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Sentenza 12 gennaio 2026
Sentenza 12 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Siracusa, sez. I, sentenza 12/01/2026, n. 39 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Siracusa |
| Numero : | 39 |
| Data del deposito : | 12 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 39/2026
Depositata il 12/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SIRACUSA Sezione 1, riunita in udienza il 12/12/2025 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
LI ADRIANA, Presidente
AR RO, RE
SALI MARIA CLARA, Giudice
in data 12/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 47 ter
- sull'istanza di sospensione dell'atto impugnato relativa al R.G.R. n. 1361/2025 depositato il 17/07/2025
proposto da
Ricorrente_2 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Catania
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_4 - CF_Difensore_4 ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Resistente_2 - CF_Resistente_2
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_4 - CF_Difensore_4
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Resistente_3 - CF_Resistente_3
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_4 - CF_Difensore_4
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PREAVV. IPOTECA n. 2025-13310 ECOTASSA 2015
a seguito di discussione e visto il dispositivo n. 7/2026 depositato il 08/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Il collegio, accertata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 47-ter del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, procede alla definizione del contenzioso in esame in forma semplificata.
MOTIVAZIONI
Ricorrente_2 con sede in Catania, rappresentata dal presidente del C.d.A. dott. Rappresentante_1
, nonché dall'amministratore giudiziario avv. Nominativo_1, assistita e difesa dall'avv. to Difensore_1, impugna, con richiesta di sospensiva della riscossione, la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria del complessivo importo di euro 26.250.678,18, notificata 20/05/2025, dall'Agenzia
Entrate Riscossione.
L'esattore con l'atto impugnato aveva comunicato di provvedere alla iscrizione ipotecaria a seguito un credito vantato di euro 26.250.678,18.
All'Udienza della sospensiva sono presenti: la parte ricorrente, gli intervenuti volontariamente, e l'agente della riscossione.
In sede di discussione della controversia cautelare, l'Agente della riscossione con apposita memoria comunicava alla ricorrente: “in riscontro alla Sua nota nostro protocollo n. 4262706 del 03/07/2025, meglio specificata in oggetto, Le comunichiamo che abbiamo provveduto ad aggiornare i nostri sistemi operativi ed alla chiusura del fascicolo ipotecario in questione”; pertanto chiedeva la cessata materia del contendere. Le parti costituite in giudizio, con apposita memoria, prendevano atto dell'avvenuta chiusura del fascicolo in questione, evidenziando che la chiusura del fascicolo era avvenuto dopo la instaurazione del presente giudizio, per cui insistevano nella condanna alle spese di giudizio secondo il principio della soccombenza virtuale.
Il Collegio, preso atto di quanto richiesto e documentato, al fine di redigere la sentenza semplificata, riesaminati gli atti, e ritenuto che sussistono tutti i presupposti per poter procedere alla redazione della sentenza semplificata, ex art. 47/ter D. LGS 546/92, giacché l'agente della riscossione, costituito in giudizio con propri scritti difensivi, ha chiesto la cessata materia del contendere con compensazione delle spese;
considerato che
le parti ricorrenti, presente all'Udienza hanno preso atto della cessata materia del contendere, che si associano alla estinzione del giudizio per cessata materia del contendere;
insistono nella condanna alle spese di giudizio secondo il principio di soccombenza virtuale.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SIRACUSA Sezione 1^, rigetta l'istanza di sospensione e dichiara estinto il giudizio per cessata materia del contendere. Condanna l'Agente della riscossione al pagamento delle spese processuali che si liquidano in euro 2.161,00, più gli oneri per contributo unificato in euro 1.500, in favore della ricorrente, ed euro 1.200 in favore degli intervenuti volontariamente.
Così deciso a Siracusa il 12 dicembre 2025
IL RELATORE. IL PRESIDENTE
Dott. Teodoro AR Dott.ssa Adriana LI
(f.to digitalmente) (f.to digitalmente
Depositata il 12/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SIRACUSA Sezione 1, riunita in udienza il 12/12/2025 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
LI ADRIANA, Presidente
AR RO, RE
SALI MARIA CLARA, Giudice
in data 12/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 47 ter
- sull'istanza di sospensione dell'atto impugnato relativa al R.G.R. n. 1361/2025 depositato il 17/07/2025
proposto da
Ricorrente_2 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Catania
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_4 - CF_Difensore_4 ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Resistente_2 - CF_Resistente_2
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_4 - CF_Difensore_4
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Resistente_3 - CF_Resistente_3
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_4 - CF_Difensore_4
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PREAVV. IPOTECA n. 2025-13310 ECOTASSA 2015
a seguito di discussione e visto il dispositivo n. 7/2026 depositato il 08/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Il collegio, accertata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 47-ter del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, procede alla definizione del contenzioso in esame in forma semplificata.
MOTIVAZIONI
Ricorrente_2 con sede in Catania, rappresentata dal presidente del C.d.A. dott. Rappresentante_1
, nonché dall'amministratore giudiziario avv. Nominativo_1, assistita e difesa dall'avv. to Difensore_1, impugna, con richiesta di sospensiva della riscossione, la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria del complessivo importo di euro 26.250.678,18, notificata 20/05/2025, dall'Agenzia
Entrate Riscossione.
L'esattore con l'atto impugnato aveva comunicato di provvedere alla iscrizione ipotecaria a seguito un credito vantato di euro 26.250.678,18.
All'Udienza della sospensiva sono presenti: la parte ricorrente, gli intervenuti volontariamente, e l'agente della riscossione.
In sede di discussione della controversia cautelare, l'Agente della riscossione con apposita memoria comunicava alla ricorrente: “in riscontro alla Sua nota nostro protocollo n. 4262706 del 03/07/2025, meglio specificata in oggetto, Le comunichiamo che abbiamo provveduto ad aggiornare i nostri sistemi operativi ed alla chiusura del fascicolo ipotecario in questione”; pertanto chiedeva la cessata materia del contendere. Le parti costituite in giudizio, con apposita memoria, prendevano atto dell'avvenuta chiusura del fascicolo in questione, evidenziando che la chiusura del fascicolo era avvenuto dopo la instaurazione del presente giudizio, per cui insistevano nella condanna alle spese di giudizio secondo il principio della soccombenza virtuale.
Il Collegio, preso atto di quanto richiesto e documentato, al fine di redigere la sentenza semplificata, riesaminati gli atti, e ritenuto che sussistono tutti i presupposti per poter procedere alla redazione della sentenza semplificata, ex art. 47/ter D. LGS 546/92, giacché l'agente della riscossione, costituito in giudizio con propri scritti difensivi, ha chiesto la cessata materia del contendere con compensazione delle spese;
considerato che
le parti ricorrenti, presente all'Udienza hanno preso atto della cessata materia del contendere, che si associano alla estinzione del giudizio per cessata materia del contendere;
insistono nella condanna alle spese di giudizio secondo il principio di soccombenza virtuale.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SIRACUSA Sezione 1^, rigetta l'istanza di sospensione e dichiara estinto il giudizio per cessata materia del contendere. Condanna l'Agente della riscossione al pagamento delle spese processuali che si liquidano in euro 2.161,00, più gli oneri per contributo unificato in euro 1.500, in favore della ricorrente, ed euro 1.200 in favore degli intervenuti volontariamente.
Così deciso a Siracusa il 12 dicembre 2025
IL RELATORE. IL PRESIDENTE
Dott. Teodoro AR Dott.ssa Adriana LI
(f.to digitalmente) (f.to digitalmente