Art. 1.
Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare la Convenzione doganale relativa ai pezzi di ricambio utilizzati per la riparazione dei vagoni Europ, firmata a Ginevra il 15 gennaio 1958.
Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare la Convenzione doganale relativa ai pezzi di ricambio utilizzati per la riparazione dei vagoni Europ, firmata a Ginevra il 15 gennaio 1958.