TRIB
Sentenza 2 dicembre 2025
Sentenza 2 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palmi, sentenza 02/12/2025, n. 1175 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palmi |
| Numero : | 1175 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PALMI
SEZIONE CIVILE
Controversie di lavoro e previdenza
Proc. N.2323/2025
Verbale udienza del 25 novembre 2025
Sono presenti:
Per parte ricorrente, l'avv. Daniela Carbone per delega dell'Avv. Maria
Calogero, e, altresì presente, ai fini della pratica forense la Dott.ssa
. L'Avv. Carbone, si riporta al ricorso, alle difese, deduzioni Persona_1
e conclusioni già rassegnate in ricorso, nei verbali di causa e nelle note di trattazione scritta, insistendo per l'accoglimento. Si riserva di depositare istanza di liquidazione degli onorari, a mezzo SIAMM, essendo presente, in atti, istanza di ammissione al gratuito patrocinio.
Relativamente all'INPS, regolarmente citata , chiede venga dichiarata la contumacia.
L'INPS regolarmente citata non si è costituita, nonostante la regolare notifica, pertanto, viene dichiarata la contumacia.
IL GIUDICE
Ritenuta la causa matura per la decisione e invitate le parti alla discussione, si ritira in camera di consiglio e, all'esito, decide ex art 429 cpc, dando lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione come da sentenza di seguito trascritta. REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALMI
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del lavoro, in persona del GOP, Dott.ssa GE Maria NE, all'udienza del 2 dicembre 2025 ha pronunciato la seguente:
SENTENZA ai sensi dell'art. 429 c.p.c., nella causa iscritta al n. RG 2323/2025 del ruolo generale affari contenziosi vertente
TRA
(C.F.: ) rappresentato e difeso, Parte_1 C.F._1
dall'Avv. Maria Calogero (C.F.: ), giusta procura in atti;
C.F._2
ricorrente
E
in persona del suo Controparte_1
presidente pro-tempore, resistente contumace
Oggetto: ricorso avverso indebito reddito di cittadinanza
Dando lettura, all'esito della camera di consiglio, alle ore 13,35 dei seguenti
MOTIVI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso depositato il 12.07.2025, parte ricorrente adiva il Tribunale di Palmi, in funzione di Giudice del Lavoro, alfine di accertare l'illegittimità della revoca del reddito di cittadinanza disposta con provvedimento datato 19.10.2021, avente ad oggetto la restituzione delle somme per pagamento non dovuto del reddito di cittadinanza per un importo pari a euro 10880,94, beneficio revocato in assenza del requisito della cittadinanza. Ha dedotto l'illegittimità del provvedimento di revoca adottato dall'INPS , in quanto il Sig. al momento della Pt_2
presentazione della domanda, per ottenere il reddito di cittadinanza era in possesso di tutti i requisiti anagrafici di residenza, per usufruire del reddito di cittadinanza. Era in possesso del permesso di soggiorno di lungo periodo;
aveva un modello ISEE pari a € 2.373,04,Aveva un patrimonio immobiliare con un valore pari a € 0; aveva un patrimonio mobiliare con un valore pari a € 33,00
.Pertanto, concludeva chiedendo:” Accogliere il presente ricorso, ritenendo fondate le spiegate ragioni e per l'effetto, dichiarare che la somma di € 10.880,043 non deve essere pagata da , poiché lo stesso nulla deve all'INPS a titolo di indebito;
2) Parte_1
Ordinare all'INPS la restituzione delle somme trattenute in relazione al predetto indebito, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dì del dovuto al soddisfo;
3) con vittoria di spese e competenze del presente giudizio”.
Istauratosi regolarmente il contraddittorio fra le parti, l'INPS, regolarmente citato rimaneva contumace.
All'odierna udienza, sentite le parti la causa viene trattenuta in decisione .
Premesso che, come previsto dal D.L. n. 4/2019 il reddito di cittadinanza è una misura di contrasto alla povertà, alla disuguaglianza e all'esclusione sociale, concessa ai nuclei familiari in possesso di determinati requisiti, che devono sussistere dal momento della presentazione della domanda e per tutta la durata dell'erogazione del beneficio. Premesso, altresì, che tra i suddetti requisiti è richiesto che il nucleo familiare dell'istante abbia un valore inferiore a una certa soglia.
Considerato che l'indicatore è quell'indicatore utilizzato per valutare e confrontare la situazione economica dei nuclei familiari che intendono richiedere una prestazione sociale agevolata e che per ottenere la certificazione
è necessario compilare una scheda contenente le informazioni di carattere anagrafico, reddituale e patrimoniale necessarie a descrivere la situazione economica del nucleo familiare, occorre chiarire quale sia la nozione di nucleo familiare a cui far riferimento, al fine di verificare se nella DSU possa essere autodichiarata una situazione di fatto divergente dai registri anagrafici.
La nozione di nucleo familiare rilevante ai fini della concessione del Rdc è individuata dall'art. 2 comma 5 del D.L. n. 4/2019, il quale stabilisce che “il nucleo familiare è definito ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri 159 del 2013 […]a) i coniugi permangono nel medesimo nucleo anche a seguito di separazione o divorzio, qualora continuino a risiedere nella stessa abitazione;
se la separazione o il divorzio sono avvenuti successivamente alla data del 1° settembre 2018, il cambio di residenza deve essere certificato da apposito verbale della polizia locale”.
L'art.3 del D.p.r. n. 159 del 2013 afferma che “Il nucleo familiare del richiedente
è costituito dai soggetti componenti la famiglia anagrafica alla data di presentazione della domanda, fatto salvo quanto stabilito dal presente articolo”.
Dalla lettura piena delle norme emerge chiaramente che il nucleo familiare al quale si deve fare riferimento è quello risultante dai registri anagrafici.
La disciplina in materia di anagrafe è contenuta nel D.p.r. n. 223 del 1989 che all'art. 12 obbliga i cittadini a comunicare all'anagrafe di stato civile le nascite, le morti nonché le sentenze dell'autorità giudiziaria e gli altri provvedimenti relativi allo stato civile delle persone e, inoltre, per quanto qui d'interesse, ai sensi del successivo articolo 13, tutti i mutamenti intervenuti nella composizione della famiglia o della convivenza.
Occorre rilevare che è necessario compiere un controllo sulle comunicazioni ricevute, svolgendo all'uopo un'istruttoria, anche avvalendosi per eventuali verifiche delle autorità competenti (di solito i regolamenti comunali attribuiscono la competenza agli appositi enti per la verifica della veridicità di tali dichiarazioni, ed è per questo obbligato a inviare “comunicazione di avvio del procedimento nei confronti degli interessati, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241”; Va precisato che a seguito dell'intervento operato dall'art. 5 del D.L. 9 febbraio 2012, n. 5 in un'ottica di semplificazione amministrativa le verifiche possono essere successive all'iscrizione, infatti,
l'istituto anagrafico effettua le variazioni nei due giorni lavorativi successivi alla presentazione delle dichiarazioni e in caso lo stesso non provveda, decorso il termine di quarantacinque giorni dalla dichiarazione resa, opera il silenzio assenso sulla richiesta presentata. In ogni caso gli effetti giuridici delle iscrizioni anagrafiche decorrono dalla data della dichiarazione.
Inoltre, si deve considerare la natura delle informazioni anagrafiche, le quali sono contenute in registri pubblici e possono ex art. 46, D.p.r. n. 445/2000 essere sostituite da una autocertificazione sottoscritta dall'interessato che, tuttavia, non può essere difforme dalle informazioni contenute in detti registri.
Nel caso in esame, l' rimanendo contumace non ha provato fatti CP_1
contrari. Di contro dalla documentazione allegata da parte ricorrente si evince la correttezza delle informazioni rese con la domanda amministrativa di RdC e, pertanto deve essere dichiarata illegittima la revoca della prestazione, disposta con provvedimento datato 19.10.2021, che deve essere ripristinata.
Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidata in base al D.M 55 e succ. modifiche, considerando il valore della causa e la mancanza di particolari questioni di fatto e diritto.
P. Q. M.
Il Tribunale di Palmi, in composizione monocratica, nella causa n. 815/2024
R.G., definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così decide:
dichiara illegittimo il provvedimento di revoca della prestazione reddito di cittadinanza del 19.10.2021, per il complessivo importo di euro 10.880,94;
condanna l'INPS alla corresponsione dei ratei del reddito di cittadinanza maturati e non corrisposti dall'emissione del provvedimento di decadenza impugnato;
Condanna l'INPS, in persona del Presidente pro-tempore, parte resistente a rifondere al ricorrente le spese di lite che, tenuto conto del valore della controversia, della semplicità delle questioni trattate e dell'attività effettivamente posta in essere, vengono liquidate in € 1.305,00, oltre IVA , CPA
e spese forfettarie, da distrarsi in favore dell' avvocato antistatario.
Palmi 2 dicembre 2025
Il GOP
Dott.ssa GE Maria NE
SEZIONE CIVILE
Controversie di lavoro e previdenza
Proc. N.2323/2025
Verbale udienza del 25 novembre 2025
Sono presenti:
Per parte ricorrente, l'avv. Daniela Carbone per delega dell'Avv. Maria
Calogero, e, altresì presente, ai fini della pratica forense la Dott.ssa
. L'Avv. Carbone, si riporta al ricorso, alle difese, deduzioni Persona_1
e conclusioni già rassegnate in ricorso, nei verbali di causa e nelle note di trattazione scritta, insistendo per l'accoglimento. Si riserva di depositare istanza di liquidazione degli onorari, a mezzo SIAMM, essendo presente, in atti, istanza di ammissione al gratuito patrocinio.
Relativamente all'INPS, regolarmente citata , chiede venga dichiarata la contumacia.
L'INPS regolarmente citata non si è costituita, nonostante la regolare notifica, pertanto, viene dichiarata la contumacia.
IL GIUDICE
Ritenuta la causa matura per la decisione e invitate le parti alla discussione, si ritira in camera di consiglio e, all'esito, decide ex art 429 cpc, dando lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione come da sentenza di seguito trascritta. REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALMI
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del lavoro, in persona del GOP, Dott.ssa GE Maria NE, all'udienza del 2 dicembre 2025 ha pronunciato la seguente:
SENTENZA ai sensi dell'art. 429 c.p.c., nella causa iscritta al n. RG 2323/2025 del ruolo generale affari contenziosi vertente
TRA
(C.F.: ) rappresentato e difeso, Parte_1 C.F._1
dall'Avv. Maria Calogero (C.F.: ), giusta procura in atti;
C.F._2
ricorrente
E
in persona del suo Controparte_1
presidente pro-tempore, resistente contumace
Oggetto: ricorso avverso indebito reddito di cittadinanza
Dando lettura, all'esito della camera di consiglio, alle ore 13,35 dei seguenti
MOTIVI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso depositato il 12.07.2025, parte ricorrente adiva il Tribunale di Palmi, in funzione di Giudice del Lavoro, alfine di accertare l'illegittimità della revoca del reddito di cittadinanza disposta con provvedimento datato 19.10.2021, avente ad oggetto la restituzione delle somme per pagamento non dovuto del reddito di cittadinanza per un importo pari a euro 10880,94, beneficio revocato in assenza del requisito della cittadinanza. Ha dedotto l'illegittimità del provvedimento di revoca adottato dall'INPS , in quanto il Sig. al momento della Pt_2
presentazione della domanda, per ottenere il reddito di cittadinanza era in possesso di tutti i requisiti anagrafici di residenza, per usufruire del reddito di cittadinanza. Era in possesso del permesso di soggiorno di lungo periodo;
aveva un modello ISEE pari a € 2.373,04,Aveva un patrimonio immobiliare con un valore pari a € 0; aveva un patrimonio mobiliare con un valore pari a € 33,00
.Pertanto, concludeva chiedendo:” Accogliere il presente ricorso, ritenendo fondate le spiegate ragioni e per l'effetto, dichiarare che la somma di € 10.880,043 non deve essere pagata da , poiché lo stesso nulla deve all'INPS a titolo di indebito;
2) Parte_1
Ordinare all'INPS la restituzione delle somme trattenute in relazione al predetto indebito, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dì del dovuto al soddisfo;
3) con vittoria di spese e competenze del presente giudizio”.
Istauratosi regolarmente il contraddittorio fra le parti, l'INPS, regolarmente citato rimaneva contumace.
All'odierna udienza, sentite le parti la causa viene trattenuta in decisione .
Premesso che, come previsto dal D.L. n. 4/2019 il reddito di cittadinanza è una misura di contrasto alla povertà, alla disuguaglianza e all'esclusione sociale, concessa ai nuclei familiari in possesso di determinati requisiti, che devono sussistere dal momento della presentazione della domanda e per tutta la durata dell'erogazione del beneficio. Premesso, altresì, che tra i suddetti requisiti è richiesto che il nucleo familiare dell'istante abbia un valore inferiore a una certa soglia.
Considerato che l'indicatore è quell'indicatore utilizzato per valutare e confrontare la situazione economica dei nuclei familiari che intendono richiedere una prestazione sociale agevolata e che per ottenere la certificazione
è necessario compilare una scheda contenente le informazioni di carattere anagrafico, reddituale e patrimoniale necessarie a descrivere la situazione economica del nucleo familiare, occorre chiarire quale sia la nozione di nucleo familiare a cui far riferimento, al fine di verificare se nella DSU possa essere autodichiarata una situazione di fatto divergente dai registri anagrafici.
La nozione di nucleo familiare rilevante ai fini della concessione del Rdc è individuata dall'art. 2 comma 5 del D.L. n. 4/2019, il quale stabilisce che “il nucleo familiare è definito ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri 159 del 2013 […]a) i coniugi permangono nel medesimo nucleo anche a seguito di separazione o divorzio, qualora continuino a risiedere nella stessa abitazione;
se la separazione o il divorzio sono avvenuti successivamente alla data del 1° settembre 2018, il cambio di residenza deve essere certificato da apposito verbale della polizia locale”.
L'art.3 del D.p.r. n. 159 del 2013 afferma che “Il nucleo familiare del richiedente
è costituito dai soggetti componenti la famiglia anagrafica alla data di presentazione della domanda, fatto salvo quanto stabilito dal presente articolo”.
Dalla lettura piena delle norme emerge chiaramente che il nucleo familiare al quale si deve fare riferimento è quello risultante dai registri anagrafici.
La disciplina in materia di anagrafe è contenuta nel D.p.r. n. 223 del 1989 che all'art. 12 obbliga i cittadini a comunicare all'anagrafe di stato civile le nascite, le morti nonché le sentenze dell'autorità giudiziaria e gli altri provvedimenti relativi allo stato civile delle persone e, inoltre, per quanto qui d'interesse, ai sensi del successivo articolo 13, tutti i mutamenti intervenuti nella composizione della famiglia o della convivenza.
Occorre rilevare che è necessario compiere un controllo sulle comunicazioni ricevute, svolgendo all'uopo un'istruttoria, anche avvalendosi per eventuali verifiche delle autorità competenti (di solito i regolamenti comunali attribuiscono la competenza agli appositi enti per la verifica della veridicità di tali dichiarazioni, ed è per questo obbligato a inviare “comunicazione di avvio del procedimento nei confronti degli interessati, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241”; Va precisato che a seguito dell'intervento operato dall'art. 5 del D.L. 9 febbraio 2012, n. 5 in un'ottica di semplificazione amministrativa le verifiche possono essere successive all'iscrizione, infatti,
l'istituto anagrafico effettua le variazioni nei due giorni lavorativi successivi alla presentazione delle dichiarazioni e in caso lo stesso non provveda, decorso il termine di quarantacinque giorni dalla dichiarazione resa, opera il silenzio assenso sulla richiesta presentata. In ogni caso gli effetti giuridici delle iscrizioni anagrafiche decorrono dalla data della dichiarazione.
Inoltre, si deve considerare la natura delle informazioni anagrafiche, le quali sono contenute in registri pubblici e possono ex art. 46, D.p.r. n. 445/2000 essere sostituite da una autocertificazione sottoscritta dall'interessato che, tuttavia, non può essere difforme dalle informazioni contenute in detti registri.
Nel caso in esame, l' rimanendo contumace non ha provato fatti CP_1
contrari. Di contro dalla documentazione allegata da parte ricorrente si evince la correttezza delle informazioni rese con la domanda amministrativa di RdC e, pertanto deve essere dichiarata illegittima la revoca della prestazione, disposta con provvedimento datato 19.10.2021, che deve essere ripristinata.
Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidata in base al D.M 55 e succ. modifiche, considerando il valore della causa e la mancanza di particolari questioni di fatto e diritto.
P. Q. M.
Il Tribunale di Palmi, in composizione monocratica, nella causa n. 815/2024
R.G., definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così decide:
dichiara illegittimo il provvedimento di revoca della prestazione reddito di cittadinanza del 19.10.2021, per il complessivo importo di euro 10.880,94;
condanna l'INPS alla corresponsione dei ratei del reddito di cittadinanza maturati e non corrisposti dall'emissione del provvedimento di decadenza impugnato;
Condanna l'INPS, in persona del Presidente pro-tempore, parte resistente a rifondere al ricorrente le spese di lite che, tenuto conto del valore della controversia, della semplicità delle questioni trattate e dell'attività effettivamente posta in essere, vengono liquidate in € 1.305,00, oltre IVA , CPA
e spese forfettarie, da distrarsi in favore dell' avvocato antistatario.
Palmi 2 dicembre 2025
Il GOP
Dott.ssa GE Maria NE