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Sentenza 13 marzo 2025
Sentenza 13 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pisa, sentenza 13/03/2025, n. 60 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pisa |
| Numero : | 60 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2025 |
Testo completo
R.G.P.U: n. 201-1/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PISA
Sezione Procedure Concorsuali
Ristrutturazione dei debiti del consumatore
Il Giudice Designato alla trattazione della procedura di sovraindebitamento iscritta al
R.G.P.U. n. 201-1/2023, esaminata la proposta di ristrutturazione dei debiti del consumatore depositata il 7/12/2023
dal Sig. (CF: ), nato in [...] il [...] e Parte_1 C.F._1
residente a [...], rappresentato e difeso, giusta procura allegata al ricorso, dall'Avv. Michela Paperini (C.F: ) presso il cui C.F._2
studio e domicilio digitale è elettivamente domiciliata in Pontedera, In Piazza Martiri
Della Libertà n. 16 ed alla PEC Email_1
Ha emesso la seguente
SENTENZA
1. Il ricorrente versa in una condizione di sovraindebitamento, così come definita dall'art. 2, co. 1, lett. c) CCI, norma applicabile ratione temporis stante il deposito del ricorso successivamente all'entrata in vigore del nuovo Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza. Avvalendosi dell'assistenza del Dott. in qualità di OCC, Persona_1
ha perciò depositato presso questo Tribunale una proposta di ristrutturazione dei debiti del consumatore ai sensi degli artt. 66 e 67 e ss. CCI.
2. La situazione di sovraindebitamento che affligge il ricorrente deriva dal costante e progressivo ricorso a numerosi finanziamenti resi necessari, secondo le sue dichiarazioni, dalla necessità di far fronte al mantenimento della figlia , nata a [...] il Per_2
R.G.P.U. N. 201-1/2023 Pagina 1 di 9 24.08.2010, come da accordi di separazione presi con l'ex moglie. Nel tempo il ricorso al credito è stato motivato anche dalla necessità di estinguere e ristrutturare la pregressa esposizione debitoria medio tempore maturata.
3. Dall'esposizione che precede risulta con evidenza che il ricorrente è qualificabile come “consumatore” ai sensi dell'art. 2, co. 2, lett. c) del CCI, avendo contratto le suindicate obbligazioni per scopi totalmente estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigiana o professionale eventualmente svolta.
4. Sul ricorrente grava un'esposizione debitoria che può essere così sintetizzata:
La debitoria, come si evince dal prospetto sopra riportato nonché dalle osservazioni formulate sul punto dal Professionista attestatore (cfr. p. 8 e ss. della relazione), ammonta a complessivi € 78.466,30 ed è per la prevalentemente composta dal mutuo chirografario e dai finanziamenti per crediti al consumo. I debiti sopra riportati sono stati verificati dal professionista facente funzioni di OCC attraverso i documenti prodotti dal ricorrente, nonché mediante l'attività di circolarizzazione e l'accesso alla Centrale dei
Rischi ed attraverso le altre attività di controllo meglio dettagliate nella relazione particolareggiata.
Nella stima dell'esposizione debitoria del ricorrente occorre inoltre tener conto delle lievi variazioni in aumento o diminuzione dovute al maturare, nel periodo intercorrente tra l'invio delle precisazioni da parte dei creditori ed il momento della effettiva predisposizione e deposito del piano, di ulteriori interessi passivi sulle somme scadute.
5. Il patrimonio del ricorrente, risulta composto esclusivamente dal suo reddito personale dacché l'autovettura di cui pur risulta titolare è stata dichiarata priva di valore.
R.G.P.U. N. 201-1/2023 Pagina 2 di 9 Il sovraindebitato percepisce, quale dipendente della Piaggio SRL, uno stipendio mensile netto pari ad € 2.250 mensili.
6. Il nucleo familiare della ricorrente, secondo quanto risulta dallo stato di famiglia allegato al ricorso, è composto, dal medesimo ricorrente. Le spese necessarie al fabbisogno del sovraindebitato vengono quantificate dal ricorrente in euro € 1.900. Tale importo deve perciò essere detratto dalle somme disponibili ai fini della presente procedura. La stima è stata giudicata congrua e ragionevole dall'OCC tenuto conto deli indici ISTAT applicati alla suindicata composizione del nucleo familiare.
7. Per far fronte al proprio indebitamento il ricorrente ha presentato un'istanza al
Tribunale di Pisa. Successivamente è stato nominato, con funzioni di OCC, il Dott.
[...]
Conseguentemente, con ausilio del professionista direttamente nominato, è Per_1
stata elaborata la proposta di distribuzione del patrimonio disponibile.
8. La proposta formulata prevede la corresponsione della complessiva somma di €
13.596, comprensiva delle somme da destinarsi a copertura dei costi di procedura, mediante versamenti di una rata mensile dell'importo di € 350 per 71 mensilità complessive. L'attivo disponibile è costituito da una quota del reddito mensile del ricorrente corrispondente, circa, alla differenza tra il loro reddito complessivo e l'importo necessario al mantenimento della sua famiglia.
9. Il piano su cui si fonda la proposta, come risultante all'esito della modifica presentata in data 3/10/2024, prevede la soddisfazione dilazionata e non integrale mediante il versamento a cadenza mensile della somma suindicata per la durata di quattro anni, che sarà ripartita così da realizzare il pagamento integrale delle spese dell'OCC e dei creditori privilegiati e dei chirografari nella misura del 30%.
10. Nella relazione ex art. 68 CCI il Gestore della Crisi ha espresso un giudizio di completezza e attendibilità in ordine alla documentazione depositata dal consumatore a corredo della proposta.
11. Per quanto concerne la valutazione di fattibilità della proposta, l'O.C.C. attesta una prognosi positiva, alla luce della documentazione reperita e dei dati raccolti. Nella relazione ex art. 68 CCI l'OCC ha attestato che il piano, pur presentando l'alea normalmente associata ad ogni previsione di eventi futuri, può ritenersi fondatamente
R.G.P.U. N. 201-1/2023 Pagina 3 di 9 attendibile e ragionevolmente attuabile, potendosi ragionevolmente prevedere che il sovraindebitato mantenga costante il proprio reddito almeno per la durata del piano.
12. L'esecuzione del presente piano appare più conveniente dell'alternativa liquidatoria costituita dalla procedura di liquidazione controllata ex art. 268 e ss. CCI, atteso che il sovraindebitato non è titolare altro che del proprio reddito personale che nell'ambito di una procedura di liquidazione controllata potrebbe essere appreso per un massimo di 3 anni in luogo dei 4 offerti con il presente piano. A ciò si aggiunga il maggior costo della liquidazione controllata nella quale occorrerebbe remunerare anche il
Liquidatore qui assente.
13. Si dà atto del regolare svolgimento della procedura.
Atteso che la proposta appariva soddisfare i requisiti di cui agli artt. 67 e 68 CCI, il GD con decreto del 24/7/2024 ha stabilito la pubblicazione della proposta sul sito www.astegiudiziarie.it, la comunicazione a cura dell'OCC nel termine di 30 giorni nonché la trascrizione del decreto a cura dell'OCC presso gli uffici competenti ed è stato disposto che, sino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventi definitivo, i creditori con titolo o causa anteriore non possano, sotto pena di nullità, iniziare o proseguire azioni esecutive individuali, disporre sequestri conservativi e acquisire diritti di prelazione sul patrimonio del debitore. Il Gd ha inoltre disposto che l'OCC ed il ricorrente riferissero nei giorni successivi alla scadenza del termine loro concesso sulle eventuali osservazioni presentate dai creditori.
L'OCC con memoria del 3/10/2024 preso atto delle osservazioni presentate da alcuni creditori ha sostanzialmente modificato i termini della proposta, sia quanto alla durata della stessa (portata da 4 anni a 71 mensilità) sia in termini di soddisfazione offerta ai chirografari innalzata al 30%.
Pertanto, il GD ha disposto il rinnovo dei medesimi incombenti pubblicitari già espletati in relazione alla nuova proposta.
Conseguentemente l'OCC con memoria del 10/3/2025 ha attestato di aver svolto le comunicazioni prescritte e dando atto al contempo che in questa occasione nessuna osservazione è stata presentata dai creditori.
R.G.P.U. N. 201-1/2023 Pagina 4 di 9 14. Conclusivamente appare sussistano i presupposti per procedere all'omologa della domanda di ristrutturazione. Per cui
OSSERVATO che:
Alla proposta sono stati allegati i documenti di cui all'art. 67 e 68 CCI, tra i quali l'attestazione sulla fattibilità del piano.
L'organismo di composizione della crisi nell'attestazione allegata alla proposta ha ritenuto il piano fattibile, previo esame di ciascuna posta dell'attivo e del passivo;
Il contenuto della proposta rispetta il modello legale di cui agli artt. 67 e ss. CCI e non sono stati accertati atti di frode;
Complessivamente sono stati eseguiti gli adempimenti previsti dalla legge e la procedura si è svolta secondo le modalità di cui agli artt. 12-bis e 12 in quanto richiamato;
RITENUTO che:
Il ricorrente ha la propria residenza nel circondario di questo Tribunale e non è soggetto a procedure concorsuali diverse da quelle previste dal CCI;
Esso non ha beneficiato dell'esdebitazione nei cinque anni precedenti al deposito della presente domanda, né ha subito alcuno dei provvedimenti previsti dagli artt. 72 CCI o fornito documentazione che non consenta di ricostruire compiutamente la sua situazione economica e patrimoniale
La fattibilità del piano è stata attestata dall'organismo di composizione della crisi
P.Q.M.
OMOLOGA la proposta di ristrutturazione dei debiti del consumatore per la composizione della crisi proposto dal Sig. (CF: ), nato in Parte_1 C.F._1
Germania il 15/9/1975 e residente a [...]
DICHIARA la chiusura della procedura di sovraindebitamento.
DISPONE che l'organismo di composizione della crisi vigilerà sull'esatto adempimento della proposta, comunicando ai creditori ogni eventuale irregolarità e risolvendo le eventuali difficoltà insorte nell'esecuzione del piano. Il medesimo dovrà riferire al giudice: 1) ogni circostanza suscettibile di determinare l'impossibilità di pervenire all'attuazione del piano 2) ogni circostanza che possa costituire grave e giustificato
R.G.P.U. N. 201-1/2023 Pagina 5 di 9 motivo per la sospensione degli atti di esecuzione del piano;
3) la mancata esecuzione, entro 90 gg. dalle scadenze previste, dei pagamenti dovuti secondo il piano alle amministrazioni pubbliche e agli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie.
DISPONE che l'OCC comunichi la presente sentenza ai creditori e provveda, ove necessario, alla trascrizione del presente provvedimento presso gli uffici competenti.
DISPONE che sulle contestazioni che hanno ad oggetto la violazione di diritti soggettivi e sulla sostituzione dell'OCC per giustificati motivi deciderà il giudice investito della procedura.
DISPONE che l'istante effettui i pagamenti ai creditori nella misura e secondo le modalità indicate nel piano omologato.
DISPONE che a cura dell'Organismo di Composizione della Crisi si provveda a dare pubblicità al presente decreto di omologa mediante pubblicazione sul sito del Tribunale.
Così deciso in Pisa, il 6/5/2025
Il giudice
Dott. Marco Zinna
R.G.P.U. N. 201-1/2023 Pagina 6 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PISA
Sezione Procedure Concorsuali
Ristrutturazione dei debiti del consumatore
Il Giudice Designato alla trattazione della procedura di sovraindebitamento iscritta al
R.G.P.U. n. 201-1/2023, esaminata la proposta di ristrutturazione dei debiti del consumatore depositata il 7/12/2023
dal Sig. (CF: ), nato in [...] il [...] e Parte_1 C.F._1
residente a [...], rappresentato e difeso, giusta procura allegata al ricorso, dall'Avv. Michela Paperini (C.F: ) presso il cui C.F._2
studio e domicilio digitale è elettivamente domiciliata in Pontedera, In Piazza Martiri
Della Libertà n. 16 ed alla PEC Email_1
Ha emesso la seguente
SENTENZA
1. Il ricorrente versa in una condizione di sovraindebitamento, così come definita dall'art. 2, co. 1, lett. c) CCI, norma applicabile ratione temporis stante il deposito del ricorso successivamente all'entrata in vigore del nuovo Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza. Avvalendosi dell'assistenza del Dott. in qualità di OCC, Persona_1
ha perciò depositato presso questo Tribunale una proposta di ristrutturazione dei debiti del consumatore ai sensi degli artt. 66 e 67 e ss. CCI.
2. La situazione di sovraindebitamento che affligge il ricorrente deriva dal costante e progressivo ricorso a numerosi finanziamenti resi necessari, secondo le sue dichiarazioni, dalla necessità di far fronte al mantenimento della figlia , nata a [...] il Per_2
R.G.P.U. N. 201-1/2023 Pagina 1 di 9 24.08.2010, come da accordi di separazione presi con l'ex moglie. Nel tempo il ricorso al credito è stato motivato anche dalla necessità di estinguere e ristrutturare la pregressa esposizione debitoria medio tempore maturata.
3. Dall'esposizione che precede risulta con evidenza che il ricorrente è qualificabile come “consumatore” ai sensi dell'art. 2, co. 2, lett. c) del CCI, avendo contratto le suindicate obbligazioni per scopi totalmente estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigiana o professionale eventualmente svolta.
4. Sul ricorrente grava un'esposizione debitoria che può essere così sintetizzata:
La debitoria, come si evince dal prospetto sopra riportato nonché dalle osservazioni formulate sul punto dal Professionista attestatore (cfr. p. 8 e ss. della relazione), ammonta a complessivi € 78.466,30 ed è per la prevalentemente composta dal mutuo chirografario e dai finanziamenti per crediti al consumo. I debiti sopra riportati sono stati verificati dal professionista facente funzioni di OCC attraverso i documenti prodotti dal ricorrente, nonché mediante l'attività di circolarizzazione e l'accesso alla Centrale dei
Rischi ed attraverso le altre attività di controllo meglio dettagliate nella relazione particolareggiata.
Nella stima dell'esposizione debitoria del ricorrente occorre inoltre tener conto delle lievi variazioni in aumento o diminuzione dovute al maturare, nel periodo intercorrente tra l'invio delle precisazioni da parte dei creditori ed il momento della effettiva predisposizione e deposito del piano, di ulteriori interessi passivi sulle somme scadute.
5. Il patrimonio del ricorrente, risulta composto esclusivamente dal suo reddito personale dacché l'autovettura di cui pur risulta titolare è stata dichiarata priva di valore.
R.G.P.U. N. 201-1/2023 Pagina 2 di 9 Il sovraindebitato percepisce, quale dipendente della Piaggio SRL, uno stipendio mensile netto pari ad € 2.250 mensili.
6. Il nucleo familiare della ricorrente, secondo quanto risulta dallo stato di famiglia allegato al ricorso, è composto, dal medesimo ricorrente. Le spese necessarie al fabbisogno del sovraindebitato vengono quantificate dal ricorrente in euro € 1.900. Tale importo deve perciò essere detratto dalle somme disponibili ai fini della presente procedura. La stima è stata giudicata congrua e ragionevole dall'OCC tenuto conto deli indici ISTAT applicati alla suindicata composizione del nucleo familiare.
7. Per far fronte al proprio indebitamento il ricorrente ha presentato un'istanza al
Tribunale di Pisa. Successivamente è stato nominato, con funzioni di OCC, il Dott.
[...]
Conseguentemente, con ausilio del professionista direttamente nominato, è Per_1
stata elaborata la proposta di distribuzione del patrimonio disponibile.
8. La proposta formulata prevede la corresponsione della complessiva somma di €
13.596, comprensiva delle somme da destinarsi a copertura dei costi di procedura, mediante versamenti di una rata mensile dell'importo di € 350 per 71 mensilità complessive. L'attivo disponibile è costituito da una quota del reddito mensile del ricorrente corrispondente, circa, alla differenza tra il loro reddito complessivo e l'importo necessario al mantenimento della sua famiglia.
9. Il piano su cui si fonda la proposta, come risultante all'esito della modifica presentata in data 3/10/2024, prevede la soddisfazione dilazionata e non integrale mediante il versamento a cadenza mensile della somma suindicata per la durata di quattro anni, che sarà ripartita così da realizzare il pagamento integrale delle spese dell'OCC e dei creditori privilegiati e dei chirografari nella misura del 30%.
10. Nella relazione ex art. 68 CCI il Gestore della Crisi ha espresso un giudizio di completezza e attendibilità in ordine alla documentazione depositata dal consumatore a corredo della proposta.
11. Per quanto concerne la valutazione di fattibilità della proposta, l'O.C.C. attesta una prognosi positiva, alla luce della documentazione reperita e dei dati raccolti. Nella relazione ex art. 68 CCI l'OCC ha attestato che il piano, pur presentando l'alea normalmente associata ad ogni previsione di eventi futuri, può ritenersi fondatamente
R.G.P.U. N. 201-1/2023 Pagina 3 di 9 attendibile e ragionevolmente attuabile, potendosi ragionevolmente prevedere che il sovraindebitato mantenga costante il proprio reddito almeno per la durata del piano.
12. L'esecuzione del presente piano appare più conveniente dell'alternativa liquidatoria costituita dalla procedura di liquidazione controllata ex art. 268 e ss. CCI, atteso che il sovraindebitato non è titolare altro che del proprio reddito personale che nell'ambito di una procedura di liquidazione controllata potrebbe essere appreso per un massimo di 3 anni in luogo dei 4 offerti con il presente piano. A ciò si aggiunga il maggior costo della liquidazione controllata nella quale occorrerebbe remunerare anche il
Liquidatore qui assente.
13. Si dà atto del regolare svolgimento della procedura.
Atteso che la proposta appariva soddisfare i requisiti di cui agli artt. 67 e 68 CCI, il GD con decreto del 24/7/2024 ha stabilito la pubblicazione della proposta sul sito www.astegiudiziarie.it, la comunicazione a cura dell'OCC nel termine di 30 giorni nonché la trascrizione del decreto a cura dell'OCC presso gli uffici competenti ed è stato disposto che, sino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventi definitivo, i creditori con titolo o causa anteriore non possano, sotto pena di nullità, iniziare o proseguire azioni esecutive individuali, disporre sequestri conservativi e acquisire diritti di prelazione sul patrimonio del debitore. Il Gd ha inoltre disposto che l'OCC ed il ricorrente riferissero nei giorni successivi alla scadenza del termine loro concesso sulle eventuali osservazioni presentate dai creditori.
L'OCC con memoria del 3/10/2024 preso atto delle osservazioni presentate da alcuni creditori ha sostanzialmente modificato i termini della proposta, sia quanto alla durata della stessa (portata da 4 anni a 71 mensilità) sia in termini di soddisfazione offerta ai chirografari innalzata al 30%.
Pertanto, il GD ha disposto il rinnovo dei medesimi incombenti pubblicitari già espletati in relazione alla nuova proposta.
Conseguentemente l'OCC con memoria del 10/3/2025 ha attestato di aver svolto le comunicazioni prescritte e dando atto al contempo che in questa occasione nessuna osservazione è stata presentata dai creditori.
R.G.P.U. N. 201-1/2023 Pagina 4 di 9 14. Conclusivamente appare sussistano i presupposti per procedere all'omologa della domanda di ristrutturazione. Per cui
OSSERVATO che:
Alla proposta sono stati allegati i documenti di cui all'art. 67 e 68 CCI, tra i quali l'attestazione sulla fattibilità del piano.
L'organismo di composizione della crisi nell'attestazione allegata alla proposta ha ritenuto il piano fattibile, previo esame di ciascuna posta dell'attivo e del passivo;
Il contenuto della proposta rispetta il modello legale di cui agli artt. 67 e ss. CCI e non sono stati accertati atti di frode;
Complessivamente sono stati eseguiti gli adempimenti previsti dalla legge e la procedura si è svolta secondo le modalità di cui agli artt. 12-bis e 12 in quanto richiamato;
RITENUTO che:
Il ricorrente ha la propria residenza nel circondario di questo Tribunale e non è soggetto a procedure concorsuali diverse da quelle previste dal CCI;
Esso non ha beneficiato dell'esdebitazione nei cinque anni precedenti al deposito della presente domanda, né ha subito alcuno dei provvedimenti previsti dagli artt. 72 CCI o fornito documentazione che non consenta di ricostruire compiutamente la sua situazione economica e patrimoniale
La fattibilità del piano è stata attestata dall'organismo di composizione della crisi
P.Q.M.
OMOLOGA la proposta di ristrutturazione dei debiti del consumatore per la composizione della crisi proposto dal Sig. (CF: ), nato in Parte_1 C.F._1
Germania il 15/9/1975 e residente a [...]
DICHIARA la chiusura della procedura di sovraindebitamento.
DISPONE che l'organismo di composizione della crisi vigilerà sull'esatto adempimento della proposta, comunicando ai creditori ogni eventuale irregolarità e risolvendo le eventuali difficoltà insorte nell'esecuzione del piano. Il medesimo dovrà riferire al giudice: 1) ogni circostanza suscettibile di determinare l'impossibilità di pervenire all'attuazione del piano 2) ogni circostanza che possa costituire grave e giustificato
R.G.P.U. N. 201-1/2023 Pagina 5 di 9 motivo per la sospensione degli atti di esecuzione del piano;
3) la mancata esecuzione, entro 90 gg. dalle scadenze previste, dei pagamenti dovuti secondo il piano alle amministrazioni pubbliche e agli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie.
DISPONE che l'OCC comunichi la presente sentenza ai creditori e provveda, ove necessario, alla trascrizione del presente provvedimento presso gli uffici competenti.
DISPONE che sulle contestazioni che hanno ad oggetto la violazione di diritti soggettivi e sulla sostituzione dell'OCC per giustificati motivi deciderà il giudice investito della procedura.
DISPONE che l'istante effettui i pagamenti ai creditori nella misura e secondo le modalità indicate nel piano omologato.
DISPONE che a cura dell'Organismo di Composizione della Crisi si provveda a dare pubblicità al presente decreto di omologa mediante pubblicazione sul sito del Tribunale.
Così deciso in Pisa, il 6/5/2025
Il giudice
Dott. Marco Zinna
R.G.P.U. N. 201-1/2023 Pagina 6 di 9