Art. 10.
Per quanto non previsto dalla presente legge, si osservano, in quanto applicabili, le norme del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797 , e successive modifiche ed integrazioni.
Per quanto non previsto dalla presente legge, si osservano, in quanto applicabili, le norme del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797 , e successive modifiche ed integrazioni.