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Sentenza 4 febbraio 2026
Sentenza 4 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Milano, sez. II, sentenza 04/02/2026, n. 478 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Milano |
| Numero : | 478 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 478/2026
Depositata il 04/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MILANO Sezione 2, riunita in udienza il 30/01/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
DI GAETANO LORENZO, Presidente e Relatore
PAVONE ENRICO, Giudice
NICOLARDI GUIDO, Giudice
in data 30/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3688/2025 depositato il 31/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ii Di Milano
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- DINIEGO-REVOCA AGEVOLAZIONI-RATEAZ. n. 0156209 SCONTO IN FATT
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 308/2026 depositato il
02/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente_1 - accertare e dichiarare l'illegittimità e l'infondatezza del diniego di autotutela sopra epigrafato, disponendone l'annullamento e, per l'effetto, condannare l'Ufficio al riconoscimento del credito di imposta maturato dal ricorrente per un importo a titolo di capitale pari a complessivi euro 25.772.00, oltre interessi maturati e maturandi come per legge fino alla data dell'effettivo soddisfo;
- disporre la trattazione in pubblica udienza da remoto ai sensi e per gli effetti dell'art. 34-bis del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546;
- in ogni caso condannare l'Amministrazione Finanziaria al riversamento delle spese di giudizio.
Agenzia delle Entrate DPII
- in via pregiudiziale:
in applicazione del principio di non contestazione, confermare l'insussistenza delle ipotesi residuali che permetterebbero l'utilizzo dello sconto in fattura o cessione del credito anche per le spese per l'eliminazione delle barriere architettoniche sostenute nel 2024;
- nel merito:
il rigetto del ricorso perché infondato in fatto e diritto e la conseguente conferma del diniego di autotutela, con condanna di parte Ricorrente alle spese di giudizio, come da nota spese che si allega.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1, rappresentata e difesa, dal Dott. Comm. Difensore_1, iscritto all'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Roma, propone ricorso contro il diniego di autotutela AGE.
AGEDP2MI.REGISTRO UFFICIALE.0156209.14-05-2025- notificato a mezzo pec in data 14 maggio 2025 dell'Agenzia delle Entrate riguardo alla sua richiesta di sconto in fattura per interventi di eliminazione delle barriere architettoniche.
L'intervento, consistente nella sostituzione di infissi, è stato effettuato su un immobile a Legnano (MI) e rientra nella normativa del D.L. n. 34/2020 e del D.L. n. 212/2023.
La ricorrente ritiene di aver fornito documentazione dettagliata per dimostrare l'inizio dei lavori prima del 30 dicembre 2023, come richiesto dalla normativa. Tra i documenti presentati vi sono fatture, bonifici, asseverazioni tecniche, dichiarazioni sostitutive di atto notorio e fotografie. Tuttavia, l'Agenzia delle Entrate ha ritenuto non idonea la dichiarazione sostitutiva di atto notorio per attestare l'inizio dei lavori, nonostante la prassi consolidata che la considera valida.
La ricorrente sostiene che il diniego dell'Agenzia sia illegittimo e infondato, in quanto contrario alla normativa e alla prassi consolidata. Chiede quindi l'annullamento del provvedimento, il riconoscimento del credito d'imposta di 25.772,00 euro e la condanna dell'Agenzia al pagamento delle spese di giudizio.
L'Agenzia delle Entrate costituitasi rappresenta che la contribuente sosteneva che i lavori fossero iniziati prima del 30 dicembre 2023, rientrando così nella deroga prevista dal D.L. 212/2023 per il "bonus 75%" per l'eliminazione delle barriere architettoniche. Tuttavia, l'Ufficio ha respinto l'istanza di autotutela, evidenziando che:
I lavori di sostituzione dei serramenti non sono più ammessi al bonus barriere architettoniche dal 2024.
Non vi è prova certa dell'inizio dei lavori nel 2023, poiché la dichiarazione sostitutiva di atto notorio non è considerata sufficiente. Non sono soddisfatte le condizioni per l'opzione di sconto in fattura per le spese sostenute nel 2024, come il reddito familiare inferiore a euro 15.000 o la presenza di un soggetto disabile nel nucleo familiare.
L'Ufficio ha inoltre sottolineato che il diniego di autotutela è legittimo e non può essere sindacato, poiché non sussistono i presupposti di fatto e di diritto per l'opzione di sconto in fattura. Pertanto, chiede alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di respingere il ricorso e confermare il diniego di autotutela.
Con la memoria del 16 gennaio 2026 la ricorrente ribadisce:
Erroneità delle affermazioni dell'Agenzia delle Entrate: L'Agenzia delle Entrate sostiene che la dichiarazione sostitutiva di atto notorio non sia idonea a comprovare l'inizio dei lavori prima del 29 dicembre 2023.
La ricorrente ritiene di aver dimostrato, tramite documentazione (autodichiarazione, preventivi, fatture e bonifici), che i lavori sono iniziati il 9 ottobre 2023, rispettando la clausola di salvaguardia prevista dall'art. 3, comma 3, del D.L. n. 212/2023.
La ricorrente evidenzia di aver fornito prove dettagliate, tra cui preventivi, fatture, bonifici e fotografie, che dimostrano l'effettivo inizio dei lavori nel 2023. Nella memoria sono confutate le obiezioni dell'Agenzia delle
Entrate, che aveva contestato la validità della documentazione prodotta.
Infondato limite alla sindacabilità del diniego di autotutela: Precisa che la riforma della disciplina dell'autotutela consente al contribuente di impugnare il diniego, anche in caso di autotutela facoltativa, per verificarne la legittimità.
La ricorrente chiede alla Corte di Giustizia Tributaria di I Grado di Milano di accogliere il ricorso e rigettare integralmente le controdeduzioni dell'Agenzia delle Entrate.
All'udienza pubblica del 30 gennaio 2026, il ricorso è passato in decisione sulle rassegnate e trascritte conclusioni.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.La ricorrente sostiene con i motivi di ricorso di avere diritto allo di sconto in fattura per interventi di eliminazione delle barriere architettoniche, effettuati su un immobile sito a Milano.
Il motivo è infondato
2. I contribuenti che effettuano interventi di eliminazione delle barriere architettoniche possono fruire di un contributo economico ai sensi della Legge13/89 e di alcune detrazioni fiscali.
Il contributo legge 13/1989 e la detrazione Irpef sono cumulabili, purché l'erogazione complessiva (pari alla somma del contributo legge 13/89 e delle detrazioni Irpef) non superi la spesa effettivamente sostenuta.
La legge 9 gennaio 1989, n.13, prevede un contributo economico per il rimborso delle spese sostenute per interventi edilizi volti all'abbattimento delle barriere architettoniche negli edifici privati (sia nei singoli appartamenti sia nelle parti comuni di un edificio). La domanda deve essere presentata al sindaco del comune in cui è sito l'immobile entro il 1° marzo di ogni anno. Possono presentare le domande di contributo:
Le persone con disabilità con menomazioni o limitazioni funzionali permanenti di carattere motorio e i ciechi;
Coloro i quali abbiano a carico persone con disabilità permanente;
I condomìni ove risiedano le suddette categorie di beneficiari;
Gli amministratori degli stabili in cui risiedono le persone con disabilità se le spese sono sostenute dal condominio
Dal 1 gennaio 2022 al 31 dicembre 2023 quindi sono detraibili le spese sostenute per rifacimento di scale ed ascensori, l'inserimento di rampe interne ed esterne agli edifici e di servoscala o di piattaforme elevatrici sostituzione di finiture (pavimenti, porte, infissi esterni, terminali degli impianti), rifacimento o adeguamento di impianti tecnologici (servizi igienici, impianti elettrici, citofonici, impianti di ascensori).
Dal 1 gennaio 2024 al 31 dicembre 2025 la detrazione è riconosciuta esclusivamente per interventi aventi ad oggetto scale, rampe, ascensori, servoscala e piattaforme elevatrici (sono quindi esclusi serramenti e infissi o altre tipologie di spesa). Inoltre, al fine di beneficiare della detrazione del 75%, deve essere acquisita un'apposita asseverazione attestante il rispetto dei requisiti previsti dal Decreto ministeriale n. 236/1989 rilasciata dai tecnici abilitati.
Il legislatore ha previsto che per il regime ante D.L. 212/2023 continua comunque ad applicarsi anche alle spese sostenute dal 30 dicembre 2023 (per quanto riguarda gli interventi agevolati) e alle spese sostenute dal 1 gennaio 2024 (per quanto riguarda le opzioni di cessione credito/sconto in fattura) se entro il 29 dicembre 2023 risulta verificata almeno una delle seguenti condizioni:
– è stata presentata la richiesta del titolo abilitativo, ove necessario;
– sono iniziati i lavori, nel caso di interventi in edilizia libera;
– è stato stipulato un accordo vincolante tra le parti per la fornitura dei beni e dei servizi ed è stato versato un acconto sul prezzo, nel caso di interventi in edilizia libera e lavori non ancora iniziati.
3.Nel caso di specie, la ricorrente assume di avere diritto allo sconto in fattura mediante produzione di:
- fattura n. 1439/2023 del 17 ottobre 2023, emessa dalla ditta M più M S.r.l. e recante un corrispettivo di euro 34.362,00, di cui oggetto di sconto ex art. 121 del D.L. n. 34/2020 euro 25.772,00, con un conseguente importo dovuto di euro 8.590,00 (Ric. doc. 3);
- copia del bonifico c.d. “parlante” eseguito in data 16 febbraio 2024 per la parte non scontata in fattura (Ric. doc. 4);
- asseverazione del tecnico abilitato relativa ai requisiti tecnici dell'intervento di eliminazione delle barriere architettoniche e ai requisiti di costo relativi alla congruità della spesa (Ric. Doc.5).
- dichiarazione sostitutiva di atto notorio riportante la data di inizio lavori e la qualifica dell'intervento come svolto in “edilizia libera” (Ric.doc. 6);
- la documentazione fotografica di inizio e fine lavori (Ric. doc. 7).
3.1. In merito alla documentazione prodotta si osserva quanto alla fattura che pur emessa nell'anno 2023 non è prova dell'inizio dei lavori posto che il pagamento è intervenuto il 15 febbraio 2024. L'asseverazione pur riportando la data del novembre 2023 non è sottoscritta digitalmente dal professionista conferendone, in tal caso, data certa. Dalla documentazione fotografica non è possibile risalire alla effettiva data dell'inizio dei lavori.
La documentazione fornita, infatti, è carente sia della richiesta del titolo abilitativo, (modifiche sostanziali nella tipologia o nel materiale dei serramenti: sostituire infissi in legno con altri in alluminio di diversa tipologia richiede la CILA), sia della stipula di un accordo vincolante tra le parti per la fornitura dei beni e dei servizi ed è stato versato un acconto sul prezzo, nel caso di interventi in edilizia libera e lavori non ancora iniziati. Anche la relazione tecnica del tecnico Nominativo_1 non risulta firmata digitalmente e dunque non può attribuirsi data certa oltre a rilevare che le perizie e asseverazioni sono da considerarsi espressione del diritto di difesa.
Al riguardo si rammenta che in caso di richiesta di agevolazione quale appunto lo sconto in fattura grava sul contribuente l'onere della prova ai sensi dell'art. 2697 c.c.
In definitiva il ricorso va rigettato. Per la peculiarità della materia trattata ricorrono eccezionali motivi per compensare le spese di lite.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Condanna Ricorrente_1 alla rifusione delle spese di lite in favore dell'Agenzia delle Entrate DPII liquidate in complessivi euro 800,00.
Milano, 30 gennaio 2026
Il Presidente relatore
RE Di AN
Depositata il 04/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MILANO Sezione 2, riunita in udienza il 30/01/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
DI GAETANO LORENZO, Presidente e Relatore
PAVONE ENRICO, Giudice
NICOLARDI GUIDO, Giudice
in data 30/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3688/2025 depositato il 31/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ii Di Milano
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- DINIEGO-REVOCA AGEVOLAZIONI-RATEAZ. n. 0156209 SCONTO IN FATT
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 308/2026 depositato il
02/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente_1 - accertare e dichiarare l'illegittimità e l'infondatezza del diniego di autotutela sopra epigrafato, disponendone l'annullamento e, per l'effetto, condannare l'Ufficio al riconoscimento del credito di imposta maturato dal ricorrente per un importo a titolo di capitale pari a complessivi euro 25.772.00, oltre interessi maturati e maturandi come per legge fino alla data dell'effettivo soddisfo;
- disporre la trattazione in pubblica udienza da remoto ai sensi e per gli effetti dell'art. 34-bis del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546;
- in ogni caso condannare l'Amministrazione Finanziaria al riversamento delle spese di giudizio.
Agenzia delle Entrate DPII
- in via pregiudiziale:
in applicazione del principio di non contestazione, confermare l'insussistenza delle ipotesi residuali che permetterebbero l'utilizzo dello sconto in fattura o cessione del credito anche per le spese per l'eliminazione delle barriere architettoniche sostenute nel 2024;
- nel merito:
il rigetto del ricorso perché infondato in fatto e diritto e la conseguente conferma del diniego di autotutela, con condanna di parte Ricorrente alle spese di giudizio, come da nota spese che si allega.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1, rappresentata e difesa, dal Dott. Comm. Difensore_1, iscritto all'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Roma, propone ricorso contro il diniego di autotutela AGE.
AGEDP2MI.REGISTRO UFFICIALE.0156209.14-05-2025- notificato a mezzo pec in data 14 maggio 2025 dell'Agenzia delle Entrate riguardo alla sua richiesta di sconto in fattura per interventi di eliminazione delle barriere architettoniche.
L'intervento, consistente nella sostituzione di infissi, è stato effettuato su un immobile a Legnano (MI) e rientra nella normativa del D.L. n. 34/2020 e del D.L. n. 212/2023.
La ricorrente ritiene di aver fornito documentazione dettagliata per dimostrare l'inizio dei lavori prima del 30 dicembre 2023, come richiesto dalla normativa. Tra i documenti presentati vi sono fatture, bonifici, asseverazioni tecniche, dichiarazioni sostitutive di atto notorio e fotografie. Tuttavia, l'Agenzia delle Entrate ha ritenuto non idonea la dichiarazione sostitutiva di atto notorio per attestare l'inizio dei lavori, nonostante la prassi consolidata che la considera valida.
La ricorrente sostiene che il diniego dell'Agenzia sia illegittimo e infondato, in quanto contrario alla normativa e alla prassi consolidata. Chiede quindi l'annullamento del provvedimento, il riconoscimento del credito d'imposta di 25.772,00 euro e la condanna dell'Agenzia al pagamento delle spese di giudizio.
L'Agenzia delle Entrate costituitasi rappresenta che la contribuente sosteneva che i lavori fossero iniziati prima del 30 dicembre 2023, rientrando così nella deroga prevista dal D.L. 212/2023 per il "bonus 75%" per l'eliminazione delle barriere architettoniche. Tuttavia, l'Ufficio ha respinto l'istanza di autotutela, evidenziando che:
I lavori di sostituzione dei serramenti non sono più ammessi al bonus barriere architettoniche dal 2024.
Non vi è prova certa dell'inizio dei lavori nel 2023, poiché la dichiarazione sostitutiva di atto notorio non è considerata sufficiente. Non sono soddisfatte le condizioni per l'opzione di sconto in fattura per le spese sostenute nel 2024, come il reddito familiare inferiore a euro 15.000 o la presenza di un soggetto disabile nel nucleo familiare.
L'Ufficio ha inoltre sottolineato che il diniego di autotutela è legittimo e non può essere sindacato, poiché non sussistono i presupposti di fatto e di diritto per l'opzione di sconto in fattura. Pertanto, chiede alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di respingere il ricorso e confermare il diniego di autotutela.
Con la memoria del 16 gennaio 2026 la ricorrente ribadisce:
Erroneità delle affermazioni dell'Agenzia delle Entrate: L'Agenzia delle Entrate sostiene che la dichiarazione sostitutiva di atto notorio non sia idonea a comprovare l'inizio dei lavori prima del 29 dicembre 2023.
La ricorrente ritiene di aver dimostrato, tramite documentazione (autodichiarazione, preventivi, fatture e bonifici), che i lavori sono iniziati il 9 ottobre 2023, rispettando la clausola di salvaguardia prevista dall'art. 3, comma 3, del D.L. n. 212/2023.
La ricorrente evidenzia di aver fornito prove dettagliate, tra cui preventivi, fatture, bonifici e fotografie, che dimostrano l'effettivo inizio dei lavori nel 2023. Nella memoria sono confutate le obiezioni dell'Agenzia delle
Entrate, che aveva contestato la validità della documentazione prodotta.
Infondato limite alla sindacabilità del diniego di autotutela: Precisa che la riforma della disciplina dell'autotutela consente al contribuente di impugnare il diniego, anche in caso di autotutela facoltativa, per verificarne la legittimità.
La ricorrente chiede alla Corte di Giustizia Tributaria di I Grado di Milano di accogliere il ricorso e rigettare integralmente le controdeduzioni dell'Agenzia delle Entrate.
All'udienza pubblica del 30 gennaio 2026, il ricorso è passato in decisione sulle rassegnate e trascritte conclusioni.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.La ricorrente sostiene con i motivi di ricorso di avere diritto allo di sconto in fattura per interventi di eliminazione delle barriere architettoniche, effettuati su un immobile sito a Milano.
Il motivo è infondato
2. I contribuenti che effettuano interventi di eliminazione delle barriere architettoniche possono fruire di un contributo economico ai sensi della Legge13/89 e di alcune detrazioni fiscali.
Il contributo legge 13/1989 e la detrazione Irpef sono cumulabili, purché l'erogazione complessiva (pari alla somma del contributo legge 13/89 e delle detrazioni Irpef) non superi la spesa effettivamente sostenuta.
La legge 9 gennaio 1989, n.13, prevede un contributo economico per il rimborso delle spese sostenute per interventi edilizi volti all'abbattimento delle barriere architettoniche negli edifici privati (sia nei singoli appartamenti sia nelle parti comuni di un edificio). La domanda deve essere presentata al sindaco del comune in cui è sito l'immobile entro il 1° marzo di ogni anno. Possono presentare le domande di contributo:
Le persone con disabilità con menomazioni o limitazioni funzionali permanenti di carattere motorio e i ciechi;
Coloro i quali abbiano a carico persone con disabilità permanente;
I condomìni ove risiedano le suddette categorie di beneficiari;
Gli amministratori degli stabili in cui risiedono le persone con disabilità se le spese sono sostenute dal condominio
Dal 1 gennaio 2022 al 31 dicembre 2023 quindi sono detraibili le spese sostenute per rifacimento di scale ed ascensori, l'inserimento di rampe interne ed esterne agli edifici e di servoscala o di piattaforme elevatrici sostituzione di finiture (pavimenti, porte, infissi esterni, terminali degli impianti), rifacimento o adeguamento di impianti tecnologici (servizi igienici, impianti elettrici, citofonici, impianti di ascensori).
Dal 1 gennaio 2024 al 31 dicembre 2025 la detrazione è riconosciuta esclusivamente per interventi aventi ad oggetto scale, rampe, ascensori, servoscala e piattaforme elevatrici (sono quindi esclusi serramenti e infissi o altre tipologie di spesa). Inoltre, al fine di beneficiare della detrazione del 75%, deve essere acquisita un'apposita asseverazione attestante il rispetto dei requisiti previsti dal Decreto ministeriale n. 236/1989 rilasciata dai tecnici abilitati.
Il legislatore ha previsto che per il regime ante D.L. 212/2023 continua comunque ad applicarsi anche alle spese sostenute dal 30 dicembre 2023 (per quanto riguarda gli interventi agevolati) e alle spese sostenute dal 1 gennaio 2024 (per quanto riguarda le opzioni di cessione credito/sconto in fattura) se entro il 29 dicembre 2023 risulta verificata almeno una delle seguenti condizioni:
– è stata presentata la richiesta del titolo abilitativo, ove necessario;
– sono iniziati i lavori, nel caso di interventi in edilizia libera;
– è stato stipulato un accordo vincolante tra le parti per la fornitura dei beni e dei servizi ed è stato versato un acconto sul prezzo, nel caso di interventi in edilizia libera e lavori non ancora iniziati.
3.Nel caso di specie, la ricorrente assume di avere diritto allo sconto in fattura mediante produzione di:
- fattura n. 1439/2023 del 17 ottobre 2023, emessa dalla ditta M più M S.r.l. e recante un corrispettivo di euro 34.362,00, di cui oggetto di sconto ex art. 121 del D.L. n. 34/2020 euro 25.772,00, con un conseguente importo dovuto di euro 8.590,00 (Ric. doc. 3);
- copia del bonifico c.d. “parlante” eseguito in data 16 febbraio 2024 per la parte non scontata in fattura (Ric. doc. 4);
- asseverazione del tecnico abilitato relativa ai requisiti tecnici dell'intervento di eliminazione delle barriere architettoniche e ai requisiti di costo relativi alla congruità della spesa (Ric. Doc.5).
- dichiarazione sostitutiva di atto notorio riportante la data di inizio lavori e la qualifica dell'intervento come svolto in “edilizia libera” (Ric.doc. 6);
- la documentazione fotografica di inizio e fine lavori (Ric. doc. 7).
3.1. In merito alla documentazione prodotta si osserva quanto alla fattura che pur emessa nell'anno 2023 non è prova dell'inizio dei lavori posto che il pagamento è intervenuto il 15 febbraio 2024. L'asseverazione pur riportando la data del novembre 2023 non è sottoscritta digitalmente dal professionista conferendone, in tal caso, data certa. Dalla documentazione fotografica non è possibile risalire alla effettiva data dell'inizio dei lavori.
La documentazione fornita, infatti, è carente sia della richiesta del titolo abilitativo, (modifiche sostanziali nella tipologia o nel materiale dei serramenti: sostituire infissi in legno con altri in alluminio di diversa tipologia richiede la CILA), sia della stipula di un accordo vincolante tra le parti per la fornitura dei beni e dei servizi ed è stato versato un acconto sul prezzo, nel caso di interventi in edilizia libera e lavori non ancora iniziati. Anche la relazione tecnica del tecnico Nominativo_1 non risulta firmata digitalmente e dunque non può attribuirsi data certa oltre a rilevare che le perizie e asseverazioni sono da considerarsi espressione del diritto di difesa.
Al riguardo si rammenta che in caso di richiesta di agevolazione quale appunto lo sconto in fattura grava sul contribuente l'onere della prova ai sensi dell'art. 2697 c.c.
In definitiva il ricorso va rigettato. Per la peculiarità della materia trattata ricorrono eccezionali motivi per compensare le spese di lite.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Condanna Ricorrente_1 alla rifusione delle spese di lite in favore dell'Agenzia delle Entrate DPII liquidate in complessivi euro 800,00.
Milano, 30 gennaio 2026
Il Presidente relatore
RE Di AN