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Sentenza 20 febbraio 2025
Sentenza 20 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 20/02/2025, n. 590 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 590 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2025 |
Testo completo
N. 7634/2022
Tribunale ordinario di Lecce
Sezione Commerciale
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 7634/2022
Udienza del 20 febbraio 2025, GI Dott.ssa AR LL Perrone
E' presente che rappresenta e difende sé stessa;
è altresì presente Controparte_1
, parimenti rappresentato da sé medesimo;
per è presente Controparte_2 CP_3
l'avv. Panico.
Nessuno è presente per Controparte_4
Le parti come rappresentate precisano le conclusioni riportandosi a quelle rassegnate in atti e discutono la causa riportandosi ai propri scritti. L'avv insiste nella inesistenza CP_1
della notifica del precetto e del seguente pignoramento, rileva anche il difetto del Cad.
L'avv , con riferimento alla notifica del precetto, rileva che dalla attestazione emessa CP_2
Parte dall'ufficio postale si rileva che è stato emesso e che si è avuta la compiuta giacenza il
27.12.2021. quanto alla data riportata in ordine alla emissione del CAD essa deve intendersi al
17 e non già al 07 dicembre in ragione di una attestata una compiuta alla giacenza del CAD al
27.12.2021, e quindi esattamente dopo il trascorso dei 10 giorni dall'emissione , e quindi dal
17.12., il tutto attestato sulla busta della notifica dell'atto di precetto . Anche il numero della
Parte racc afferente al reca un mero errore di riporto delle ultime te cifre, che sono state invertite rispetto a quelle riportate sulla busta. In ogni caso fa presente che l'opponente non ha impugnato i dedotti vizi notifica dell'atto di precetto nel termine di giorni 20 di cui al 617 decorrenti dalla data di notifica del pignoramento.
Quanto ai vizi della notifica del pignoramento l'avv rileva l'omesso invio del CP_1
CAD importante l'inesistenza della notifica del pignoramento come da Cass 10012 del 2021.
Si riporta a tutti i suoi scritti. L'avv si riporta ai propri scritti , quanto alla prova CP_2 dell'avvenuta accettazione tacita in ragione della domanda di riscossione ratei della pensione diretta della de cuius e della pensione di reversibilità richiama la cass 17535/2016 e Corte
Appello ancora 168/2019
pagina 1 di 10 L'avv Panico fa presente che non è stato depositato ricorso ex art 617 c.p.c nei 20 giorni di legge, non si tratta, comunque di inesistenza della notifica
IL GIUDICE decide la causa come da sottoscritta sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. di cui dà lettura in udienza.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale ordinario di Lecce
Sezione Commerciale
Il Tribunale di Lecce, nella persona del Giudice Unico dott.ssa AR LL Perrone, ha pronunciato ai sensi dell'art. 281 sexies la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 7634/2022 R.G., avente ad oggetto “opposizione all'esecuzione mobiliare (ex art. 615, co. 2, c.p.c.)” proposta
DA
(C.F.: ), rappresentata e difesa Parte_2 C.F._1
da sé medesima;
ATTRICE/OPPONENTE
CONTRO
(C.F.: , rappresentato e difeso da sé Controparte_2 C.F._2
medesimo;
CONVENUTO/OPPOSTO PROCEDENTE
NONCHE'
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Mario CP_3 C.F._3
Panico, giusta mandato in atti;
CONVENUTO/OPPOSTO INTERVENUTO
pagina 2 di 10 NONCHE'
(P.I. ), in Controparte_5 P.IVA_1
persona del legale rapp.te p.t.;
TERZO - CONTUMACE CP_6
Conclusioni: come rassegnate all'udienza odierna
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Fatto e diritto
1. nell'ambito del procedimento esecutivo mobiliare presso terzi Controparte_7
recante RGE N. 645/2022, azionato da e nel quale è intervenuto Controparte_2 CP_3
, ha proposto opposizione avverso l'atto mediante il quale venivano assoggettate a
[...]
pignoramento presso il terzo di le somme Controparte_5 CP_5 personali di un conto a lei intestato fino a concorrenza dell'importo di €. 23.372,66, intrapreso a suo danno nella qualità di erede della madre originaria debitrice deceduta Persona_1
in data 31.7.2017, la quale, soccombente in tre gradi di giudizio (nelle procedure RGN.
62/2004 Tribunale di Lecce;
RGN. 467/2011 Corte d'Appello di Lecce e RGN 19495/2015 innanzi la Corte di Cassazione), veniva condannata alla rifusione delle spese di giudizio nei confronti degli odierni convenuti opposti.
Con ordinanza resa in data 13.9.2022, il G.E. sospendeva la procedura esecutiva e concedeva termine per l'introduzione del giudizio di merito.
2. Con atto di citazione innanzi all'intestato Tribunale, ha quindi Controparte_7
introdotto il presente giudizio, convenendo e e chiedendo di Controparte_2 CP_3 voler “In via principale:
- In via pregiudiziale, preliminare ed assorbente accertare e dichiarare la carenza ed il difetto di legittimazione passiva in capo alla opponente, e quindi l'inopponibilità alla stessa dei presunti titoli esecutivi e per l'effetto:
- Dichiarare improcedibile, nullo e inefficace il pignoramento presso terzi, dall'opposto promosso nei confronti dell'opponente, ritenendo inesistente, non dovuto il credito richiesto,
pagina 3 di 10 e disponendo la liberazione delle somme pignorate, dichiarando espressamente lo svincolo immediato delle stesse, liberando il terzo, , in Controparte_4 Controparte_5
persona del Direttore e legale rappresentante pro-tempore, dai suoi obblighi di custodia;
- Accertare e dichiarare la radicale inesistenza della notificazione di tutti i titoli esecutivi, ivi compreso quello dell'opposto intervenuto, e la nullità assoluta e/o irregolarità e/o inefficacia della notificazione del precetto e del conseguente atto di pignoramento presso terzi, stante
l'incertezza assoluta e contrasto di date, non essendoci prova della asserita e contestata qualità di erede, donde l'inefficacia di tutti i titoli esecutivi, nonché prova e certezza del ricevimento e del perfezionamento, e per l'effetto dichiarare l'estinzione della procedura esecutiva, ponendo a carico degli opposti tutte le spese conseguenti;
- In via pregiudiziale, preliminare ed assorbente, accertare e dichiarare il difetto di legittimazione attiva dell'opposto, per difetto dello ius postulandi, quale procuratore distrattario delle spese processuali, liquidate con sentenza n. 10/2011 del Tribunale di Lecce,
Sez. Distaccata di Tricase e sentenza n. 210/2015 della Corte di Appello di Lecce, nonché
l'inesistenza del diritto dell'opposto di procedere ad esecuzione forzata nei confronti dell'opponente, e per l'effetto dichiarare l'improcedibilità, la nullità assoluta e l'inefficacia del pignoramento presso terzi per cui è causa e degli atti successivi, nonché dell'atto di intervento, per carenza di legittimazione attiva dell'opposto per difetto dello ius postulandi, con conseguente esclusione di tutte le spese e competenze successive;
- Accertare e dichiarare, altresì, inesistente, improponibile, inammissibile e improcedibile e nullo l'atto di intervento, depositato dall'opposto interventore, in forza delle opposizioni proposte, stante l'inesistenza, inopponibilità e nullità del titolo, e quindi, la sua inefficacia, nullità ed inesistenza, per tutte le motivazioni innanzi esposte;
- Accertare e dichiarare gli opposti, per i motivi di cui in premessa, responsabili ex art.96
c.p.c., per i danni arrecati all'opponente, in conseguenza dell'illecita, illegittima, improcedibile ed inammissibile esecuzione e per l'effetto condannare gli opposti al pagamento a titolo di risarcimento del danno della somma che sarà ritenuta di giustizia;
- Condannarsi gli opposti al risarcimento dei danni economico-patrimoniali, psicologici, morali e all'immagine professionale dell'opponente, da liquidarsi dal Giudice in via equitativa;
In via estremamente subordinata:
pagina 4 di 10 - Nella sola denegata, contestata e non creduta ipotesi in cui l'Ill.mo Sig.Giudice adito ritenesse comunque valido ed efficace il pignoramento, oggetto dell'odierna opposizione,
Voglia decurtare dalle somme da assegnare l'importo, chiesto in precetto e nella impugnata
e contestata nota di precisazione del credito, per somme autoliquidate, per voci non dovute, nonché a titolo di I.V.A. e per interessi come richiesti, per le motivazioni esposte;
- Dichiarare, inoltre, che l'importo assoggettato a pignoramento risulta ictu oculi sproporzionato, rispetto a quanto riportato nell'atto di precetto, stante l'eccessività,
l'erroneità, l'inconferenza ed esorbitanza della pretesa intimata, riportata nell'atto di precetto e nella illegittima nota di precisazione del credito, ex adverso depositata e nell'atto di intervento e ordinare la riduzione. - In via estremamente subordinata, si chiede che sia disposto l'immediato svincolo delle somme illecitamente e ingiustamente pignorate dall'opposto, in ragione dei gravi motivi dedotti;
Condannarsi le controparti, al pagamento delle spese e competenze del presente giudizio e della fase sommaria dell'opposizione all'esecuzione.”
A sostegno delle proprie pretese ha dedotto il difetto di notifica dei titoli esecutivi, del precetto e dell'atto di pignoramento;
la sproporzione delle somme pignorate rispetto al presunto credito vantato;
la carenza di legittimazione processuale nonché della qualità di creditore dell'avv. sul presupposto del difetto di procura ad litem nei giudizi in cui la madre era risultata CP_2 soccombente e nei quali l'opposto si era dichiarato antistatario;
l'inopponibilità dei titoli esecutivi nei suoi confronti, in quanto formatisi nei confronti di soggetto deceduto di cui ella non risulta essere erede bensì solo chiamata all'eredità.
Ha quindi eccepito in via preliminare la propria carenza di legittimazione passiva non avendo accettato l'eredità della madre e, di conseguenza, non avendone assunto la qualità di erede;
la carenza di jus postulandi in capo a e l'illegittimità della documentazione da questi CP_2 prodotta a corroborare l'azione da lui intrapresa;
l'improponibilità, inammissibilità e improcedibilità, nullità e inefficacia dell'atto di intervento di nella procedura CP_3
esecutiva, per carenza dei requisiti necessari e indispensabili per invalidità dei titoli esecutivi.
Ha quindi concluso come in atti.
Si è costituito in giudizio , impugnando e contestando ogni avversa pretesa Controparte_2
sul presupposto dell'infondatezza dell'eccezione di carenza di legittimazione passiva sollevata dall'attrice, che al contrario di quanto sostenuto avrebbe accettato tacitamente l'eredità della madre;
dell'infondatezza e pretestuosità di ogni avverso rilievo relativo alla nullità e/o illegittimità dei titoli esecutivi, dell'atto di precetto, del pignoramento e delle relative pagina 5 di 10 notifiche;
dell'infondatezza e pretestuosità di ogni altra deduzione e difesa contenuta nell'atto di opposizione all'esecuzione per cui è causa, e chiedendo in via riconvenzionale la declaratoria della avvenuta accettazione tacita dell'eredità di da parte della Persona_1 figlia al fine di ritenere quest'ultima obbligata al pagamento delle Controparte_7
somme richieste nella procedura esecutiva opposta. Ha quindi concluso chiedendo al
Tribunale di voler
1) Preliminarmente, in rito, dichiarare la decadenza della opponente Avv.
[...]
in relazione ad ogni questione sollevata sulla regolarità formale dei titoli CP_8
esecutivi e dell'atto di precetto, trattandosi di questioni proposte oltre la scadenza del perentorio termine di giorni 20 dal primo atto di esecuzione ai sensi dell'art. 617 comma 1 comma c.p.c.
2) Ancora, in via preliminare in rito, dichiarare la carenza di legittimazione attiva della opponente Avv. in relazione alla sollevata eccezione di difetto dello Controparte_9
ius postulandi del creditore procedente con riferimento ad asserita mancanza della procura ad litem in giudizi di merito nei quali la opponente medesima non era neppure parte.
3) Nel merito, ove occorra anche in via riconvenzionale, ritenere e dichiarare che la Avv. ha accettato tacitamente l'eredità della defunta madre Controparte_7 [...]
per quanto esposto nella parte narrativa sub A) del presente atto e, Per_1
conseguentemente, dichiarare la totale infondatezza della eccezione di carenza di legittimazione passiva già sollevata dalla medesima con l'atto di opposizione alla esecuzione
n. 645\2022 RGE del Tribunale di Lecce e riproposta in questa sede con l'avverso atto di citazione introduttivo del giudizio, nonché il diritto dell'Avv. di proseguire Controparte_2
nella predetta procedura esecutiva n. 645\2022 R.G.E. nei confronti dell'Avv.
[...]
CP_7
4) Sempre nel merito, ritenere e dichiarare tardiva ex art. 617 c.p.c. e, comunque, palesemente infondata ogni avversa deduzione relativa alle somme precettate e pignorate, ed in particolare alla eccezione sollevata dall'Avv. in ordine alla non Controparte_7 debenza dell'IVA sulle competenze spettanti all'Avv. A. Fachechi, per quanto dedotto sub C) della parte narrativa.
5) Condannare l'attrice Avv. al pagamento delle spese e competenze Controparte_7 del presente giudizio in favore del deducente Avv. ” Controparte_2
Si è altresì costituito nel presente giudizio , che ha impugnato, contestato e CP_3 disconosciuto ogni avverso assunto relativo all'opposizione all'atto di intervento da egli svolto pagina 6 di 10 nel procedimento esecutivo presso terzi n. 645/2022, facendo proprie le deduzioni di CP_2
relative alla qualità di erede dell'attrice, ed eccependo l'infondatezza e l'inconferenza
[...] dell'eccezione di carenza di interesse sollevata nei suoi confronti da parte avversa, posto che la sua azione è tesa al recupero di somme liquidate in sentenza;
l'infondatezza dell'eccezione di carenza di notifica del titolo esecutivo a fondamento dell'intervento nonché di quella circa l'inammissibilità della richiesta di IVA effettuata dall'interventore.
Ha quindi concluso chiedendo al Giudice di voler “rigettare ogni contraria istanza, eccezione, difesa e deduzione avanzata dall'attrice Avv. nei suoi confronti, e Controparte_1
per lo effetto, ammettere il medesimo, in qualità di creditore intervenuto, alla distribuzione delle somme che si ricaveranno dalla esecuzione intrapresa dall'Avv. per Controparte_2
l'importo di € 3.118,24, oltre le liquidande spese e competenze per l'atto di intervento e per il presente giudizio.”
Alla prima udienza di comparizione l'attrice chiedeva l'espunzione dei documenti prodotti dall'Avv. a supporto dell'accertamento della sua qualità di erede, mentre Controparte_2 quest'ultimo rilevava che , nonostante ritualmente citata dalla attrice quale CP_4
soggetto già parte della opposta procedura esecutiva (terzo pignorato), non si era costituita in giudizio, e chiedeva pertanto ai sensi dell'art. 292 c.p.c. di essere autorizzato a notificare a detto convenuto contumace la comparsa di costituzione e risposta contenente domanda riconvenzionale.
Con ordinanza del 21.12.2021 il G.I. ammetteva la documentazione prodotta dalle parti e ritenuta la causa matura per la decisione rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni e successivamente, con provvedimento del 5.12.2024, il giudice rinviava all'udienza odierna per la precisazione delle conclusioni e per la discussione ex art. 281 sexies c.p.c..
***
In via preliminare, verificata la regolarità della notifica, si dichiara la contumacia del terzo pignorato come in epigrafe indicato, litisconsorte necessario nel presente Controparte_4
giudizio (Cass. Civ. Ordinanza n. 9000/2022; Cass. Civ. Ordinanza n. 5476/2023; Cass. Civ.
Ordinanza n. 10034/2023: “In tema di espropriazione presso terzi, nei giudizi di opposizione esecutiva si configura sempre litisconsorzio necessario fra il creditore, il debitore diretto ed il terzo pignorato”).
Nel merito si osserva quanto segue.
Parte opposta ha prodotto in giudizio i titolo esecutivi posti a sostegno del Controparte_2
credito vantato nei confronti di madre della opponente. Trattasi, nello Persona_1
pagina 7 di 10 specifico della sentenza n. 10/2011 del Tribunale di Lecce, Sez. Distaccata di Tricase e sentenza n. 210/2015 della Corte di Appello di Lecce, le quali disponevano la condanna di al pagamento delle spese di lite in favore del difensore distrattario, ergo in Persona_1 favore dell'avv CP_2
In ragione di tale evidenza deve ritenersi precluso alla parte opponente contestare la sussistenza di tale titolo in ragione di eccezioni inerenti a fatti estintivi od impeditivi anteriori a quel titolo, i quali sarebbero stati utilmente deducibili esclusivamente nel procedimento preordinato alla formazione del titolo medesimo (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 8928 del
18/04/2006, Cass. Sez. 3, Sentenza n. 2870 del 02/04/1997).
In ragione di ciò tutte le eccezioni afferenti alla valida formazione del titolo azionato avanzate dalla opponente non possono che ritenersi inammissibili. (Cass. 2008/22402, Tribunale di
Milano sez. III, 20/05/2008, n. 6518).
Parte opposta ha provato di aver notificato alla odierna opponente i titoli esecutivi posti a fondamento dell'azione esecutiva ( all sub 1, notifica perfezionata al 15.02.2020; all sub 2) notifica perfezionata al notifica perfezionata al 15.02.2020).
Entrambi gli atti sono stati, infatti, notificati a mezzo posta all'indirizzo di residenza della opponente mediante invio di racc AR, non ritirata dalla destinataria, a cui ha fatto seguito l'inoltro del CAD
Inammissibili sono i rilievi afferenti alla nullità della notifica del precetto e del pignoramento.
Invero dalla documentazione in atti ( all sub4) emerge che è stata effettuata la notifica del pignoramento , presso la residenza della opponente, nei modi di cui all'art 140.c.pc. .
Nella relata di notifica , infatti, si da atto del compimento di tutti gli adempimento di cui all'art
140 c.p.c., ovvero del deposito di copia nella casa del comune dove deve effettuarsi la notifica, dell'affissione alla porta di casa e dell'invio della raccomandata, con avviso di ricevimento, della comunicazione dell'avvenuto deposito dell'atto presso la casa del comune in cui la notifica deve essere eseguita. Irrilevante è, nel caso di specie, l'omesso invio del CAD, quale modalità richiesta per le notifiche a mezzo servizio postale ( cas SU 10012/2021)
Essendosi la detta notifica perfezionatasi il 24..03.2022 (ovvero al decorso di giorni 10 dal ricevimento della raccomandata informativa) ove l'opponente avesse voluto contestare i vizi di notifica del precetto, del quale aveva preso contezza in ragione della notifica del pignoramento, al pari del mancato rispetto dei termini ex art 477 c.p.c., essa avrebbe dovuto spiegare opposizione ex art 617 nel termine di giorni 20 dal perfezionamento della notifica del pagina 8 di 10 precetto, termine da essa non osservato risalendo la sua opposizione al 16.05.2022 ( vedi all sub 2 opponente, testo della ordinanza)
Parte opposta ha altresì fornito la prova della qualità di erede della opponente . in tal senso depone la richiesta all'ente poste di riscossione di somme di spettanza della madre ( sub 12 e
13) richiesta che essa avanzava dichiarando, inter alia, che non sussistevano altri eredi, così lasciando intendere che era essa sola erede della madre . Tali atti sono idonei Persona_2
a ritenere che la stessa abbia accettato l'eredità della madre tacitamente, e sia quindi erede pura e semplice della stessa
In ragione di ciò, valutando quale mera eccezione riconvenzionale quella afferente all'avvenuta accettazione tacita dell'eredità da parte della opposta ( avendo parte opposta richiesto l'accertamento in via riconvenzionale solo “ove occorra”, necessarietà insussistente ai fini della valutazione della presente controversia) non possono che rigettarsi tutte le altre eccezioni e doglianze, avendo l'opposto, sui cui gravava il relativo onere probatorio, fornito la prova della sussistenza di validi titoli esecutivi in danno della dante causa della opponente, della qualità di erede della opponente per intervenuta accettazione tacita, e della valida notifica degli stessi, e del consequenziale precetto e pignoramento
Non risponde al vero l'insussistenza di un titolo esecutivo a sostegno dell'intervento di avendo esso depositata telematicamente la sentenza n. 05155/19 emessa dalla Corte CP_3
di Cassazione, munita di formula esecutiva rilasciata il 4.02.2020.
L'opposizione, per l'effetto, va rigettata
Le spese del giudizio seguono la soccombenza. Si liquidano come da dispositivo, ai sensi del
DM 55/2014, con l'applicazione dei parametri minimi e ad esclusione della fase istruttoria, poiché sostanzialmente non svolta, scaglione tra 5200 e 26.000,00.
p.q.m.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nel giudizio R.G.N. 7634/2022, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
1) rigetta l'opposizione proposta da nella procedura esecutiva RGEN Controparte_1
645/2022;
2) Condanna al pagamento nei confronti di e Controparte_1 Controparte_2 CP_3
delle spese del giudizio, liquidate in € 1700,00 per ciascuna parte costituita, nonché
[...]
rimborso forfettario del 15%, CAP ed IVA come per legge se dovuti;
Così deciso in Lecce, 20.2.2025
pagina 9 di 10 Il Giudice
Dott.ssa AR LL Perrone
pagina 10 di 10
Tribunale ordinario di Lecce
Sezione Commerciale
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 7634/2022
Udienza del 20 febbraio 2025, GI Dott.ssa AR LL Perrone
E' presente che rappresenta e difende sé stessa;
è altresì presente Controparte_1
, parimenti rappresentato da sé medesimo;
per è presente Controparte_2 CP_3
l'avv. Panico.
Nessuno è presente per Controparte_4
Le parti come rappresentate precisano le conclusioni riportandosi a quelle rassegnate in atti e discutono la causa riportandosi ai propri scritti. L'avv insiste nella inesistenza CP_1
della notifica del precetto e del seguente pignoramento, rileva anche il difetto del Cad.
L'avv , con riferimento alla notifica del precetto, rileva che dalla attestazione emessa CP_2
Parte dall'ufficio postale si rileva che è stato emesso e che si è avuta la compiuta giacenza il
27.12.2021. quanto alla data riportata in ordine alla emissione del CAD essa deve intendersi al
17 e non già al 07 dicembre in ragione di una attestata una compiuta alla giacenza del CAD al
27.12.2021, e quindi esattamente dopo il trascorso dei 10 giorni dall'emissione , e quindi dal
17.12., il tutto attestato sulla busta della notifica dell'atto di precetto . Anche il numero della
Parte racc afferente al reca un mero errore di riporto delle ultime te cifre, che sono state invertite rispetto a quelle riportate sulla busta. In ogni caso fa presente che l'opponente non ha impugnato i dedotti vizi notifica dell'atto di precetto nel termine di giorni 20 di cui al 617 decorrenti dalla data di notifica del pignoramento.
Quanto ai vizi della notifica del pignoramento l'avv rileva l'omesso invio del CP_1
CAD importante l'inesistenza della notifica del pignoramento come da Cass 10012 del 2021.
Si riporta a tutti i suoi scritti. L'avv si riporta ai propri scritti , quanto alla prova CP_2 dell'avvenuta accettazione tacita in ragione della domanda di riscossione ratei della pensione diretta della de cuius e della pensione di reversibilità richiama la cass 17535/2016 e Corte
Appello ancora 168/2019
pagina 1 di 10 L'avv Panico fa presente che non è stato depositato ricorso ex art 617 c.p.c nei 20 giorni di legge, non si tratta, comunque di inesistenza della notifica
IL GIUDICE decide la causa come da sottoscritta sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. di cui dà lettura in udienza.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale ordinario di Lecce
Sezione Commerciale
Il Tribunale di Lecce, nella persona del Giudice Unico dott.ssa AR LL Perrone, ha pronunciato ai sensi dell'art. 281 sexies la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 7634/2022 R.G., avente ad oggetto “opposizione all'esecuzione mobiliare (ex art. 615, co. 2, c.p.c.)” proposta
DA
(C.F.: ), rappresentata e difesa Parte_2 C.F._1
da sé medesima;
ATTRICE/OPPONENTE
CONTRO
(C.F.: , rappresentato e difeso da sé Controparte_2 C.F._2
medesimo;
CONVENUTO/OPPOSTO PROCEDENTE
NONCHE'
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Mario CP_3 C.F._3
Panico, giusta mandato in atti;
CONVENUTO/OPPOSTO INTERVENUTO
pagina 2 di 10 NONCHE'
(P.I. ), in Controparte_5 P.IVA_1
persona del legale rapp.te p.t.;
TERZO - CONTUMACE CP_6
Conclusioni: come rassegnate all'udienza odierna
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Fatto e diritto
1. nell'ambito del procedimento esecutivo mobiliare presso terzi Controparte_7
recante RGE N. 645/2022, azionato da e nel quale è intervenuto Controparte_2 CP_3
, ha proposto opposizione avverso l'atto mediante il quale venivano assoggettate a
[...]
pignoramento presso il terzo di le somme Controparte_5 CP_5 personali di un conto a lei intestato fino a concorrenza dell'importo di €. 23.372,66, intrapreso a suo danno nella qualità di erede della madre originaria debitrice deceduta Persona_1
in data 31.7.2017, la quale, soccombente in tre gradi di giudizio (nelle procedure RGN.
62/2004 Tribunale di Lecce;
RGN. 467/2011 Corte d'Appello di Lecce e RGN 19495/2015 innanzi la Corte di Cassazione), veniva condannata alla rifusione delle spese di giudizio nei confronti degli odierni convenuti opposti.
Con ordinanza resa in data 13.9.2022, il G.E. sospendeva la procedura esecutiva e concedeva termine per l'introduzione del giudizio di merito.
2. Con atto di citazione innanzi all'intestato Tribunale, ha quindi Controparte_7
introdotto il presente giudizio, convenendo e e chiedendo di Controparte_2 CP_3 voler “In via principale:
- In via pregiudiziale, preliminare ed assorbente accertare e dichiarare la carenza ed il difetto di legittimazione passiva in capo alla opponente, e quindi l'inopponibilità alla stessa dei presunti titoli esecutivi e per l'effetto:
- Dichiarare improcedibile, nullo e inefficace il pignoramento presso terzi, dall'opposto promosso nei confronti dell'opponente, ritenendo inesistente, non dovuto il credito richiesto,
pagina 3 di 10 e disponendo la liberazione delle somme pignorate, dichiarando espressamente lo svincolo immediato delle stesse, liberando il terzo, , in Controparte_4 Controparte_5
persona del Direttore e legale rappresentante pro-tempore, dai suoi obblighi di custodia;
- Accertare e dichiarare la radicale inesistenza della notificazione di tutti i titoli esecutivi, ivi compreso quello dell'opposto intervenuto, e la nullità assoluta e/o irregolarità e/o inefficacia della notificazione del precetto e del conseguente atto di pignoramento presso terzi, stante
l'incertezza assoluta e contrasto di date, non essendoci prova della asserita e contestata qualità di erede, donde l'inefficacia di tutti i titoli esecutivi, nonché prova e certezza del ricevimento e del perfezionamento, e per l'effetto dichiarare l'estinzione della procedura esecutiva, ponendo a carico degli opposti tutte le spese conseguenti;
- In via pregiudiziale, preliminare ed assorbente, accertare e dichiarare il difetto di legittimazione attiva dell'opposto, per difetto dello ius postulandi, quale procuratore distrattario delle spese processuali, liquidate con sentenza n. 10/2011 del Tribunale di Lecce,
Sez. Distaccata di Tricase e sentenza n. 210/2015 della Corte di Appello di Lecce, nonché
l'inesistenza del diritto dell'opposto di procedere ad esecuzione forzata nei confronti dell'opponente, e per l'effetto dichiarare l'improcedibilità, la nullità assoluta e l'inefficacia del pignoramento presso terzi per cui è causa e degli atti successivi, nonché dell'atto di intervento, per carenza di legittimazione attiva dell'opposto per difetto dello ius postulandi, con conseguente esclusione di tutte le spese e competenze successive;
- Accertare e dichiarare, altresì, inesistente, improponibile, inammissibile e improcedibile e nullo l'atto di intervento, depositato dall'opposto interventore, in forza delle opposizioni proposte, stante l'inesistenza, inopponibilità e nullità del titolo, e quindi, la sua inefficacia, nullità ed inesistenza, per tutte le motivazioni innanzi esposte;
- Accertare e dichiarare gli opposti, per i motivi di cui in premessa, responsabili ex art.96
c.p.c., per i danni arrecati all'opponente, in conseguenza dell'illecita, illegittima, improcedibile ed inammissibile esecuzione e per l'effetto condannare gli opposti al pagamento a titolo di risarcimento del danno della somma che sarà ritenuta di giustizia;
- Condannarsi gli opposti al risarcimento dei danni economico-patrimoniali, psicologici, morali e all'immagine professionale dell'opponente, da liquidarsi dal Giudice in via equitativa;
In via estremamente subordinata:
pagina 4 di 10 - Nella sola denegata, contestata e non creduta ipotesi in cui l'Ill.mo Sig.Giudice adito ritenesse comunque valido ed efficace il pignoramento, oggetto dell'odierna opposizione,
Voglia decurtare dalle somme da assegnare l'importo, chiesto in precetto e nella impugnata
e contestata nota di precisazione del credito, per somme autoliquidate, per voci non dovute, nonché a titolo di I.V.A. e per interessi come richiesti, per le motivazioni esposte;
- Dichiarare, inoltre, che l'importo assoggettato a pignoramento risulta ictu oculi sproporzionato, rispetto a quanto riportato nell'atto di precetto, stante l'eccessività,
l'erroneità, l'inconferenza ed esorbitanza della pretesa intimata, riportata nell'atto di precetto e nella illegittima nota di precisazione del credito, ex adverso depositata e nell'atto di intervento e ordinare la riduzione. - In via estremamente subordinata, si chiede che sia disposto l'immediato svincolo delle somme illecitamente e ingiustamente pignorate dall'opposto, in ragione dei gravi motivi dedotti;
Condannarsi le controparti, al pagamento delle spese e competenze del presente giudizio e della fase sommaria dell'opposizione all'esecuzione.”
A sostegno delle proprie pretese ha dedotto il difetto di notifica dei titoli esecutivi, del precetto e dell'atto di pignoramento;
la sproporzione delle somme pignorate rispetto al presunto credito vantato;
la carenza di legittimazione processuale nonché della qualità di creditore dell'avv. sul presupposto del difetto di procura ad litem nei giudizi in cui la madre era risultata CP_2 soccombente e nei quali l'opposto si era dichiarato antistatario;
l'inopponibilità dei titoli esecutivi nei suoi confronti, in quanto formatisi nei confronti di soggetto deceduto di cui ella non risulta essere erede bensì solo chiamata all'eredità.
Ha quindi eccepito in via preliminare la propria carenza di legittimazione passiva non avendo accettato l'eredità della madre e, di conseguenza, non avendone assunto la qualità di erede;
la carenza di jus postulandi in capo a e l'illegittimità della documentazione da questi CP_2 prodotta a corroborare l'azione da lui intrapresa;
l'improponibilità, inammissibilità e improcedibilità, nullità e inefficacia dell'atto di intervento di nella procedura CP_3
esecutiva, per carenza dei requisiti necessari e indispensabili per invalidità dei titoli esecutivi.
Ha quindi concluso come in atti.
Si è costituito in giudizio , impugnando e contestando ogni avversa pretesa Controparte_2
sul presupposto dell'infondatezza dell'eccezione di carenza di legittimazione passiva sollevata dall'attrice, che al contrario di quanto sostenuto avrebbe accettato tacitamente l'eredità della madre;
dell'infondatezza e pretestuosità di ogni avverso rilievo relativo alla nullità e/o illegittimità dei titoli esecutivi, dell'atto di precetto, del pignoramento e delle relative pagina 5 di 10 notifiche;
dell'infondatezza e pretestuosità di ogni altra deduzione e difesa contenuta nell'atto di opposizione all'esecuzione per cui è causa, e chiedendo in via riconvenzionale la declaratoria della avvenuta accettazione tacita dell'eredità di da parte della Persona_1 figlia al fine di ritenere quest'ultima obbligata al pagamento delle Controparte_7
somme richieste nella procedura esecutiva opposta. Ha quindi concluso chiedendo al
Tribunale di voler
1) Preliminarmente, in rito, dichiarare la decadenza della opponente Avv.
[...]
in relazione ad ogni questione sollevata sulla regolarità formale dei titoli CP_8
esecutivi e dell'atto di precetto, trattandosi di questioni proposte oltre la scadenza del perentorio termine di giorni 20 dal primo atto di esecuzione ai sensi dell'art. 617 comma 1 comma c.p.c.
2) Ancora, in via preliminare in rito, dichiarare la carenza di legittimazione attiva della opponente Avv. in relazione alla sollevata eccezione di difetto dello Controparte_9
ius postulandi del creditore procedente con riferimento ad asserita mancanza della procura ad litem in giudizi di merito nei quali la opponente medesima non era neppure parte.
3) Nel merito, ove occorra anche in via riconvenzionale, ritenere e dichiarare che la Avv. ha accettato tacitamente l'eredità della defunta madre Controparte_7 [...]
per quanto esposto nella parte narrativa sub A) del presente atto e, Per_1
conseguentemente, dichiarare la totale infondatezza della eccezione di carenza di legittimazione passiva già sollevata dalla medesima con l'atto di opposizione alla esecuzione
n. 645\2022 RGE del Tribunale di Lecce e riproposta in questa sede con l'avverso atto di citazione introduttivo del giudizio, nonché il diritto dell'Avv. di proseguire Controparte_2
nella predetta procedura esecutiva n. 645\2022 R.G.E. nei confronti dell'Avv.
[...]
CP_7
4) Sempre nel merito, ritenere e dichiarare tardiva ex art. 617 c.p.c. e, comunque, palesemente infondata ogni avversa deduzione relativa alle somme precettate e pignorate, ed in particolare alla eccezione sollevata dall'Avv. in ordine alla non Controparte_7 debenza dell'IVA sulle competenze spettanti all'Avv. A. Fachechi, per quanto dedotto sub C) della parte narrativa.
5) Condannare l'attrice Avv. al pagamento delle spese e competenze Controparte_7 del presente giudizio in favore del deducente Avv. ” Controparte_2
Si è altresì costituito nel presente giudizio , che ha impugnato, contestato e CP_3 disconosciuto ogni avverso assunto relativo all'opposizione all'atto di intervento da egli svolto pagina 6 di 10 nel procedimento esecutivo presso terzi n. 645/2022, facendo proprie le deduzioni di CP_2
relative alla qualità di erede dell'attrice, ed eccependo l'infondatezza e l'inconferenza
[...] dell'eccezione di carenza di interesse sollevata nei suoi confronti da parte avversa, posto che la sua azione è tesa al recupero di somme liquidate in sentenza;
l'infondatezza dell'eccezione di carenza di notifica del titolo esecutivo a fondamento dell'intervento nonché di quella circa l'inammissibilità della richiesta di IVA effettuata dall'interventore.
Ha quindi concluso chiedendo al Giudice di voler “rigettare ogni contraria istanza, eccezione, difesa e deduzione avanzata dall'attrice Avv. nei suoi confronti, e Controparte_1
per lo effetto, ammettere il medesimo, in qualità di creditore intervenuto, alla distribuzione delle somme che si ricaveranno dalla esecuzione intrapresa dall'Avv. per Controparte_2
l'importo di € 3.118,24, oltre le liquidande spese e competenze per l'atto di intervento e per il presente giudizio.”
Alla prima udienza di comparizione l'attrice chiedeva l'espunzione dei documenti prodotti dall'Avv. a supporto dell'accertamento della sua qualità di erede, mentre Controparte_2 quest'ultimo rilevava che , nonostante ritualmente citata dalla attrice quale CP_4
soggetto già parte della opposta procedura esecutiva (terzo pignorato), non si era costituita in giudizio, e chiedeva pertanto ai sensi dell'art. 292 c.p.c. di essere autorizzato a notificare a detto convenuto contumace la comparsa di costituzione e risposta contenente domanda riconvenzionale.
Con ordinanza del 21.12.2021 il G.I. ammetteva la documentazione prodotta dalle parti e ritenuta la causa matura per la decisione rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni e successivamente, con provvedimento del 5.12.2024, il giudice rinviava all'udienza odierna per la precisazione delle conclusioni e per la discussione ex art. 281 sexies c.p.c..
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In via preliminare, verificata la regolarità della notifica, si dichiara la contumacia del terzo pignorato come in epigrafe indicato, litisconsorte necessario nel presente Controparte_4
giudizio (Cass. Civ. Ordinanza n. 9000/2022; Cass. Civ. Ordinanza n. 5476/2023; Cass. Civ.
Ordinanza n. 10034/2023: “In tema di espropriazione presso terzi, nei giudizi di opposizione esecutiva si configura sempre litisconsorzio necessario fra il creditore, il debitore diretto ed il terzo pignorato”).
Nel merito si osserva quanto segue.
Parte opposta ha prodotto in giudizio i titolo esecutivi posti a sostegno del Controparte_2
credito vantato nei confronti di madre della opponente. Trattasi, nello Persona_1
pagina 7 di 10 specifico della sentenza n. 10/2011 del Tribunale di Lecce, Sez. Distaccata di Tricase e sentenza n. 210/2015 della Corte di Appello di Lecce, le quali disponevano la condanna di al pagamento delle spese di lite in favore del difensore distrattario, ergo in Persona_1 favore dell'avv CP_2
In ragione di tale evidenza deve ritenersi precluso alla parte opponente contestare la sussistenza di tale titolo in ragione di eccezioni inerenti a fatti estintivi od impeditivi anteriori a quel titolo, i quali sarebbero stati utilmente deducibili esclusivamente nel procedimento preordinato alla formazione del titolo medesimo (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 8928 del
18/04/2006, Cass. Sez. 3, Sentenza n. 2870 del 02/04/1997).
In ragione di ciò tutte le eccezioni afferenti alla valida formazione del titolo azionato avanzate dalla opponente non possono che ritenersi inammissibili. (Cass. 2008/22402, Tribunale di
Milano sez. III, 20/05/2008, n. 6518).
Parte opposta ha provato di aver notificato alla odierna opponente i titoli esecutivi posti a fondamento dell'azione esecutiva ( all sub 1, notifica perfezionata al 15.02.2020; all sub 2) notifica perfezionata al notifica perfezionata al 15.02.2020).
Entrambi gli atti sono stati, infatti, notificati a mezzo posta all'indirizzo di residenza della opponente mediante invio di racc AR, non ritirata dalla destinataria, a cui ha fatto seguito l'inoltro del CAD
Inammissibili sono i rilievi afferenti alla nullità della notifica del precetto e del pignoramento.
Invero dalla documentazione in atti ( all sub4) emerge che è stata effettuata la notifica del pignoramento , presso la residenza della opponente, nei modi di cui all'art 140.c.pc. .
Nella relata di notifica , infatti, si da atto del compimento di tutti gli adempimento di cui all'art
140 c.p.c., ovvero del deposito di copia nella casa del comune dove deve effettuarsi la notifica, dell'affissione alla porta di casa e dell'invio della raccomandata, con avviso di ricevimento, della comunicazione dell'avvenuto deposito dell'atto presso la casa del comune in cui la notifica deve essere eseguita. Irrilevante è, nel caso di specie, l'omesso invio del CAD, quale modalità richiesta per le notifiche a mezzo servizio postale ( cas SU 10012/2021)
Essendosi la detta notifica perfezionatasi il 24..03.2022 (ovvero al decorso di giorni 10 dal ricevimento della raccomandata informativa) ove l'opponente avesse voluto contestare i vizi di notifica del precetto, del quale aveva preso contezza in ragione della notifica del pignoramento, al pari del mancato rispetto dei termini ex art 477 c.p.c., essa avrebbe dovuto spiegare opposizione ex art 617 nel termine di giorni 20 dal perfezionamento della notifica del pagina 8 di 10 precetto, termine da essa non osservato risalendo la sua opposizione al 16.05.2022 ( vedi all sub 2 opponente, testo della ordinanza)
Parte opposta ha altresì fornito la prova della qualità di erede della opponente . in tal senso depone la richiesta all'ente poste di riscossione di somme di spettanza della madre ( sub 12 e
13) richiesta che essa avanzava dichiarando, inter alia, che non sussistevano altri eredi, così lasciando intendere che era essa sola erede della madre . Tali atti sono idonei Persona_2
a ritenere che la stessa abbia accettato l'eredità della madre tacitamente, e sia quindi erede pura e semplice della stessa
In ragione di ciò, valutando quale mera eccezione riconvenzionale quella afferente all'avvenuta accettazione tacita dell'eredità da parte della opposta ( avendo parte opposta richiesto l'accertamento in via riconvenzionale solo “ove occorra”, necessarietà insussistente ai fini della valutazione della presente controversia) non possono che rigettarsi tutte le altre eccezioni e doglianze, avendo l'opposto, sui cui gravava il relativo onere probatorio, fornito la prova della sussistenza di validi titoli esecutivi in danno della dante causa della opponente, della qualità di erede della opponente per intervenuta accettazione tacita, e della valida notifica degli stessi, e del consequenziale precetto e pignoramento
Non risponde al vero l'insussistenza di un titolo esecutivo a sostegno dell'intervento di avendo esso depositata telematicamente la sentenza n. 05155/19 emessa dalla Corte CP_3
di Cassazione, munita di formula esecutiva rilasciata il 4.02.2020.
L'opposizione, per l'effetto, va rigettata
Le spese del giudizio seguono la soccombenza. Si liquidano come da dispositivo, ai sensi del
DM 55/2014, con l'applicazione dei parametri minimi e ad esclusione della fase istruttoria, poiché sostanzialmente non svolta, scaglione tra 5200 e 26.000,00.
p.q.m.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nel giudizio R.G.N. 7634/2022, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
1) rigetta l'opposizione proposta da nella procedura esecutiva RGEN Controparte_1
645/2022;
2) Condanna al pagamento nei confronti di e Controparte_1 Controparte_2 CP_3
delle spese del giudizio, liquidate in € 1700,00 per ciascuna parte costituita, nonché
[...]
rimborso forfettario del 15%, CAP ed IVA come per legge se dovuti;
Così deciso in Lecce, 20.2.2025
pagina 9 di 10 Il Giudice
Dott.ssa AR LL Perrone
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