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Sentenza 3 marzo 2025
Sentenza 3 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 03/03/2025, n. 779 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 779 |
| Data del deposito : | 3 marzo 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BARI
TERZA SEZIONE CIVILE
In persona del Giudice Onorario Avv. MASSIMILIANO LELLA in funzione di Giudice
Unico, ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta sul ruolo generale affari contenziosi sotto il numero d'ordine
5148/2022
T R A
, COD. FISC. , , Parte_1 CodiceFiscale_1 Parte_2
COD. FISC. , rappresentati e difesi dall'Avv. Antonio Volpe ed CodiceFiscale_2
elettivamente domiciliati presso il suo studio in Bari al corso Cavour n.201
- ATTORI -
E
P. IVA , in persona del Sindaco e legale rappresentante pro- CP_1 P.IVA_1
tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Luisa Amoruso ed elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura Comunale, in Bari alla via Principe Amedeo n. 26.
- CONVENUTO –
n persona del suo legale rappresentante pro-tempore, P. Controparte_2
IVA rappresentata e difesa dall'Avv. Maria Grazia Chiumarulo e dall'Avv. Rossella P.IVA_2
Farnelli, ed elettivamente domiciliata in Bari presso la sede legale dell'Ente alla Via S. Cognetti n. 36 - CONVENUTA -
All' udienza del 29.11.2024 le parti hanno precisato le conclusioni come da verbale di causa e come qui si riportano:
PER GLI ATTORI: ( dalla comparsa conclusionale ) “ … preliminarmente effettuare la rinnovazione della CTU tecnica per le ragioni rassegnate in atti o, in subordine, convocare il nominato CTU;
in ogni caso: accertare e dichiarare la responsabilità del convenuto in persona del Sindaco p.t., CP_1
per tutto quanto occorso agli attori e, per l'effetto, condannarlo al pagamento dell'importo di euro
7.500,00 a titolo di ristoro dei danni e dell'importo di euro 700,00 quale versamento della per i Pt_3
lavori oltre ad interessi e rivalutazione;
condannare il in persona del Sindaco p.t., al CP_1
risarcimento del danno patito dai sig.ri e per lo stato nel quale sono costretti a vivere da Pt_1 Parte_2
valutarsi e quantificarsi secondo l'equo apprezzamento del Giudice adito;
condannare il CP_1
in persona del Sindaco p.t., al pagamento delle spese e competenze del giudizio, oltre accessori fiscali come per legge da distrarsi in favore del procuratore anticipatario …”
PER IL COMUNE CONVENUTO: ( dalla comparsa conclusionale ) “… in via preliminare di rito,
dichiarare nullo l'atto di citazione ex art. 107 c.p.c., per tutti i motivi indicati in comparsa di costituzione e risposta;
dichiarare la carenza di legittimazione passiva del per essere l' CP_1 CP_1 CP_3
unico e legittimo contraddittore degli attori, per le ragioni evidenziate nel presente atto e, pertanto,
rigettare qualsiasi domanda proposta nei confronti del nel merito: rigettare tutte le CP_1 CP_1
domande poste con l'atto introduttivo perché inammissibili ed infondate in fatto ed in diritto e comunque non provate sia nell'an che nel quantum, per tutti i motivi esposti;
rigettare tutte le domande poste nei confronti del perché inammissibili ed infondate in fatto ed in diritto e comunque non CP_1
provate sia nell'an che nel quantum, per tutti i motivi esposti;
in subordine, nella denegata ipotesi in cui,
in accoglimento delle domande attoree, sia affermata la responsabilità del anche in CP_1
solido con l'altro convenuto, accertare e dichiarare il concorso del fatto colposo degli attori ex art.1227
c.c.; con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio.…”
pag. 2/6 PER L'AQP: ( dalla comparsa conclusionale ) “ …. in via preliminare accertare e dichiarare l'estraneità di nel presente giudizio per le motivazioni tutte compiutamente rappresentate in atti;
CP_3
rigettare la domanda risarcitoria formulata nei confronti di poiché inammissibile e infondata in CP_3
fatto ed in diritto sia nell' an che nel quantum oltre che non provata;
con condanna al pagamento delle spese di lite…”
MOTIVI DELLA DECISIONE: Con atto di citazione notificato in data 19/04/2022, i Sig.ri Pt_1
e evocavano in giudizio il e l'Aqp. al fine di sentire
[...] Parte_2 CP_1 CP_3
accogliere le seguenti conclusioni: “ … accertare e dichiarare la responsabilità dei convenuti, in persona dei legali rappresentati p.t. per tutto quanto occorso agli attori e, per l'effetto, condannarli al pagamento dell'importo di euro 7.500,00 a titolo di ristoro dei danni e dell'importo di euro 700,00 quale versamento della per i lavori oltre ad interessi e rivalutazione;
condannare i convenuti al risarcimento del danno Pt_3
patito dai sig.ri e per lo stato nel quale sono costretti a vivere da valutarsi e quantificarsi Pt_1 Parte_2
secondo l'equo apprezzamento del Giudice adito;
condannare i convenuti al pagamento delle spese e competenze del giudizio, oltre accessori fiscali come per legge da distrarsi in favore del procuratore anticipatario…”. Deducevano infatti di essere proprietari dell'immobile sito in Bari alla Via Maria
Cristina di Savoia n. 29, piano terra;
che tale immobile presentava uno stato di degrado delle murature per
Cont cui gli attori dopo diverse richieste di intervento all' in data 23/06/2021 convocavano il RA
, tecnico di fiducia, il quale effettuava una relazione tecnico descrittiva dello stato dei CP_4
luoghi; che il tecnico oltre ad individuare lo stato delle murature dell'immobile accertava lo stato di ammaloramento del marciapiede di Via Carlo Pisacane che presentava un diffuso stato di degrado della pavimentazione e l'assenza di una idonea pendenza per l'allontanamento delle acque meteoriche da ridosso del muro dell'immobile oltre ad una diffusa assenza di planarità con presenza di numerosi avvallamenti che favorivano il ristagno delle acque meteoriche;
che senza esito erano le richieste risarcitorie formulate nei confronti dei convenuti. Si costituiva il convenuto il quale eccepiva in CP_1
via preliminare la nullità della citazione e contestava la domanda nel merito e così concludeva: “ … in via preliminare di rito, dichiarare nullo l'atto di citazione ex art. 107 c.p.c., per tutti i motivi indicati in narrativa;
nel merito: in via gradata, nel merito, rigettare le domande svolte nei confronti della P.A.
pag. 3/6 perché inammissibili ed infondate sia nell'an che nel quantum e comunque non provate;
con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio…”. Si costituiva in giudizio l' che rilevava la propria CP_3
estraneità ai fatti come denunciati dagli attori e concludeva come innanzi riportato. Nel corso del giudizio era disposta ed espletata C.T.U. a mezzo dell'ing. con elaborato depositato il 02.06.2024, Persona_1
quindi la causa era rinviata per la precisazione delle conclusioni e viene ora in decisione. Deve
preliminarmente rilevarsi come parte attrice in corso di causa abbia sostanzialmente rinunciato alla richiesta risarcitori inizialmente proposta nei confronti dell chiedendo nelle conclusioni dei suoi CP_3
scritti difensivi e nel corpo degli stessi la sola condanna del Risultano pertanto fondate, CP_1
in proposito, le eccezioni sollevate dall'A.Q.P. che aveva evidenziato come nell'atto introduttivo le cause dei lamentati danni erano indicate dagli attori come oggettivamente riferibili solo al Gli attori, CP_1
infatti, nella narrativa della citazione, non lamentavano la rottura ovvero l'esistenza di perdite delle condotte idriche sottostanti il marciapiede ma esclusivamente un diffuso degrado della sede stradale antistante l'immobile oggetto di causa, l'assenza di idonea pendenza per l'allontanamento delle acque meteoriche e la presenza di numerosi avvallamenti che favorivano il ristagno delle acque meteoriche e conseguentemente l'infiltrazione delle stesse all' interno dell' immobile di proprietà degli attori ( tutti eventi neppure astrattamente imputabili all' . La domanda proposta nei confronti dell'A.Q.P. era CP_3
pertanto infondata. Pure infondata era la domanda proposta nei confronti del convenuto. Gli CP_1
attori non hanno infatti dimostrato che gli ammaloramenti delle pareti del loro immobile fossero riconducibili a responsabilità del convenuto, per come dedotta in citazione, ovvero al degrado CP_1
della sede stradale antistante l'immobile, all'assenza di idonea pendenza ed alla presenza di avvallamenti che favorivano il ristagno delle acque meteoriche ( circostanze indicate dalla propria perizia di parte come
“possibili cause” degli ammaloramenti riscontrati all'interno dell'appartamento ). In particolare, dalla relazione peritale redatta dall'ing. è risultato che all'interno dell'appartamento degli attori erano Per_1
presenti numerosi ammaloramenti riconducibili ad infiltrazioni di acqua, e questo sia sulle pareti confinanti con la strada pubblica che sulle pareti interne. Il C.T.U. per verificare gli effetti degli eventi piovosi su tali ammaloramenti aveva pertanto rinviato le operazioni peritali ad una data successiva ad un evento piovoso importante da comunicare via PEC dagli attori medesimi;
deve in proposito rilevarsi come le operazioni peritali si stavano svolgendo in pieno inverno, per cui, in mancanza di riscontri da parte pag. 4/6 degli attori, anche a seguito di ulteriori sollecitazioni da parte del C.T.U. , lo stesso ha provveduto in data
20.04.2024 a redigere il proprio elaborato. La presenza degli ammaloramenti anche in pareti interne all'appartamento e la mancanza di conseguenze in occasione degli eventi piovosi hanno pertanto portato logicamente il C.T.U. ad affermare che la causa degli stessi non fosse riconducibile allo stato del marciapiede antistante le pareti di confine dell'immobile attoreo. Il giudicante può pertanto fare proprie le conclusioni del C.T.U. non avendo tale strumento finalità esplorative e non potendosi tramite C.T.U.
individuare eventuali cause dei fenomeni diverse rispetto a quelle lamentate ( come ad esempio difetti strutturali dell'immobile per vetuste tecniche costruttive, mancanza di isolamento ed intercapedine,
risalita capillare dal terreno etc. ). D'altro canto, la genericità della narrazione dei fatti e nell'indicazione degli elementi di diritto della domanda ( tanto che il convenuto ne aveva eccepito la nullità ) si CP_1
riflette nel presente giudizio nella carenza probatoria sulle cause: gli attori non hanno infatti indicato da quando si sono presentati i fenomeni infiltrativa, non hanno indicato alcun particolare evento piovoso in seguito al quale tali fenomeni si sono prodotti o si sono aggravati etc, per cui la riconducibilità dei danni a responsabilità dei convenuti appare del tutto arbitraria e comunque non è stata in alcun modo provata nel presente giudizio. Irrilevante appare anche la circostanza che l'ente comunale abbia eseguito riparazioni del marciapiede in corso di causa atteso che tali riparazioni non comportano ammissione di responsabilità
nei confronti degli attori essendo il normalmente tenuto alla manutenzione delle strade per CP_1
evitare danni a chi le percorre, Deve pertanto rigettarsi la domanda. In considerazione dell'andamento del giudizio devono porsi definitivamente a carico di parte attrice le spese dell'espletata C.T.U. Le altre spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bari, in funzione di Giudice Unico definitivamente pronunciando sulle domande proposte da e nei confronti del in persona del Sindaco e legale Parte_4 Parte_2 CP_1
rappresentante pro-tempore, e dell' in persona del legale rappresentante pro- Controparte_2
tempore, così provvede:
- rigetta le domande proposte dagli attori;
- pone definitivamente a carico degli attori le spese dell'espletata C.T.U.;
pag. 5/6 - condanna gli attori al pagamneto delle spese processuali del convenuto che liquida in €. CP_1
2.540,00 oltre maggiorazione per spese generali, IVA e CAP come per legge;
- condanna gli attori al pagamento delle spese processuali dell' che liquida in €. 2.540,00 CP_3
oltre maggiorazione per spese generali, IVA e CAP come per legge.
Bari, 28.02.2025 Il G.O.P
Avv. Massimiliano Lella
pag. 6/6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BARI
TERZA SEZIONE CIVILE
In persona del Giudice Onorario Avv. MASSIMILIANO LELLA in funzione di Giudice
Unico, ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta sul ruolo generale affari contenziosi sotto il numero d'ordine
5148/2022
T R A
, COD. FISC. , , Parte_1 CodiceFiscale_1 Parte_2
COD. FISC. , rappresentati e difesi dall'Avv. Antonio Volpe ed CodiceFiscale_2
elettivamente domiciliati presso il suo studio in Bari al corso Cavour n.201
- ATTORI -
E
P. IVA , in persona del Sindaco e legale rappresentante pro- CP_1 P.IVA_1
tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Luisa Amoruso ed elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura Comunale, in Bari alla via Principe Amedeo n. 26.
- CONVENUTO –
n persona del suo legale rappresentante pro-tempore, P. Controparte_2
IVA rappresentata e difesa dall'Avv. Maria Grazia Chiumarulo e dall'Avv. Rossella P.IVA_2
Farnelli, ed elettivamente domiciliata in Bari presso la sede legale dell'Ente alla Via S. Cognetti n. 36 - CONVENUTA -
All' udienza del 29.11.2024 le parti hanno precisato le conclusioni come da verbale di causa e come qui si riportano:
PER GLI ATTORI: ( dalla comparsa conclusionale ) “ … preliminarmente effettuare la rinnovazione della CTU tecnica per le ragioni rassegnate in atti o, in subordine, convocare il nominato CTU;
in ogni caso: accertare e dichiarare la responsabilità del convenuto in persona del Sindaco p.t., CP_1
per tutto quanto occorso agli attori e, per l'effetto, condannarlo al pagamento dell'importo di euro
7.500,00 a titolo di ristoro dei danni e dell'importo di euro 700,00 quale versamento della per i Pt_3
lavori oltre ad interessi e rivalutazione;
condannare il in persona del Sindaco p.t., al CP_1
risarcimento del danno patito dai sig.ri e per lo stato nel quale sono costretti a vivere da Pt_1 Parte_2
valutarsi e quantificarsi secondo l'equo apprezzamento del Giudice adito;
condannare il CP_1
in persona del Sindaco p.t., al pagamento delle spese e competenze del giudizio, oltre accessori fiscali come per legge da distrarsi in favore del procuratore anticipatario …”
PER IL COMUNE CONVENUTO: ( dalla comparsa conclusionale ) “… in via preliminare di rito,
dichiarare nullo l'atto di citazione ex art. 107 c.p.c., per tutti i motivi indicati in comparsa di costituzione e risposta;
dichiarare la carenza di legittimazione passiva del per essere l' CP_1 CP_1 CP_3
unico e legittimo contraddittore degli attori, per le ragioni evidenziate nel presente atto e, pertanto,
rigettare qualsiasi domanda proposta nei confronti del nel merito: rigettare tutte le CP_1 CP_1
domande poste con l'atto introduttivo perché inammissibili ed infondate in fatto ed in diritto e comunque non provate sia nell'an che nel quantum, per tutti i motivi esposti;
rigettare tutte le domande poste nei confronti del perché inammissibili ed infondate in fatto ed in diritto e comunque non CP_1
provate sia nell'an che nel quantum, per tutti i motivi esposti;
in subordine, nella denegata ipotesi in cui,
in accoglimento delle domande attoree, sia affermata la responsabilità del anche in CP_1
solido con l'altro convenuto, accertare e dichiarare il concorso del fatto colposo degli attori ex art.1227
c.c.; con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio.…”
pag. 2/6 PER L'AQP: ( dalla comparsa conclusionale ) “ …. in via preliminare accertare e dichiarare l'estraneità di nel presente giudizio per le motivazioni tutte compiutamente rappresentate in atti;
CP_3
rigettare la domanda risarcitoria formulata nei confronti di poiché inammissibile e infondata in CP_3
fatto ed in diritto sia nell' an che nel quantum oltre che non provata;
con condanna al pagamento delle spese di lite…”
MOTIVI DELLA DECISIONE: Con atto di citazione notificato in data 19/04/2022, i Sig.ri Pt_1
e evocavano in giudizio il e l'Aqp. al fine di sentire
[...] Parte_2 CP_1 CP_3
accogliere le seguenti conclusioni: “ … accertare e dichiarare la responsabilità dei convenuti, in persona dei legali rappresentati p.t. per tutto quanto occorso agli attori e, per l'effetto, condannarli al pagamento dell'importo di euro 7.500,00 a titolo di ristoro dei danni e dell'importo di euro 700,00 quale versamento della per i lavori oltre ad interessi e rivalutazione;
condannare i convenuti al risarcimento del danno Pt_3
patito dai sig.ri e per lo stato nel quale sono costretti a vivere da valutarsi e quantificarsi Pt_1 Parte_2
secondo l'equo apprezzamento del Giudice adito;
condannare i convenuti al pagamento delle spese e competenze del giudizio, oltre accessori fiscali come per legge da distrarsi in favore del procuratore anticipatario…”. Deducevano infatti di essere proprietari dell'immobile sito in Bari alla Via Maria
Cristina di Savoia n. 29, piano terra;
che tale immobile presentava uno stato di degrado delle murature per
Cont cui gli attori dopo diverse richieste di intervento all' in data 23/06/2021 convocavano il RA
, tecnico di fiducia, il quale effettuava una relazione tecnico descrittiva dello stato dei CP_4
luoghi; che il tecnico oltre ad individuare lo stato delle murature dell'immobile accertava lo stato di ammaloramento del marciapiede di Via Carlo Pisacane che presentava un diffuso stato di degrado della pavimentazione e l'assenza di una idonea pendenza per l'allontanamento delle acque meteoriche da ridosso del muro dell'immobile oltre ad una diffusa assenza di planarità con presenza di numerosi avvallamenti che favorivano il ristagno delle acque meteoriche;
che senza esito erano le richieste risarcitorie formulate nei confronti dei convenuti. Si costituiva il convenuto il quale eccepiva in CP_1
via preliminare la nullità della citazione e contestava la domanda nel merito e così concludeva: “ … in via preliminare di rito, dichiarare nullo l'atto di citazione ex art. 107 c.p.c., per tutti i motivi indicati in narrativa;
nel merito: in via gradata, nel merito, rigettare le domande svolte nei confronti della P.A.
pag. 3/6 perché inammissibili ed infondate sia nell'an che nel quantum e comunque non provate;
con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio…”. Si costituiva in giudizio l' che rilevava la propria CP_3
estraneità ai fatti come denunciati dagli attori e concludeva come innanzi riportato. Nel corso del giudizio era disposta ed espletata C.T.U. a mezzo dell'ing. con elaborato depositato il 02.06.2024, Persona_1
quindi la causa era rinviata per la precisazione delle conclusioni e viene ora in decisione. Deve
preliminarmente rilevarsi come parte attrice in corso di causa abbia sostanzialmente rinunciato alla richiesta risarcitori inizialmente proposta nei confronti dell chiedendo nelle conclusioni dei suoi CP_3
scritti difensivi e nel corpo degli stessi la sola condanna del Risultano pertanto fondate, CP_1
in proposito, le eccezioni sollevate dall'A.Q.P. che aveva evidenziato come nell'atto introduttivo le cause dei lamentati danni erano indicate dagli attori come oggettivamente riferibili solo al Gli attori, CP_1
infatti, nella narrativa della citazione, non lamentavano la rottura ovvero l'esistenza di perdite delle condotte idriche sottostanti il marciapiede ma esclusivamente un diffuso degrado della sede stradale antistante l'immobile oggetto di causa, l'assenza di idonea pendenza per l'allontanamento delle acque meteoriche e la presenza di numerosi avvallamenti che favorivano il ristagno delle acque meteoriche e conseguentemente l'infiltrazione delle stesse all' interno dell' immobile di proprietà degli attori ( tutti eventi neppure astrattamente imputabili all' . La domanda proposta nei confronti dell'A.Q.P. era CP_3
pertanto infondata. Pure infondata era la domanda proposta nei confronti del convenuto. Gli CP_1
attori non hanno infatti dimostrato che gli ammaloramenti delle pareti del loro immobile fossero riconducibili a responsabilità del convenuto, per come dedotta in citazione, ovvero al degrado CP_1
della sede stradale antistante l'immobile, all'assenza di idonea pendenza ed alla presenza di avvallamenti che favorivano il ristagno delle acque meteoriche ( circostanze indicate dalla propria perizia di parte come
“possibili cause” degli ammaloramenti riscontrati all'interno dell'appartamento ). In particolare, dalla relazione peritale redatta dall'ing. è risultato che all'interno dell'appartamento degli attori erano Per_1
presenti numerosi ammaloramenti riconducibili ad infiltrazioni di acqua, e questo sia sulle pareti confinanti con la strada pubblica che sulle pareti interne. Il C.T.U. per verificare gli effetti degli eventi piovosi su tali ammaloramenti aveva pertanto rinviato le operazioni peritali ad una data successiva ad un evento piovoso importante da comunicare via PEC dagli attori medesimi;
deve in proposito rilevarsi come le operazioni peritali si stavano svolgendo in pieno inverno, per cui, in mancanza di riscontri da parte pag. 4/6 degli attori, anche a seguito di ulteriori sollecitazioni da parte del C.T.U. , lo stesso ha provveduto in data
20.04.2024 a redigere il proprio elaborato. La presenza degli ammaloramenti anche in pareti interne all'appartamento e la mancanza di conseguenze in occasione degli eventi piovosi hanno pertanto portato logicamente il C.T.U. ad affermare che la causa degli stessi non fosse riconducibile allo stato del marciapiede antistante le pareti di confine dell'immobile attoreo. Il giudicante può pertanto fare proprie le conclusioni del C.T.U. non avendo tale strumento finalità esplorative e non potendosi tramite C.T.U.
individuare eventuali cause dei fenomeni diverse rispetto a quelle lamentate ( come ad esempio difetti strutturali dell'immobile per vetuste tecniche costruttive, mancanza di isolamento ed intercapedine,
risalita capillare dal terreno etc. ). D'altro canto, la genericità della narrazione dei fatti e nell'indicazione degli elementi di diritto della domanda ( tanto che il convenuto ne aveva eccepito la nullità ) si CP_1
riflette nel presente giudizio nella carenza probatoria sulle cause: gli attori non hanno infatti indicato da quando si sono presentati i fenomeni infiltrativa, non hanno indicato alcun particolare evento piovoso in seguito al quale tali fenomeni si sono prodotti o si sono aggravati etc, per cui la riconducibilità dei danni a responsabilità dei convenuti appare del tutto arbitraria e comunque non è stata in alcun modo provata nel presente giudizio. Irrilevante appare anche la circostanza che l'ente comunale abbia eseguito riparazioni del marciapiede in corso di causa atteso che tali riparazioni non comportano ammissione di responsabilità
nei confronti degli attori essendo il normalmente tenuto alla manutenzione delle strade per CP_1
evitare danni a chi le percorre, Deve pertanto rigettarsi la domanda. In considerazione dell'andamento del giudizio devono porsi definitivamente a carico di parte attrice le spese dell'espletata C.T.U. Le altre spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bari, in funzione di Giudice Unico definitivamente pronunciando sulle domande proposte da e nei confronti del in persona del Sindaco e legale Parte_4 Parte_2 CP_1
rappresentante pro-tempore, e dell' in persona del legale rappresentante pro- Controparte_2
tempore, così provvede:
- rigetta le domande proposte dagli attori;
- pone definitivamente a carico degli attori le spese dell'espletata C.T.U.;
pag. 5/6 - condanna gli attori al pagamneto delle spese processuali del convenuto che liquida in €. CP_1
2.540,00 oltre maggiorazione per spese generali, IVA e CAP come per legge;
- condanna gli attori al pagamento delle spese processuali dell' che liquida in €. 2.540,00 CP_3
oltre maggiorazione per spese generali, IVA e CAP come per legge.
Bari, 28.02.2025 Il G.O.P
Avv. Massimiliano Lella
pag. 6/6