Sentenza 18 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 18/06/2025, n. 788 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 788 |
| Data del deposito : | 18 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
La dott.ssa Simona Improta, in funzione di giudice del lavoro del Tribunale di Monza, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di I Grado iscritta al N. 2975/2024 di R.G. promossa da
(P.IVA ), con il patrocinio dell'avv. TRIPODI ANTONIO e Parte_1 P.IVA_1 domicilio eletto in Rho via Palmiro Togliatti 38
-ricorrente- contro
), con il patrocinio dell'avv. TOMMASELLI CLARA e domicilio eletto CP_1 P.IVA_2 in Monza via Morandi 1
-resistente-
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ai sensi dell'art. 615 c.p.c., depositato telematicamente in data 26.11.2024, la società proponeva opposizione avverso l'avviso di addebito emesso nei suoi Parte_1 confronti dall' nr. 36820240013616087000, notificato in data 6.11.2024, con il quale CP_1 veniva intimato il pagamento della somma di euro 11.397,11 per omesso versamento dei contributi, dovuti a titolo di Gestione Aziende con lavoratori dipendenti da febbraio 2020 a aprile 2020.
Eccepiva, al riguardo, la nullità e/o illegittimità dell'avviso per omessa notifica degli atti presupposti;
la nullità per mancata allegazione degli atti presupposti;
l'illegittimità dell'avviso per indeterminatezza, che non consentiva di determinare il credito contributivo di riferimento, nonché i criteri ai fini della relativa quantificazione;
l'illegittimità poiché notificato prima di 60 giorni rispetto all'emissione del verbale di accertamento delle omissioni contributive;
l'inesistenza giuridica della notifica a mezzo pec, la quale conteneva un file in formato pdf non conforme;
l'inesistenza giuridica della notifica, non provenendo l'indirizzo dell'ente CP_1 dagli elenchi pubblici.
L' si costituiva, Controparte_2 contestando integralmente gli assunti avversari, cui contrapponeva la regolarità e legittimità della procedura che aveva condotto alla formazione e alla notifica dell'avviso impugnato.
All'udienza del 18.6.2025, attesa la natura prettamente documentale della controversia, la causa veniva discussa e decisa con pronuncia e lettura del dispositivo ai sensi dell'art. 429 c.p.c..
Il ricorso è infondato, e perciò non può trovare accoglimento.
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Procedendo dunque alla disamina ripartita delle questioni così inquadrate, destituita di fondamento è l'eccezione, con la quale la ricorrente fa valere l'inesistenza giuridica della notificazione dell'avviso di addebito.
Sul punto è già intervenuto questo Tribunale con pronunce, che hanno smentito la tesi di parte ricorrente, in ordine sia alla questione della notifica a mezzo pec, contenente un file in formato .pdf senza la firma digitale in formato .p7m, sia alla questione inerente all'indirizzo di posta elettronica dell'Ente non risultante dai pubblici registri.
Ai sensi dell'art. 118 disp att. c.p.c si richiama e trascrive la parte di interesse, contenuta nella sentenza nr. 393/2023 del 6.10.2023, ove si legge: “parte ricorrente lamenta l'inesistenza giuridica della notifica a mezzo pec, perché contenente un file in formato .pdf senza la firma digitale in formato .p7m; altra censura ha come contenuto che l'indirizzo del notificante e quello del notificato contribuente non provengono dagli Elenchi Pubblici.
Con riferimento all'uso del formato “pdf” occorre osservare che secondo la recente giurisprudenza della Corte di Cassazione le firme digitali di tipo CAdES e di tipo PAdES sono entrambe ammesse ed equivalenti, sia pure con le differenti estensioni “.p7m” e “.pdf”, e devono, quindi, essere riconosciute valide ed efficaci (cfr. Cass. Sez. U. sent. n. 10266/2018; Cass. sent. 8815/2020). Ne consegue che l'utilizzo nel caso di specie del formato .pdf risulta valido.
Occorre, inoltre, rilevare che per la notifica a mezzo PEC degli atti di riscossione effettuati da provenienti da indirizzo non presente nei Pubblici Registri, il quadro normativo di CP_3 riferimento è delineato dall'art. 26, comma 2, D.P.R. n. 602/1973 il quale se prevede espressamente che l'indirizzo di posta elettronica certificata del destinatario deve risultare dal registro INIPEC oppure che sia indicato dal destinatario stesso, allorquando sullo stesso non gravi l'obbligo di munirsi di un indirizzo PEC da inserire nel registro INIPEC, diversamente nulla prescrive in ordine all'indirizzo PEC del mittente.
Analogo rilievo vale per la disposizione contenuta nell'art. 60 D.P.R. n. 600/1973, la quale, nel prevedere la notificazione di atti tributari, nulla prescrive in ordine all'indirizzo PEC del mittente. Aggiungasi che il D.P.R. n. 68/2005 che fissa le regole tecniche per la trasmissione dei messaggi di PEC, nulla prescrive in ordine alla fonte da cui debba essere estratto
l'indirizzo PEC del mittente.
Le citate disposizioni di cui agli artt. 26, comma 2, D.P.R. n. 602/1973 e 60 D.P.R. n.
600/1973 consentono, quindi, al notificante di eseguire la notificazione a partire da un qualsiasi indirizzo di posta elettronica certificata, con una soluzione che diverge da quella adottata dall'art. 3 bis, comma 1, L. n. 53/94 con riguardo alle notificazioni telematiche eseguite in proprio a cura degli avvocati. La ratio di tale distinzione si trova nel fatto che il legislatore ha attribuito il potere di notificare gli atti della riscossione a soggetti previamente individuati dagli artt. 26 D.P.R. n. 602/1973 e 60 D.P.R. n. 600/1973 e dotati di una peculiare qualifica in ragione della quale è assicurata – a monte – l'attendibilità dell'indirizzo pec del mittente, esonerando così il destinatario dal dover verificare, prima di aprire il messaggio di pec, l'origine del risultante dai pubblici elenchi, per la semplice ragione che il difensore, a differenza degli ufficiali della riscossione o da altri soggetti abilitati dal concessionario, dei
2 messi comunali o degli agenti della polizia municipale, non fa parte di una pubblica amministrazione e non è né un pubblico ufficiale, né un incaricato di pubblico servizio.
A tali conclusioni è pervenuta la Cass. SS.UU. n. 15979/2022 secondo la quale: “in tema di notificazione a mezzo PEC la notifica del ricorso per cassazione effettuata dalla Procura
Generale della Corte dei Conti, utilizzando un indirizzo di posta elettronica istituzionale, rinvenibile sul proprio sito "internet", ma non risultante nei pubblici elenchi, non è nulla, ove la stessa abbia consentito, comunque, al destinatario di svolgere compiutamente le proprie difese, senza alcuna incertezza in ordine alla provenienza ed all'oggetto, tenuto conto che la più stringente regola, di cui all'art.
3-bis, comma 1, della l. n. 53 del 1994, detta un principio generale riferito alle sole notifiche eseguite dagli avvocati, che, ai fini della notifica nei confronti della P.A., può essere utilizzato anche l'Indice di cui all'art.
6-ter del d.lgs. n. 82 del
2005 e che, in ogni caso, una maggiore rigidità formale in tema di notifiche digitali è richiesta per l'individuazione dell'indirizzo del destinatario, cioè del soggetto passivo a cui è associato un onere di tenuta diligente del proprio casellario, ma non anche del mittente”. Conforme a tale sentenza è l'ordinanza della Cassazione n. 982/2023.
Va, poi, ricordato che la notificazione di un'intimazione di pagamento è atto che appartiene ad una fase ancora stragiudiziale, sicché le regole sulle sue modalità di esecuzione sono del tutto estranee al tema delle notificazioni nel processo civile regolate dalla L. 53/1994.
Aggiungasi che, anche ad accedere alla tesi del ricorrente, quest'ultimo non ha realmente evidenziato quali pregiudizi sostanziali al diritto di difesa sarebbero dipesi dalla ricezione della notifica della intimazione di pagamento dall'indirizzo telematico corrispondente al domicilio digitale dell'Agenzia, come presente nei pubblici registri corrispondente al domicilio digitale dell'Agenzia, come presente nei pubblici registri ( t ), ma da uno diverso”. Email_1
Nel caso in esame, l'avviso di addebito risulta ritualmente notificato in data 6.11.2024 con modalità, che sulla base di quanto precede, non incorre in alcuna nullità sotto il profilo della regolarità e ammissibilità di entrambi i formati .pdf e .p7m.
Quanto all'indirizzo di posta elettronica dell'Ente previdenziale, ribadita l'irrilevanza dell'inserimento in un determinato registro digitale, quello utilizzato di t, oltre a non indurre dubbi o incertezze circa la Email_2 riferibilità al mittente, non comporta alcun pregiudizio o compromissione del diritto di difesa del destinatario della notificazione, il quale è stato pienamente in grado di risalire alla provenienza dell'atto, di averne conoscenza effettiva e di proporre l'opposizione in sede giudiziale.
Una volta verificata la validità della notifica dell'avviso di addebito, gli ulteriori rilievi di parte ricorre si traducono in vizi di natura formale, non venendo contestata la fondatezza della pretesa creditoria, la cui opposizione ricade nella previsione dell'art. 617 c.p.c.
Contrariamente a quanto eccepito da parte resistente, non si è verificata alcuna decadenza rispetto al termine ivi contemplato di venti giorni, atteso il tempo trascorso tra la data di notifica dell'avviso di addebito (6.11.2024) e quella di deposito del ricorso (26.11.2024).
Nel merito, tuttavia, non sono condivisibili gli argomenti spesi da parte ricorrente al fine di sostenere la nullità e/o illegittimità dell'atto.
Quanto all'omessa notifica degli atti presupposti e alla mancata allegazione degli atti prodromici, non se ne constata l'esistenza e conseguente obbligatorietà di allegazione da parte dell'ente. Trattasi invero di intimazione relativa a omissioni contributive, non precedute da alcun accertamento, bensì individuate e fatte oggetto di pretesa a seguito del venir meno della sospensione operante nel periodo di emergenza pandemica da Covid. Le
3 stesse pertanto non dovevano essere precedute da un verbale di accertamento ovvero ispettivo, derivandone la debenza dalla mera scadenza dei termini di sospensione.
L'atto impugnato non incorre in alcuna criticità neppure sotto il profilo dell'indeterminatezza, poiché nell'avviso è chiaramente indicata la causale della pretesa nella “Gestione Azienda con lavoratori dipendenti”; l'oggetto espressamente ricondotto a “inadempienza-recupero contributi sospesi- emergenza Covid 19”; il periodo di riferimento specificato per ogni singolo importo capitale corredato di interessi. Ne discende la conformità alle prescrizioni di cui all'art. 30 del D.L. 78/2010 convertito con modificazioni in legge n. 122/2010, ed in particolare alla necessità di indicare l'anno e il periodo di riferimento del credito, l'importo del credito distinto per singolo periodo e ripartito tra quota capitale, sanzioni e interessi, l'importo totale dei crediti contenuti nell'avviso di addebito, l'indicazione dell'Agente della Riscossione, il termine di 60 giorni per l'adempimento.
Sulla base di quanto fin qui esposto, il ricorso deve essere rigettato con onere dele spese di lite a carico della società ricorrente in base al principio della soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Monza, in funzione di Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, così provvede: rigetta il ricorso;
condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite complessivamente liquidate in euro 1865,00 per compensi, oltre rimborso spese genarli, IVA e CPA secondo le aliquote di legge.
Monza 18.6.2025
Il Giudice
Dott.ssa Simona Improta
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