. La circostanza che in sede di note di trattazione scritta la difesa istante abbia dichiarato di non insistere sulla domanda riferita all'anno 2013, rinuncia non accettata da controparte, non esime dalla statuizione.
4. Il tenore della statuizione di cui al dispositivo giustifica la piena compensazione dei compensi di lite sia tra ricorrente e che tra ricorrente ed . CP_1 CP_2
P.Q.M.
dichiara che l'annualità 2013 concorre a determinare la complessiva anzianità di servizio della ricorrente a fini giuridici;
rigetta nel resto il ricorso;
compensa le spese di lite.
Roma, il 16.12.2025 Il Giudice dott.ssa Donatella Casari
SEZIONE IV LAVORO
PRIMO GRADO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice dott.ssa Donatella Casari, in data 16.12.2025 ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa R.G. n°3775/2025 vertente
TRA
c.f. , elettivamente domiciliata in Roma, Via Parte_1 C.F._1
Ercolano n.8, presso lo studio dell'Avv. Gennaro del Gaudio giusta procura conferita su separato foglio prodotta in allegato al ricorso;
- RICORRENTE-
CONTRO
, in persona del Ministro pro tempore, Controparte_1 domiciliato ex lege in Roma presso l'Avvocatura Generale dello Stato, Via dei Portoghesi n.12;
- CONVENUTO CONTUMACE –
E NEI CONFRONTI DI
, c.f. , con Controparte_2 P.IVA_1 sede in Roma in Via Ciro il Grande n.21, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Maria Francesca Granata con la quale è elettivamente dom.to presso l'Avvocatura Metropolitana INPS in Roma, Via Cesare Beccaria n. 29 giusta procura generale alle liti in atti;
- RESISTENTE -
Oggetto: ricostruzione carriera e differenze retributive in relazione all'anno 2013
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso ritualmente notificato, l'istante in epigrafe indicata, premesso di aver lavorato alle Cont dipendenze del , per almeno 180 giorni con contratto a tempo determinato dall'anno scolastico
1994/1995, di essere stato immesso in ruolo come insegnante presso scuola dell'infanzia dal 1 settembre 1994 con contratto a tempo indeterminato e di aver lavorato da tale data senza soluzione di continuità, lamentata illegittimità della progressione stipendiale applicata dal , stante il CP_1 mancato riconoscimento, ex art.1 D.P.R. 122/2013, dell'intero servizio prestato nell'anno 2013, dedotto che il blocco, dettato da esigenze di contenimento della spesa pubblica, doveva ritenersi riguardare solo gli effetti economici riferiti a tale annualità senza influire sulla carriera, argomentato che il risparmio dell'amministrazione previsto dalla normativa era legittimo solo se temporaneo, nei limiti del mancato pagamento delle differenze da progressione per i soli anni bloccati, argomentato Cont in merito al suo diritto a vedere la condanna del al pagamento delle differenze retributive in seguito alla corretta ricostruzione della carriera inclusiva dell'anno anno 2013, concludeva chiedendo: “accertare e dichiarare, ai soli fini giuridici, il diritto del ricorrente a una nuova ricostruzione integrale della carriera che includesse, ai fini giuridici, anche l'anno 2013, previa Cont disapplicazione della progressione stipendiale applicata dal;
2. per l'effetto, sulla base del
CCNL Comparto Scuola, ordinare al convenuto l'emissione Controparte_1 di nuovo decreto di ricostruzione della carriera e/o di definizione della progressione stipendiale sulla scorta di quanto contenuto nell'elaborato prodotto dalla ricorrente in giudizio;
dichiarare quindi come lo scatto stipendiale 28/34 anni debba avvenire l'01 gennaio 2023 ovvero da data Cont diversa che dovesse sollevarsi in giudizio, ma precedente da quella applicata dal;
adeguando, da tale data, tutti i successivi scatti stipendiali;
3. accertare, dichiarare e condannare il
[...]
, in persona del a corrispondere alla ricorrente tutte le Controparte_1 CP_4 differenze stipendiali, conseguenti alla predetta ricostruzione di carriera pari alla somma di
€2.899,74 di cui agli allegati conteggi ovvero alla somma maggiore o minore che l'On. Tribunale adito riterrà di giustizia, oltre ovviamente agli interessi legali ed alla rivalutazione monetaria intercorsi ed intercorrenti dalle varie singole scadenze sino al soddisfo, nonché regolarizzazione CP_ contributiva presso l' anch'essa nei limiti della prescrizione quinquennale”, vinte le spese. Cont Non si costituiva in giudizio il che veniva dichiarato contumace.
Si costituiva in giudizio l' rilevando che la sua partecipazione al giudizio derivava CP_2 dall'essere destinatario dei versamenti contributivi e previdenziali in favore dell'iscritto nell'ipotesi in cui il convenuto fosse condannato a versare quanto omesso secondo la ricostruzione attorea.
Chiedeva quindi di essere tenuto indenne dalle spese.
All'odierna udienza la causa veniva decisa con le modalità della TRATTAZIONE SCRITTA come da dispositivo in calce.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Le pretese avanzate dalla ricorrente, di ricostruzione carriera e versamento differenze retributive, si fondano su contestazione del c.d. blocco normativo riferito all'anno 2013 per come interpretato dalla datrice di lavoro nel senso di completa anestetizzazione dell'indicata annualità.
In particolare, ha sostenuto la ricorrente che l'interpretazione offerta dal alla disciplina CP_1 legale afferente il blocco anno 2013 sarebbe illegittima atteso che, a suo avviso, il blocco delle progressioni economiche dovrebbe ritenersi legittimo nei limiti in cui produca effetti temporanei, limitati al mancato riconoscimento delle progressioni economiche nell'anno oggetto del blocco.
2. La tesi è priva di fondamento.
Ai sensi dell'art. 9, comma 23, D.L. n. 78/2010 e dell'art. 1, co. 1, lett. b) D.P.R. n. 122/2012,
l'annualità 2013 deve considerarsi tuttora non utile “ai fini della maturazione delle posizioni stipendiali e dei relativi incrementi economici previsti dalle disposizioni contrattuali vigenti”. Più in particolare: ai sensi dell'art. 9, comma 23, D.L. n. 78/2010 convertito in legge n. 122/2010, “per il personale docente, Amministrativo, Tecnico ed Ausiliario (A.T.A.) della Scuola, gli anni 2010,
2011 e 2012 non sono utili ai fini della maturazione delle posizioni stipendiali e dei relativi incrementi economici previsti dalle disposizioni contrattuali vigenti"; tale disciplina è stata prorogata fino al 31 dicembre 2013 dall' art. 1, comma 1, lett. b) D.P.R. n. 122/2013; l'utilità degli anni dal 2010 al 2012 è stata poi recuperata dal decreto interministeriale n. 3 del 14 gennaio 2011 e dagli accordi collettivi del 13 marzo 2013 e del 7 agosto 2014; soltanto l'anno 2013 resta quindi oggi non utile “ai fini della maturazione delle posizioni stipendiali e dei relativi incrementi economici previsti dalle disposizioni contrattuali vigenti”.
La previsione dell'art. 9 co. 23 D.L. n. 78/2010, prorogata poi a 31 dicembre 2013, per cui l'anno
2013 non è utile “ai fini della maturazione delle posizioni stipendiali e dei relativi incrementi economici previsti dalle disposizioni contrattuali vigenti”, costituisce specifica applicazione, nel settore scolastico, della disciplina stabilita, in via generale, dall'art. 9, comma 21 D.L. n. 78/2010, ai cui sensi “I meccanismi di adeguamento retributivo per il personale non contrattualizzato di cui all'articolo 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, così come previsti dall'articolo 24 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, non si applicano per gli anni 2011, 2012 e 2013 ancorché a titolo di acconto, e non danno comunque luogo a successivi recuperi. Per le categorie di personale di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, che fruiscono di un meccanismo di progressione automatica degli stipendi, gli anni 2011, 2012 e 2013 non sono utili ai fini della maturazione delle classi e degli scatti di stipendio previsti dai rispettivi ordinamenti. Per il personale di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni le progressioni di carriera comunque denominate eventualmente disposte negli anni 2011, 2012 e 2013 hanno effetto, per i predetti anni, ai fini esclusivamente giuridici. Per il personale contrattualizzato le progressioni di carriera comunque denominate ed i passaggi tra le aree eventualmente disposte negli anni 2011, 2012 e 2013 hanno effetto, per i predetti anni, ai fini esclusivamente giuridici.”.
Il tenore testuale dell'art. 9 co. 23 D.L. n. 78/2010, specifico per il personale della scuola, così come quello dell'art. 9 co. 21, applicabile a tutto il pubblico impiego, è dunque chiaro nell'escludere l'utilità dell'anno 2013 (per quanto qui rileva) ai fini della maturazione delle posizioni stipendiali e dei relativi incrementi economici.
Si tratta di esclusione di portata ampia e generale: la limitazione – ipotizzata da parte ricorrente - dell'ambito di applicazione della disposizione alle sole progressioni economiche destinate a maturare nel periodo del blocco e/o alla sola prima progressione economica maturata dopo il periodo del blocco non soltanto non trova alcun riscontro e alcun supporto nel chiaro disposto del testo normativo (che nulla prevede al riguardo), ma anzi è contraria al tenore testuale della disposizione. La norma è infatti ben chiara nell'escludere tout court l'utilità dell'anno 2013 ai fini della maturazione delle posizioni stipendiali e dei relativi incrementi economici.
L'anzianità maturata nell'anno 2013 non è dunque utile ai fini economici, ma conserva comunque effetti ai fini giuridici e pertanto, a mero titolo esemplificativo, con riferimento ai docenti, ai fini delle graduatorie di istituto, ai fini delle graduatorie per la mobilità provinciale e interprovinciale, ai fini del requisito dei 5 anni di anzianità richiesto dall'art. 1 d.lgs. n. 165/2001 per la partecipazione al concorso per dirigente scolastico, oppure, più in generale, per tutti i pubblici dipendenti, ai fini del superamento del periodo di prova, ai fini del requisito di anzianità richiesto per la partecipazione a determinati tipi di selezione, ai fini dei 5 anni necessari per poter usufruire del congedo per la formazione di cui all'art. 5 legge n. 53/2000, ai fini del periodo minimo di permanenza nella sede di prima assegnazione stabilito dall'art. 35 co. 5 bis d. lsg. n. 165/2001.
La stessa ordinanza della Corte di Cassazione dell'11 giugno 2024 n. 16133 (peraltro relativa alla riconoscibilità della supervalutazione, ai sensi dell'art. 673 d.lgs. n. 297/1994, del servizio prestato all'estero, ivi compreso l'anno 2013) distingueva chiaramente gli effetti giuridici ed economici della progressione in carriera: “la progressione in carriera va tenuta distinta dai suoi effetti economici. Il blocco dettato da esigenze di contenimento della spesa pubblica deve riguardare solo gli effetti economici (essendo ciò funzionale e sufficiente al raggiungimento del suo scopo), senza influire negativamente sulla carriera a fini giuridici”.
La Corte Costituzionale ha ritenuto in più occasioni la legittimità costituzionale della disciplina in esame (Corte Cost. n. 304/2013; Corte Cost. n. 310/2013; Corte Cost. n. 154/2014; Corte Cost. n. 96/2016; Corte Cost. n. 200/2018), affermando: la ragionevolezza e proporzionalità della disciplina stabilita dall'art. 9 D.L. n. 78/2010 (e pertanto la sua conformità all'art. 3 Cost.), in ragione del carattere eccezionale, transeunte, non arbitrario, consentaneo allo scopo prefissato, nonché temporalmente limitato, dei sacrifici richiesti, giustificati da preminenti esigenze di contenimento della spesa pubblica (Corte Cost. n. 310/2013, Corte Cost. n. 154/2014); l'inconferenza di questioni relative alla disparità di trattamento tra lavoro pubblico e lavoro privato, in ragione delle profonde diversità dei rispettivi stati giuridici (quali la minore stabilità del rapporto) e di trattamento economico, che escludono ogni possibilità di comparazione (Corte Cost. n. 310/2013; Corte Cost. n.
154/2014); l'inesistenza di un principio di omogeneità di retribuzione a parità di anzianità, essendo al contrario ammessa, in situazioni determinate, una disomogeneità delle retribuzioni anche a parità di qualifica e di anzianità, dovendo pertanto considerarsi non irragionevole un esercizio della discrezionalità legislativa che privilegi esigenze fondamentali di politica economica, a fronte di altri valori pur costituzionalmente rilevanti (Corte Cost. n. 304/2013; Corte Cost. n. 310/2013;
Corte Cost. n. 154/2014; Corte Cost. n. 96/2016); l'infondatezza delle censure relative agli artt. 36 e
97 Cost., perché la proporzionalità e sufficienza della retribuzione devono essere valutate considerando la retribuzione nel suo complesso, e non in relazione ai singoli elementi che compongono il trattamento economico, mentre il principio di buon andamento dell'amministrazione non può essere richiamato per conseguire miglioramenti retributivi (Corte Cost. n. 304/2013). Non è dunque costituzionalmente illegittima la scelta del legislatore, che “è stata quella di realizzare una economia di spesa e non un semplice rinvio della stessa, come si verificherebbe se i tagli fossero recuperabili” (Corte Cost. n. 310/2013, punto n. 13.3) e cioè di “sterilizzare”, ai fini economici, un intero periodo temporale, realizzando, appunto, un risparmio di spesa. La Corte Costituzionale ha pertanto già esaminato la proiezione “strutturale” della misura incidente sulle classi e sugli scatti, escludendone qualsiasi profilo di irragionevolezza, nonostante l'idoneità dell'intervento legislativo a determinare effetti permanenti sotto il profilo economico, senza che ciò tuttavia venga ad intaccare il complessivo meccanismo di progressione economica “sia pure articolato, di fatto, in un arco temporale maggiore, a seguito dell'esclusione del periodo in cui è previsto il blocco” (Corte
Cost. n. 310/2013, punto 13.3). Poiché “non è prevista l'obbligatoria corrispondenza tra grado e funzioni e, conseguentemente, tra grado e trattamento economico collegato all'esercizio delle funzioni” (Corte Cost. n. 304/2013), non è ravvisabile alcuna violazione del principio di eguaglianza in ragione della denunciata disparità di trattamento tra dipendenti che hanno conseguito una progressione di carriera raggiungendo un grado più elevato prima o dopo l'inizio del blocco stipendiale (Corte Cost. n. 154 del 2014). Alla luce del chiaro tenore testuale dell'art. 9 co. 21 e co.
23 D.L. n. 78/2010 (la cui disciplina è stata prorogata fino al 31 dicembre 2013 dall' art. 1, comma 1, lett. b) D.P.R. n. 122/2013), nonché della manifesta infondatezza di qualsiasi dubbio di legittimità costituzionale di tale disciplina, l'annualità 2013 deve conseguentemente considerarsi tuttora non utile “ai fini della maturazione delle posizioni stipendiali e dei relativi incrementi economici previsti dalle disposizioni contrattuali vigenti”.
Da ultimo, a conferma di quanto sopra ritenuto, è nuovamente intervenuto il giudice di legittimità che con recente pronunciamento ha rilevato come “la “sterilizzazione” si proietta nel tempo anche successivo a quello interessato dalla normativa del blocco per il modo di operare del sistema di avanzamento automatico, ma ciò non determina, come sostenuto dalla controricorrente, il venir meno del carattere temporaneo ed eccezionale della misura, che resta tale perché interessante solo le annualità più volte citate… L'annualità del 2013 concorre, quindi, a determinare la complessiva anzianità di servizio del docente, restando solo escluso che della stessa si debba tener conto ai fini dell'inserimento nelle fasce stipendiali sino a quando, reperite le necessarie risorse, il recupero sarà espressamente previsto dalla contrattazione collettiva.” (vedi Cass. n.1726/2025)
3. Pur quindi accertato che l'annualità 2013 concorre a determinare la complessiva anzianità di servizio della ricorrente, ne consegue il rigetto della domanda attorea con riferimento alla richiesta di condanna al versamento di differenze retributive maturate in relazione al servizio reso nell'anno 2013 atteso che i servizi prestati in tale anno restano utili ai soli fini giuridici. La circostanza che in sede di note di trattazione scritta la difesa istante abbia dichiarato di non insistere sulla domanda riferita all'anno 2013, rinuncia non accettata da controparte, non esime dalla statuizione.
4. Il tenore della statuizione di cui al dispositivo giustifica la piena compensazione dei compensi di lite sia tra ricorrente e che tra ricorrente ed . CP_1 CP_2
P.Q.M.
dichiara che l'annualità 2013 concorre a determinare la complessiva anzianità di servizio della ricorrente a fini giuridici;
rigetta nel resto il ricorso;
compensa le spese di lite.
Roma, il 16.12.2025 Il Giudice dott.ssa Donatella Casari