TRIB
Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Civitavecchia, sentenza 10/12/2025, n. 1417 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Civitavecchia |
| Numero : | 1417 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA
così composto: dott.ssa Roberta Nardone Presidente dott. Gianluca Gelso Giudice relatore dott. Andrea Barzellotti Giudice riunito nella camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado iscritta al n. 434 del Ruolo Generale degli Affari
Contenziosi dell'anno 2025 vertente
TRA nata a [...] il [...], e residente in Parte_1
LT di CA (VT), rappresentato e difeso dall'avv. Francesca Maruccio, giusta procura speciale in atti;
- ricorrente
E
, nata a [...] il [...] e residente CP_1
in Pescia Romana (VT), rappresentata e difesa dall'avv. Giacomo Fortunato, giusta procura speciale in atti;
- resistente
Con l'intervento del Pubblico Ministero
OGGETTO: scioglimento del matrimonio civile. CONCLUSIONI
I difensori delle parti hanno depositato telematicamente in data 16 novembre
2025 conclusioni congiunte e, all'udienza del 19.11.2025, la causa è stata rimessa in decisione al Collegio.
Svolgimento del processo
Con ricorso depositato in data 19 febbraio 2025, tempestivamente e ritualmente notificato con pedissequo decreto di fissazione udienza, Pt_1
ha dedotto:
[...]
- di avere contratto matrimonio civile in LT di CA (VT) in data
15.04.2020 con registrato agli atti del Comune dell'anno 2020, atto CP_1
n. 4, parte 1;
- che dal matrimonio non sono nati figli;
- che l'unione coniugale è andata irrimediabilmente deteriorandosi dopo poco più di un anno dopo la celebrazione del matrimonio;
- che il tribunale di Civitavecchia con sentenza n. 1308/2024 pubblicata il
4.10.2024 ha omologato la separazione consensuale tra le parti alle condizioni stabilite dalle parti;
- che le parti si sono impegnate a divorziare alle medesime condizioni di cui alla separazione;
- che la pur avendo esperito la procedura assistita, è venuta meno al CP_1
consenso prestato.
Tanto dedotto e rilevato, il ricorrente ha chiesto al Tribunale dichiararsi lo scioglimento del matrimonio civile alle condizioni economiche stabilite in sede di
2 separazione.
Con memoria difensiva depositata telematicamente in data 17.10.25 si è costituita in giudizio la resistente la quale ha aderito alla richiesta di CP_1
declaratoria di scioglimento del matrimonio civile, si è opposta alle richieste del ricorrente, e ha dedotto:
- che all'epoca della separazione gestiva un'attività commerciale consistente in un chiosco presso la spieggia di LT di CA;
- che tale attività rappresentava la sua unica fonte di reddito;
- che un incendio verificatosi in data 13.12.2023 ha distrutto completamente il chiosco;
- che da allora è completamente priva di reddito, rimanendo a totale carico della madre;
- che tale circostanza ha determinato un radicale cambiamento delle sue condizioni economiche rispetto all'epoca della separazione;
- di avere necessità di un assegno divorzile in suo favore;
- di non essere titolare di ulteriori fonti di reddito, né di proprietà mobiliari o immobiliari.
Tanto dedotto, la resistente ha chiesto al Tribunale disporsi a carico del ed in suo favore il versamento della somma non inferiore a € 300,00 a CP_2
titolo di assegno divorzile.
In data 16 novembre 2025 le parti hanno trovato un accordo depositando le conclusioni congiunte ed Giudice, all'udienza di prima comparizione del 19 novembre 2025, preso atto, ha rimesso la causa in decisione al Collegio senza assegnazione dei termini per il deposito di comparse conclusionali per rinuncia delle parti.
3 Motivi della decisione
Ritiene il Tribunale che ricorrano i presupposti per dichiarare lo scioglimento del matrimonio civile contratto tra le parti in data 15.04.2020, giacché decorso è il termine previsto dalla legge dal momento in cui i coniugi comparvero dinanzi al
Presidente del Tribunale in sede di separazione personale (art. 3 n. 2 lett. B della legge n. 898/1970 e successive modifiche) e non vi è contestazione alcuna in ordine all'impossibilità di ricostituire il consorzio familiare.
Possono essere inoltre recepite le condizioni proposte in quanto conformi agli interessi delle parti.
Avuto riguardo alla natura e all'oggetto della controversia, nonché al contegno processuale ed extraprocessuale delle parti, ricorono i presupposti per l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. 434/2025 R.G.A.C., così provvede:
1) dichiara lo scioglimento del matrimonio civile contratto in LT di CA
(VT) in data 15.04.2020 tra nata a [...] CP_1
(LI) il 24.01.1970 e nato a [...] il Parte_1
5.07.1967 e registrato agli atti dello Stato civile del Comune dell'anno 2020, atto 4, parte 1;
2) le parti dichiarano di non avere nulla a pretendere l'una dall'altra per qualsivoglia motivo, pretesa o ragione od occasionata dal rapporto matrimoniale;
3) le parti rinunciano espressamente e reciprocamente a qualsiasi richiesta di assegno divorzile, essendo entrambe consapevoli delle conseguenze giuridiche
4 ed economiche di tale rinuncia;
4) le parti dichiarano di aver già regolamentato tutti i rapporti patrimoniali derivanti dal matrimonio con gli accordi di separazione precedentemente sottoscritti;
5) dispone a cura dell'Ufficiale dello Stato Civile del comune competente le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge.
6) dispone la compensazione integrale delle spese del giudizio.
Civitavecchia, li 10 dicembre 2025
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott. Gianluca Gelso Dott.ssa Roberta Nardone
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA
così composto: dott.ssa Roberta Nardone Presidente dott. Gianluca Gelso Giudice relatore dott. Andrea Barzellotti Giudice riunito nella camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado iscritta al n. 434 del Ruolo Generale degli Affari
Contenziosi dell'anno 2025 vertente
TRA nata a [...] il [...], e residente in Parte_1
LT di CA (VT), rappresentato e difeso dall'avv. Francesca Maruccio, giusta procura speciale in atti;
- ricorrente
E
, nata a [...] il [...] e residente CP_1
in Pescia Romana (VT), rappresentata e difesa dall'avv. Giacomo Fortunato, giusta procura speciale in atti;
- resistente
Con l'intervento del Pubblico Ministero
OGGETTO: scioglimento del matrimonio civile. CONCLUSIONI
I difensori delle parti hanno depositato telematicamente in data 16 novembre
2025 conclusioni congiunte e, all'udienza del 19.11.2025, la causa è stata rimessa in decisione al Collegio.
Svolgimento del processo
Con ricorso depositato in data 19 febbraio 2025, tempestivamente e ritualmente notificato con pedissequo decreto di fissazione udienza, Pt_1
ha dedotto:
[...]
- di avere contratto matrimonio civile in LT di CA (VT) in data
15.04.2020 con registrato agli atti del Comune dell'anno 2020, atto CP_1
n. 4, parte 1;
- che dal matrimonio non sono nati figli;
- che l'unione coniugale è andata irrimediabilmente deteriorandosi dopo poco più di un anno dopo la celebrazione del matrimonio;
- che il tribunale di Civitavecchia con sentenza n. 1308/2024 pubblicata il
4.10.2024 ha omologato la separazione consensuale tra le parti alle condizioni stabilite dalle parti;
- che le parti si sono impegnate a divorziare alle medesime condizioni di cui alla separazione;
- che la pur avendo esperito la procedura assistita, è venuta meno al CP_1
consenso prestato.
Tanto dedotto e rilevato, il ricorrente ha chiesto al Tribunale dichiararsi lo scioglimento del matrimonio civile alle condizioni economiche stabilite in sede di
2 separazione.
Con memoria difensiva depositata telematicamente in data 17.10.25 si è costituita in giudizio la resistente la quale ha aderito alla richiesta di CP_1
declaratoria di scioglimento del matrimonio civile, si è opposta alle richieste del ricorrente, e ha dedotto:
- che all'epoca della separazione gestiva un'attività commerciale consistente in un chiosco presso la spieggia di LT di CA;
- che tale attività rappresentava la sua unica fonte di reddito;
- che un incendio verificatosi in data 13.12.2023 ha distrutto completamente il chiosco;
- che da allora è completamente priva di reddito, rimanendo a totale carico della madre;
- che tale circostanza ha determinato un radicale cambiamento delle sue condizioni economiche rispetto all'epoca della separazione;
- di avere necessità di un assegno divorzile in suo favore;
- di non essere titolare di ulteriori fonti di reddito, né di proprietà mobiliari o immobiliari.
Tanto dedotto, la resistente ha chiesto al Tribunale disporsi a carico del ed in suo favore il versamento della somma non inferiore a € 300,00 a CP_2
titolo di assegno divorzile.
In data 16 novembre 2025 le parti hanno trovato un accordo depositando le conclusioni congiunte ed Giudice, all'udienza di prima comparizione del 19 novembre 2025, preso atto, ha rimesso la causa in decisione al Collegio senza assegnazione dei termini per il deposito di comparse conclusionali per rinuncia delle parti.
3 Motivi della decisione
Ritiene il Tribunale che ricorrano i presupposti per dichiarare lo scioglimento del matrimonio civile contratto tra le parti in data 15.04.2020, giacché decorso è il termine previsto dalla legge dal momento in cui i coniugi comparvero dinanzi al
Presidente del Tribunale in sede di separazione personale (art. 3 n. 2 lett. B della legge n. 898/1970 e successive modifiche) e non vi è contestazione alcuna in ordine all'impossibilità di ricostituire il consorzio familiare.
Possono essere inoltre recepite le condizioni proposte in quanto conformi agli interessi delle parti.
Avuto riguardo alla natura e all'oggetto della controversia, nonché al contegno processuale ed extraprocessuale delle parti, ricorono i presupposti per l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. 434/2025 R.G.A.C., così provvede:
1) dichiara lo scioglimento del matrimonio civile contratto in LT di CA
(VT) in data 15.04.2020 tra nata a [...] CP_1
(LI) il 24.01.1970 e nato a [...] il Parte_1
5.07.1967 e registrato agli atti dello Stato civile del Comune dell'anno 2020, atto 4, parte 1;
2) le parti dichiarano di non avere nulla a pretendere l'una dall'altra per qualsivoglia motivo, pretesa o ragione od occasionata dal rapporto matrimoniale;
3) le parti rinunciano espressamente e reciprocamente a qualsiasi richiesta di assegno divorzile, essendo entrambe consapevoli delle conseguenze giuridiche
4 ed economiche di tale rinuncia;
4) le parti dichiarano di aver già regolamentato tutti i rapporti patrimoniali derivanti dal matrimonio con gli accordi di separazione precedentemente sottoscritti;
5) dispone a cura dell'Ufficiale dello Stato Civile del comune competente le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge.
6) dispone la compensazione integrale delle spese del giudizio.
Civitavecchia, li 10 dicembre 2025
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott. Gianluca Gelso Dott.ssa Roberta Nardone
5