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Sentenza 28 febbraio 2025
Sentenza 28 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 28/02/2025, n. 665 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 665 |
| Data del deposito : | 28 febbraio 2025 |
Testo completo
N. 2909/2019 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOLA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Nola, Prima Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona del Giudice Dott. Alfonso Annunziata, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al N. 2909/2019 Ruolo Generale, avente ad
oggetto: azione di regresso ex artt. 292, co. 1 e 283, co. 1 lettera b) D. Lgs. n.
209/2005
e vertente
TRA
quale Impresa Designata per la gestione e la liquidazione Parte_1
dei sinistri a carico del “Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada” per la
Campania, in persona del suo procuratore speciale già Controparte_1
rappresentata e difesa, in virtù della procura in atti, dall'Avv. Federico Pampaloni ed elettivamente domiciliata come in atti
ATTRICE
CONTRO
, rappresentata e difesa, in virtù della procura in atti, dall'Avv. CP_2
Pasquale Ambrosino ed elettivamente domiciliata come in atti
CONVENUTA
1 CONCLUSIONI: come da verbali di causa, note e comparse depositate.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Va premesso che quale impresa designata alla gestione del Parte_1
Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada, con l'atto introduttivo del presente giudizio, chiedeva ai sensi dell'art. 292, co. 1, d.lgs. n. 205/2009 la condanna di a rimborsare alla stessa attrice la somma di € 10.077,95, oltre interessi CP_2
legali dalla data della notifica della citazione sino al saldo, con vittoria delle spese, dei diritti e dell'onorario del giudizio.
La società attrice premetteva che nella sua summenzionata qualità aveva assunto la gestione del sinistro avvenuto in data 02.08.2006, per il quale veniva instaurato da un giudizio innanzi al Giudice di Pace di Ottaviano, definito con Controparte_3
la Sentenza n. 1275/2009, pubblicata in data 23.07.2009, con la quale veniva accertato il concorso di colpa nella causazione del detto sinistro dei conducenti dei veicoli coinvolti, ossia del conducente dell'autovettura di proprietà dell'odierna convenuta
, priva di copertura assicurativa e di conducente del CP_2 Controparte_3
motociclo coinvolto nel sinistro, e, pertanto, si accoglieva nella misura del 50%, la domanda risarcitoria condannando nella detta qualità, al Parte_1
risarcimento dei danni subiti da , nonché alla refusione delle spese Controparte_3
legali sostenute dallo stesso . Controparte_3
L'odierna attrice, inoltre, deduceva di agire per il recupero di tali somme nei confronti del proprietario dell'auto non assicurata, ai sensi dell'art. 292 del Codice delle
Assicurazioni e di aver vanamente intimato a mezzo della mandataria a CP_4
il rimborso delle somme pagate. CP_2
Si costituiva in giudizio tardivamente (per l'esattezza, il giorno della prima udienza fissata in citazione) , che, resistendo con le argomentazioni specificate in CP_2
atti, eccepiva in particolare la nullità della citazione per indeterminatezza della causa petendi, l'incompetenza per territorio del Tribunale adito e la prescrizione del diritto azionato per il decorso del termine annuale.
2 Considerate le richieste delle parti, il Tribunale in diversa composizione reputava la causa matura per la decisione e la rinviava per la precisazione delle conclusioni,.
Divenuto titolare del presente giudizio lo scrivente Magistrato, preso atto della regolarità delle procure in atti a seguito dell'ordine rivolto alla convenuta di depositare una regolare procura alle liti, all'ultima udienza, fissata per la precisazione delle conclusioni, la causa era trattenuta in decisione con la concessione dei termini di cui all'art. 190, I co. c.p.c.
Tanto premesso, la domanda attorea è fondata e, pertanto, va accolta.
Ciò posto deve essere preliminarmente rigettata, perché infondata, l'eccezione di nullità della citazione per indeterminatezza della causa petendi sollevata da parte convenuta e attinente ad una questione rilevabile d'ufficio.
Ed invero, l'atto de quo risulta completo tanto in relazione al petitum quanto alla causa petendi, anche alla luce della documentazione al medesimo allegata (cfr. Cass.
Civ., Sez. 3, Sentenza n. 11751 del 15.05.2013).
Peraltro, la società attrice ha specificatamente dedotto di agire “ai sensi dell'art.292, comma 1, del D. Lgs. n. 209 del 7 settembre 2005” (si veda il punto 3) della premessa dell'atto di citazione.
Va, altresì, rigettata perché inammissibile, essendo tardivamente proposta, l'eccezione di incompetenza per territorio.
Ora, la convenuta si è costituita in giudizio in data 26 settembre 2019, ossia alla data di udienza fissata in citazione, così come risulta dallo “Storico” del fascicolo telematico nonché dal timbro indicante il depositato apposto in calce al foliario della produzione della summenzionata parte.
Ebbene, non essendo avvenuta la costituzione nel termine di venti giorni prima dell'udienza fissata, l'eccezione di incompetenza va considerata tardivamente proposta ex art. 38 c.p.c. e, pertanto, deve ritenersi inammissibile.
È parimenti inammissibile l'eccezione di prescrizione del credito azionato, sollevata da parte convenuta, in considerazione della tardiva costituzione della convenuta stessa, per i motivi in precedenza illustrati.
3 A tal proposito, si osserva che la Corte di Cassazione ha chiarito che, per via del sistema delle preclusioni introdotto con la l. n. 353/1990, volto a tutelare non solo l'interesse di parte ma anche quello pubblico in vista della riduzione dei tempi processuali, la proposizione tardiva delle eccezioni deve essere rilevata d'ufficio dal
Giudice, indipendentemente dall'atteggiamento della controparte al riguardo (in tal senso Cass. Civ., Sez. II, n. 17121/2020).
Ora, tale principio è applicabile, a parere del Tribunale, anche con la normativa attualmente vigente, che prevede un analogo sistema delle preclusioni,
Tanto premesso, il Tribunale osserva che la natura giuridica dell'azione recuperatoria proposta, nella fattispecie in esame, dal Vittime della Strada, Controparte_5 testualmente denominata “azione di regresso” (a seguito di un sinistro cagionato da un veicolo privo di assicurazione) rientra nella previsione dell'art. 292, comma 1, del codice delle assicurazioni, ai sensi del quale l'azione denominata di regresso è attribuita ex lege all'impresa designata dal Fondo nei confronti dei responsabili del sinistro per il recupero dell'indennizzo pagato, oltre interessi e spese.
Dunque, essendo ispirata al principio solidaristico sancito dalla Costituzione,
l'obbligazione posta ex lege in capo all'impresa designata per il Fondo, risponde all'esigenza, considerata di pubblico interesse, di garantire il risarcimento dei danni alle vittime della strada nel caso di inoperatività o di inesistenza di una polizza assicurativa relativa al veicolo che ha causato il sinistro, cui non può che accompagnarsi anche l'esigenza di assicurare un efficace recupero del sacrificio solidaristicamente imposto dalla legge all'impresa designata.
L'azione de qua, pertanto, va qualificata come azione autonoma e speciale ex lege, non assimilabile né allo schema tipico dell'azione di regresso tra coobbligati solidali né allo schema della surrogazione pura nel diritto del danneggiato (in tal senso Cass.
Civ. SS.UU. n. 21514/2022).
In ragione della specialità del vigente sistema di responsabilità civile per la circolazione dei veicoli (e dei natanti) caratterizzato dall'obbligatorietà dell'assicurazione, l'impresa designata può agire per il recupero dell'intero importo
4 corrisposto al danneggiato nei confronti del responsabile civile (il proprietario del veicolo) nell'ipotesi, tra cui rientra quella in esame, di danno cagionato da veicolo sprovvisto di copertura assicurativa (nonché negli altri casi previsti dal D.Lgs. n. 209 del 2005, art. 292 comma 1).
Orbene, essendo questi i principi applicabili al caso di specie, si deve ritenere fondata la domanda attorea in quanto risultano provati tutti i presupposti.
È, infatti, incontestata la circostanza che il veicolo Fiat tg. FI M56984 circolasse sprovvisto di assicurazione e provata ne è la responsabilità, seppur in concorso di colpa, della convenuta nella causazione del sinistro de quo (la società CP_2
attrice, infatti, ha prodotto in giudizio la sentenza del Giudice di Pace di Ottaviano n.
1275/2009 del 03.06.2009, pubblicata in data 23.07.2009, che ha definito il giudizio recante N. R.G. 2057/2007).
Parte attrice, poi, ha prodotto le quietanze di pagamento per gli importi richiesti. In particolare, ha depositato in atti la quietanza di pagamento portante la somma di €
6.739,65, versata a a titolo di risarcimento danni e la quietanza di Controparte_3 pagamento della somma di € 3.338,30 per compensi professionali liquidati all'avvocato del danneggiato , per la somma complessiva di € Controparte_3
10.077,95, ossia la somma richiesta nella citazione.
Con
è vero che ai fini della surroga ex art. 1916 c.c., l'assicuratore può adempiere all'onere di provare il danno risarcito con la produzione della quietanza, se essa contiene l'individuazione del danno risarcito (in tal senso Cass. Civ., Sez. III, n.
20901/2013).
Tuttavia, quale prova del fatto materiale della ricezione del pagamento da parte dell'assicurato, la quietanza resta una scrittura proveniente da un terzo estraneo alla lite, per cui non può avere l'efficacia di prova piena in ordine ai fatti da essa attestati che ordinariamente le si attribuisce nei confronti della parte che l'ha sottoscritta.
Ed invero, come affermato dalla giurisprudenza proprio in relazione ad una quietanza, la scrittura proveniente da un terzo estraneo alla lite può contribuire a fondare il convincimento del giudice solo unitamente ad altre circostanze che ne confortino
5 l'attendibilità (Cass. Civ., Sez. III, Sent. n. 23788 del 2014). Il giudice del merito, quindi, ai fini del giudizio di fatto in ordine alla ricezione del pagamento da parte dell'assicurato, deve valutare la quietanza come indizio unitamente alle altre circostanze risultanti dagli atti di causa, se del caso facendo riferimento anche alle altre circostanze emergenti dal documento contenente la quietanza (cfr. Cass. Civ.,
Sez. III, n. 15529/2023).
Ebbene, applicando al caso di specie i suddetti principi, se da un lato le quietanze prodotte non possono avere efficacia di prova piena in quanto provengono da soggetti terzi al presente giudizio, è pur vero che a fronte delle suddette quietanze prodotte da parte attrice, la convenuta costituita non ha mai contestato specificatamente il pagamento a titolo di risarcimento e quello dei compensi professionali effettuati dalla società attrice. Pertanto, ai sensi dell'art 115 c.p.c. tale circostanza deve essere posta a fondamento della presente decisione.
Inoltre, le quietanze di pagamento contengono anche l'indicazione specifica della sentenza del Giudice di Pace di Ottaviano in virtù della quale sono stati effettuati i pagamenti ivi indicati.
Quindi, la mancata contestazione da parte della convenuta in merito ai dedotti esborsi effettuati in ragione della summenzionata sentenza del Giudice di Pace di Ottaviano e la documentazione prodotta inducono il Tribunale a ritenere provato il presupposto dell'azione attorea, ossia il pagamento delle somme dovute a titolo di risarcimento e per i compensi professionali di cui alla succitata sentenza.
Pertanto, come sopra anticipato, la domanda attorea va accolta, come da dispositivo.
Infine, le spese processuali, liquidate come in dispositivo con riferimento alle sole fasi effettivamente svoltesi e, dunque, con l'esclusione di quella dell'istruttoria/trattazione, nonché in considerazione dello scaglione corrispondente al valore della causa e in applicazione dei parametri medi, seguono la regola della soccombenza.
Deve ritenersi assorbita ogni altra questione.
P.Q.M.
6 Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
a) in accoglimento della domanda attorea, condanna al pagamento della CP_2
somma di euro 10.077,95, oltre gli interessi legali su tale somma dal 09.04.2019 (data dell'instaurazione del presente giudizio, coincidente con quella della notifica del suo atto introduttivo) sino al soddisfo, in favore di nella qualità di Parte_1
Designata per la gestione e la liquidazione dei sinistri a carico del “Fondo di Pt_2
Garanzia per le Vittime della Strada” per la Campania, in persona del suo procuratore speciale;
b) condanna al rimborso, in favore di nella qualità CP_2 Parte_1
di Impresa Designata per la gestione e la liquidazione dei sinistri a carico del “Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada” per la Campania, in persona del suo procuratore speciale, delle spese processuali, liquidate in euro 264,00 per esborsi ed in euro 3.397,00 per compensi professionali, oltre I.V.A., C.P.A. e rimborso forfettario spese generali come per legge.
Così deciso in Nola il 28.02.2025.
Il Giudice
Dott. Alfonso Annunziata
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOLA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Nola, Prima Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona del Giudice Dott. Alfonso Annunziata, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al N. 2909/2019 Ruolo Generale, avente ad
oggetto: azione di regresso ex artt. 292, co. 1 e 283, co. 1 lettera b) D. Lgs. n.
209/2005
e vertente
TRA
quale Impresa Designata per la gestione e la liquidazione Parte_1
dei sinistri a carico del “Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada” per la
Campania, in persona del suo procuratore speciale già Controparte_1
rappresentata e difesa, in virtù della procura in atti, dall'Avv. Federico Pampaloni ed elettivamente domiciliata come in atti
ATTRICE
CONTRO
, rappresentata e difesa, in virtù della procura in atti, dall'Avv. CP_2
Pasquale Ambrosino ed elettivamente domiciliata come in atti
CONVENUTA
1 CONCLUSIONI: come da verbali di causa, note e comparse depositate.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Va premesso che quale impresa designata alla gestione del Parte_1
Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada, con l'atto introduttivo del presente giudizio, chiedeva ai sensi dell'art. 292, co. 1, d.lgs. n. 205/2009 la condanna di a rimborsare alla stessa attrice la somma di € 10.077,95, oltre interessi CP_2
legali dalla data della notifica della citazione sino al saldo, con vittoria delle spese, dei diritti e dell'onorario del giudizio.
La società attrice premetteva che nella sua summenzionata qualità aveva assunto la gestione del sinistro avvenuto in data 02.08.2006, per il quale veniva instaurato da un giudizio innanzi al Giudice di Pace di Ottaviano, definito con Controparte_3
la Sentenza n. 1275/2009, pubblicata in data 23.07.2009, con la quale veniva accertato il concorso di colpa nella causazione del detto sinistro dei conducenti dei veicoli coinvolti, ossia del conducente dell'autovettura di proprietà dell'odierna convenuta
, priva di copertura assicurativa e di conducente del CP_2 Controparte_3
motociclo coinvolto nel sinistro, e, pertanto, si accoglieva nella misura del 50%, la domanda risarcitoria condannando nella detta qualità, al Parte_1
risarcimento dei danni subiti da , nonché alla refusione delle spese Controparte_3
legali sostenute dallo stesso . Controparte_3
L'odierna attrice, inoltre, deduceva di agire per il recupero di tali somme nei confronti del proprietario dell'auto non assicurata, ai sensi dell'art. 292 del Codice delle
Assicurazioni e di aver vanamente intimato a mezzo della mandataria a CP_4
il rimborso delle somme pagate. CP_2
Si costituiva in giudizio tardivamente (per l'esattezza, il giorno della prima udienza fissata in citazione) , che, resistendo con le argomentazioni specificate in CP_2
atti, eccepiva in particolare la nullità della citazione per indeterminatezza della causa petendi, l'incompetenza per territorio del Tribunale adito e la prescrizione del diritto azionato per il decorso del termine annuale.
2 Considerate le richieste delle parti, il Tribunale in diversa composizione reputava la causa matura per la decisione e la rinviava per la precisazione delle conclusioni,.
Divenuto titolare del presente giudizio lo scrivente Magistrato, preso atto della regolarità delle procure in atti a seguito dell'ordine rivolto alla convenuta di depositare una regolare procura alle liti, all'ultima udienza, fissata per la precisazione delle conclusioni, la causa era trattenuta in decisione con la concessione dei termini di cui all'art. 190, I co. c.p.c.
Tanto premesso, la domanda attorea è fondata e, pertanto, va accolta.
Ciò posto deve essere preliminarmente rigettata, perché infondata, l'eccezione di nullità della citazione per indeterminatezza della causa petendi sollevata da parte convenuta e attinente ad una questione rilevabile d'ufficio.
Ed invero, l'atto de quo risulta completo tanto in relazione al petitum quanto alla causa petendi, anche alla luce della documentazione al medesimo allegata (cfr. Cass.
Civ., Sez. 3, Sentenza n. 11751 del 15.05.2013).
Peraltro, la società attrice ha specificatamente dedotto di agire “ai sensi dell'art.292, comma 1, del D. Lgs. n. 209 del 7 settembre 2005” (si veda il punto 3) della premessa dell'atto di citazione.
Va, altresì, rigettata perché inammissibile, essendo tardivamente proposta, l'eccezione di incompetenza per territorio.
Ora, la convenuta si è costituita in giudizio in data 26 settembre 2019, ossia alla data di udienza fissata in citazione, così come risulta dallo “Storico” del fascicolo telematico nonché dal timbro indicante il depositato apposto in calce al foliario della produzione della summenzionata parte.
Ebbene, non essendo avvenuta la costituzione nel termine di venti giorni prima dell'udienza fissata, l'eccezione di incompetenza va considerata tardivamente proposta ex art. 38 c.p.c. e, pertanto, deve ritenersi inammissibile.
È parimenti inammissibile l'eccezione di prescrizione del credito azionato, sollevata da parte convenuta, in considerazione della tardiva costituzione della convenuta stessa, per i motivi in precedenza illustrati.
3 A tal proposito, si osserva che la Corte di Cassazione ha chiarito che, per via del sistema delle preclusioni introdotto con la l. n. 353/1990, volto a tutelare non solo l'interesse di parte ma anche quello pubblico in vista della riduzione dei tempi processuali, la proposizione tardiva delle eccezioni deve essere rilevata d'ufficio dal
Giudice, indipendentemente dall'atteggiamento della controparte al riguardo (in tal senso Cass. Civ., Sez. II, n. 17121/2020).
Ora, tale principio è applicabile, a parere del Tribunale, anche con la normativa attualmente vigente, che prevede un analogo sistema delle preclusioni,
Tanto premesso, il Tribunale osserva che la natura giuridica dell'azione recuperatoria proposta, nella fattispecie in esame, dal Vittime della Strada, Controparte_5 testualmente denominata “azione di regresso” (a seguito di un sinistro cagionato da un veicolo privo di assicurazione) rientra nella previsione dell'art. 292, comma 1, del codice delle assicurazioni, ai sensi del quale l'azione denominata di regresso è attribuita ex lege all'impresa designata dal Fondo nei confronti dei responsabili del sinistro per il recupero dell'indennizzo pagato, oltre interessi e spese.
Dunque, essendo ispirata al principio solidaristico sancito dalla Costituzione,
l'obbligazione posta ex lege in capo all'impresa designata per il Fondo, risponde all'esigenza, considerata di pubblico interesse, di garantire il risarcimento dei danni alle vittime della strada nel caso di inoperatività o di inesistenza di una polizza assicurativa relativa al veicolo che ha causato il sinistro, cui non può che accompagnarsi anche l'esigenza di assicurare un efficace recupero del sacrificio solidaristicamente imposto dalla legge all'impresa designata.
L'azione de qua, pertanto, va qualificata come azione autonoma e speciale ex lege, non assimilabile né allo schema tipico dell'azione di regresso tra coobbligati solidali né allo schema della surrogazione pura nel diritto del danneggiato (in tal senso Cass.
Civ. SS.UU. n. 21514/2022).
In ragione della specialità del vigente sistema di responsabilità civile per la circolazione dei veicoli (e dei natanti) caratterizzato dall'obbligatorietà dell'assicurazione, l'impresa designata può agire per il recupero dell'intero importo
4 corrisposto al danneggiato nei confronti del responsabile civile (il proprietario del veicolo) nell'ipotesi, tra cui rientra quella in esame, di danno cagionato da veicolo sprovvisto di copertura assicurativa (nonché negli altri casi previsti dal D.Lgs. n. 209 del 2005, art. 292 comma 1).
Orbene, essendo questi i principi applicabili al caso di specie, si deve ritenere fondata la domanda attorea in quanto risultano provati tutti i presupposti.
È, infatti, incontestata la circostanza che il veicolo Fiat tg. FI M56984 circolasse sprovvisto di assicurazione e provata ne è la responsabilità, seppur in concorso di colpa, della convenuta nella causazione del sinistro de quo (la società CP_2
attrice, infatti, ha prodotto in giudizio la sentenza del Giudice di Pace di Ottaviano n.
1275/2009 del 03.06.2009, pubblicata in data 23.07.2009, che ha definito il giudizio recante N. R.G. 2057/2007).
Parte attrice, poi, ha prodotto le quietanze di pagamento per gli importi richiesti. In particolare, ha depositato in atti la quietanza di pagamento portante la somma di €
6.739,65, versata a a titolo di risarcimento danni e la quietanza di Controparte_3 pagamento della somma di € 3.338,30 per compensi professionali liquidati all'avvocato del danneggiato , per la somma complessiva di € Controparte_3
10.077,95, ossia la somma richiesta nella citazione.
Con
è vero che ai fini della surroga ex art. 1916 c.c., l'assicuratore può adempiere all'onere di provare il danno risarcito con la produzione della quietanza, se essa contiene l'individuazione del danno risarcito (in tal senso Cass. Civ., Sez. III, n.
20901/2013).
Tuttavia, quale prova del fatto materiale della ricezione del pagamento da parte dell'assicurato, la quietanza resta una scrittura proveniente da un terzo estraneo alla lite, per cui non può avere l'efficacia di prova piena in ordine ai fatti da essa attestati che ordinariamente le si attribuisce nei confronti della parte che l'ha sottoscritta.
Ed invero, come affermato dalla giurisprudenza proprio in relazione ad una quietanza, la scrittura proveniente da un terzo estraneo alla lite può contribuire a fondare il convincimento del giudice solo unitamente ad altre circostanze che ne confortino
5 l'attendibilità (Cass. Civ., Sez. III, Sent. n. 23788 del 2014). Il giudice del merito, quindi, ai fini del giudizio di fatto in ordine alla ricezione del pagamento da parte dell'assicurato, deve valutare la quietanza come indizio unitamente alle altre circostanze risultanti dagli atti di causa, se del caso facendo riferimento anche alle altre circostanze emergenti dal documento contenente la quietanza (cfr. Cass. Civ.,
Sez. III, n. 15529/2023).
Ebbene, applicando al caso di specie i suddetti principi, se da un lato le quietanze prodotte non possono avere efficacia di prova piena in quanto provengono da soggetti terzi al presente giudizio, è pur vero che a fronte delle suddette quietanze prodotte da parte attrice, la convenuta costituita non ha mai contestato specificatamente il pagamento a titolo di risarcimento e quello dei compensi professionali effettuati dalla società attrice. Pertanto, ai sensi dell'art 115 c.p.c. tale circostanza deve essere posta a fondamento della presente decisione.
Inoltre, le quietanze di pagamento contengono anche l'indicazione specifica della sentenza del Giudice di Pace di Ottaviano in virtù della quale sono stati effettuati i pagamenti ivi indicati.
Quindi, la mancata contestazione da parte della convenuta in merito ai dedotti esborsi effettuati in ragione della summenzionata sentenza del Giudice di Pace di Ottaviano e la documentazione prodotta inducono il Tribunale a ritenere provato il presupposto dell'azione attorea, ossia il pagamento delle somme dovute a titolo di risarcimento e per i compensi professionali di cui alla succitata sentenza.
Pertanto, come sopra anticipato, la domanda attorea va accolta, come da dispositivo.
Infine, le spese processuali, liquidate come in dispositivo con riferimento alle sole fasi effettivamente svoltesi e, dunque, con l'esclusione di quella dell'istruttoria/trattazione, nonché in considerazione dello scaglione corrispondente al valore della causa e in applicazione dei parametri medi, seguono la regola della soccombenza.
Deve ritenersi assorbita ogni altra questione.
P.Q.M.
6 Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
a) in accoglimento della domanda attorea, condanna al pagamento della CP_2
somma di euro 10.077,95, oltre gli interessi legali su tale somma dal 09.04.2019 (data dell'instaurazione del presente giudizio, coincidente con quella della notifica del suo atto introduttivo) sino al soddisfo, in favore di nella qualità di Parte_1
Designata per la gestione e la liquidazione dei sinistri a carico del “Fondo di Pt_2
Garanzia per le Vittime della Strada” per la Campania, in persona del suo procuratore speciale;
b) condanna al rimborso, in favore di nella qualità CP_2 Parte_1
di Impresa Designata per la gestione e la liquidazione dei sinistri a carico del “Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada” per la Campania, in persona del suo procuratore speciale, delle spese processuali, liquidate in euro 264,00 per esborsi ed in euro 3.397,00 per compensi professionali, oltre I.V.A., C.P.A. e rimborso forfettario spese generali come per legge.
Così deciso in Nola il 28.02.2025.
Il Giudice
Dott. Alfonso Annunziata
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