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Sentenza 29 aprile 2025
Sentenza 29 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 29/04/2025, n. 1204 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 1204 |
| Data del deposito : | 29 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. n. 2690/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
SEZIONE PRIMA CIVILE composta dai magistrati:
- dott. Domenico Bonaretti presidente relatore
- dott.ssa Beatrice Siccardi consigliere
- dott.ssa Cristina Ravera consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. r.g. 2690/2024, promossa in grado di appello con atto di citazione notificato in data 1.10.2024
DA
(C.F. ), difesa e rappresentata Parte_1 C.F._1
dall'avv.to Andra Ruocco ( ed elettivamente Email_1
domiciliata presso il di lui studio in Foggia, Via Lustro, n. 29,
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. e P. IVA ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1
rappresentante pro tempore, difesa e rappresentata dagli avv.ti Marco Romanelli
( ) e Lorenzo Marcoaldi Email_2
( ) ed elettivamente domiciliata presso il di Email_3
loro studio in Roma, Via di San Valentino, n. 21,
APPELLATA pagina 1 di 11 Oggetto: mutuo
Causa posta in deliberazione, all'esito della discussione orale svoltasi ex art. 350-bis
c.p.c. all'udienza del 16.04.2025, sulle conclusioni precisate dalle parti all'udienza del
26.03.2025 e di seguito riportate
Conclusioni
Per Parte_1
a) Accertare e dare atto che il TAEG indicato nel contratto de quo dalla Società convenuta è inferiore
a quello effettivamente praticato, come meglio specificato in narrativa.
b) Per gli effetti, disporre la nullità parziale del contratto, con conseguente applicazione al finanziamento dei tassi BOT ex art. 125 bis, comma 7, TUB, con rideterminazione del saldo del rapporto di finanziamento.
c) Condannare la Società convenuta al pagamento in favore del ricorrente della complessiva somma di
€ 13.076,75 (€ 5.292,37 + € 7.784,38) ovvero di quella somma maggiore o minore ritenuta di giustizia, oltre interessi al soddisfo.
d) Con condanna della Società convenuta, in ogni caso, al pagamento delle spese e competenze di lite
(comprese quelle per la redazione delle consulenze di parte, come da pro forma allegato in perizia, all.
2), con distrazione in favore del difensore antistatario.
In via istruttoria, chiede ammettersi consulenza tecnica contabile per accertare l'effettivo TAEG applicato ai contratti per cui è causa e rideterminare il piano di ammortamento ai tassi BOT ex art.
125 bis TUB con quantificazione delle somme pagate in eccesso dal ricorrente.
Per Controparte_1
Voglia l'ecc.ma Corte di Appello di Milano, respinta ogni istanza, eccezione o motivo di gravame avverso:
- rigettare integralmente l'appello promosso dalla sig.ra confermando integralmente la Pt_1
Sentenza n. 5747/2024.
Con vittoria di spese e compensi
FATTO E PROCESSO
Con ricorso ex art. 281-decies c.p.c., citava in giudizio dinanzi al Parte_1
Tribunale di Milano (di seguito anche solo ), esponendo: Controparte_1 CP_1
pagina 2 di 11 - di aver sottoscritto con due contratti di apertura di credito revolving: l'uno il CP_1
16.9.2011, con affidamento di € 600,00, e l'altro il 17.5.2012, con affidamento di
€ 3.500,00;
- che il TAEG indicato in entrambi i contratti (nella misura rispettivamente del 21,36% e del 16,53%) era inferiore a quello effettivamente praticato, in quanto determinato con criteri differenti da quelli prescritti dalla normativa regolamentare: il riferimento era al combinato disposto delle previsioni dell'Allegato 5C, lett. d) delle disposizioni sulla “Trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari” della Banca d'IA del 9.2.2011 e del provvedimento del 29.7.2009 dell'Autorità, come dal primo modificato. Ed invero, osservava la difesa, tali disposizioni imponevano l'utilizzo di un piano di rimborso di 12 mesi quale piano di ammortamento teorico sulla cui base sviluppare il calcolo del TAEG, allorché, come in questo caso – trattandosi di aperture di credito revolving a tempo indeterminato –, non fosse predeterminabile né la durata del credito, né l'importo dei singoli rimborsi. Adoperando tale metodologia di calcolo, si giungeva a un
TAEG di misura maggiore di quella pattuita, pari rispettivamente al 22,0844% e al 17,0014%, come risultante da due perizie di parte (una per contratto) allegate al ricorso;
- che il suddetto errore comportava la nullità del tasso di interesse concordato ai sensi dell'art. 125-bis, comma 6, TUB e l'obbligo di sostituirlo con il tasso legale previsto dal successivo comma 7 della stessa disposizione1.
Conclusivamente, parte ricorrente chiedeva, previe le declaratorie del caso, la condanna di alla restituzione degli importi versati in eccedenza a titolo di interessi CP_1
pagina 3 di 11 convenzionali, quantificati – in base agli esiti delle perizie di parte – in € 5.292,37 con riferimento al primo contratto e in € 7.784,38 con riferimento al secondo, oltre al pagamento delle spese sostenute per le consulenze di parte.
costituendosi in giudizio, per quanto di attuale rilievo, contestava la fondatezza CP_1
nel merito delle domande avversarie, di cui chiedeva il rigetto.
All'esito del giudizio, il Tribunale di Milano, con sentenza n. 5747/2024 emessa ex art. 281-sexies c.p.c. in data 5 giugno 2024, ha respinto le domande proposte da Parte_1
condannandola alla rifusione delle spese processuali in favore della resistente.
[...]
Le ragioni poste a fondamento della decisione, frutto dell'applicazione del criterio della ragione più liquida, possono essere riassunte come segue:
- diversamente da quanto sostenuto dalla ricorrente, nel caso di specie non ricorreva l'ipotesi di nullità prevista dall'art. 125-bis, comma 6, TUB. Infatti, ad avviso del
Tribunale, la disposizione non prevede la nullità del TAEG quale conseguenza della sua erronea quantificazione, disciplinando “testualmente, la nullità derivata delle clausole con le quali siano convenuti tra le parti costi non conteggiati nel
TAEG i quali non saranno, pertanto, dovuti” (sentenza, p. 6);
- d'altro canto, il comma successivo della norma prevede l'applicazione del tasso sostitutivo solo nelle ipotesi di mancata indicazione del TAEG, ovvero nei casi di nullità della clausola che lo prevede: nondimeno, era pacifico che entrambi i contratti ne recassero l'indicazione e, d'altro canto, la ricorrente non aveva dedotto specificamente alcun motivo di nullità dello stesso TAEG, limitandosi a prospettare l'erroneità del sotteso calcolo;
- pertanto, doveva ritenersi che la pretesa attorea di ottenere “in caso di errata indicazione del TAEG per mancata considerazione di alcuni costi, oltre alla dichiarazione di nullità delle clausole che prevedono tali costi, che non saranno quindi dovuti, anche la sostituzione del tasso di interesse effettivamente e validamente convenuto tra le parti con il tasso di interesse legale, non [era] giustificata dall'effettivo tenore letterale dell'art. 125-bis.7 TUB che ricollega
pagina 4 di 11 alle sole ipotesi di mancata indicazione del TAEG o di nullità della relativa clausola contrattuale, l'applicazione al rapporto del tasso di interesse sostitutivo.
Allo stesso modo l'eventuale errore nella quantificazione del TAEG, determinato da una scorretta applicazione della normativa regolamentare, pur determinando un inadempimento degli obblighi dell'intermediario, tutelabile in termini risarcitori, non comporta la nullità del tasso di interesse concordato in forza delle disposizioni richiamate” (sentenza, p. 7).
GIUDIZIO DI APPELLO ha proposto appello, articolando un unico motivo di gravame e Parte_1
insistendo, in riforma della sentenza impugnata, per l'accoglimento delle conclusioni rassegnate nel primo grado di giudizio.
In via istruttoria, ha chiesto ammettersi CTU contabile per accertare l'effettivo TAEG applicato ai contratti e rideterminare il piano di ammortamento con applicazione del tasso di cui all'art. 125-bis, comma 7, TUB.
Instaurato il contraddittorio, si è costituita concludendo per il rigetto dell'appello, CP_1
in quanto infondato in fatto ed in diritto, con conferma della sentenza impugnata.
All'udienza di prima comparizione, celebratasi dinanzi al presidente istruttore in data
25.3.2025, veniva fissata l'udienza del 16.4.2025 ex art. 350-bis c.p.c. per la discussione dinanzi al Collegio e, depositate dalle parti le note difensive autorizzate, la Corte, all'esito della discussione orale, ha trattenuto la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'unico motivo di appello proposto, la ha dedotto l'erronea e/o falsa Pt_1
applicazione dell'art. 125-bis TUB: ad avviso della difesa, il giudice di prime cure avrebbe errato nel ritenere che dall'indicazione in contratto di un TAEG calcolato in modo scorretto non consegua la nullità della clausola di determinazione degli interessi ai sensi del sesto comma della disposizione.
pagina 5 di 11 In particolare, la difesa ha ribadito, anche in questa sede, che il suddetto errore sarebbe frutto dell'utilizzo di una metodologia di calcolo difforme da quella prevista dall'Allegato 5C delle disposizioni sulla “Trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari” della Banca d'IA del 9.2.2011, tradottosi nella considerazione, ai fini del calcolo dell'indicatore, di costi inferiori rispetto a quelli pubblicizzati in contratto;
un simile modus operandi della parte finanziatrice sarebbe idoneo a pregiudicare la validità sia delle clausole che prevedono i costi, sia della clausola che indica il TAEG: “se è nulla - in re ipsa - la clausola relativa al costo, non potrà che essere nulla anche la clausola relativa al TAEG calcolato non considerando tale costo;
ai sensi del settimo comma, infatti, tale specifica ipotesi comporta l'applicazione dei tassi BOT” (atto di appello, pp. 10-11).
Inoltre, ad avviso dell'appellante, non potrebbe neppure ritenersi che le parti abbiano derogato convenzionalmente alla metodologia di calcolo di cui all'Allegato 5C: posto che tale provvedimento– in quanto munito di natura regolamentare – è una fonte nel diritto, una previsione contrattuale con esso contrastante sarebbe “contra legem oltre che vessatoria ai sensi dell'art. 33, d. lgs. n. 206/2005 (codice del consumo)” (ibidem, p. 12).
Parte appellante, da ultimo, a fronte della ritenuta fondatezza di tali doglianze, nonché dell'asserita erroneità dell'indicazione del TAEG pubblicizzato in entrambi i contratti, ha insistito nell'affermare il proprio diritto alla restituzione delle somme versate in eccedenza a titolo di interessi, come già quantificate nel precedente grado di giudizio in complessivi € 13.076,75 (di cui € 5.292,37 per il primo contratto ed € 7.784,38 per il secondo).
L'appellata, nel contestare il fondamento del gravame, ha manifestato condivisione all'iter argomentativo seguito dal primo giudice, ritenendolo immune dalle censure ex adverso articolate;
ciò con la precisazione che qualsiasi questione attinente alla determinazione del TAEG riguarderebbe l'adempimento degli obblighi di comportamento della parte finanziatrice e non anche la validità del contratto: sicché una sua eventuale erroneità potrebbe essere rilevante soltanto sotto il profilo della responsabilità precontrattuale o contrattuale dell'istituto finanziatore, sempre che questa pagina 6 di 11 venga opportunamente allegata e suffragata dalla parte che si assume danneggiata
(circostanza, in questo caso, non verificatasi).
Ad ogni buon conto, sempre secondo l'appellata, da tutta la documentazione prodotta risulta che il TAEG indicato in entrambi i contratti è stato correttamente calcolato.
L'appello è infondato.
Facendo applicazione del cd. principio della ragione più liquida – ossia del principio desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost. secondo cui “la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente le altre, imponendosi, a tutela di esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, un approccio interpretativo che comporti la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo, piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica e sostituisca il profilo dell'evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare ai sensi dell'art. 276 c.p.c.” (ex multis, Cass. civ. n. 363/2019 e n. 693/2024) – questa Corte ritiene di dover innanzi tutto esaminare la questione relativa alla ritenuta erroneità del calcolo del TAEG pubblicizzato nei contratti per cui è causa, rilevando sin d'ora l'infondatezza della tesi dell'attuale appellante.
Secondo quest'ultima, il TAEG indicato nei contratti di apertura di credito revolving sottoscritti dalla avrebbe inglobato costi (non meglio precisati) inferiori a quelli Pt_1
effettivi, in quanto non calcolato su base annuale (ossia utilizzando, quale piano di ammortamento ipotetico di riferimento, un piano di rimborso di 12 mesi), come prescritto dalla normativa regolamentare. Infatti, osserva la difesa, l'allegato 5C, lett. d) delle disposizioni sulla “Trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari.
Correttezza delle relazioni tra intermediari e clienti” adottate dalla Banca d'IA il
9.02.2011 (che hanno integrato e modificato il provvedimento del 29.07.2009 dell'Autorità vertente sulla stessa materia)2, tra le “ulteriori ipotesi di calcolo del TAEG” prevede che
“se non è stabilito un calendario per il rimborso [vale a dire, come precisato nel provvedimento del 2009, ove non sia predeterminabile né la durata del credito, né l'importo dei singoli rimborsi] si presume che: i) il credito sia fornito per un periodo di un anno;
e ii) il credito, comprensivo di capitale e interessi, sarà rimborsato in dodici rate mensili di uguale importo” (doc. n. 3 fascicolo appellante).
Tale sarebbe la fattispecie per cui è causa, posto che nessuno dei due contratti prevede
“un calendario per il rimborso”, avendo ciascuno ad oggetto un'“apertura di credito revolving a tempo indeterminato”.
Tali argomentazioni non sembrano alla Corte condivisibili.
Invero, la tesi propugnata dalla difesa di parte appellante trascura la nozione di calendario per il rimborso, contenuta nell'art. art. 10.3.3, lett. i) del provvedimento della
Banca d'IA del 29.7.2009 (come modificato dal provvedimento del 2011), secondo cui il
TAEG relativo alle carte di credito revolving deve essere calcolato adoperando la metodologia di calcolo di cui all'allegato 5C tutte le volte in cui “non sia predeterminabile né la durata del credito, né l'importo dei singoli rimborsi, essendo solamente prestabilita la periodicità con cui il cliente dovrà versare le rate minime”
(doc. n. 4 fascicolo appellante).
Ma tale non è l'odierna species facti.
A ben vedere, infatti, ciascuno dei contratti, unitamente al documento SECCI (Standard
European Consumer Credit Information) contenente le rispettive condizioni economiche, reca l'indicazione del “rimborso mensile” rateale, precisandone l'importo, che risulta, pertanto, specificamente predeterminato (in particolare, € 25,00 nel contratto del 16.09.2011 ed
€ 105,00 nel contratto del 17.05.2012): in definitiva, tanto la pattuizione del 2011, quanto quella del 2012 recano tutti gli elementi necessari per consentire al consumatore di avere precisa contezza dell'entità del piano di restituzione, indicando sia “l'importo totale dovuto” (esplicitato in entrambi i moduli SECCI), sia l'ammontare del rimborso mensile.
Pertanto, secondo questa Corte, il calcolo del TAEG di entrambe le aperture di credito revolving non doveva avvenire attraverso il criterio di cui alla lett. d) dell'Allegato 5C, non sussistendo i presupposti che impongono alla parte finanziatrice di utilizzarlo;
al pagina 8 di 11 contrario, come efficacemente osservato dall'appellata, le operazioni per cui è causa sono ambedue sussumibili nell'ipotesi di cui alla lett. a) dello stesso allegato.
Tale disposizione prevede che il TAEG sia calcolato supponendo “che l'importo totale del credito sia utilizzato immediatamente e per intero” in quei contratti ove si lasci “al consumatore libertà di utilizzo”; tale è il caso di specie, non risultando alcuna indicazione in senso contrario. Anzi, in entrambi i moduli SECCI, alla voce “Condizioni di prelievo – Modalità e tempi con i quali il consumatore può utilizzare il credito” è indicata la locuzione “Fido utilizzabile dalla conclusione del contratto” (con la sola eccezione del contratto del 2011, che prevede anche un limite massimo di prelievo giornaliero – previsione che, tuttavia, nulla dice in ordine ai limiti di utilizzo del fido).
A fronte dall'esempio rappresentativo del calcolo del TAEG illustrato in entrambi i prospetti SECCI, è indubbio che sia stato proprio questo il criterio utilizzato da In CP_1
particolare:
- nel modulo SECCI del contratto del 2011 è previsto che “il TAEG è stato calcolato sulla base delle seguenti ipotesi: - un solo utilizzo iniziale di Euro
600,00 pari al Fido o al primo utilizzo contestuale alla richiesta del conto PIM. – il rimborso dell'importo totale dovuto dal consumatore, indicato alla specifica voce, in rate mensili di importo unitario indicato alla voce Rate ed eventualmente rata finale di conguaglio” (doc. n. 3 fascicolo appellata);
- similmente, nel modulo SECCI relativo al contratto del 2012, è stato previsto che
“il TAEG è stato calcolato sulla base delle seguenti ipotesi: - un solo utilizzo iniziale di Euro 3.500,00 pari al Fido per apertura di credito o, nel caso di conto
PIM, pari al primo utilizzo se contestuale alla richiesta di apertura di credito;
– il rimborso dell'importo totale dovuto dal consumatore, indicato alla specifica voce, in rate mensili di importo unitario indicato alla voce Rate ed eventuale rata finale di conguaglio. In caso di scelta iniziale di rimborso a saldo il Taeg è comunque calcolato sulla base della rata che sarebbe dovuta in caso di scelta di rimborso rateale”.
pagina 9 di 11 In definitiva, le superiori considerazioni consentono a questa Corte di rilevare la correttezza del calcolo del TAEG pubblicizzato nei contratti di apertura di credito revolving del 16.9.2011 e del 17.5.2012 e, quindi, l'infondatezza delle domande formulate da Parte_1
Per le stesse ragioni, non può che evidenziarsi l'integrale irrilevanza dell'esperimento della CTU contabile richiesta da parte appellante ai fini del calcolo del TAEG effettivo applicato ad entrambi i contratti e della rideterminazione del piano di ammortamento: operazioni, queste ultime, del tutto superflue, a fronte della linearità dell'operato dell'appellata nella determinazione del costo effettivo delle operazioni di finanziamento praticate dalla mediante la sottoscrizione dei due contratti di apertura di credito. Pt_1
Conclusivamente, per tutti i motivi sopra esposti, l'appello va respinto, se pur con articolazione motivazionale diversa rispetto a quella della sentenza impugnata.
Le spese di lite del presente grado vengono poste, per la soccombenza, a carico di parte appellante e, tenuto conto della natura e del valore della controversia, nonché dei parametri e criteri tutti ex D.M. n. 55/2014 e ss.mm.ii., vengono liquidate in complessivi euro 3.966,00, oltre spese generali (15%), iva e cpa come per legge.
Infine, la Corte dà atto che, nel caso di specie, sussistono in capo all'appellante i presupposti per il pagamento del doppio contributo, ex art. 13, comma 1 quater, del
D.P.R. n. 115/02.
P.Q.M.
La Corte d'appello di Milano, disattesa o assorbita ogni contraria o ulteriore domanda, istanza ed eccezione, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, così provvede:
1) respinge l'appello proposto da avverso la sentenza n. 5747/2024 Parte_1
emessa e pubblicata in data 5 giugno 2024 dal Tribunale di Milano;
pagina 10 di 11 2) condanna parte appellante, alla rifusione, in favore di delle Controparte_1
ulteriori spese del grado, che liquida in euro 3.966,00 per compensi, oltre rimborso forfetario nella misura del 15%, Iva e cpa come per legge;
3) dà atto che sussistono, in capo alla parte appellante, i presupposti di cui all'art. 13, comma 1 – quater, del D.P.R. n. 115/02 per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto a norma del comma 1
– bis art. 13 cit.
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 16.04.2025
Il presidente est.
Domenico Bonaretti
pagina 11 di 11 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 “
6. Sono nulle le clausole del contratto relative a costi a carico del consumatore che, contrariamente a quanto previsto ai sensi dell'articolo 121, comma 1, lettera e), non sono stati inclusi o sono stati inclusi in modo non corretto nel TAEG pubblicizzato nella documentazione predisposta secondo quanto previsto dall'articolo 124. La nullità della clausola non comporta la nullità del contratto.
7. Nei casi di assenza o di nullità delle relative clausole contrattuali:
1. a) il TAEG equivale al tasso nominale minimo dei buoni del tesoro annuali o di altri titoli similari eventualmente indicati dal Ministro dell'economia e delle finanze, emessi nei dodici mesi precedenti la conclusione del contratto. Nessuna altra somma è dovuta dal consumatore a titolo di tassi di interesse, commissioni o altre spese;
2. b) la durata del credito è di trentasei mesi.” 2 In particolare, trattasi di un provvedimento della Banca d'IA attinente alla disciplina degli aspetti tecnici del credito al consumo, adottato in esecuzione del compito affidatole dal D. Lgs. n. 141/2010 e ss. mm. ii., che ha sostituito il Capo II del
Titolo VI del TUB, in recepimento della direttiva 2008/48/CE sui contratti di credito al consumo. pagina 7 di 11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
SEZIONE PRIMA CIVILE composta dai magistrati:
- dott. Domenico Bonaretti presidente relatore
- dott.ssa Beatrice Siccardi consigliere
- dott.ssa Cristina Ravera consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. r.g. 2690/2024, promossa in grado di appello con atto di citazione notificato in data 1.10.2024
DA
(C.F. ), difesa e rappresentata Parte_1 C.F._1
dall'avv.to Andra Ruocco ( ed elettivamente Email_1
domiciliata presso il di lui studio in Foggia, Via Lustro, n. 29,
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. e P. IVA ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1
rappresentante pro tempore, difesa e rappresentata dagli avv.ti Marco Romanelli
( ) e Lorenzo Marcoaldi Email_2
( ) ed elettivamente domiciliata presso il di Email_3
loro studio in Roma, Via di San Valentino, n. 21,
APPELLATA pagina 1 di 11 Oggetto: mutuo
Causa posta in deliberazione, all'esito della discussione orale svoltasi ex art. 350-bis
c.p.c. all'udienza del 16.04.2025, sulle conclusioni precisate dalle parti all'udienza del
26.03.2025 e di seguito riportate
Conclusioni
Per Parte_1
a) Accertare e dare atto che il TAEG indicato nel contratto de quo dalla Società convenuta è inferiore
a quello effettivamente praticato, come meglio specificato in narrativa.
b) Per gli effetti, disporre la nullità parziale del contratto, con conseguente applicazione al finanziamento dei tassi BOT ex art. 125 bis, comma 7, TUB, con rideterminazione del saldo del rapporto di finanziamento.
c) Condannare la Società convenuta al pagamento in favore del ricorrente della complessiva somma di
€ 13.076,75 (€ 5.292,37 + € 7.784,38) ovvero di quella somma maggiore o minore ritenuta di giustizia, oltre interessi al soddisfo.
d) Con condanna della Società convenuta, in ogni caso, al pagamento delle spese e competenze di lite
(comprese quelle per la redazione delle consulenze di parte, come da pro forma allegato in perizia, all.
2), con distrazione in favore del difensore antistatario.
In via istruttoria, chiede ammettersi consulenza tecnica contabile per accertare l'effettivo TAEG applicato ai contratti per cui è causa e rideterminare il piano di ammortamento ai tassi BOT ex art.
125 bis TUB con quantificazione delle somme pagate in eccesso dal ricorrente.
Per Controparte_1
Voglia l'ecc.ma Corte di Appello di Milano, respinta ogni istanza, eccezione o motivo di gravame avverso:
- rigettare integralmente l'appello promosso dalla sig.ra confermando integralmente la Pt_1
Sentenza n. 5747/2024.
Con vittoria di spese e compensi
FATTO E PROCESSO
Con ricorso ex art. 281-decies c.p.c., citava in giudizio dinanzi al Parte_1
Tribunale di Milano (di seguito anche solo ), esponendo: Controparte_1 CP_1
pagina 2 di 11 - di aver sottoscritto con due contratti di apertura di credito revolving: l'uno il CP_1
16.9.2011, con affidamento di € 600,00, e l'altro il 17.5.2012, con affidamento di
€ 3.500,00;
- che il TAEG indicato in entrambi i contratti (nella misura rispettivamente del 21,36% e del 16,53%) era inferiore a quello effettivamente praticato, in quanto determinato con criteri differenti da quelli prescritti dalla normativa regolamentare: il riferimento era al combinato disposto delle previsioni dell'Allegato 5C, lett. d) delle disposizioni sulla “Trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari” della Banca d'IA del 9.2.2011 e del provvedimento del 29.7.2009 dell'Autorità, come dal primo modificato. Ed invero, osservava la difesa, tali disposizioni imponevano l'utilizzo di un piano di rimborso di 12 mesi quale piano di ammortamento teorico sulla cui base sviluppare il calcolo del TAEG, allorché, come in questo caso – trattandosi di aperture di credito revolving a tempo indeterminato –, non fosse predeterminabile né la durata del credito, né l'importo dei singoli rimborsi. Adoperando tale metodologia di calcolo, si giungeva a un
TAEG di misura maggiore di quella pattuita, pari rispettivamente al 22,0844% e al 17,0014%, come risultante da due perizie di parte (una per contratto) allegate al ricorso;
- che il suddetto errore comportava la nullità del tasso di interesse concordato ai sensi dell'art. 125-bis, comma 6, TUB e l'obbligo di sostituirlo con il tasso legale previsto dal successivo comma 7 della stessa disposizione1.
Conclusivamente, parte ricorrente chiedeva, previe le declaratorie del caso, la condanna di alla restituzione degli importi versati in eccedenza a titolo di interessi CP_1
pagina 3 di 11 convenzionali, quantificati – in base agli esiti delle perizie di parte – in € 5.292,37 con riferimento al primo contratto e in € 7.784,38 con riferimento al secondo, oltre al pagamento delle spese sostenute per le consulenze di parte.
costituendosi in giudizio, per quanto di attuale rilievo, contestava la fondatezza CP_1
nel merito delle domande avversarie, di cui chiedeva il rigetto.
All'esito del giudizio, il Tribunale di Milano, con sentenza n. 5747/2024 emessa ex art. 281-sexies c.p.c. in data 5 giugno 2024, ha respinto le domande proposte da Parte_1
condannandola alla rifusione delle spese processuali in favore della resistente.
[...]
Le ragioni poste a fondamento della decisione, frutto dell'applicazione del criterio della ragione più liquida, possono essere riassunte come segue:
- diversamente da quanto sostenuto dalla ricorrente, nel caso di specie non ricorreva l'ipotesi di nullità prevista dall'art. 125-bis, comma 6, TUB. Infatti, ad avviso del
Tribunale, la disposizione non prevede la nullità del TAEG quale conseguenza della sua erronea quantificazione, disciplinando “testualmente, la nullità derivata delle clausole con le quali siano convenuti tra le parti costi non conteggiati nel
TAEG i quali non saranno, pertanto, dovuti” (sentenza, p. 6);
- d'altro canto, il comma successivo della norma prevede l'applicazione del tasso sostitutivo solo nelle ipotesi di mancata indicazione del TAEG, ovvero nei casi di nullità della clausola che lo prevede: nondimeno, era pacifico che entrambi i contratti ne recassero l'indicazione e, d'altro canto, la ricorrente non aveva dedotto specificamente alcun motivo di nullità dello stesso TAEG, limitandosi a prospettare l'erroneità del sotteso calcolo;
- pertanto, doveva ritenersi che la pretesa attorea di ottenere “in caso di errata indicazione del TAEG per mancata considerazione di alcuni costi, oltre alla dichiarazione di nullità delle clausole che prevedono tali costi, che non saranno quindi dovuti, anche la sostituzione del tasso di interesse effettivamente e validamente convenuto tra le parti con il tasso di interesse legale, non [era] giustificata dall'effettivo tenore letterale dell'art. 125-bis.7 TUB che ricollega
pagina 4 di 11 alle sole ipotesi di mancata indicazione del TAEG o di nullità della relativa clausola contrattuale, l'applicazione al rapporto del tasso di interesse sostitutivo.
Allo stesso modo l'eventuale errore nella quantificazione del TAEG, determinato da una scorretta applicazione della normativa regolamentare, pur determinando un inadempimento degli obblighi dell'intermediario, tutelabile in termini risarcitori, non comporta la nullità del tasso di interesse concordato in forza delle disposizioni richiamate” (sentenza, p. 7).
GIUDIZIO DI APPELLO ha proposto appello, articolando un unico motivo di gravame e Parte_1
insistendo, in riforma della sentenza impugnata, per l'accoglimento delle conclusioni rassegnate nel primo grado di giudizio.
In via istruttoria, ha chiesto ammettersi CTU contabile per accertare l'effettivo TAEG applicato ai contratti e rideterminare il piano di ammortamento con applicazione del tasso di cui all'art. 125-bis, comma 7, TUB.
Instaurato il contraddittorio, si è costituita concludendo per il rigetto dell'appello, CP_1
in quanto infondato in fatto ed in diritto, con conferma della sentenza impugnata.
All'udienza di prima comparizione, celebratasi dinanzi al presidente istruttore in data
25.3.2025, veniva fissata l'udienza del 16.4.2025 ex art. 350-bis c.p.c. per la discussione dinanzi al Collegio e, depositate dalle parti le note difensive autorizzate, la Corte, all'esito della discussione orale, ha trattenuto la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'unico motivo di appello proposto, la ha dedotto l'erronea e/o falsa Pt_1
applicazione dell'art. 125-bis TUB: ad avviso della difesa, il giudice di prime cure avrebbe errato nel ritenere che dall'indicazione in contratto di un TAEG calcolato in modo scorretto non consegua la nullità della clausola di determinazione degli interessi ai sensi del sesto comma della disposizione.
pagina 5 di 11 In particolare, la difesa ha ribadito, anche in questa sede, che il suddetto errore sarebbe frutto dell'utilizzo di una metodologia di calcolo difforme da quella prevista dall'Allegato 5C delle disposizioni sulla “Trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari” della Banca d'IA del 9.2.2011, tradottosi nella considerazione, ai fini del calcolo dell'indicatore, di costi inferiori rispetto a quelli pubblicizzati in contratto;
un simile modus operandi della parte finanziatrice sarebbe idoneo a pregiudicare la validità sia delle clausole che prevedono i costi, sia della clausola che indica il TAEG: “se è nulla - in re ipsa - la clausola relativa al costo, non potrà che essere nulla anche la clausola relativa al TAEG calcolato non considerando tale costo;
ai sensi del settimo comma, infatti, tale specifica ipotesi comporta l'applicazione dei tassi BOT” (atto di appello, pp. 10-11).
Inoltre, ad avviso dell'appellante, non potrebbe neppure ritenersi che le parti abbiano derogato convenzionalmente alla metodologia di calcolo di cui all'Allegato 5C: posto che tale provvedimento– in quanto munito di natura regolamentare – è una fonte nel diritto, una previsione contrattuale con esso contrastante sarebbe “contra legem oltre che vessatoria ai sensi dell'art. 33, d. lgs. n. 206/2005 (codice del consumo)” (ibidem, p. 12).
Parte appellante, da ultimo, a fronte della ritenuta fondatezza di tali doglianze, nonché dell'asserita erroneità dell'indicazione del TAEG pubblicizzato in entrambi i contratti, ha insistito nell'affermare il proprio diritto alla restituzione delle somme versate in eccedenza a titolo di interessi, come già quantificate nel precedente grado di giudizio in complessivi € 13.076,75 (di cui € 5.292,37 per il primo contratto ed € 7.784,38 per il secondo).
L'appellata, nel contestare il fondamento del gravame, ha manifestato condivisione all'iter argomentativo seguito dal primo giudice, ritenendolo immune dalle censure ex adverso articolate;
ciò con la precisazione che qualsiasi questione attinente alla determinazione del TAEG riguarderebbe l'adempimento degli obblighi di comportamento della parte finanziatrice e non anche la validità del contratto: sicché una sua eventuale erroneità potrebbe essere rilevante soltanto sotto il profilo della responsabilità precontrattuale o contrattuale dell'istituto finanziatore, sempre che questa pagina 6 di 11 venga opportunamente allegata e suffragata dalla parte che si assume danneggiata
(circostanza, in questo caso, non verificatasi).
Ad ogni buon conto, sempre secondo l'appellata, da tutta la documentazione prodotta risulta che il TAEG indicato in entrambi i contratti è stato correttamente calcolato.
L'appello è infondato.
Facendo applicazione del cd. principio della ragione più liquida – ossia del principio desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost. secondo cui “la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente le altre, imponendosi, a tutela di esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, un approccio interpretativo che comporti la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo, piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica e sostituisca il profilo dell'evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare ai sensi dell'art. 276 c.p.c.” (ex multis, Cass. civ. n. 363/2019 e n. 693/2024) – questa Corte ritiene di dover innanzi tutto esaminare la questione relativa alla ritenuta erroneità del calcolo del TAEG pubblicizzato nei contratti per cui è causa, rilevando sin d'ora l'infondatezza della tesi dell'attuale appellante.
Secondo quest'ultima, il TAEG indicato nei contratti di apertura di credito revolving sottoscritti dalla avrebbe inglobato costi (non meglio precisati) inferiori a quelli Pt_1
effettivi, in quanto non calcolato su base annuale (ossia utilizzando, quale piano di ammortamento ipotetico di riferimento, un piano di rimborso di 12 mesi), come prescritto dalla normativa regolamentare. Infatti, osserva la difesa, l'allegato 5C, lett. d) delle disposizioni sulla “Trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari.
Correttezza delle relazioni tra intermediari e clienti” adottate dalla Banca d'IA il
9.02.2011 (che hanno integrato e modificato il provvedimento del 29.07.2009 dell'Autorità vertente sulla stessa materia)2, tra le “ulteriori ipotesi di calcolo del TAEG” prevede che
“se non è stabilito un calendario per il rimborso [vale a dire, come precisato nel provvedimento del 2009, ove non sia predeterminabile né la durata del credito, né l'importo dei singoli rimborsi] si presume che: i) il credito sia fornito per un periodo di un anno;
e ii) il credito, comprensivo di capitale e interessi, sarà rimborsato in dodici rate mensili di uguale importo” (doc. n. 3 fascicolo appellante).
Tale sarebbe la fattispecie per cui è causa, posto che nessuno dei due contratti prevede
“un calendario per il rimborso”, avendo ciascuno ad oggetto un'“apertura di credito revolving a tempo indeterminato”.
Tali argomentazioni non sembrano alla Corte condivisibili.
Invero, la tesi propugnata dalla difesa di parte appellante trascura la nozione di calendario per il rimborso, contenuta nell'art. art. 10.3.3, lett. i) del provvedimento della
Banca d'IA del 29.7.2009 (come modificato dal provvedimento del 2011), secondo cui il
TAEG relativo alle carte di credito revolving deve essere calcolato adoperando la metodologia di calcolo di cui all'allegato 5C tutte le volte in cui “non sia predeterminabile né la durata del credito, né l'importo dei singoli rimborsi, essendo solamente prestabilita la periodicità con cui il cliente dovrà versare le rate minime”
(doc. n. 4 fascicolo appellante).
Ma tale non è l'odierna species facti.
A ben vedere, infatti, ciascuno dei contratti, unitamente al documento SECCI (Standard
European Consumer Credit Information) contenente le rispettive condizioni economiche, reca l'indicazione del “rimborso mensile” rateale, precisandone l'importo, che risulta, pertanto, specificamente predeterminato (in particolare, € 25,00 nel contratto del 16.09.2011 ed
€ 105,00 nel contratto del 17.05.2012): in definitiva, tanto la pattuizione del 2011, quanto quella del 2012 recano tutti gli elementi necessari per consentire al consumatore di avere precisa contezza dell'entità del piano di restituzione, indicando sia “l'importo totale dovuto” (esplicitato in entrambi i moduli SECCI), sia l'ammontare del rimborso mensile.
Pertanto, secondo questa Corte, il calcolo del TAEG di entrambe le aperture di credito revolving non doveva avvenire attraverso il criterio di cui alla lett. d) dell'Allegato 5C, non sussistendo i presupposti che impongono alla parte finanziatrice di utilizzarlo;
al pagina 8 di 11 contrario, come efficacemente osservato dall'appellata, le operazioni per cui è causa sono ambedue sussumibili nell'ipotesi di cui alla lett. a) dello stesso allegato.
Tale disposizione prevede che il TAEG sia calcolato supponendo “che l'importo totale del credito sia utilizzato immediatamente e per intero” in quei contratti ove si lasci “al consumatore libertà di utilizzo”; tale è il caso di specie, non risultando alcuna indicazione in senso contrario. Anzi, in entrambi i moduli SECCI, alla voce “Condizioni di prelievo – Modalità e tempi con i quali il consumatore può utilizzare il credito” è indicata la locuzione “Fido utilizzabile dalla conclusione del contratto” (con la sola eccezione del contratto del 2011, che prevede anche un limite massimo di prelievo giornaliero – previsione che, tuttavia, nulla dice in ordine ai limiti di utilizzo del fido).
A fronte dall'esempio rappresentativo del calcolo del TAEG illustrato in entrambi i prospetti SECCI, è indubbio che sia stato proprio questo il criterio utilizzato da In CP_1
particolare:
- nel modulo SECCI del contratto del 2011 è previsto che “il TAEG è stato calcolato sulla base delle seguenti ipotesi: - un solo utilizzo iniziale di Euro
600,00 pari al Fido o al primo utilizzo contestuale alla richiesta del conto PIM. – il rimborso dell'importo totale dovuto dal consumatore, indicato alla specifica voce, in rate mensili di importo unitario indicato alla voce Rate ed eventualmente rata finale di conguaglio” (doc. n. 3 fascicolo appellata);
- similmente, nel modulo SECCI relativo al contratto del 2012, è stato previsto che
“il TAEG è stato calcolato sulla base delle seguenti ipotesi: - un solo utilizzo iniziale di Euro 3.500,00 pari al Fido per apertura di credito o, nel caso di conto
PIM, pari al primo utilizzo se contestuale alla richiesta di apertura di credito;
– il rimborso dell'importo totale dovuto dal consumatore, indicato alla specifica voce, in rate mensili di importo unitario indicato alla voce Rate ed eventuale rata finale di conguaglio. In caso di scelta iniziale di rimborso a saldo il Taeg è comunque calcolato sulla base della rata che sarebbe dovuta in caso di scelta di rimborso rateale”.
pagina 9 di 11 In definitiva, le superiori considerazioni consentono a questa Corte di rilevare la correttezza del calcolo del TAEG pubblicizzato nei contratti di apertura di credito revolving del 16.9.2011 e del 17.5.2012 e, quindi, l'infondatezza delle domande formulate da Parte_1
Per le stesse ragioni, non può che evidenziarsi l'integrale irrilevanza dell'esperimento della CTU contabile richiesta da parte appellante ai fini del calcolo del TAEG effettivo applicato ad entrambi i contratti e della rideterminazione del piano di ammortamento: operazioni, queste ultime, del tutto superflue, a fronte della linearità dell'operato dell'appellata nella determinazione del costo effettivo delle operazioni di finanziamento praticate dalla mediante la sottoscrizione dei due contratti di apertura di credito. Pt_1
Conclusivamente, per tutti i motivi sopra esposti, l'appello va respinto, se pur con articolazione motivazionale diversa rispetto a quella della sentenza impugnata.
Le spese di lite del presente grado vengono poste, per la soccombenza, a carico di parte appellante e, tenuto conto della natura e del valore della controversia, nonché dei parametri e criteri tutti ex D.M. n. 55/2014 e ss.mm.ii., vengono liquidate in complessivi euro 3.966,00, oltre spese generali (15%), iva e cpa come per legge.
Infine, la Corte dà atto che, nel caso di specie, sussistono in capo all'appellante i presupposti per il pagamento del doppio contributo, ex art. 13, comma 1 quater, del
D.P.R. n. 115/02.
P.Q.M.
La Corte d'appello di Milano, disattesa o assorbita ogni contraria o ulteriore domanda, istanza ed eccezione, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, così provvede:
1) respinge l'appello proposto da avverso la sentenza n. 5747/2024 Parte_1
emessa e pubblicata in data 5 giugno 2024 dal Tribunale di Milano;
pagina 10 di 11 2) condanna parte appellante, alla rifusione, in favore di delle Controparte_1
ulteriori spese del grado, che liquida in euro 3.966,00 per compensi, oltre rimborso forfetario nella misura del 15%, Iva e cpa come per legge;
3) dà atto che sussistono, in capo alla parte appellante, i presupposti di cui all'art. 13, comma 1 – quater, del D.P.R. n. 115/02 per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto a norma del comma 1
– bis art. 13 cit.
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 16.04.2025
Il presidente est.
Domenico Bonaretti
pagina 11 di 11 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 “
6. Sono nulle le clausole del contratto relative a costi a carico del consumatore che, contrariamente a quanto previsto ai sensi dell'articolo 121, comma 1, lettera e), non sono stati inclusi o sono stati inclusi in modo non corretto nel TAEG pubblicizzato nella documentazione predisposta secondo quanto previsto dall'articolo 124. La nullità della clausola non comporta la nullità del contratto.
7. Nei casi di assenza o di nullità delle relative clausole contrattuali:
1. a) il TAEG equivale al tasso nominale minimo dei buoni del tesoro annuali o di altri titoli similari eventualmente indicati dal Ministro dell'economia e delle finanze, emessi nei dodici mesi precedenti la conclusione del contratto. Nessuna altra somma è dovuta dal consumatore a titolo di tassi di interesse, commissioni o altre spese;
2. b) la durata del credito è di trentasei mesi.” 2 In particolare, trattasi di un provvedimento della Banca d'IA attinente alla disciplina degli aspetti tecnici del credito al consumo, adottato in esecuzione del compito affidatole dal D. Lgs. n. 141/2010 e ss. mm. ii., che ha sostituito il Capo II del
Titolo VI del TUB, in recepimento della direttiva 2008/48/CE sui contratti di credito al consumo. pagina 7 di 11