Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Caserta, sez. XII, sentenza 23/01/2026, n. 310
CGT1
Sentenza 23 gennaio 2026

Argomenti

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore
  • Accolto
    Violazione meramente formale

    La Corte ritiene che la mancata apposizione del visto di conformità, quando il credito è incontestato e legittimo, non costituisce una violazione sostanziale né fraudolenta, non arrecando pregiudizio alle casse erariali o alle azioni di controllo. La società ha sanato la violazione con dichiarazione integrativa prima della notifica dell'atto di recupero.

  • Accolto
    Decadenza del potere di accertamento

    La Corte non si pronuncia esplicitamente su questo punto, ma accoglie il ricorso basandosi sulla natura formale della violazione e sulla sanatoria intervenuta.

  • Accolto
    Violazione del principio di collaborazione e buona fede

    La Corte non si pronuncia esplicitamente su questo punto, ma accoglie il ricorso basandosi sulla natura formale della violazione e sulla sanatoria intervenuta.

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Caserta, sez. XII, sentenza 23/01/2026, n. 310
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Caserta
    Numero : 310
    Data del deposito : 23 gennaio 2026

    Testo completo