Sentenza 31 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. II, sentenza 31/01/2025, n. 154 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 154 |
| Data del deposito : | 31 gennaio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00154/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00272/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Seconda
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 272 del 2024, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Fabrizio Nastri e Maria Casiello, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Taranto, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Angela Maria Buccoliero e Giovanna Liuzzi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio AS ZI in Lecce, piazzetta Montale 2;
nei confronti
SOGET S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore , non costituita in giudizio;
per l’accertamento
del diritto del ricorrente all’accesso ai documenti richiesti con la istanza dell’11.01.2024, in relazione ai quali l’Ente pubblico resistente non ha dato alcun riscontro, con conseguente condanna del Comune di Taranto ad esibire i documenti richiesti consegnandone copia
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Taranto;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 27 gennaio 2025 il dott. Nino Dello Preite e uditi per le parti i difensori come da verbale;
Premesso che:
- il ricorrente ha agito in giudizio avverso il silenzio diniego formatosi sulla sua istanza di accesso agli atti del -OMISSIS-, con cui ha chiesto al Comune di Taranto la trasmissione dei seguenti documenti: “ACCERTAMENTO TARI 2016 N. -OMISSIS-, completo di tutti gli atti e allegati del procedimento di notifica”.
- ha dedotto di avere un interesse diretto, concreto ed attuale a conoscere la documentazione richiesta, in quanto inerenti a procedura di riscossione avviata nei suoi confronti da SOGET S.p.a. su incarico ricevuto dal Comune di Taranto per il recupero di somme risultanti da accertamento/sollecito esecutivo;
- a sostegno della domanda ex art. 116 c.p.a., la difesa attorea ha dedotto la violazione dell’art. 22, comma 1, lett. b ) e d ) e comma 2, e dell’art. 24, comma 7, della L. n. 241/1990, chiedendo al Tribunale di accertare il suo diritto di avere accesso agli atti de quibus, con conseguente ordine al Comune di Taranto di rilasciare copia della documentazione richiesta e con vittoria delle spese di lite, da distrarsi in favore dei difensori, dichiaratisi anticipatari;
- con memoria del 20.12.2024 l’Amministrazione intimata si è costituita in giudizio, rappresentando di aver dato riscontro all’istanza di accesso per cui vi è causa con comunicazioni a mezzo PEC del 13.3.2024 e del 15.3.2024, chiedendo al Tribunale di dichiarare l’inammissibilità e/o l’infondatezza del ricorso;
- con atto del 9.1.2025, il ricorrente ha chiesto che sia pronunciata la cessazione della materia del contendere, avendo ottenuto l’accesso documentale per cui vi è causa; ha chiesto, altresì, la condanna della P.A. alla refusione delle spese di lite in virtù del principio di soccombenza virtuale;
Rilevato che in atti vi è prova dell’avvenuta esibizione da parte dell’Amministrazione - dopo l’istaurazione del giudizio - dei documenti per cui vi è causa;
Ritenuto, pertanto, che debba essere pronunciata sentenza dichiarativa dell’intervenuta cessazione della materia del contendere, essendo stata soddisfatta la pretesa azionata in giudizio dal ricorrente;
Ritenuto di porre le spese di lite - così come liquidate in dispositivo - a carico della P.A. resistente, in quanto, ove non fosse intervenuta la pronuncia ex art. 34, comma 5, c.p.a., il ricorso avrebbe meritato accoglimento, sussistendo un interesse diretto, concreto e giuridicamente rilevante del ricorrente all’ostensione della documentazione in questione, ex art. 22 e ss. della legge n. 241/1990.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia – Lecce, Sezione Seconda, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara la cessazione della materia del contendere.
Condanna il Comune di Taranto al pagamento delle spese di lite in favore della parte ricorrente, liquidate nella misura di euro 1.000,00 (mille/00), oltre accessori di legge e rimborso del contributo unificato, con distrazione a favore dei procuratori antistatari.
Spese non ripetibili nei confronti di SOGET S.p.A.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità della parte ricorrente.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 27 gennaio 2025 con l’intervento dei magistrati:
Nino Dello Preite, Presidente FF, Estensore
Paolo Fusaro, Referendario
AS Sbolgi, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| Nino Dello Preite |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.