Ordinanza collegiale 1 aprile 2025
Sentenza 15 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 4B, sentenza 15/12/2025, n. 22589 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 22589 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 22589/2025 REG.PROV.COLL.
N. 09432/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quarta Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 9432 del 2021, proposto da
Comune di Pontecagnano Faiano, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Lorenzo Lentini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per Lo Sport, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
Comune di Mendicino, Comune di Oristano, non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
a) del Decreto del Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per lo Sport del 13.09.2021 di approvazione della graduatoria finale dei progetti presentati nell'ambito dell'Avviso Pubblico “Sport e Periferie 2020” (con relativi allegati), con cui la domanda di finanziamento del Comune di Pontecagnano è stata dichiarata “non ammissibile (Allegato 2), per “violazione del par. 6 lett. e) e par. 8 lett. g) dell'Avviso”;
b) ove occorra, della nota del Capo del Dipartimento per lo Sport prot n. 26610 del 24.06.2021, con cui si è chiesta la trasmissione di delibera di Giunta Comunale di ratifica del contenuto della determina dirigenziale n. 1273/2020 di approvazione del progetto esecutivo, per “non idoneità” della predetta determina ad integrare il requisito prescritto dal paragrafo 6 lett. e) dell'Avviso;
c) ove e per quanto occorra, del paragrafo 6 lett. e) e del paragrafo 8 lett. g) dell'Avviso laddove inteso nel senso che la delibera di approvazione dell'intervento debba essere adottata, a pena di esclusione, dall'Organo Collegiale dell'Ente Pubblico per tutti i livelli di progettazione;
d) di tutti gli atti presupposti, collegati, connessi e conseguenziali.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 5 novembre 2025 il dott. CA De RO e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Il Comune di Pontecagnano Faiano ha presentato domanda di accesso al finanziamento di cui all’Avviso Pubblico “Sport e Periferie 2020” per ottenere le risorse necessarie per la sistemazione del campo di calcio comunale con adeguamento degli spogliatoi come da progetto approvato.
Al riguardo il Comune ricorrente ha trasmesso la documentazione prescritta compreso, per quanto di interesse, l’atto di approvazione del progetto esecutivo rappresentato dalla determina dirigenziale n. 1273 del 30.10.2020.
Con nota prot. n. 26610 del 24.06.2021, il Dipartimento dello Sport ha attivato il soccorso istruttorio richiedendo la trasmissione, nel termine di 10 giorni, di “una delibera di ratifica” della Giunta Comunale della richiamata determina dirigenziale n. 1273/2020, in pretesa conformità al paragrafo 6 lett. e) del Bando.
Il Comune di Pontecagnano ha ritenuto di ottemperare alla richiesta del Dipartimento dello Sport con nota del 29.06.2021 trasmettendo la delibera di Giunta Comunale n. 136/2020 di approvazione del progetto definitivo.
Il Dipartimento dello Sport, continuando a ritenere non regolare la domanda, con decreto del 13.9.2021, ha approvato la graduatoria finale, dichiarando la “non ammissibilità” della domanda del Comune di Pontecagnano per violazione del paragrafo 6 lett. e) e del paragrafo 8 lett. g).
Con il ricorso in epigrafe il Comune istante ha impugnato l’esclusione dal beneficio in oggetto deducendo i seguenti motivi:
- violazione di legge (artt. 23 e 27 d.lgs. 50/2016 – art 48, 49 e 107 TUEL), violazione del riparto di competenze in tema di progettazione dei lavori pubblici, eccesso di potere (illogicità manifesta - travisamento - arbitrarietà - sviamento - abnormità);
- violazione di legge (artt. 23 e 27 d.lgs 50/2016, art. 8, 49 e 107 TUEL), violazione del riparto di competenze in tema di progettazione dei lavori pubblici, violazione delle norme in tema di interpretazione degli atti amministrativi (art. 1362 e ss cod. civ in relazione all’art. 1324 cod. civ), eccesso di potere (illogicità manifesta - travisamento - arbitrarietà - sviamento - abnormità).
Si è costituita in giudizio la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per lo Sport per resistere all’accoglimento del ricorso.
Alla camera di consiglio del 26 ottobre 2021, su richiesta del difensore di parte ricorrente, la trattazione della causa è stata rinviata al merito.
Con ordinanza n. 6476/2025 è stata disposta l’integrazione del contraddittorio, nei confronti di tutti i soggetti della graduatoria ammessi al finanziamento “Bando sport e periferie 2020”, autorizzando la notifica per pubblici proclami, in considerazione dell’elevato numero di destinatari; la notifica risulta ritualmente adempiuta.
All’udienza pubblica del 5 novembre 2025 il ricorso è stato quindi trattenuto per la decisione.
Il ricorso è fondato.
Va preliminarmente escluso che sia intervenuta cessazione della materia del contendere, come eccepito dall’avvocatura erariale, in ragione del finanziamento ottenuto dal Comune a seguito del successivo bando “Sport e Periferie del 2022 in quanto la domanda di finanziamento del 2020 ha un importo maggiore di quella successivamente accolta nel 2022 (€ 1. 399.967,56 rispetto a € 800.000,00); permane dunque un evidente interesse a ricorrere, come peraltro ribadito dal Comune istante.
Con le doglianze contenute nel gravame - che in ragione della loro stretta attinenza possono essere oggetto di esame congiunto - il Comune deduce che non possa ritenersi sussistere un deficit di approvazione del progetto che giustifichi l’estromissione del progetto.
Le doglianze meritano di essere condivise.
Il Bando “Sport e Periferie 2020”, al paragrafo 8 lett. g), prevede l’esclusione delle domande “pervenute prive della documentazione e delle dichiarazioni indicate al paragrafo 6”; il paragrafo 6 lett. e) del medesimo Bando prescrive l’allegazione inter alia “della delibera di approvazione dell’intervento, se il proponente è un ente pubblico”.
Il Comune ha depositato in allegato alla domanda di finanziamento: 1. la delibera di Giunta Comunale n. 136/2020 di approvazione del progetto definitivo (richiamato nella determina dirigenziale n. 1273/2020); 2. la determina dirigenziale n. 1273/2020 concernente la progettazione esecutiva.
Tale adempimento è sufficiente per ritenere regolare ed ammissibile la domanda di partecipazione.
Come già statuito da questa Sezione in un caso analogo (cfr. sentenza TAR Lazio IV bis n. 5355/2023) la disposizione del bando recata dall’art. 6, lett. e) non richiedeva una deliberazione di Giunta Comunale di ratifica di quanto approvato con la determina dirigenziale citata in premessa posto che il progetto è stato ritualmente approvato in prima istanza dall’organo di indirizzo politico (approvazione da parte della Giunta comunale del progetto definitivo) e poi per gli aspetti tecnici e di dettaglio dall’organo dirigenziale (progetto esecutivo); risulta rispettata dunque la disposizione del bando invocata dall’amministrazione che si limita a richiedere “l’approvazione dell’intervento”; va poi rilevato che in ragione dell’art. 6, lett. c) del bando poteva essere prodotto il “progetto definitivo o esecutivo, redatto ai sensi dell’articolo 23 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50” e nel caso di specie sono stati depositati entrambi; il progetto esecutivo risulta peraltro correttamente allegato in quanto non essendo ravvisabili profili di discrezionalità politico-amministrativa, esso appare “di esclusiva competenza dirigenziale ex art. 107 del d. lgs. n. 267/2000, con la conseguenza che alcun atto di ratifica del progetto esecutivo poteva essere richiesto” (così sentenza n. 5355/2023 cit.).
La mancata produzione di un documento che in realtà non doveva essere prodotto, non può quindi ricadere in termini di violazione della par condicio tra i competitori, con la conseguenza del venir meno della motivazione di esclusione del Comune ricorrente recata dagli atti impugnati.
In conclusione il ricorso deve essere accolto e per l’effetto annullata la mancata ammissione del progetto del Comune ricorrente.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei termini indicati.
Condanna la Presidenza del Consiglio dei Ministri alla rifusione delle spese di lite in favore del Comune ricorrente, liquidate in euro 2.500, oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 5 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
IE RE, Presidente
CA De RO, Consigliere, Estensore
Claudia Favaccio, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| CA De RO | IE RE |
IL SEGRETARIO