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Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 11/12/2025, n. 597 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 597 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLOITALIANO
IL TRIBUNALE DI NA - I sezione civile composto dai Sigg.: dott.ssa Olga Tarzia Presidente est. dott.ssa Simona Monforte Giudice dott. Giuseppe Miraglia Giudice riunito in Camera di Consiglio, ha reso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N. 3253 del Registro Generale Contenzioso 2025
TRA
, nata a [...] il [...], C.F.: Parte_1
, rappresentata e difesa dall'Avv. DE GIGLIO MARIA, come da C.F._1
procura in atti,
E
, nato a [...] il [...], C.F.: Controparte_1
, rappresentato e difeso dall'Avv. LOGOZZO NICOLA, come da C.F._2
procura in atti;
RICORRENTI con l'intervento del Pubblico Ministero avente per oggetto: Modifica condizioni separazione.
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso congiunto ex art. 473 bis.51 comma 5 c.p.c., depositato presso la cancelleria di questo Tribunale in data 11/10/2025, i coniugi , nata Parte_1
a CI (BO) il 25/11/1976, e , nato a [...] il Controparte_1
10/04/1973, premesso:
- che con decreto del 20/02/2023, il Tribunale di Messina aveva pronunciato, su domanda congiunta, la separazione personale tra le parti in causa;
- che le condizioni della separazione prevedevano che “) I coniugi vivranno separati con l'obbligo del mutuo rispetto, liberi entrambi di fissare la loro residenza ove lo ritengono più opportuno;
2) Il figlio minore viene affidato in maniera congiunta ad entrambi Per_1
i genitori, secondo le disposizioni sull'affido condiviso, con collocamento presso la madre;
3) Le decisioni più importanti da adottarsi nell'interesse del figlio relative alla sua Per_1
educazione, formazione scolastica e salute saranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori, tenendo conto delle esigenze, delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del minore;
4) La casa coniugale con i beni e gli arredi ivi contenuti, di proprietà del sig. , viene assegnata alla moglie ed continuerà a vivere con il Controparte_1 Pt_2
figlio minore il sig. provvederà a trasferire altrove la propria Per_1 Controparte_1
residenza fin dalla sottoscrizione del presente accordo, asportando dall'abitazione familiare tutti propri effetti personali;
5) il Sig. potrà esercitare il diritto di visita Controparte_1
nei confronti di ogni quindici giorni per l'intero week end, prelevando il minore Per_1
entro le ore 12,00 del sabato e riportando lo stesso presso l'abitazione della Sig.ra Pt_1
entro le ore 22,00 della domenica;
ulteriori periodi di visita/frequentazione potranno essere concordati dai genitori, nel rispetto comunque degli impegni di studio, sportivi e di vita di relazione di e della volontà di quest'ultimo; durante le vacanze natalizie dalla vigilia Per_1
di Natale al 30 dicembre, o alternativamente dal 31 dicembre all'Epifania, durante le vacanze pasquali trascorrerà alternativamente con il padre il giorno di Pasqua o il Lunedì Per_1
dell'Angelo, durante le vacanze estive (le stesse verranno concordate tra i ricorrenti almeno
60 giorni prima dell'evento) il padre potrà tener seco il figlio quindici giorni consecutivi dal
16 al 31 luglio, ovvero, alternativamente, dal 1° al 15 agosto, con sospensione –per analogo periodo- del diritto di visita del padre, fatto salvo ogni diverso accordo tra i genitori, che dovranno comunicarsi reciprocamente il nome delle località di vacanza e gli indirizzi delle stesse;
6) Il sig. si impegna al pagamento integrale delle rimanenti rate del mutuo CP_1
di detto immobile fino al termine dell'ammortamento. 7) Il sig. si impegna a CP_1
versare alla sig.ra entro il 5 di ogni mese, in via anticipata, la somma di Parte_1
Euro 350,00 mensili, a titolo di mantenimento per il figlio e per la moglie Per_1 Parte_1
(di cui € 175,00 per il figlio e € 175,00 per la sig.ra ,
[...] Per_1 Pt_1
annualmente rivalutabile secondo indici ISTAT;
8) L'assegno unico percepito per il figlio così come qualsiasi altro beneficio spettante per legge per i figli a carico spetterà Per_1 unicamente alla sig.ra nella misura del 100%, rinunciando il sig. a Pt_1 CP_1
qualsiasi diritto spettante su detti benefici fiscali/assegni. 9) Le spese straordinarie per il figlio restano a carico di ciascun coniuge in misura pari al 50% se preventivamente concordate e autorizzate, ferma restando la possibilità per uno solo dei genitori di farsi carico dell'intero importo, in caso di mancato accordo, qualora le condizioni economiche glielo permettano;
in particolare non è dovuta alcuna preventiva concertazione per tutte le spese riguardanti sia le esigenze di salute di per interventi ritenuti necessari/opportuni dal medico di Per_1
famiglia (esigenze chirurgiche, odontoiatriche, oculistiche, ortopediche, farmaceutiche, terapeutiche, psicoterapeutiche, fisioterapiche, visite specialistiche, esami diagnostici ed analisi cliniche con spese non supportate dal S.S.N.), che quelle di natura scolastica
(pagamenti di rette e di tasse di iscrizione, di libri di testo, di abbonamento autobus o altro mezzo di trasporto, per eventuale mensa, per eventuali ripetizioni e gite scolastiche didattiche o di istruzione), mentre sarà necessario un preventivo accordo per il rimborso delle ulteriori spese di natura scolastica e di natura sportiva e ricreativa;
10) Il sig. rimarrà CP_1
obbligato a corrispondere i sopra citati contributi nell'interesse del figlio fintanto Per_1
che lo stesso continuerà a convivere con la madre e/o non sarà economicamente indipendente;
11) I coniugi si danno reciprocamente atto di avere già suddiviso tra loro i beni mobili che costituivano l'arredo della casa coniugale nonché i regali di nozze e di non avere più nulla a che pretendere l'uno dall'altro; 12) I coniugi si danno reciproco consenso al rilascio del passaporto e della carta di identità valida anche per l'espatrio; 13) La presente scrittura è vincolante per le parti fin dalla sottoscrizione della stessa, a prescindere dalla data in cui verrà omologata dal Tribunale Civile di Messina”;
- che la situazione era mutata in quanto, stante la possibilità di reperire un'attività lavorativa, la sig.ra aveva deciso di trasferirsi presso la città ove vivono i di lei Pt_1
genitori, ovvero a Mercato San Severino (SA) Via NO ER n. 31, unitamente al figlio minore che aveva manifestato la volontà di seguire la madre;
- che occorreva, pertanto, modificare le condizioni di separazione;
- che sul punto le parti avevano raggiunto;
Tutto ciò premesso, chiedevano la modifica delle condizioni della separazione, decidendo concordemente di regolare i loro rapporti nei seguenti termini: “1) La sig.ra si trasferirà presso la città di Mercato San Severino (SA) Via Pt_1
NO ER n. 31, unitamente al figlio minore che ivi coabiterà con la madre Per_1
e collocato presso la stessa;
2) Il figlio minore verrà affidato in maniera condivisa Per_1
ad entrambi i genitori, con facoltà per la madre di assumere da sola le decisioni di carattere scolastico e sanitario urgenti e non programmabili relative al minore (a titolo esplicativo interventi e/o ricoveri urgenti); 3) Le ulteriori decisioni da adottarsi nell'interesse del figlio saranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori, tenendo conto delle Per_1
esigenze, delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del minore;
4) La casa coniugale con i beni e gli arredi ivi contenuti, di proprietà del sig. tornerà Controparte_1
nella disponibilità esclusiva di quest'ultimo, avendo la sig.ra deciso di trasferirsi Pt_1
altrove, senza che Ella abbia più nulla a pretendere da detto immobile;
5) Relativamente agli incontri padre-figlio saranno regolamentati come segue: una volta al mese il padre si recherà
a Salerno un fine settimana e lo trascorrerà con il figlio, il mese successivo il figlio Per_1
si recherà a Messina (compatibilmente con gli impegni di studio) e starà con il padre un intero week-end, di modo che padre e figlio possano vedersi e trascorrere del tempo con spostamenti una volta del padre e una volta del figlio, tale metodologia è stata concordata per consentire a di rientrare a Messina e mantenere tutti i rapporti di amicizia nel tempo Per_1
consolidatesi. Mentre nei periodi festivi incontrerà il padre ogni qualvolta sarà Per_1
libero dagli impegni scolastici secondo modi e tempi che saranno di volta in volta concordati.
Nel periodo estivo trascorrerà con il padre un periodo di 30 giorni, continuato o Per_1
spezzato secondo il volere di quest'ultimo. 6) Il sig. si impegna a versare alla sig.ra CP_1
entro il 15 di ogni mese, in via anticipata, la somma complessiva di Parte_1
Euro 400,00 mensili a titolo di mantenimento (di cui € 200,00 per il figlio e € 200,00 Per_1
per la sig.ra annualmente rivalutabile secondo indici ISTAT, tale importo viene Pt_1
maggiorato rispetto agli accordi di separazione in considerazione delle spese di locazione che andrà a sostenere la sig.ra la sig.ra si impegna a comunicare Pt_1 Pt_1
immediatamente il reperimento di qualsiasi attività lavorativa a mezzo raccomandata A/R all'indirizzo di residenza del sig. al fine di rinunciare all'assegno di mantenimento CP_1
per la stessa percepito. 7) L'assegno unico percepito per il figlio sarà percepito dalla Per_1
sig.ra nella misura del 100%, rinunciando il sig. a qualsiasi diritto Pt_1 CP_1
spettante su detto assegno;
al reperimento di un'attività lavorativa da parte della sig.ra gli odierni comparenti percepiranno l'assegno unico in parti uguali tra i genitori Pt_1
(come previsto dall'art. 2 comma 2 del decreto legislativo n. 230/2022). 8) Le spese straordinarie per il figlio restano a carico di ciascun coniuge in misura pari al 50% se preventivamente concordate e autorizzate, inoltre le Parti convengono sin d'ora di rinviare alle Linee Guida del CNF del 29.11.2017, da ritenersi operanti e trascritte nel presente accordo, per la regolamentazione degli oneri extra assegno tra essi genitori nell'interesse del figlio. 9) I comparenti si danno reciproco consenso al rilascio del passaporto e della carta di identità valida anche per l'espatrio; 10)La presente scrittura è vincolante per le parti fin dalla sottoscrizione della stessa, a prescindere dalla data in cui verrà recepita in Sentenza dal
Tribunale Civile di Messina. I comparenti dichiarano inoltre: 14) Di essere a conoscenza delle norme processuali che prevedono la partecipazione all'udienza; 15) Di essere stati edotti della possibilità di procedere all'alternativa della rinuncia alla presenza fisica e di avervi aderito liberamente e coscientemente;
16) Di confermare tutte le pattuizioni previste dal presente accordo;
17) Di non volersi riconciliare;
18)Che non vi sono altri procedimenti aventi in tutto o in parte le medesime domande. 19) Le spese del presente giudizio sono integralmente compensate tra le parti”.
Il ricorso, sottoscritto anche dalle parti, veniva trasmesso, ai sensi dell'art. 473 bis.51 comma 5 c.p.c., al Pubblico Ministero, il quale rendeva il proprio parere in data 25/11/2025.
Ritiene il collegio che possa prendersi atto della modifica delle condizioni di separazione contenuta nel ricorso introduttivo del presente giudizio, in quanto non è in contrasto con norme imperative di legge e disciplina in maniera adeguata i rapporti tra le parti e la prole.
P.Q.M.
Il Tribunale, 1° sezione civile, pronunciando sulla domanda proposta con ricorso congiunto depositato presso la cancelleria di questo ufficio giudiziario in data 11/10/2025, provvede come segue:
visto l'art. 471 bis.51 comma 5 c.p.c., prende atto della modifica delle condizioni di separazione così come stabilita nell'accordo sottoscritto dalle parti stesse e trascritta in parte motiva. Così deciso in Messina, nella Camera di Consiglio della 1° sez. civile, lì 04/12/2025.
La Presidente
(dott.ssa Olga Tarzia)
Alla redazione del presente provvedimento ha partecipato la dott.ssa Claudia Lo Giudice, funzionario addetto all'ufficio per il processo presso la I Sezione Civile del Tribunale di Messina.
IN NOME DEL POPOLOITALIANO
IL TRIBUNALE DI NA - I sezione civile composto dai Sigg.: dott.ssa Olga Tarzia Presidente est. dott.ssa Simona Monforte Giudice dott. Giuseppe Miraglia Giudice riunito in Camera di Consiglio, ha reso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N. 3253 del Registro Generale Contenzioso 2025
TRA
, nata a [...] il [...], C.F.: Parte_1
, rappresentata e difesa dall'Avv. DE GIGLIO MARIA, come da C.F._1
procura in atti,
E
, nato a [...] il [...], C.F.: Controparte_1
, rappresentato e difeso dall'Avv. LOGOZZO NICOLA, come da C.F._2
procura in atti;
RICORRENTI con l'intervento del Pubblico Ministero avente per oggetto: Modifica condizioni separazione.
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso congiunto ex art. 473 bis.51 comma 5 c.p.c., depositato presso la cancelleria di questo Tribunale in data 11/10/2025, i coniugi , nata Parte_1
a CI (BO) il 25/11/1976, e , nato a [...] il Controparte_1
10/04/1973, premesso:
- che con decreto del 20/02/2023, il Tribunale di Messina aveva pronunciato, su domanda congiunta, la separazione personale tra le parti in causa;
- che le condizioni della separazione prevedevano che “) I coniugi vivranno separati con l'obbligo del mutuo rispetto, liberi entrambi di fissare la loro residenza ove lo ritengono più opportuno;
2) Il figlio minore viene affidato in maniera congiunta ad entrambi Per_1
i genitori, secondo le disposizioni sull'affido condiviso, con collocamento presso la madre;
3) Le decisioni più importanti da adottarsi nell'interesse del figlio relative alla sua Per_1
educazione, formazione scolastica e salute saranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori, tenendo conto delle esigenze, delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del minore;
4) La casa coniugale con i beni e gli arredi ivi contenuti, di proprietà del sig. , viene assegnata alla moglie ed continuerà a vivere con il Controparte_1 Pt_2
figlio minore il sig. provvederà a trasferire altrove la propria Per_1 Controparte_1
residenza fin dalla sottoscrizione del presente accordo, asportando dall'abitazione familiare tutti propri effetti personali;
5) il Sig. potrà esercitare il diritto di visita Controparte_1
nei confronti di ogni quindici giorni per l'intero week end, prelevando il minore Per_1
entro le ore 12,00 del sabato e riportando lo stesso presso l'abitazione della Sig.ra Pt_1
entro le ore 22,00 della domenica;
ulteriori periodi di visita/frequentazione potranno essere concordati dai genitori, nel rispetto comunque degli impegni di studio, sportivi e di vita di relazione di e della volontà di quest'ultimo; durante le vacanze natalizie dalla vigilia Per_1
di Natale al 30 dicembre, o alternativamente dal 31 dicembre all'Epifania, durante le vacanze pasquali trascorrerà alternativamente con il padre il giorno di Pasqua o il Lunedì Per_1
dell'Angelo, durante le vacanze estive (le stesse verranno concordate tra i ricorrenti almeno
60 giorni prima dell'evento) il padre potrà tener seco il figlio quindici giorni consecutivi dal
16 al 31 luglio, ovvero, alternativamente, dal 1° al 15 agosto, con sospensione –per analogo periodo- del diritto di visita del padre, fatto salvo ogni diverso accordo tra i genitori, che dovranno comunicarsi reciprocamente il nome delle località di vacanza e gli indirizzi delle stesse;
6) Il sig. si impegna al pagamento integrale delle rimanenti rate del mutuo CP_1
di detto immobile fino al termine dell'ammortamento. 7) Il sig. si impegna a CP_1
versare alla sig.ra entro il 5 di ogni mese, in via anticipata, la somma di Parte_1
Euro 350,00 mensili, a titolo di mantenimento per il figlio e per la moglie Per_1 Parte_1
(di cui € 175,00 per il figlio e € 175,00 per la sig.ra ,
[...] Per_1 Pt_1
annualmente rivalutabile secondo indici ISTAT;
8) L'assegno unico percepito per il figlio così come qualsiasi altro beneficio spettante per legge per i figli a carico spetterà Per_1 unicamente alla sig.ra nella misura del 100%, rinunciando il sig. a Pt_1 CP_1
qualsiasi diritto spettante su detti benefici fiscali/assegni. 9) Le spese straordinarie per il figlio restano a carico di ciascun coniuge in misura pari al 50% se preventivamente concordate e autorizzate, ferma restando la possibilità per uno solo dei genitori di farsi carico dell'intero importo, in caso di mancato accordo, qualora le condizioni economiche glielo permettano;
in particolare non è dovuta alcuna preventiva concertazione per tutte le spese riguardanti sia le esigenze di salute di per interventi ritenuti necessari/opportuni dal medico di Per_1
famiglia (esigenze chirurgiche, odontoiatriche, oculistiche, ortopediche, farmaceutiche, terapeutiche, psicoterapeutiche, fisioterapiche, visite specialistiche, esami diagnostici ed analisi cliniche con spese non supportate dal S.S.N.), che quelle di natura scolastica
(pagamenti di rette e di tasse di iscrizione, di libri di testo, di abbonamento autobus o altro mezzo di trasporto, per eventuale mensa, per eventuali ripetizioni e gite scolastiche didattiche o di istruzione), mentre sarà necessario un preventivo accordo per il rimborso delle ulteriori spese di natura scolastica e di natura sportiva e ricreativa;
10) Il sig. rimarrà CP_1
obbligato a corrispondere i sopra citati contributi nell'interesse del figlio fintanto Per_1
che lo stesso continuerà a convivere con la madre e/o non sarà economicamente indipendente;
11) I coniugi si danno reciprocamente atto di avere già suddiviso tra loro i beni mobili che costituivano l'arredo della casa coniugale nonché i regali di nozze e di non avere più nulla a che pretendere l'uno dall'altro; 12) I coniugi si danno reciproco consenso al rilascio del passaporto e della carta di identità valida anche per l'espatrio; 13) La presente scrittura è vincolante per le parti fin dalla sottoscrizione della stessa, a prescindere dalla data in cui verrà omologata dal Tribunale Civile di Messina”;
- che la situazione era mutata in quanto, stante la possibilità di reperire un'attività lavorativa, la sig.ra aveva deciso di trasferirsi presso la città ove vivono i di lei Pt_1
genitori, ovvero a Mercato San Severino (SA) Via NO ER n. 31, unitamente al figlio minore che aveva manifestato la volontà di seguire la madre;
- che occorreva, pertanto, modificare le condizioni di separazione;
- che sul punto le parti avevano raggiunto;
Tutto ciò premesso, chiedevano la modifica delle condizioni della separazione, decidendo concordemente di regolare i loro rapporti nei seguenti termini: “1) La sig.ra si trasferirà presso la città di Mercato San Severino (SA) Via Pt_1
NO ER n. 31, unitamente al figlio minore che ivi coabiterà con la madre Per_1
e collocato presso la stessa;
2) Il figlio minore verrà affidato in maniera condivisa Per_1
ad entrambi i genitori, con facoltà per la madre di assumere da sola le decisioni di carattere scolastico e sanitario urgenti e non programmabili relative al minore (a titolo esplicativo interventi e/o ricoveri urgenti); 3) Le ulteriori decisioni da adottarsi nell'interesse del figlio saranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori, tenendo conto delle Per_1
esigenze, delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del minore;
4) La casa coniugale con i beni e gli arredi ivi contenuti, di proprietà del sig. tornerà Controparte_1
nella disponibilità esclusiva di quest'ultimo, avendo la sig.ra deciso di trasferirsi Pt_1
altrove, senza che Ella abbia più nulla a pretendere da detto immobile;
5) Relativamente agli incontri padre-figlio saranno regolamentati come segue: una volta al mese il padre si recherà
a Salerno un fine settimana e lo trascorrerà con il figlio, il mese successivo il figlio Per_1
si recherà a Messina (compatibilmente con gli impegni di studio) e starà con il padre un intero week-end, di modo che padre e figlio possano vedersi e trascorrere del tempo con spostamenti una volta del padre e una volta del figlio, tale metodologia è stata concordata per consentire a di rientrare a Messina e mantenere tutti i rapporti di amicizia nel tempo Per_1
consolidatesi. Mentre nei periodi festivi incontrerà il padre ogni qualvolta sarà Per_1
libero dagli impegni scolastici secondo modi e tempi che saranno di volta in volta concordati.
Nel periodo estivo trascorrerà con il padre un periodo di 30 giorni, continuato o Per_1
spezzato secondo il volere di quest'ultimo. 6) Il sig. si impegna a versare alla sig.ra CP_1
entro il 15 di ogni mese, in via anticipata, la somma complessiva di Parte_1
Euro 400,00 mensili a titolo di mantenimento (di cui € 200,00 per il figlio e € 200,00 Per_1
per la sig.ra annualmente rivalutabile secondo indici ISTAT, tale importo viene Pt_1
maggiorato rispetto agli accordi di separazione in considerazione delle spese di locazione che andrà a sostenere la sig.ra la sig.ra si impegna a comunicare Pt_1 Pt_1
immediatamente il reperimento di qualsiasi attività lavorativa a mezzo raccomandata A/R all'indirizzo di residenza del sig. al fine di rinunciare all'assegno di mantenimento CP_1
per la stessa percepito. 7) L'assegno unico percepito per il figlio sarà percepito dalla Per_1
sig.ra nella misura del 100%, rinunciando il sig. a qualsiasi diritto Pt_1 CP_1
spettante su detto assegno;
al reperimento di un'attività lavorativa da parte della sig.ra gli odierni comparenti percepiranno l'assegno unico in parti uguali tra i genitori Pt_1
(come previsto dall'art. 2 comma 2 del decreto legislativo n. 230/2022). 8) Le spese straordinarie per il figlio restano a carico di ciascun coniuge in misura pari al 50% se preventivamente concordate e autorizzate, inoltre le Parti convengono sin d'ora di rinviare alle Linee Guida del CNF del 29.11.2017, da ritenersi operanti e trascritte nel presente accordo, per la regolamentazione degli oneri extra assegno tra essi genitori nell'interesse del figlio. 9) I comparenti si danno reciproco consenso al rilascio del passaporto e della carta di identità valida anche per l'espatrio; 10)La presente scrittura è vincolante per le parti fin dalla sottoscrizione della stessa, a prescindere dalla data in cui verrà recepita in Sentenza dal
Tribunale Civile di Messina. I comparenti dichiarano inoltre: 14) Di essere a conoscenza delle norme processuali che prevedono la partecipazione all'udienza; 15) Di essere stati edotti della possibilità di procedere all'alternativa della rinuncia alla presenza fisica e di avervi aderito liberamente e coscientemente;
16) Di confermare tutte le pattuizioni previste dal presente accordo;
17) Di non volersi riconciliare;
18)Che non vi sono altri procedimenti aventi in tutto o in parte le medesime domande. 19) Le spese del presente giudizio sono integralmente compensate tra le parti”.
Il ricorso, sottoscritto anche dalle parti, veniva trasmesso, ai sensi dell'art. 473 bis.51 comma 5 c.p.c., al Pubblico Ministero, il quale rendeva il proprio parere in data 25/11/2025.
Ritiene il collegio che possa prendersi atto della modifica delle condizioni di separazione contenuta nel ricorso introduttivo del presente giudizio, in quanto non è in contrasto con norme imperative di legge e disciplina in maniera adeguata i rapporti tra le parti e la prole.
P.Q.M.
Il Tribunale, 1° sezione civile, pronunciando sulla domanda proposta con ricorso congiunto depositato presso la cancelleria di questo ufficio giudiziario in data 11/10/2025, provvede come segue:
visto l'art. 471 bis.51 comma 5 c.p.c., prende atto della modifica delle condizioni di separazione così come stabilita nell'accordo sottoscritto dalle parti stesse e trascritta in parte motiva. Così deciso in Messina, nella Camera di Consiglio della 1° sez. civile, lì 04/12/2025.
La Presidente
(dott.ssa Olga Tarzia)
Alla redazione del presente provvedimento ha partecipato la dott.ssa Claudia Lo Giudice, funzionario addetto all'ufficio per il processo presso la I Sezione Civile del Tribunale di Messina.