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Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 17/12/2025, n. 9755 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 9755 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 31245/2023 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di MILANO
SEZIONE 9° CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Anna Cattaneo Presidente dott.ssa Valentina Maderna Giudice dott. Valentina Di Peppe Giudice rel. est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo generale sopra indicato, promossa con ricorso telematico in data 07/09/2023, rimessa al Collegio con ordinanza del 17/10/2025, discussa nella
Camera di Consiglio del 22/10/2025 promossa
DA
c.f. nata a [...] il Parte_1 C.F._1
31/10/1977, rappresentata e difesa dall' avv. ARDIZZONE FRANCESCA MARIA con studio in
CORSO DI PORTA ROMANA, 6 20122 MILANO presso cui è elettivamente domiciliata
PARTE RICORRENTE
CONTRO
c.f. , nato in [...] il [...] , rappresentato e Controparte_1 C.F._2 difeso dall'avv. LARATTA ANGELO presso il quale è elettivamente domiciliato come da procura in atti, ammesso al patrocinio a spese dello Stato come da delibera del Consiglio dell'Ordine degli avvocati del 16/05/2024
PARTE RESISTENTE
pagina 1 di 20 E CON L'INTERVENTO
Dell'avv. Cristina FRANGI in proprio nella sua qualità di CURATRICE SPECIALE DEI MINORI
nato a [...] il [...] (C.F. ) CP_2 C.F._3
nata a [...] il [...] (C.F. Parte_2 C.F._4
Atti comunicati al Pubblico Ministero presso il Tribunale di Milano ex artt. 70 e 71 c.p.c. e vistati senza osservazioni in data 27/09/2023
OGGETTO: Separazione giudiziale
CONCLUSIONI
Per parte attrice chiede che l'Ill.mo Tribunale voglia, contrariis reiectis e previa ogni declaratoria del caso, trattenere la causa in decisione, accogliendo le seguenti CONCLUSIONI
1) Autorizzare i coniugi a vivere separati con il reciproco rispetto;
2) addebitare la separazione al marito;
3) dichiarare la decadenza dalla responsabilità genitoriale del padre;
4) disporre l'affidamento super esclusivo dei figli minori alla madre con collocamento degli stessi presso la medesima;
5) assegnare la casa familiare alla madre collocataria;
6) sospendere, alla luce di quanto emerso in atti, le visite padre/figli;
7) incaricare i Servizi sociali di Milano territorialmente competenti, in collaborazione con i Servizi specialistici di avviare e/o proseguire i percorsi di supporto psicologico nonché ogni altro intervento ritenuto opportuno nell'interesse della madre e dei figli minori;
8) stante l'attuale stato di detenzione del padre ed alla luce di quanto dichiarato dalla CDA all'esito del reclamo del resistente, disporre che il padre versi a titolo di contributo al mantenimento dei figli minori e del figlio maggiorenne non ancora economicamente autosufficiente la somma di € 300,00, oltre ad aggiornamento annuale ISTAT ed al 50% delle spese straordinarie di cui alla Linee guida della Corte d'Appello di Milano o la diversa somma, anche maggiore, ritenuta equa.
9) confermare che l'assegno unico universale per la famiglia sia erogato per l'intero alla madre quale affidataria esclusiva dei minori;
pagina 2 di 20 10) con vittoria di spese e competenze, diritti e onorari del presente giudizio.
Per parte convenuta
Voglia l'Ill.mo Giudice adito, respinta ogni contraria richiesta, pronunciare la separazione personale dei coniugi alle seguenti condizioni: - Autorizzare i coniugi a vivere separati con il reciproco rispetto;
- Disporre l'affidamento esclusivo dei figli minori alla madre con collocamento degli stessi presso la medesima;
- Assegnare la casa familiare alla madre collocataria;
- Statuire che il padre potrà incontrare i figli in spazio neutro, previa sua richiesta ai Servizi e all'esito degli accertamenti dei
Servizi; - Escludere, allo stato attuale, il mantenimento da parte del padre nei confronti dei figli. Con vittoria di spese e competenze professionali.
Per il curatore speciale dei minori
CHIEDE Che codesta Ecc.ma Autorità, contrariis rejectis, nell'interesse dei minori, Voglia:
1) Confermare l'affidamento dei minori e in via esclusiva alla madre, CP_2 Parte_2 signora , ai sensi dell'art. 337 quater, III comma c.c. (c.d. affido super esclusivo) con Parte_1 esercizio della responsabilità genitoriale, da parte della madre, anche in relazione alle decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, all'educazione, alla salute, alla scelta della residenza abituale e alle pratiche amministrative relative a tutte le questioni che riguardano la prole, compresi i documenti di identità validi anche per l'espatrio, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei medesimi.
2) Confermare il collocamento dei minori e presso la madre nell'abitazione CP_2 Parte_2 famigliare sita in Milano, Via E. Broglio n. 1, anche ai fini della residenza anagrafica, con conseguente assegnazione della casa coniugale alla signora sempre nell'interesse dei figli. Parte_1
3) Quanto ai diritti di visita, mantenere allo stato sospesi i rapporti padre-figli, fatto salvo quanto potrebbe emergere dal monitoraggio del Servizi Sociali.
4) Confermare l'incarico ai Servizi Sociali di Milano territorialmente competenti, in collaborazione con i servizi specialistici, per:
- continuare il monitoraggio sul nucleo famigliare;
- avviare e/o proseguire i percorsi di supporto psicologico nonché ogni altro intervento nell'interesse dei minori. pagina 3 di 20 5) In punto economico, per i motivi di cui in narrativa, porre a carico del signor Controparte_1
l'obbligo di contribuire al mantenimento dei figli minori e , versando alla madre, entro il CP_2 Pt_2 giorno 5 di ogni mese, una somma non inferiore ad Euro 150,00 mensili per figlio (300,00 Euro per entrambi), importo soggetto a rivalutazione Istat, oltre al 50% delle spese extra assegno come da Linee
Guida approvate dalla Corte d'Appello di Milano.
6) Disporre che l'assegno unico universale per la famiglia sia erogato per l'intero alla madre, quale affidataria esclusiva dei minori.
7) Emettere ogni provvedimento opportuno nell'interesse del minore.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE
Premesso in fatto
e hanno contratto matrimonio Parte_1 Controparte_1 civile in MILANO il 29/01/1999, atto trascritto nei registri dello stato civile del Comune di MILANO
(anno 1999, n. 120, Registro 01, Parte 1) in comunione dei beni, successivamente modificato in separazione dei beni (Atto del 9.5.2006); dal matrimonio sono nati i tre figli (Milano, 30.8.1999 - maggiorenne ma Persona_1 non ancora economicamente indipendente) e (Milano, 16.4.2009) e CP_2 Parte_2
Milano, il 7.3.2014) entrambi quindi ancora minorenni.
[...]
Con ricorso depositato in data 7.9.2023, ha chiesto la separazione con Parte_1 addebito al marito, nonché di dichiarare la decadenza dalla responsabilità genitoriale del padre e di disporre l'affidamento super esclusivo dei figli minori alla madre con collocamento degli stessi presso la medesima e l'assegnazione della casa familiare a sé, quale genitore collocatario, quindi di regolamentare la ripresa delle frequentazioni padre-figli in spazio neutro, previa richiesta dello stesso ai
Servizi, ove ritenuto opportuno nell'interesse dei minori e all'esito degli accertamenti che pure chiedeva di demandare ai Servizi nonchè previo accertamento dell'esito positivo di un percorso di disintossicazione e di sostegno alla genitorialità da parte del padre;
nonché tenuto conto dell'attuale stato di detenzione del padre, di disporre a carico del padre un contributo al mantenimento dei figli pagina 4 di 20 minori e del figlio maggiorenne non ancora economicamente autosufficiente di € 300,00 complessivi, oltre al 50% delle spese straordinarie;
rappresentava nel merito la ricorrente che il marito, da sempre dedito all'uso di alcool e stupefacenti, aveva in costanza di matrimonio sempre maltrattato la moglie e i figli, costringendoli dal
1999 al 2021 a vivere in penose condizioni di vita, avendola il marito isolata fin dall'inizio della loro relazione, consentendole solo limitati rapporti con la famiglia d'origine e sottoponendola a un assiduo controllo sulla sua vita sociale e sulle sue relazioni, oltre ad averla aggredirla fisicamente, offesa e denigrata ripetute volte, anche davanti ai figli e sul luogo di lavoro, rivolgendole frasi del seguente tenore “puttana non vali niente, dio ti farà morire – cazzo di donna sei, non sai fare la madre, non sai fare un cazzo” e costringendola altresì in più occasioni finanche a subire atti sessuali contro la sua volontà; rappresentava di non essersi mai rivolta al PS per paura delle reazioni del marito ma che, dopo l'ennesimo episodio di violenza, in data 30.6.2021, era addivenuta a sporgere querela nei confronti del nei cui confronti era stata emessa la misura cautelare del divieto di avvicinamento CP_1 all'abitazione e ai luoghi frequentati da lei e dai tre figli (a far data dal 24.3.2023 aggravata in custodia in carcere a causa delle ripetute violazioni delle misure precedenti e del mancato rispetto dell'ammonimento); di seguito, con sentenza dell'11/07/2023 del Tribunale di Milano – IX sez. penale, il era stato condannato alla pena di anni dieci per il reato di maltrattamenti in famiglia CP_1 commesso nei confronti della moglie e dei figli e per violenza sessuale nei confronti della moglie – condanna per la quale il convenuto si trova da allora ristretto;
con comparsa di costituzione depositata il 4/05/2024 il contestando nel merito le CP_1 allegazioni della moglie e rappresentando di aver interrotto dal momento dell'ingresso in carcere e comunque da almeno due anni l'uso di alcool e stupefacenti e rappresentando di aver avuto un ottimo rapporto con tutti i suoi figli fin dal loro tenera età - come confermato dalle dichiarazioni rese a SIT dalla figlia minore , acquisite nel corso del procedimento penale;
ha chiesto quindi il Parte_2 rigetto della domanda di addebito della separazione;
nonchè di disporre l'affidamento esclusivo dei figli minori in capo alla madre, con assegnazione della casa familiare alla stessa e di poter incontrare i figli in spazio neutro, previa sua richiesta e all'esito degli accertamenti dei Servizi, nonché di escludere, allo stato attuale, il mantenimento nei confronti dei figli, in quanto attualmente non percepisce redditi, essendo detenuto presso il carcere di Pavia;
a fronte della richiesta di affidamento super esclusivo e di pagina 5 di 20 decadenza dalla responsabilità genitoriale, ha chiesto di disporre altresì ai sensi dell'art. 473 bis 45
c.p.c., l'ascolto dei figli minori – tutti già sentiti a SIT nel corso del procedimento penale;
la ricorrente non ha inteso comparire all'udienza ex art. 473 bis.21 c.p.c. del 2/07/2024, mentre il resistente non ha chiesto per tempo di esser tradotto, rappresentando solo tardivamente la propria intenzione di comparire;
pertanto il G. D. rigettava la richiesta di rinvio della difesa di parte convenuta, che insisteva per l'ascolto dei minori;
all'esito delle conclusioni rassegnate dalla parti, il G.D. si riservava e, con ordinanza pubblicata il 29/07/2024, disponeva l'affido dei minori e CP_2 [...]
in via super-esclusiva alla madre, con collocamento degli stessi presso la madre, Parte_2 anche ai fini della residenza anagrafica, nell'abitazione di Milano, via E. Broglio 1, con assegnazione della casa alla madre;
manteneva sospesi i rapporti padre/figli – fatti salvi gli incarichi conferiti ai servizi sociali, in collaborazione con i servizi inframurari del luogo di detenzione del padre, di avviare un monitoraggio sul nucleo familiare, avviare i percorsi psicologici ritenuti opportuni per minori e madre ed effettuare un approfondimento psicodiagnostico sulle condizioni psicofisiche e capacità genitoriali del padre, nonché di provvedere alla eventuale ripresa dei rapporti con i figli, previa verifica dell'interesse e della volontà della minore in tal senso, nonchè dell'avvio della presa in carico del resistente presso i Servizi Specialistici competenti per gli opportuni accertamenti tossicologici;
nominava il curatore speciale dei minori, in persona dell'avv. Cristina Frangi, assegnando alla stessa termine per la costituzione in giudizio fino al 10/01/2025 e poneva a carico del con CP_1 decorrenza dalla mensilità di settembre 2023, un contributo al mantenimento in favore dei tre figli di €
250,00 mensili oltre al 50% delle spese extra assegno cd. obbligatorie e con intero assegno unico alla madre;
disponeva altresì la trasmissione a cura dell'Agenzia delle Entrate di copia delle ultime tre dichiarazioni dei redditi presentate dal convenuto ovvero dei CU rilasciati in suo favore e, a cura delle degli estratti conto relativi agli ultimi tre anni dei conti correnti - carta PostePay Controparte_3
Evolution intestati e/o cointestati al convenuto.
Alla successiva udienza del 4/02/2025 il curatore speciale dei minori si riportava alle proprie conclusioni e chiedeva disporsi l'aumento dell'assegno di mantenimento disposto in via provvisoria in favore dei minori, dando atto di aver depositato copia dell'ordinanza con cui la C. Appello aveva rigettato il reclamo proposto dal convenuto;
la difesa di parte ricorrente rilevava che il padre era ancora totalmente inadempiente rispetto ai propri obblighi di mantenimento nei confronti dei figli;
chiedeva pagina 6 di 20 quindi che il convenuto provvedesse al deposito dell'ulteriore documentazione reddituale richiesta, con fissazione all'esito dell' udienza di discussione;
nelle more, compariva il convenuto - di cui il
Tribunale aveva provveduto a disporre la richiesta traduzione;
quindi, il G.D. provvedeva a sentire il sig. che rendeva le seguenti dichiarazioni: “ lavoro per due mesi ogni sei mesi, adesso non CP_1 sto lavorando. Non sto versando nulla ai miei figli perché non ho modo, ho solo il c/c del carcere, avevo dato la poste pay di quello che avevo alle Poste a mio nipote che veniva a trovarmi dalla Per_2
Germania, ha preso 3000 € dal mio c/c per le spese di viaggio e altre spese. Ha prelevato tutto. In
Tunisia non ho altri beni. Io ho lavorato come manovale edile per la Edil San Marco ma non mi ricordo fino a quando, io guadagnavo circa 1200 € io ero assunto con contratto di lavoro a tempo determinato, i soldi in più poi li restituivo al mio capo.”
All'esito il G.D., sentite le ulteriori richieste delle parti ed esaminata la relazione di aggiornamento trasmessa dai servizi sociali incaricati, da cui risultava che i figli ancora minori avevano confermato di non intendere riprendere allo stato i rapporti con il padre;
rigettava le ulteriori richieste istruttorie della difesa del convenuto;
disponeva le integrazioni che il convenuto provvedesse a depositare i saldi aggiornati di c/c dell'ultimo triennio, nonché l'ulteriore documentazione fiscale già richiesta all'AGE con ordinanza del 26/07/2024 e fissava per l'esame della documentazione richiesta l'udienza a trattazione scritta del 23/05/2025.
Quindi, esaminata la produzione reddituale depositata in atti dal resistente e l'ulteriore documentazione fiscale nelle more trasmessa dall'AGE, rilevato che le parti costituite avevano provveduto a precisare le rispettive conclusioni e ritenuta la causa matura per la decisione;
con ordinanza del 09/06/2025, rimetteva la causa in decisione per l'udienza del 30.9.2025 assegnando i termini ivi indicati per il deposito delle comparse conclusionali e le memorie di replica delle parti.
Depositate le memorie conclusionali delle parti, la causa è stata discussa e decisa nella camera di consiglio del 22/10/2025.
Giurisdizione e Legge Applicabile allo status
Sussiste la giurisdizione italiana, a norma dell'art. 3, 1° co., lett. a), Regolamento CE n. 2201/2003 essendo in Italia l'ultima residenza abituale dei coniugi e risiedendo entrambe le parti n Italia.
La legge applicabile è la legge italiana, in assenza di scelta da parte dei coniugi ed in applicazione dell'art. 8 del Regolamento CE 1259/10 essendo la legge dello Stato in cui è adita l'autorità giurisdizionale.
pagina 7 di 20 Giurisdizione e Legge Applicabile alla responsabilità genitoriale
Sussiste altresì la competenza giurisdizionale di questa A.G. in ordine alla responsabilità genitoriale ai sensi dell'art. 8 del Reg. CE 1111/2019 in quanto i figli ancora minori risiedono abitualmente in
Italia.
La legge applicabile alla responsabilità genitoriale è la legge italiana ai sensi della Convenzione dell'Aja del 19.10.1996 ratificata dalla Legge 101/2015, art. 17 essendo in Italia la residenza abituale dei minori.
Giurisdizione e Legge Applicabile alle obbligazioni alimentari per il minore
Sussiste la competenza giurisdizionale di questa A.G. in ordine alle obbligazioni alimentari in favore dei minori ai sensi del Reg. CE 4/2009 art. 3 lettera d) in quanto domanda accessoria alla domanda sulla responsabilità genitoriale per cui vi è la competenza di questa A.G.
La legge applicabile alla obbligazione alimentare è la legge italiana ai sensi del Protocollo dell'Aja del 23.11.2007 art. 3, richiamato dal Reg CE 4/2009 art. 15 e approvato dal Consiglio della
Unione Europea il 20.11.2009, atteso che l'Italia è lo Stato di residenza abituale del creditore.
Statuizioni istruttorie
Rileva preliminarmente il Collegio che la controversia in oggetto è matura per la decisione – condividendosi pienamente le determinazioni istruttorie assunte dal G.D. all'atto dell'ordinanza del
29/07/2024, nonché tenuto conto delle dichiarazioni rese a verbale dall'indagato e degli elementi emersi dagli ulteriori approfondimenti demandati ai Servizi Sociali e dalla documentazione acquisita sulla situazione economica del convenuto.
Parimenti vanno confermate le valutazioni rese in ordine alla superfluità dell'ascolto dei figli minori richiesto da parte resistente, ai sensi di quanto previsto dall'art. 473 bis 45 c.p.c., essendo stati gli stessi già sentiti a SIT con le garanzie di legge nel corso del procedimento penale per maltrattamenti promosso a carico del padre - le cui risultanze, acquisite agli atti, sono da ritenersi sufficienti ed esaustive;
nonché risultando detto ascolto in contrasto con l'interesse dei minori, in conformità a pagina 8 di 20 quanto previsto dalle disposizioni vigenti, interne e internazionali, atteso l'ulteriore potenziale pregiudizio legato ai profili della c.d. vittimizzazione secondaria, rispetto alla rievocazione delle condotte maltrattanti patite, che assume rilievo preminente rispetto a interessi diversi od opposti, quali quelli del genitore che ha esercitato violenza (cfr. sul punto, Cass. Pen., 20 maggio 2024, n. 20004; nonché Cass. ord. 14/08/2023 n. 24626); laddove peraltro i minori, nel corso dei colloqui avuti con l e la curatrice speciale, hanno già chiaramente espresso la loro volontà di non intendere in alcun CP_4 modo riprendere i rapporti con il padre, avendo il nucleo finalmente ritrovato una propria serenità e tranquillità familiare e di non essere intenzionati a voler rivedere il padre, non volendo riallacciare alcun tipo di rapporto.
La domanda di separazione
La domanda di separazione è fondata e deve essere accolta.
Il fallimento del tentativo di conciliazione, la natura delle domande svolte e il procedimento penale promosso a carico del convenuto per fatti commessi in danno della ricorrente, oltre all'entità della pena irrogata nei confronti del convenuto sono elementi tutti idonei a rivelare la sussistenza di una situazione di intollerabilità, allo stato, della prosecuzione della convivenza tra le parti.
Sussistono, pertanto, i presupposti di cui all'art. 151 comma 1 c.c. per la richiesta pronuncia di separazione personale dei coniugi.
L'addebito della separazione
La domanda della ricorrente di addebito della separazione al marito a fronte delle gravi condotte maltrattanti dallo stesso tenute in costanza di matrimonio è fondata e deve essere accolta.
Le allegazioni sulle gravi condotte di violenza domestica formulate in atti della ricorrente – poi puntualmente e coerentemente dalla stessa confermate a dibattimento, nel corso dell'esame reso all'udienza del 7/03/2023 - hanno trovato pieno e integrale riscontro in atti nella sentenza dell'11/07/2023, con cui il
Tribunale di Milano – IX sez. penale ha condannato il convenuto alla pena di anni dieci di reclusione per i reati di maltrattamenti in famiglia commesso nei confronti della moglie e dei figli e di violenza sessuale in danno della moglie;
il convenuto veniva altresì condannato al risarcimento del danno in favore delle PC costituite (moglie in proprio e per conto dei figli minori e figlio maggiorenne) liquidato in € 100.000
pagina 9 di 20 complessivi – statuizione dichiarata altresì provvisoriamente esecutiva e con applicazione della misura di sicurezza.
Il compendio probatorio acquisito - integralmente confermato con sentenza della Corte d'Appello del
20/02/2024, divenuta irrevocabile il 10/03/2024 – riscontra pienamente le e drammatiche condizioni di vita in cui la donna e i tre figli sono stati costretti a vivere per anni e le aggressioni fisiche e verbali patite in costanza di convivenza, in cui la donna ha riferito di essere stata costantemente colpita con schiaffi, spintoni, calci, pugni e testate, prevalentemente per motivi di gelosia e alla presenza dei figli minori – oltre che offesa e insultata, nonché costretta a subire le violente reazioni e gli abusi psicologici del resistente, spesso indotti dall'uso di alcool e stupefacenti – poi culminati nelle minacce di morte e nelle gravissime violenze sessuali vaginali e anali avvenute in costanza di matrimonio.
Dette condotte avvenivano abitualmente anche in presenza dei tre figli – all'epoca ancora tutti minori
- costretti ad assistere inermi alle gravi violenze perpetrate dal padre in danno della madre sin dalla tenerissima età. Deve rilevarsi poi che dagli atti emerge come il padre avesse atteggiamenti autoritari, afflittivi e discriminatori, oltre che violenti anche nei confronti dei figli, che ad esempio venivano costretti a rimanere seduti e a star fermi per punizione, colpiti con schiaffi, spintoni e tirate d'orecchie; alla figlia minore – l'unica femmina – veniva impedito di giocare con i bambini maschi ovvero di indossare pantaloncini nei mesi estivi.
Dette allegazioni hanno trovato piena conferma, oltre che nelle dichiarazioni testimoniali della ricorrente, nelle convergenti dichiarazioni rese dai figli maggiori e poi confermate a Per_1 CP_2 dibattimento dal primo, già all'epoca divenuto maggiorenne (cfr. le SIT depositate in atti dalla ricorrente, sub doc. 4 e la sentenza di condanna, in parte motiva).
Entrambi i figli hanno infatti confermato che il padre è sempre stato una persona aggressiva e violenta nei confronti della madre e nei loro confronti, che faceva uso di sostanze alcoliche e forse anche di altro, nonché che urlava e aggrediva sia loro che la madre (cfr. dich. del 26/07/21 in cui il ragazzo, oltre a Per_1 confermare l'episodio, riportato anche nel corso della testimonianza resa in sede penale, quando al primo anno della scuola superiore, il padre lo aveva svegliato con uno schiaffo in piena faccia, poiché si era addormentato e non era andato a scuola, ha riferito che “purtroppo gli episodi in cui mio padre è stato aggressivo sia fisicamente che verbalmente con mia mamma sono stati tanti, non riesco neanche a raccontarli e descriverli perché mi fanno tanto male in quanto alcune volte non so come reagire per proteggerla…anche con mio fratello e sorella è aggressivo verbalmente lui non ti fa male perché ti dice le brutte parole, ma perché quello che lui dice ti fa pensare che non vali niente e che sei una persona inutile..
pagina 10 di 20 mio padre è una persona che riesce a manipolare tutti.. Ci controlla in ogni momento soprattutto con la mia mamma lui la controlla le vieta di frequentare le amiche o spesso pensa che invece di andare al lavoro va in altri posti rendendole la vita difficile.. posso riferire che in casa stiamo tranquilli solo quando lui è in
Tunisia, anche io riesco ad andare a lavoro tranquillo senza aver paura che lui in casa possa fare del male
a qualcuno. Spesso ho assistito a litigi che mio padre ha avuto con mia mamma dove lui le rompeva i cellulari perché pensava che lo usasse per chiamare altre persone che picchiava mia mamma con schiaffi in viso e altro.. Ad episodi dove veniva perennemente denigrata.. Non riesco a riferire nulla di più perché in questo momento sto male perché mi vengono in mente tutte le volte che mia mamma è stata picchiata, aggredita verbalmente e denigrata da quella persona che è mio padre. Tante volte ho pensato che sarebbe bastato poco da parte mia per evitare a mia mamma tutte quelle sofferenze, ma mi sarei messo dalla parte del torto e non me la sentivo di doverli lasciare da soli con lui. Per tale motivo spero che mio padre non abbia più la possibilità di rientrare in casa perché adesso stiamo piano piano riacquistando la nostra serenità”; nello stesso senso le dichiarazioni rese dal fratellino - all'epoca di 12 anni, che al momento CP_2 dell'audizione aveva riferito in lacrime alla psicologa che anche lui, il fratello e la sorella erano vittime dell'aggressività del padre, nonché che il padre lo aveva aggredito perchè lui stava troppo dalla parte della mamma, frase cui il minore non era riuscito neppure a significare. Il bambino aveva altresì riferito di aver paura di parlare con lui e di aver paura che lui si arrabbi e ci chiuda nella stanza per due ore o più e di non aver mai voluto bene al padre, senza riuscire a spiegarne il perché.
Anche la figlia più piccola, pur mostrando sincero affetto nei confronti del padre, ha riferito che lo stesso oltre a non lavorava, dorme tutto il giorno, è spesso arrabbiato, litigava e urlava con la madre e non vuole che andiamo al mare e altre cose (“non vuole che mi faccio gli amici .. perché è invidioso”).
Le condotte commesse dal convenuto in danno di moglie e figli – peraltro protrattesi per un lungo arco temporale, di fatto fino all'interruzione della convivenza solo con l'applicazione della misura cautelare del divieto di avvicinamento all'abitazione e ai luoghi frequentati dalla persona offesa e dai tre figli del 5/10/2021, di seguito a far data dal 24.3.2023 aggravata in custodia in carcere per via delle ripetute violazioni commesse dal – comprovano quindi all'evidenza l'addebitabilità CP_1 della separazione al convenuto, dal momento che la dissoluzione dell'unione coniugale risulta causalmente e direttamente ricollegata alle condotte maltrattanti e prevaricatorie dallo stesso poste in essere nell'arco dell'intera convivenza che, oltre a integrare le abituali violenze fisiche e morali inflitte al coniuge, costituiscono violazioni talmente gravi dei doveri nascenti dal matrimonio da fondare - di per sé sole -, non solo la pronuncia di separazione personale, in quanto determinanti l'intollerabilità pagina 11 di 20 della convivenza, ma anche la dichiarazione della sua addebitabilità all'autore di esse. Né – una volta accertata la sussistenza di tali condotte – si rende necessario procedere alla comparazione, ai fini dell'adozione delle relative pronunce, del comportamento del coniuge che sia stato vittima delle violenze, trattandosi di atti che, in ragione della loro estrema gravità, sono comparabili solo con comportamenti omogenei” (ex multis Cass. n. 3925/18 e succ. conf.).
Le statuizioni in punto responsabilità genitoriale e collocamento dei minori
Preliminare rispetto alle domande in punto affidamento del minore, è la decisione sulle istanze di decadenza dalla responsabilità genitoriale del padre formulata dalla ricorrente.
Ritiene il Collegio che alla luce delle prove documentali acquisite, sussistono i presupposti per la pronuncia di decadenza dalla responsabilità genitoriale del padre, con conseguente concentrazione esclusivamente in capo alla madre – in cui favore già in sede di provvedimenti provvisori era stato disposto l'affido super-esclusivo dei figli ancora minori e che di fatto è stato da sempre l'unico genitore ad occupata della crescita e dell'educazione dei figli.
Gli atti del processo penale acquisiti e le dichiarazioni dei figli maggiori ivi acquisite hanno chiaramente restituito prova delle condotte violente e delle afflittive condizioni di vita in cui il convenuto ha costretto moglie e figli a vivere: condotte di cui anche i figli sono stati direttamente vittime e rispetto alle quali il convenuto non ha mostrato alcuna revisione critica.
Tanto premesso in fatto, le gravi condotte di violenza domestica accertate a carico del padre - di per sé integranti la violazione dei propri doveri di accudimento e cura nei confronti della prole, unitamente alla totale disaffezione sia morale che materiale mostrata nei confronti dei figli ancora minori e all'assenza di qualsiasi contributo al loro mantenimento, da tempo rimesso integralmente a carico della madre, che vi fa fronte solo grazie all'aiuto del figlio maggiorenne, comprovano la totale inadeguatezza del padre all'assunzione del proprio ruolo di genitore e giustificano l'adozione della pronuncia di decadenza dalla responsabilità genitoriale nei confronti del padre, non avente scopo sanzionatorio, ma finalità di tutela dei figli ancora minori - essendo finalizzata a scongiurare ulteriori condotte pregiudizievoli da parte del genitore maltrattante (cfr. sul punto, Cass. Civ., Ord. 18 giugno
2018, n. 1594; nonché nel merito Corte d'Appello di Milano, decreto 25.10.23).
Alla luce di quanto precede, in assenza di qualsiasi consapevolezza in capo al genitore delle proprie carenze genitoriali e di qualsiasi resipiscenza nei confronti della prole, deve pertanto essere pagina 12 di 20 accolta la domanda di decadenza del padre dalla titolarità e dall'esercizio delle responsabilità genitoriale, da cui discende la concentrazione della responsabilità genitoriale in capo alla madre che, a fronte del gravissimo contesto familiare descritto, ha saputo invece allontanarsi dagli agiti maltrattanti del padre, con l'aiuto degli stessi figli, ricostituendo un nucleo familiare stabile e sereno in cui la madre si è dimostrata pienamente capace di accudirli e sostenerli nella crescita, come confermato dai minori alla curatrice speciale dei minori – cui sono apparsi attualmente sereni, tranquilli e disponibili al dialogo – nonché dal loro inserimento sociale (il figlio secondo il II anno di scuola superiore CP_2 presso l'istituto professionale ad Affori e praticare con passione il rugby, allenando una squadra di bambini, oltre alla pesca, mentre la figlia minore ha concluso l'ultimo anno della scuola Pt_2 primaria ed ha appena iniziato le medie e anche lei pratica rugby).
La responsabilità genitoriale sui figli ancora minori continuerà ad essere quindi esercitata in via esclusiva dalla madre, presso cui gli stessi rimarranno collocati anche ai fini della residenza anagrafica e che assumerà autonomamente tutte le decisioni di maggior interesse per i figli minori, relative all'istruzione, all'educazione e alla salute, tenendo conto delle loro capacità, delle inclinazioni e delle aspirazioni del minore e con totale esclusione del padre da tali scelte.
L'assegnazione della casa familiare alla madre
dev'essere confermata l'assegnazione della casa familiare di Milano, via E. Broglio 1 Parte_3 alla madre, peraltro già di sua esclusiva proprietà – quale genitore affidataria esclusiva, che continuerà ad abitarvi con i figli.
La sospensione dei rapporti padre-figli
In accoglimento della richiesta formulata dalla ricorrente e della curatrice speciale dei minori, devono essere mantenuti sospesi i rapporti padre-figli, come già disposto in via provvisoria.
Deve al riguardo tenersi conto non solo della chiara volontà fin di recente espressa dai minori alla curatrice speciale – sia dal figlio che ha dichiarato di non intendere assolutamente riprendere CP_2 alcun tipo di rapporto con il padre, così del pari dalla figlia minore, che ha confermato quanto già dichiarato di non essere intenzionata alla ripresa dei rapporti (riferendo altresì di 'stare bene così come sta' e di 'non voler vedere papà'); ma anche dell'assenza di una chiara presa di consapevolezza e di pagina 13 di 20 iniziativa riparatorie/risarcitorie da parte del padre rispetto alle condotte disfunzionali poste in essere in danno della prole e della coniuge.
Resta fermo l'incarico già conferito ai Servizi sociali di provvedere, ove ritenuto nell'interesse dei minori e comunque nel rispetto della loro volontà, alla ripresa dei rapporti padre/figli mediante incontri osservati e protetti in spazio neutro, solo ove il ricorrente ne faccia espressa richiesta e previo approfondimento psicodiagnostico del padre e delle sue capacità genitoriali, nonché avuto riguardo alle pregresse problematiche di abuso da parte del previa valutazione delle sue condizioni CP_1 psicofisiche presso il . Pt_4
Le statuizioni in punto di mantenimento dei minori
Ritiene il Collegio che in punto economico, il contributo posto a carico del padre al mantenimento delle prole dev'essere rideterminato in € 300.00 mensili – omnicomprensivo delle spese straordinarie per i minori.
Riguardo la situazione economica delle parti, si rileva quanto segue.
La ricorrente lavora come collaboratrice scolastica su turni, con un reddito mensile di circa
1500,00 € annui, con cui sostiene in via esclusiva tutte le spese di casa e dei figli, occupandosi al contempo dei due figli ancora minori - oggi coadiuvata dal figlio maggiore (oggi 24enne, che Per_1 sta ultimando gli studi e lavora, sia pure in modo non continuativo e quindi non ancora autosufficiente).
Il nucleo familiare vive a Milano in un appartamento di esclusiva proprietà della sig.ra non gravato da mutuo. Parte_1
Per contro il allo stato detenuto dal 24/03/2023, in costanza di matrimonio ha allegato CP_1 di lavorare saltuariamente come manovale in regola, senza tuttavia documentare alcunché in ordine alla pregressa attività lavorativa all'atto della propria costituzione, nè la documentazione reddituale richiesta dall'art. 473 bis.12 c.p.c. (sebbene nel corso del processo penale la difesa dell'imputato risulta aver prodotto il CUD 2022), limitandosi a documentare di aver fatto richiesta di copia delle certificazioni uniche dell'ultimo triennio, così implicitamente ammettendo di averle presentate (cfr. all.
005),; né ha depositato l'estratto conto degli ultimi tre anni della carta Postepay di sua titolarità, che ha riferito di non poter richiedere durante la detenzione.
pagina 14 di 20 Dalla data del suo arresto si è disinteressato completamente dei figli e non ha più versato alcunché per il loro mantenimento.
Allo stato detenuto presso la C.C. di Pavia, ha documentato in atti di lavorare in carcere come addetto alle pulizie, attività che ha dichiarato di voler progressivamente incrementare. I cedolini depositati in atti (relativi a sole 4 mensilità dell'anno 2024), attestano in effetti un reddito in crescita, pari a circa 450,00 € di media;
non sono state documentate le eventuali spese personali.
In seguito all'ordine di esibizione del G.D., l'AGE ha prodotto le certificazioni uniche 2022,
2023 e 2024 da cui risulta che il aveva sempre lavorato nel triennio anche presso diversi CP_1 datori di lavoro, dichiarando redditi in crescita nel biennio 202172022 (nello specifico, di circa
9.500,00 € nell'anno d'imposta 2021 - CU 2022; di circa 17.300,00 Euro nell'anno di imposta 2022 -
CU 2023) e di soli 3.300,00 € per l'anno fiscale 2023, anno in cui è intervenuto l'arresto (cfr. CU
2024).
In seguito alle ulteriori integrazioni richieste con ordinanza istruttoria del 4/02/2025, il convenuto ha depositato gli estratti contro della Carta Poste Pay allo stesso intestata solo dal
25/03/2023 all'1/04/2025 – attestanti dunque le sole movimentazioni in epoca successiva all'arresto e da cui pure risultano nei mesi di marzo e aprile 2025, due bonifici in favore del signor seppur CP_1 di lieve entità (pari a 50,00 e 80,00 Euro) provenienti dal signor ' Atef' e con causale non CP_1 specificata/non leggibile;
non sono stati invece prodotti i saldi del conto corrente, pure richiesti.
Nel periodo indicato, risultavano inoltre numerosi prelievi di contanti – soprattutto nel mese di luglio 2024 – per un totale di € 3.050,00, complessivi.
Quanto alla produzione della dichiarazione ai sensi dell'art. 473bic.18 c.p.c., il signor CP_1 ha indicato unicamente i redditi percepiti nell'ultimo triennio, anche in tal caso senza indicare eventuali spese personali.
Nelle proprie conclusioni, il resistente ha chiesto di escludere, allo stato, il mantenimento da parte del padre nei confronti dei figli, assumendo la sua attuale incapacità a provvedervi.
Sul punto il Collegio rileva quanto segue.
Il resistente ha proposto reclamo ex art. 473 bis 24 c.p.c. avverso l'ordinanza del Tribunale di
Milano, emessa in data 26 luglio 2024 con riguardo al contributo di mantenimento disposto a suo carico, allegando l'impossibilità materiale di svolgere attività lavorativa e la preclusione all'accesso al pagina 15 di 20 lavoro all'esterno, se non dopo un periodo di osservazione di almeno un anno, come previsto dall'art.4 bis O.P.
Con ordinanza emessa dalla Corte d'Appello in data 30/10/2024, detto reclamo veniva rigettato, richiamato l'obbligo del genitore separato o divorziato di versare l'assegno di mantenimento per i figli anche ove disoccupato, salvo che lo stesso comprovi di essersi attivato per cercare lavoro e di non essere riuscito in alcun modo a recuperare i soldi necessari e al contempo di non avere altri redditi
(Cass. sent. n. 39411 del 24 agosto 2017).
Rilevava la Corte che anche in assenza di stabile occupazione i genitori dotati di capacità lavorativa sono obbligati a partecipare al mantenimento della prole, al fine di evitare che il peso di tale obbligo ricada solo sul genitore convivente – obbligo che sussiste per il solo fatto di averli generati, anche a carico del genitore che, per qualsiasi motivo, salvi si tratti di impedimenti assoluti e comprovati
(per esempio, invalidità gravissima con percezione di sussidi strettamente necessari alla sopravvivenza), non eserciti attività lavorativa, pur avendo capacità lavorativa generica;
onere della prova che come risulta anche dalla giurisprudenza formatesi in ordine alla fattispecie di violazione degli obblighi di assistenza familiare di cui all'art. 570 c.p., incombe sull'interessato, che ha l'onere di allegare gli elementi dai quali possa desumersi l'impossibilità di adempiere alla relativa obbligazione e che non è automaticamente assolto solo a fronte della generica indicazione del proprio stato di disoccupazione (cfr. Cass. pen. Sent. n. 7273/2013 e 5751/2010).
Parimenti la Corte d'Appello ha escluso che potesse assumere rilievo lo stato di detenzione del convenuto, quale asserita circostanza ostativa all'assolvimento del predetto obbligo da parte del detenuto, richiamato l'orientamento della giurisprudenza di legittimità sul punto (“..con riferimento allo stato di detenzione, non esclude affatto la debenza dell'obbligo contributivo ma pone in discussione soltanto l'accertamento se tutto ciò comporti la scusabilità penale della condotta astrattamente criminosa. Infatti, come osservato da Cass. Sez. 6, Sentenza n. 41697 del 15/09/2016 :
"In tema di violazione degli obblighi di assistenza familiare, l'indisponibilità da parte dell'obbligato dei mezzi economici necessari ad adempiere si configura come scriminante soltanto se perdura per tutto il periodo di tempo in cui sono maturate le inadempienze e non è dovuta, anche solo parzialmente, a colpa dell'obbligato (Fattispecie in cui laCorte ha escluso che lo stato di detenzione dell'obbligato integrasse una causa di forza maggiore idonea a scriminarne l'inadempimento rilevando che tale condizione era a questi imputabile e che, comunque, lo stato detentivo si era protratto per pagina 16 di 20 pochi mesi in relazione alla durata di oltre cinqueanni dell'inadempimento). Anche la più recente pronuncia della Sez. 6 - , Sentenza n. 13144 del 01/03/2022 Ud. (dep. 06/04/2022) afferma che: "In tema di violazione degli obblighi di assistenza familiare, lo stato di detenzione dell'obbligato non può considerarsi causa di forza maggiore giustificativa dell'inadempimento, in quanto la responsabilità per
l'omessa prestazione non è esclusa dall'indisponibilità dei mezzi necessari, quando questa sia dovuta, anche parzialmente, a colpa dell'obbligato, ma può rilevare ai fini della verifica della sussistenza dell'elemento soggettivo del reato. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto sussistente il dolo, non avendo l'imputato dato prova di aver fatto quanto possibile per fruire, in regime detentivo, di fonti di reddito lavorativo, presentando domanda di lavoro.. ").
In applicazione dei predetti principi, il reclamo del convenuto veniva integralmente rigettato, disattendendo l'assunto del resistente che ha asserito di non riuscire, neppure con il lavoro all'interno del carcere, a mantenere altri se non sé stesso, con atteggiamento invero assai egoistico ed irresponsabile, tanto più che costui neppure si perita di specificare quale sia l'entità dei redditi percepiti e quale sarebbe l'incidenza su di essi degli allegati bisogni personali. Peraltro, egli neppure accenna a confrontarsi, confutandole, con le motivazioni, contenute nell'ordinanza impugnata, che anche in ragione del prolungato inadempimento all'obbligo di provvedere ai bisogni dei figli, ed al comprovato esercizio di attività lavorativa pregressa, gli attribuisce la disponibilità di risparmi ai quali potrebbe aggiuntivamente attingere per dare adempimento ai propri doveri, completamente disertati nonostante gli stessi siano stati quantificati, oltretutto, addirittura in misura inferiore a quello che rappresenterebbe, per ragazzi di quella età, il “minimo vitale”. In conseguenza dell'assoluta infondatezza del reclamo e della sua pretestuosità, nonché in considerazione che lo stesso è stato proposto al fine di elidere il dovere di contribuire al mantenimento di ben tre figli con l'importo, francamente quasi bagatellare, di € 250 mensili, veniva altresì disposta la revoca del beneficio del patrocinio a spese dello Stato ai sensi dell'art. 136 D.P.R. n. 115/2002, ritenendo l'azione interposta quanto meno con grave colpa, concretanti certamente, nei riguardi dei figli, un uso non congruo del diritto e dei correlati strumenti per farlo valere.
Tutto ciò premesso, con le proprie conclusioni il convenuto ha reiterato la propria domanda di esclusione del contributo al mantenimento sopra disposto, persistendo così nel proprio contegno processuale 'egoistico e irresponsabile' già evidenziato dalla Corte d'Appello che pure ha rilevato pagina 17 di 20 l'iniquità del contributo di mantenimento già disposto ('quantificato addirittura in misura inferiore quello che rappresenterebbe, per ragazzi di quell'età, il minimo vitale'.).
A fronte di quanto precede, dovendosi tuttora presumere – in quanto non smentita - l'esistenza di risparmi, ai sensi dell'art.116 c.p.c. e a fronte dell'accertata capacità lavorativa specifica del resistente (peraltro oggi accresciutasi, avendo il documentato i corsi di professionalizzazione CP_1
e i diplomi acquisiti nel percorso di studi cui si è dedicato durante il periodo carcerario); tenuto altresì conto della totale assenza di contributo al mantenimento da parte del padre, di cui è da tempo integralmente gravata la ricorrente, oltre che dell'età e delle esigenze di vita dei due figli ancora minori, sicuramente accresciuta - dev'essere accolta la richiesta della ricorrente, cui ha aderito anche la curatrice dei minori, di aumento del quantum dell'assegno di mantenimento dei figli minori e del figlio maggiorenne non ancora economicamente autosufficiente, che si ritiene equo e congruo rideterminare in € 350.00 mensili - importo omnicomprensivo delle spese straordinarie, a fronte dell'intervenuta declaratoria di decadenza e della necessità di non prevedere contatti tra le parti, anche avuto riguardo alla gravità dei reati per cui vi è condanna nei confronti del convenuto.
Parimenti l'assegno unico universale per la famiglia continuerà ad essere erogato per l'intero in favore della madre quale affidataria esclusiva dei minori.
Le spese di lite
Considerata l'integrale soccombenza del sulle domande svolte, questi dovrà altresì CP_1 essere condannato alla rifusione integrale delle spese in favore della che si liquidano come in Parte_1 dispositivo ai sensi del DM. 55/2014 come da ultimo modificato con DM. 37/2018 tenuto conto del valore indeterminato della causa, della qualità dell'attività professionale svolta, nonchè del numero e della difficoltà delle questioni trattate.
Il compenso spettante alla curatore speciale del minore sarà invece posto a carico dell'Erario, attesa l'ammissione del minore al patrocinio a spese dello Stato, e viene liquidato come da separato decreto.
pagina 18 di 20
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, disattesa o rigettata ogni diversa ed ulteriore domanda, eccezione, deduzione, istanza anche istruttoria, così statuisce:
1. Dichiara la separazione personale, ex art. 151 comma 1° c.c. dei coniugi Parte_1
e che hanno contratto matrimonio civile in MILANO il
[...] Controparte_1
29/01/1999 , iscritto nei registri dello stato civile del Comune di MILANO nell'anno 1999, atto n. 120,
Registro 01, Parte 1.
2. Dichiara la separazione addebitabile al marito Controparte_1
3.Manda il Cancelliere a trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, limitatamente al capo 1, dopo il suo passaggio in giudicato, all' Ufficiale di stato civile del Comune di
MILANO per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge.
4. Dichiara decaduto dalla responsabilità genitoriale sui figli minori e Controparte_1 CP_2
e per l'effetto, dispone che la responsabilità genitoriale sugli stessi sarà esercitata in via Parte_2 esclusiva dalla madre, che assumerà tutte le decisioni anche di maggior interesse per i figli, relative all'istruzione, all'educazione e alla salute, tenendo conto delle loro capacità, inclinazioni e aspirazioni.
5. Mantiene i figli minori collocati presso la madre, anche ai fini della residenza anagrafica.
6. Assegna la casa famigliare di Milano, via E. Broglio 1 alla madre che continuerà ad abitarvi con i figli.
7. Mantiene sospesi i rapporti padre/figli – fatti salvi gli incarichi di seguito conferiti ai servizi sociali in ordine alla loro ripresa.
8. Dispone che i Servizi Sociali competenti per territorio:
- mantengano un monitoraggio sul nucleo famigliare;
- avvino ove ritenuto opportuno percorsi di supporto psicologico in sostegno della madre e dei minori, ove vi sia volontà degli stessi in tal senso;
- provvedano ove ritenuto nell'interesse dei minori e nel rispetto della loro volontà, alla ripresa dei rapporti padre/figli mediante incontri osservati e protetti in spazio neutro, solo ove il ricorrente ne faccia espressa richiesta e previo approfondimento psicodiagnostico del padre e delle sue capacità genitoriali, nonché avuto riguardo alle pregresse problematiche di abuso da parte del previa CP_1 valutazione delle sue condizioni psicofisiche presso il SerT/NOA;
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9. Pone a carico del signor l'obbligo di contribuire al mantenimento dei figli minori Controparte_1
e , con decorrenza dalla data di pubblicazione della presente sentenza, versando alla CP_2 Pt_2 madre entro il 5 di ogni mese l'importo di € 350,00 mensili - omnicomprensivo delle spese extra assegno per i minori – contributo soggetto a rivalutazione annuale ed automatica secondo gli indici
ISTAT.
10. Dispone che l'assegno unico universale per la famiglia continui ad essere erogato per l'intero alla madre, quale affidataria esclusiva dei minori.
11. Condanna il convenuto alla rifusione integrale delle spese del presente giudizio in favore della resistente che si liquidano in € 5.000,00 oltre a spese generali accessorie forfettarie, oltre Iva e cpa come per legge.
Sentenza immediatamente esecutiva ex lege, ad eccezione del capo 1).
Manda al Cancelliere per la comunicazione della presente sentenza alle parti e ai Servizi Sociali del Comune di Milano per quanto di competenza.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del 22 ottobre 2025.
Il Giudice Relatore Est. Il Presidente
Valentina DI PEPPE Anna CATTANEO
pagina 20 di 20
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di MILANO
SEZIONE 9° CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Anna Cattaneo Presidente dott.ssa Valentina Maderna Giudice dott. Valentina Di Peppe Giudice rel. est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo generale sopra indicato, promossa con ricorso telematico in data 07/09/2023, rimessa al Collegio con ordinanza del 17/10/2025, discussa nella
Camera di Consiglio del 22/10/2025 promossa
DA
c.f. nata a [...] il Parte_1 C.F._1
31/10/1977, rappresentata e difesa dall' avv. ARDIZZONE FRANCESCA MARIA con studio in
CORSO DI PORTA ROMANA, 6 20122 MILANO presso cui è elettivamente domiciliata
PARTE RICORRENTE
CONTRO
c.f. , nato in [...] il [...] , rappresentato e Controparte_1 C.F._2 difeso dall'avv. LARATTA ANGELO presso il quale è elettivamente domiciliato come da procura in atti, ammesso al patrocinio a spese dello Stato come da delibera del Consiglio dell'Ordine degli avvocati del 16/05/2024
PARTE RESISTENTE
pagina 1 di 20 E CON L'INTERVENTO
Dell'avv. Cristina FRANGI in proprio nella sua qualità di CURATRICE SPECIALE DEI MINORI
nato a [...] il [...] (C.F. ) CP_2 C.F._3
nata a [...] il [...] (C.F. Parte_2 C.F._4
Atti comunicati al Pubblico Ministero presso il Tribunale di Milano ex artt. 70 e 71 c.p.c. e vistati senza osservazioni in data 27/09/2023
OGGETTO: Separazione giudiziale
CONCLUSIONI
Per parte attrice chiede che l'Ill.mo Tribunale voglia, contrariis reiectis e previa ogni declaratoria del caso, trattenere la causa in decisione, accogliendo le seguenti CONCLUSIONI
1) Autorizzare i coniugi a vivere separati con il reciproco rispetto;
2) addebitare la separazione al marito;
3) dichiarare la decadenza dalla responsabilità genitoriale del padre;
4) disporre l'affidamento super esclusivo dei figli minori alla madre con collocamento degli stessi presso la medesima;
5) assegnare la casa familiare alla madre collocataria;
6) sospendere, alla luce di quanto emerso in atti, le visite padre/figli;
7) incaricare i Servizi sociali di Milano territorialmente competenti, in collaborazione con i Servizi specialistici di avviare e/o proseguire i percorsi di supporto psicologico nonché ogni altro intervento ritenuto opportuno nell'interesse della madre e dei figli minori;
8) stante l'attuale stato di detenzione del padre ed alla luce di quanto dichiarato dalla CDA all'esito del reclamo del resistente, disporre che il padre versi a titolo di contributo al mantenimento dei figli minori e del figlio maggiorenne non ancora economicamente autosufficiente la somma di € 300,00, oltre ad aggiornamento annuale ISTAT ed al 50% delle spese straordinarie di cui alla Linee guida della Corte d'Appello di Milano o la diversa somma, anche maggiore, ritenuta equa.
9) confermare che l'assegno unico universale per la famiglia sia erogato per l'intero alla madre quale affidataria esclusiva dei minori;
pagina 2 di 20 10) con vittoria di spese e competenze, diritti e onorari del presente giudizio.
Per parte convenuta
Voglia l'Ill.mo Giudice adito, respinta ogni contraria richiesta, pronunciare la separazione personale dei coniugi alle seguenti condizioni: - Autorizzare i coniugi a vivere separati con il reciproco rispetto;
- Disporre l'affidamento esclusivo dei figli minori alla madre con collocamento degli stessi presso la medesima;
- Assegnare la casa familiare alla madre collocataria;
- Statuire che il padre potrà incontrare i figli in spazio neutro, previa sua richiesta ai Servizi e all'esito degli accertamenti dei
Servizi; - Escludere, allo stato attuale, il mantenimento da parte del padre nei confronti dei figli. Con vittoria di spese e competenze professionali.
Per il curatore speciale dei minori
CHIEDE Che codesta Ecc.ma Autorità, contrariis rejectis, nell'interesse dei minori, Voglia:
1) Confermare l'affidamento dei minori e in via esclusiva alla madre, CP_2 Parte_2 signora , ai sensi dell'art. 337 quater, III comma c.c. (c.d. affido super esclusivo) con Parte_1 esercizio della responsabilità genitoriale, da parte della madre, anche in relazione alle decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, all'educazione, alla salute, alla scelta della residenza abituale e alle pratiche amministrative relative a tutte le questioni che riguardano la prole, compresi i documenti di identità validi anche per l'espatrio, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei medesimi.
2) Confermare il collocamento dei minori e presso la madre nell'abitazione CP_2 Parte_2 famigliare sita in Milano, Via E. Broglio n. 1, anche ai fini della residenza anagrafica, con conseguente assegnazione della casa coniugale alla signora sempre nell'interesse dei figli. Parte_1
3) Quanto ai diritti di visita, mantenere allo stato sospesi i rapporti padre-figli, fatto salvo quanto potrebbe emergere dal monitoraggio del Servizi Sociali.
4) Confermare l'incarico ai Servizi Sociali di Milano territorialmente competenti, in collaborazione con i servizi specialistici, per:
- continuare il monitoraggio sul nucleo famigliare;
- avviare e/o proseguire i percorsi di supporto psicologico nonché ogni altro intervento nell'interesse dei minori. pagina 3 di 20 5) In punto economico, per i motivi di cui in narrativa, porre a carico del signor Controparte_1
l'obbligo di contribuire al mantenimento dei figli minori e , versando alla madre, entro il CP_2 Pt_2 giorno 5 di ogni mese, una somma non inferiore ad Euro 150,00 mensili per figlio (300,00 Euro per entrambi), importo soggetto a rivalutazione Istat, oltre al 50% delle spese extra assegno come da Linee
Guida approvate dalla Corte d'Appello di Milano.
6) Disporre che l'assegno unico universale per la famiglia sia erogato per l'intero alla madre, quale affidataria esclusiva dei minori.
7) Emettere ogni provvedimento opportuno nell'interesse del minore.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE
Premesso in fatto
e hanno contratto matrimonio Parte_1 Controparte_1 civile in MILANO il 29/01/1999, atto trascritto nei registri dello stato civile del Comune di MILANO
(anno 1999, n. 120, Registro 01, Parte 1) in comunione dei beni, successivamente modificato in separazione dei beni (Atto del 9.5.2006); dal matrimonio sono nati i tre figli (Milano, 30.8.1999 - maggiorenne ma Persona_1 non ancora economicamente indipendente) e (Milano, 16.4.2009) e CP_2 Parte_2
Milano, il 7.3.2014) entrambi quindi ancora minorenni.
[...]
Con ricorso depositato in data 7.9.2023, ha chiesto la separazione con Parte_1 addebito al marito, nonché di dichiarare la decadenza dalla responsabilità genitoriale del padre e di disporre l'affidamento super esclusivo dei figli minori alla madre con collocamento degli stessi presso la medesima e l'assegnazione della casa familiare a sé, quale genitore collocatario, quindi di regolamentare la ripresa delle frequentazioni padre-figli in spazio neutro, previa richiesta dello stesso ai
Servizi, ove ritenuto opportuno nell'interesse dei minori e all'esito degli accertamenti che pure chiedeva di demandare ai Servizi nonchè previo accertamento dell'esito positivo di un percorso di disintossicazione e di sostegno alla genitorialità da parte del padre;
nonché tenuto conto dell'attuale stato di detenzione del padre, di disporre a carico del padre un contributo al mantenimento dei figli pagina 4 di 20 minori e del figlio maggiorenne non ancora economicamente autosufficiente di € 300,00 complessivi, oltre al 50% delle spese straordinarie;
rappresentava nel merito la ricorrente che il marito, da sempre dedito all'uso di alcool e stupefacenti, aveva in costanza di matrimonio sempre maltrattato la moglie e i figli, costringendoli dal
1999 al 2021 a vivere in penose condizioni di vita, avendola il marito isolata fin dall'inizio della loro relazione, consentendole solo limitati rapporti con la famiglia d'origine e sottoponendola a un assiduo controllo sulla sua vita sociale e sulle sue relazioni, oltre ad averla aggredirla fisicamente, offesa e denigrata ripetute volte, anche davanti ai figli e sul luogo di lavoro, rivolgendole frasi del seguente tenore “puttana non vali niente, dio ti farà morire – cazzo di donna sei, non sai fare la madre, non sai fare un cazzo” e costringendola altresì in più occasioni finanche a subire atti sessuali contro la sua volontà; rappresentava di non essersi mai rivolta al PS per paura delle reazioni del marito ma che, dopo l'ennesimo episodio di violenza, in data 30.6.2021, era addivenuta a sporgere querela nei confronti del nei cui confronti era stata emessa la misura cautelare del divieto di avvicinamento CP_1 all'abitazione e ai luoghi frequentati da lei e dai tre figli (a far data dal 24.3.2023 aggravata in custodia in carcere a causa delle ripetute violazioni delle misure precedenti e del mancato rispetto dell'ammonimento); di seguito, con sentenza dell'11/07/2023 del Tribunale di Milano – IX sez. penale, il era stato condannato alla pena di anni dieci per il reato di maltrattamenti in famiglia CP_1 commesso nei confronti della moglie e dei figli e per violenza sessuale nei confronti della moglie – condanna per la quale il convenuto si trova da allora ristretto;
con comparsa di costituzione depositata il 4/05/2024 il contestando nel merito le CP_1 allegazioni della moglie e rappresentando di aver interrotto dal momento dell'ingresso in carcere e comunque da almeno due anni l'uso di alcool e stupefacenti e rappresentando di aver avuto un ottimo rapporto con tutti i suoi figli fin dal loro tenera età - come confermato dalle dichiarazioni rese a SIT dalla figlia minore , acquisite nel corso del procedimento penale;
ha chiesto quindi il Parte_2 rigetto della domanda di addebito della separazione;
nonchè di disporre l'affidamento esclusivo dei figli minori in capo alla madre, con assegnazione della casa familiare alla stessa e di poter incontrare i figli in spazio neutro, previa sua richiesta e all'esito degli accertamenti dei Servizi, nonché di escludere, allo stato attuale, il mantenimento nei confronti dei figli, in quanto attualmente non percepisce redditi, essendo detenuto presso il carcere di Pavia;
a fronte della richiesta di affidamento super esclusivo e di pagina 5 di 20 decadenza dalla responsabilità genitoriale, ha chiesto di disporre altresì ai sensi dell'art. 473 bis 45
c.p.c., l'ascolto dei figli minori – tutti già sentiti a SIT nel corso del procedimento penale;
la ricorrente non ha inteso comparire all'udienza ex art. 473 bis.21 c.p.c. del 2/07/2024, mentre il resistente non ha chiesto per tempo di esser tradotto, rappresentando solo tardivamente la propria intenzione di comparire;
pertanto il G. D. rigettava la richiesta di rinvio della difesa di parte convenuta, che insisteva per l'ascolto dei minori;
all'esito delle conclusioni rassegnate dalla parti, il G.D. si riservava e, con ordinanza pubblicata il 29/07/2024, disponeva l'affido dei minori e CP_2 [...]
in via super-esclusiva alla madre, con collocamento degli stessi presso la madre, Parte_2 anche ai fini della residenza anagrafica, nell'abitazione di Milano, via E. Broglio 1, con assegnazione della casa alla madre;
manteneva sospesi i rapporti padre/figli – fatti salvi gli incarichi conferiti ai servizi sociali, in collaborazione con i servizi inframurari del luogo di detenzione del padre, di avviare un monitoraggio sul nucleo familiare, avviare i percorsi psicologici ritenuti opportuni per minori e madre ed effettuare un approfondimento psicodiagnostico sulle condizioni psicofisiche e capacità genitoriali del padre, nonché di provvedere alla eventuale ripresa dei rapporti con i figli, previa verifica dell'interesse e della volontà della minore in tal senso, nonchè dell'avvio della presa in carico del resistente presso i Servizi Specialistici competenti per gli opportuni accertamenti tossicologici;
nominava il curatore speciale dei minori, in persona dell'avv. Cristina Frangi, assegnando alla stessa termine per la costituzione in giudizio fino al 10/01/2025 e poneva a carico del con CP_1 decorrenza dalla mensilità di settembre 2023, un contributo al mantenimento in favore dei tre figli di €
250,00 mensili oltre al 50% delle spese extra assegno cd. obbligatorie e con intero assegno unico alla madre;
disponeva altresì la trasmissione a cura dell'Agenzia delle Entrate di copia delle ultime tre dichiarazioni dei redditi presentate dal convenuto ovvero dei CU rilasciati in suo favore e, a cura delle degli estratti conto relativi agli ultimi tre anni dei conti correnti - carta PostePay Controparte_3
Evolution intestati e/o cointestati al convenuto.
Alla successiva udienza del 4/02/2025 il curatore speciale dei minori si riportava alle proprie conclusioni e chiedeva disporsi l'aumento dell'assegno di mantenimento disposto in via provvisoria in favore dei minori, dando atto di aver depositato copia dell'ordinanza con cui la C. Appello aveva rigettato il reclamo proposto dal convenuto;
la difesa di parte ricorrente rilevava che il padre era ancora totalmente inadempiente rispetto ai propri obblighi di mantenimento nei confronti dei figli;
chiedeva pagina 6 di 20 quindi che il convenuto provvedesse al deposito dell'ulteriore documentazione reddituale richiesta, con fissazione all'esito dell' udienza di discussione;
nelle more, compariva il convenuto - di cui il
Tribunale aveva provveduto a disporre la richiesta traduzione;
quindi, il G.D. provvedeva a sentire il sig. che rendeva le seguenti dichiarazioni: “ lavoro per due mesi ogni sei mesi, adesso non CP_1 sto lavorando. Non sto versando nulla ai miei figli perché non ho modo, ho solo il c/c del carcere, avevo dato la poste pay di quello che avevo alle Poste a mio nipote che veniva a trovarmi dalla Per_2
Germania, ha preso 3000 € dal mio c/c per le spese di viaggio e altre spese. Ha prelevato tutto. In
Tunisia non ho altri beni. Io ho lavorato come manovale edile per la Edil San Marco ma non mi ricordo fino a quando, io guadagnavo circa 1200 € io ero assunto con contratto di lavoro a tempo determinato, i soldi in più poi li restituivo al mio capo.”
All'esito il G.D., sentite le ulteriori richieste delle parti ed esaminata la relazione di aggiornamento trasmessa dai servizi sociali incaricati, da cui risultava che i figli ancora minori avevano confermato di non intendere riprendere allo stato i rapporti con il padre;
rigettava le ulteriori richieste istruttorie della difesa del convenuto;
disponeva le integrazioni che il convenuto provvedesse a depositare i saldi aggiornati di c/c dell'ultimo triennio, nonché l'ulteriore documentazione fiscale già richiesta all'AGE con ordinanza del 26/07/2024 e fissava per l'esame della documentazione richiesta l'udienza a trattazione scritta del 23/05/2025.
Quindi, esaminata la produzione reddituale depositata in atti dal resistente e l'ulteriore documentazione fiscale nelle more trasmessa dall'AGE, rilevato che le parti costituite avevano provveduto a precisare le rispettive conclusioni e ritenuta la causa matura per la decisione;
con ordinanza del 09/06/2025, rimetteva la causa in decisione per l'udienza del 30.9.2025 assegnando i termini ivi indicati per il deposito delle comparse conclusionali e le memorie di replica delle parti.
Depositate le memorie conclusionali delle parti, la causa è stata discussa e decisa nella camera di consiglio del 22/10/2025.
Giurisdizione e Legge Applicabile allo status
Sussiste la giurisdizione italiana, a norma dell'art. 3, 1° co., lett. a), Regolamento CE n. 2201/2003 essendo in Italia l'ultima residenza abituale dei coniugi e risiedendo entrambe le parti n Italia.
La legge applicabile è la legge italiana, in assenza di scelta da parte dei coniugi ed in applicazione dell'art. 8 del Regolamento CE 1259/10 essendo la legge dello Stato in cui è adita l'autorità giurisdizionale.
pagina 7 di 20 Giurisdizione e Legge Applicabile alla responsabilità genitoriale
Sussiste altresì la competenza giurisdizionale di questa A.G. in ordine alla responsabilità genitoriale ai sensi dell'art. 8 del Reg. CE 1111/2019 in quanto i figli ancora minori risiedono abitualmente in
Italia.
La legge applicabile alla responsabilità genitoriale è la legge italiana ai sensi della Convenzione dell'Aja del 19.10.1996 ratificata dalla Legge 101/2015, art. 17 essendo in Italia la residenza abituale dei minori.
Giurisdizione e Legge Applicabile alle obbligazioni alimentari per il minore
Sussiste la competenza giurisdizionale di questa A.G. in ordine alle obbligazioni alimentari in favore dei minori ai sensi del Reg. CE 4/2009 art. 3 lettera d) in quanto domanda accessoria alla domanda sulla responsabilità genitoriale per cui vi è la competenza di questa A.G.
La legge applicabile alla obbligazione alimentare è la legge italiana ai sensi del Protocollo dell'Aja del 23.11.2007 art. 3, richiamato dal Reg CE 4/2009 art. 15 e approvato dal Consiglio della
Unione Europea il 20.11.2009, atteso che l'Italia è lo Stato di residenza abituale del creditore.
Statuizioni istruttorie
Rileva preliminarmente il Collegio che la controversia in oggetto è matura per la decisione – condividendosi pienamente le determinazioni istruttorie assunte dal G.D. all'atto dell'ordinanza del
29/07/2024, nonché tenuto conto delle dichiarazioni rese a verbale dall'indagato e degli elementi emersi dagli ulteriori approfondimenti demandati ai Servizi Sociali e dalla documentazione acquisita sulla situazione economica del convenuto.
Parimenti vanno confermate le valutazioni rese in ordine alla superfluità dell'ascolto dei figli minori richiesto da parte resistente, ai sensi di quanto previsto dall'art. 473 bis 45 c.p.c., essendo stati gli stessi già sentiti a SIT con le garanzie di legge nel corso del procedimento penale per maltrattamenti promosso a carico del padre - le cui risultanze, acquisite agli atti, sono da ritenersi sufficienti ed esaustive;
nonché risultando detto ascolto in contrasto con l'interesse dei minori, in conformità a pagina 8 di 20 quanto previsto dalle disposizioni vigenti, interne e internazionali, atteso l'ulteriore potenziale pregiudizio legato ai profili della c.d. vittimizzazione secondaria, rispetto alla rievocazione delle condotte maltrattanti patite, che assume rilievo preminente rispetto a interessi diversi od opposti, quali quelli del genitore che ha esercitato violenza (cfr. sul punto, Cass. Pen., 20 maggio 2024, n. 20004; nonché Cass. ord. 14/08/2023 n. 24626); laddove peraltro i minori, nel corso dei colloqui avuti con l e la curatrice speciale, hanno già chiaramente espresso la loro volontà di non intendere in alcun CP_4 modo riprendere i rapporti con il padre, avendo il nucleo finalmente ritrovato una propria serenità e tranquillità familiare e di non essere intenzionati a voler rivedere il padre, non volendo riallacciare alcun tipo di rapporto.
La domanda di separazione
La domanda di separazione è fondata e deve essere accolta.
Il fallimento del tentativo di conciliazione, la natura delle domande svolte e il procedimento penale promosso a carico del convenuto per fatti commessi in danno della ricorrente, oltre all'entità della pena irrogata nei confronti del convenuto sono elementi tutti idonei a rivelare la sussistenza di una situazione di intollerabilità, allo stato, della prosecuzione della convivenza tra le parti.
Sussistono, pertanto, i presupposti di cui all'art. 151 comma 1 c.c. per la richiesta pronuncia di separazione personale dei coniugi.
L'addebito della separazione
La domanda della ricorrente di addebito della separazione al marito a fronte delle gravi condotte maltrattanti dallo stesso tenute in costanza di matrimonio è fondata e deve essere accolta.
Le allegazioni sulle gravi condotte di violenza domestica formulate in atti della ricorrente – poi puntualmente e coerentemente dalla stessa confermate a dibattimento, nel corso dell'esame reso all'udienza del 7/03/2023 - hanno trovato pieno e integrale riscontro in atti nella sentenza dell'11/07/2023, con cui il
Tribunale di Milano – IX sez. penale ha condannato il convenuto alla pena di anni dieci di reclusione per i reati di maltrattamenti in famiglia commesso nei confronti della moglie e dei figli e di violenza sessuale in danno della moglie;
il convenuto veniva altresì condannato al risarcimento del danno in favore delle PC costituite (moglie in proprio e per conto dei figli minori e figlio maggiorenne) liquidato in € 100.000
pagina 9 di 20 complessivi – statuizione dichiarata altresì provvisoriamente esecutiva e con applicazione della misura di sicurezza.
Il compendio probatorio acquisito - integralmente confermato con sentenza della Corte d'Appello del
20/02/2024, divenuta irrevocabile il 10/03/2024 – riscontra pienamente le e drammatiche condizioni di vita in cui la donna e i tre figli sono stati costretti a vivere per anni e le aggressioni fisiche e verbali patite in costanza di convivenza, in cui la donna ha riferito di essere stata costantemente colpita con schiaffi, spintoni, calci, pugni e testate, prevalentemente per motivi di gelosia e alla presenza dei figli minori – oltre che offesa e insultata, nonché costretta a subire le violente reazioni e gli abusi psicologici del resistente, spesso indotti dall'uso di alcool e stupefacenti – poi culminati nelle minacce di morte e nelle gravissime violenze sessuali vaginali e anali avvenute in costanza di matrimonio.
Dette condotte avvenivano abitualmente anche in presenza dei tre figli – all'epoca ancora tutti minori
- costretti ad assistere inermi alle gravi violenze perpetrate dal padre in danno della madre sin dalla tenerissima età. Deve rilevarsi poi che dagli atti emerge come il padre avesse atteggiamenti autoritari, afflittivi e discriminatori, oltre che violenti anche nei confronti dei figli, che ad esempio venivano costretti a rimanere seduti e a star fermi per punizione, colpiti con schiaffi, spintoni e tirate d'orecchie; alla figlia minore – l'unica femmina – veniva impedito di giocare con i bambini maschi ovvero di indossare pantaloncini nei mesi estivi.
Dette allegazioni hanno trovato piena conferma, oltre che nelle dichiarazioni testimoniali della ricorrente, nelle convergenti dichiarazioni rese dai figli maggiori e poi confermate a Per_1 CP_2 dibattimento dal primo, già all'epoca divenuto maggiorenne (cfr. le SIT depositate in atti dalla ricorrente, sub doc. 4 e la sentenza di condanna, in parte motiva).
Entrambi i figli hanno infatti confermato che il padre è sempre stato una persona aggressiva e violenta nei confronti della madre e nei loro confronti, che faceva uso di sostanze alcoliche e forse anche di altro, nonché che urlava e aggrediva sia loro che la madre (cfr. dich. del 26/07/21 in cui il ragazzo, oltre a Per_1 confermare l'episodio, riportato anche nel corso della testimonianza resa in sede penale, quando al primo anno della scuola superiore, il padre lo aveva svegliato con uno schiaffo in piena faccia, poiché si era addormentato e non era andato a scuola, ha riferito che “purtroppo gli episodi in cui mio padre è stato aggressivo sia fisicamente che verbalmente con mia mamma sono stati tanti, non riesco neanche a raccontarli e descriverli perché mi fanno tanto male in quanto alcune volte non so come reagire per proteggerla…anche con mio fratello e sorella è aggressivo verbalmente lui non ti fa male perché ti dice le brutte parole, ma perché quello che lui dice ti fa pensare che non vali niente e che sei una persona inutile..
pagina 10 di 20 mio padre è una persona che riesce a manipolare tutti.. Ci controlla in ogni momento soprattutto con la mia mamma lui la controlla le vieta di frequentare le amiche o spesso pensa che invece di andare al lavoro va in altri posti rendendole la vita difficile.. posso riferire che in casa stiamo tranquilli solo quando lui è in
Tunisia, anche io riesco ad andare a lavoro tranquillo senza aver paura che lui in casa possa fare del male
a qualcuno. Spesso ho assistito a litigi che mio padre ha avuto con mia mamma dove lui le rompeva i cellulari perché pensava che lo usasse per chiamare altre persone che picchiava mia mamma con schiaffi in viso e altro.. Ad episodi dove veniva perennemente denigrata.. Non riesco a riferire nulla di più perché in questo momento sto male perché mi vengono in mente tutte le volte che mia mamma è stata picchiata, aggredita verbalmente e denigrata da quella persona che è mio padre. Tante volte ho pensato che sarebbe bastato poco da parte mia per evitare a mia mamma tutte quelle sofferenze, ma mi sarei messo dalla parte del torto e non me la sentivo di doverli lasciare da soli con lui. Per tale motivo spero che mio padre non abbia più la possibilità di rientrare in casa perché adesso stiamo piano piano riacquistando la nostra serenità”; nello stesso senso le dichiarazioni rese dal fratellino - all'epoca di 12 anni, che al momento CP_2 dell'audizione aveva riferito in lacrime alla psicologa che anche lui, il fratello e la sorella erano vittime dell'aggressività del padre, nonché che il padre lo aveva aggredito perchè lui stava troppo dalla parte della mamma, frase cui il minore non era riuscito neppure a significare. Il bambino aveva altresì riferito di aver paura di parlare con lui e di aver paura che lui si arrabbi e ci chiuda nella stanza per due ore o più e di non aver mai voluto bene al padre, senza riuscire a spiegarne il perché.
Anche la figlia più piccola, pur mostrando sincero affetto nei confronti del padre, ha riferito che lo stesso oltre a non lavorava, dorme tutto il giorno, è spesso arrabbiato, litigava e urlava con la madre e non vuole che andiamo al mare e altre cose (“non vuole che mi faccio gli amici .. perché è invidioso”).
Le condotte commesse dal convenuto in danno di moglie e figli – peraltro protrattesi per un lungo arco temporale, di fatto fino all'interruzione della convivenza solo con l'applicazione della misura cautelare del divieto di avvicinamento all'abitazione e ai luoghi frequentati dalla persona offesa e dai tre figli del 5/10/2021, di seguito a far data dal 24.3.2023 aggravata in custodia in carcere per via delle ripetute violazioni commesse dal – comprovano quindi all'evidenza l'addebitabilità CP_1 della separazione al convenuto, dal momento che la dissoluzione dell'unione coniugale risulta causalmente e direttamente ricollegata alle condotte maltrattanti e prevaricatorie dallo stesso poste in essere nell'arco dell'intera convivenza che, oltre a integrare le abituali violenze fisiche e morali inflitte al coniuge, costituiscono violazioni talmente gravi dei doveri nascenti dal matrimonio da fondare - di per sé sole -, non solo la pronuncia di separazione personale, in quanto determinanti l'intollerabilità pagina 11 di 20 della convivenza, ma anche la dichiarazione della sua addebitabilità all'autore di esse. Né – una volta accertata la sussistenza di tali condotte – si rende necessario procedere alla comparazione, ai fini dell'adozione delle relative pronunce, del comportamento del coniuge che sia stato vittima delle violenze, trattandosi di atti che, in ragione della loro estrema gravità, sono comparabili solo con comportamenti omogenei” (ex multis Cass. n. 3925/18 e succ. conf.).
Le statuizioni in punto responsabilità genitoriale e collocamento dei minori
Preliminare rispetto alle domande in punto affidamento del minore, è la decisione sulle istanze di decadenza dalla responsabilità genitoriale del padre formulata dalla ricorrente.
Ritiene il Collegio che alla luce delle prove documentali acquisite, sussistono i presupposti per la pronuncia di decadenza dalla responsabilità genitoriale del padre, con conseguente concentrazione esclusivamente in capo alla madre – in cui favore già in sede di provvedimenti provvisori era stato disposto l'affido super-esclusivo dei figli ancora minori e che di fatto è stato da sempre l'unico genitore ad occupata della crescita e dell'educazione dei figli.
Gli atti del processo penale acquisiti e le dichiarazioni dei figli maggiori ivi acquisite hanno chiaramente restituito prova delle condotte violente e delle afflittive condizioni di vita in cui il convenuto ha costretto moglie e figli a vivere: condotte di cui anche i figli sono stati direttamente vittime e rispetto alle quali il convenuto non ha mostrato alcuna revisione critica.
Tanto premesso in fatto, le gravi condotte di violenza domestica accertate a carico del padre - di per sé integranti la violazione dei propri doveri di accudimento e cura nei confronti della prole, unitamente alla totale disaffezione sia morale che materiale mostrata nei confronti dei figli ancora minori e all'assenza di qualsiasi contributo al loro mantenimento, da tempo rimesso integralmente a carico della madre, che vi fa fronte solo grazie all'aiuto del figlio maggiorenne, comprovano la totale inadeguatezza del padre all'assunzione del proprio ruolo di genitore e giustificano l'adozione della pronuncia di decadenza dalla responsabilità genitoriale nei confronti del padre, non avente scopo sanzionatorio, ma finalità di tutela dei figli ancora minori - essendo finalizzata a scongiurare ulteriori condotte pregiudizievoli da parte del genitore maltrattante (cfr. sul punto, Cass. Civ., Ord. 18 giugno
2018, n. 1594; nonché nel merito Corte d'Appello di Milano, decreto 25.10.23).
Alla luce di quanto precede, in assenza di qualsiasi consapevolezza in capo al genitore delle proprie carenze genitoriali e di qualsiasi resipiscenza nei confronti della prole, deve pertanto essere pagina 12 di 20 accolta la domanda di decadenza del padre dalla titolarità e dall'esercizio delle responsabilità genitoriale, da cui discende la concentrazione della responsabilità genitoriale in capo alla madre che, a fronte del gravissimo contesto familiare descritto, ha saputo invece allontanarsi dagli agiti maltrattanti del padre, con l'aiuto degli stessi figli, ricostituendo un nucleo familiare stabile e sereno in cui la madre si è dimostrata pienamente capace di accudirli e sostenerli nella crescita, come confermato dai minori alla curatrice speciale dei minori – cui sono apparsi attualmente sereni, tranquilli e disponibili al dialogo – nonché dal loro inserimento sociale (il figlio secondo il II anno di scuola superiore CP_2 presso l'istituto professionale ad Affori e praticare con passione il rugby, allenando una squadra di bambini, oltre alla pesca, mentre la figlia minore ha concluso l'ultimo anno della scuola Pt_2 primaria ed ha appena iniziato le medie e anche lei pratica rugby).
La responsabilità genitoriale sui figli ancora minori continuerà ad essere quindi esercitata in via esclusiva dalla madre, presso cui gli stessi rimarranno collocati anche ai fini della residenza anagrafica e che assumerà autonomamente tutte le decisioni di maggior interesse per i figli minori, relative all'istruzione, all'educazione e alla salute, tenendo conto delle loro capacità, delle inclinazioni e delle aspirazioni del minore e con totale esclusione del padre da tali scelte.
L'assegnazione della casa familiare alla madre
dev'essere confermata l'assegnazione della casa familiare di Milano, via E. Broglio 1 Parte_3 alla madre, peraltro già di sua esclusiva proprietà – quale genitore affidataria esclusiva, che continuerà ad abitarvi con i figli.
La sospensione dei rapporti padre-figli
In accoglimento della richiesta formulata dalla ricorrente e della curatrice speciale dei minori, devono essere mantenuti sospesi i rapporti padre-figli, come già disposto in via provvisoria.
Deve al riguardo tenersi conto non solo della chiara volontà fin di recente espressa dai minori alla curatrice speciale – sia dal figlio che ha dichiarato di non intendere assolutamente riprendere CP_2 alcun tipo di rapporto con il padre, così del pari dalla figlia minore, che ha confermato quanto già dichiarato di non essere intenzionata alla ripresa dei rapporti (riferendo altresì di 'stare bene così come sta' e di 'non voler vedere papà'); ma anche dell'assenza di una chiara presa di consapevolezza e di pagina 13 di 20 iniziativa riparatorie/risarcitorie da parte del padre rispetto alle condotte disfunzionali poste in essere in danno della prole e della coniuge.
Resta fermo l'incarico già conferito ai Servizi sociali di provvedere, ove ritenuto nell'interesse dei minori e comunque nel rispetto della loro volontà, alla ripresa dei rapporti padre/figli mediante incontri osservati e protetti in spazio neutro, solo ove il ricorrente ne faccia espressa richiesta e previo approfondimento psicodiagnostico del padre e delle sue capacità genitoriali, nonché avuto riguardo alle pregresse problematiche di abuso da parte del previa valutazione delle sue condizioni CP_1 psicofisiche presso il . Pt_4
Le statuizioni in punto di mantenimento dei minori
Ritiene il Collegio che in punto economico, il contributo posto a carico del padre al mantenimento delle prole dev'essere rideterminato in € 300.00 mensili – omnicomprensivo delle spese straordinarie per i minori.
Riguardo la situazione economica delle parti, si rileva quanto segue.
La ricorrente lavora come collaboratrice scolastica su turni, con un reddito mensile di circa
1500,00 € annui, con cui sostiene in via esclusiva tutte le spese di casa e dei figli, occupandosi al contempo dei due figli ancora minori - oggi coadiuvata dal figlio maggiore (oggi 24enne, che Per_1 sta ultimando gli studi e lavora, sia pure in modo non continuativo e quindi non ancora autosufficiente).
Il nucleo familiare vive a Milano in un appartamento di esclusiva proprietà della sig.ra non gravato da mutuo. Parte_1
Per contro il allo stato detenuto dal 24/03/2023, in costanza di matrimonio ha allegato CP_1 di lavorare saltuariamente come manovale in regola, senza tuttavia documentare alcunché in ordine alla pregressa attività lavorativa all'atto della propria costituzione, nè la documentazione reddituale richiesta dall'art. 473 bis.12 c.p.c. (sebbene nel corso del processo penale la difesa dell'imputato risulta aver prodotto il CUD 2022), limitandosi a documentare di aver fatto richiesta di copia delle certificazioni uniche dell'ultimo triennio, così implicitamente ammettendo di averle presentate (cfr. all.
005),; né ha depositato l'estratto conto degli ultimi tre anni della carta Postepay di sua titolarità, che ha riferito di non poter richiedere durante la detenzione.
pagina 14 di 20 Dalla data del suo arresto si è disinteressato completamente dei figli e non ha più versato alcunché per il loro mantenimento.
Allo stato detenuto presso la C.C. di Pavia, ha documentato in atti di lavorare in carcere come addetto alle pulizie, attività che ha dichiarato di voler progressivamente incrementare. I cedolini depositati in atti (relativi a sole 4 mensilità dell'anno 2024), attestano in effetti un reddito in crescita, pari a circa 450,00 € di media;
non sono state documentate le eventuali spese personali.
In seguito all'ordine di esibizione del G.D., l'AGE ha prodotto le certificazioni uniche 2022,
2023 e 2024 da cui risulta che il aveva sempre lavorato nel triennio anche presso diversi CP_1 datori di lavoro, dichiarando redditi in crescita nel biennio 202172022 (nello specifico, di circa
9.500,00 € nell'anno d'imposta 2021 - CU 2022; di circa 17.300,00 Euro nell'anno di imposta 2022 -
CU 2023) e di soli 3.300,00 € per l'anno fiscale 2023, anno in cui è intervenuto l'arresto (cfr. CU
2024).
In seguito alle ulteriori integrazioni richieste con ordinanza istruttoria del 4/02/2025, il convenuto ha depositato gli estratti contro della Carta Poste Pay allo stesso intestata solo dal
25/03/2023 all'1/04/2025 – attestanti dunque le sole movimentazioni in epoca successiva all'arresto e da cui pure risultano nei mesi di marzo e aprile 2025, due bonifici in favore del signor seppur CP_1 di lieve entità (pari a 50,00 e 80,00 Euro) provenienti dal signor ' Atef' e con causale non CP_1 specificata/non leggibile;
non sono stati invece prodotti i saldi del conto corrente, pure richiesti.
Nel periodo indicato, risultavano inoltre numerosi prelievi di contanti – soprattutto nel mese di luglio 2024 – per un totale di € 3.050,00, complessivi.
Quanto alla produzione della dichiarazione ai sensi dell'art. 473bic.18 c.p.c., il signor CP_1 ha indicato unicamente i redditi percepiti nell'ultimo triennio, anche in tal caso senza indicare eventuali spese personali.
Nelle proprie conclusioni, il resistente ha chiesto di escludere, allo stato, il mantenimento da parte del padre nei confronti dei figli, assumendo la sua attuale incapacità a provvedervi.
Sul punto il Collegio rileva quanto segue.
Il resistente ha proposto reclamo ex art. 473 bis 24 c.p.c. avverso l'ordinanza del Tribunale di
Milano, emessa in data 26 luglio 2024 con riguardo al contributo di mantenimento disposto a suo carico, allegando l'impossibilità materiale di svolgere attività lavorativa e la preclusione all'accesso al pagina 15 di 20 lavoro all'esterno, se non dopo un periodo di osservazione di almeno un anno, come previsto dall'art.4 bis O.P.
Con ordinanza emessa dalla Corte d'Appello in data 30/10/2024, detto reclamo veniva rigettato, richiamato l'obbligo del genitore separato o divorziato di versare l'assegno di mantenimento per i figli anche ove disoccupato, salvo che lo stesso comprovi di essersi attivato per cercare lavoro e di non essere riuscito in alcun modo a recuperare i soldi necessari e al contempo di non avere altri redditi
(Cass. sent. n. 39411 del 24 agosto 2017).
Rilevava la Corte che anche in assenza di stabile occupazione i genitori dotati di capacità lavorativa sono obbligati a partecipare al mantenimento della prole, al fine di evitare che il peso di tale obbligo ricada solo sul genitore convivente – obbligo che sussiste per il solo fatto di averli generati, anche a carico del genitore che, per qualsiasi motivo, salvi si tratti di impedimenti assoluti e comprovati
(per esempio, invalidità gravissima con percezione di sussidi strettamente necessari alla sopravvivenza), non eserciti attività lavorativa, pur avendo capacità lavorativa generica;
onere della prova che come risulta anche dalla giurisprudenza formatesi in ordine alla fattispecie di violazione degli obblighi di assistenza familiare di cui all'art. 570 c.p., incombe sull'interessato, che ha l'onere di allegare gli elementi dai quali possa desumersi l'impossibilità di adempiere alla relativa obbligazione e che non è automaticamente assolto solo a fronte della generica indicazione del proprio stato di disoccupazione (cfr. Cass. pen. Sent. n. 7273/2013 e 5751/2010).
Parimenti la Corte d'Appello ha escluso che potesse assumere rilievo lo stato di detenzione del convenuto, quale asserita circostanza ostativa all'assolvimento del predetto obbligo da parte del detenuto, richiamato l'orientamento della giurisprudenza di legittimità sul punto (“..con riferimento allo stato di detenzione, non esclude affatto la debenza dell'obbligo contributivo ma pone in discussione soltanto l'accertamento se tutto ciò comporti la scusabilità penale della condotta astrattamente criminosa. Infatti, come osservato da Cass. Sez. 6, Sentenza n. 41697 del 15/09/2016 :
"In tema di violazione degli obblighi di assistenza familiare, l'indisponibilità da parte dell'obbligato dei mezzi economici necessari ad adempiere si configura come scriminante soltanto se perdura per tutto il periodo di tempo in cui sono maturate le inadempienze e non è dovuta, anche solo parzialmente, a colpa dell'obbligato (Fattispecie in cui laCorte ha escluso che lo stato di detenzione dell'obbligato integrasse una causa di forza maggiore idonea a scriminarne l'inadempimento rilevando che tale condizione era a questi imputabile e che, comunque, lo stato detentivo si era protratto per pagina 16 di 20 pochi mesi in relazione alla durata di oltre cinqueanni dell'inadempimento). Anche la più recente pronuncia della Sez. 6 - , Sentenza n. 13144 del 01/03/2022 Ud. (dep. 06/04/2022) afferma che: "In tema di violazione degli obblighi di assistenza familiare, lo stato di detenzione dell'obbligato non può considerarsi causa di forza maggiore giustificativa dell'inadempimento, in quanto la responsabilità per
l'omessa prestazione non è esclusa dall'indisponibilità dei mezzi necessari, quando questa sia dovuta, anche parzialmente, a colpa dell'obbligato, ma può rilevare ai fini della verifica della sussistenza dell'elemento soggettivo del reato. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto sussistente il dolo, non avendo l'imputato dato prova di aver fatto quanto possibile per fruire, in regime detentivo, di fonti di reddito lavorativo, presentando domanda di lavoro.. ").
In applicazione dei predetti principi, il reclamo del convenuto veniva integralmente rigettato, disattendendo l'assunto del resistente che ha asserito di non riuscire, neppure con il lavoro all'interno del carcere, a mantenere altri se non sé stesso, con atteggiamento invero assai egoistico ed irresponsabile, tanto più che costui neppure si perita di specificare quale sia l'entità dei redditi percepiti e quale sarebbe l'incidenza su di essi degli allegati bisogni personali. Peraltro, egli neppure accenna a confrontarsi, confutandole, con le motivazioni, contenute nell'ordinanza impugnata, che anche in ragione del prolungato inadempimento all'obbligo di provvedere ai bisogni dei figli, ed al comprovato esercizio di attività lavorativa pregressa, gli attribuisce la disponibilità di risparmi ai quali potrebbe aggiuntivamente attingere per dare adempimento ai propri doveri, completamente disertati nonostante gli stessi siano stati quantificati, oltretutto, addirittura in misura inferiore a quello che rappresenterebbe, per ragazzi di quella età, il “minimo vitale”. In conseguenza dell'assoluta infondatezza del reclamo e della sua pretestuosità, nonché in considerazione che lo stesso è stato proposto al fine di elidere il dovere di contribuire al mantenimento di ben tre figli con l'importo, francamente quasi bagatellare, di € 250 mensili, veniva altresì disposta la revoca del beneficio del patrocinio a spese dello Stato ai sensi dell'art. 136 D.P.R. n. 115/2002, ritenendo l'azione interposta quanto meno con grave colpa, concretanti certamente, nei riguardi dei figli, un uso non congruo del diritto e dei correlati strumenti per farlo valere.
Tutto ciò premesso, con le proprie conclusioni il convenuto ha reiterato la propria domanda di esclusione del contributo al mantenimento sopra disposto, persistendo così nel proprio contegno processuale 'egoistico e irresponsabile' già evidenziato dalla Corte d'Appello che pure ha rilevato pagina 17 di 20 l'iniquità del contributo di mantenimento già disposto ('quantificato addirittura in misura inferiore quello che rappresenterebbe, per ragazzi di quell'età, il minimo vitale'.).
A fronte di quanto precede, dovendosi tuttora presumere – in quanto non smentita - l'esistenza di risparmi, ai sensi dell'art.116 c.p.c. e a fronte dell'accertata capacità lavorativa specifica del resistente (peraltro oggi accresciutasi, avendo il documentato i corsi di professionalizzazione CP_1
e i diplomi acquisiti nel percorso di studi cui si è dedicato durante il periodo carcerario); tenuto altresì conto della totale assenza di contributo al mantenimento da parte del padre, di cui è da tempo integralmente gravata la ricorrente, oltre che dell'età e delle esigenze di vita dei due figli ancora minori, sicuramente accresciuta - dev'essere accolta la richiesta della ricorrente, cui ha aderito anche la curatrice dei minori, di aumento del quantum dell'assegno di mantenimento dei figli minori e del figlio maggiorenne non ancora economicamente autosufficiente, che si ritiene equo e congruo rideterminare in € 350.00 mensili - importo omnicomprensivo delle spese straordinarie, a fronte dell'intervenuta declaratoria di decadenza e della necessità di non prevedere contatti tra le parti, anche avuto riguardo alla gravità dei reati per cui vi è condanna nei confronti del convenuto.
Parimenti l'assegno unico universale per la famiglia continuerà ad essere erogato per l'intero in favore della madre quale affidataria esclusiva dei minori.
Le spese di lite
Considerata l'integrale soccombenza del sulle domande svolte, questi dovrà altresì CP_1 essere condannato alla rifusione integrale delle spese in favore della che si liquidano come in Parte_1 dispositivo ai sensi del DM. 55/2014 come da ultimo modificato con DM. 37/2018 tenuto conto del valore indeterminato della causa, della qualità dell'attività professionale svolta, nonchè del numero e della difficoltà delle questioni trattate.
Il compenso spettante alla curatore speciale del minore sarà invece posto a carico dell'Erario, attesa l'ammissione del minore al patrocinio a spese dello Stato, e viene liquidato come da separato decreto.
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P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, disattesa o rigettata ogni diversa ed ulteriore domanda, eccezione, deduzione, istanza anche istruttoria, così statuisce:
1. Dichiara la separazione personale, ex art. 151 comma 1° c.c. dei coniugi Parte_1
e che hanno contratto matrimonio civile in MILANO il
[...] Controparte_1
29/01/1999 , iscritto nei registri dello stato civile del Comune di MILANO nell'anno 1999, atto n. 120,
Registro 01, Parte 1.
2. Dichiara la separazione addebitabile al marito Controparte_1
3.Manda il Cancelliere a trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, limitatamente al capo 1, dopo il suo passaggio in giudicato, all' Ufficiale di stato civile del Comune di
MILANO per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge.
4. Dichiara decaduto dalla responsabilità genitoriale sui figli minori e Controparte_1 CP_2
e per l'effetto, dispone che la responsabilità genitoriale sugli stessi sarà esercitata in via Parte_2 esclusiva dalla madre, che assumerà tutte le decisioni anche di maggior interesse per i figli, relative all'istruzione, all'educazione e alla salute, tenendo conto delle loro capacità, inclinazioni e aspirazioni.
5. Mantiene i figli minori collocati presso la madre, anche ai fini della residenza anagrafica.
6. Assegna la casa famigliare di Milano, via E. Broglio 1 alla madre che continuerà ad abitarvi con i figli.
7. Mantiene sospesi i rapporti padre/figli – fatti salvi gli incarichi di seguito conferiti ai servizi sociali in ordine alla loro ripresa.
8. Dispone che i Servizi Sociali competenti per territorio:
- mantengano un monitoraggio sul nucleo famigliare;
- avvino ove ritenuto opportuno percorsi di supporto psicologico in sostegno della madre e dei minori, ove vi sia volontà degli stessi in tal senso;
- provvedano ove ritenuto nell'interesse dei minori e nel rispetto della loro volontà, alla ripresa dei rapporti padre/figli mediante incontri osservati e protetti in spazio neutro, solo ove il ricorrente ne faccia espressa richiesta e previo approfondimento psicodiagnostico del padre e delle sue capacità genitoriali, nonché avuto riguardo alle pregresse problematiche di abuso da parte del previa CP_1 valutazione delle sue condizioni psicofisiche presso il SerT/NOA;
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9. Pone a carico del signor l'obbligo di contribuire al mantenimento dei figli minori Controparte_1
e , con decorrenza dalla data di pubblicazione della presente sentenza, versando alla CP_2 Pt_2 madre entro il 5 di ogni mese l'importo di € 350,00 mensili - omnicomprensivo delle spese extra assegno per i minori – contributo soggetto a rivalutazione annuale ed automatica secondo gli indici
ISTAT.
10. Dispone che l'assegno unico universale per la famiglia continui ad essere erogato per l'intero alla madre, quale affidataria esclusiva dei minori.
11. Condanna il convenuto alla rifusione integrale delle spese del presente giudizio in favore della resistente che si liquidano in € 5.000,00 oltre a spese generali accessorie forfettarie, oltre Iva e cpa come per legge.
Sentenza immediatamente esecutiva ex lege, ad eccezione del capo 1).
Manda al Cancelliere per la comunicazione della presente sentenza alle parti e ai Servizi Sociali del Comune di Milano per quanto di competenza.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del 22 ottobre 2025.
Il Giudice Relatore Est. Il Presidente
Valentina DI PEPPE Anna CATTANEO
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