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Sentenza 6 febbraio 2026
Sentenza 6 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. II, sentenza 06/02/2026, n. 1321 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania |
| Numero : | 1321 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1321/2026
Depositata il 06/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 2, riunita in udienza il 16/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
BUONO MASSIMO, Presidente VERRUSIO MARIO, Relatore DI FLORIO VINCENZO, Giudice
in data 16/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 7570/2024 depositato il 18/11/2024
proposto da
Ag.entrate - SI - Roma
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Resistente_1 CF_Resistente_1 -
Email_2elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 4780/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado SALERNO sez. 4 e pubblicata il 30/10/2024
Atti impositivi:
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 10076202400000244000 IVA-ALTRO 2018 - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020220020630805 000 IVA-ALTRO 2018
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020230007107772 000 IVA-ALTRO 2017
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020230052972523 000 CONTRIBUTO UNIFICATO AMMINISTRATIVO 2023
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 278/2026 depositato il 19/01/2026
Visto e letto l'atto di appello di NZ delle RA SI (ER); letta la sentenza appellata in epigrafe indicata;
Resistente_1non costituito l'appellato contribuente;
Visti e letti tutti gli atti e documenti presenti ed acquisiti ai fascicoli;
Trattata la controversia come da verbale;
premesso
-che la presente sentenza è redatta ai sensi dell'art 36 co. 2 D.L.vo 546/1992 e del combinato disposto ex art. 1 co. 2 D.L.vo 546/1992, 132 cpc e 118 disp. att. cpc;
rilevato
-che la sentenza appellata, pronunziando su ricorso contribuente occasionato da preavviso di istrione ipotecaria per non esser stati preventivamente notificati alcuni titoli di cui si opponeva la estinzione per effetto della mancata notifica, ha così stabilito: “ Per le cartelle di pagamento n. 805/000 (iva 2018), n. 906/000 (diritti camerali 2018), n. 772/000 (iva 2017), n. 523/000 (contributo unificato 2023), non è dato rinvenire la notifica al contribuente;
sicché il ricorso, in parte qua, deve essere accolto, limitatamente al credito portato dalle cartelle indicate nel presente capoverso, con il conseguente annullamento parziale del provvedimento impugnato. ” ;
-che l'ER ha appellata lamentando la violazione dell'art. 112 cpc, per essere andato il giudice extra petita, non avendo mai il contribuente ricorrente compromesso le dette cartelle con il ricorso introduttivo;
-che l'appellato contribuente, benché ritualmente intimato, non si è costituito;
ritenuto
-che l'appello –tempestivo e a contraddittorio regolare- sia fondato;
-che infatti, riscontrando il ricorso originario di primo grado, non risulta che il contribuente abbia lamentato la omessa notifica delle cartelle indicate in sentenza appellata dal Giudice, sicchè è evidente che questi è andato ben oltre l'impugnato e il richiesto;
-che è del tutto ovvio che, in assenza di specifica doglianza, la ER non abbia depositato la prova della notifica delle dette cartelle e di atti interruttivi ad esse relativi, proprio perché non compromessi in giudizio;
-che quindi il ricorso originario va rigettato anche riguardo alle dette cartelle;
-che le questioni vagliate in espresso esauriscono il devolutum sottoposto alla Sezione, essendo stati toccati tutti gli aspetti rilevanti a norma dello art. 112 c.p.c., in aderenza al principio sostanziale di corrispondenza tra il chiesto e pronunciato (come chiarito dalla giurisprudenza costante, ex plurimis, per le affermazioni piu' risalenti, Cass. Civ., sez. II, 22 marzo 1995 n. 3260, Cass. Civ., sez. V, 16 maggio 2012 n. 7663);
-che argomenti diversi non espressamente esaminati sono stati dal Collegio ritenuti non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a supportare una conclusione di tipo diverso;
-che le spese del doppio grado, atteso integrale rigetto della originaria impugnazione, seguono la soccombenza e solo liquidate in dispositivo, precisandosi che a) trova applicazione il DM 55/2014 ex art. 15 co. 2 sexies D.L.vo 546/1992; b) per l'ER, benchè assistita da avvocato del libero foro, rimane applicabile la riduzione prevista dal detto art. 15 co. 2 sexies, in quanto l'ER ex art. 11 co. 2 D.L.vo 546/1992, deve stare ordinariamente in giudizio a mezzo propri funzionari, e la deroga è ammissibile solo per propria scelta o esigenza organizzativa, di cui però non può essere gravato il contribuente rispetto ai costi maggiori;
c) per l'ER non è ammissibile la richiesta di attribuzione avanzata dal difensore del libero foro in giudizio, atteso che la regola della attribuzione prevede l'anticipazione dei costi di difesa da parte del difensore per attuazione del principio di solidarietà al fine di rendere accessibile il diritto inviolabile di difesa della persona umana e delle sue proiezioni, ma l'NZ pubblica non può in assoluto appoggiarsi al difensore, non potendo valere nei suoi confronti il favore della anticipazione poiché nei suoi confronti, quale organizzazione della Repubblica Ordinamento, non vale il principio di solidarietà (essendo essa, quale strumento, tenuta alla solidarietà verso la comunità e i singoli); del resto la recente Legge n. 49/2023 appunto esclude l'ER dalla applicazione proprio in ragione di quanto innanzi;
d) per l'Ade e l'ER non è dovuta alcuna maggiorazione neppure per rimborso forf. o per IVA o Cap, per la prima perchè il rimborso forf. è riservato agli avvocati del libero foro e perchè la prestazione non è soggetta né ad IVA né a Cassa, per la seconda perchè -fermo il rapporto tra l'ER e il difensore, all'interno del quale invece va riconosciuto, sulla base della pattuizione o secondo norma, sia il giusto onorario sia il rimb. forf., sia l'IVA e CAP se dovuti- non può aggravarsi il peso in capo al contribuente per oneri che non avrebbe sostenuto se l'ER non avesse discrezionalmente optato per la assistenza di avvocato del libero foro;
P.Q.M.
Accoglie l'appello e per lo effetto in riforma parziale della sentenza appellata, rigetta il ricorso anche riguardo alle pretese di cui alle cartelle n. 10020220020630805000; n. 10020230007107772000 e n. 10020230025972523000; conferma nel resto la sentenza appellata. Condanna la parte contribuente a rifondere ad ER le spese del doppio grado di giudizio che liquida in euro 780,00 per il primo grado ed euro 885,00 per il secondo grado senza alcuna altra maggiorazione.
Depositata il 06/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 2, riunita in udienza il 16/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
BUONO MASSIMO, Presidente VERRUSIO MARIO, Relatore DI FLORIO VINCENZO, Giudice
in data 16/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 7570/2024 depositato il 18/11/2024
proposto da
Ag.entrate - SI - Roma
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Resistente_1 CF_Resistente_1 -
Email_2elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 4780/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado SALERNO sez. 4 e pubblicata il 30/10/2024
Atti impositivi:
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 10076202400000244000 IVA-ALTRO 2018 - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020220020630805 000 IVA-ALTRO 2018
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020230007107772 000 IVA-ALTRO 2017
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020230052972523 000 CONTRIBUTO UNIFICATO AMMINISTRATIVO 2023
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 278/2026 depositato il 19/01/2026
Visto e letto l'atto di appello di NZ delle RA SI (ER); letta la sentenza appellata in epigrafe indicata;
Resistente_1non costituito l'appellato contribuente;
Visti e letti tutti gli atti e documenti presenti ed acquisiti ai fascicoli;
Trattata la controversia come da verbale;
premesso
-che la presente sentenza è redatta ai sensi dell'art 36 co. 2 D.L.vo 546/1992 e del combinato disposto ex art. 1 co. 2 D.L.vo 546/1992, 132 cpc e 118 disp. att. cpc;
rilevato
-che la sentenza appellata, pronunziando su ricorso contribuente occasionato da preavviso di istrione ipotecaria per non esser stati preventivamente notificati alcuni titoli di cui si opponeva la estinzione per effetto della mancata notifica, ha così stabilito: “ Per le cartelle di pagamento n. 805/000 (iva 2018), n. 906/000 (diritti camerali 2018), n. 772/000 (iva 2017), n. 523/000 (contributo unificato 2023), non è dato rinvenire la notifica al contribuente;
sicché il ricorso, in parte qua, deve essere accolto, limitatamente al credito portato dalle cartelle indicate nel presente capoverso, con il conseguente annullamento parziale del provvedimento impugnato. ” ;
-che l'ER ha appellata lamentando la violazione dell'art. 112 cpc, per essere andato il giudice extra petita, non avendo mai il contribuente ricorrente compromesso le dette cartelle con il ricorso introduttivo;
-che l'appellato contribuente, benché ritualmente intimato, non si è costituito;
ritenuto
-che l'appello –tempestivo e a contraddittorio regolare- sia fondato;
-che infatti, riscontrando il ricorso originario di primo grado, non risulta che il contribuente abbia lamentato la omessa notifica delle cartelle indicate in sentenza appellata dal Giudice, sicchè è evidente che questi è andato ben oltre l'impugnato e il richiesto;
-che è del tutto ovvio che, in assenza di specifica doglianza, la ER non abbia depositato la prova della notifica delle dette cartelle e di atti interruttivi ad esse relativi, proprio perché non compromessi in giudizio;
-che quindi il ricorso originario va rigettato anche riguardo alle dette cartelle;
-che le questioni vagliate in espresso esauriscono il devolutum sottoposto alla Sezione, essendo stati toccati tutti gli aspetti rilevanti a norma dello art. 112 c.p.c., in aderenza al principio sostanziale di corrispondenza tra il chiesto e pronunciato (come chiarito dalla giurisprudenza costante, ex plurimis, per le affermazioni piu' risalenti, Cass. Civ., sez. II, 22 marzo 1995 n. 3260, Cass. Civ., sez. V, 16 maggio 2012 n. 7663);
-che argomenti diversi non espressamente esaminati sono stati dal Collegio ritenuti non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a supportare una conclusione di tipo diverso;
-che le spese del doppio grado, atteso integrale rigetto della originaria impugnazione, seguono la soccombenza e solo liquidate in dispositivo, precisandosi che a) trova applicazione il DM 55/2014 ex art. 15 co. 2 sexies D.L.vo 546/1992; b) per l'ER, benchè assistita da avvocato del libero foro, rimane applicabile la riduzione prevista dal detto art. 15 co. 2 sexies, in quanto l'ER ex art. 11 co. 2 D.L.vo 546/1992, deve stare ordinariamente in giudizio a mezzo propri funzionari, e la deroga è ammissibile solo per propria scelta o esigenza organizzativa, di cui però non può essere gravato il contribuente rispetto ai costi maggiori;
c) per l'ER non è ammissibile la richiesta di attribuzione avanzata dal difensore del libero foro in giudizio, atteso che la regola della attribuzione prevede l'anticipazione dei costi di difesa da parte del difensore per attuazione del principio di solidarietà al fine di rendere accessibile il diritto inviolabile di difesa della persona umana e delle sue proiezioni, ma l'NZ pubblica non può in assoluto appoggiarsi al difensore, non potendo valere nei suoi confronti il favore della anticipazione poiché nei suoi confronti, quale organizzazione della Repubblica Ordinamento, non vale il principio di solidarietà (essendo essa, quale strumento, tenuta alla solidarietà verso la comunità e i singoli); del resto la recente Legge n. 49/2023 appunto esclude l'ER dalla applicazione proprio in ragione di quanto innanzi;
d) per l'Ade e l'ER non è dovuta alcuna maggiorazione neppure per rimborso forf. o per IVA o Cap, per la prima perchè il rimborso forf. è riservato agli avvocati del libero foro e perchè la prestazione non è soggetta né ad IVA né a Cassa, per la seconda perchè -fermo il rapporto tra l'ER e il difensore, all'interno del quale invece va riconosciuto, sulla base della pattuizione o secondo norma, sia il giusto onorario sia il rimb. forf., sia l'IVA e CAP se dovuti- non può aggravarsi il peso in capo al contribuente per oneri che non avrebbe sostenuto se l'ER non avesse discrezionalmente optato per la assistenza di avvocato del libero foro;
P.Q.M.
Accoglie l'appello e per lo effetto in riforma parziale della sentenza appellata, rigetta il ricorso anche riguardo alle pretese di cui alle cartelle n. 10020220020630805000; n. 10020230007107772000 e n. 10020230025972523000; conferma nel resto la sentenza appellata. Condanna la parte contribuente a rifondere ad ER le spese del doppio grado di giudizio che liquida in euro 780,00 per il primo grado ed euro 885,00 per il secondo grado senza alcuna altra maggiorazione.