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Sentenza 11 giugno 2025
Sentenza 11 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 11/06/2025, n. 178 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 178 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI RAGUSA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Ragusa, composto dai signori magistrati: dott. Massimo PULVIRENTI Presidente dott. Sandra LEVANTI Giudice est. dott. Rosanna SCOLLO Giudice
riunito in camera di consiglio;
ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 1924/2024 R.G.V.G. avente ad oggetto “Cessazione effetti civili del matrimonio”, congiuntamente promossa da (c.f. ), rappresentata e difesa dall'avv. Maria Parte_1 C.F._1
Giuseppa Cannizzo
e
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'avv. Isabella CP_1 C.F._2
Linguanti e con l'intervento del P.M. in sede (che, ricevuti gli atti, nulla ha opposto) -
**** ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DELLA DECISIONE Con ricorso ex art. 473-bis.51 c.p.c., depositato in data 7.11.2024, Parte_1
e chiedevano congiuntamente all'intestato Tribunale la pronuncia
[...] CP_1 della cessazione degli effetti civili del loro matrimonio, contratto con rito concordatario a
Ispica (RG) il 14.6.2013.
La domanda è fondata e merita accoglimento.
La legge 898/70, all'art. 3, siccome modificato dalla L. 55/2015 (in vigore dal
26.5.2015), prescrive che, per la proposizione della domanda, la separazione deve essersi protratta ininterrottamente per almeno sei mesi a far data dalla comparizione delle parti dinnanzi al Presidente del Tribunale nel procedimento di separazione consensuale, anche quando il procedimento inizialmente contenzioso sia stato trasformato in consensuale, ovvero per dodici mesi in caso di separazione giudiziale.
Nel caso di specie, emerge ex actis che l'udienza di comparizione nel giudizio di separazione consensuale si è tenuta il 31.1.2024 ed è stata sostituita, su richiesta delle parti, con il deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c.; la loro separazione è stata pronunciata con sentenza di questo Tribunale n. 613/2024, pubblicata il 3.4.2024.
pagina 1 di 2 Le parti hanno rappresentato che dal matrimonio non sono nati figli.
Hanno inoltre dichiarato di non essersi riconciliate, di non volersi riconciliare, nonché di rinunciare a presenziare fisicamente all'udienza all'uopo fissata, chiedendo la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio, con rinuncia al reciproco assegno di mantenimento e con conferma dell'assegnazione della casa coniugale, con i mobili che l'arredano, alla Parte_1
Dei superiori accordi e rinunce il Tribunale prende atto.
Nulla sulle spese processuali, trattandosi di giudizio promosso con ricorso congiunto.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo nella causa iscritta al n. 1924/2024 R.G.V.G. sulla domanda congiunta presentata dai coniugi e Parte_1 CP_1
PRONUNCIA la cessazione degli effetti civili del loro matrimonio, contratto con rito concordatario a Ispica
(RG), il 14.6.2013 e trascritto nel registro degli atti di matrimonio dello Stato Civile del predetto Comune al n. 21, parte II, Serie A, anno 2013, disponendo l'annotazione della presente sentenza a cura dell'Ufficiale dello Stato Civile dello stesso Comune.
Prende atto degli accordi e rinunce delle parti, siccome riportati in motivazione.
Nulla sulle spese processuali.
Così deciso in Ragusa nella camera di consiglio del Tribunale, in data 10.6.2025
IL PRESIDENTE
Dott. Massimo Pulvirenti
IL GIUDICE EST. Dott.ssa Sandra Levanti
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