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Sentenza 18 novembre 2025
Sentenza 18 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 18/11/2025, n. 2452 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 2452 |
| Data del deposito : | 18 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TARANTO PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Taranto, prima sezione civile, riunito in camera di consiglio, nelle persone dei magistrati:
dott. Marcello MAGGI – Presidente rel. dott.ssa Enrica DI TURSI – Giudice dott.ssa Anna CARBONARA - Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 4940/2024 rg
TRA
(avv. Stefania Cantoro) – -ricorrente Parte_1
(avv. Cataldo Picardi) - resistente Controparte_1 all'udienza del 14-11-2025 tenutasi in forma cartolare le parti precisavano le conclusioni come da rispettive note.
MOTIVAZIONE esaminati gli atti, l'allegata documentazione e le note di trattazione;
premesso che: con ricorso del 12-11-2024 a modifica di quanto statuito con sentenza di questo Parte_1
Tribunale n.1475 depositata il 22-6-2023 ,resa dopo pronuncia sullo status del 27-2-2020 , nel giudizio di scioglimento del matrimonio con ha richiesto ex art.473bis n. 29 c.p.c. Controparte_1 la revoca dell'assegno di divorzio stabilito in € 100 in favore dell'ex coniuge, il tutto con vittoria di spese di lite;
il ricorrente ha allegato a sostegno: che dopo la sentenza di divorzio era aumentata da € 231,19 nel
2023 ad € 441,00 nel settembre 2024 la rata di mutuo che egli corrispondeva per l'acquisto della casa sita alla via Maturi in Taranto assegnata in sede di divorzio all'ex coniuge;
il peggioramento delle proprie condizioni economiche in quanto aveva contratto nuove nozze e costituito nuovo nucleo familiare con tutta una serie di spese e nuovi impegni;
che per contro la aveva una stabile CP_1 rapporto sentimentale con altro uomo e, pur essendo una giovane donna in salute, continuava a non lavorare rifiutando le opportunità di lavoro che esso istante le aveva segnalato;
considerato che
si è costituita chiedendo il rigetto della domanda con vittoria di Controparte_1 spese di lite evidenziando non esservi prova dei presupposti della chiesta revoca o riduzione;
ha spiegato domanda riconvenzionale per l'aumento dell'assegno di mantenimento di € 200 per ciascuna stabilito in favore delle figlie (nata il [...]) ed (nata il [...]) ed a carico del Per_1 Per_2 ricorrente, giacchè il esercitava raramente il proprio diritto di visita, con la conseguenza che il Pt_1 carico economico a favore della madre era più oneroso di quello previsto in sede di accordi di divorzio, e che era giustificato l'aumento ad € 300 del contributo al mantenimento da corrispondere per ciascuna figlia;
considerato che
con ordinanza del 14-3-2025, qui da richiamare e confermare, sono state rigettate le richieste istruttorie e fissata udienza di discussione;
ritenuto che
già l'art.9 della legge 898-1970(ed ora l'art.473bis 29 c.p.c.) subordinava,con principio tuttora valido, alla sopravvenienza di giustificati motivi, dopo la sentenza di divorzio , la revisione delle disposizioni concernenti la misura e le modalità dei contributi da corrispondere ai sensi degli articoli 5 e 6 della stessa legge;
secondo la giurisprudenza il sopraggiungere di un giustificato motivo deve intendersi come fatto nuovo sopravvenuto, modificativo della situazione economica in relazione alla quale erano stati adottati i provvedimenti concernenti il mantenimento del coniuge o del figlio
(cfr., ex multis, Cass. 13-1-2017 n. 787; Cass. 30-4-2015 n. 8839; Cass. 20-6-2014 n. 14143; Cass.
19-3-2014 n. 6289) non essendo consentito, nel giudizio in questione, addurre fatti pregressi o ragioni giuridiche non prospettate nel procedimento di divorzio e ciò alla stregua del principio secondo cui il giudicato copre il dedotto e il deducibile (v. art. 2909 c.c.; cfr., ex multis, Cass. 3-2-2017 n. 2953;
Cass. 2-5-2007 n. 10133);inoltre è stato precisato che il mutamento sopravvenuto delle condizioni patrimoniali delle parti attiene esclusivamente agli elementi di fatto, e rappresenta il presupposto preliminare che deve essere accertato dal giudice perché possa procedersi al giudizio di revisione dell'assegno, senza che abbiano rilievo, per sé soli, mutamenti di giurisprudenza (Cassazione civile, sez. I, 20/1/2020, n. 1119); considerato che il ricorrente non ha dato prova di una sostanziosa e stabile modifica in pejus delle proprie condizioni reddituali e patrimoniali rispetto alla data del divorzio del 2023; non vi è in particolare prova che il reddito complessivo dell'obbligato e la sua posizione economica abbiano subito rispetto all'epoca del divorzio un decremento significativo rispetto alla data di proposizione della domanda di modifica;
a questo fine non rileva, in particolare, l'aumento ad € 441,46 (a settembre
2024 secondo la ricevuta di un bonifico prodotta) della rata di mutuo a tasso variabile per l'acquisto della casa già familiare rispetto a quella che il poteva tenere presente al momento della stipula Pt_1 degli accordi di divorzio risalenti al 29-3-2023 e pari ad € 376,05(vedi comunicazione della banca mutuante del 16-3-2023,in produzione del ricorrente, con cui si notiziava il mutuatario della fissazione della rata di ammortamento ad € 376,05 nel mese di aprile del 2023):ciò in quanto, in disparte la limitata differenza(di circa 70 euro) tra i due ratei, è da rilevare che nella stipulazione di mutuo a tasso variabile l'oscillazione della rata di ammortamento - in più o anche in meno in relazione all'andamento del costo del denaro ed agli indici di riferimento contrattuale - è evento del tutto prevedibile e rientrante nell'alea connaturata al tipo di finanziamento, che il ricorrente poteva ben prefigurarsi e tenere in conto già al momento della stipula degli accordi di divorzio poi recepiti dal Tribunale;
che non rilevano neppure ,ai fini della chiesta modifica:
-- l'affermata stabile relazione sentimentale con altro uomo da parte della in quanto non CP_1 vi è prova che tale rapporto sia esitato in convivenza o comunque che comporti uno stabile concorso del nuovo compagno rispetto alle esigenze di vita della resistente;
-- la circostanza che la avrebbe rifiutato opportunità di lavoro segnalatele dall'ex coniuge CP_1 per il tramite di messaggi whatsapp, giacchè nulla è dato di sapere in ordine alla effettività e natura di tali affermate opportunità di lavoro ,al loro contenuto economico, ed alla possibilità che le stesse potessero essere utilmente sfruttate per eliminare ogni disparità economica tra gli ex coniugi ed in particolare quella esistente al momento della convenzione di divorzio, allorquando la CP_1 percepiva già reddito di cittadinanza(cfr. produzione della resistente effettuata con memoria del 5-3-
2025 con tabulato delle somme percepite da INPS all'epoca dello scioglimento del matrimonio);
--la circostanza per la quale attualmente la percepisca reddito di inclusione ,peraltro CP_1 indicato dalla resistente in € 75.00, dato che risulta documentalmente come già al tempo degli accordi di divorzio la stessa era titolare di reddito di cittadinanza, sicchè del tutto verosimilmente le parti avevano tenuto conto di tale circostanza nello stabilire la misura del contributo dovuto dal marito;
non vi è quindi prova che la complessiva situazione economica della sia effettivamente CP_1 migliorata rispetto al tempo degli accordi di divorzio;
--la contrazione da parte del in data imprecisata, di nuove nozze in quanto della circostanza Pt_1 che tale evento abbia effettivamente procurato nuovi oneri ed in quale misura non è stata data alcuna prova (in particolare, ad esempio, del reddito del nuovo coniuge , della composizione del nuovo nucleo familiare, della sistemazione abitativa); ritenuto pertanto che il ricorso principale non possa essere accolto;
considerato che
neanche la domanda riconvenzionale di aumento dell'assegno di mantenimento stabilito per le figlie possa essere accolta per difetto di documentate e significative sopravvenienze circa l'effettivo aumento delle loro esigenze rispetto all'epoca, abbastanza recente, degli accordi di divorzio;
va inoltre rilevato che l'esercizio del diritto di visita ed intrattenimento da parte del padre secondo i tempi stabiliti in sede di divorzio è condotta esigibile nei soli confronti della figlia secondogenita (ancora minore) e non della primogenita (già maggiorenne al tempo della proposizione del ricorso) e che la prova testimoniale richiesta sul punto ha carattere in parte valutativo, tale da rimettere al teste un giudizio in ordine alla rarità o meno delle visite, ed è comunque irrilevante dal momento che il ricorrente ha eccepito che il diritto di visita verrebbe di volta in volta esercitato liberamente e nel rispetto della volontà della figlia ormai adolescente;
inoltre non vi è dimostrazione che il meno frequente esercizio delle visite comporti oneri intollerabili e ragionevolmente non prevedibili già al tempo della convenzione di divorzio, tenendosi anche presente che il ricorrente ha consentito all'attribuzione dell'intero assegno unico universale in favore dell'ex coniuge;
che pertanto anche la domanda riconvenzionale spiegata dalla deve essere respinta;
CP_1 che le spese di procedura possono essere compensate in ragione della reciproca soccombenza;
Cont
-rigetta la domanda di modifica proposta da Parte_1
-rigetta la domanda riconvenzionale spiegata da Controparte_1
-compensa le spese di procedura tra le parti.
Taranto, 14.11.2025 Il Presidente dott.Marcello Maggi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TARANTO PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Taranto, prima sezione civile, riunito in camera di consiglio, nelle persone dei magistrati:
dott. Marcello MAGGI – Presidente rel. dott.ssa Enrica DI TURSI – Giudice dott.ssa Anna CARBONARA - Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 4940/2024 rg
TRA
(avv. Stefania Cantoro) – -ricorrente Parte_1
(avv. Cataldo Picardi) - resistente Controparte_1 all'udienza del 14-11-2025 tenutasi in forma cartolare le parti precisavano le conclusioni come da rispettive note.
MOTIVAZIONE esaminati gli atti, l'allegata documentazione e le note di trattazione;
premesso che: con ricorso del 12-11-2024 a modifica di quanto statuito con sentenza di questo Parte_1
Tribunale n.1475 depositata il 22-6-2023 ,resa dopo pronuncia sullo status del 27-2-2020 , nel giudizio di scioglimento del matrimonio con ha richiesto ex art.473bis n. 29 c.p.c. Controparte_1 la revoca dell'assegno di divorzio stabilito in € 100 in favore dell'ex coniuge, il tutto con vittoria di spese di lite;
il ricorrente ha allegato a sostegno: che dopo la sentenza di divorzio era aumentata da € 231,19 nel
2023 ad € 441,00 nel settembre 2024 la rata di mutuo che egli corrispondeva per l'acquisto della casa sita alla via Maturi in Taranto assegnata in sede di divorzio all'ex coniuge;
il peggioramento delle proprie condizioni economiche in quanto aveva contratto nuove nozze e costituito nuovo nucleo familiare con tutta una serie di spese e nuovi impegni;
che per contro la aveva una stabile CP_1 rapporto sentimentale con altro uomo e, pur essendo una giovane donna in salute, continuava a non lavorare rifiutando le opportunità di lavoro che esso istante le aveva segnalato;
considerato che
si è costituita chiedendo il rigetto della domanda con vittoria di Controparte_1 spese di lite evidenziando non esservi prova dei presupposti della chiesta revoca o riduzione;
ha spiegato domanda riconvenzionale per l'aumento dell'assegno di mantenimento di € 200 per ciascuna stabilito in favore delle figlie (nata il [...]) ed (nata il [...]) ed a carico del Per_1 Per_2 ricorrente, giacchè il esercitava raramente il proprio diritto di visita, con la conseguenza che il Pt_1 carico economico a favore della madre era più oneroso di quello previsto in sede di accordi di divorzio, e che era giustificato l'aumento ad € 300 del contributo al mantenimento da corrispondere per ciascuna figlia;
considerato che
con ordinanza del 14-3-2025, qui da richiamare e confermare, sono state rigettate le richieste istruttorie e fissata udienza di discussione;
ritenuto che
già l'art.9 della legge 898-1970(ed ora l'art.473bis 29 c.p.c.) subordinava,con principio tuttora valido, alla sopravvenienza di giustificati motivi, dopo la sentenza di divorzio , la revisione delle disposizioni concernenti la misura e le modalità dei contributi da corrispondere ai sensi degli articoli 5 e 6 della stessa legge;
secondo la giurisprudenza il sopraggiungere di un giustificato motivo deve intendersi come fatto nuovo sopravvenuto, modificativo della situazione economica in relazione alla quale erano stati adottati i provvedimenti concernenti il mantenimento del coniuge o del figlio
(cfr., ex multis, Cass. 13-1-2017 n. 787; Cass. 30-4-2015 n. 8839; Cass. 20-6-2014 n. 14143; Cass.
19-3-2014 n. 6289) non essendo consentito, nel giudizio in questione, addurre fatti pregressi o ragioni giuridiche non prospettate nel procedimento di divorzio e ciò alla stregua del principio secondo cui il giudicato copre il dedotto e il deducibile (v. art. 2909 c.c.; cfr., ex multis, Cass. 3-2-2017 n. 2953;
Cass. 2-5-2007 n. 10133);inoltre è stato precisato che il mutamento sopravvenuto delle condizioni patrimoniali delle parti attiene esclusivamente agli elementi di fatto, e rappresenta il presupposto preliminare che deve essere accertato dal giudice perché possa procedersi al giudizio di revisione dell'assegno, senza che abbiano rilievo, per sé soli, mutamenti di giurisprudenza (Cassazione civile, sez. I, 20/1/2020, n. 1119); considerato che il ricorrente non ha dato prova di una sostanziosa e stabile modifica in pejus delle proprie condizioni reddituali e patrimoniali rispetto alla data del divorzio del 2023; non vi è in particolare prova che il reddito complessivo dell'obbligato e la sua posizione economica abbiano subito rispetto all'epoca del divorzio un decremento significativo rispetto alla data di proposizione della domanda di modifica;
a questo fine non rileva, in particolare, l'aumento ad € 441,46 (a settembre
2024 secondo la ricevuta di un bonifico prodotta) della rata di mutuo a tasso variabile per l'acquisto della casa già familiare rispetto a quella che il poteva tenere presente al momento della stipula Pt_1 degli accordi di divorzio risalenti al 29-3-2023 e pari ad € 376,05(vedi comunicazione della banca mutuante del 16-3-2023,in produzione del ricorrente, con cui si notiziava il mutuatario della fissazione della rata di ammortamento ad € 376,05 nel mese di aprile del 2023):ciò in quanto, in disparte la limitata differenza(di circa 70 euro) tra i due ratei, è da rilevare che nella stipulazione di mutuo a tasso variabile l'oscillazione della rata di ammortamento - in più o anche in meno in relazione all'andamento del costo del denaro ed agli indici di riferimento contrattuale - è evento del tutto prevedibile e rientrante nell'alea connaturata al tipo di finanziamento, che il ricorrente poteva ben prefigurarsi e tenere in conto già al momento della stipula degli accordi di divorzio poi recepiti dal Tribunale;
che non rilevano neppure ,ai fini della chiesta modifica:
-- l'affermata stabile relazione sentimentale con altro uomo da parte della in quanto non CP_1 vi è prova che tale rapporto sia esitato in convivenza o comunque che comporti uno stabile concorso del nuovo compagno rispetto alle esigenze di vita della resistente;
-- la circostanza che la avrebbe rifiutato opportunità di lavoro segnalatele dall'ex coniuge CP_1 per il tramite di messaggi whatsapp, giacchè nulla è dato di sapere in ordine alla effettività e natura di tali affermate opportunità di lavoro ,al loro contenuto economico, ed alla possibilità che le stesse potessero essere utilmente sfruttate per eliminare ogni disparità economica tra gli ex coniugi ed in particolare quella esistente al momento della convenzione di divorzio, allorquando la CP_1 percepiva già reddito di cittadinanza(cfr. produzione della resistente effettuata con memoria del 5-3-
2025 con tabulato delle somme percepite da INPS all'epoca dello scioglimento del matrimonio);
--la circostanza per la quale attualmente la percepisca reddito di inclusione ,peraltro CP_1 indicato dalla resistente in € 75.00, dato che risulta documentalmente come già al tempo degli accordi di divorzio la stessa era titolare di reddito di cittadinanza, sicchè del tutto verosimilmente le parti avevano tenuto conto di tale circostanza nello stabilire la misura del contributo dovuto dal marito;
non vi è quindi prova che la complessiva situazione economica della sia effettivamente CP_1 migliorata rispetto al tempo degli accordi di divorzio;
--la contrazione da parte del in data imprecisata, di nuove nozze in quanto della circostanza Pt_1 che tale evento abbia effettivamente procurato nuovi oneri ed in quale misura non è stata data alcuna prova (in particolare, ad esempio, del reddito del nuovo coniuge , della composizione del nuovo nucleo familiare, della sistemazione abitativa); ritenuto pertanto che il ricorso principale non possa essere accolto;
considerato che
neanche la domanda riconvenzionale di aumento dell'assegno di mantenimento stabilito per le figlie possa essere accolta per difetto di documentate e significative sopravvenienze circa l'effettivo aumento delle loro esigenze rispetto all'epoca, abbastanza recente, degli accordi di divorzio;
va inoltre rilevato che l'esercizio del diritto di visita ed intrattenimento da parte del padre secondo i tempi stabiliti in sede di divorzio è condotta esigibile nei soli confronti della figlia secondogenita (ancora minore) e non della primogenita (già maggiorenne al tempo della proposizione del ricorso) e che la prova testimoniale richiesta sul punto ha carattere in parte valutativo, tale da rimettere al teste un giudizio in ordine alla rarità o meno delle visite, ed è comunque irrilevante dal momento che il ricorrente ha eccepito che il diritto di visita verrebbe di volta in volta esercitato liberamente e nel rispetto della volontà della figlia ormai adolescente;
inoltre non vi è dimostrazione che il meno frequente esercizio delle visite comporti oneri intollerabili e ragionevolmente non prevedibili già al tempo della convenzione di divorzio, tenendosi anche presente che il ricorrente ha consentito all'attribuzione dell'intero assegno unico universale in favore dell'ex coniuge;
che pertanto anche la domanda riconvenzionale spiegata dalla deve essere respinta;
CP_1 che le spese di procedura possono essere compensate in ragione della reciproca soccombenza;
Cont
-rigetta la domanda di modifica proposta da Parte_1
-rigetta la domanda riconvenzionale spiegata da Controparte_1
-compensa le spese di procedura tra le parti.
Taranto, 14.11.2025 Il Presidente dott.Marcello Maggi