Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Milano, sez. II, sentenza 04/02/2026, n. 478
CGT1
Sentenza 4 febbraio 2026

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  • Rigettato
    Legittimità del diniego di autotutela per mancata prova dell'inizio lavori

    La Corte ritiene che la documentazione fornita dalla ricorrente sia carente. La fattura emessa nel 2023 non è prova dell'inizio lavori poiché il pagamento è intervenuto nel 2024. L'asseverazione tecnica, pur riportando la data di novembre 2023, non è sottoscritta digitalmente e quindi non ha data certa. La documentazione fotografica non permette di risalire alla effettiva data di inizio lavori. Non è stata fornita la richiesta del titolo abilitativo (CILA) né la stipula di un accordo vincolante tra le parti con versamento di un acconto. L'onere della prova grava sul contribuente.

  • Altro
    Compensazione delle spese di lite per peculiarità della materia

    Per la peculiarità della materia trattata ricorrono eccezionali motivi per compensare le spese di lite.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Milano, sez. II, sentenza 04/02/2026, n. 478
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Milano
    Numero : 478
    Data del deposito : 4 febbraio 2026

    Testo completo