Sentenza 19 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Palermo, sez. II, sentenza 19/06/2025, n. 1351 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Palermo |
| Numero : | 1351 |
| Data del deposito : | 19 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 19/06/2025
N. 01351/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00485/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 485 del 2025, proposto da TO MO, rappresentata e difesa dagli avv.ti Girolamo Rubino e Daniele Piazza, con domicilio digitale come da PEC da registri di giustizia;
contro
l’Assessorato Regionale dei Beni Culturali e dell’Identità Siciliana - Dipartimento Regionale Beni Culturali e Identità Siciliana - Soprintendenza per i Beni Culturali e Ambientali di Agrigento, in persona dell’Assessore pro tempore, rappresentato e difeso ope legis dall'Avvocatura Distrettuale di Palermo con domicilio digitale come da PEC da Registri di giustizia;
per l'ottemperanza:
al giudicato di cui alla sentenza del T.a.r. Sicilia-Palermo, sez. II, n. 1493/2024;
Visti il ricorso, con i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio Amministrazione intimata;
Visti gli atti tutti del giudizio;
Visti gli artt. 112 ss. c.p.a.;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 19 giugno 2025, il Presidente, dott.ssa Federica Cabrini;
Uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Rilevato che:
- parte ricorrente, con ricorso ritualmente notificato e depositato, ha adito il T.a.r. per ottenere l’esecuzione del giudicato formatosi sul provvedimento in epigrafe indicato, per la parte in cui, a seguito della compensazione delle spese del giudizio, l’Amministrazione avrebbe dovuto rifondere l’importo pagato a titolo di contributo unificato;
Rilevato che parte ricorrente lamenta l’inottemperanza al giudicato e chiede che venga ordinato all’Amministrazione obbligata di provvedere al pagamento della somma dovuta, e che, per l’ipotesi di perdurante inottemperanza, venga nominato un Commissario ad acta, con vittoria di spese e condanna al pagamento della penalità di mora ai sensi dell’art. 114, c. 4, lett. e), d.lgs. n. 104/2010;
Rilevato che l’Assessorato si è costituito in giudizio, con memoria di mera forma, nulla eccependo quanto alla mancata ottemperanza al giudicato;
Alla camera di consiglio del giorno 19/6/2025, il ricorso è stato trattenuto in decisione.
Il ricorso è fondato nei limiti, nei sensi e per gli effetti di seguito specificati:
- risulta dalla documentazione di causa quanto segue: il provvedimento per la cui esecuzione è causa, è stato ritualmente notificato e trasmesso all’Amministrazione regionale, è passato in giudicato e sono decorsi i termini di legge per provvedere;
- nulla ha opposto l’Assessorato in ordine alla mancata ottemperanza rispetto all’obbligo di rifusione dell’importo pagato a titolo di contributo unificato nel giudizio deciso con la sentenza della cui ottemperanza si tratta, obbligo che discende dalla legge (v. art. 13, c. 6 bis, d.p.r. n. 115/2002);
- va rigettata la domanda di condanna dell’amministrazione inadempiente al pagamento della penalità di cui all’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., in ragione, della natura ampiamente satisfattiva del tasso di interesse da applicarsi per il ritardo con decorrenza fissata dal passaggio in giudicato della sentenza oggetto di ottemperanza.
Ritenuto, in conclusione, che:
- va dichiarato l’obbligo dell’Amministrazione regionale di conformarsi al giudicato di cui in epigrafe, provvedendo al pagamento della somma in forza dello stesso risultante dovuta in favore della parte ricorrente, nel termine di giorni sessanta (60) dalla comunicazione in via amministrativa – o dalla notificazione a cura di parte, se anteriore - della presente sentenza;
- per l’ipotesi di inutile decorso del termine di cui sopra, va nominato fin d’ora quale Commissario ad acta il Segretario Generale della Regione Siciliana, con facoltà di delega ad un dirigente o funzionario dell’amministrazione regionale, dotato delle necessarie competenze, affinché, su istanza della parte interessata, provveda in via sostitutiva a tutti gli adempimenti esecutivi nell’ulteriore termine di giorni sessanta (60);
- le spese del giudizio di ottemperanza (da liquidarsi in dispositivo, tenuto conto della natura seriale della controversia, assimilabile ai giudizi civili di esecuzione mobiliare – cfr., ex multis, T.a.r. Palermo, sez. II, 11/4/2017, n. 993), debbano seguire, come di regola, la soccombenza;
- il compenso del Commissario ad acta, da richiedersi nel rispetto del termine di cui all’art. 71 d.p.r. n. 115/2002, è posto a carico dell’Amministrazione regionale e sarà eventualmente liquidato con separato decreto dopo che sarà documentato l’avvenuto espletamento dell’incarico.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso come in epigrafe indicato, lo accoglie nei limiti, nei sensi e per gli effetti di cui in motivazione.
Condanna l’Amministrazione regionale resistente al pagamento delle spese di giudizio, che si liquidano, in favore di parte ricorrente, nel complessivo importo di euro 300,00 (euro trecento/00), oltre iva, c.p.a. e rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15 per cento.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 19 giugno 2025 con l'intervento dei magistrati:
Federica Cabrini, Presidente, Estensore
Antonino Scianna, Primo Referendario
Fabrizio Giallombardo, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| Federica Cabrini |
IL SEGRETARIO