Sentenza 3 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte dei Conti, sez. Giurisdizionale Lazio, sentenza 03/02/2026, n. 56 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale Lazio |
| Numero : | 56 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LAZIO
In composizione monocratica nella persona del Consigliere Dott.
Francesco Maffei, in funzione di Giudice unico delle pensioni, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel giudizio iscritto al n. 79727 del registro di Segreteria, introdotto In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi
dell'interessato, ai sensi dell'art.
52, c. 3 D.Lgs.
196/03 con ricorso depositato in data 10.10.2022 dal Sig. XX
(omissis), nato a [...] (omissis) il omissis, elettivamente domiciliato in Roma, alla Via Fratelli Rosselli, presso lo studio dell’Avv. Mario Orsini che lo rappresenta e difende, giusta procura agli atti.
contro
- Ministero dell’Interno - in persona del legale rappresentante p.t.,
domiciliato presso l’Avvocatura Generale dello Stato, in Roma, alla Via dei Portoghesi n. 12;
- Direttore della II Divisione del Ministero dell’Interno –
Dipartimento di Pubblica Sicurezza – Direzione Centrale per le Risorse Umane – Servizio Trattamento di Pensione e Previdenza –
domiciliato presso l’Avvocatura Generale dello Stato, in Roma, alla Via dei Portoghesi n. 12;
VISTO l’atto introduttivo del giudizio;
VISTI gli altri atti e documenti di causa;
UDITO all’udienza del 16 dicembre 2025, con l’assistenza del Segretario, Dott.ssa Sara Dima, l’Avv. Mario Orsini, per il ricorrente;
nessuno è comparso per la controparte.
FATTO
Con il ricorso in epigrafe, il ricorrente agisce contro il provvedimento n. 3454/17 dell’11.04.2017 della Divisione II del Servizio Trattamento di Pensione e Previdenza Sociale – Direzione Centrale per le Risorse Umane – Dipartimento di Pubblica Sicurezza del Ministero dell’Interno che ha respinto l’istanza volta ad ottenere il In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi
dell'interessato, ai sensi dell'art.
52, c. 3 D.Lgs.
196/03 riconoscimento della dipendenza da causa di servizio e concessione di equo indennizzo dell’infermità: “esiti di lesione menisco mediale ginocchio DX, trattata con meniscectomia artoscopica e residuo impegno funzionale”
conseguente ad un infortunio occorso, in data 19.10.2009, mentre stava svolgendo regolare servizio e per causa dello stesso.
Nel ricorso viene descritta la dinamica dell’infortunio, refertato anche dal competente Ufficio Sanitario dell’Amministrazione di appartenenza, e viene rappresentato che:
- in data 10.12.2009, il ricorrente presentava istanza volta ad ottenere il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio della sopra indicata infermità e dell’equo indennizzo;
- con verbale A71210617 del 25.07.2013, il Centro Militare di Medicina Legale di Roma giudicava le menomazioni relative alle suddette infermità ascrivibili, ai fini dell’equo indennizzo, alla Tab. B max.;
- successivamente, in merito alla richiesta di riconoscimento della dipendenza dalla causa di servizio, il Comitato di Verifica per le cause di servizio, nell’adunanza n. 132/2015 del 07.05.2015, riconosceva l’infermità lamentata non dipendente da causa di servizio.
- il Ministero dell’Interno, quindi, con il sopra citato provvedimento dell’11.04.2017 rigettava l’istanza di riconoscimento di dipendenza dalla causa di servizio e di equo indennizzo.
Il ricorrente contesta le conclusioni della valutazione effettuata dal Comitato di verifica per le cause di servizio in quanto non avrebbe tenuto in debito conto i referti redatti dal Medico Capo della Polizia di Stato e dalla CMO di Roma, né le effettive condizioni di servizio nelle In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi
dell'interessato, ai sensi dell'art.
52, c. 3 D.Lgs.
196/03 quali il ricorrente stesso ha prestato la propria attività lavorativa.
Per questi motivi, il ricorrente chiede venga riconosciuto che le infermità patite siano dipendenti da causa di servizio ai fini dell’attribuzione del diritto a percepire la pensione privilegiata al momento del pensionamento; in via istruttoria, viene richiesta consulenza tecnica d’ufficio e prova testimoniale.
Con memoria depositata in data 19.09.2023, si è costituito il Ministero dell’Interno che ha eccepito, preliminarmente, il difetto di giurisdizione di questo Giudice posto che il provvedimento contestato in questa sede concerne il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio ai fini dell’equo indennizzo che è ricompreso nella giurisdizione del giudice amministrativo.
A questo proposito, la controparte osserva che avverso il provvedimento di diniego il ricorrente ha già proposto ricorso al T.A.R. per il Lazio; ricorso che è stato dichiarato perento con provvedimento del 04.01.2023.
Il Ministro dell’Interno eccepisce, altresì, l’inammissibilità del ricorso ai sensi dell’art. 153, comma 1, lett. b), c.g.c. atteso che il ricorrente chiede il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio ai fini della pensione privilegiata che, però, non è stata ancora richiesta essendo il dipendente ancora in servizio; nel merito, ritiene la pretesa non fondata e si oppone alla richiesta di CTU.
Con sentenza-ordinanza n. 151/2024, questo Giudice Unico ha respinto le eccezioni di difetto di giurisdizione e di inammissibilità del ricorso, sollevate dalla controparte, e ha richiesto all’Ufficio MedicoIn caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi
dell'interessato, ai sensi dell'art.
52, c. 3 D.Lgs.
196/03 Legale presso il Ministero della Salute in Roma, un motivato parere medico-legale sul quesito se l’infermità “esiti di lesione menisco mediale ginocchio DX, trattata con meniscectomia artoscopica e residuo impegno funzionale”, lamentata dal ricorrente, potesse considerarsi, in base ai criteri ritenuti più adatti alla patologia in argomento, dipendente dal servizio prestato presso il Dipartimento di Pubblica Sicurezza del Ministero dell’Interno, precisando, in caso affermativo, la categoria di ascrivibilità a pensione.
In data 28.05.2025, l’Organo di consulenza incaricato depositava il parere richiesto che riconosceva la dipendenza da causa di servizio della patologia lamentata escludendo, però, la possibilità di un inquadramento nella tabella A di cui al d.P.R. n. 834/1981.
All’udienza odierna, l’Avv. Mario Orsini si riporta al ricorso introduttivo del giudizio insistendo per l’accoglimento della domanda, per il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio dell’infermità in argomento e per l’ascrizione della patologia alla tabella B.
All’esito della discussione, la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. L’oggetto del presente giudizio è limitato all’accertamento del riconoscimento della dipendenza da causa di servizio dell’infermità sofferta dal ricorrente ai fini dell’attribuzione del diritto alla pensione privilegiata al momento del pensionamento essendo esclusa dalla cognizione di questo giudicante l’accertamento del diritto al beneficio dell’equo indennizzo.
In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi
dell'interessato, ai sensi dell'art.
52, c. 3 D.Lgs.
196/03 2. A questo riguardo risulta decisivo il parere medico legale acquisito a seguito della sentenza - ordinanza n. 151/2024 che ha ritenuto l’infermità “esiti di lesione del menisco mediale del ginocchio destro trattata con meniscectomia artroscopica” derivante dall’evento traumatico del 2009 e relativa terapia chirurgica, riconoscendo la dipendenza da causa di servizio della lesione meniscale del ginocchio destro che ha richiesto, poi, un trattamento chirurgico.
Tuttavia, l’Organo di consulenza ha altresì osservato che “non evidenziandosi un aggravamento dell’infermità come a suo tempo descritta né manifestandosi complicanze cliniche e/o strumentali, né ulteriori patologie da essa interdipendenti o comunque meritevoli di ascrizione tabellare, si deve escludere qualsivoglia inquadramento nella tabella A di cui al D.P.R.
834/1981 della condizione riscontrata al sig. XX”.
Il parere espresso risulta condivisibile in quanto appare correttamente formulato e supportato dalla documentazione presente in atti.
Le conclusioni cui è pervenuto il consulente tecnico sono sorrette da esaurienti e convincenti argomentazioni di carattere scientifico;
meritano, pertanto, di essere condivise non ravvisandosi ragioni in base alle quali discostarsene come, del resto, riconosciuto anche dal consulente di parte del Ministero resistente.
Il ricorso, pertanto, può essere parzialmente accolto e va quindi riconosciuta la dipendenza da causa di servizio della infermità “esiti di lesione del menisco mediale del ginocchio destro trattata con meniscectomia artroscopica” sofferta dal ricorrente che, tuttavia, non risulta ascrivibile ad inquadramento nella tabella A.
In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi
dell'interessato, ai sensi dell'art.
52, c. 3 D.Lgs.
196/03 Le spese di lite, considerato l’accoglimento parziale della pretesa attorea, sono compensate integralmente ai sensi dell’art. 31, comma 3, c.g.c.
PQM
la Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Lazio, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso nei termini di cui in motivazione.
Spese compensate.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 16 dicembre 2025.
Il Giudice
(Dott. Francesco Maffei)
f.to digitalmente Pubblicata mediante deposito in Segreteria il 03.02.2026 per il Dirigente F.to digitalmente dott. Alessandro LA SS LA CORTE DEI CONTI 03.02.2026 11:13:16 GMT+01:00
DECRETO
Il Giudice, ravvisati gli estremi per l’applicazione dell’articolo 52 d.lgs.
30.6.2003, n. 196, dispone che, a cura della Segreteria di questa Sezione, venga apposta l’annotazione di cui al comma 3 nei riguardi del ricorrente ed eventuali danti e aventi causa.
Il Giudice
(Dott. Francesco Maffei)
(f.to digitalmente)
In esecuzione di quanto disposto dal G.M., ai sensi dell’art. 52 del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196, in caso di diffusione In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi
dell'interessato, ai sensi dell'art.
52, c. 3 D.Lgs.
196/03 dovranno essere omesse le generalità e tutti gli ulteriori elementi identificativi del ricorrente, nonché di eventuali danti ed aventi causa.