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Sentenza 3 dicembre 2024
Sentenza 3 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 03/12/2024, n. 5844 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 5844 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il TRIBUNALE DI CATANIA
Prima Sezione Civile composto dai signori Magistrati:
1. dott. Cannata Baratta Presidente rel. est.
2. dott. Lidia Greco Giudice
3. dott. Venera Condorelli Giudice ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 701/2024 R.G. promossa da nata in [...] il [...], elettivamente Parte_1
domiciliata presso lo studio dell'avv. Sebastiano Leonardi che rapp.
e dif. per procura in atti.
RICORRENTE
contro nato in [...] il [...], elettivamente Controparte_1
domiciliato presso lo studio dell'avv. Ivan Siragusa che rapp. e dif.
per procura in atti.
RESISTENTE
Precisate le conclusioni all'udienza in data 25/6/2024, la causa veniva rimessa in deliberazione al Collegio, che la decideva in esito al decorso in data 14/10/2024 dei termini di legge. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO e MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il ricorso introduttivo chiedeva al Tribunale di Catania la Parte_1
pronuncia della sua separazione personale dal coniuge con il quale Controparte_1
aveva contratto matrimonio il 8/11/2018 e dal quale era nata una figlia il Persona_1
1/10/2019.
Svolgeva le deduzioni e richieste ivi calendate.
Costituitosi in giudizio svolgeva le deduzioni e richieste calendate Controparte_1
nel relativo atto di costituzione in giudizio.
In esito agli svolgimenti processuali noti alle parti, venuta la causa alla udienza in data 25/6/2024 le parti, personalmente comparse unitamente ai rispettivi procuratori alle liti, raggiungevano l'accordo che trascritto in processo verbale di udienza, veniva dalle stesse e dai rispettivi difensori sottoscritto;
precisate indi concordemente e congiuntamente le conclusioni nei termini del raggiunto accordo, la causa viene rimessa al Collegio, il quale, decorsi in data 14/10/2024
i termini di legge, udita la relazione del Giudice relatore delegato, odierno presidente estensore, osserva quanto segue: la domanda di separazione personale giudiziale è fondata e va accolta.
Invero, la separazione di fatto tra i coniugi, l'insuccesso del tentativo di conciliazione, la natura stessa delle doglianze esposte e il comportamento di entrambe le parti nel corso del presente giudizio sono tutti elementi idonei a rivelare la sussistenza di una situazione tale da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza.
Tanto premesso, alla stregua dell'accordo tra i coniugi personalmente comparsi raggiunto alla udienza in data 25/6/2024 ed ivi trascritto in processo verbale di udienza dagli stessi e dai rispettivi procuratori alle liti sottoscritto, e delle indi concordemente e congiuntamente precisate in siffatti termini conclusioni, il Tribunale,
ritenuto sussistente l'interesse della figlia minorenne “1) Persona_1 la minore sarà affidata in maniera condivisa tra i genitori, 2) il Per_1
collocamento della minore sarà paritario e la madre terrà la minore nei giorni di lunedì, martedì, mercoledì, mentre il padre giovedì, venerdì, sabato e domenica. Tali giorni sono da considerarsi interscambiabili a settimane alterne. Indi la settimana successiva, la madre terrà la figlia nei giorni di giovedì, venerdì, sabato e domenica, salvi migliori accordi tra le parti. Ogni genitore provvederà al mantenimento diretto della figlia. 3) le spese straordinarie ed il vestiario saranno ripartite al 50% e preventivamente discusse e concordate. 4) le parti dichiarano di essere reciprocamente economicamente indipendenti, quindi nessun versamento sarà reciprocamente dovuto.
I genitori dovranno garantire alla minore di trascorrere almeno 15 giorni consecutivi durante le vacanze estive, mentre il periodo natalizio prevederà che la minore trascorra almeno cinque giorni consecutivi con un genitore ad anni alterni, comprendendo ora il Santo Natale ora la festività di Capodanno. Nel periodo pasquale due giorni consecutivi, comprendendo alternativamente il giorno della Santa Pasqua e quella del
Lunedì dell'Angelo.
I coniugi, stante che la casa coniugale è in comproprietà ed è facilmente divisibile, concordano di procedere alla divisione, con costi equamente divisi tra le parti, costituendo due unità abitative con ingressi autonomi e separati. Le parti concordano che i costi e i ratei per il residuo mutuo sulla casa saranno pagati dal sig.
[...]
. Le utenze al 50%” CP_1 Accondiscende il Tribunale in via assolutamente eccezionale al concordato collocamento paritario tra i genitori della figlia minorenne Persona_1
esclusivamente in considerazione della circostanza che, sostanzialmente, la figlia minorenne continuerà ad abitare nella casa familiare – con conseguente sostanziale conservazione dell'habitat di riferimento – con entrambi i genitori – con conseguente sostanziale conservazione della “coppia genitoriale” di riferimento.
Non sarà inutile comunque rammentare ai genitori che, il cd.
“principio della bigenitorialità”, recte “diritto alla plurigenitorialità”, è in realtà il diritto del figlio alla
“presenza comune dei genitori nella vita del figlio, idonea a garantirgli una stabile consuetudine di vita e salde relazioni affettive con entrambi, nel dovere dei primi di cooperare nell'assistenza, educazione ed istruzione” (ex multis Cass., 8/4/2019, n. 9764), diritto dunque funzionale ad assicurare al fanciullo “lo sviluppo armonioso e completo della sua personalità”
(Convenzione sui Diritti dell'Infanzia approvata a New York dalla Assemblea
Generale delle Nazioni Unite il 20/11/1989, ratificata e resa esecutiva in Italia con legge 27/5/1991, n. 176) dal momento che, la responsabilità genitoriale è definita della detta Convenzione di New York all'art. 18 come “la responsabilità di allevare il fanciullo e di provvedere al suo sviluppo”: e deve ben rimarcarsi che, essendo appunto il diritto alla plurigenitorialità, un diritto del figlio funzionale allo “sviluppo armonioso e completo della sua personalità” - in armonia con la conquista di civiltà costituita dalla affermazione in sede sovranazionale (art. 18 della Convenzione di New York) del principio che, secondo una formula sinteticamente significativa e significante, che l'odierno estensore ritiene di esprimere e qualificare, può dirsi della “genitorialità funzionale” in contrasto con il pregresso principio che, secondo una formula sinteticamente significativa e significante che l'odierno estensore ritiene di esprimere e qualificare, può dirsi della “genitorialità potestativa” – detto
“principio della bigenitorialità” - che, per vero, meglio deve nominarsi della
“plurigenitorialità” attesa la feconda multiformità delle esperienze sociali in ambito così nazionale come extranazionale – non è già un anacronistico residuo della soppressa “genitorialità potestativa”, ma il pregnantissimo costituente della “genitorialità funzionale”, in quanto diritto del minore alla “presenza comune dei genitori nella vita del figlio, idonea a garantirgli una stabile consuetudine di vita e salde relazioni affettive con entrambi, nel dovere dei primi di cooperare nell'assistenza, educazione ed istruzione”, per il qual fine, appunto, è attribuita ai genitori quella “responsabilità comune”
(art. 18 della Convenzione di New York) quale definita della detta
Convenzione di New York come “la responsabilità di allevare il fanciullo e di provvedere al suo sviluppo” assicurandogli quel
“clima di felicità, di amore, di comprensione” ritenuto indispensabile “ai fini dello sviluppo armonioso e completo della sua personalità”: donde, appunto si mutua la proposta dizione di “genitorialità funzionale” che ha ricevuto perspicuo avallo anche da recentissimo pronunciamento nomofilattico del Supremo Collegio a tenore del quale “tanto l'assunzione di responsabilità da parte dei genitori, prevista dall'art. 316 c.c., quanto il diritto degli ascendenti di mantenere rapporti significativi con i discendenti,
riconosciuto dall'art. 317-bis c.c., costituiscono situazioni giuridiche "serventi" focalizzate sul primario interesse del minore, sulla sua protezione e sull'esigenza che egli cresca con il sostegno di un adeguato ambiente familiare” (così, in termini,
Cass., 31 gennaio 2023, n. 2881) attesocchè “Il focus del diritto vivente e della giurisprudenza di questa Corte si è, dunque, concentrato sul primario interesse del minore, principio che è riconducibile agli artt. 2, 30 (sentenze n. 102 del 2020 e n. 11 del
1981) e 31 Cost. (sentenze n. 102 del 2020, n. 272, n. 76 e n. 17 del 2017,
n. 205 del 2015, n. 239 del 2014) e che viene proclamato anche da molteplici fonti internazionali, indirettamente o direttamente vincolanti il nostro ordinamento (la Convenzione sui diritti del fanciullo, firmata a New York il 20 novembre 1989, ratificata e resa esecutiva con legge
27 maggio 1991, n. 176; la Dichiarazione sui principi sociali e legali riguardo alla protezione e sicurezza sociale dei bambini, approvata a
New York il 3 dicembre 1986; il Patto internazionale relativo ai diritti economici, sociali e culturali, adottato a New York il 16 dicembre 1966,
ratificato e reso esecutivo con legge 25 ottobre 1977, n. 881; la
Convenzione di Strasburgo in materia di adozione, elaborata dal
Consiglio d'Europa, entrata in vigore il 26 aprile 1968 e ratificata dall'Italia con la legge 22 maggio 1974, n. 357, nonché da fonti europee
(l'art. 24, comma 2, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione
europea, CDFUE, proclamata a Nizza il 7 dicembre 2000 e adattata a
Strasburgo il 12 dicembre 2007; gli artt. 8 e 14 CEDU), come rispettivamente interpretate dalla Corte di giustizia e dalla Corte europea dei diritti dell'uomo.” (così, in termini, Corte
Costituzionale, 28/03/2022, n.79);
e deve essere ben chiaro il definitivo tramonto della cd. “genitorialità potestativa” – per vero già superata dalla Convenzione di New York ed indi soppiantata dalla “genitorialità funzionale” certo meno “comoda” della pregressa in quanto attinente non già al referente generativo ma al referente appunto “funzionale” ma altresì “la nuova concezione non più incentrata sul minore "oggetto" di tutela, ma sul MINORE
"SOGGETTO" TITOLARE DI DIRITTI SOGGETTIVI PERFETTI,
AUTONOMI ED AZIONABILI” (in termini, Cass., 26/3/2010, n. 7282):
“La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo sia come singolo sia nelle formazioni sociali (e, prima tra tutte, la famiglia postocchè il figlio “DEVE crescere in un ambiente familiare in un clima di felicità, di amore, di comprensione”) ove si svolge la sua personalità” (art. 2 della Costituzione della
Repubblica); non può poi omettersi di evidenziare, sempre nella direzione della
“genitorialità funzionale”, quanto prescritto dall'art. 29 della Convenzione di New York a tenore del quale “l'educazione del fanciullo DEVE avere come finalità: a) favorire lo sviluppo della personalità del fanciullo nonché lo sviluppo delle sue facoltà e delle sue attitudini mentali e fisiche in tutta la loro potenzialità;
b) sviluppare nel fanciullo il rispetto dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali e dei principi consacrati nella Carta delle Nazioni Unite;
c) …;
d) preparare il fanciullo ad assumere le responsabilità della vita in una società libera, in uno spirito di comprensione, di pace, di tolleranza, di uguaglianza dei sessi e di amicizia tra tutti i popoli e gruppi etnici…”; deve altresì rimarcarsi che, a tenore del disposto di cui all'art. 2 della Costituzione della Repubblica “La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo sia come singolo sia nelle formazioni sociali (e, prima tra tutte, la famiglia postocchè il figlio “DEVE crescere in un ambiente familiare in un clima di felicità, di amore, di comprensione”) ove si svolge la sua personalità”; a tenore della
Convenzione sui
Diritti dell'Infanzia approvata a New York dalla Assemblea
Generale delle Nazioni Unite il 20/11/1989, ratificata e resa esecutiva in Italia con legge 27/5/1991, n. 176, “Il riconoscimento della dignità inerente a tutti i membri della famiglia umana nonché l'uguaglianza e il carattere inalienabile dei loro diritti, sono le fondamenta della libertà, della giustizia e della pace nel mondo”
essendo “la famiglia, unità fondamentale della società e ambiente naturale per la crescita e il benessere di tutti i suoi membri e in particolare dei fanciulli” ed a tenore del disposto di cui all'art. 1 della Carta dei
Diritti fondamentali dell'Unione Europea proclamata dal
Consiglio d'Europa a Nizza il 7/12/2000 avente “lo stesso valore giuridico dei
Trattati” ex art. 6 TUE come riscritto dal Trattato di Lisbona 26.10.2012 Gazzetta ufficiale dell'Unione europea C 326/391) “La dignità umana è inviolabile.
Essa deve essere rispettata e tutelata” ed a tenore dell'art. 21:
“Non discriminazione 1. È vietata qualsiasi forma di discriminazione fondata, in particolare, sul sesso, la razza, il colore della pelle o l'origine etnica o sociale, le caratteristiche genetiche, la lingua, la religione o le convinzioni personali, le opinioni politiche o di qualsiasi altra natura, l'appartenenza ad una minoranza nazionale, il patrimonio, la nascita, la disabilità, l'età o l'orientamento sessuale.
2. Nell'ambito d'applicazione dei trattati e fatte salve disposizioni specifiche in essi contenute, è vietata qualsiasi discriminazione in base alla nazionalità”.
Giusta espressa e congiunta richiesta di tutte le parti, le spese del processo vanno dichiarate interamente compensate tra le stesse.
P.T.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, pronunzia la separazione personale dei coniugi , nata in [...] il [...] e Parte_1
nato in [...] il [...], statuendo quanto Controparte_1
specificamente in parte motiva.
Dichiara interamente compensate tra le parti le spese del processo.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio della Prima Sezione
Civile del Tribunale il 18/10/2024 Il Presidente estensore
Cannata Baratta
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il TRIBUNALE DI CATANIA
Prima Sezione Civile composto dai signori Magistrati:
1. dott. Cannata Baratta Presidente rel. est.
2. dott. Lidia Greco Giudice
3. dott. Venera Condorelli Giudice ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 701/2024 R.G. promossa da nata in [...] il [...], elettivamente Parte_1
domiciliata presso lo studio dell'avv. Sebastiano Leonardi che rapp.
e dif. per procura in atti.
RICORRENTE
contro nato in [...] il [...], elettivamente Controparte_1
domiciliato presso lo studio dell'avv. Ivan Siragusa che rapp. e dif.
per procura in atti.
RESISTENTE
Precisate le conclusioni all'udienza in data 25/6/2024, la causa veniva rimessa in deliberazione al Collegio, che la decideva in esito al decorso in data 14/10/2024 dei termini di legge. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO e MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il ricorso introduttivo chiedeva al Tribunale di Catania la Parte_1
pronuncia della sua separazione personale dal coniuge con il quale Controparte_1
aveva contratto matrimonio il 8/11/2018 e dal quale era nata una figlia il Persona_1
1/10/2019.
Svolgeva le deduzioni e richieste ivi calendate.
Costituitosi in giudizio svolgeva le deduzioni e richieste calendate Controparte_1
nel relativo atto di costituzione in giudizio.
In esito agli svolgimenti processuali noti alle parti, venuta la causa alla udienza in data 25/6/2024 le parti, personalmente comparse unitamente ai rispettivi procuratori alle liti, raggiungevano l'accordo che trascritto in processo verbale di udienza, veniva dalle stesse e dai rispettivi difensori sottoscritto;
precisate indi concordemente e congiuntamente le conclusioni nei termini del raggiunto accordo, la causa viene rimessa al Collegio, il quale, decorsi in data 14/10/2024
i termini di legge, udita la relazione del Giudice relatore delegato, odierno presidente estensore, osserva quanto segue: la domanda di separazione personale giudiziale è fondata e va accolta.
Invero, la separazione di fatto tra i coniugi, l'insuccesso del tentativo di conciliazione, la natura stessa delle doglianze esposte e il comportamento di entrambe le parti nel corso del presente giudizio sono tutti elementi idonei a rivelare la sussistenza di una situazione tale da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza.
Tanto premesso, alla stregua dell'accordo tra i coniugi personalmente comparsi raggiunto alla udienza in data 25/6/2024 ed ivi trascritto in processo verbale di udienza dagli stessi e dai rispettivi procuratori alle liti sottoscritto, e delle indi concordemente e congiuntamente precisate in siffatti termini conclusioni, il Tribunale,
ritenuto sussistente l'interesse della figlia minorenne “1) Persona_1 la minore sarà affidata in maniera condivisa tra i genitori, 2) il Per_1
collocamento della minore sarà paritario e la madre terrà la minore nei giorni di lunedì, martedì, mercoledì, mentre il padre giovedì, venerdì, sabato e domenica. Tali giorni sono da considerarsi interscambiabili a settimane alterne. Indi la settimana successiva, la madre terrà la figlia nei giorni di giovedì, venerdì, sabato e domenica, salvi migliori accordi tra le parti. Ogni genitore provvederà al mantenimento diretto della figlia. 3) le spese straordinarie ed il vestiario saranno ripartite al 50% e preventivamente discusse e concordate. 4) le parti dichiarano di essere reciprocamente economicamente indipendenti, quindi nessun versamento sarà reciprocamente dovuto.
I genitori dovranno garantire alla minore di trascorrere almeno 15 giorni consecutivi durante le vacanze estive, mentre il periodo natalizio prevederà che la minore trascorra almeno cinque giorni consecutivi con un genitore ad anni alterni, comprendendo ora il Santo Natale ora la festività di Capodanno. Nel periodo pasquale due giorni consecutivi, comprendendo alternativamente il giorno della Santa Pasqua e quella del
Lunedì dell'Angelo.
I coniugi, stante che la casa coniugale è in comproprietà ed è facilmente divisibile, concordano di procedere alla divisione, con costi equamente divisi tra le parti, costituendo due unità abitative con ingressi autonomi e separati. Le parti concordano che i costi e i ratei per il residuo mutuo sulla casa saranno pagati dal sig.
[...]
. Le utenze al 50%” CP_1 Accondiscende il Tribunale in via assolutamente eccezionale al concordato collocamento paritario tra i genitori della figlia minorenne Persona_1
esclusivamente in considerazione della circostanza che, sostanzialmente, la figlia minorenne continuerà ad abitare nella casa familiare – con conseguente sostanziale conservazione dell'habitat di riferimento – con entrambi i genitori – con conseguente sostanziale conservazione della “coppia genitoriale” di riferimento.
Non sarà inutile comunque rammentare ai genitori che, il cd.
“principio della bigenitorialità”, recte “diritto alla plurigenitorialità”, è in realtà il diritto del figlio alla
“presenza comune dei genitori nella vita del figlio, idonea a garantirgli una stabile consuetudine di vita e salde relazioni affettive con entrambi, nel dovere dei primi di cooperare nell'assistenza, educazione ed istruzione” (ex multis Cass., 8/4/2019, n. 9764), diritto dunque funzionale ad assicurare al fanciullo “lo sviluppo armonioso e completo della sua personalità”
(Convenzione sui Diritti dell'Infanzia approvata a New York dalla Assemblea
Generale delle Nazioni Unite il 20/11/1989, ratificata e resa esecutiva in Italia con legge 27/5/1991, n. 176) dal momento che, la responsabilità genitoriale è definita della detta Convenzione di New York all'art. 18 come “la responsabilità di allevare il fanciullo e di provvedere al suo sviluppo”: e deve ben rimarcarsi che, essendo appunto il diritto alla plurigenitorialità, un diritto del figlio funzionale allo “sviluppo armonioso e completo della sua personalità” - in armonia con la conquista di civiltà costituita dalla affermazione in sede sovranazionale (art. 18 della Convenzione di New York) del principio che, secondo una formula sinteticamente significativa e significante, che l'odierno estensore ritiene di esprimere e qualificare, può dirsi della “genitorialità funzionale” in contrasto con il pregresso principio che, secondo una formula sinteticamente significativa e significante che l'odierno estensore ritiene di esprimere e qualificare, può dirsi della “genitorialità potestativa” – detto
“principio della bigenitorialità” - che, per vero, meglio deve nominarsi della
“plurigenitorialità” attesa la feconda multiformità delle esperienze sociali in ambito così nazionale come extranazionale – non è già un anacronistico residuo della soppressa “genitorialità potestativa”, ma il pregnantissimo costituente della “genitorialità funzionale”, in quanto diritto del minore alla “presenza comune dei genitori nella vita del figlio, idonea a garantirgli una stabile consuetudine di vita e salde relazioni affettive con entrambi, nel dovere dei primi di cooperare nell'assistenza, educazione ed istruzione”, per il qual fine, appunto, è attribuita ai genitori quella “responsabilità comune”
(art. 18 della Convenzione di New York) quale definita della detta
Convenzione di New York come “la responsabilità di allevare il fanciullo e di provvedere al suo sviluppo” assicurandogli quel
“clima di felicità, di amore, di comprensione” ritenuto indispensabile “ai fini dello sviluppo armonioso e completo della sua personalità”: donde, appunto si mutua la proposta dizione di “genitorialità funzionale” che ha ricevuto perspicuo avallo anche da recentissimo pronunciamento nomofilattico del Supremo Collegio a tenore del quale “tanto l'assunzione di responsabilità da parte dei genitori, prevista dall'art. 316 c.c., quanto il diritto degli ascendenti di mantenere rapporti significativi con i discendenti,
riconosciuto dall'art. 317-bis c.c., costituiscono situazioni giuridiche "serventi" focalizzate sul primario interesse del minore, sulla sua protezione e sull'esigenza che egli cresca con il sostegno di un adeguato ambiente familiare” (così, in termini,
Cass., 31 gennaio 2023, n. 2881) attesocchè “Il focus del diritto vivente e della giurisprudenza di questa Corte si è, dunque, concentrato sul primario interesse del minore, principio che è riconducibile agli artt. 2, 30 (sentenze n. 102 del 2020 e n. 11 del
1981) e 31 Cost. (sentenze n. 102 del 2020, n. 272, n. 76 e n. 17 del 2017,
n. 205 del 2015, n. 239 del 2014) e che viene proclamato anche da molteplici fonti internazionali, indirettamente o direttamente vincolanti il nostro ordinamento (la Convenzione sui diritti del fanciullo, firmata a New York il 20 novembre 1989, ratificata e resa esecutiva con legge
27 maggio 1991, n. 176; la Dichiarazione sui principi sociali e legali riguardo alla protezione e sicurezza sociale dei bambini, approvata a
New York il 3 dicembre 1986; il Patto internazionale relativo ai diritti economici, sociali e culturali, adottato a New York il 16 dicembre 1966,
ratificato e reso esecutivo con legge 25 ottobre 1977, n. 881; la
Convenzione di Strasburgo in materia di adozione, elaborata dal
Consiglio d'Europa, entrata in vigore il 26 aprile 1968 e ratificata dall'Italia con la legge 22 maggio 1974, n. 357, nonché da fonti europee
(l'art. 24, comma 2, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione
europea, CDFUE, proclamata a Nizza il 7 dicembre 2000 e adattata a
Strasburgo il 12 dicembre 2007; gli artt. 8 e 14 CEDU), come rispettivamente interpretate dalla Corte di giustizia e dalla Corte europea dei diritti dell'uomo.” (così, in termini, Corte
Costituzionale, 28/03/2022, n.79);
e deve essere ben chiaro il definitivo tramonto della cd. “genitorialità potestativa” – per vero già superata dalla Convenzione di New York ed indi soppiantata dalla “genitorialità funzionale” certo meno “comoda” della pregressa in quanto attinente non già al referente generativo ma al referente appunto “funzionale” ma altresì “la nuova concezione non più incentrata sul minore "oggetto" di tutela, ma sul MINORE
"SOGGETTO" TITOLARE DI DIRITTI SOGGETTIVI PERFETTI,
AUTONOMI ED AZIONABILI” (in termini, Cass., 26/3/2010, n. 7282):
“La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo sia come singolo sia nelle formazioni sociali (e, prima tra tutte, la famiglia postocchè il figlio “DEVE crescere in un ambiente familiare in un clima di felicità, di amore, di comprensione”) ove si svolge la sua personalità” (art. 2 della Costituzione della
Repubblica); non può poi omettersi di evidenziare, sempre nella direzione della
“genitorialità funzionale”, quanto prescritto dall'art. 29 della Convenzione di New York a tenore del quale “l'educazione del fanciullo DEVE avere come finalità: a) favorire lo sviluppo della personalità del fanciullo nonché lo sviluppo delle sue facoltà e delle sue attitudini mentali e fisiche in tutta la loro potenzialità;
b) sviluppare nel fanciullo il rispetto dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali e dei principi consacrati nella Carta delle Nazioni Unite;
c) …;
d) preparare il fanciullo ad assumere le responsabilità della vita in una società libera, in uno spirito di comprensione, di pace, di tolleranza, di uguaglianza dei sessi e di amicizia tra tutti i popoli e gruppi etnici…”; deve altresì rimarcarsi che, a tenore del disposto di cui all'art. 2 della Costituzione della Repubblica “La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo sia come singolo sia nelle formazioni sociali (e, prima tra tutte, la famiglia postocchè il figlio “DEVE crescere in un ambiente familiare in un clima di felicità, di amore, di comprensione”) ove si svolge la sua personalità”; a tenore della
Convenzione sui
Diritti dell'Infanzia approvata a New York dalla Assemblea
Generale delle Nazioni Unite il 20/11/1989, ratificata e resa esecutiva in Italia con legge 27/5/1991, n. 176, “Il riconoscimento della dignità inerente a tutti i membri della famiglia umana nonché l'uguaglianza e il carattere inalienabile dei loro diritti, sono le fondamenta della libertà, della giustizia e della pace nel mondo”
essendo “la famiglia, unità fondamentale della società e ambiente naturale per la crescita e il benessere di tutti i suoi membri e in particolare dei fanciulli” ed a tenore del disposto di cui all'art. 1 della Carta dei
Diritti fondamentali dell'Unione Europea proclamata dal
Consiglio d'Europa a Nizza il 7/12/2000 avente “lo stesso valore giuridico dei
Trattati” ex art. 6 TUE come riscritto dal Trattato di Lisbona 26.10.2012 Gazzetta ufficiale dell'Unione europea C 326/391) “La dignità umana è inviolabile.
Essa deve essere rispettata e tutelata” ed a tenore dell'art. 21:
“Non discriminazione 1. È vietata qualsiasi forma di discriminazione fondata, in particolare, sul sesso, la razza, il colore della pelle o l'origine etnica o sociale, le caratteristiche genetiche, la lingua, la religione o le convinzioni personali, le opinioni politiche o di qualsiasi altra natura, l'appartenenza ad una minoranza nazionale, il patrimonio, la nascita, la disabilità, l'età o l'orientamento sessuale.
2. Nell'ambito d'applicazione dei trattati e fatte salve disposizioni specifiche in essi contenute, è vietata qualsiasi discriminazione in base alla nazionalità”.
Giusta espressa e congiunta richiesta di tutte le parti, le spese del processo vanno dichiarate interamente compensate tra le stesse.
P.T.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, pronunzia la separazione personale dei coniugi , nata in [...] il [...] e Parte_1
nato in [...] il [...], statuendo quanto Controparte_1
specificamente in parte motiva.
Dichiara interamente compensate tra le parti le spese del processo.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio della Prima Sezione
Civile del Tribunale il 18/10/2024 Il Presidente estensore
Cannata Baratta