TRIB
Sentenza 10 novembre 2025
Sentenza 10 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 10/11/2025, n. 8579 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 8579 |
| Data del deposito : | 10 novembre 2025 |
Testo completo
N. 19334/2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile- Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: Dott. Maria Laura Amato Presidente Dott. Chiara Delmonte Giudice Dott. Valentina Maderna Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa sopra indicata, promossa con ricorso iscritto a ruolo in data 22/05/2025, da 1) Parte_1
Nato il 24/11/1967 a VIESTE (FG) cittadino: italiano Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...], N. 6, CESANO BOSCONE con l'Avv. TRIPODI ANTONIO, presso il cui studio in Milano, GALLERIA SAN BABILA, N. 4/A, è elettivamente domiciliato nei confronti di 2) Parte_2
Nata il 12/02/1969 a NAPOLI (NA) cittadina: italiana Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...], N. 50, MILANO con l'Avv. ALBERTI TAMARA, presso il cui studio in Garbagnate Milanese, VIA ALESSANDRO MANZONI, N.19 B, è elettivamente domiciliata
FATTO Con ricorso depositato in data 21.5.2025 parte ricorrente ha chiesto la parziale modifica delle condizioni di cui alla sentenza di divorzio n. 3443/2017, emessa dal Tribunale di Milano in data 8.3.2017, e pubblicata in data 23.3.2017. Parte convenuta si è costituita in giudizio con atto depositato in data 10.10.2025, domandando il rigetto delle domande della ricorrente. Con note depositate in data 3.11.2025, le parti rappresentavano di aver raggiunto un accordo a definizione del presente giudizio e chiedevano di accogliere le condizioni congiunte ivi indicate e di seguito riportate:
1) Il IG. si impegna a versare alla IG.ra , che accetta, ai sensi Parte_1 Parte_2 dell'art. 5, comma 8 della Legge 01.12.1970 n. 898 e succ. modif., a titolo di assegno di divorzio, corrisposto in tre soluzioni, la somma complessiva di € 10.000,00= (eurodiecimila/00);
2) Il predetto importo di € 10.000,00= (eurodiecimila/00) verrà corrisposto dal IG. alla Parte_1
IG.ra con la seguente modalità: Parte_2
o € 2.000,00= (euroduemila/00) a mezzo bonifico contestualmente alla sottoscrizione del presente atto, alle seguenti coordinate intestate alla IG.ra : PostePay Evolution, IBAN: Parte_2
[...];
o l'importo di € 8.000,00= ( ) a saldo verrà corrisposto dal IG. Email_1 Parte_1 in favore della IG.ra a mezzo bonifico bancario alle predette coordinate in due rate: Parte_2
- la prima rata dell'importo di € 4.000,00= (euroquattromila/00) verrà corrisposta nel mese di gennaio 2026, entro e non oltre il 31.01.2026;
- la seconda rata a saldo dell'importo di € 4.000,00= (euroquattromila/00) verrà corrisposta nel mese di febbraio 2026, entro e non oltre il 28.02.2026;
3) le parti concordemente dichiarano che con l'esatto adempimento delle suddette obbligazioni non avranno nulla più a pretendere l'uno dall'altra per alcun titolo o ragione connessa e/o non connessa al predetto rapporto di coniugio, ad eccezione di quanto previsto nel presente atto;
4) le competenze professionali dell'Avv. Antonio Tripodi relative a tale procedura sono a carico del IG. mentre per le competenze professionali dell'Avv. Tamara Alberti relative a Parte_1 tale procedura si dà atto che in favore della IG.ra in data 26.09.2025 è stata Parte_2 depositata istanza per l'ammissione al beneficio del patrocinio a spese dello Stato.
***
Ritiene il Collegio che l'accordo raggiunto dalle parti può essere recepito dal Tribunale, non presentando profili di contrarietà all'ordine pubblico ed essendo rispondente all'interesse delle parti e adeguato alle circostanze sopravvenute, come concordemente valutate dalle parti;
Ritiene, infine, il Collegio che le spese legali devono essere compensate, atteso l'accordo raggiunto dalle parti.
P. Q. M.
Il Tribunale Ordinario di Milano, Sezione IX Civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa fra le parti di cui in epigrafe, ogni altra istanza ed eccezione disattesa, a parziale modifica della sentenza di divorzio n. 3443/2017, emessa dal Tribunale di Milano in data 8.3.2017, e pubblicata in data 23.3.2017, così decide:
1) PROVVEDE in conformità all'accordo come riportato nelle note congiunte depositate dalle parti in data 3.11.2025 ed in parte motiva, da intendersi qui integralmente richiamato e trascritto;
2) CONFERMA nel resto per quanto di ragione;
3) DÀ ATTO che le parti hanno rinunciato all'impugnazione della presente sentenza;
4) COMPENSA le spese di lite.
Così deciso in Milano, in camera di consiglio, in data 5.11.2025
Si comunichi.
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente Dott.ssa Valentina Maderna dott.ssa Maria Laura Amato
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile- Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: Dott. Maria Laura Amato Presidente Dott. Chiara Delmonte Giudice Dott. Valentina Maderna Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa sopra indicata, promossa con ricorso iscritto a ruolo in data 22/05/2025, da 1) Parte_1
Nato il 24/11/1967 a VIESTE (FG) cittadino: italiano Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...], N. 6, CESANO BOSCONE con l'Avv. TRIPODI ANTONIO, presso il cui studio in Milano, GALLERIA SAN BABILA, N. 4/A, è elettivamente domiciliato nei confronti di 2) Parte_2
Nata il 12/02/1969 a NAPOLI (NA) cittadina: italiana Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...], N. 50, MILANO con l'Avv. ALBERTI TAMARA, presso il cui studio in Garbagnate Milanese, VIA ALESSANDRO MANZONI, N.19 B, è elettivamente domiciliata
FATTO Con ricorso depositato in data 21.5.2025 parte ricorrente ha chiesto la parziale modifica delle condizioni di cui alla sentenza di divorzio n. 3443/2017, emessa dal Tribunale di Milano in data 8.3.2017, e pubblicata in data 23.3.2017. Parte convenuta si è costituita in giudizio con atto depositato in data 10.10.2025, domandando il rigetto delle domande della ricorrente. Con note depositate in data 3.11.2025, le parti rappresentavano di aver raggiunto un accordo a definizione del presente giudizio e chiedevano di accogliere le condizioni congiunte ivi indicate e di seguito riportate:
1) Il IG. si impegna a versare alla IG.ra , che accetta, ai sensi Parte_1 Parte_2 dell'art. 5, comma 8 della Legge 01.12.1970 n. 898 e succ. modif., a titolo di assegno di divorzio, corrisposto in tre soluzioni, la somma complessiva di € 10.000,00= (eurodiecimila/00);
2) Il predetto importo di € 10.000,00= (eurodiecimila/00) verrà corrisposto dal IG. alla Parte_1
IG.ra con la seguente modalità: Parte_2
o € 2.000,00= (euroduemila/00) a mezzo bonifico contestualmente alla sottoscrizione del presente atto, alle seguenti coordinate intestate alla IG.ra : PostePay Evolution, IBAN: Parte_2
[...];
o l'importo di € 8.000,00= ( ) a saldo verrà corrisposto dal IG. Email_1 Parte_1 in favore della IG.ra a mezzo bonifico bancario alle predette coordinate in due rate: Parte_2
- la prima rata dell'importo di € 4.000,00= (euroquattromila/00) verrà corrisposta nel mese di gennaio 2026, entro e non oltre il 31.01.2026;
- la seconda rata a saldo dell'importo di € 4.000,00= (euroquattromila/00) verrà corrisposta nel mese di febbraio 2026, entro e non oltre il 28.02.2026;
3) le parti concordemente dichiarano che con l'esatto adempimento delle suddette obbligazioni non avranno nulla più a pretendere l'uno dall'altra per alcun titolo o ragione connessa e/o non connessa al predetto rapporto di coniugio, ad eccezione di quanto previsto nel presente atto;
4) le competenze professionali dell'Avv. Antonio Tripodi relative a tale procedura sono a carico del IG. mentre per le competenze professionali dell'Avv. Tamara Alberti relative a Parte_1 tale procedura si dà atto che in favore della IG.ra in data 26.09.2025 è stata Parte_2 depositata istanza per l'ammissione al beneficio del patrocinio a spese dello Stato.
***
Ritiene il Collegio che l'accordo raggiunto dalle parti può essere recepito dal Tribunale, non presentando profili di contrarietà all'ordine pubblico ed essendo rispondente all'interesse delle parti e adeguato alle circostanze sopravvenute, come concordemente valutate dalle parti;
Ritiene, infine, il Collegio che le spese legali devono essere compensate, atteso l'accordo raggiunto dalle parti.
P. Q. M.
Il Tribunale Ordinario di Milano, Sezione IX Civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa fra le parti di cui in epigrafe, ogni altra istanza ed eccezione disattesa, a parziale modifica della sentenza di divorzio n. 3443/2017, emessa dal Tribunale di Milano in data 8.3.2017, e pubblicata in data 23.3.2017, così decide:
1) PROVVEDE in conformità all'accordo come riportato nelle note congiunte depositate dalle parti in data 3.11.2025 ed in parte motiva, da intendersi qui integralmente richiamato e trascritto;
2) CONFERMA nel resto per quanto di ragione;
3) DÀ ATTO che le parti hanno rinunciato all'impugnazione della presente sentenza;
4) COMPENSA le spese di lite.
Così deciso in Milano, in camera di consiglio, in data 5.11.2025
Si comunichi.
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente Dott.ssa Valentina Maderna dott.ssa Maria Laura Amato