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Sentenza 14 novembre 2025
Sentenza 14 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, sentenza 14/11/2025, n. 387 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | 387 |
| Data del deposito : | 14 novembre 2025 |
Testo completo
Corte d'Appello di Ancona
SEZIONE PER LE CONTROVERSIE IN MATERIA DI LAVORO E PREVIDENZA
Reg.Gen. N.16/2025
@-AP AD - Impresa Familiare 01
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Ancona, Sezione Lavoro e Previdenza, composta dai seguenti magistrati:
Dr. LU SANTINI Presidente relatore
Dr.ssa Angela QUITADAMO Consigliere
Dr.ssa Arianna SBANO Consigliere
nella camera di consiglio tenutasi in data 13 Novembre 2025 secondo le modalità previste dall'art.127 ter c.p.c., lette le note scritte depositate dalle parti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di secondo grado promossa con ricorso depositato in data 16.01.2025, e vertente tra
(appellante) e (appellata), avente ad oggetto: appello Parte_1 Controparte_1 avverso la sentenza n°61/2024 emessa dal Tribunale di Urbino, in funzione di giudice del lavoro, in data
16.12.2024.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO E DIRITTO
Con la sentenza indicata in epigrafe è stato accolto il ricorso con cui aveva Controparte_1 chiesto l'accertamento della sussistenza di una impresa familiare costituita con l'ex coniuge Parte_1 per l'esercizio della “Farmacia dott. ER Mattozzi” in Piandimeleto, Corso Papa Giovanni
[...]
XXIII n. 59, nonché l'accertamento del suo diritto, a seguito della sua esclusione dall'impresa familiare nell'anno 2016, alla liquidazione della quota di partecipazione, pari al 50%, commisurata agli utili non distribuiti, ai beni acquistati e agli incrementi aziendali (compreso l'avviamento), con le correlate statuizioni di ordine patrimoniale e risarcitorio. All'esito della prova testimoniale e della consulenza tecnica d'ufficio, il Tribunale di Urbino ha accertato una partecipazione della nell'impresa CP_1
1 familiare per gli anni dal 2004 al 2016 nella misura del 25%, condannando “al Parte_1 pagamento della somma complessiva di € 195.920,00, oltre interessi e rivalutazione come per legge, a titolo di liquidazione della quota di partecipazione”.
Avverso tale decisione ha proposto appello il quale ha censurato la sentenza Parte_1 impugnata lamentando una errata valutazione delle risultanze istruttorie in punto di continuatività dell'apporto dell'appellata nell'impresa familiare, nonché l'errata motivazione della decisione (e della
CTU) in ordine ai conteggi degli utili ed alla regolazione delle spese di lite. Ha quindi rassegnato le seguenti conclusioni: “Nel merito in via principale , per i motivi esposti, riformare la sentenza impugnata, accertata l'insussistenza dei diritti ex adverso azionati. - Nel merito in subordine, nella denegata ipotesi in cui si ritenga che tra il dott. e la sig.ra si sia Parte_1 Controparte_1 costituita un'impresa familiare ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 230 bis c.c., determinare la partecipazione dell'appellata ed i diritti patrimoniali conseguenti in ragione della quantità e qualità di lavoro che risulti essere stata effettivamente prestata e, segnatamente, in misura non superiore al 10%, operando altresì la compensazione con quanto già corrisposto dal dott. tra il 2004 ed il Parte_1
2016per redditi di partecipazione, per l'ammontare di Euro 137.589,00; - Con vittoria di spese dei due gradi di giudizio ovvero, in via subordinata, con parziale compensazione delle spese di primo grado, in considerazione della solo parziale soccombenza dell'allora resistente”.
La parte appellata si è costituita in giudizio ed ha resistito all'appello, del quale ha chiesto il rigetto, assumendone l'infondatezza in fatto ed in diritto, con riguardo a ciascuno dei motivi di gravame.
1.- Con il primo motivo di gravame, l'appellante censura la sentenza impugnata Parte_1 per avere (erroneamente) ritenuto la sussistenza di un'impresa familiare avente ad oggetto l'esercizio della “Farmacia dott. ER Mattozzi” in Piandimeleto, Corso Papa Giovanni XXIII n.59 da lui condotta e presso la quale aveva prestato la sua collaborazione lavorativa. Controparte_1
Il motivo non è fondato.
È noto che, secondo la disciplina di cui all'art.230 bis c.c., l'impresa familiare costituisce un istituto di carattere residuale, che ricorre quando le parti non abbiano diversamente qualificato, neanche per "facta concludentia", il loro rapporto. Tale istituto è finalizzato ad apprestare una tutela minima ed inderogabile a quei rapporti di lavoro comune che si svolgono negli aggregati familiari, ricondotti in passato ad una "causa affectionis vel benevolentiae", o ad un contratto innominato di lavoro gratuito. Tale istituto, pertanto, non è configurabile quando i rapporti intervenuti tra i componenti della famiglia, estrinsecantisi in un'attività economica produttiva, trovino il loro fondamento in un diverso rapporto contrattuale. Ciò che si richiede è quindi che la collaborazione del familiare nell'impresa sia
2 caratterizzata dai requisiti della continuità, coordinazione ed esplicazione prevalentemente personale, delineandosi, in tal caso, un rapporto associativo preordinato alla tutela del lavoro familiare. Da tale rapporto discende il diritto "al mantenimento secondo la condizione patrimoniale della famiglia e alla partecipazione "agli utili dell'impresa familiare"". Titolare del diritto è il "familiare che presta in modo continuativo la sua attività di lavoro nella famiglia o nell'impresa familiare". Il presupposto è che tra il familiare e la famiglia o l'impresa familiare non sia configurabile un rapporto diverso ("salvo che sia configurabile un diverso rapporto"), ad esempio un rapporto di lavoro subordinato. E' quindi da sottolineare come l'istituto de quo presenti caratteri di residualità in quanto la relativa disciplina è applicabile solo ove non sia configurabile un rapporto giuridico diverso (ad es. contratto di lavoro o di società). Deve altresì tenersi conto della natura individuale dell'impresa familiare (configurabile come rapporto associativo di lavoro a rilevanza interna), per cui il familiare titolare dell'impresa è da ritenersi l'unico soggetto passivo obbligato in relazione al diritto di credito spettante a ciascuno dei familiari che vi collaborano (v. Cass.Civ., sez. lav., 18/01/2005 n. 874). In altri termini, l'impresa familiare di cui all'art.230 bis c.c. appartiene solo al suo titolare, effettivo gestore dell'impresa, con la conseguenza che i debiti che sorgono nei confronti dei collaboratori non sono debiti dell'impresa familiare, ma debiti di cui il titolare risponde personalmente ed illimitatamente. La gestione ordinaria dell'impresa, pertanto, rimane nelle mani dell'imprenditore individuale, in quanto gli altri membri hanno potere deliberativo solo in ordine all'impiego degli utili e degli incrementi ed in ordine alla gestione straordinaria, agli indirizzi produttivi ed alla cessazione (del carattere familiare) dell'impresa.
In linea generale, deve osservarsi che la costituzione di una siffatta impresa non può ritenersi
“automatica”, ma deve sempre fondarsi sulla volontà dei suoi membri e, soprattutto, dell'imprenditore, anche se, ovviamente, siffatto presupposto può essere espresso non solo manifestamente ma anche tacitamente, essendo quindi desumibile per facta concludentia, sulla base di una indagine volta ad accertare inequivocabilmente la comune intenzione (cfr. Cass. SS.UU. 4 gennaio 1995 n°89, Cass. lav.
19 febbraio 1997 n° 1525). In ogni caso, la prestazione lavorativa deve essere, quantomeno, non saltuaria
(seppur non necessariamente a tempo pieno) e comunque strumentale all'attività imprenditoriale del titolare (cfr. Cass. Lav. 18 aprile 2002 n° 5603 e 16 dicembre 2005 n° 27839): in particolare, è stato evidenziato che “la continuità dell'apporto richiesto dall'art. 230-bis cod. civ. per la configurabilità della partecipazione all'impresa familiare non esige la continuità della presenza in azienda, richiedendo invece soltanto la continuità dell'apporto” (sic Cass. Lav. 23 settembre 2002 n° 13849).
Orbene, facendo applicazione di siffatti principî di diritto al caso di specie, ritiene il Collegio che il rapporto instaurato tra e l'ex moglie sia riconducibile Parte_1 Controparte_1 nell'ambito della fattispecie di cui all'art. 230-bis c.c..
3 In punto di fatto, risulta per tabulas che, con atto notarile registrato il 17.12.1993, il padre dell'appellante, , all'epoca titolare della farmacia in Piandimeleto, Corso Giovanni Persona_1
XXIII, n. 59, aveva formalmente costituito un'impresa familiare tra il farmacista Controparte_2
(51%), il figlio (25%) e la moglie di quest'ultimo (24%). Tale Parte_1 Controparte_1 impresa è stata pacificamente sussistente sino al 31.12.2003, allorquando ha Persona_1 donato l'intera farmacia al figlio determinando contestualmente anche la cessazione Parte_1 dell'impresa familiare. Nell'atto di donazione è stata altresì prevista, quale onere modale a carico del donatario, la liquidazione dei diritti maturati dalla per la sua collaborazione nell'impresa CP_1 familiare, valutati in complessivi €.55.000,00, con riconoscimento di un ulteriore credito in favore del pari ad €.75.000,00, da ritenersi interamente estinto per confusione, ex art. 1253 c.c.. Pt_1
Ebbene, sostiene di aver continuato di fatto la sua collaborazione all'interno Controparte_1 dell'impresa familiare anche dopo la sua formale cessazione, rivendicando quanto di sua spettanza anche per gli anni successivi al 31.12.2013, previo accertamento della permanenza dell'impresa familiare per facta concludentia.
In effetti, dalla prova testimoniale è emerso che ha costantemente frequentato Controparte_1 la farmacia, se pur non a tempo pieno, atteso che i testi hanno riferito di averla vista al suo interno “a volte” e “sporadicamente” (teste , trasportatore di medicinali), “in diverse occasioni di Testimone_1 tempo” (teste , comandante della stazione del Carabinieri di Piandimeleto, adiacente alla Testimone_2 farmacia), con frequenza abituale (teste , nipote della ovvero “qualche Testimone_3 CP_1 volta” nelle ore antimeridiane (teste , farmacista dipendente del . Va detto che Testimone_4 Pt_1 la abitava in un appartamento al piano di sopra della farmacia ed a questa collegata da una CP_3 scala interna (oltre che da un sistema di videoripresa), per cui la circostanza che alcuni testi non abbiano visto la nella farmacia non esclude la sussistenza della collaborazione, ben potendo la stessa CP_3 assentarsi momentaneamente e/o fornire la sua collaborazione in orari di chiusura al pubblico della farmacia (la non era farmacista, ma coadiuvava il suocero e/o il marito eseguendo prestazioni CP_3 di carattere accessorio).
Quanto alle attività che l'appellata svolgeva all'interno della farmacia, i testi hanno riferito che
“a volta serviva un cliente, a volte parlava” (teste ), lavorava Controparte_1 Testimone_1 dietro al bancone, “si occupava dell'addobbo delle vetrine” e qualche volta serviva la clientela (teste
), curava “vendita di medicinali, ordini telematici, sistemazione di magazzino, vendita Testimone_2 prodotti per bambini, serviva i clienti al bancone, controllava le ricette e le scadenze dei medicinali”,
“restava dopo la chiusura delle 13 per sistemare ordini e medicinali negli scaffali” (teste Tes_3
), “sistemava i farmaci nelle cassettiere e metteva a posto il magazzino, … poche volte riceveva la
[...] clientela, non aveva rapporti con i fornitori di medicinali … faceva ordinazioni di medicinali e prodotti
4 per la farmacia, come ad esempio l'ordine giornaliero” (teste ). Tali deposizioni, Testimone_4 coerenti fra loro e dotate di congrua logicità, provengono da persone a conoscenza dei fatti e del tutto attendibili, siccome prive di particolari legami con le parti (eccezion fatta per , nipote CP_4 dell'appellata). Ebbene, dal compendio testimoniale sopra descritto emerge chiaramente che la collaborazione di nella farmacia non era sicuramente a tempo pieno, ma non Controparte_1 poteva neanche definirsi sporadica e meramente occasionale, come emerge dalle deposizioni di
(comandante della stazione del Carabinieri di Piandimeleto, adiacente alla farmacia) e Testimone_2
(la quale, pur essendo dipendente del ha riconosciuto che la Testimone_4 Pt_1 CP_1 curava una nutrita serie di attività di carattere accessorio, ma pur sempre necessarie per il buon andamento dell'attività imprenditoriale).
Ma ciò che qui rileva è che nella fattispecie l'impresa familiare, sino al 31.12.2013, era pacificamente sussistente, in quanto formalmente costituita dal , per cui, una volta che l'appellata Persona_1 ha dimostrato di aver lavorato per circa 20 anni quale collaboratrice nella farmacia (con apporto formalmente stimato nella misura del 24% nella fase genetica dell'impresa familiare) ed una volta che i testi hanno riferito che al suo interno la stessa svolgeva in modo non meramente occasionale una serie di attività accessorie, gravava sul la prova del fatto modificativo, e cioè che, nel Parte_1 momento in cui è divenuto titolare della farmacia, la collaborazione della è cessata ovvero è CP_1 divenuta meramente occasionale sotto il profilo quali-quantitativo. Nulla di tutto questo è stato allegato e dimostrato da per cui è pienamente verosimile, deponendo in tal senso una serie di Parte_1 elementi presuntivi idonei a fondare il convincimento del giudice, che la suddetta collaborazione è proseguita, con le medesime modalità, anche dopo lo scioglimento dell'impresa familiare. A ciò si aggiunga che, come riferito dal teste (contabile della farmacia) “nella dichiarazione Testimone_5 dei redditi c'era un compenso per la signora per l'impresa familiare, fino al 2018” ed Controparte_1 in favore della medesima venivano regolarmente versati i contributi previdenziali (è stato prodotto un estratto contributivo Inps da cui risultano versamenti contributivi sino al 31.08.2017). Il che è consequenziale al fatto che nelle dichiarazioni fiscali venga imputata una quota di reddito della farmacia, nella misura del 25%, alla collaborazione dell'appellata nell'impresa familiare (v. 2006 e CP_5 anni 2015-2017 riquadro RS6, prodotti in corso di causa, riportanti il codice fiscale Parte_1 della e la quota percentuale di partecipazione del 25%, poi ridotta al 15% dal 2016 ed CP_1 incrementata al 30% nel 2017; v. anche dichiarazioni imposte dirette , in cui vengono CP_1 dichiarati redditi da partecipazione per una quota del 25%). In definitiva, si riscontrano in atti plurimi indizi gravi, precisi e concordanti della prosecuzione del rapporto con le medesime modalità anche dopo la cessazione dell'impresa familiare originariamente costituita da , per cui gravava Persona_1 su la prova contraria della cessazione della collaborazione ovvero della sua riduzione Parte_1 quali-quantitativa, per cui la mancata prova del fatto modificativo non può che andare a pregiudizio della
5 parte che era gravata dell'onere della prova contraria, nulla essendo stato allegato e chiesto di provare in ordine alla sussistenza di una modifica del concreto atteggiarsi del rapporto in epoca successiva allo scioglimento dell'impresa familiare.
E' quindi innegabile che ha prestato la propria attività nell'azienda anche dopo Controparte_1 la cessazione dell'impresa familiare, posto che, alla stregua delle sopra descritte emergenze istruttorie, non risultano dedotti né comprovati gli elementi per l'eventuale configurabilità di un rapporto giuridico diverso (in particolare di lavoro subordinato stricto sensu), per cui appare consequenziale ritenere che nel periodo suddetto fosse ancora di fatto sussistente una impresa familiare, per volontà dei suoi membri espressa tacitamente e, quindi, desumibile per facta concludentia.
Né risulta configurabile alcuna plausibile causa giustificatrice della eventuale gratuità delle prestazioni, nel contesto di vincoli di solidarietà familiare, avuto riguardo alla accertata continuità dell'apporto ed alla peculiare natura delle prestazioni rese, invero del tutto strumentali all'impresa esercitata dal Del resto, il carattere residuale dell'impresa familiare, quale risultante Parte_1 all'incipit della disposizione che l'ha introdotta in occasione della riforma del diritto di famiglia ("Salvo che sia configurabile un diverso rapporto...), mira proprio a coprire tutte quelle situazioni di apporto lavorativo all'impresa del congiunto, parente entro il terzo grado o affine entro il secondo grado, che non rientrino nell'archetipo del rapporto di lavoro subordinato o per le quali non sia raggiunta la prova dei connotati tipici della subordinazione, con l'effetto di confinare in un'area del tutto marginale quella del lavoro familiare gratuito (sul punto, v. Cass. Lav. 18 ottobre 2005 n° 20157).
Alla luce delle suesposte considerazioni, risultando idoneamente provata la sussistenza di un'impresa familiare, il primo motivo dell'appello proposto da deve essere dunque disatteso. Parte_1
***
2.- Con i successivi motivi di gravame, che per la loro evidente connessione possono essere trattati congiuntamente, censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha recepito Parte_1 acriticamente le risultanze della consulenza tecnica d'ufficio, sia per quanto attiene alla determinazione dell'apporto della nell'impresa familiare, sia per quanto concerne la quantificazione del CP_1 diritto al mantenimento (già fruito) ed alla partecipazione agli utili (in massima parte reinvestiti nell'azienda), sia con riguardo alla inclusione negli utili d'impresa dell'immobile in cui veniva svolta l'attività farmaceutica, immobile che non sarebbe di proprietà del che lo aveva acquistato in Pt_1 leasing, con contratto di locazione finanziaria oggetto di risoluzione e conseguente ordine di rilascio del bene in godimento.
Le censure sollevate sono fondate solo in parte.
6 Come è noto, secondo quanto dispone l'art.230 bis c.c., il familiare collaboratore ha diritto al mantenimento nonchè a partecipare agli utili prodotti dall'impresa, ai beni acquistati con essi e agli incrementi dell'azienda. All'instaurarsi del rapporto di impresa familiare, consegue quindi l'attribuzione al familiare lavoratore di una complessa posizione partecipativa, la quale si sostanzia, oltre che nel potere di concorrere alle decisioni di cui all'art. 230-bis, comma 1 c.c., nel riconoscimento di una serie di diritti di credito a contenuto patrimoniale.
Per quanto riguarda il mantenimento, può ritenersi sufficientemente provato che nel corso della collaborazione nell'impresa familiare, ha già goduto del mantenimento, non Controparte_1 avendo all'epoca alcuna altra fonte di reddito. E' quindi dimostrato che i proventi dell'impresa rappresentavano il principale introito del gruppo familiare e sono stati utilizzati (anche) per il mantenimento dei congiunti che lavoravano nell'impresa, per cui ne ha Controparte_1 certamente usufruito, essendo evidentemente inverosimile che nel corso di oltre 20 anni la medesima abbia lavorato nell'azienda di famiglia senza che le venissero corrisposti i mezzi economici strettamente indispensabili per soddisfare le normali esigenze di vita dell'avente diritto e per far fronte alle necessità personali e familiari. L'appellata, infine, non si è neanche premurata di indicare, neppure genericamente, quali fossero le condizioni economiche della famiglia, elemento, questo, che avrebbe potuto consentire di quantificare gli obblighi di mantenimento gravanti sul (eventualmente facendo Parte_1 ricorso alle statistiche dell'ISTAT relative ai consumi delle famiglie) e, di riflesso, di calcolare le ulteriori somme che quest'ultimo avrebbe dovuto in ipotesi versare per il mantenimento della ex moglie.
Non si comprende quindi come la possa fondatamente rivendicare somme Controparte_1 ulteriori rispetto a quelle percepite a titolo di mantenimento, se neppure è stata in grado di indicare quanto ha effettivamente ricevuto a tale titolo dal coniuge nel periodo di riferimento e senza aver offerto alcun utile elemento che consenta una stima adeguata delle somme ricevute e di quelle ulteriori che asserisce che avrebbe dovuto percepire.
Quanto agli utili ed agli incrementi dell'azienda (tra loro correlati), è noto che l'art.230-bis cod. civ. prevede che il familiare che collabora in modo continuativo nell'impresa familiare ha diritto, al momento della cessazione, a partecipare agli utili e agli incrementi di produttività dell'azienda ("beni acquistati" con gli utili ed "incrementi dell'azienda, anche in ordine all'avviamento") in proporzione alla quantità e qualità del lavoro prestato: ne consegue, in primo luogo, che per la determinazione della quota spettante non può essere utilizzato come parametro l'importo della retribuzione erogata per prestazioni di lavoro subordinato in analoga attività (che prescinde dall'entità dei risultati conseguiti, a cui, invece, è commisurato il diritto del componente dell'impresa familiare: cfr. Cass. Lav. 29 luglio 2008 n° 20574; conf. Cass. Lav. 9 ottobre 1999 n° 11332).
7 Orbene, nel caso di specie, all'esito della consulenza tecnica d'ufficio espletata in prime cure – v. elaborato Dr. –, è stato accertato (tenuto conto delle osservazioni di entrambe le parti e Persona_2 della prima delle due opzioni proposte) che “le somme costituenti il diritto patrimoniale spettante alla collaboratrice ammontano a Euro 195.920, così suddivise: - Quota di partecipazione Parte_2 agli utili di impresa Euro 93.614,00; - Valore aziendale differenziale tra inizio e fine collaborazione
Euro 60.506,00; - Quota del valore dell'immobile adibito a Farmacia Euro 41.800,00)”.
Con riguardo alla quantificazione alla partecipazione agli utili ed agli incrementi di valore dell'impresa, non ritiene la Corte che sussistano validi motivi per discostarsi dalla valutazione operata dal CTU, che appare immuni da evidenti errori, vizi logici o tecnici ed è sorretta da adeguata e convincente motivazione. L'appellante si è infatti limitato a sostenere che “né la ricorrente , omettendo di assolvere al proprio onere della prova , né il Giudicante sono stati in grado di individuare e ancor meno determinare l'elemento fondamentale e identificativo dell'istituto residuale previsto dall'art. 230 bis c.c. ovvero la quantità e la qualità del lavoro prestato dalla ”. Trattasi di una censura del CP_1 tutto generica, non idonea a scalfire il solido impianto motivazionale della relazione peritale, la quale ha condivisibilmente fondato la determinazione della quota di partecipazione all'impresa familiare nella misura del 25%, sulla base della ripartizione dei redditi di partecipazione dichiarata a fini fiscali. Ad ogni buon conto, il CTU ha determinato l'ammontare della partecipazione agli utili e degli incrementi di valore dell'impresa sulla base della documentazione (anche fiscale) prodotta in atti e previa disamina di tutte le numerose osservazioni sollevate dalle parti contendenti, che l'appellante non ha espressamente riproposto in sede di gravame, se non attraverso una generica contestazione dell'elaborato peritale.
In quest'ordine di concetti, rileva il Collegio che nella fattispecie risultano dimostrati l'attività prestata da nell'impresa di famiglia, l'esistenza di utili di impresa non percepiti dalla Controparte_1 medesima (calcolati dal CTU sulla base delle dichiarazioni fiscali) e l'accrescimento della produttività dell'impresa procurato dall'apporto della La formulazione molto ampia della norma (che CP_1 richiama utili, beni acquistati e incrementi) ha evidentemente lo scopo di tutelare il diritto del familiare a ricevere un compenso congruo per il lavoro prestato: essa vuole cioè evitare che possa essergli sottratta quella parte di utili che, invece di essere distribuita, venga reinvestita nell'impresa o impiegata per l'acquisto di beni personali del titolare.
A conclusioni differenti deve invece pervenirsi con riguardo al valore dell'immobile adibito a farmacia.
Il diritto di partecipazione previsto dall'art. 230 bis cod. civ. (che ne prevede espressamente, tranne il caso di accordo per la distribuzione periodica degli utili, la liquidazione alla cessazione della prestazione
8 di lavoro o in caso di alienazione dell'azienda) non rappresenta infatti un vero e proprio compenso dotato del carattere di corrispettività, ma assume il carattere di un diritto qualificabile solo a posteriori, in quanto condizionato dai risultati raggiunti dall'azienda; si deve anche considerare che la destinazione naturale degli utili (in assenza del suddetto accordo) non è la distribuzione tra i partecipanti, ma il loro reimpiego nell'azienda o in acquisti di beni ai quali il familiare partecipa. Del resto, va considerato che l'art. 230 bis c.c. considera titolo per partecipare a detta impresa la prestazione, in modo continuativo, dell'attività di lavoro nel consorzio familiare, ma anche che, dovendosi tale attività tradurre
(proporzionatamente alla qualità e quantità di lavoro prestato), in una quota di partecipazione agli utili ed agli incrementi dell'azienda, questa non può che essere determinata in relazione all'accrescimento della produttività dell'impresa procurato dall'apporto dell'attività del singolo partecipante. Va inoltre considerato che, ai sensi dell'art. 230bis c.c., la partecipazione del familiare ai beni acquistati presuppone che i beni stessi siano stati acquistati dopo la costituzione dell'impresa e con i relativi utili (sic Cass. Lav.
21 luglio 2005 n° 15298): sicchè non devono considerarsi i beni acquistati con provviste finanziarie non direttamente derivanti da incrementi di produttività dell'azienda.
Orbene, come rilevato dallo stesso CTU, l'immobile suddetto non era di proprietà di Parte_1
ma era stato concesso in leasing dalla società Ubi Leasing S.p.A. con contratto n.19094 IM in
[...] data 31/05/2006 (v. pag.29 CTU). Il medesimo immobile, come l'appellante ha documentato, è stato oggetto della sentenza non definitiva n.4584 dell'11.11.2024 del Tribunale di Brescia, con cui il
è stato condannato “alla immediata restituzione dei beni oggetto del contratto di Parte_1 leasing” (e quindi dell'immobile suddetto) alla Ubi Leasing S.p.A.¸ per mancato pagamento di canoni per €.55.477,37.
A ciò si aggiunga che, alla luce della documentazione in atti, non è neanche possibile stabilire un nesso di correlazione tra la produzione di utili aziendali ed l'acquisto dell'immobile in cui era ubicata la farmacia, atteso che il non era proprietario dell'immobile e versava (o, quanto meno, avrebbe Pt_1 dovuto versare) un regolare canone di locazione alla Ubi Leasing S.p.A. quale contropartita per il suo godimento. Né è di aiuto la consulenza tecnica d'ufficio che, con riguardo al valore dell'immobile adibito a farmacia, non consente di pervenire a risultati utili ai fini delle statuizioni da prendere e non può condurre all'integrale accoglimento della domanda attorea, atteso che l'immobile in cui veniva esercitata l'attività della farmacia, non essendo di proprietà dell'imprenditore non può costituire Parte_1 un incremento di valore dell'impresa. Ne segue che l'importo di €.41.800,00 indicato nella consulenza tecnica d'ufficio a titolo di “Quota del valore dell'immobile adibito a Farmacia” va detratto dalla somma complessivamente riconosciuto in favore della CP_1
***
9 3.- Alla luce delle considerazioni che precedono, l'appello va accolto per quanto di ragione e, in parziale riforma della sentenza impugnata, che per il resto rimane ferma, va Parte_1 condannato al pagamento, in favore di , della somma complessiva di Controparte_1
€.154.120,00, a titolo di liquidazione della quota di partecipazione nella impresa familiare costituita tra e per l'esercizio della “farmacia dott. ER Mattozzi” in Parte_1 Controparte_1
Piandimeleto, Corso Papa Giovanni XXIII n. 59, per gli anni dal 2004 al 2016, con partecipazione accertata nella misura del 25%, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dì del dovuto sino al soddisfo.
In applicazione del principio stabilito dall'art. 92, 2° comma, c.p.c., considerato che ricorrono gravi ed eccezionali ragioni di ordine equitativo, attesa la parziale reciproca soccombenza, nonché tenuto conto dell'esito complessivo del giudizio e della obiettiva controvertibilità delle questioni trattate, le spese di entrambi i gradi del giudizio possono essere compensate per 1/3, ponendosi la parte non compensata a carico della parte appellante.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Ancona, Sezione Lavoro e Previdenza, definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso la sentenza n°61/2024 emessa dal Tribunale di Urbino, in funzione di giudice del lavoro, in data 16.12.2024, contrariis reiectis, così decide:
- accoglie l'appello per quanto di ragione e, in parziale riforma della sentenza impugnata, che per il resto rimane ferma, condanna al pagamento, in favore di Parte_1 CP_1
della somma complessiva di €.154.120,00, per i titoli di cui in motivazione, oltre interessi
[...] legali e rivalutazione monetaria dal dì del dovuto sino al soddisfo;
- compensa per un terzo le spese di lite di entrambi i gradi del giudizio (che liquida, per l'intero, in complessivi €.9.313,30 per il primo grado ed in complessivi €.5.000,00 per il secondo grado), e condanna l'appellante a rifondere alla parte appellata la parte di spese non compensata, oltre spese generali nella misura del 15% del compenso totale per la prestazione (art.2 D.M.10.03.2014),
I.V.A. e C.A.P...
Così deciso nella camera di consiglio tenutasi in data 13 Novembre 2025.
IL PRESIDENTE est.
LU NI
(Atto sottoscritto digitalmente)
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