Ordinanza cautelare 6 agosto 2025
Sentenza 6 marzo 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. V, sentenza 06/03/2026, n. 4290 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 4290 |
| Data del deposito : | 6 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 04290/2026 REG.PROV.COLL.
N. 07716/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 7716 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Maria Immacolata Amoroso, con domicilio digitale come da PEC da Registro di Giustizia;
contro
Ministero della Giustizia, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi n. 12;
per l'annullamento
del provvedimento prot. n. -OMISSIS-.ID, adottato in data 29.04.2025 dal Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, con cui è stata disposta l'esclusione del ricorrente dal corso per l'acquisizione della specializzazione di matricolista anno 2025;
ove occorra, della nota prot. n. 166321 del 14 aprile 2025, avente ad oggetto " corso per l'acquisizione della specializzazione di matricolista ", nella parte in cui introduce il requisito dell'attualità dell'incarico;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Giustizia;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 febbraio 2026 il dott. CE OC e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con ricorso proposto in data 27 giugno 2025 veniva impugnato il provvedimento del 29 aprile 2025 a mezzo del quale il Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria ha disposto l'esclusione del ricorrente dal corso per l'acquisizione della specializzazione di matricolista per l’anno 2025.
Al riguardo venivano formulati i motivi di ricorso appresso indicati: “ primo motivo: violazione del decreto ministeriale 9 ottobre 2009 – eccesso di potere per errata interpretazione dell’interpello – violazione della clausola di salvaguardia- eccesso di potere per difetto di presupposto- sviamento; secondo motivo: violazione del principio di uguaglianza e disparità di trattamento – violazione degli articoli 3 e 97 della Costituzione. Eccesso di potere per manifesta ingiustizia- illogicità ”.
Con atto depositato in data 28 luglio 2025 si costituiva in giudizio il Ministero della Giustizia, instando per il rigetto del ricorso e la condanna di parte ricorrente alle spese di lite.
All’udienza pubblica dell’11 febbraio 2026 la causa veniva trattenuta in decisione.
Con il primo motivo di ricorso viene censurato l’eccesso di potere in cui sarebbe incorsa l’Amministrazione per aver, tra l’altro, disatteso la clausola di salvaguardia, contenuta nell’interpello relativo al corso di specializzazione per cui è causa, in forza della quale “ Il requisito dell’attualità non decade per coloro che vengono distaccati o trasferiti presso altre sedi o impiegati in altri servizi diversi da quello della matricola, purché ne siano in possesso nei termini previsti per la presentazione della domanda ”.
La doglianza è meritevole di positivo apprezzamento giacché l’Amministrazione nell’aver escluso il ricorrente dalla partecipazione al corso di matricolista per l’anno 2025 per mancanza del requisito dell’attualità dell’incarico alla data del 2 maggio 2025 ha disapplicato, in violazione del principio dell’autovincolo, la clausola del bando sopra riportata.
La partecipazione del ricorrente, in costanza dei termini di scadenza dell’interpello, al corso per il conseguimento della qualifica di Vice Sovrintendente del corpo di Polizia Penitenziaria non avrebbe dovuto esser considerata causa di decadenza del prescritto requisito dell’attualità dell’incarico e ciò in ragione dell’applicazione dell’anzidetta clausola.
Ebbene, nell’interpretazione della clausola in argomento non può trascurarsi di considerare il principio generale diffuso nell’ambito del pubblico impiego non contrattualizzato secondo cui il dipendente ammesso alla frequentazione di un corso per il conseguimento di una qualifica superiore conserva la titolarità dell’ufficio ovvero dell’incarico cui è preposto fino al conseguimento della qualifica superiore, sicché alla data prevista dal bando (2 maggio 2025) il ricorrente doveva ritenersi in possesso del prescritto requisito dell’attualità dell’incarico.
La positiva valutazione del primo motivo di ricorso nei termini sopra riportati determina l’assorbimento del secondo motivo dal quale, invero, parte ricorrente non potrebbe trarre nessuna ulteriore utilità.
Alla luce delle sopra illustrate motivazioni il ricorso va, dunque, accolto in quanto fondato.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura di cui al dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla l’atto impugnato.
Condanna l’Amministrazione resistente al pagamento delle spese di lite, che liquida in euro 2.000,00 (duemila/00) oltre oneri di legge e rimborso del contributo unificato, da corrispondere a favore di parte ricorrente.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 11 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
RI SA, Presidente
Virginia Arata, Primo Referendario
CE OC, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| CE OC | RI SA |
IL SEGRETARIO