Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Matera, sez. II, sentenza 18/02/2026, n. 57
CGT1
Sentenza 18 febbraio 2026

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  • Rigettato
    Illegittimità dell'avviso di accertamento per mancato rispetto del contraddittorio

    Non è ravvisabile la violazione dell'obbligo di contraddittorio in quanto il contribuente è stato invitato a produrre documentazione, ha fornito documentazione parziale ed inidonea, e pur in assenza di contraddittorio preventivo, è stato posto nella condizione di conoscere le contestazioni tramite il PVC della GdF. Inoltre, non è stato dimostrato alcun pregiudizio subito per la presunta violazione.

  • Rigettato
    Carenza di motivazione dell'avviso di accertamento

    Il contribuente è stato posto nella condizione di conoscere i motivi di contestazione tramite il PVC della GdF, salvaguardando il diritto di controdedurre.

  • Rigettato
    Infondatezza della pretesa tributaria

    I costi portati in deduzione non trovano giustificazione, essendo indeducibili perché non supportati da idonea documentazione (mancanza di sottoscrizioni, indicazione del beneficiario, data, giustificazione rispetto all'attività, sproporzione rispetto alla redditività).

  • Rigettato
    Illegittimità dell'avviso di accertamento per mancato rispetto del contraddittorio

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    Il contribuente è stato posto nella condizione di conoscere i motivi di contestazione tramite il PVC della GdF, salvaguardando il diritto di controdedurre.

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    Infondatezza della pretesa tributaria

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    Illegittimità dell'avviso di accertamento per mancato rispetto del contraddittorio

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    Carenza di motivazione dell'avviso di accertamento

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    Infondatezza della pretesa tributaria

    I costi portati in deduzione non trovano giustificazione, essendo indeducibili perché non supportati da idonea documentazione (mancanza di sottoscrizioni, indicazione del beneficiario, data, giustificazione rispetto all'attività, sproporzione rispetto alla redditività).

  • Rigettato
    Contestazione applicabilità presunzione di distribuzione utili ai soci

    La presunzione di attribuzione ai soci degli utili extracontabili accertati opera in caso di società a ristretta base, salvo prova contraria che gli utili siano stati accantonati o reinvestiti. In questo caso, non è stata fornita alcuna prova contraria, rendendo applicabile la presunzione.

  • Rigettato
    Contestazione applicabilità presunzione di distribuzione utili ai soci

    La presunzione di attribuzione ai soci degli utili extracontabili accertati opera in caso di società a ristretta base, salvo prova contraria che gli utili siano stati accantonati o reinvestiti. In questo caso, non è stata fornita alcuna prova contraria, rendendo applicabile la presunzione.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Matera, sez. II, sentenza 18/02/2026, n. 57
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Matera
    Numero : 57
    Data del deposito : 18 febbraio 2026

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