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Sentenza 4 dicembre 2025
Sentenza 4 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 04/12/2025, n. 333 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 333 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CASTROVILLARI
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Castrovillari, in composizione collegiale, composto da:
Dott. Gaetano Laviola Presidente
Dott. Matteo Prato Giudice
Dott.ssa Simona Graziuso Giudice relatrice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1401 Registro Generale degli Affari di Volontaria
Giurisdizione dell'anno 2025 avente per oggetto: divorzio su ricorso congiunto
[...]
(C.F. ), rappresentata e Parte_1 C.F._1 difesa, giusta procura in atti, dall'Avv. Concetta Lucia Filomia;
(C.F. ), rappresentato e difeso, giusta Parte_2 C.F._2 procura in atti, dall'Avv. Gennaro Bellizzi
RICORRENTI
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Castrovillari
INTERVENTORE EX LEGGE
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
e hanno contratto matrimonio Parte_1 Parte_2
concordatario in data 31.08.2003 nel Comune di Altomonte (CS) (atto trascritto nel registro dello stato civile del Comune di Altomonte, Anno 2003, Numero 69, Parte II,
Serie A); dal matrimonio sono nati due figli: (il 24.10.2004) e (il Per_1 Per_2
28.12.2013).
Con decreto n. 2579, pubblicato il 25.02.2021, il Tribunale di Castrovillari ha omologato la separazione personale dei coniugi sulla base degli accordi dagli stessi raggiunti. Con ricorso depositato in data 29.07.2025 i ricorrenti hanno chiesto pronunziarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
L'udienza di cui all'art. 473-bis.51, comma terzo è stata sostituita dal deposito telematico di note scritte, avendo le parti rinunciato espressamente a parteciparvi con comunicazione, nella quale hanno dichiarato di essere a conoscenza delle norme processuali che prevedono la partecipazione all'udienza, di aver aderito liberamente alla possibilità di rinunciare alla partecipazione all'udienza, di confermare le conclusioni rassegnate nel ricorso e di non volersi conciliare.
La domanda è fondata e va, pertanto, accolta;
infatti, con decreto n. 2579, pubblicato il 25.02.2021 (R.G. 2208/2020), il Tribunale di Castrovillari ha omologato la separazione personale dei coniugi sulla base degli accordi dagli stessi raggiunti.
La separazione, protrattasi ininterrottamente dalla comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale per un tempo superiore a sei mesi (art. 3 n. 2 lett. b, secondo capoverso, legge 1° dicembre 1970, n. 898, come modificato dall'art. 1 comma 1 della legge 6 maggio 2015 n. 55), non è stata mai più ripristinata. Di qui la sussistenza della causa tipica prevista dall'art. 3 n. 2 lett. b) citato.
Le parti hanno chiesto di emettere sentenza dichiarativa della cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni di seguito trascritte: “1) I coniugi, siccome aventi ciascuno adeguati redditi propri, provvederanno autonomamente al proprio mantenimento senza nulla pretendere l'uno dall'altro;
2) la sig.ra continuerà ad abitare nella casa coniugale unitamente al Parte_1
figlio minore ed al figlio , ove egli, tuttora residente in [...], Per_2 Per_1
dovesse fissare ivi la propria dimora, mentre il sig. ha già stabilito la propria Pt_2
residenza/dimora in Castrovillari via del Pino Loricato n. 43, a seguito della separazione. In ordine alla casa familiare, i coniugi ritengono che essa debba permanere in loro comproprietà, riservandosi di procedere, dopo il raggiungimento della maggiore età del figlio minore , alla divisione dell'immobile, ovvero Per_2 all'eventuale disposizione dell'immobile stesso in favore dei figli con riserva di usufrutto, fermo restando l'obbligo di essi coniugi di corrispondere in parte eguali la rata del mutuo fino alla sua estinzione. Quanto al mutuo, il sig. continuerà a Pt_2
far pervenire, entro la fine di ogni mese dal suo datore di lavoro sul conto personale del coniuge, aperto presso Poste Italiane s.p.a. - ufficio di Altomonte (IBAN [...]) la sua quota pari al 50% della rata di mutuo, attualmente ammontante nell'intero ad € 420,00 (salve le variazioni contrattualmente previste) ed addebitata sul conto corrente sopra indicato. I coniugi dichiarano di essere a conoscenza che i pagamenti effettuati dal datore di lavoro del Sig. Pt_2
(Ferrovie della Calabria srl) non sempre coincidono con le date previste ed indicate, potendo variare nel corso degli anni lavorativi e pertanto la sig.ra Parte_1
accetta che il pagamento possa pervenirle anche oltre il giorno sopra indicato, ove ciò dipenda dal datore di lavoro del sig. ; da parte sua la sig.ra Pt_2 Parte_1
si impegna a documentare all' nei modi che riterrà più opportuni - l'avvenuto Pt_2
versamento della rata di mutuo;
3) Il figlio minore , pur se collocato presso la madre nella abitazione Per_2
familiare, è affidato in forma condivisa ad entrambi, che assumeranno congiuntamente le decisioni di maggior interesse per lo stesso relative alla istruzione, alla educazione ed alla salute.
Al fine di garantire al figlio un rapporto equilibrato e continuativo con entrambi i genitori, i coniugi concordano che durante l'anno il sig. AS avrà facoltà di vedere e tenere con sé il figlio minore un giorno alla settimana (sabato) compatibilmente con le esigenze e gli impegni del medesimo;
potrà tenerlo con sé continuativamente, sempre nel rispetto delle esigenze del figlio: - per quindici giorni durante il periodo di ferie estive, concordando con il coniuge l'alternanza in base ai rispettivi periodi di ferie;
- per una settimana nel periodo delle festività natalizie, alternando i coniugi ogni anno tale facoltà per il Natale e per il Capodanno;
- per tre giorni durante le festività pasquali, alternando i coniugi ogni anno tale facoltà per la
Pasqua ed il lunedi dell'Angelo.
I coniugi si obbligano, altresi, a garantire il diritto degli ascendenti a mantenere rapporti significativi con il nipote minorenne;
4) il sig. verserà, a titolo di contributo al mantenimento del figlio minore Pt_2
la somma mensile di € 250,00, mediante accredito sul conto personale Per_2
della predetta sig.ra come sopra indicato, da effettuarsi direttamente, Parte_1
entro la fine di ogni mese da parte del datore di lavoro del sig. ; ferma Pt_2
restando la percezione da parte della sig.ra dell'assegno unico Parte_1
universale erogato dall'INPS; 5) tale somma comprende le ordinarie spese di mantenimento del figlio con esclusione delle spese straordinarie (mediche ed universitarie) che saranno concordate dai coniugi e che graveranno su entrambi nella misura del 50% ciascuno;
tra tali spese straordinarie rientrano le spese per cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
cure termali e fisioterapiche;
trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario
Nazionale ma effettuati privatamente, nonché tasse scolastiche, eventuale dotazione informatica (pc/tablet) imposta dalla scuola, gite scolastiche, eventuali corsi di recupero e lezioni private e simili.
Il sig. si obbliga ad inviare al suo datore di lavoro Ferrovie della Calabria srl, Pt_2
subito dopo che sarà tenuta l'udienza di comparizione dei coniugi, comunicazione con cui autorizza il predetto datore di lavoro a trattenere mensilmente dalla sua retribuzione la complessiva somma di € 460,00 (comprensiva di assegno di mantenimento e quota 50% rata mutuo) ed a versarla sul conto corrente della sig.ra il cui Iban è sopra indicato. Eventuali variazioni della rata mensile del Parte_1
mutuo saranno oggetto di conguagli semestrali da parte dei coniugi.
La sig.ra continuerà a farsi integralmente carico del pagamento delle Parte_1
utenze (energia elettrica, gas, acqua, internet o linea telefonica, etc), inerenti la casa coniugale e delle spese di ordinaria manutenzione, mentre le spese di straordinaria manutenzione graveranno su entrambi i coniugi nella misura del 50% ciascuno.”.
Il Tribunale ritiene di poter recepire nella presente sentenza i suddetti patti, anche con riferimento al figlio minore, perché non contrari a norme imperative.
Trattandosi di procedura su istanza congiunta, nulla deve disporsi in ordine al regime delle spese che rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari, pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede:
1. PRONUNZIA la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra Parte_1
e , i quali hanno contratto matrimonio in data
[...] Parte_2
31.08.2003 nel Comune di Altomonte (CS) (atto trascritto nel registro dello stato civile del Comune di Altomonte, Anno 2003, Numero 69, Parte II, Serie A) secondo le condizioni di cui in parte motiva, da intendersi in questa sede interamente trascritte;
2. NULLA per le spese.
ORDINA all'Ufficiale dello stato civile del Comune in cui il matrimonio è stato trascritto di procedere all'annotazione della sentenza e alle ulteriori incombenze di legge.
MANDA alla cancelleria per gli adempimenti di competenza.
DISPONE, per l'ipotesi di diffusione del presente provvedimento, l'omissione delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52.
Così deciso in data 03/12/2025
La Giudice rel.- est. Il Presidente
Dott.ssa Graziuso Simona Dott. Gaetano Laviola
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CASTROVILLARI
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Castrovillari, in composizione collegiale, composto da:
Dott. Gaetano Laviola Presidente
Dott. Matteo Prato Giudice
Dott.ssa Simona Graziuso Giudice relatrice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1401 Registro Generale degli Affari di Volontaria
Giurisdizione dell'anno 2025 avente per oggetto: divorzio su ricorso congiunto
[...]
(C.F. ), rappresentata e Parte_1 C.F._1 difesa, giusta procura in atti, dall'Avv. Concetta Lucia Filomia;
(C.F. ), rappresentato e difeso, giusta Parte_2 C.F._2 procura in atti, dall'Avv. Gennaro Bellizzi
RICORRENTI
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Castrovillari
INTERVENTORE EX LEGGE
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
e hanno contratto matrimonio Parte_1 Parte_2
concordatario in data 31.08.2003 nel Comune di Altomonte (CS) (atto trascritto nel registro dello stato civile del Comune di Altomonte, Anno 2003, Numero 69, Parte II,
Serie A); dal matrimonio sono nati due figli: (il 24.10.2004) e (il Per_1 Per_2
28.12.2013).
Con decreto n. 2579, pubblicato il 25.02.2021, il Tribunale di Castrovillari ha omologato la separazione personale dei coniugi sulla base degli accordi dagli stessi raggiunti. Con ricorso depositato in data 29.07.2025 i ricorrenti hanno chiesto pronunziarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
L'udienza di cui all'art. 473-bis.51, comma terzo è stata sostituita dal deposito telematico di note scritte, avendo le parti rinunciato espressamente a parteciparvi con comunicazione, nella quale hanno dichiarato di essere a conoscenza delle norme processuali che prevedono la partecipazione all'udienza, di aver aderito liberamente alla possibilità di rinunciare alla partecipazione all'udienza, di confermare le conclusioni rassegnate nel ricorso e di non volersi conciliare.
La domanda è fondata e va, pertanto, accolta;
infatti, con decreto n. 2579, pubblicato il 25.02.2021 (R.G. 2208/2020), il Tribunale di Castrovillari ha omologato la separazione personale dei coniugi sulla base degli accordi dagli stessi raggiunti.
La separazione, protrattasi ininterrottamente dalla comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale per un tempo superiore a sei mesi (art. 3 n. 2 lett. b, secondo capoverso, legge 1° dicembre 1970, n. 898, come modificato dall'art. 1 comma 1 della legge 6 maggio 2015 n. 55), non è stata mai più ripristinata. Di qui la sussistenza della causa tipica prevista dall'art. 3 n. 2 lett. b) citato.
Le parti hanno chiesto di emettere sentenza dichiarativa della cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni di seguito trascritte: “1) I coniugi, siccome aventi ciascuno adeguati redditi propri, provvederanno autonomamente al proprio mantenimento senza nulla pretendere l'uno dall'altro;
2) la sig.ra continuerà ad abitare nella casa coniugale unitamente al Parte_1
figlio minore ed al figlio , ove egli, tuttora residente in [...], Per_2 Per_1
dovesse fissare ivi la propria dimora, mentre il sig. ha già stabilito la propria Pt_2
residenza/dimora in Castrovillari via del Pino Loricato n. 43, a seguito della separazione. In ordine alla casa familiare, i coniugi ritengono che essa debba permanere in loro comproprietà, riservandosi di procedere, dopo il raggiungimento della maggiore età del figlio minore , alla divisione dell'immobile, ovvero Per_2 all'eventuale disposizione dell'immobile stesso in favore dei figli con riserva di usufrutto, fermo restando l'obbligo di essi coniugi di corrispondere in parte eguali la rata del mutuo fino alla sua estinzione. Quanto al mutuo, il sig. continuerà a Pt_2
far pervenire, entro la fine di ogni mese dal suo datore di lavoro sul conto personale del coniuge, aperto presso Poste Italiane s.p.a. - ufficio di Altomonte (IBAN [...]) la sua quota pari al 50% della rata di mutuo, attualmente ammontante nell'intero ad € 420,00 (salve le variazioni contrattualmente previste) ed addebitata sul conto corrente sopra indicato. I coniugi dichiarano di essere a conoscenza che i pagamenti effettuati dal datore di lavoro del Sig. Pt_2
(Ferrovie della Calabria srl) non sempre coincidono con le date previste ed indicate, potendo variare nel corso degli anni lavorativi e pertanto la sig.ra Parte_1
accetta che il pagamento possa pervenirle anche oltre il giorno sopra indicato, ove ciò dipenda dal datore di lavoro del sig. ; da parte sua la sig.ra Pt_2 Parte_1
si impegna a documentare all' nei modi che riterrà più opportuni - l'avvenuto Pt_2
versamento della rata di mutuo;
3) Il figlio minore , pur se collocato presso la madre nella abitazione Per_2
familiare, è affidato in forma condivisa ad entrambi, che assumeranno congiuntamente le decisioni di maggior interesse per lo stesso relative alla istruzione, alla educazione ed alla salute.
Al fine di garantire al figlio un rapporto equilibrato e continuativo con entrambi i genitori, i coniugi concordano che durante l'anno il sig. AS avrà facoltà di vedere e tenere con sé il figlio minore un giorno alla settimana (sabato) compatibilmente con le esigenze e gli impegni del medesimo;
potrà tenerlo con sé continuativamente, sempre nel rispetto delle esigenze del figlio: - per quindici giorni durante il periodo di ferie estive, concordando con il coniuge l'alternanza in base ai rispettivi periodi di ferie;
- per una settimana nel periodo delle festività natalizie, alternando i coniugi ogni anno tale facoltà per il Natale e per il Capodanno;
- per tre giorni durante le festività pasquali, alternando i coniugi ogni anno tale facoltà per la
Pasqua ed il lunedi dell'Angelo.
I coniugi si obbligano, altresi, a garantire il diritto degli ascendenti a mantenere rapporti significativi con il nipote minorenne;
4) il sig. verserà, a titolo di contributo al mantenimento del figlio minore Pt_2
la somma mensile di € 250,00, mediante accredito sul conto personale Per_2
della predetta sig.ra come sopra indicato, da effettuarsi direttamente, Parte_1
entro la fine di ogni mese da parte del datore di lavoro del sig. ; ferma Pt_2
restando la percezione da parte della sig.ra dell'assegno unico Parte_1
universale erogato dall'INPS; 5) tale somma comprende le ordinarie spese di mantenimento del figlio con esclusione delle spese straordinarie (mediche ed universitarie) che saranno concordate dai coniugi e che graveranno su entrambi nella misura del 50% ciascuno;
tra tali spese straordinarie rientrano le spese per cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
cure termali e fisioterapiche;
trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario
Nazionale ma effettuati privatamente, nonché tasse scolastiche, eventuale dotazione informatica (pc/tablet) imposta dalla scuola, gite scolastiche, eventuali corsi di recupero e lezioni private e simili.
Il sig. si obbliga ad inviare al suo datore di lavoro Ferrovie della Calabria srl, Pt_2
subito dopo che sarà tenuta l'udienza di comparizione dei coniugi, comunicazione con cui autorizza il predetto datore di lavoro a trattenere mensilmente dalla sua retribuzione la complessiva somma di € 460,00 (comprensiva di assegno di mantenimento e quota 50% rata mutuo) ed a versarla sul conto corrente della sig.ra il cui Iban è sopra indicato. Eventuali variazioni della rata mensile del Parte_1
mutuo saranno oggetto di conguagli semestrali da parte dei coniugi.
La sig.ra continuerà a farsi integralmente carico del pagamento delle Parte_1
utenze (energia elettrica, gas, acqua, internet o linea telefonica, etc), inerenti la casa coniugale e delle spese di ordinaria manutenzione, mentre le spese di straordinaria manutenzione graveranno su entrambi i coniugi nella misura del 50% ciascuno.”.
Il Tribunale ritiene di poter recepire nella presente sentenza i suddetti patti, anche con riferimento al figlio minore, perché non contrari a norme imperative.
Trattandosi di procedura su istanza congiunta, nulla deve disporsi in ordine al regime delle spese che rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari, pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede:
1. PRONUNZIA la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra Parte_1
e , i quali hanno contratto matrimonio in data
[...] Parte_2
31.08.2003 nel Comune di Altomonte (CS) (atto trascritto nel registro dello stato civile del Comune di Altomonte, Anno 2003, Numero 69, Parte II, Serie A) secondo le condizioni di cui in parte motiva, da intendersi in questa sede interamente trascritte;
2. NULLA per le spese.
ORDINA all'Ufficiale dello stato civile del Comune in cui il matrimonio è stato trascritto di procedere all'annotazione della sentenza e alle ulteriori incombenze di legge.
MANDA alla cancelleria per gli adempimenti di competenza.
DISPONE, per l'ipotesi di diffusione del presente provvedimento, l'omissione delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52.
Così deciso in data 03/12/2025
La Giudice rel.- est. Il Presidente
Dott.ssa Graziuso Simona Dott. Gaetano Laviola