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Sentenza 18 febbraio 2026
Sentenza 18 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Matera, sez. II, sentenza 18/02/2026, n. 57 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Matera |
| Numero : | 57 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 57/2026
Depositata il 18/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MATERA Sezione 2, riunita in udienza il 03/02/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
SABBATO GIOVANNI, Presidente
TA LL, AT
VENEZIA LL MARIO, Giudice
in data 03/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 27/2025 depositato il 28/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Rappresentante_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_2 - Societa' Cooperativa Sociale In Ricorrente_3 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Rappresentato da Ricorrente_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Di Matera - Piazza Giacomo Matteotti 18 75100 Associazione_1 MT
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TC5031N008952024 IRES-ALIQUOTE 2018
- sul ricorso n. 30/2025 depositato il 31/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Rappresentante_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Nominativo_1 - CF_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Nominativo_2 - CF_2
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_2 - Societa' Cooperativa Sociale In Liquidazione - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Rappresentato da Ricorrente_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Di Matera - Piazza Giacomo Matteotti 18 75100 Associazione_1 MT
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TC5031N009092024 IRPEF-REDDITI IMPRESA (REGIME
ORDINARIO) 2018
- sul ricorso n. 93/2025 depositato il 24/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Rappresentante_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_2 - Societa' Cooperativa Sociale In Liquidazione - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Rappresentato da Ricorrente_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Di Matera - Piazza Giacomo Matteotti 18 75100 Associazione_1 MT
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TC5032N006422024 IRES-ALIQUOTE 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TC5032N006422024 IVA-ALIQUOTE 2019 - AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TC5032N006422024 IRAP 2019
- sul ricorso n. 113/2025 depositato il 27/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Rappresentante_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_2 - Societa' Cooperativa Sociale In Liquidazione - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Rappresentato da Ricorrente_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Di Matera - Piazza Giacomo Matteotti 18 75100 Associazione_1 MT
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TC5032N006562024 RITENUTE 2020
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TC5032N006562024 IRES-ALTRO 2020
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TC5032N006562024 IVA-ALTRO 2020
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TC5032N006562024 IRAP 2020
- sul ricorso n. 114/2025 depositato il 27/02/2025 proposto da
Ricorrente_1 - CF_Rappresentante_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_2 - Societa' Cooperativa Sociale In Liquidazione - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Rappresentato da Ricorrente_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Di Matera - Piazza Giacomo Matteotti 18 75100 Associazione_1 MT
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TC5032N006702024 RITENUTE 2021
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TC5032N006702024 IRES-ALTRO 2021
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TC5032N006702024 IVA-ALTRO 2021
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TC5032N006702024 IRAP 2021
- sul ricorso n. 115/2025 depositato il 27/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Rappresentante_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2 ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_2 - Societa' Cooperativa Sociale In Liquidazione - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Rappresentato da Ricorrente_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Di Matera - Piazza Giacomo Matteotti 18 75100 Associazione_1 MT
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TC5032N006772024 RITENUTE 2022
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TC5032N006772024 IRES-ALTRO 2022
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TC5032N006772024 IVA-ALTRO 2022
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TC5032N006772024 IRAP 2022
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 43/2026 depositato il 04/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Ricorrente_2 SOCIETA' COOPERATIVA società cooperativa sociale in liquidazione, Ricorrente_1 quale liquidatore della stessa, Nominativo_2 e Nominativo_1 ANNNUNZIATA, socie della medesima, proponevano distinti ricorsi, poi riuniti in corso di causa, al fine di contestare gli avvisi di accertamento notificati dalla Direzione Provinciale dell'Agenzia delle Entrate di Matera, a seguito di verifiche effettuate dalla GdF, sulla scorta del quale era stata acclarata la indeducibilità di costi indicati dalla soc.coop. di specie, l'omesso versamento di ritenute relative ai rapporti di lavoro dipendente, e quindi la presenza di maggiori redditi non contabilizzati;
tanto con riferimento agli anni 2018, 2019, 2020 e 2021, facendone conseguire i maggiori redditi attribuiti, e quindi la relativa imposizione di maggiori somme per IRES, IRAP ed IVA, oltre che l'addebito di tali maggiori redditi anche ai soci, vertendosi in una ipotesi di ristretta base societaria, ed a partecipazione familiare. L'AGE disponeva pertanto la rettifica delle quote di deducibilità, rilevando che il contribuente aveva portato in deduzione costi indeducibili, verificando quindi la sussistenza di maggiori redditi a carico della soc.coop. di specie, e computando per l'effetto le maggiori imposte oggetto di accertamento.
Avverso il suddetto avviso proponevano ricorso i soggetti innanzi indicati adducendo, a sostegno, i seguenti motivi;
1. Illegittimità dell'avviso di accertamento per mancato rispetto del contraddittorio, e per mancanza dei presupposti di urgenza e pericolo per giustificare l'emissione immediata dell'avviso, senza coinvolgimento anticipato del contribuente
2. Carenza di motivazione, per esservi stato solo richiamo per relationem al PVC della GdF, senza allegazione del correlato atto
3. Illegittimita' dell'avviso per infondatezza della pretesa tributaria
Rilevando che le numerose schede contabili prodotte, giustificavano i costi portati in deduzione, per rimborsi dovuti a vario titolo ai dipendenti della coop, quindi deducibili per quanto previsto dall'art. 109 TUIR.
I soci della società, contestavano anche l'addebito personale ricevuto, sostenendo non esservi riscontri sulla presenza di utili extrabilancio ed extracontbili, in mancanza di prova sulle relative giacenze di cassa,
e di corrispettivi non dichiarati, e sostenendo non potere la rettifica dell'imponibile per la società, essere attribuibile automaticamente ai soci.
L'AGE, costituendosi, contestava quanto ex adverso dedotto, rilevando tra l'altro la riscontrabile antieconomicità della gestione, con relativa anomalia nel riscontro dei costi dichiarati, stante la bassa redditività ravvisabile, che non giustificava i notevoli costi indicati, essendo anche ravvisabile lo scostamento tra spesometro e dichiarazione dei redditi.
Si deduceva che le produzioni documentali fornite dal contribuente si erano rivelate insufficienti, nonostante l'apposito invito a produrre idonea documentazione, solo parzialmente fornita.
Si evidenziava inoltre non esser dalla controparte, stati formulati rilievi su alcune fatture oggetto di contestazione, oltre che con riferimento alle condizioni dei lavoratori utilizzati nella struttura gestita.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.
Non è nella specie ravvisabile la violazione dell'obbligo di contraddittorio.
E' sufficiente al riguardo considerare che l'Ufficio ha invitato il contribuente a produrre idonea documentazione al fine di poter approfondire le valutazioni, ma la soc.coop. ha fornito solo documentazione parziale ed inidonea;
né vi è stata contestazione su quanto dedotto dall'Agenzia sulla trasmissione degli schemi d'atto relativi agli accertamenti poi oggetto di avviso.
Tali constatazioni comportano la valutazione di infondatezza del correlato motivo di impugnazione.
Deve peraltro ritenersi salvaguardato il diritto e possibilità di controdedurre rispetto alla pretesa tributaria, posto che essendovi stato PVC della GdF, il contribuente è stato comunque posto nella condizione di conoscere i motivi di contestazione e di poter interloquire sulle relative doglianze.
Ed ancora va rilevato che dai ricorrenti nulla risulta esser stato chiarito sul pregiudizio che possano aver subito per l'asserita -ma non configurabile- violazione del contraddittorio.
Occorre anche considerare che l'emissione e notifica immediata dell'avviso, trova piena giustificazione nelle vicende societarie di specie, laddove deve constatarsi che vi è stata la cessione di azienda dalla Ricorrente_2
coop. (per verosimile aggravio della posizione debitoria) alla neo-costituita Società_2, facente capo ai medesimi soggetti componenti della Ricorrente_2 (la Nominativo_2, moglie dell'Ricorrente_1, è legale rappresentante della Società_2), cessione effettuata a prezzo manifestamente irrisorio, in quanto di gran lunga inferiore rispetto al valore aziendale.
Quanto poi al merito della pretesa, si rileva -oltre alla mancata contestazione su alcune poste oggetto di verifica, in atti indicate- che i costi portati in deduzione, e che sono indicati in oltre 200 schede contabili di riferimento, non trovano affatto giustificazione, dovendosi ritenere correttamente disconosciuti dall'AGE.
Anche i rilievi riferita all'omesso versamento delle ritenute riferite ai rapporti di lavoro, non risultano esser stati oggetto di specifica contestazione.
Le risultanze documentali acquisite, e la verifica della GdF, hanno consentito di accertare la presenza di lavoratori “a nero” operanti nell'ambito della coop. di specie.
Quanto alle richiamate schede contabili concernenti i costi portati in deduzione, va rilevato che indicano rimborsi spese non supportati da idonea documentazione, e pertanto non giustificabili, posto che:
- Diverse schede non sono affatto state sottoscritte dai beneficiari dei rimborsi;
- In altre schede manca del tutto la indicazione del nominativo del beneficiario;
- In altre schede manca l'indicazione del giorno, mese ed anno di riferimento;
- Le schede sono riferite a rimborsi per i dipendenti che non trovano alcuna giustificazione rispetto alla attività prestata dai medesimi a favore della coop.;
- Le retribuzioni dei dipendenti devono difatti essere corrisposte con altre e diverse modalità;
- L'importo complessivo delle schede che risultando intestate a specifici soggetti, essendo pari ad
€ 91.000,00, unitamente a quello delle schede non identificabili quanto a beneficiario (€ 47.000,00) supera il valore delle retribuzioni dei dipendenti globalmente valutate;
- Comunque è palese e manifesta la sproporzione tra i costi indicati, e la bassa redditività della società, così come desumibile dalle dichiarazioni dei redditi.
Con evidenza emerge la totale ingiustificabilità dei costi, e corretto si appalesa l'operato e conclusioni dell'Ufficio La genericità nella indicazione sulla natura, qualità e quantità delle prestazioni, non può consentire all'Ufficio le attività di controllo e verifica, comportando l'inidoneità di tali documenti a fondare la richiesta di deduzione dei costi, non essendo affatto verificabile il rapporto di inerenza rispetto all'esercizio della attività di impresa, inerenza necessaria al fine di consentire il riconoscimento della deducibilità.
Né può apprezzarsi la presenza di idonea documentazione a supporto, che possa consentire di ritenere giustificabili i costi de quibus
Nella specie non risulta che la società ricorrente abbia fornito prove integrative idonee a superare tutte le contestazioni sollevate dall'AGE; tanto induce a ritenere non idoneamente giustificati i costi di specie -come da relativo avviso di accertamento-, e quindi la relativa indeducibilità, pertanto correttamente ritenuta dall'AGE.
Quanto alla posizione dei soci, va rilevato che gli accertamenti ed avviso nei confronti dei soci sono correlati e conseguiti a quelli effettuati nei confronti della società coop. de qua, posto che ricorre innegabilmente nella specie l'ipotesi della ristretta base societaria.
Essendo stati accertati maggiori redditi acquisiti in capo alla medesima e non dichiarati, si è ritenuto di imputare quote dei redditi ai soci
Visto il consolidato, univoco e coerente orientamento interpretativo della Cassazione, secondo cui è da ritenersi ormai ius receptium il principio in base al quale, laddove siano stati accertati utili non contabilizzati di una società a ristretta base, opera la presunzione di attribuzione pro quota degli utili stessi ai soci, salva la prova contraria che i maggiori ricavi siano stati accantonati o reinvestiti, l' Ufficio ha accertato nei confronti dei soci della società Ricorrente_2 un reddito di capitale che trae origine dai maggiori utili accertati in capo alla società, la cui imputazione al socio costituisce una presunzione ragionevole, anzi, praticamente inevitabile sul piano logico, ove non venga altrimenti dimostrato che gli stessi utili siano rimasti nel patrimonio della società ovvero che siano affluiti nella disponibilità di soggetti specificatamente individuati.
Rimane quindi a carico del socio, la prova della destinazione degli utili a finalità diverse dalla distribuzione.
I soci ricorrenti contestano che possa trovare applicazione la presunzione di distribuzione di utili ai soci, allorquando non ci si trovi dinanzi a maggiori utili in nero accertatiti in capo alla società, e la contestazione riguardi l'indeducibilità di costi effettivamente sostenuti.
Va quindi considerato che gli accertamenti e conclusioni tratte sulla società, derivano da fatti e circostanze frutto dei riscontri emersi all'esito degli approfondimenti condotti sulla scorta dell'esame dei dati e contabilità acquisiti e valutati dall'Ufficio.
Le doglianze dalla soc.coop. in merito manifestate, devono ritenersi infondate e sono state quindi disattese, dovendo ritenersi corretti gli addebiti mossi con l'avviso di accertamento, ed il correlato computo dei maggiori redditi imputabili alla società.
Posto che, vi è presunzione della distribuzione degli utili ai soci, essendo l' accertamento nei confronti della società imprescindibile antecedente logico-giuridico rispetto all'accertamento del maggior reddito nei confronti dei soci, vengono nella specie in rilievo le questioni riferite alla ristretta base societaria.
Al riguardo devesi evidenziare che (Cassazione civile , sez. VI , 09/07/2018 , n. 18042) “In tema di accertamento delle imposte sui redditi, nel caso di società di capitali a ristretta base partecipativa, è legittima la presunzione di attribuzione ai soci degli eventuali utili extracontabili accertati, rimanendo salva la facoltà del contribuente di provare che i maggiori ricavi non sono stati distribuiti, ma accantonati o reinvestiti dalla società, nonché di dimostrare la propria estraneità alla gestione e conduzione societaria.”
Nella specie non è stata fornita dimostrazione alcuna al riguardo.
Deve quindi ritenersi applicabile, alla stregua del recente arresto della SC, la relativa presunzione.
L'inferenza presuntiva trova radicamento nella ristrettezza della base societaria e del vincolo di solidarietà
e di reciproco controllo dei soci che normalmente caratterizza la gestione sociale.
La S.C. ha, in via generale e quale principio informatore della materia, statuito che (Cassazione civile, sez. trib. 10/06/2009 n. 13338) “La presunzione di riparto degli utili extrabilancio tra i soci di una società di capitali a ristretta base partecipativa, non è neutralizzata dallo schermo della personalità giuridica, ma estende la sua efficacia a tutti i gradi di organizzazione societaria per i quali si riscontri la ristrettezza della compagine sociale, operando il principio generale del divieto dell'abuso del diritto, che trova fondamento nei principi costituzionali di capacità contributiva e di eguaglianza, nonché nella tendenza all'oggettivazione del diritto commerciale ed all'attribuzione di rilevanza giuridica all'impresa, indipendentemente dalla forma giuridica assunta dal suo titolare.”
Nella specie non si apprezzano elementi che possano portare a ritenere non configurabile la ristretta base societaria, dovendo trovare applicazione i principi regolatori della fattispecie, innanzi richiamati.
Deve quindi anche rilevarsi che la S.C., in considerazione della ristrettezza della base societaria e della sostanziale identificazione della società con i soci, ed al fine di ovviare alla agevole suscettibilità di utilizzo dello schermo societario, ha ritenuto ed affermato che (Cassazione civile sez. trib. 11 ottobre 2007 n. 21415)
“La presunzione semplice ex art. 2729 c.c. di distribuzione degli utili non contabilizzati ai soci di una società di capitali a ristretta base societaria è legittima, in quanto non incorre nel divieto di presunzione di secondo grado, poiché il fatto noto non è costituito dalla sussistenza dei maggiori redditi induttivamente accertati nei confronti di società di capitali, ma dalla ristrettezza della base sociale e dal vincolo di solidarietà e di reciproco controllo dei soci che, in tal caso, normalmente caratterizza la gestione sociale.”, potendosi tale pronunzia richiamare per quanto già sopra evidenziato
Va peraltro rilevato che la previsione dell'art. 5 d.P.R. n. 597 del 1973, pur riferendosi alle società di persone, può trovare applicazione come enunciazione di principio anche nei confronti dei soci di società di capitale, quando la loro base societaria sia talmente ristretta da far ritenere la veste societaria una fictio iuris, da tanto inferendosi che anche nell' ipotesi di società di capitali, tale condizione induce a valutare la legittimità della presunzione della imputazione degli utili societari, dovendo tale presunzione essere confutata da idonee allegazioni e concreti riscontri da fornire dal socio.
Nella specie, per quanto in precedenza rilevato, non si ritengono ravvisabili utili ed idonei supporti che possano consentire di superare tale presunzione, essendo per converso desumibili elementi di segno nettamente contrario, e per quanto sopra già argomentato.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo, dovendosi al riguardo tener conto della complessiva debitoria oggetto dei vari avvisi di accertamento
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi previamente riuniti per ragioni di connessione soggettiva e oggettiva. Condanna in solido le parti ricorrenti al rimborso, in favore di ADE, delle spese di giudizio nell'importo complessivo di
€ 5.000,00 (cinquemila/00) oltre accessori di legge se dovuti.
Depositata il 18/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MATERA Sezione 2, riunita in udienza il 03/02/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
SABBATO GIOVANNI, Presidente
TA LL, AT
VENEZIA LL MARIO, Giudice
in data 03/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 27/2025 depositato il 28/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Rappresentante_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_2 - Societa' Cooperativa Sociale In Ricorrente_3 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Rappresentato da Ricorrente_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Di Matera - Piazza Giacomo Matteotti 18 75100 Associazione_1 MT
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TC5031N008952024 IRES-ALIQUOTE 2018
- sul ricorso n. 30/2025 depositato il 31/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Rappresentante_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Nominativo_1 - CF_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Nominativo_2 - CF_2
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_2 - Societa' Cooperativa Sociale In Liquidazione - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Rappresentato da Ricorrente_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Di Matera - Piazza Giacomo Matteotti 18 75100 Associazione_1 MT
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TC5031N009092024 IRPEF-REDDITI IMPRESA (REGIME
ORDINARIO) 2018
- sul ricorso n. 93/2025 depositato il 24/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Rappresentante_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_2 - Societa' Cooperativa Sociale In Liquidazione - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Rappresentato da Ricorrente_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Di Matera - Piazza Giacomo Matteotti 18 75100 Associazione_1 MT
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TC5032N006422024 IRES-ALIQUOTE 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TC5032N006422024 IVA-ALIQUOTE 2019 - AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TC5032N006422024 IRAP 2019
- sul ricorso n. 113/2025 depositato il 27/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Rappresentante_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_2 - Societa' Cooperativa Sociale In Liquidazione - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Rappresentato da Ricorrente_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Di Matera - Piazza Giacomo Matteotti 18 75100 Associazione_1 MT
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TC5032N006562024 RITENUTE 2020
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TC5032N006562024 IRES-ALTRO 2020
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TC5032N006562024 IVA-ALTRO 2020
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TC5032N006562024 IRAP 2020
- sul ricorso n. 114/2025 depositato il 27/02/2025 proposto da
Ricorrente_1 - CF_Rappresentante_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_2 - Societa' Cooperativa Sociale In Liquidazione - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Rappresentato da Ricorrente_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Di Matera - Piazza Giacomo Matteotti 18 75100 Associazione_1 MT
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TC5032N006702024 RITENUTE 2021
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TC5032N006702024 IRES-ALTRO 2021
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TC5032N006702024 IVA-ALTRO 2021
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TC5032N006702024 IRAP 2021
- sul ricorso n. 115/2025 depositato il 27/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Rappresentante_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2 ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_2 - Societa' Cooperativa Sociale In Liquidazione - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Rappresentato da Ricorrente_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Di Matera - Piazza Giacomo Matteotti 18 75100 Associazione_1 MT
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TC5032N006772024 RITENUTE 2022
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TC5032N006772024 IRES-ALTRO 2022
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TC5032N006772024 IVA-ALTRO 2022
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TC5032N006772024 IRAP 2022
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 43/2026 depositato il 04/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Ricorrente_2 SOCIETA' COOPERATIVA società cooperativa sociale in liquidazione, Ricorrente_1 quale liquidatore della stessa, Nominativo_2 e Nominativo_1 ANNNUNZIATA, socie della medesima, proponevano distinti ricorsi, poi riuniti in corso di causa, al fine di contestare gli avvisi di accertamento notificati dalla Direzione Provinciale dell'Agenzia delle Entrate di Matera, a seguito di verifiche effettuate dalla GdF, sulla scorta del quale era stata acclarata la indeducibilità di costi indicati dalla soc.coop. di specie, l'omesso versamento di ritenute relative ai rapporti di lavoro dipendente, e quindi la presenza di maggiori redditi non contabilizzati;
tanto con riferimento agli anni 2018, 2019, 2020 e 2021, facendone conseguire i maggiori redditi attribuiti, e quindi la relativa imposizione di maggiori somme per IRES, IRAP ed IVA, oltre che l'addebito di tali maggiori redditi anche ai soci, vertendosi in una ipotesi di ristretta base societaria, ed a partecipazione familiare. L'AGE disponeva pertanto la rettifica delle quote di deducibilità, rilevando che il contribuente aveva portato in deduzione costi indeducibili, verificando quindi la sussistenza di maggiori redditi a carico della soc.coop. di specie, e computando per l'effetto le maggiori imposte oggetto di accertamento.
Avverso il suddetto avviso proponevano ricorso i soggetti innanzi indicati adducendo, a sostegno, i seguenti motivi;
1. Illegittimità dell'avviso di accertamento per mancato rispetto del contraddittorio, e per mancanza dei presupposti di urgenza e pericolo per giustificare l'emissione immediata dell'avviso, senza coinvolgimento anticipato del contribuente
2. Carenza di motivazione, per esservi stato solo richiamo per relationem al PVC della GdF, senza allegazione del correlato atto
3. Illegittimita' dell'avviso per infondatezza della pretesa tributaria
Rilevando che le numerose schede contabili prodotte, giustificavano i costi portati in deduzione, per rimborsi dovuti a vario titolo ai dipendenti della coop, quindi deducibili per quanto previsto dall'art. 109 TUIR.
I soci della società, contestavano anche l'addebito personale ricevuto, sostenendo non esservi riscontri sulla presenza di utili extrabilancio ed extracontbili, in mancanza di prova sulle relative giacenze di cassa,
e di corrispettivi non dichiarati, e sostenendo non potere la rettifica dell'imponibile per la società, essere attribuibile automaticamente ai soci.
L'AGE, costituendosi, contestava quanto ex adverso dedotto, rilevando tra l'altro la riscontrabile antieconomicità della gestione, con relativa anomalia nel riscontro dei costi dichiarati, stante la bassa redditività ravvisabile, che non giustificava i notevoli costi indicati, essendo anche ravvisabile lo scostamento tra spesometro e dichiarazione dei redditi.
Si deduceva che le produzioni documentali fornite dal contribuente si erano rivelate insufficienti, nonostante l'apposito invito a produrre idonea documentazione, solo parzialmente fornita.
Si evidenziava inoltre non esser dalla controparte, stati formulati rilievi su alcune fatture oggetto di contestazione, oltre che con riferimento alle condizioni dei lavoratori utilizzati nella struttura gestita.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.
Non è nella specie ravvisabile la violazione dell'obbligo di contraddittorio.
E' sufficiente al riguardo considerare che l'Ufficio ha invitato il contribuente a produrre idonea documentazione al fine di poter approfondire le valutazioni, ma la soc.coop. ha fornito solo documentazione parziale ed inidonea;
né vi è stata contestazione su quanto dedotto dall'Agenzia sulla trasmissione degli schemi d'atto relativi agli accertamenti poi oggetto di avviso.
Tali constatazioni comportano la valutazione di infondatezza del correlato motivo di impugnazione.
Deve peraltro ritenersi salvaguardato il diritto e possibilità di controdedurre rispetto alla pretesa tributaria, posto che essendovi stato PVC della GdF, il contribuente è stato comunque posto nella condizione di conoscere i motivi di contestazione e di poter interloquire sulle relative doglianze.
Ed ancora va rilevato che dai ricorrenti nulla risulta esser stato chiarito sul pregiudizio che possano aver subito per l'asserita -ma non configurabile- violazione del contraddittorio.
Occorre anche considerare che l'emissione e notifica immediata dell'avviso, trova piena giustificazione nelle vicende societarie di specie, laddove deve constatarsi che vi è stata la cessione di azienda dalla Ricorrente_2
coop. (per verosimile aggravio della posizione debitoria) alla neo-costituita Società_2, facente capo ai medesimi soggetti componenti della Ricorrente_2 (la Nominativo_2, moglie dell'Ricorrente_1, è legale rappresentante della Società_2), cessione effettuata a prezzo manifestamente irrisorio, in quanto di gran lunga inferiore rispetto al valore aziendale.
Quanto poi al merito della pretesa, si rileva -oltre alla mancata contestazione su alcune poste oggetto di verifica, in atti indicate- che i costi portati in deduzione, e che sono indicati in oltre 200 schede contabili di riferimento, non trovano affatto giustificazione, dovendosi ritenere correttamente disconosciuti dall'AGE.
Anche i rilievi riferita all'omesso versamento delle ritenute riferite ai rapporti di lavoro, non risultano esser stati oggetto di specifica contestazione.
Le risultanze documentali acquisite, e la verifica della GdF, hanno consentito di accertare la presenza di lavoratori “a nero” operanti nell'ambito della coop. di specie.
Quanto alle richiamate schede contabili concernenti i costi portati in deduzione, va rilevato che indicano rimborsi spese non supportati da idonea documentazione, e pertanto non giustificabili, posto che:
- Diverse schede non sono affatto state sottoscritte dai beneficiari dei rimborsi;
- In altre schede manca del tutto la indicazione del nominativo del beneficiario;
- In altre schede manca l'indicazione del giorno, mese ed anno di riferimento;
- Le schede sono riferite a rimborsi per i dipendenti che non trovano alcuna giustificazione rispetto alla attività prestata dai medesimi a favore della coop.;
- Le retribuzioni dei dipendenti devono difatti essere corrisposte con altre e diverse modalità;
- L'importo complessivo delle schede che risultando intestate a specifici soggetti, essendo pari ad
€ 91.000,00, unitamente a quello delle schede non identificabili quanto a beneficiario (€ 47.000,00) supera il valore delle retribuzioni dei dipendenti globalmente valutate;
- Comunque è palese e manifesta la sproporzione tra i costi indicati, e la bassa redditività della società, così come desumibile dalle dichiarazioni dei redditi.
Con evidenza emerge la totale ingiustificabilità dei costi, e corretto si appalesa l'operato e conclusioni dell'Ufficio La genericità nella indicazione sulla natura, qualità e quantità delle prestazioni, non può consentire all'Ufficio le attività di controllo e verifica, comportando l'inidoneità di tali documenti a fondare la richiesta di deduzione dei costi, non essendo affatto verificabile il rapporto di inerenza rispetto all'esercizio della attività di impresa, inerenza necessaria al fine di consentire il riconoscimento della deducibilità.
Né può apprezzarsi la presenza di idonea documentazione a supporto, che possa consentire di ritenere giustificabili i costi de quibus
Nella specie non risulta che la società ricorrente abbia fornito prove integrative idonee a superare tutte le contestazioni sollevate dall'AGE; tanto induce a ritenere non idoneamente giustificati i costi di specie -come da relativo avviso di accertamento-, e quindi la relativa indeducibilità, pertanto correttamente ritenuta dall'AGE.
Quanto alla posizione dei soci, va rilevato che gli accertamenti ed avviso nei confronti dei soci sono correlati e conseguiti a quelli effettuati nei confronti della società coop. de qua, posto che ricorre innegabilmente nella specie l'ipotesi della ristretta base societaria.
Essendo stati accertati maggiori redditi acquisiti in capo alla medesima e non dichiarati, si è ritenuto di imputare quote dei redditi ai soci
Visto il consolidato, univoco e coerente orientamento interpretativo della Cassazione, secondo cui è da ritenersi ormai ius receptium il principio in base al quale, laddove siano stati accertati utili non contabilizzati di una società a ristretta base, opera la presunzione di attribuzione pro quota degli utili stessi ai soci, salva la prova contraria che i maggiori ricavi siano stati accantonati o reinvestiti, l' Ufficio ha accertato nei confronti dei soci della società Ricorrente_2 un reddito di capitale che trae origine dai maggiori utili accertati in capo alla società, la cui imputazione al socio costituisce una presunzione ragionevole, anzi, praticamente inevitabile sul piano logico, ove non venga altrimenti dimostrato che gli stessi utili siano rimasti nel patrimonio della società ovvero che siano affluiti nella disponibilità di soggetti specificatamente individuati.
Rimane quindi a carico del socio, la prova della destinazione degli utili a finalità diverse dalla distribuzione.
I soci ricorrenti contestano che possa trovare applicazione la presunzione di distribuzione di utili ai soci, allorquando non ci si trovi dinanzi a maggiori utili in nero accertatiti in capo alla società, e la contestazione riguardi l'indeducibilità di costi effettivamente sostenuti.
Va quindi considerato che gli accertamenti e conclusioni tratte sulla società, derivano da fatti e circostanze frutto dei riscontri emersi all'esito degli approfondimenti condotti sulla scorta dell'esame dei dati e contabilità acquisiti e valutati dall'Ufficio.
Le doglianze dalla soc.coop. in merito manifestate, devono ritenersi infondate e sono state quindi disattese, dovendo ritenersi corretti gli addebiti mossi con l'avviso di accertamento, ed il correlato computo dei maggiori redditi imputabili alla società.
Posto che, vi è presunzione della distribuzione degli utili ai soci, essendo l' accertamento nei confronti della società imprescindibile antecedente logico-giuridico rispetto all'accertamento del maggior reddito nei confronti dei soci, vengono nella specie in rilievo le questioni riferite alla ristretta base societaria.
Al riguardo devesi evidenziare che (Cassazione civile , sez. VI , 09/07/2018 , n. 18042) “In tema di accertamento delle imposte sui redditi, nel caso di società di capitali a ristretta base partecipativa, è legittima la presunzione di attribuzione ai soci degli eventuali utili extracontabili accertati, rimanendo salva la facoltà del contribuente di provare che i maggiori ricavi non sono stati distribuiti, ma accantonati o reinvestiti dalla società, nonché di dimostrare la propria estraneità alla gestione e conduzione societaria.”
Nella specie non è stata fornita dimostrazione alcuna al riguardo.
Deve quindi ritenersi applicabile, alla stregua del recente arresto della SC, la relativa presunzione.
L'inferenza presuntiva trova radicamento nella ristrettezza della base societaria e del vincolo di solidarietà
e di reciproco controllo dei soci che normalmente caratterizza la gestione sociale.
La S.C. ha, in via generale e quale principio informatore della materia, statuito che (Cassazione civile, sez. trib. 10/06/2009 n. 13338) “La presunzione di riparto degli utili extrabilancio tra i soci di una società di capitali a ristretta base partecipativa, non è neutralizzata dallo schermo della personalità giuridica, ma estende la sua efficacia a tutti i gradi di organizzazione societaria per i quali si riscontri la ristrettezza della compagine sociale, operando il principio generale del divieto dell'abuso del diritto, che trova fondamento nei principi costituzionali di capacità contributiva e di eguaglianza, nonché nella tendenza all'oggettivazione del diritto commerciale ed all'attribuzione di rilevanza giuridica all'impresa, indipendentemente dalla forma giuridica assunta dal suo titolare.”
Nella specie non si apprezzano elementi che possano portare a ritenere non configurabile la ristretta base societaria, dovendo trovare applicazione i principi regolatori della fattispecie, innanzi richiamati.
Deve quindi anche rilevarsi che la S.C., in considerazione della ristrettezza della base societaria e della sostanziale identificazione della società con i soci, ed al fine di ovviare alla agevole suscettibilità di utilizzo dello schermo societario, ha ritenuto ed affermato che (Cassazione civile sez. trib. 11 ottobre 2007 n. 21415)
“La presunzione semplice ex art. 2729 c.c. di distribuzione degli utili non contabilizzati ai soci di una società di capitali a ristretta base societaria è legittima, in quanto non incorre nel divieto di presunzione di secondo grado, poiché il fatto noto non è costituito dalla sussistenza dei maggiori redditi induttivamente accertati nei confronti di società di capitali, ma dalla ristrettezza della base sociale e dal vincolo di solidarietà e di reciproco controllo dei soci che, in tal caso, normalmente caratterizza la gestione sociale.”, potendosi tale pronunzia richiamare per quanto già sopra evidenziato
Va peraltro rilevato che la previsione dell'art. 5 d.P.R. n. 597 del 1973, pur riferendosi alle società di persone, può trovare applicazione come enunciazione di principio anche nei confronti dei soci di società di capitale, quando la loro base societaria sia talmente ristretta da far ritenere la veste societaria una fictio iuris, da tanto inferendosi che anche nell' ipotesi di società di capitali, tale condizione induce a valutare la legittimità della presunzione della imputazione degli utili societari, dovendo tale presunzione essere confutata da idonee allegazioni e concreti riscontri da fornire dal socio.
Nella specie, per quanto in precedenza rilevato, non si ritengono ravvisabili utili ed idonei supporti che possano consentire di superare tale presunzione, essendo per converso desumibili elementi di segno nettamente contrario, e per quanto sopra già argomentato.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo, dovendosi al riguardo tener conto della complessiva debitoria oggetto dei vari avvisi di accertamento
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi previamente riuniti per ragioni di connessione soggettiva e oggettiva. Condanna in solido le parti ricorrenti al rimborso, in favore di ADE, delle spese di giudizio nell'importo complessivo di
€ 5.000,00 (cinquemila/00) oltre accessori di legge se dovuti.