Articolo 1 della Legge 29 ottobre 1965, n. 1219
Articolo 2
Versione
28 novembre 1965
Art. 1.
E' autorizzata la concessione, a favore dell'Opera per l'assistenza ai profughi giuliani e dalmati, con sede in Roma, di un contributo straordinario di lire 100 milioni per l'esercizio finanziario 1963-64, di lire 50 milioni per il periodo 1 luglio-31 dicembre 1964 e di lire 50 milioni per l'anno 1965.
Entrata in vigore il 28 novembre 1965