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Sentenza 19 novembre 2025
Sentenza 19 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 19/11/2025, n. 2562 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 2562 |
| Data del deposito : | 19 novembre 2025 |
Testo completo
CA ITALI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MA
PRIMA SEZIONE CIVILE così composto:
Presidente
- Dr. MA IE
- Dr. EN AL Giudice rel.
- Dr. Maria Vittoria Caprara Giudice
Riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado iscritta al n. 7538/2025, introdotta da TRA
(MA (RM), 28/05/1978), con il patrocinio dell'avv. Parte 1
ER ER;
E
(MA (RM), 14/12/1976), con il patrocinio dell'avv. CP 1
ER ER;
NONCHÉ
Con l'intervento del Pubblico Ministero;
-interventore ex lege
OGGETTO: ricorso congiunto per separazione dei coniugi.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti in epigrafe si sono rivolte al Tribunale per chiedere una pronuncia di separazione personale, rappresentando che il matrimonio era stato celebrato in data 18/06/2006 in Roma (trascritto nei registri degli atti di matrimonio del predetto Comune dell'anno 2006, atto n. 01082, p. 2, s. A01), e che nel tempo la relazione era andata deteriorandosi tanto da rendere non proseguibile la vita comune.
Hanno formulato le seguenti richieste in ordine alle condizioni della separazione:
-1. I coniugi vivranno separati con obbligo di mutuo rispetto;
2. I coniugi provvederanno ciascuno al proprio mantenimento.
3. Affido congiunto delle figlie MA e IA con collocazione della figlia minore IA presso la madre in Roma in Via Barto- lomei Zorzi n. 28, con esercizio disgiunto della responsabilità genitoriale per ciò che riguarda le questioni di ordinaria ammi- nistrazione e congiunto per le questioni di straordinaria ammi- nistrazione e collocazione della figlia minore MA presso il padre in Roma in Via Giovan Battista Felice Zappi n. 5 con esercizio disgiunto della responsabilità genitoriale per ciò che riguarda le questioni di ordinaria amministrazione e congiunto per le questioni di straordinaria amministrazione;
4. pertanto, in accordo tra i genitori, i medesimi terranno con sé le figlie MA e IA a week-end alternati con pernotta- mento presso l'abitazione del padre o della madre, dal venerdi alle ore 17.00 alla domenica sera con rientro entro le 21.00 presso la casa della madre, salvo eventuali accordi tra le parti e-
_esigenze dei minori con eventuale pernottamento anche la do- menica sera;
5. le parti si accordano di lasciare spazio decisionale anche ai minori MA e IA, stante l'età delle stesse, di voler-stare con il padre o la madre quando vorranno anche al di là dei giorni accordati, nonché in qualsiasi occasione essi necessitano e richiedono la presenza del padre o di entrambe le figure geni- toriali, quali i compleanni, occasioni speciali e quant'altro.
5. durante le festività natalizie, previste tra il 24 dicembre ed il
6 gennaio, le parti si alterneranno il periodo compreso tra il 24 ed il 25 dicembre ed il 31 dicembre ed il 1 gennaio, presso cia-
scun genitore seguendo una rotazione annuale. I periodi di frequentazione saranno concordati di anno in anno, anche in base alle vacanze scolastiche dei minori;
5. per quanto riguarda le vacanze pasquali, i figli trascorreran- no il periodo compreso tra la Pasqua ed il Lunedi dell'Angelo ad anni alterni con ciascun genitore concordando tra le parti eventuali modifiche di frequentazione di anno in anno;
6. per quanto riguarda le vacanze estive: da intendersi le men-
-silità di Giugno, Luglio e Agosto, le parti, salvi diversi accordi, si atterranno alla frequentazione ordinaria, di cui ai punti pre- cedenti. Nei mesi di Luglio e Agosto le parti si accordano che ogni genitore terrà con sé le minori due settimane a Luglio e
-due settimane ad agosto, anche non consecutive, salvo diverso accordo. Detti periodi di frequentazione estiva verranno con- cordati tra i genitori entro il 30 maggio di ogni anno.
7. Eventuali viaggi delle minori, sia in stati comunitari che ex- tracomunitari, saranno preventivamente concordati per iscritto tra le parti, con indicazione specifica dei periodi e del luogo di villeggiatura;
8. Se dovessero insorgere impedimenti lavorativi e/o personali, il genitore di spettanza ne darà tempestiva comunicazione con un preavviso di almeno 24 ore, all'altro genitore e le parti colla- boreranno con reciproco rispetto dei rispettivi impegni profes- sionali e personali per pervenire alla soluzione maggiormente.
soddisfacente per le minori, ricorrendo eventualmente, ove ne- cessario, anche all'ausilio di persone di fiducia;
9. A seconda della turnazione nella frequentazione, ciaseun genitore provvederà a comunicare tempestivamente all'altro ge- nitore le questioni di maggior interesse relative ai figli, consen- tirà contatti telefonici quotidiani e collaborerà tempestivamente per tutte le questioni che richiedono l'intervento congiunto del le parti (a titolo esemplificativo: autorizzazioni per attività sco- lastiche, parascolastiche, gite, attività sportiva, ISEE, visite mediche, ecc...);
10. Relativamente al contributo per il mantenimento ordi- nario in favore delle minori MA e IA, le parti conven- gono che i medesimi provvederanno al 100% ognuno per la fi- glia convivente e le spese straordinarie come da Protocollo delle
Spese Straordinarie del Tribunale di Roma, nell'interesse delle stesse sono poste a carico di ciascun genitore nella misura del
50% secondo il seguente criterio: A) le spese per la retta scolastica, per l'acquisto dei libri di testo e del corredo scolastico, quelle per la mensa scolastica e per il servizio di scuolabus, le spese per le prestazioni mediche non coperte dal S.S.N. e quelle dentistiche, che non richiedono il preventivo consenso dell'altro genitore;
B) le spese per l'iscrizione all'università, per visite specialistiche non coperte dal S.S.N., quelle per attività ludiche, ricreative e per vacanze, che invece richiedono il preventivo consenso dell'altro genitore.
11. Il Sig. Giampà Massimo, per comune accordo tra le parti si impegnerà a versare la somma di Euro 250,00 a titolo di asse- gno unico alla Sig.ra Lucantoni;
12. I genitori si impegnano reciprocamente a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra lo- ro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo- dei figli con ciascuno di essi, si impegnano, inoltre a tutelare la figura paterna e materna, evitando di esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione l'uno dell'altro alla presenza dei figli.
I genitori prestano il consenso al rilascio del passaporto/carta d'identità anche valida per l'espatrio.
Non vi è dubbio che tra le parti sia venuta meno ogni prospettiva di prosecuzione della vita comune e che pertanto debba essere pronunciata la loro separazione personale. Le condizioni proposte possono essere recepite in quanto conformi all'interesse delle parti e della prole, ferma restando la valenza meramente negoziale delle pattuizioni che esulano dal contenuto tipico della separazione.
Visti gli artt. 473 bis.47 e 51 c.p.c., ritenuta l'equità e la congruità delle condizioni concordate, così omologandosi la separazione in conformità.
P. Q. M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando: Parte 1 MA (RM),
- dichiara la separazione personale dei coniugi 28/05/1978) e (MA (RM), 14/12/1976), che hanno contratto CP 1 matrimonio in data 18/06/2006 in Roma (trascritto nei registri degli atti di matrimonio del predetto Comune dell'anno 2006, atto n. 01082, congiunte delle parti, riportate in parte motiva.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito. Roma, 05/11/2025
Il Giudice estensore
EN AL
p. 2, s. A01), alle condizioni
Il Presidente
MA IE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MA
PRIMA SEZIONE CIVILE così composto:
Presidente
- Dr. MA IE
- Dr. EN AL Giudice rel.
- Dr. Maria Vittoria Caprara Giudice
Riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado iscritta al n. 7538/2025, introdotta da TRA
(MA (RM), 28/05/1978), con il patrocinio dell'avv. Parte 1
ER ER;
E
(MA (RM), 14/12/1976), con il patrocinio dell'avv. CP 1
ER ER;
NONCHÉ
Con l'intervento del Pubblico Ministero;
-interventore ex lege
OGGETTO: ricorso congiunto per separazione dei coniugi.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti in epigrafe si sono rivolte al Tribunale per chiedere una pronuncia di separazione personale, rappresentando che il matrimonio era stato celebrato in data 18/06/2006 in Roma (trascritto nei registri degli atti di matrimonio del predetto Comune dell'anno 2006, atto n. 01082, p. 2, s. A01), e che nel tempo la relazione era andata deteriorandosi tanto da rendere non proseguibile la vita comune.
Hanno formulato le seguenti richieste in ordine alle condizioni della separazione:
-1. I coniugi vivranno separati con obbligo di mutuo rispetto;
2. I coniugi provvederanno ciascuno al proprio mantenimento.
3. Affido congiunto delle figlie MA e IA con collocazione della figlia minore IA presso la madre in Roma in Via Barto- lomei Zorzi n. 28, con esercizio disgiunto della responsabilità genitoriale per ciò che riguarda le questioni di ordinaria ammi- nistrazione e congiunto per le questioni di straordinaria ammi- nistrazione e collocazione della figlia minore MA presso il padre in Roma in Via Giovan Battista Felice Zappi n. 5 con esercizio disgiunto della responsabilità genitoriale per ciò che riguarda le questioni di ordinaria amministrazione e congiunto per le questioni di straordinaria amministrazione;
4. pertanto, in accordo tra i genitori, i medesimi terranno con sé le figlie MA e IA a week-end alternati con pernotta- mento presso l'abitazione del padre o della madre, dal venerdi alle ore 17.00 alla domenica sera con rientro entro le 21.00 presso la casa della madre, salvo eventuali accordi tra le parti e-
_esigenze dei minori con eventuale pernottamento anche la do- menica sera;
5. le parti si accordano di lasciare spazio decisionale anche ai minori MA e IA, stante l'età delle stesse, di voler-stare con il padre o la madre quando vorranno anche al di là dei giorni accordati, nonché in qualsiasi occasione essi necessitano e richiedono la presenza del padre o di entrambe le figure geni- toriali, quali i compleanni, occasioni speciali e quant'altro.
5. durante le festività natalizie, previste tra il 24 dicembre ed il
6 gennaio, le parti si alterneranno il periodo compreso tra il 24 ed il 25 dicembre ed il 31 dicembre ed il 1 gennaio, presso cia-
scun genitore seguendo una rotazione annuale. I periodi di frequentazione saranno concordati di anno in anno, anche in base alle vacanze scolastiche dei minori;
5. per quanto riguarda le vacanze pasquali, i figli trascorreran- no il periodo compreso tra la Pasqua ed il Lunedi dell'Angelo ad anni alterni con ciascun genitore concordando tra le parti eventuali modifiche di frequentazione di anno in anno;
6. per quanto riguarda le vacanze estive: da intendersi le men-
-silità di Giugno, Luglio e Agosto, le parti, salvi diversi accordi, si atterranno alla frequentazione ordinaria, di cui ai punti pre- cedenti. Nei mesi di Luglio e Agosto le parti si accordano che ogni genitore terrà con sé le minori due settimane a Luglio e
-due settimane ad agosto, anche non consecutive, salvo diverso accordo. Detti periodi di frequentazione estiva verranno con- cordati tra i genitori entro il 30 maggio di ogni anno.
7. Eventuali viaggi delle minori, sia in stati comunitari che ex- tracomunitari, saranno preventivamente concordati per iscritto tra le parti, con indicazione specifica dei periodi e del luogo di villeggiatura;
8. Se dovessero insorgere impedimenti lavorativi e/o personali, il genitore di spettanza ne darà tempestiva comunicazione con un preavviso di almeno 24 ore, all'altro genitore e le parti colla- boreranno con reciproco rispetto dei rispettivi impegni profes- sionali e personali per pervenire alla soluzione maggiormente.
soddisfacente per le minori, ricorrendo eventualmente, ove ne- cessario, anche all'ausilio di persone di fiducia;
9. A seconda della turnazione nella frequentazione, ciaseun genitore provvederà a comunicare tempestivamente all'altro ge- nitore le questioni di maggior interesse relative ai figli, consen- tirà contatti telefonici quotidiani e collaborerà tempestivamente per tutte le questioni che richiedono l'intervento congiunto del le parti (a titolo esemplificativo: autorizzazioni per attività sco- lastiche, parascolastiche, gite, attività sportiva, ISEE, visite mediche, ecc...);
10. Relativamente al contributo per il mantenimento ordi- nario in favore delle minori MA e IA, le parti conven- gono che i medesimi provvederanno al 100% ognuno per la fi- glia convivente e le spese straordinarie come da Protocollo delle
Spese Straordinarie del Tribunale di Roma, nell'interesse delle stesse sono poste a carico di ciascun genitore nella misura del
50% secondo il seguente criterio: A) le spese per la retta scolastica, per l'acquisto dei libri di testo e del corredo scolastico, quelle per la mensa scolastica e per il servizio di scuolabus, le spese per le prestazioni mediche non coperte dal S.S.N. e quelle dentistiche, che non richiedono il preventivo consenso dell'altro genitore;
B) le spese per l'iscrizione all'università, per visite specialistiche non coperte dal S.S.N., quelle per attività ludiche, ricreative e per vacanze, che invece richiedono il preventivo consenso dell'altro genitore.
11. Il Sig. Giampà Massimo, per comune accordo tra le parti si impegnerà a versare la somma di Euro 250,00 a titolo di asse- gno unico alla Sig.ra Lucantoni;
12. I genitori si impegnano reciprocamente a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra lo- ro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo- dei figli con ciascuno di essi, si impegnano, inoltre a tutelare la figura paterna e materna, evitando di esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione l'uno dell'altro alla presenza dei figli.
I genitori prestano il consenso al rilascio del passaporto/carta d'identità anche valida per l'espatrio.
Non vi è dubbio che tra le parti sia venuta meno ogni prospettiva di prosecuzione della vita comune e che pertanto debba essere pronunciata la loro separazione personale. Le condizioni proposte possono essere recepite in quanto conformi all'interesse delle parti e della prole, ferma restando la valenza meramente negoziale delle pattuizioni che esulano dal contenuto tipico della separazione.
Visti gli artt. 473 bis.47 e 51 c.p.c., ritenuta l'equità e la congruità delle condizioni concordate, così omologandosi la separazione in conformità.
P. Q. M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando: Parte 1 MA (RM),
- dichiara la separazione personale dei coniugi 28/05/1978) e (MA (RM), 14/12/1976), che hanno contratto CP 1 matrimonio in data 18/06/2006 in Roma (trascritto nei registri degli atti di matrimonio del predetto Comune dell'anno 2006, atto n. 01082, congiunte delle parti, riportate in parte motiva.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito. Roma, 05/11/2025
Il Giudice estensore
EN AL
p. 2, s. A01), alle condizioni
Il Presidente
MA IE