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Sentenza 11 novembre 2025
Sentenza 11 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sassari, sentenza 11/11/2025, n. 528 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sassari |
| Numero : | 528 |
| Data del deposito : | 11 novembre 2025 |
Testo completo
RG 1335/2022
Repubblica Italiana
In nome del Popolo Italiano
Tribunale Ordinario di Sassari
Sezione Lavoro
Il Giudice dott. Matteo Girolametti ha pronunciato la seguente
Sentenza nella causa promossa da
(C.F. , rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1 C.F._1
ME AR, elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultima in Olbia, Via
Talenti n. 47;
RICORRENTE contro
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Maria Adelaide Nieddu, CP_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliato presso la sede provinciale dell'Ente in Sassari, Via Rockefeller n.
68;
CONVENUTO
OGGETTO: iscrizione gestione commercianti – avviso di addebito
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso al Tribunale di Sassari, quale Giudice del Lavoro, depositato in data
16.9.2022, ha convenuto in giudizio l' , impugnando Parte_1 CP_1
l'avviso di addebito n. 402 2022 00016800 30 000, avente ad oggetto l'omesso versamento dei contributi IVS e le sanzioni per morosità relativi all'iscrizione alla gestione commercianti con riferimento all'anno 2020, per complessivi € 4.266,88.
2. La ricorrente in epigrafe ha contestato la pretesa di , ritenendo insussistenti i CP_1 presupposti per l'iscrizione alla gestione commercianti, atteso che l' non avrebbe CP_2 provato che la sig.ra in qualità di socia amministratrice della società Le Pt_1 caramelle stregate S.r.l., avrebbe svolto con abitualità e prevalenza attività commerciale all'interno di tale compagine sociale.
3. Difatti, parte ricorrente ha lamentato che l' non avrebbe fornito alcuna prova a CP_1 sostegno del credito rivendicato, dovendo quest'ultimo dimostrare i fatti costitutivi determinanti l'insorgenza dell'obbligazione contributiva.
4. L'odierna ricorrente ha pertanto eccepito l'illegittimità della pretesa azionata dall' , CP_1 chiedendo l'accoglimento delle conclusioni che seguono:
“1) sospendere l'esecutorietà dell'impugnato avviso di addebito
n.40220220001680030000, onde evitare un ingiusto pregiudizio alla ricorrente, sussistendone i gravi motivi di cui sopra;
2) dichiarare l'illegittimità e la conseguente nullità dell'avviso di addebito n.
40220220001680030000 impugnato nonché dichiarare non dovuta somma alcuna a nessun titolo da parte del ricorrente;
3) accogliere l'opposizione e, per l'effetto, annullare, revocare e dichiarare nullo e/o inefficace l'opposto avviso di addebito n. 40220220001680030000 per i motivi esposti nel presente ricorso;
4) Con vittoria di spese”.
5. Si è ritualmente costituito in giudizio l' , eccependo preliminarmente la tardività del CP_1 ricorso, e comunque chiedendo l'integrale rigetto delle domande avversarie, attesa legittimità della pretesa impositiva azionata.
6. In particolare, l' ha contestato che la controparte non ha allegato nulla di specifico CP_2
a sostegno del ricorso, evidenziando che la sig.ra è stata iscritta alla gestione Pt_1 commercianti dal 13.3.2017, in qualità di socia accomandataria della Le caramelle stregate S.a.s.; quest'ultima in data 15.11.2019 è stata poi trasformata in società a responsabilità limitata, in cui l'odierna ricorrente ha mantenuto una quota del 50% del capitale sociale e il ruolo di amministratrice.
7. Rispetto all'attività svolta, l' ha eccepito che il ricorso non conteneva alcuna CP_1 indicazione circa l'organizzazione della stessa, i soggetti che si sono occupati della gestione, se vi erano dipendenti e come era organizzata l'attività.
8. Parte resistente ha posto in luce che nella stessa dichiarazione resa in data 4 marzo 2020 con l'allegato D-2, ai fini dell'apertura dell'unità locale di Alghero, la sig.ra ha Pt_1
2 riconosciuto di “aver prestato la propria opera presso imprese esercenti l'attività nel settore alimentare o nel settore della somministrazione di alimenti e bevande, per almeno due anni (anche non continuativi) nell'ultimo quinquennio, comprovata dalla iscrizione all'Istituto nazionale per la previdenza sociale, quale socio lavoratore o in altre posizioni equivalenti”.
9. Inoltre, l' ha allegato che oltre alla citata unità locale di Alghero, poi chiusa ad aprile CP_1
2021, l'impresa veniva svolta anche nelle unità locali di Olbia e Arzachena, senza l'assunzione di dipendenti a tempo pieno e con mansioni diverse dal commesso.
10. Anche con riferimento all'unità locale di Alghero, l ha sottolineato che l'apertura CP_2 risaliva al 7.5.2020 e che venivano tuttavia assunte soltanto due lavoratrici a tempo determinato e parziale dall'1.7.2020 al 30.9.2020.
11. Tutti tali elementi, unitamente alle dichiarazioni fiscali rese dalla sig.ra e alla Pt_1 percezione delle indennità riconosciute ai lavoratori autonomi con riferimento al periodo del Covid-19, confermerebbero secondo l' la sussistenza dei presupposti per CP_1
l'iscrizione della ricorrente alla suddetta gestione previdenziale.
12. Mutata la persona del giudice e istruita la causa documentalmente, la presente pronuncia viene resa all'esito della discussione orale tra le parti all'udienza dell'11 novembre 2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
13. Il ricorso è infondato e va rigettato.
14. Preliminarmente, va respinta l'eccezione di inammissibilità del ricorso sollevata dall' , posto che l'atto introduttivo del giudizio è stato depositato in data 16.9.2022, e CP_1 dunque entro il termine di quaranta giorni di cui all'art. 24, comma quinto, del d.lgs. n.
46/1999 decorrente dal 7.8.2022.
15. Andando al merito della vicenda, in generale, si osserva che le Sezioni Unite, con la sentenza n.17076/2011, hanno riconosciuto, per un verso, la legittimità della doppia iscrizione (alla gestione separata ed alla gestione commercianti) del socio amministratore di S.r.l. che partecipi con abitualità e prevalenza al lavoro aziendale;
e per altro verso, hanno escluso che la normativa in questione, a cagione della sua portata interpretativa, contrasti con i principi costituzionali e con quelli dettati dalla Convenzione EDU;
fissando nella stessa sentenza i seguenti principi di diritto : "Il D.L. 31 maggio 2010, n. 78, art. 12, comma 11, convertito in legge, con modificazioni, dalla L. 30 luglio 2010, n. 122, art. 1,
3 comma 1 - che prevede che la L. 23 dicembre 1996, n. 662, art. 1, comma 208, si interpreta nel senso che le attività autonome, per le quali opera il principio di assoggettamento va prevista per l'attività prevalente, sono quelle esercitate in forma
d'impresa dai commercianti, dagli artigiani e dai coltivatori diretti, i quali vengono iscritti in una delle corrispondenti gestioni dell mentre restano esclusi CP_1 dall'applicazione della L. n. 662 del 1996, art. 1, comma 208, i rapporti di lavoro per i quali è obbligatoriamente prevista l'iscrizione alla gestione previdenziale di cui alla L. 8 agosto 1995, n. 335, art. 2, comma 26, - costituisce disposizione dichiaratamente ed effettivamente di interpretazione autentica, diretta a chiarire la portata della disposizione interpretata, e pertanto, in quanto tale, non è lesiva del principio del giusto processo di cui all'art. 6 CEDU, trattandosi di legittimo esercizio della funzione legislativa garantita dall'art. 70 Cost.. b) In caso di esercizio di attività in forma d'impresa ad opera di commercianti, o artigiani, o coltivatori diretti, contemporaneamente all'esercizio di attività autonoma per la quale è obbligatoriamente prevista l'iscrizione alla gestione previdenziale separata di cui all'art. 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, non opera l'unificazione della contribuzione sulla base del parametro dell'attività prevalente, quale prevista dalla L. 23 dicembre 1996, n. 662, art. 1, comma 208”.
16. La norma di interpretazione autentica è stata poi scrutinata positivamente anche dalla
Corte Cost. (sentenza n. 15/2012), che ha escluso qualsiasi profilo di illegittimità costituzionale riconoscendo alla disposizione una portata effettivamente interpretativa e come tale un'efficacia naturalmente retroattiva.
17. Una volta stabilito che per il socio amministratore di società che partecipi all'attività aziendale vi possa essere in via di principio la doppia iscrizione consentita dalla legge
(anche in base alla nuova norma interpretativa), rimane sempre da accertare in concreto, in ogni singola fattispecie, il presupposto della partecipazione personale all'attività aziendale commerciale in modo abituale e prevalente ai fini dell'iscrizione alla gestione commercianti.
18. Secondo la giurisprudenza di legittimità (tra le tante Cass. 8474/2017) - che ha riconsiderato in senso estensivo il punto già esaminato dalla sentenza delle Sez. Unite
3240 del 12.2.2010 - il requisito della partecipazione personale al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza, deve essere inteso in relazione ad un criterio non
4 predeterminato di tempo e di reddito, da accertarsi in senso relativo e soggettivo, ossia facendo riferimento alle attività lavorative espletate dal soggetto considerato in seno alla stessa attività aziendale costituente l'oggetto sociale della S.r.l. (ovviamente al netto dell'attività esercitata in quanto amministratore); e non già comparativamente con riferimento a tutti gli altri fattori produttivi (naturali, materiali e personali) dell'impresa; tale tesi meglio si attaglia all'interpretazione più logica della norma volta a valorizzare l'elemento del lavoro personale, come peraltro affermato nella stessa sentenza delle
Sezioni Unite 3240/2010 ed aderisce poi maggiormente alla ratio estensiva dell'obbligo assicurativo introdotto dal legislatore per i soci di S.r.l. con la norma in esame, evitando di restringere l'area di applicazione dell'assicurazione commercianti e di lasciare fuori di essa tutti i casi in cui l'attività del socio di S.r.l., ancorché rilevante ed abituale, non venga ritenuta preponderante rispetto agli altri fattori produttivi.
19. La distinzione tra prestazione di lavoro e attività di amministrazione è alla base dei dati normativi di partenza posto che, appunto, la legge ai fini della iscrizione alla gestione commercianti richiede come titolo che il socio partecipi al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza;
mentre qualora il socio si limiti ad esercitare l'attività di amministratore egli dovrà essere iscritto alla gestione separata. Non possono perciò confondersi, già sul piano logico giuridico, l'attività inerente al ruolo di amministratore con quella esercitata come lavoratore (neppure quando questa seconda attività si esplica al livello più elevato dell'organizzazione e della direzione). Si tratta di attività che rimangono su piani giuridici differenti, dal momento che l'attività di amministratore si basa su una relazione di immedesimazione organica o al limite di mandato ex art. 2260
c.c.; e comporta, a seconda della concreta delega, la partecipazione ad una attività di gestione, l'espletamento di una attività di impulso e di rappresentanza che è rivolta ad eseguire il contratto di società assicurando il funzionamento dell'organismo sociale e sotto certi aspetti la sua stessa esistenza laddove l'attività lavorativa è rivolta alla concreta realizzazione dello scopo sociale, al suo raggiungimento operativo, attraverso il concorso dell'opera prestata a favore della società dai soci, e dagli altri lavoratori subordinati o autonomi.
20. La ricorrenza del requisito della partecipazione al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza deve essere dimostrata dall' , essendo quest'ultimo gravato CP_1
5 dell'onere di provare gli elementi costitutivi del credito azionato col titolo esecutivo.
21. Nel caso di specie, il giudicante ritiene adempiuto tale onere da parte dell
[...]
, emergendo dalla documentazione depositata a corredo della memoria CP_3 costituzione il necessario esercizio da parte ricorrente di attività commerciale all'interno della società sopra indicata, senza che quest'ultima abbia invece dimostrato di essersi dedicata unicamente, ovvero comunque in via prevalente, all'amministrazione della stessa.
22. Occorre prendere le mosse dalla circostanza che parte ricorrente era iscritta alla gestione commercianti quale socia accomandataria della Le Caramelle Stregate S.a.s., antecedentemente alla trasformazione della società di persone in società di capitali, fatto quest'ultimo pacifico tra le parti in causa e risalente al 15.11.2019 (doc. 2 fasc. ricorrente).
23. La mera circostanza della trasformazione della società e il mutamento della ragione sociale non comporta ex se alcuna presunzione circa un'ipotetica variazione dell'attività svolta da parte della socia amministratrice, ben potendo quest'ultima continuare a prestare attività lavorativa.
24. L'attività sociale veniva svolta nell'anno 2020 attraverso tre unità locali, site in Olbia,
Arzachena e Alghero;
nello specifico, quest'ultima veniva aperta il 7 maggio 2020, secondo quanto emerge dalla visura in atti.
25. Una valenza probatoria assume l'allegato D-2 alla richiesta di apertura dell'unità locale di
Alghero trasmessa da parte dell'odierna ricorrente in data 4 marzo 2020 (doc. 3 fasc.
). In quest'ultimo, la sig.ra ha dichiarato “di aver prestato la propria CP_1 Pt_1 opera presso imprese esercenti l'attività nel settore alimentare o nel settore della somministrazione di alimenti e bevande, per almeno due anni (anche non continuativi) nell'ultimo quinquennio, comprovata dalla iscrizione all'istituto nazionale per la previdenza sociale” quale “amministratore lavoratore”, specificando poi nella parte riservata al “periodo di esperienza” l'indicazione “dal 07/11/2016”; pertanto, in tale modulo è la stessa ricorrente a non scrivere alcuna data finale rispetto a una ipotetica cessazione della partecipazione all'attività aziendale quale socio lavoratore, rivestendo il ruolo di amministratrice della società.
26. A tale rilievo va aggiunto che l' ha allegato e dimostrato che nell'ambito dell'unità CP_1 locale di Alghero venivano impiegate solamente due dipendenti ( e Parte_2 Per_1
6 ) a tempo determinato e parziale dall'1.7.2020 al 30.9.2020 (doc. 7 e 8 fasc. ); Per_2 CP_1 risulta poi incontestato che non vi sia stato l'impiego di altri dipendenti nel periodo successivo sino alla chiusura di tale unità locale in data 30 aprile 2021.
27. Ebbene, va dunque rilevato che l'apertura di tale unità è antecedente all'assunzione delle predette dipendenti, e l'attività aziendale è altresì proseguita successivamente alla scadenza dei due rapporti di lavoro a termine. Sicché, in assenza di ulteriori dipendenti e di alcuna deduzione circa un'ipotetica attività prestata dall'altra socia amministratrice, si deve presumere che l'attività all'interno del locale di Alghero sia stata resa personalmente da parte dell'odierna ricorrente;
è poi intuibile che nel periodo estivo di maggiore afflusso turistico, Le Caramelle Stregate S.r.l. hanno assunto le due dipendenti a termine per far fronte alla maggiore domanda.
28. Inoltre, va considerato che nel periodo in discussione la società aveva due ulteriori unità locali in Olbia e Arzachena, che richiedevano personale per lo svolgimento dell'attività commerciale.
29. Rispetto a tutte le circostanze poste in luce e allegate dall' , parte ricorrente non ha CP_1 dedotto alcunché circa l'organizzazione e la gestione dell'attività aziendale, del personale assunto e destinato presso le varie unità locali, né con riferimento ai compiti dalla stessa svolti all'interno della compagine aziendale, al fine di allegare prima e dimostrare poi il compimento di sola attività gestoria della S.r.l., senza partecipazione all'attività aziendale.
30. Invero, sebbene l'onere della prova del fatto costitutivo della pretesa contributiva gravi incontestabilmente sull , una volta data prova delle superiori circostanze, in base alle CP_1 quali si può presumere uno svolgimento di attività lavorativa da parte della stessa ricorrente all'interno delle unità locali aziendali (con particolare riferimento a quella algherese), non viene articolata dalla sig.ra alcuna circostanza utile a smentire Pt_1 la ricostruzione proposta dall' , limitandosi a sostenere che l'onere della prova grava CP_1 sull e a sollevare contestazioni generiche. CP_2
31. La ricorrente avrebbe invece dovuto confutare specificamente la ricostruzione e gli elementi di prova offerti dall' , allegando puntualmente di quali attività CP_1 amministrative si occupava, quale era il ruolo dell'altra socia e quali erano le modalità di organizzazione delle unità locali che rendevano non necessaria una prestazione di attività lavorativa commerciale nelle stesse;
elementi, tuttavia, che non sono stati forniti in
7 giudizio, né è stata sul punto formulata alcuna richiesta istruttoria.
32. Pertanto, a fronte degli indizi di prova univoci forniti dall , dal ricorso non è CP_1 possibile trarre alcun argomento di senso contrario, volto a sostenere che la ricorrente non partecipasse all'attività lavorativa aziendale. Elementi che la parte ricorrente, al di là del richiamo dei presupposti normativi e dell'interpretazione giurisprudenziale ai fini della sussistenza dei presupposti per l'iscrizione alla gestione commercianti, avrebbe dovuto fornire per escludere un tale obbligo.
33. Tale partecipazione all'attività aziendale va dunque considerata abituale e prevalente, posto che alcunché è stato articolato dalla parte ricorrente rispetto all'attività gestoria svolta quale amministratrice della società di capitali, in grado di far emergere la sporadicità dell'attività commerciale rispetto all'incarico amministrativo.
34. Di talché, una volta disposta la trasformazione della società in accomandita semplice, per la quale è pacifico che la ricorrente avesse ottemperato all'obbligo di iscrizione alla gestione commercianti, la ricorrente doveva dimostrare un mutamento dell'attività e dell'assetto aziendale, con svolgimento di meri compiti gestori.
35. Tanto è vero che la ricorrente ha richiesto la cancellazione da siffatta gestione previdenziale solamente in data 23.4.2021 (doc. 7 fasc. ricorrente), in prossimità della chiusura dell'unità operativa di Alghero, senza altro specificare.
36. Dunque, ritenendo provata la partecipazione della sig.ra all'attività aziendale Pt_1 della Le Caramelle Stregate S.r.l. con carattere di abitualità e prevalenza, sussiste il presupposto di fatto che determina l'esistenza dell'obbligazione contributiva rivendicata dall' con il titolo esecutivo qui opposto. CP_1
37. Conseguentemente, il ricorso va respinto.
38. Le spese processuali seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, sulla scorta del D.M. n. 55 del 10/3/2014, come modificato dal D.M. n. 147 del 13/08/2022, pubblicato sulla G.U. n. 236 del 08/10/2022 e in vigore dal 23 ottobre 2022, sul parametro del valore della causa compreso nello scaglione tra € 1.101,00 ed € 5.200,00. Le spese vengono liquidate in complessivi € 1.100,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfetario spese generali al 15%, IVA se e in quanto dovuta e CPA come per legge.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando,
8 − rigetta il ricorso:
− condanna la parte ricorrente alla rifusione delle spese processuali a vantaggio della parte convenuta, liquidate in complessivi € 1.100,00, oltre agli accessori fiscali e previdenziali previsti ai sensi di legge e spese forfettarie.
Sassari, 11/11/2025 il Giudice
Dott. Matteo Girolametti
9
Repubblica Italiana
In nome del Popolo Italiano
Tribunale Ordinario di Sassari
Sezione Lavoro
Il Giudice dott. Matteo Girolametti ha pronunciato la seguente
Sentenza nella causa promossa da
(C.F. , rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1 C.F._1
ME AR, elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultima in Olbia, Via
Talenti n. 47;
RICORRENTE contro
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Maria Adelaide Nieddu, CP_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliato presso la sede provinciale dell'Ente in Sassari, Via Rockefeller n.
68;
CONVENUTO
OGGETTO: iscrizione gestione commercianti – avviso di addebito
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso al Tribunale di Sassari, quale Giudice del Lavoro, depositato in data
16.9.2022, ha convenuto in giudizio l' , impugnando Parte_1 CP_1
l'avviso di addebito n. 402 2022 00016800 30 000, avente ad oggetto l'omesso versamento dei contributi IVS e le sanzioni per morosità relativi all'iscrizione alla gestione commercianti con riferimento all'anno 2020, per complessivi € 4.266,88.
2. La ricorrente in epigrafe ha contestato la pretesa di , ritenendo insussistenti i CP_1 presupposti per l'iscrizione alla gestione commercianti, atteso che l' non avrebbe CP_2 provato che la sig.ra in qualità di socia amministratrice della società Le Pt_1 caramelle stregate S.r.l., avrebbe svolto con abitualità e prevalenza attività commerciale all'interno di tale compagine sociale.
3. Difatti, parte ricorrente ha lamentato che l' non avrebbe fornito alcuna prova a CP_1 sostegno del credito rivendicato, dovendo quest'ultimo dimostrare i fatti costitutivi determinanti l'insorgenza dell'obbligazione contributiva.
4. L'odierna ricorrente ha pertanto eccepito l'illegittimità della pretesa azionata dall' , CP_1 chiedendo l'accoglimento delle conclusioni che seguono:
“1) sospendere l'esecutorietà dell'impugnato avviso di addebito
n.40220220001680030000, onde evitare un ingiusto pregiudizio alla ricorrente, sussistendone i gravi motivi di cui sopra;
2) dichiarare l'illegittimità e la conseguente nullità dell'avviso di addebito n.
40220220001680030000 impugnato nonché dichiarare non dovuta somma alcuna a nessun titolo da parte del ricorrente;
3) accogliere l'opposizione e, per l'effetto, annullare, revocare e dichiarare nullo e/o inefficace l'opposto avviso di addebito n. 40220220001680030000 per i motivi esposti nel presente ricorso;
4) Con vittoria di spese”.
5. Si è ritualmente costituito in giudizio l' , eccependo preliminarmente la tardività del CP_1 ricorso, e comunque chiedendo l'integrale rigetto delle domande avversarie, attesa legittimità della pretesa impositiva azionata.
6. In particolare, l' ha contestato che la controparte non ha allegato nulla di specifico CP_2
a sostegno del ricorso, evidenziando che la sig.ra è stata iscritta alla gestione Pt_1 commercianti dal 13.3.2017, in qualità di socia accomandataria della Le caramelle stregate S.a.s.; quest'ultima in data 15.11.2019 è stata poi trasformata in società a responsabilità limitata, in cui l'odierna ricorrente ha mantenuto una quota del 50% del capitale sociale e il ruolo di amministratrice.
7. Rispetto all'attività svolta, l' ha eccepito che il ricorso non conteneva alcuna CP_1 indicazione circa l'organizzazione della stessa, i soggetti che si sono occupati della gestione, se vi erano dipendenti e come era organizzata l'attività.
8. Parte resistente ha posto in luce che nella stessa dichiarazione resa in data 4 marzo 2020 con l'allegato D-2, ai fini dell'apertura dell'unità locale di Alghero, la sig.ra ha Pt_1
2 riconosciuto di “aver prestato la propria opera presso imprese esercenti l'attività nel settore alimentare o nel settore della somministrazione di alimenti e bevande, per almeno due anni (anche non continuativi) nell'ultimo quinquennio, comprovata dalla iscrizione all'Istituto nazionale per la previdenza sociale, quale socio lavoratore o in altre posizioni equivalenti”.
9. Inoltre, l' ha allegato che oltre alla citata unità locale di Alghero, poi chiusa ad aprile CP_1
2021, l'impresa veniva svolta anche nelle unità locali di Olbia e Arzachena, senza l'assunzione di dipendenti a tempo pieno e con mansioni diverse dal commesso.
10. Anche con riferimento all'unità locale di Alghero, l ha sottolineato che l'apertura CP_2 risaliva al 7.5.2020 e che venivano tuttavia assunte soltanto due lavoratrici a tempo determinato e parziale dall'1.7.2020 al 30.9.2020.
11. Tutti tali elementi, unitamente alle dichiarazioni fiscali rese dalla sig.ra e alla Pt_1 percezione delle indennità riconosciute ai lavoratori autonomi con riferimento al periodo del Covid-19, confermerebbero secondo l' la sussistenza dei presupposti per CP_1
l'iscrizione della ricorrente alla suddetta gestione previdenziale.
12. Mutata la persona del giudice e istruita la causa documentalmente, la presente pronuncia viene resa all'esito della discussione orale tra le parti all'udienza dell'11 novembre 2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
13. Il ricorso è infondato e va rigettato.
14. Preliminarmente, va respinta l'eccezione di inammissibilità del ricorso sollevata dall' , posto che l'atto introduttivo del giudizio è stato depositato in data 16.9.2022, e CP_1 dunque entro il termine di quaranta giorni di cui all'art. 24, comma quinto, del d.lgs. n.
46/1999 decorrente dal 7.8.2022.
15. Andando al merito della vicenda, in generale, si osserva che le Sezioni Unite, con la sentenza n.17076/2011, hanno riconosciuto, per un verso, la legittimità della doppia iscrizione (alla gestione separata ed alla gestione commercianti) del socio amministratore di S.r.l. che partecipi con abitualità e prevalenza al lavoro aziendale;
e per altro verso, hanno escluso che la normativa in questione, a cagione della sua portata interpretativa, contrasti con i principi costituzionali e con quelli dettati dalla Convenzione EDU;
fissando nella stessa sentenza i seguenti principi di diritto : "Il D.L. 31 maggio 2010, n. 78, art. 12, comma 11, convertito in legge, con modificazioni, dalla L. 30 luglio 2010, n. 122, art. 1,
3 comma 1 - che prevede che la L. 23 dicembre 1996, n. 662, art. 1, comma 208, si interpreta nel senso che le attività autonome, per le quali opera il principio di assoggettamento va prevista per l'attività prevalente, sono quelle esercitate in forma
d'impresa dai commercianti, dagli artigiani e dai coltivatori diretti, i quali vengono iscritti in una delle corrispondenti gestioni dell mentre restano esclusi CP_1 dall'applicazione della L. n. 662 del 1996, art. 1, comma 208, i rapporti di lavoro per i quali è obbligatoriamente prevista l'iscrizione alla gestione previdenziale di cui alla L. 8 agosto 1995, n. 335, art. 2, comma 26, - costituisce disposizione dichiaratamente ed effettivamente di interpretazione autentica, diretta a chiarire la portata della disposizione interpretata, e pertanto, in quanto tale, non è lesiva del principio del giusto processo di cui all'art. 6 CEDU, trattandosi di legittimo esercizio della funzione legislativa garantita dall'art. 70 Cost.. b) In caso di esercizio di attività in forma d'impresa ad opera di commercianti, o artigiani, o coltivatori diretti, contemporaneamente all'esercizio di attività autonoma per la quale è obbligatoriamente prevista l'iscrizione alla gestione previdenziale separata di cui all'art. 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, non opera l'unificazione della contribuzione sulla base del parametro dell'attività prevalente, quale prevista dalla L. 23 dicembre 1996, n. 662, art. 1, comma 208”.
16. La norma di interpretazione autentica è stata poi scrutinata positivamente anche dalla
Corte Cost. (sentenza n. 15/2012), che ha escluso qualsiasi profilo di illegittimità costituzionale riconoscendo alla disposizione una portata effettivamente interpretativa e come tale un'efficacia naturalmente retroattiva.
17. Una volta stabilito che per il socio amministratore di società che partecipi all'attività aziendale vi possa essere in via di principio la doppia iscrizione consentita dalla legge
(anche in base alla nuova norma interpretativa), rimane sempre da accertare in concreto, in ogni singola fattispecie, il presupposto della partecipazione personale all'attività aziendale commerciale in modo abituale e prevalente ai fini dell'iscrizione alla gestione commercianti.
18. Secondo la giurisprudenza di legittimità (tra le tante Cass. 8474/2017) - che ha riconsiderato in senso estensivo il punto già esaminato dalla sentenza delle Sez. Unite
3240 del 12.2.2010 - il requisito della partecipazione personale al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza, deve essere inteso in relazione ad un criterio non
4 predeterminato di tempo e di reddito, da accertarsi in senso relativo e soggettivo, ossia facendo riferimento alle attività lavorative espletate dal soggetto considerato in seno alla stessa attività aziendale costituente l'oggetto sociale della S.r.l. (ovviamente al netto dell'attività esercitata in quanto amministratore); e non già comparativamente con riferimento a tutti gli altri fattori produttivi (naturali, materiali e personali) dell'impresa; tale tesi meglio si attaglia all'interpretazione più logica della norma volta a valorizzare l'elemento del lavoro personale, come peraltro affermato nella stessa sentenza delle
Sezioni Unite 3240/2010 ed aderisce poi maggiormente alla ratio estensiva dell'obbligo assicurativo introdotto dal legislatore per i soci di S.r.l. con la norma in esame, evitando di restringere l'area di applicazione dell'assicurazione commercianti e di lasciare fuori di essa tutti i casi in cui l'attività del socio di S.r.l., ancorché rilevante ed abituale, non venga ritenuta preponderante rispetto agli altri fattori produttivi.
19. La distinzione tra prestazione di lavoro e attività di amministrazione è alla base dei dati normativi di partenza posto che, appunto, la legge ai fini della iscrizione alla gestione commercianti richiede come titolo che il socio partecipi al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza;
mentre qualora il socio si limiti ad esercitare l'attività di amministratore egli dovrà essere iscritto alla gestione separata. Non possono perciò confondersi, già sul piano logico giuridico, l'attività inerente al ruolo di amministratore con quella esercitata come lavoratore (neppure quando questa seconda attività si esplica al livello più elevato dell'organizzazione e della direzione). Si tratta di attività che rimangono su piani giuridici differenti, dal momento che l'attività di amministratore si basa su una relazione di immedesimazione organica o al limite di mandato ex art. 2260
c.c.; e comporta, a seconda della concreta delega, la partecipazione ad una attività di gestione, l'espletamento di una attività di impulso e di rappresentanza che è rivolta ad eseguire il contratto di società assicurando il funzionamento dell'organismo sociale e sotto certi aspetti la sua stessa esistenza laddove l'attività lavorativa è rivolta alla concreta realizzazione dello scopo sociale, al suo raggiungimento operativo, attraverso il concorso dell'opera prestata a favore della società dai soci, e dagli altri lavoratori subordinati o autonomi.
20. La ricorrenza del requisito della partecipazione al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza deve essere dimostrata dall' , essendo quest'ultimo gravato CP_1
5 dell'onere di provare gli elementi costitutivi del credito azionato col titolo esecutivo.
21. Nel caso di specie, il giudicante ritiene adempiuto tale onere da parte dell
[...]
, emergendo dalla documentazione depositata a corredo della memoria CP_3 costituzione il necessario esercizio da parte ricorrente di attività commerciale all'interno della società sopra indicata, senza che quest'ultima abbia invece dimostrato di essersi dedicata unicamente, ovvero comunque in via prevalente, all'amministrazione della stessa.
22. Occorre prendere le mosse dalla circostanza che parte ricorrente era iscritta alla gestione commercianti quale socia accomandataria della Le Caramelle Stregate S.a.s., antecedentemente alla trasformazione della società di persone in società di capitali, fatto quest'ultimo pacifico tra le parti in causa e risalente al 15.11.2019 (doc. 2 fasc. ricorrente).
23. La mera circostanza della trasformazione della società e il mutamento della ragione sociale non comporta ex se alcuna presunzione circa un'ipotetica variazione dell'attività svolta da parte della socia amministratrice, ben potendo quest'ultima continuare a prestare attività lavorativa.
24. L'attività sociale veniva svolta nell'anno 2020 attraverso tre unità locali, site in Olbia,
Arzachena e Alghero;
nello specifico, quest'ultima veniva aperta il 7 maggio 2020, secondo quanto emerge dalla visura in atti.
25. Una valenza probatoria assume l'allegato D-2 alla richiesta di apertura dell'unità locale di
Alghero trasmessa da parte dell'odierna ricorrente in data 4 marzo 2020 (doc. 3 fasc.
). In quest'ultimo, la sig.ra ha dichiarato “di aver prestato la propria CP_1 Pt_1 opera presso imprese esercenti l'attività nel settore alimentare o nel settore della somministrazione di alimenti e bevande, per almeno due anni (anche non continuativi) nell'ultimo quinquennio, comprovata dalla iscrizione all'istituto nazionale per la previdenza sociale” quale “amministratore lavoratore”, specificando poi nella parte riservata al “periodo di esperienza” l'indicazione “dal 07/11/2016”; pertanto, in tale modulo è la stessa ricorrente a non scrivere alcuna data finale rispetto a una ipotetica cessazione della partecipazione all'attività aziendale quale socio lavoratore, rivestendo il ruolo di amministratrice della società.
26. A tale rilievo va aggiunto che l' ha allegato e dimostrato che nell'ambito dell'unità CP_1 locale di Alghero venivano impiegate solamente due dipendenti ( e Parte_2 Per_1
6 ) a tempo determinato e parziale dall'1.7.2020 al 30.9.2020 (doc. 7 e 8 fasc. ); Per_2 CP_1 risulta poi incontestato che non vi sia stato l'impiego di altri dipendenti nel periodo successivo sino alla chiusura di tale unità locale in data 30 aprile 2021.
27. Ebbene, va dunque rilevato che l'apertura di tale unità è antecedente all'assunzione delle predette dipendenti, e l'attività aziendale è altresì proseguita successivamente alla scadenza dei due rapporti di lavoro a termine. Sicché, in assenza di ulteriori dipendenti e di alcuna deduzione circa un'ipotetica attività prestata dall'altra socia amministratrice, si deve presumere che l'attività all'interno del locale di Alghero sia stata resa personalmente da parte dell'odierna ricorrente;
è poi intuibile che nel periodo estivo di maggiore afflusso turistico, Le Caramelle Stregate S.r.l. hanno assunto le due dipendenti a termine per far fronte alla maggiore domanda.
28. Inoltre, va considerato che nel periodo in discussione la società aveva due ulteriori unità locali in Olbia e Arzachena, che richiedevano personale per lo svolgimento dell'attività commerciale.
29. Rispetto a tutte le circostanze poste in luce e allegate dall' , parte ricorrente non ha CP_1 dedotto alcunché circa l'organizzazione e la gestione dell'attività aziendale, del personale assunto e destinato presso le varie unità locali, né con riferimento ai compiti dalla stessa svolti all'interno della compagine aziendale, al fine di allegare prima e dimostrare poi il compimento di sola attività gestoria della S.r.l., senza partecipazione all'attività aziendale.
30. Invero, sebbene l'onere della prova del fatto costitutivo della pretesa contributiva gravi incontestabilmente sull , una volta data prova delle superiori circostanze, in base alle CP_1 quali si può presumere uno svolgimento di attività lavorativa da parte della stessa ricorrente all'interno delle unità locali aziendali (con particolare riferimento a quella algherese), non viene articolata dalla sig.ra alcuna circostanza utile a smentire Pt_1 la ricostruzione proposta dall' , limitandosi a sostenere che l'onere della prova grava CP_1 sull e a sollevare contestazioni generiche. CP_2
31. La ricorrente avrebbe invece dovuto confutare specificamente la ricostruzione e gli elementi di prova offerti dall' , allegando puntualmente di quali attività CP_1 amministrative si occupava, quale era il ruolo dell'altra socia e quali erano le modalità di organizzazione delle unità locali che rendevano non necessaria una prestazione di attività lavorativa commerciale nelle stesse;
elementi, tuttavia, che non sono stati forniti in
7 giudizio, né è stata sul punto formulata alcuna richiesta istruttoria.
32. Pertanto, a fronte degli indizi di prova univoci forniti dall , dal ricorso non è CP_1 possibile trarre alcun argomento di senso contrario, volto a sostenere che la ricorrente non partecipasse all'attività lavorativa aziendale. Elementi che la parte ricorrente, al di là del richiamo dei presupposti normativi e dell'interpretazione giurisprudenziale ai fini della sussistenza dei presupposti per l'iscrizione alla gestione commercianti, avrebbe dovuto fornire per escludere un tale obbligo.
33. Tale partecipazione all'attività aziendale va dunque considerata abituale e prevalente, posto che alcunché è stato articolato dalla parte ricorrente rispetto all'attività gestoria svolta quale amministratrice della società di capitali, in grado di far emergere la sporadicità dell'attività commerciale rispetto all'incarico amministrativo.
34. Di talché, una volta disposta la trasformazione della società in accomandita semplice, per la quale è pacifico che la ricorrente avesse ottemperato all'obbligo di iscrizione alla gestione commercianti, la ricorrente doveva dimostrare un mutamento dell'attività e dell'assetto aziendale, con svolgimento di meri compiti gestori.
35. Tanto è vero che la ricorrente ha richiesto la cancellazione da siffatta gestione previdenziale solamente in data 23.4.2021 (doc. 7 fasc. ricorrente), in prossimità della chiusura dell'unità operativa di Alghero, senza altro specificare.
36. Dunque, ritenendo provata la partecipazione della sig.ra all'attività aziendale Pt_1 della Le Caramelle Stregate S.r.l. con carattere di abitualità e prevalenza, sussiste il presupposto di fatto che determina l'esistenza dell'obbligazione contributiva rivendicata dall' con il titolo esecutivo qui opposto. CP_1
37. Conseguentemente, il ricorso va respinto.
38. Le spese processuali seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, sulla scorta del D.M. n. 55 del 10/3/2014, come modificato dal D.M. n. 147 del 13/08/2022, pubblicato sulla G.U. n. 236 del 08/10/2022 e in vigore dal 23 ottobre 2022, sul parametro del valore della causa compreso nello scaglione tra € 1.101,00 ed € 5.200,00. Le spese vengono liquidate in complessivi € 1.100,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfetario spese generali al 15%, IVA se e in quanto dovuta e CPA come per legge.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando,
8 − rigetta il ricorso:
− condanna la parte ricorrente alla rifusione delle spese processuali a vantaggio della parte convenuta, liquidate in complessivi € 1.100,00, oltre agli accessori fiscali e previdenziali previsti ai sensi di legge e spese forfettarie.
Sassari, 11/11/2025 il Giudice
Dott. Matteo Girolametti
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