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Sentenza 24 febbraio 2026
Sentenza 24 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lombardia, sez. XVI, sentenza 24/02/2026, n. 412 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia |
| Numero : | 412 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 412/2026
Depositata il 24/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della LOMBARDIA Sezione 16, riunita in udienza il
18/02/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
LOCATELLI GIUSEPPE, Presidente e Relatore
GHINETTI ANDREA PIO CARLO, Giudice
ANSALDI PIERO, Giudice
in data 18/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1022/2020 depositato il 26/02/2020
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Milano
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 4212/2019 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale MILANO sez. 8 e pubblicata il 15/10/2019
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T9B03GT05419 IRPEF-ALTRO 2015
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T9B01GT05429 IRPEF-ALTRO 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T9B01GT05405 IRPEF-ALTRO 2014
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T9B01GT05404 IRPEF-ALTRO 2013 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Guardia di Finanza eseguiva una verifica fiscale nei confronti della società “Società_1 srl”,esercente l'attività di “costruzione di edifici residenziali e non residenziali”, conclusa con p.v.c. comunicata al legale rappresentante in data 10.4.2018. Sulla base dei rilievi effettuati dalla Guardia di Finanza, in data 4 e 24 settembre 2018, l'Agenzia delle Entrate di Milano 1, notificava alla società “Società_1 srl e ai soci Nominativo_1, Ricorrente_1 e Nominativo_2 , avvisi di accertamento, per gli anni d'imposta 2013-2014-2015-2016, con cui accertava maggiori imposte IRAP ed IVA, oltre interessi e sanzioni.
In data 18-19 ottobre 2018 l' Agenzia delle Entrate notificava alla socia Ricorrente_1 (quota del 20,83%) gli avvisi di accertamento per gli anni 2013-2014-2015-2016, con il quale accertava maggiori redditi di partecipazione conseguiti a seguito della opzione per la trasparenza fiscale esercitata dalla società Società_1
a norma dell'art.116 Tuir.
Contro gli avvisi di accertamento Ricorrente_1 proponeva distinti ricorsi alla CTP di Milano, che, previa riunione, li rigettava con sentenza n. 4212 del 2019.
Contro la sentenza la contribuente ha proposto appello sulla base dei seguenti motivi: 1) omessa motivazione per violazione degli artt.112 cod.proc.civ e 36 DPR ( recte d.lgs.) 546/1992”; 2) “utili extrabilancio distribuiti alla appellante sulla base di presunzioni che il socio non può neppure contestare essendo gli accertamenti effettuati a norma dell'art.39 comma 1 lett.d) DPR 600/1973-Mancanzza della definitività della sentenza nei confronti della società Società_1 srl”. Conclude chiedendo la riforma della sentenza appellata;
in via subordinata chiede la sospensione del presente giudizio a norma dell'art.295 in attesa della definitività della pronuncia a carico della società.
L'Agenzia delle Entrate si è costituita chiedendo il rigetto dell'appello e della istanza di sospensione.
Con ordinanza depositata il 26.1.2022 la CTR della Lombardia ha disposto la sospensione del processo e rinvio a nuovo ruolo in attesa del passaggio in giudicato della sentenza che ha deciso il giudizio a carico della società.
Questa Corte ha acquisito l'ordinanza della Corte di cassazione n.6240 pubblicata il 7.3.2024 che ha rigettato il ricorso proposto dalla società Società_1 srl contro la sentenza della CTR n.1447 del 2021 che aveva rigettato gli appelli della società; con conseguente definitività degli accertamenti a carico della società alla data di pubblicazione della ordinanza della Corte di cassazione.
In data 3.2.2026 il difensore di Ricorrente_1 dichiara di aver rinunciato al mandato come da mail già inviata al nuovo difensore e chiede “se necessario di differire l'udienza”.
Con memoria depositata il 3.2.2026 l'Agenzia delle Entrate ha chiesto di dichiarare estinto il giudizio per inattività delle parti in quanto dalla data di pubblicazione della citata ordinanza della Corte di cassazione
(7.3.2024) non è stata presentata alcuna istanza di trattazione del processo sospeso.
In data 16.2.2025 il nuovo difensore ha depositato memoria di costituzione con la quale dichiarare che la propria assistita intende rinunciare al ricorso. Nella odierna udienza il difensore ha chiesto la compensazione delle spese e l'Ufficio si è opposto insistendo per la condanna alle spese.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La causa di estinzione del processo per rinuncia al ricorso ex art.44 d.lgs. 546 del 1992 prevale sulla causa di estinzione del processo per inattività delle parti ex art.45 d.lgs 546 del 1992, poiché la prima è antecedente alla seconda in senso logico-giuridico.
In tema di regolamentazione delle spese deve essere applicato l'art.44 comma 2 d.lgs.546 del 1992, secondo cui il rinunciante deve essere condannato al rimborso delle spese salvo diverso accordo tra le parti (nella specie l'Ufficio ha insistito per la condanna alle spese.). Quanto al giudizio di primo grado deve essere confermata la condanna al rimborso delle spese nella misura già liquidata;
quanto al secondo grado, considerato che la discussione si è contratta alla rilevazione della causa di estinzione, le spese vengono liquidate in euro 1.600 oltre spese generali del 15%..
P.Q.M.
dichiara estinto il giudizio per rinuncia al ricorso. Condanna la ricorrente al rimborso delle spese del primo grado confermate nella misura di euro 2.000 e al rimborso delle spese del grado di appello liquidate in euro 1.600, oltre spese generali del 15%.
Milano 18.2.2026
Presidente estensore
GI EL
Depositata il 24/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della LOMBARDIA Sezione 16, riunita in udienza il
18/02/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
LOCATELLI GIUSEPPE, Presidente e Relatore
GHINETTI ANDREA PIO CARLO, Giudice
ANSALDI PIERO, Giudice
in data 18/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1022/2020 depositato il 26/02/2020
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Milano
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 4212/2019 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale MILANO sez. 8 e pubblicata il 15/10/2019
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T9B03GT05419 IRPEF-ALTRO 2015
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T9B01GT05429 IRPEF-ALTRO 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T9B01GT05405 IRPEF-ALTRO 2014
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T9B01GT05404 IRPEF-ALTRO 2013 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Guardia di Finanza eseguiva una verifica fiscale nei confronti della società “Società_1 srl”,esercente l'attività di “costruzione di edifici residenziali e non residenziali”, conclusa con p.v.c. comunicata al legale rappresentante in data 10.4.2018. Sulla base dei rilievi effettuati dalla Guardia di Finanza, in data 4 e 24 settembre 2018, l'Agenzia delle Entrate di Milano 1, notificava alla società “Società_1 srl e ai soci Nominativo_1, Ricorrente_1 e Nominativo_2 , avvisi di accertamento, per gli anni d'imposta 2013-2014-2015-2016, con cui accertava maggiori imposte IRAP ed IVA, oltre interessi e sanzioni.
In data 18-19 ottobre 2018 l' Agenzia delle Entrate notificava alla socia Ricorrente_1 (quota del 20,83%) gli avvisi di accertamento per gli anni 2013-2014-2015-2016, con il quale accertava maggiori redditi di partecipazione conseguiti a seguito della opzione per la trasparenza fiscale esercitata dalla società Società_1
a norma dell'art.116 Tuir.
Contro gli avvisi di accertamento Ricorrente_1 proponeva distinti ricorsi alla CTP di Milano, che, previa riunione, li rigettava con sentenza n. 4212 del 2019.
Contro la sentenza la contribuente ha proposto appello sulla base dei seguenti motivi: 1) omessa motivazione per violazione degli artt.112 cod.proc.civ e 36 DPR ( recte d.lgs.) 546/1992”; 2) “utili extrabilancio distribuiti alla appellante sulla base di presunzioni che il socio non può neppure contestare essendo gli accertamenti effettuati a norma dell'art.39 comma 1 lett.d) DPR 600/1973-Mancanzza della definitività della sentenza nei confronti della società Società_1 srl”. Conclude chiedendo la riforma della sentenza appellata;
in via subordinata chiede la sospensione del presente giudizio a norma dell'art.295 in attesa della definitività della pronuncia a carico della società.
L'Agenzia delle Entrate si è costituita chiedendo il rigetto dell'appello e della istanza di sospensione.
Con ordinanza depositata il 26.1.2022 la CTR della Lombardia ha disposto la sospensione del processo e rinvio a nuovo ruolo in attesa del passaggio in giudicato della sentenza che ha deciso il giudizio a carico della società.
Questa Corte ha acquisito l'ordinanza della Corte di cassazione n.6240 pubblicata il 7.3.2024 che ha rigettato il ricorso proposto dalla società Società_1 srl contro la sentenza della CTR n.1447 del 2021 che aveva rigettato gli appelli della società; con conseguente definitività degli accertamenti a carico della società alla data di pubblicazione della ordinanza della Corte di cassazione.
In data 3.2.2026 il difensore di Ricorrente_1 dichiara di aver rinunciato al mandato come da mail già inviata al nuovo difensore e chiede “se necessario di differire l'udienza”.
Con memoria depositata il 3.2.2026 l'Agenzia delle Entrate ha chiesto di dichiarare estinto il giudizio per inattività delle parti in quanto dalla data di pubblicazione della citata ordinanza della Corte di cassazione
(7.3.2024) non è stata presentata alcuna istanza di trattazione del processo sospeso.
In data 16.2.2025 il nuovo difensore ha depositato memoria di costituzione con la quale dichiarare che la propria assistita intende rinunciare al ricorso. Nella odierna udienza il difensore ha chiesto la compensazione delle spese e l'Ufficio si è opposto insistendo per la condanna alle spese.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La causa di estinzione del processo per rinuncia al ricorso ex art.44 d.lgs. 546 del 1992 prevale sulla causa di estinzione del processo per inattività delle parti ex art.45 d.lgs 546 del 1992, poiché la prima è antecedente alla seconda in senso logico-giuridico.
In tema di regolamentazione delle spese deve essere applicato l'art.44 comma 2 d.lgs.546 del 1992, secondo cui il rinunciante deve essere condannato al rimborso delle spese salvo diverso accordo tra le parti (nella specie l'Ufficio ha insistito per la condanna alle spese.). Quanto al giudizio di primo grado deve essere confermata la condanna al rimborso delle spese nella misura già liquidata;
quanto al secondo grado, considerato che la discussione si è contratta alla rilevazione della causa di estinzione, le spese vengono liquidate in euro 1.600 oltre spese generali del 15%..
P.Q.M.
dichiara estinto il giudizio per rinuncia al ricorso. Condanna la ricorrente al rimborso delle spese del primo grado confermate nella misura di euro 2.000 e al rimborso delle spese del grado di appello liquidate in euro 1.600, oltre spese generali del 15%.
Milano 18.2.2026
Presidente estensore
GI EL