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Sentenza 26 marzo 2025
Sentenza 26 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 26/03/2025, n. 1365 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 1365 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI SALERNO
Seconda Sezione civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice, dott. Giulio Fortunato,
ha pronunziato, ha pronunziato, in funzione di giudice unico, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. - sciogliendo la riserva di decisione assunta all'esito dell'udienza del 12 marzo 2025 - la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al ruolo generale degli affari civili contenziosi dell'anno 2017 l'8 giugno 2017 al numero 5366 avente per oggetto una controversia in materia di responsabilità professionale
TRA
già Parte_1
in persona del legale Parte_2
rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, in virtù di procura alle liti stesa in calce all'atto di citazione, dall'avv. Alessandro Ruggiero ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Nocera Inferiore
(Salerno) alla via Gustavo Origlia n.75
ATTRICE
E
rappresentato e difeso, in virtù di procura alle liti stesa Controparte_1
in calce alla comparsa di costituzione e risposta, dall'avv. Prof. Giacomo
1 D'Attorre e dall'avv. Margherita Angrisani, ed elettivamente domiciliato presso il loro studio sito in Napoli, alla via Agostino Depretis n. 51
CONVENUTO
NONCHÉ
– Controparte_2 [...]
che hanno assunto il rischio di cui alla polizza Parte_3
A8LBGCBAAAA, in persona del rappresentante generale per l'Italia di
CP_2
CHIAMATA IN CAUSA
All'esito della discussione orale svolta ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. il
Tribunale – sulla scorta delle conclusioni rassegnate dalle parti –, una volta riservata la decisione, ha depositato la sentenza che segue.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 12 giugno 2017
[...]
, già (di seguito e Parte_4 Parte_5
per brevità solo ha convenuto in giudizio, dinanzi al Parte_1
Tribunale di Salerno, per ottenerne la condanna al Controparte_1
risarcimento del danno patrimoniale asseritamente patito in conseguenza della negligenza manifestata dal convenuto “nello svolgimento del mandato a
lui affidato”.
In particolare, l'attrice ha dedotto: 1) di esercitare attività d'impresa nel settore del trasporto delle merci “in conto proprio e/o in conto terzi”; 2) che,
dall'anno 2009 e fino al mese di marzo dell'anno 2014, la contabilità della società era stata gestita dal commercialista “giusta rapporto Controparte_1
contrattuale ad hoc”; 3) che il professionista aveva gestito e mantenuto la contabilità della società, fornendo consulenza in ambito fiscale, commerciale
2 e del lavoro;
4) che, durante l'esecuzione dell'incarico professionale, CP_1
si era reso responsabile di una serie di inadempimenti professionali che
[...]
avevano determinato l'irrogazione di sanzioni tributarie nei suoi confronti e,
conseguentemente, il patimento di gravi pregiudizi economici;
5) di avere beneficiato, in qualità d'impresa operante nel settore del trasporto delle merci, del credito da accise “in maniera proporzionale rispetto al
quantitativo di carburante acquistato nello svolgimento dell'impresa”; 6)
che, in particolare, il professionista si era reso responsabile “di una scorretta
e sproporzionata utilizzazione in compensazione, ai fini dei pagamenti
tributari periodici, del credito d'imposta riconosciuto sul rimborso accise,
ossia credito derivante dalla riduzione oneri gravanti sugli esercenti attività
di autotrasporto merci – sforamento e mancato rimborso anni 2012 – 2014”;
7) che tale contegno professionale, contrario alla diligenza richiesta, aveva dato luogo alla contestazione di violazioni tributarie con conseguente applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall'
[...]
comportando un esborso di circa euro 13.000,00; 8) di aver, CP_3
infatti, ricevuto, in data 8 aprile 2014, dall' Controparte_4
il processo verbale contrassegnato da numero A/7006, mercè il
[...]
quale il ridetto ente gli aveva contestato l'utilizzo in compensazione, dal 18
giugno 2012 al 16 dicembre 2013, di un credito di euro 35.421,03, superiore rispetto a quello spettante, pari, invece, a euro 31.283,34; 9) che, in data 9
luglio 2014, aveva ricevuto dall'Ufficio un ulteriore processo verbale contraddistinto da numero A/12577, mercé il quale gli era stato contestato l'utilizzo in compensazione, dal 17 febbraio 2014 al 17 marzo 2014, di un credito superiore di euro 5.854,90, superiore, ancora una volta, rispetto a quello spettante, pari a euro 4.163,13; 10) di aver conferito, quindi, un
3 incarico a un altro professionista, tale , “al fine di periziare i Persona_1
fatti lamentati, valutare le eventuali inadempienze a carico del CP_1
nonché quantificare il danno sopportato dalla in Parte_1
conseguenza agli inadempimenti professionali dello stesso rag. CP_1
; 11) che, dall'analisi della contabilità, era emerso “un utilizzo di
[...]
somme maggiori di credito di imposta rispetto a quello giustamente derivante
dalla riduzione accise” ed era stata altresì riscontrata “la mancata richiesta di
rimborso per l'anno 2012 della quota di credito di imposta con il
conseguente arbitrario e non consentito utilizzo di detta quota per l'anno
successivo”; 12) che il danno patrimoniale riconducibile al negligente operato del professionista era pari ad euro 6.250,54; 13) che, con raccomandata del
24 febbraio 2015, integrata dalla diffida del 2 marzo 2013, aveva costituito in mora richiedendo invano il ristoro dei danni patrimoniali Controparte_1
patiti.
Instaurato il contraddittorio, si è costituito in giudizio in data Controparte_1
21 settembre 2017, chiedendo, in via preliminare, di essere autorizzato alla chiamata in causa della compagnia assicurativa per essere tenuto CP_2
indenne dal peso economico di un'eventuale statuizione di condanna resa nei suoi confronti.
Nel merito, il convenuto ha preteso il rigetto della pretesa risarcitoria,
rappresentando: a) l'insussistenza dei presupposti necessari ai fini del riconoscimento di una sua responsabilità, quali: l'inadempimento, il pregiudizio ed il nesso eziologico tra quest'ultimo e l'asserito inadempimento;
b) che le compensazioni oggetto di contestazione erano state preventivamente concordate con la società, la quale aveva assunto consapevolmente le proprie determinazioni al riguardo;
c) il corretto
4 adempimento ai propri obblighi;
d) il concorso del fatto colposo del creditore ai sensi dell'art. 1227 comma primo c.c., evidenziando la negligenza dimostrata dalla compagine sociale che non aveva provveduto al pagamento di quanto richiesto nei processi verbali di contestazione notificati dall'
[...]
e chiedendo, quindi, la riduzione del risarcimento. CP_5
Evocata in giudizio l'impresa di assicurazione, successivamente, in data 2
maggio 2018, è stata depositata nel fascicolo processuale la rinuncia agli atti espressa da nei confronti della compagnia di Controparte_1 CP_2 CP_2
Concessi, quindi, i termini di cui all'art. 183 comma sesto c.p.c. e disposto l'espletamento di una consulenza tecnica d'ufficio, la causa – rinviata più
volte per consentire la definizione di processi di più risalente iscrizione al ruolo - è stata assegnata allo scrivente, il quale ha fissato l'udienza per la discussione orale ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
Il Tribunale, sciogliendo la riserva di decisione assunta ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 281 sexies c.p.c., introdotto dall'art. 3, comma 19, lett. b)
del d.lgs. n. 149 del 2022, ha, quindi, depositato la presente sentenza nel fascicolo telematico.
In limine, va premesso che, in data 2 maggio 2018, ha Controparte_1
dichiarato di rinunciare agli atti della chiamata in causa. Pertanto, ai sensi dell'art. 306 c.p.c., va dichiarata l'estinzione del processo relativo al rapporto processuale tra e la compagnia assicurativa Controparte_1
che hanno assunto il Controparte_6
rischio di cui alla polizza A8LBGCBAAAA, in persona del rappresentante generale per l'Italia di CP_2
La norma innanzi richiamata prevede, infatti, che “Il processo si estingue per
rinuncia agli atti del giudizio quando questa è accettata dalle parti costituite
5 che potrebbero aver interesse alla prosecuzione. L'accettazione non è
efficace se contiene riserve o condizioni” (primo comma); “Le dichiarazioni
di rinuncia e di accettazione sono fatte dalle parti o da loro procuratori
speciali, verbalmente all'udienza o con atti sottoscritti e notificati alle altre
parti” (secondo comma); “Il giudice, se la rinuncia e l'accettazione sono
regolari, dichiara l'estinzione del processo” (terzo comma); “Il rinunciante
deve rimborsare le spese alle altre parti, salvo diverso accordo tra loro. La
liquidazione delle spese è fatta dal giudice istruttore con ordinanza non
impugnabile” (quarto comma).
È appena il caso di osservare che, secondo l'opzione ricostruttiva della dottrina maggioritaria, la rinuncia agli atti costituisce un atto di abdicazione al diritto di ottenere una decisione di merito della controversia al termine di un processo, atto che produce inevitabilmente l'effetto di privare il giudice del potere di emanare la decisione. Benché i confini fra l'istituto e fattispecie apparentemente affini, quali la rinuncia all'azione o la cessazione della materia del contendere, siano sfumati, è condiviso che la rinuncia agli atti attenga, e svolga i propri effetti, unicamente in relazione allo specifico procedimento nel corso del quale viene espressa, non producendo alcuna conseguenza né sull'azione (in senso concreto), né sul diritto sostanziale
(come conferma l'art. 310, primo comma, c.p.c., che ammette la riproponibilità della causa estinta).
Secondo la giurisprudenza, poi, la rinuncia agli atti processuali consiste in una dichiarazione espressa dall'attore di non voler proseguire il processo (già
Cass. n. 1633 del 1964).
6 Orbene, come accennato, risulta ex actiis la rinuncia agli atti afferenti al rapporto processale con l'impresa di assicurazione evocata in giudizio espressa da Controparte_1
Chiaramente, non è necessaria l'accettazione della rinuncia, alla quale,
secondo il chiaro tenore letterale della disposizione di cui all'art. 306 c.p.c., è
tenuta solo la parte costituita. In tale prospettiva, la mancata costituzione della chiamata in causa – regolarmente evocata in giudizio - esclude ex se un interesse di quest'ultima alla prosecuzione del processo, interesse che, a ben vedere, non sussisterebbe neppure al cospetto di una costituzione operata al solo intento di ottenere il rimborso delle spese processuali (già Cass. n. 11384
del 1999; Cass. n. 10978 del 1996).
Estinto il giudizio relativo al rapporto processuale tra convenuto e chiamata in causa, giova ora esaminare il merito della pretesa attorea, chiaramente inquadrabile entro il paradigma dell'azione di responsabilità risarcitoria da inadempimento del contratto d'opera professionale perfezionato col convenuto.
La pretesa esperita non merita accoglimento.
La conclusione che precede trae alimento dal convincimento dalla mancata asseverazione dei pregiudizi dedotti e costituisce una decisione adottata sulla base del principio della cd. ragione più liquida.
Ebbene, come noto, il principio della ragione più liquida, non codificato dal legislatore ma di matrice dottrinale e supportato da costante e consolidata giurisprudenza, conferisce al giudice la possibilità di pronunciarsi immediatamente su una questione che appaia ictu oculi di evidente e agevole soluzione anche se in via logica la stessa andrebbe affrontata
7 successivamente all'analisi delle altre questioni sollevate dalle parti o rilevabili d'ufficio.
Il principio della ragione più liquida impone un approccio interpretativo fondato sulla verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo piuttosto che su quello della coerenza logico-sistematica, consentendo al giudice di sostituire il profilo dell'evidenza a quello dell'ordine delle questioni, con la conseguenza che la causa potrà essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione con assorbimento di tutte le altre
(vedasi Cass. sez. un. n. 9936 del 2014). In tale prospettiva, come è stato rilevato in dottrina, il giudice può rigettare la domanda anche solo affrontando l'esistenza di un solo fatto modificativo impeditivo o estintivo senza accertare la sussistenza della fattispecie costitutiva.
In altri termini, il giudice non è vincolato a uno stretto ordine di trattazione delle questioni e la scelta di affrontarle secondo un ordine di pregiudizialità è
rimessa alla sua discrezionale valutazione sulla fondatezza o meno delle stesse, la quale, a sua volta, dovrà essere necessariamente guidata dal criterio dell'economia processuale. Il fine, quindi, è quello di perseguire una giustizia sostanziale posta al servizio del cittadino, il quale ha diritto ad ottenere una decisione giusta in tempi celeri che eventualmente prescinda dalla ricostruzione e dall'analisi della vicenda in ogni suo elemento se superfluo.
La giurisprudenza è orientata a un largo uso del principio della ragione più
liquida, affermando che una domanda può essere respinta sulla base di una questione assorbente, pur se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare tutte le altre, essendo ciò suggerito dal principio di economia processuale e da esigenze di celerità costituzionalmente protette attraverso l'art. 111 Cost. (vedasi Cass. n. 5264 del 2015; Cass. n. 1113 del
8 2015 (Cass. n. 11356 del 2006). Ancora, è stato evidenziato in dottrina e in giurisprudenza che il richiamo al primato della ragione più liquida si dimostra in linea col più generale insegnamento della Suprema Corte, a mente del quale il rispetto del diritto fondamentale a una ragionevole durata del processo (art. 111, secondo comma, Cost. e artt. 6 e 13 della Convenzione
europea dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali) impone al giudice
(ai sensi degli articoli 127 e 175 c.p.c.) di evitare e impedire comportamenti che siano di ostacolo a una sollecita definizione dello stesso, tra i quali rientrano certamente quelli che si traducono in un inutile dispendio di attività
processuali e formalità superflue perché non giustificate dalla struttura dialettica del processo e, in particolare, dal rispetto effettivo del principio del contraddittorio, espresso dall'articolo 101 c.p.c., da effettive garanzie di difesa (art. 24 Cost.) e dal diritto alla partecipazione al processo in condizioni di parità dei soggetti nella cui sfera giuridica l'atto finale è destinato a esplicare i suoi effetti (art. 111 Cost.) (così Cass., n. 13896 del 2010).
A supporto delle considerazioni che precedono va inoltre precisato che il legislatore non ha imposto al giudice un ordine di trattazione delle questioni.
L'art. 276 c.p.c. suggerisce, infatti, di affrontare dapprima le pregiudiziali di rito per poi entrare nel merito della causa e l'avverbio "gradatamente"
lascerebbe intendere che laddove vi fossero più questioni pregiudiziali e preliminari di merito queste dovrebbero essere decise secondo un ordine logico giuridico. Tuttavia, in letteratura quello enunciato non è considerato uno schema rigido e immediatamente imperativo tanto che non è prevista nessuna sanzione in caso di sua violazione.
Rilevante è l'assunto della Corte di cassazione (vedasi sez. un. n. 9936 del
2015), secondo cui, proprio in applicazione del principio della ragione più
9 liquida, è consentito al giudice di esaminare un motivo di merito suscettibile di assicurare la definizione del giudizio anche in presenza di una questione pregiudiziale di rito (sulla stessa linea, del resto, si pone anche la Corte di giustizia europea, Corte giust., 18 luglio 2007, causa C-119/05).
Da ciò consegue che: a) la decisione, essendo esclusivamente volta a risolvere la lite, non deve seguire un ordine logico, compiendo una puntuale ricognizione di tutte le questioni sulla base di una sequenza obbligata,
desumibile dalla disciplina sostanziale;
scopo della statuizione del giudice è
di accordare o di negare alla parte la tutela richiesta, non di ricostruire la vicenda materiale nella sua evoluzione e nei sui sviluppi, come essa è
avvenuta anteriormente al processo;
la decisione è resa in via del tutto ipotetica, può fare leva su un motivo che, dal punto di vista giuridico, si pone a valle di altri, i quali non sono verificati dal giudicante, ma sono assunti soltanto ipoteticamente;
b) non può essere ammesso il c.d. giudicato implicito, in quanto tale fenomeno, postulando un meccanismo decisionale in cui le varie questioni sono conosciute e risolte nell'ordine che deriva dal diritto sostanziale, è incompatibile con un sistema che è informato al principio della ragione più liquida.
Applicando l'illustrato parametro decisionale, questo giudice – come anticipato - ritiene che la domanda dell'attrice sia infondata, non avendo la stessa provato i danni asseritamente patiti in correlazione causale con l'assunto contegno illecito.
L'assunto che precede trova fondamento in due differenti considerazioni.
Procedendo con ordine, va innanzitutto rilevato che, nel caso di inadempimento del professionista cui il contribuente attribuisca il compito di curare gli adempimenti fiscali, il danno risarcibile è, chiaramente,
10 rappresentato di norma dai maggiori oneri che il contribuente è costretto a sostenere nei confronti dell'erario per effetto dell'errore commesso dal tributarista. Questi oneri possono essere di due tipi: sanzioni ed interessi,
conseguenti a fatti concretanti evasione o ritardo nell'adempimento dell'obbligazione tributaria;
maggiori imposte, conseguenti all'avere dichiarato all'erario costi inferiori a quelli effettivamente sostenuti, ovvero redditi superiori a quelli effettivamente realizzati (si confrontino, tra le tante,
Trib. Milano nn. 7514 del 2018 e 7659 del 2023; Trib. Monza n. 2602 del
2022).
L'accertamento del danno esige dunque una valutazione differenziale,
dovendosi valutare quale sarebbe stata l'imposta pagata dal contribuente in assenza dell'errore del professionista e quale è stato invece l'esborso effettivamente sostenuto (si veda, in particolare, Trib. Milano n. 7659 cit.).
Dunque, il danno non può essere appresentato dall'indebita compensazione,
come pare avere richiesto la società attrice nella memoria depositata ai sensi dell'art. 183, comma sesto, n. 1, c.p.c. Ed infatti, nello scritto difensivo innanzi citato è stato precisato che la somma richiesta quale forma di ristoro del danno patrimoniale patito in conseguenza dell'assunto inadempimento professionale – pari a euro 6.250,54, come accertato dal consulente tecnico di parte - non comprende l'importo delle sanzioni applicate o gli interessi maturati, aggiungendo, sul punto, che il petitum è limitato alle “somme
illegittimamente sostenute in danno e non alle sanzioni conseguenti” (si veda la terza pagina della memoria innanzi richiamata, ove si legge: “….Il tutto è
ampiamente provato dalla consulenza tecnica di parte è emerso chiaramente
un danno di € 6.250,54 eziologicamente addebitabile all'operato negligente
dell'ex consulente rag. danno che si precisa NON è Controparte_1
11 comprensivo delle sanzioni e/o interessi, cosi come erroneamente sostenuto
dalla controparte. Il petitum richiesto da codesta scrivente difesa si limita,
giustamente alle somme illegittimamente sostenute in danno e non alle
sanzioni conseguenti”).
Ora, la lettura della consulenza tecnica allegata all'atto di citazione
(denominata “Perizia tecnico valutativa”) – richiamata dalla società attrice e,
dunque, parte integrante delle allegazioni difensive – consente di affermare che la somma di euro 6.250,54, rappresenta, a ben vedere, proprio il valore differenziale tra la somma di euro 5.829,46, corrispondente al complessivo importo indebitamente compensato a fronte dell'utilizzo di crediti superiori a quelli effettivamente spettanti - individuati nei processi verbali notificati alla compagine sociale, pure allegati all'elaborato peritale – e la somma di euro
12.080,00, “importo comprendente maggior prelievo, sanzioni ed interessi”.
In tale prospettiva, dunque, la somma specificamente indicata dalla parte risulta corrispondere proprio ai valori monetari delle sanzioni (variamente denominate) e degli interessi applicati dall'amministrazione finanziaria (si veda, in tema, la relazione tecnica dell'ausiliare dalla sedicesima alla diciannovesima pagina), valori che identificano (ed esauriscono) – come accennato - il pregiudizio patrimoniale ristorabile, pregiudizio che, però,
l'attrice ha scientemente deciso di escludere dal petitum (si veda supra con riferimento al contenuto della memoria depositata ai sensi dell'art. 183,
comma sesto, c.p.c.).
È chiaro, allora, che, al cospetto di un'espressa posizione assunta dalla difesa dell'attrice - tesa a escludere gli esborsi corrispondenti alle sanzioni e agli interessi e, dunque, a limitare, in buona sostanza, la pretesa risarcitoria al
12 valore monetario dell'indebita compensazione - il Tribunale non può che assumere una determinazione di rigetto della domanda.
Nondimeno, pur volendo prescindere da quanto riferito nel corpo della memoria depositata ai sensi dell'art. 183, comma sesto, n. 1, c.p.c., la richiesta di risarcimento del danno – prospettato in termini di danno passato,
ossia già verificatosi nella sfera giuridica del danneggiato (si confronti la quarta pagina dell'atto di citazione) – avrebbe comunque richiesto, per il suo accoglimento, la dimostrazione, anche attraverso presunzioni semplici, ex art. 2727 c.c., dell'esborso monetario di cui è stato chiesto il ristoro.
Come rappresentato anche dall'ausiliare [la cui bozza di relazione non è stata oggetto di rilievi critici (si legga la ventesima pagina)], però, non è emersa la prova univoca e pregnante, all'esito del dibattito processuale, dei pagamenti richiesti dall' (si confrontino la diciassettesima e Controparte_3
diciottesima pagina della relazione tecnica dell'ufficio).
Alla stregua delle articolate osservazioni che precedono, la pretesa risarcitoria esperita dalla società attrice non può trovare accoglimento.
Non resta che statuire sulle spese di lite, le quali seguono la soccombenza di dell'attrice nei confronti del convenuto, spese liquidate nella misura indicata in dispositivo, tenuto conto del disputatum, dell'attività difensiva concretamente svolta e delle questioni oggetto di trattazione, di non particolare complessità in punto di fatto e diritto, elementi che orientano verso l'applicazione dei valori prossimi ai minimi [peraltro, è consolidato nella giurisprudenza della Corte di cassazione il principio alla stregua del quale, in tema di liquidazione delle spese processuali successiva all'entrata in vigore del d.m. n. 55 del 2014, non trova fondamento normativo un vincolo alla determinazione secondo i valori medi ivi indicati, dovendo il giudice solo
13 quantificare il compenso tra il minimo ed il massimo della tariffa, a loro volta derogabili con apposita motivazione, sicché se, da un lato, l'esercizio del potere discrezionale del giudice contenuto tra i valori minimi e massimi non è
soggetto a sindacato in sede di legittimità, attenendo pur sempre a parametri fissati dalla tabella, dall'altro è doverosa la motivazione allorquando il giudice medesimo decida di aumentare o diminuire ulteriormente gli importi da riconoscere, essendo necessario, in tal caso, che siano controllabili le ragioni dello scostamento dalla tariffa e della quantificazione operata (si confrontino fra le tante Cass. n. 89 del 2021; Cass. 19989 del 2021; Cass. n.
21848 del 2022)].
La mancata costituzione dell'impresa di assicurazione preclude l'imposizione degli oneri di lite a carico del convento ai sensi dell'art. 306, comma quarto,
c.p.c.
Da ultimo, le spese occorse alla redazione della consulenza tecnica, liquidate in virtù di separato decreto del 2 gennaio 2020, vanno poste a definitivo carico della parte attrice.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, seconda sezione civile, in composizione monocratica,
nella persona del dott. Giulio Fortunato, in funzione di giudice unico,
definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, così provvede:
a) dichiara estinto il giudizio in relazione al rapporto processuale tra e compagnia assicurativa Controparte_1 CP_6 [...]
che hanno assunto il rischio di cui alla Parte_3
polizza A8LBGCBAAAA, in persona del rappresentante generale per l'Italia di CP_2
14 b) rigetta la domanda esperita da Parte_4
già nei confronti di Parte_5 Controparte_1
c) condanna Società già Parte_1 Parte_1 [...]
alla rifusione degli oneri di lite sostenuti da Parte_5
che si liquidano in euro 2.600,00, oltre i.v.a., c.p.a. e Controparte_1
rimborso delle spese generali come per legge;
d) dichiara non doversi provvedere sulle spese in relazione al rapporto processuale tra e compagnia assicurativa – Controparte_1 CP_2
Membri Sottoscrittori che hanno assunto il rischio di cui Parte_3
alla polizza A8LBGCBAAAA, in persona del rappresentante generale per l'Italia di CP_2
e) pone le spese occorse alla redazione della consulenza tecnica d'ufficio,
come liquidate in virtù di decreto del 2 gennaio 2020, a definitivo carico di già Parte_1 Parte_4 Parte_5
[...]
Così deciso in Salerno il 21 marzo 2025.
Il giudice dott. Giulio Fortunato
15
Seconda Sezione civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice, dott. Giulio Fortunato,
ha pronunziato, ha pronunziato, in funzione di giudice unico, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. - sciogliendo la riserva di decisione assunta all'esito dell'udienza del 12 marzo 2025 - la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al ruolo generale degli affari civili contenziosi dell'anno 2017 l'8 giugno 2017 al numero 5366 avente per oggetto una controversia in materia di responsabilità professionale
TRA
già Parte_1
in persona del legale Parte_2
rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, in virtù di procura alle liti stesa in calce all'atto di citazione, dall'avv. Alessandro Ruggiero ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Nocera Inferiore
(Salerno) alla via Gustavo Origlia n.75
ATTRICE
E
rappresentato e difeso, in virtù di procura alle liti stesa Controparte_1
in calce alla comparsa di costituzione e risposta, dall'avv. Prof. Giacomo
1 D'Attorre e dall'avv. Margherita Angrisani, ed elettivamente domiciliato presso il loro studio sito in Napoli, alla via Agostino Depretis n. 51
CONVENUTO
NONCHÉ
– Controparte_2 [...]
che hanno assunto il rischio di cui alla polizza Parte_3
A8LBGCBAAAA, in persona del rappresentante generale per l'Italia di
CP_2
CHIAMATA IN CAUSA
All'esito della discussione orale svolta ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. il
Tribunale – sulla scorta delle conclusioni rassegnate dalle parti –, una volta riservata la decisione, ha depositato la sentenza che segue.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 12 giugno 2017
[...]
, già (di seguito e Parte_4 Parte_5
per brevità solo ha convenuto in giudizio, dinanzi al Parte_1
Tribunale di Salerno, per ottenerne la condanna al Controparte_1
risarcimento del danno patrimoniale asseritamente patito in conseguenza della negligenza manifestata dal convenuto “nello svolgimento del mandato a
lui affidato”.
In particolare, l'attrice ha dedotto: 1) di esercitare attività d'impresa nel settore del trasporto delle merci “in conto proprio e/o in conto terzi”; 2) che,
dall'anno 2009 e fino al mese di marzo dell'anno 2014, la contabilità della società era stata gestita dal commercialista “giusta rapporto Controparte_1
contrattuale ad hoc”; 3) che il professionista aveva gestito e mantenuto la contabilità della società, fornendo consulenza in ambito fiscale, commerciale
2 e del lavoro;
4) che, durante l'esecuzione dell'incarico professionale, CP_1
si era reso responsabile di una serie di inadempimenti professionali che
[...]
avevano determinato l'irrogazione di sanzioni tributarie nei suoi confronti e,
conseguentemente, il patimento di gravi pregiudizi economici;
5) di avere beneficiato, in qualità d'impresa operante nel settore del trasporto delle merci, del credito da accise “in maniera proporzionale rispetto al
quantitativo di carburante acquistato nello svolgimento dell'impresa”; 6)
che, in particolare, il professionista si era reso responsabile “di una scorretta
e sproporzionata utilizzazione in compensazione, ai fini dei pagamenti
tributari periodici, del credito d'imposta riconosciuto sul rimborso accise,
ossia credito derivante dalla riduzione oneri gravanti sugli esercenti attività
di autotrasporto merci – sforamento e mancato rimborso anni 2012 – 2014”;
7) che tale contegno professionale, contrario alla diligenza richiesta, aveva dato luogo alla contestazione di violazioni tributarie con conseguente applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall'
[...]
comportando un esborso di circa euro 13.000,00; 8) di aver, CP_3
infatti, ricevuto, in data 8 aprile 2014, dall' Controparte_4
il processo verbale contrassegnato da numero A/7006, mercè il
[...]
quale il ridetto ente gli aveva contestato l'utilizzo in compensazione, dal 18
giugno 2012 al 16 dicembre 2013, di un credito di euro 35.421,03, superiore rispetto a quello spettante, pari, invece, a euro 31.283,34; 9) che, in data 9
luglio 2014, aveva ricevuto dall'Ufficio un ulteriore processo verbale contraddistinto da numero A/12577, mercé il quale gli era stato contestato l'utilizzo in compensazione, dal 17 febbraio 2014 al 17 marzo 2014, di un credito superiore di euro 5.854,90, superiore, ancora una volta, rispetto a quello spettante, pari a euro 4.163,13; 10) di aver conferito, quindi, un
3 incarico a un altro professionista, tale , “al fine di periziare i Persona_1
fatti lamentati, valutare le eventuali inadempienze a carico del CP_1
nonché quantificare il danno sopportato dalla in Parte_1
conseguenza agli inadempimenti professionali dello stesso rag. CP_1
; 11) che, dall'analisi della contabilità, era emerso “un utilizzo di
[...]
somme maggiori di credito di imposta rispetto a quello giustamente derivante
dalla riduzione accise” ed era stata altresì riscontrata “la mancata richiesta di
rimborso per l'anno 2012 della quota di credito di imposta con il
conseguente arbitrario e non consentito utilizzo di detta quota per l'anno
successivo”; 12) che il danno patrimoniale riconducibile al negligente operato del professionista era pari ad euro 6.250,54; 13) che, con raccomandata del
24 febbraio 2015, integrata dalla diffida del 2 marzo 2013, aveva costituito in mora richiedendo invano il ristoro dei danni patrimoniali Controparte_1
patiti.
Instaurato il contraddittorio, si è costituito in giudizio in data Controparte_1
21 settembre 2017, chiedendo, in via preliminare, di essere autorizzato alla chiamata in causa della compagnia assicurativa per essere tenuto CP_2
indenne dal peso economico di un'eventuale statuizione di condanna resa nei suoi confronti.
Nel merito, il convenuto ha preteso il rigetto della pretesa risarcitoria,
rappresentando: a) l'insussistenza dei presupposti necessari ai fini del riconoscimento di una sua responsabilità, quali: l'inadempimento, il pregiudizio ed il nesso eziologico tra quest'ultimo e l'asserito inadempimento;
b) che le compensazioni oggetto di contestazione erano state preventivamente concordate con la società, la quale aveva assunto consapevolmente le proprie determinazioni al riguardo;
c) il corretto
4 adempimento ai propri obblighi;
d) il concorso del fatto colposo del creditore ai sensi dell'art. 1227 comma primo c.c., evidenziando la negligenza dimostrata dalla compagine sociale che non aveva provveduto al pagamento di quanto richiesto nei processi verbali di contestazione notificati dall'
[...]
e chiedendo, quindi, la riduzione del risarcimento. CP_5
Evocata in giudizio l'impresa di assicurazione, successivamente, in data 2
maggio 2018, è stata depositata nel fascicolo processuale la rinuncia agli atti espressa da nei confronti della compagnia di Controparte_1 CP_2 CP_2
Concessi, quindi, i termini di cui all'art. 183 comma sesto c.p.c. e disposto l'espletamento di una consulenza tecnica d'ufficio, la causa – rinviata più
volte per consentire la definizione di processi di più risalente iscrizione al ruolo - è stata assegnata allo scrivente, il quale ha fissato l'udienza per la discussione orale ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
Il Tribunale, sciogliendo la riserva di decisione assunta ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 281 sexies c.p.c., introdotto dall'art. 3, comma 19, lett. b)
del d.lgs. n. 149 del 2022, ha, quindi, depositato la presente sentenza nel fascicolo telematico.
In limine, va premesso che, in data 2 maggio 2018, ha Controparte_1
dichiarato di rinunciare agli atti della chiamata in causa. Pertanto, ai sensi dell'art. 306 c.p.c., va dichiarata l'estinzione del processo relativo al rapporto processuale tra e la compagnia assicurativa Controparte_1
che hanno assunto il Controparte_6
rischio di cui alla polizza A8LBGCBAAAA, in persona del rappresentante generale per l'Italia di CP_2
La norma innanzi richiamata prevede, infatti, che “Il processo si estingue per
rinuncia agli atti del giudizio quando questa è accettata dalle parti costituite
5 che potrebbero aver interesse alla prosecuzione. L'accettazione non è
efficace se contiene riserve o condizioni” (primo comma); “Le dichiarazioni
di rinuncia e di accettazione sono fatte dalle parti o da loro procuratori
speciali, verbalmente all'udienza o con atti sottoscritti e notificati alle altre
parti” (secondo comma); “Il giudice, se la rinuncia e l'accettazione sono
regolari, dichiara l'estinzione del processo” (terzo comma); “Il rinunciante
deve rimborsare le spese alle altre parti, salvo diverso accordo tra loro. La
liquidazione delle spese è fatta dal giudice istruttore con ordinanza non
impugnabile” (quarto comma).
È appena il caso di osservare che, secondo l'opzione ricostruttiva della dottrina maggioritaria, la rinuncia agli atti costituisce un atto di abdicazione al diritto di ottenere una decisione di merito della controversia al termine di un processo, atto che produce inevitabilmente l'effetto di privare il giudice del potere di emanare la decisione. Benché i confini fra l'istituto e fattispecie apparentemente affini, quali la rinuncia all'azione o la cessazione della materia del contendere, siano sfumati, è condiviso che la rinuncia agli atti attenga, e svolga i propri effetti, unicamente in relazione allo specifico procedimento nel corso del quale viene espressa, non producendo alcuna conseguenza né sull'azione (in senso concreto), né sul diritto sostanziale
(come conferma l'art. 310, primo comma, c.p.c., che ammette la riproponibilità della causa estinta).
Secondo la giurisprudenza, poi, la rinuncia agli atti processuali consiste in una dichiarazione espressa dall'attore di non voler proseguire il processo (già
Cass. n. 1633 del 1964).
6 Orbene, come accennato, risulta ex actiis la rinuncia agli atti afferenti al rapporto processale con l'impresa di assicurazione evocata in giudizio espressa da Controparte_1
Chiaramente, non è necessaria l'accettazione della rinuncia, alla quale,
secondo il chiaro tenore letterale della disposizione di cui all'art. 306 c.p.c., è
tenuta solo la parte costituita. In tale prospettiva, la mancata costituzione della chiamata in causa – regolarmente evocata in giudizio - esclude ex se un interesse di quest'ultima alla prosecuzione del processo, interesse che, a ben vedere, non sussisterebbe neppure al cospetto di una costituzione operata al solo intento di ottenere il rimborso delle spese processuali (già Cass. n. 11384
del 1999; Cass. n. 10978 del 1996).
Estinto il giudizio relativo al rapporto processuale tra convenuto e chiamata in causa, giova ora esaminare il merito della pretesa attorea, chiaramente inquadrabile entro il paradigma dell'azione di responsabilità risarcitoria da inadempimento del contratto d'opera professionale perfezionato col convenuto.
La pretesa esperita non merita accoglimento.
La conclusione che precede trae alimento dal convincimento dalla mancata asseverazione dei pregiudizi dedotti e costituisce una decisione adottata sulla base del principio della cd. ragione più liquida.
Ebbene, come noto, il principio della ragione più liquida, non codificato dal legislatore ma di matrice dottrinale e supportato da costante e consolidata giurisprudenza, conferisce al giudice la possibilità di pronunciarsi immediatamente su una questione che appaia ictu oculi di evidente e agevole soluzione anche se in via logica la stessa andrebbe affrontata
7 successivamente all'analisi delle altre questioni sollevate dalle parti o rilevabili d'ufficio.
Il principio della ragione più liquida impone un approccio interpretativo fondato sulla verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo piuttosto che su quello della coerenza logico-sistematica, consentendo al giudice di sostituire il profilo dell'evidenza a quello dell'ordine delle questioni, con la conseguenza che la causa potrà essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione con assorbimento di tutte le altre
(vedasi Cass. sez. un. n. 9936 del 2014). In tale prospettiva, come è stato rilevato in dottrina, il giudice può rigettare la domanda anche solo affrontando l'esistenza di un solo fatto modificativo impeditivo o estintivo senza accertare la sussistenza della fattispecie costitutiva.
In altri termini, il giudice non è vincolato a uno stretto ordine di trattazione delle questioni e la scelta di affrontarle secondo un ordine di pregiudizialità è
rimessa alla sua discrezionale valutazione sulla fondatezza o meno delle stesse, la quale, a sua volta, dovrà essere necessariamente guidata dal criterio dell'economia processuale. Il fine, quindi, è quello di perseguire una giustizia sostanziale posta al servizio del cittadino, il quale ha diritto ad ottenere una decisione giusta in tempi celeri che eventualmente prescinda dalla ricostruzione e dall'analisi della vicenda in ogni suo elemento se superfluo.
La giurisprudenza è orientata a un largo uso del principio della ragione più
liquida, affermando che una domanda può essere respinta sulla base di una questione assorbente, pur se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare tutte le altre, essendo ciò suggerito dal principio di economia processuale e da esigenze di celerità costituzionalmente protette attraverso l'art. 111 Cost. (vedasi Cass. n. 5264 del 2015; Cass. n. 1113 del
8 2015 (Cass. n. 11356 del 2006). Ancora, è stato evidenziato in dottrina e in giurisprudenza che il richiamo al primato della ragione più liquida si dimostra in linea col più generale insegnamento della Suprema Corte, a mente del quale il rispetto del diritto fondamentale a una ragionevole durata del processo (art. 111, secondo comma, Cost. e artt. 6 e 13 della Convenzione
europea dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali) impone al giudice
(ai sensi degli articoli 127 e 175 c.p.c.) di evitare e impedire comportamenti che siano di ostacolo a una sollecita definizione dello stesso, tra i quali rientrano certamente quelli che si traducono in un inutile dispendio di attività
processuali e formalità superflue perché non giustificate dalla struttura dialettica del processo e, in particolare, dal rispetto effettivo del principio del contraddittorio, espresso dall'articolo 101 c.p.c., da effettive garanzie di difesa (art. 24 Cost.) e dal diritto alla partecipazione al processo in condizioni di parità dei soggetti nella cui sfera giuridica l'atto finale è destinato a esplicare i suoi effetti (art. 111 Cost.) (così Cass., n. 13896 del 2010).
A supporto delle considerazioni che precedono va inoltre precisato che il legislatore non ha imposto al giudice un ordine di trattazione delle questioni.
L'art. 276 c.p.c. suggerisce, infatti, di affrontare dapprima le pregiudiziali di rito per poi entrare nel merito della causa e l'avverbio "gradatamente"
lascerebbe intendere che laddove vi fossero più questioni pregiudiziali e preliminari di merito queste dovrebbero essere decise secondo un ordine logico giuridico. Tuttavia, in letteratura quello enunciato non è considerato uno schema rigido e immediatamente imperativo tanto che non è prevista nessuna sanzione in caso di sua violazione.
Rilevante è l'assunto della Corte di cassazione (vedasi sez. un. n. 9936 del
2015), secondo cui, proprio in applicazione del principio della ragione più
9 liquida, è consentito al giudice di esaminare un motivo di merito suscettibile di assicurare la definizione del giudizio anche in presenza di una questione pregiudiziale di rito (sulla stessa linea, del resto, si pone anche la Corte di giustizia europea, Corte giust., 18 luglio 2007, causa C-119/05).
Da ciò consegue che: a) la decisione, essendo esclusivamente volta a risolvere la lite, non deve seguire un ordine logico, compiendo una puntuale ricognizione di tutte le questioni sulla base di una sequenza obbligata,
desumibile dalla disciplina sostanziale;
scopo della statuizione del giudice è
di accordare o di negare alla parte la tutela richiesta, non di ricostruire la vicenda materiale nella sua evoluzione e nei sui sviluppi, come essa è
avvenuta anteriormente al processo;
la decisione è resa in via del tutto ipotetica, può fare leva su un motivo che, dal punto di vista giuridico, si pone a valle di altri, i quali non sono verificati dal giudicante, ma sono assunti soltanto ipoteticamente;
b) non può essere ammesso il c.d. giudicato implicito, in quanto tale fenomeno, postulando un meccanismo decisionale in cui le varie questioni sono conosciute e risolte nell'ordine che deriva dal diritto sostanziale, è incompatibile con un sistema che è informato al principio della ragione più liquida.
Applicando l'illustrato parametro decisionale, questo giudice – come anticipato - ritiene che la domanda dell'attrice sia infondata, non avendo la stessa provato i danni asseritamente patiti in correlazione causale con l'assunto contegno illecito.
L'assunto che precede trova fondamento in due differenti considerazioni.
Procedendo con ordine, va innanzitutto rilevato che, nel caso di inadempimento del professionista cui il contribuente attribuisca il compito di curare gli adempimenti fiscali, il danno risarcibile è, chiaramente,
10 rappresentato di norma dai maggiori oneri che il contribuente è costretto a sostenere nei confronti dell'erario per effetto dell'errore commesso dal tributarista. Questi oneri possono essere di due tipi: sanzioni ed interessi,
conseguenti a fatti concretanti evasione o ritardo nell'adempimento dell'obbligazione tributaria;
maggiori imposte, conseguenti all'avere dichiarato all'erario costi inferiori a quelli effettivamente sostenuti, ovvero redditi superiori a quelli effettivamente realizzati (si confrontino, tra le tante,
Trib. Milano nn. 7514 del 2018 e 7659 del 2023; Trib. Monza n. 2602 del
2022).
L'accertamento del danno esige dunque una valutazione differenziale,
dovendosi valutare quale sarebbe stata l'imposta pagata dal contribuente in assenza dell'errore del professionista e quale è stato invece l'esborso effettivamente sostenuto (si veda, in particolare, Trib. Milano n. 7659 cit.).
Dunque, il danno non può essere appresentato dall'indebita compensazione,
come pare avere richiesto la società attrice nella memoria depositata ai sensi dell'art. 183, comma sesto, n. 1, c.p.c. Ed infatti, nello scritto difensivo innanzi citato è stato precisato che la somma richiesta quale forma di ristoro del danno patrimoniale patito in conseguenza dell'assunto inadempimento professionale – pari a euro 6.250,54, come accertato dal consulente tecnico di parte - non comprende l'importo delle sanzioni applicate o gli interessi maturati, aggiungendo, sul punto, che il petitum è limitato alle “somme
illegittimamente sostenute in danno e non alle sanzioni conseguenti” (si veda la terza pagina della memoria innanzi richiamata, ove si legge: “….Il tutto è
ampiamente provato dalla consulenza tecnica di parte è emerso chiaramente
un danno di € 6.250,54 eziologicamente addebitabile all'operato negligente
dell'ex consulente rag. danno che si precisa NON è Controparte_1
11 comprensivo delle sanzioni e/o interessi, cosi come erroneamente sostenuto
dalla controparte. Il petitum richiesto da codesta scrivente difesa si limita,
giustamente alle somme illegittimamente sostenute in danno e non alle
sanzioni conseguenti”).
Ora, la lettura della consulenza tecnica allegata all'atto di citazione
(denominata “Perizia tecnico valutativa”) – richiamata dalla società attrice e,
dunque, parte integrante delle allegazioni difensive – consente di affermare che la somma di euro 6.250,54, rappresenta, a ben vedere, proprio il valore differenziale tra la somma di euro 5.829,46, corrispondente al complessivo importo indebitamente compensato a fronte dell'utilizzo di crediti superiori a quelli effettivamente spettanti - individuati nei processi verbali notificati alla compagine sociale, pure allegati all'elaborato peritale – e la somma di euro
12.080,00, “importo comprendente maggior prelievo, sanzioni ed interessi”.
In tale prospettiva, dunque, la somma specificamente indicata dalla parte risulta corrispondere proprio ai valori monetari delle sanzioni (variamente denominate) e degli interessi applicati dall'amministrazione finanziaria (si veda, in tema, la relazione tecnica dell'ausiliare dalla sedicesima alla diciannovesima pagina), valori che identificano (ed esauriscono) – come accennato - il pregiudizio patrimoniale ristorabile, pregiudizio che, però,
l'attrice ha scientemente deciso di escludere dal petitum (si veda supra con riferimento al contenuto della memoria depositata ai sensi dell'art. 183,
comma sesto, c.p.c.).
È chiaro, allora, che, al cospetto di un'espressa posizione assunta dalla difesa dell'attrice - tesa a escludere gli esborsi corrispondenti alle sanzioni e agli interessi e, dunque, a limitare, in buona sostanza, la pretesa risarcitoria al
12 valore monetario dell'indebita compensazione - il Tribunale non può che assumere una determinazione di rigetto della domanda.
Nondimeno, pur volendo prescindere da quanto riferito nel corpo della memoria depositata ai sensi dell'art. 183, comma sesto, n. 1, c.p.c., la richiesta di risarcimento del danno – prospettato in termini di danno passato,
ossia già verificatosi nella sfera giuridica del danneggiato (si confronti la quarta pagina dell'atto di citazione) – avrebbe comunque richiesto, per il suo accoglimento, la dimostrazione, anche attraverso presunzioni semplici, ex art. 2727 c.c., dell'esborso monetario di cui è stato chiesto il ristoro.
Come rappresentato anche dall'ausiliare [la cui bozza di relazione non è stata oggetto di rilievi critici (si legga la ventesima pagina)], però, non è emersa la prova univoca e pregnante, all'esito del dibattito processuale, dei pagamenti richiesti dall' (si confrontino la diciassettesima e Controparte_3
diciottesima pagina della relazione tecnica dell'ufficio).
Alla stregua delle articolate osservazioni che precedono, la pretesa risarcitoria esperita dalla società attrice non può trovare accoglimento.
Non resta che statuire sulle spese di lite, le quali seguono la soccombenza di dell'attrice nei confronti del convenuto, spese liquidate nella misura indicata in dispositivo, tenuto conto del disputatum, dell'attività difensiva concretamente svolta e delle questioni oggetto di trattazione, di non particolare complessità in punto di fatto e diritto, elementi che orientano verso l'applicazione dei valori prossimi ai minimi [peraltro, è consolidato nella giurisprudenza della Corte di cassazione il principio alla stregua del quale, in tema di liquidazione delle spese processuali successiva all'entrata in vigore del d.m. n. 55 del 2014, non trova fondamento normativo un vincolo alla determinazione secondo i valori medi ivi indicati, dovendo il giudice solo
13 quantificare il compenso tra il minimo ed il massimo della tariffa, a loro volta derogabili con apposita motivazione, sicché se, da un lato, l'esercizio del potere discrezionale del giudice contenuto tra i valori minimi e massimi non è
soggetto a sindacato in sede di legittimità, attenendo pur sempre a parametri fissati dalla tabella, dall'altro è doverosa la motivazione allorquando il giudice medesimo decida di aumentare o diminuire ulteriormente gli importi da riconoscere, essendo necessario, in tal caso, che siano controllabili le ragioni dello scostamento dalla tariffa e della quantificazione operata (si confrontino fra le tante Cass. n. 89 del 2021; Cass. 19989 del 2021; Cass. n.
21848 del 2022)].
La mancata costituzione dell'impresa di assicurazione preclude l'imposizione degli oneri di lite a carico del convento ai sensi dell'art. 306, comma quarto,
c.p.c.
Da ultimo, le spese occorse alla redazione della consulenza tecnica, liquidate in virtù di separato decreto del 2 gennaio 2020, vanno poste a definitivo carico della parte attrice.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, seconda sezione civile, in composizione monocratica,
nella persona del dott. Giulio Fortunato, in funzione di giudice unico,
definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, così provvede:
a) dichiara estinto il giudizio in relazione al rapporto processuale tra e compagnia assicurativa Controparte_1 CP_6 [...]
che hanno assunto il rischio di cui alla Parte_3
polizza A8LBGCBAAAA, in persona del rappresentante generale per l'Italia di CP_2
14 b) rigetta la domanda esperita da Parte_4
già nei confronti di Parte_5 Controparte_1
c) condanna Società già Parte_1 Parte_1 [...]
alla rifusione degli oneri di lite sostenuti da Parte_5
che si liquidano in euro 2.600,00, oltre i.v.a., c.p.a. e Controparte_1
rimborso delle spese generali come per legge;
d) dichiara non doversi provvedere sulle spese in relazione al rapporto processuale tra e compagnia assicurativa – Controparte_1 CP_2
Membri Sottoscrittori che hanno assunto il rischio di cui Parte_3
alla polizza A8LBGCBAAAA, in persona del rappresentante generale per l'Italia di CP_2
e) pone le spese occorse alla redazione della consulenza tecnica d'ufficio,
come liquidate in virtù di decreto del 2 gennaio 2020, a definitivo carico di già Parte_1 Parte_4 Parte_5
[...]
Così deciso in Salerno il 21 marzo 2025.
Il giudice dott. Giulio Fortunato
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