Sentenza 7 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 07/05/2025, n. 852 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 852 |
| Data del deposito : | 7 maggio 2025 |
Testo completo
CORTE D'APPELLO DI FIRENZE SEZIONE TERZA CIVILE
* Verbale di udienza con sentenza contestuale
- artt. 350 bis e 281 sexies c.p.c. -
* Causa d'appello n.: N. R.G. 1047/2023 r.g. vertente fra:
(c.f.: ), con il patrocinio dell'Avv. Parte_1 CodiceFiscale_1
CLAUDIO FIORI;
PARTE APPELLANTE e
(c.f.: , Controparte_1 P.IVA_1
LUI
PARTE APPELLATA
*
Oggi 07/05/2025, alle ore 12:38, dinanzi alla Corte d'Appello di Firenze, composta da:
Carlo Breggia Presidente
Marco Cecchi Consigliere
Paolo Masetti Consigliere relatore nei locali del Palazzo di Giustizia, piano 4^, sono comparsi: Per parte appellante, l'Avv. Claudio Fiori Per parte appellata, l'Avv. Leonardo Pasqui in sostituzione degli Avv.ti Giovanni Quadri, Pietro J. Quadri e Luigi Bonacchi.
I procuratori delle parti si riportano ai rispettivi scritti difensivi e discutono oralmente la causa.
Esaurita la discussione, i difensori dichiarano di rinunciare ad assistere alla lettura della sentenza e si allontanano volontariamente.
La Corte si ritira in camera di consiglio e, rientrata, dà lettura della sentenza contestuale che segue, inserendola nel fascicolo telematico.
IL PRESIDENTE
pagina 1 di 7
N. R.G. 1047/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
SEZIONE TERZA CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, nella composizione di cui alla precedente parte di verbale, ha emesso, ai sensi degli artt. 350 bis e 281 sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 1047/2023 promossa da:
(c.f.: ), con il patrocinio dell'Avv. Parte_1 CodiceFiscale_1
CLAUDIO FIORI;
PARTE APPELLANTE nei confronti di
(c.f.: , Controparte_1 P.IVA_1 con il patrocinio degli Avv.ti GIOVANNI QUADRI, PIETRO J. QUADRI e LUIGI BONACCHI;
PARTE APPELLATA
avverso la sentenza n. 155/2023 emessa dal Tribunale di Grosseto e pubblicata il 13/02/2023 nonché
l'ordinanza di rigetto dell'istanza di correzione ex art. 287 c.p.c. emessa dal medesimo
Tribunale e depositata il 18/4/2023
CONCLUSIONI
In data odierna la causa viene posta in decisione sulle seguenti conclusioni:
Per la parte appellante:
“Piaccia alla Ecc.ma Corte di Appello di Firenze, contrariis reiectis - in accoglimento dell'appello proposto da riformare la sentenza n. 155/2023 emessa in Parte_1 data 13/2/2023 a defi to n. 2127/2015 r.g. mai notificata e, per quanto occorrer possa, in toto l'ordinanza ex art. 287 c.p.c. del 18/4/2023 del Tribunale di Grosseto, nella parte in cui ha liquidato il compenso professionale in violazione delle previsioni di cui al DM 55/2015 applicando erroneamente lo scaglione di valore compreso tra 5.200,00 e 26.000,00 euro e per l'effetto liquidare invece il compenso professionale dovuto alla parte vittoriosa in euro 22.457,00 oltre spese generali. pagina 2 di 7 Con vittoria del compenso professionale del presente grado di giudizio (compenso ai sensi del d.m. n. 55 del 2014, oltre spese e oneri accessori)”
Per la parte appellata:
“Rigettare l'appello proposto da avverso la Sentenza n. 155/2023 e Parte_1
l'ordinanza 18/04/2023 entrambe emesse dal Tribunale di Grosseto e conseguentemente confermare i provvedimenti medesimi, con la condanna al pagamento dei compensi e delle spese”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
*
1. ha proposto appello avverso la sentenza n. 155/2023 del Parte_1
Tribunale di Grosseto depositata in data 13/2/2023 a definizione del procedimento n.
2127/2015 r.g. nonché avverso l'ordinanza depositata in data 18/4/2023 con cui il medesimo
Tribunale ha respinto la sua istanza di correzione di errore materiale relativa al dispositivo di sentenza.
L'appellante ha censurato in particolare il capo della decisione di merito con il quale il
Tribunale, nel liquidare in suo favore le spese di lite secondo il principio della soccombenza, ha quantificato i compensi nella misura di € 7.616,00, sostenendo l'erroneità di tale quantificazione, in quanto non coerente con i parametri di cui al D.M. 55/2014, pur richiamati nella motivazione della pronuncia, tenuto conto del valore della controversia (opposizione a decreto ingiuntivo n. 501/2015 emesso dal Tribunale di Grosseto il 3.6.2015 dell'importo di €
416.673,00) così come dichiarato dalla stessa parte opponente a decreto ingiuntivo (odierna appellata) nell'atto di citazione, avendo il primo giudice evidentemente applicato i parametri
(medi) del più ridotto scaglione delle cause di valore compreso tra € 5.200,01 ed € 26.000,00.
Ha sottolineato di avere proposto, per tale motivo, istanza ex art. 287 c.p.c. al Tribunale, ai fini del riconoscimento degli importi previsti per lo scaglione da € 260.000,01 ad €
520.000,00, respinta a suo dire in modo ingiustificato, perché, contrariamente a quanto ritenuto nel provvedimento, si sarebbe in presenza, a tutti gli effetti, di un errore materiale, suscettibile di semplice correzione, considerato che lo stesso giudice nella motivazione della sentenza aveva dichiarato di applicare de plano il D.M. 55/2014, salvo poi, per evidente mera svista, liquidare in dispositivo un importo perfettamente corrispondente a quello previsto da altro scaglione.
Per tali ragioni ha chiesto la riforma della sentenza sul punto “e, per quanto occorrer possa” dell'ordinanza ex art. 287 c.p.c., con liquidazione del compenso professionale dovuto alla parte vittoriosa in € 22.457,00 oltre spese generali. pagina 3 di 7 2. La si è costituita in giudizio e, nel Controparte_1 chiedere il rigetto del gravame, ha sostenuto l'inesistenza di una violazione di legge, come pure di un errore materiale, nella decisione adottata.
Secondo l'appellata, in particolare, il Tribunale, sia pure con motivazione succinta, avrebbe giustificato le ragioni della liquidazione operata, reputando la somma congrua in relazione alle “attività concretamente eseguite” ed al “valore della controversia”, nell'esercizio del legittimo potere di liquidare i compensi anche al di sotto dei parametri di cui al D.M. 55/2014 dandone motivazione.
3. Orbene, premesso che non è previsto il rimedio dell'appello avverso l'ordinanza di rigetto dell'istanza di correzione di errore materiale, l'appello spiegato nei confronti della sentenza del Tribunale di Grosseto è fondato e va pertanto accolto.
3.1 Sussiste, invero, la denunciata violazione del D.M. 55/2014, in quanto il valore della controversia oggetto del giudizio in primo grado si determina, indubbiamente, in base all'importo del decreto ingiuntivo opposto, pari ad € 416.673,00, sicché i parametri applicabili in base al citato D.M. sono quelli previsti per le controversie rientranti nello scaglione da €
52.000,01 ad € 260.000,00.
L'importo liquidato dal Tribunale, pari ad € 7.616,00, corrisponde esattamente alla somma dei valori medi delle quattro fasi previsti, viceversa, dal D.M. 55/2014 per le cause di valore compreso tra € 5.200,01 ed € 26.000,01, perciò appare evidente che il Tribunale abbia errato nell'individuazione dello scaglione di riferimento.
L'art. 4, comma primo, D.M. 55/2014, come modificato dal D.M. 37/2018 e poi dal D.M.
147/2022, prevede che “Il giudice tiene conto dei valori medi di cui alle tabelle allegate, che, in applicazione dei parametri generali, possono essere aumentati fino al 50 per cento ovvero possono essere diminuiti in ogni caso non oltre il 50 per cento”.
Come chiarito dalla Corte di Cassazione nella sentenza n. 9815 del 2023, “la novellata previsione dell'art. 4, comma primo, è difforme dal punto di vista letterale dalle precedenti disposizioni regolamentari, che non contemplavano un vincolo espresso in ordine alla massima riduzione applicabile, limitandosi a disporre che detta riduzione non poteva di regola essere superiore al 50%. Sulla scorta di tale ultimo elemento testuale e alla luce del ritenuto carattere non vincolante dei parametri di liquidazione, questa Corte era giunta a sostenere che la quantificazione del compenso e delle spese processuali fosse espressione di un potere discrezionale riservato al giudice, e che la liquidazione, se contenuta entro i valori pagina 4 di 7 tabellari minimi e massimi, non richiedeva un'apposita motivazione e non era sottoposta al controllo di legittimità, dovendosi invece giustificare la scelta del giudice di aumentare o diminuire ulteriormente gli importi da riconoscere, fatto salvo l'obbligo di non attribuire somme simboliche, lesive del decorso professionale (Cass. 28325/2022; Cass. 14198/2022;
Cass. 19989/2021; Cass. 89/2021; Cass. 10343/2020). A tale approdo interpretativo, tuttora valido per le spese processuali e i compensi professionali regolati dal D.M. 55/2014, non può darsi continuità anche per quelli sottoposti al regime introdotto dal D.M. 37/2018: non è più consentita la liquidazione di importi risultanti da una riduzione superiore alla percentuale massima del 50% dei parametri medi e ciò per effetto di una scelta normativa intenzionale, volta a circoscrivere il potere del giudice di quantificare il compenso – o le spese processuali
– e a garantire, attraverso una limitata flessibilità del parametri tabellari, l'uniformità e la prevedibilità delle liquidazioni a tutela del decoro della professione e del livello della prestazione professionale”.
È appena il caso di osservare che alla controversia di cui in questo caso si discorre (in primo grado introdotta nel 2015 e conclusasi nel 2023) è applicabile l'ultima versione del
D.M. 55/2014, atteso che tanto il D.M. 37/2018 quanto il D.M. 147/2022 stabiliscono che le rispettive disposizioni (modificative del testo del primo decreto) si applicano alle liquidazioni successive alla loro entrata in vigore o alle prestazioni professionali esaurite dopo.
La censura è quindi fondata, avendo il Tribunale riconosciuto a titolo di compensi, in relazione al valore della causa, somme inferiori a quelle risultanti dalla massima riduzione percentuale consentita dal citato art. 4, comma primo, D.M. 55/2014, nel testo così come novellato, attribuendo oltretutto un importo onnicomprensivo senza distinzione per fasi (cfr.
Cass. 6518/2022, 23873/2021, 19482/2018, 6306/2016).
3.2 Peraltro – e venendo così a quanto ulteriormente dedotto dall'appellata – nemmeno risulta dalla motivazione della sentenza che il giudice grossetano abbia inteso effettivamente discostarsi dall'applicazione delle tabelle ministeriali (ciò che comunque, per le ragioni spiegate, ossia per il carattere inderogabile dei valori minimi, non avrebbe potuto fare), reputando in concreto “congruo” l'importo di € 7.616,00. Nella parte motiva, infatti, si legge soltanto quanto appresso: “Le spese seguono il criterio di soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo, secondo i parametri previsti dal D.M. n. 55/2014, tenuto conto delle attività concretamente eseguite dalle parti e del valore della controversia”. Tale passaggio rileva il chiaro intento di assumere a base della liquidazione pur sempre i parametri stabiliti pagina 5 di 7 dal decreto ministeriale, potendo al più un adeguamento (tra i minimi ed i massimi ivi consentiti) derivare dalla considerazione “delle attività concretamente eseguite dalle parti e del valore della controversia”.
Non è comunque questo il caso che giustifica uno scostamento, in via di riduzione, dai valori medi previsti dal D.M. 55/2014 per le cause di valore compreso tra € 260.000,01 ad €
520.000,00. Infatti, già l'importo del decreto ingiuntivo (€ 416.673,00) è prossimo al limite massimo dello scaglione;
quanto poi alle attività concretamente eseguite dalle parti, risulta che, dopo gli atti introduttivi, le difese hanno avuto svolgimento con la partecipazione a diverse udienze, il deposito di memorie e l'assistenza alle prove testimoniali raccolte. Non può condividersi, perciò, l'assunto secondo cui l'attività sarebbe stata “ben modesta” (pag. 3 comparsa di costituzione appellata), fermo restando che, comunque, qualora anche così fosse, il carattere modesto dell'attività, tale da giustificare, in ipotesi, una riduzione del parametro medio, verrebbe ad essere “compensato” dal valore del giudizio, atto a legittimare, viceversa, un aumento dello stesso.
4. In conclusione, perciò, in parziale riforma della sentenza appellata, vanno liquidati in favore dell'appellante i compensi per il primo grado di giudizio secondo i suddetti valori medi ex D.M. 55/2014 e succ. mod., § 2 delle tabelle ad esso allegate, e quindi: € 3.544,00 fase 1, €
2.338,00 fase 2, € 10.411,00 fase 3, € 6.164,00 fase 4, in tutto € 22.457,00 oltre accessori di legge.
5. In applicazione del principio di soccombenza, le spese del presente grado di giudizio vanno poste a carico dell'appellata.
La liquidazione si opera in base allo stesso D.M. sopra citato, § 12 delle tabelle, giustificandosi in questo caso la riduzione ai valori minimi per la semplicità della lite.
Il valore della causa va individuato in questo caso nella misura del maggior compenso preteso dall'appellante e dunque rientra nello scaglione da € 5.200,01 ad € 26.000,00.
Pertanto:
€ 567,00 fase 1, € 461,00 fase 2, € 922,00 fase 3 ed € 956,00 fase 4, in tutto € 2.906,00 oltre accessori di legge.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Firenze, sezione terza civile, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza disattesa, così provvede:
pagina 6 di 7 1. dichiara inammissibile l'appello avverso l'ordinanza di rigetto dell'istanza di correzione ex art. 287 c.p.c. emessa dal Tribunale di Grosseto e depositata il 18/4/2023;
2. in accoglimento dell'appello proposto avvero la sentenza n. 155/2023 del Tribunale di
Grosseto depositata in data 13/2/2023 ed in parziale riforma della stessa, condanna la al pagamento in favore di Controparte_1 Parte_1 delle spese processuali del primo grado di giudizio liquidate in € 22.457,00 a titolo
[...] di compensi, oltre al 15% sui compensi per rimborso forfettario di spese generali, nonché oltre cap e iva secondo legge;
3. condanna parte appellata a rimborsare a parte appellante le spese del presente grado di giudizio che liquida in € 355,50 per esborsi e in € 2.906,00 per compensi professionali di avvocato, oltre al 15% sui compensi per rimborso forfettario di spese generali, nonché oltre cap e iva secondo legge.
Firenze, 7 maggio 2025
Il Consigliere est.
Paolo Masetti Il Presidente Carlo Breggia
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
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