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Sentenza 4 dicembre 2024
Sentenza 4 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lucca, sentenza 04/12/2024, n. 505 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lucca |
| Numero : | 505 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2024 |
Testo completo
N. R.G. 4447/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI LUCCA
Il Tribunale di Lucca, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Gerardo Boragine Presidente estensore
Dott.ssa Michela Boi Giudice
Dott.ssa Maria Giulia D'Ettore Giudice riunito in camera di consiglio in data 4/12/2024, sentita la relazione del Presidente estensore, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa in epigrafe indicata promossa con ricorso ex art. 473-bis.51 cod. proc. civ. depositato in data 1/10/2024 da
(C.F. ), con il patrocinio Parte_1 C.F._1 dell'Avvocato BEATRICE GINI ed elettivamente domiciliata presso lo studio dello stesso in Lucca
(LU), viale Giacomo Puccini n. 311/B, giusta procura in atti e
(C.F. , con il patrocinio dell'Avvocato CLAUDIO Parte_2 C.F._2
VECOLI ed elettivamente domiciliato presso lo studio dello stesso in Viareggio (LU), via Nino Bixio
n. 30, giusta procura in atti con
l'intervento del Pubblico Ministero avente ad oggetto: divorzio su domanda congiunta - scioglimento del matrimonio con le conclusioni congiunte di seguito testualmente riportate:
«
1. Affidare la figlia minore ad entrambi i genitori con collocamento presso la Persona_1 madre nella casa familiare, ove vive altresì il figlio primogenito maggiorenne Persona_2 disponendo ampi e liberi tempi di permanenza della stessa con il padre.
2. Assegnare alla madre, Signora , la casa familiare sita in Comune in Parte_1
Viareggio (LU), via Pompeo Batoni n. 5, intestata al Signor e al fratello Parte_2 CP_1
in ragione dei diritti pari a ½ pro capite, rappresentata all'Agenzia delle Entrate - Territorio
[...] di Lucca – Catasto Fabbricati del Comune di Viareggio – Ufficio Provinciale di Lucca al Foglio 9,
Particella 827, subalterno 2, unitamente ai beni mobili, arredi e corredi ivi contenuti.
1
3. Disporre a carico del padre, Signor l'obbligo di contribuire al mantenimento dei Parte_2 figli maggiorenne ma non autonomo economicamente, e , minorenne, Persona_2 Persona_1 nella misura di Euro 450,00 mensili (Euro 225,00 per ciascun figlio) da corrispondere alla madre entro il giorno 5 di ogni mese, rivalutabile annualmente in base alla variazione degli indici ISTAT a decorrere dagli accordi di separazione, nonché di corrispondere il 50% delle spese straordinarie relative ai figli stessi da intendersi come da protocollo adottato dal Tribunale di Lucca in data
7.10.2020.
4. Disporre che l'A.U.U. (assegno unico universale) venga suddiviso al 50% tra i genitori».
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473-bis.51 cod. proc. civ., personalmente sottoscritto, i coniugi - premesso di avere contratto matrimonio in Viareggio (LU) il 20/6/2009, antecedentemente al quale sono nati i due figli
(nato il [...]), maggiorenne ma non ancora economicamente autosufficiente, e Persona_2
(nata il [...]), ancora minorenne - hanno congiuntamente richiesto di ottenere la Persona_1 dichiarazione di scioglimento del matrimonio alle condizioni dai medesimi concordate ed in epigrafe trascritte.
Le parti, inoltre, hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, contenenti le istanze e conclusioni congiunte.
Il decreto di fissazione dell'udienza di comparizione dei coniugi è stato comunicato al Pubblico Ministero per gli adempimenti prescritti dall'art. 473-bis.51, comma 3, cod. proc. civ. Con successive note scritte, depositate in sostituzione dell'udienza, i coniugi hanno confermato integralmente le condizioni di cui al ricorso congiunto.
Nel merito, osserva il Collegio che, emergendo dal tenore del ricorso la irreversibilità della frattura determinatasi tra i coniugi e la impossibilità della ricostituzione, tra di loro, della comunione materiale e spirituale, la domanda diretta ad ottenere la dichiarazione di scioglimento del matrimonio merita di essere accolta, sussistendone i presupposti ex art. 3, comma 1, n. 2), lett. b), della legge 1/12/1970, n.
898.
Il Tribunale, preso atto dell'accordo intervenuto tra le parti ed osservato che le condizioni congiuntamente rassegnate sono legittime e non contrarie alla legge e sono, altresì, sia conformi all'interesse dei coniugi sia rispondenti all'obiettivo interesse dei figli, ritiene che le stesse possano essere recepite, nulla ostando al loro integrale accoglimento.
La domanda congiunta dei coniugi può, pertanto, essere recepita, non sussistendo motivi per disattendere la volontà delle parti.
In ragione delle conclusioni congiuntamente formulate, si giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.
P. Q. M.
Il Tribunale di Lucca, definitivamente pronunciando, così provvede:
a) DICHIARA lo scioglimento del matrimonio contratto tra Parte_1
e in Viareggio (LU) in data 20/6/2009, debitamente trascritto nel Registro Parte_2 degli Atti di Matrimonio del Comune di Viareggio (LU) all'Atto Numero 28, Parte I, Ufficio primo, dell'Anno 2009;
b) PRENDE ATTO degli accordi intervenuti tra le parti e provvede in conformità alle condizioni dalle medesime congiuntamente rassegnate, da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte;
c) DICHIARA interamente compensate le spese di lite;
2 d) MANDA alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale di
Stato Civile del Comune di Viareggio (LU) per le prescritte annotazioni e le consequenziali ulteriori incombenze.
Così deciso in Lucca, il 4/12/2024.
Il Presidente estensore
Gerardo Boragine
Si dispone che, ai sensi dell'art. 52, comma 2, D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice della privacy), in caso di utilizzazione della presente sentenza in qualsiasi forma, sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti.
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI LUCCA
Il Tribunale di Lucca, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Gerardo Boragine Presidente estensore
Dott.ssa Michela Boi Giudice
Dott.ssa Maria Giulia D'Ettore Giudice riunito in camera di consiglio in data 4/12/2024, sentita la relazione del Presidente estensore, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa in epigrafe indicata promossa con ricorso ex art. 473-bis.51 cod. proc. civ. depositato in data 1/10/2024 da
(C.F. ), con il patrocinio Parte_1 C.F._1 dell'Avvocato BEATRICE GINI ed elettivamente domiciliata presso lo studio dello stesso in Lucca
(LU), viale Giacomo Puccini n. 311/B, giusta procura in atti e
(C.F. , con il patrocinio dell'Avvocato CLAUDIO Parte_2 C.F._2
VECOLI ed elettivamente domiciliato presso lo studio dello stesso in Viareggio (LU), via Nino Bixio
n. 30, giusta procura in atti con
l'intervento del Pubblico Ministero avente ad oggetto: divorzio su domanda congiunta - scioglimento del matrimonio con le conclusioni congiunte di seguito testualmente riportate:
«
1. Affidare la figlia minore ad entrambi i genitori con collocamento presso la Persona_1 madre nella casa familiare, ove vive altresì il figlio primogenito maggiorenne Persona_2 disponendo ampi e liberi tempi di permanenza della stessa con il padre.
2. Assegnare alla madre, Signora , la casa familiare sita in Comune in Parte_1
Viareggio (LU), via Pompeo Batoni n. 5, intestata al Signor e al fratello Parte_2 CP_1
in ragione dei diritti pari a ½ pro capite, rappresentata all'Agenzia delle Entrate - Territorio
[...] di Lucca – Catasto Fabbricati del Comune di Viareggio – Ufficio Provinciale di Lucca al Foglio 9,
Particella 827, subalterno 2, unitamente ai beni mobili, arredi e corredi ivi contenuti.
1
3. Disporre a carico del padre, Signor l'obbligo di contribuire al mantenimento dei Parte_2 figli maggiorenne ma non autonomo economicamente, e , minorenne, Persona_2 Persona_1 nella misura di Euro 450,00 mensili (Euro 225,00 per ciascun figlio) da corrispondere alla madre entro il giorno 5 di ogni mese, rivalutabile annualmente in base alla variazione degli indici ISTAT a decorrere dagli accordi di separazione, nonché di corrispondere il 50% delle spese straordinarie relative ai figli stessi da intendersi come da protocollo adottato dal Tribunale di Lucca in data
7.10.2020.
4. Disporre che l'A.U.U. (assegno unico universale) venga suddiviso al 50% tra i genitori».
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473-bis.51 cod. proc. civ., personalmente sottoscritto, i coniugi - premesso di avere contratto matrimonio in Viareggio (LU) il 20/6/2009, antecedentemente al quale sono nati i due figli
(nato il [...]), maggiorenne ma non ancora economicamente autosufficiente, e Persona_2
(nata il [...]), ancora minorenne - hanno congiuntamente richiesto di ottenere la Persona_1 dichiarazione di scioglimento del matrimonio alle condizioni dai medesimi concordate ed in epigrafe trascritte.
Le parti, inoltre, hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, contenenti le istanze e conclusioni congiunte.
Il decreto di fissazione dell'udienza di comparizione dei coniugi è stato comunicato al Pubblico Ministero per gli adempimenti prescritti dall'art. 473-bis.51, comma 3, cod. proc. civ. Con successive note scritte, depositate in sostituzione dell'udienza, i coniugi hanno confermato integralmente le condizioni di cui al ricorso congiunto.
Nel merito, osserva il Collegio che, emergendo dal tenore del ricorso la irreversibilità della frattura determinatasi tra i coniugi e la impossibilità della ricostituzione, tra di loro, della comunione materiale e spirituale, la domanda diretta ad ottenere la dichiarazione di scioglimento del matrimonio merita di essere accolta, sussistendone i presupposti ex art. 3, comma 1, n. 2), lett. b), della legge 1/12/1970, n.
898.
Il Tribunale, preso atto dell'accordo intervenuto tra le parti ed osservato che le condizioni congiuntamente rassegnate sono legittime e non contrarie alla legge e sono, altresì, sia conformi all'interesse dei coniugi sia rispondenti all'obiettivo interesse dei figli, ritiene che le stesse possano essere recepite, nulla ostando al loro integrale accoglimento.
La domanda congiunta dei coniugi può, pertanto, essere recepita, non sussistendo motivi per disattendere la volontà delle parti.
In ragione delle conclusioni congiuntamente formulate, si giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.
P. Q. M.
Il Tribunale di Lucca, definitivamente pronunciando, così provvede:
a) DICHIARA lo scioglimento del matrimonio contratto tra Parte_1
e in Viareggio (LU) in data 20/6/2009, debitamente trascritto nel Registro Parte_2 degli Atti di Matrimonio del Comune di Viareggio (LU) all'Atto Numero 28, Parte I, Ufficio primo, dell'Anno 2009;
b) PRENDE ATTO degli accordi intervenuti tra le parti e provvede in conformità alle condizioni dalle medesime congiuntamente rassegnate, da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte;
c) DICHIARA interamente compensate le spese di lite;
2 d) MANDA alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale di
Stato Civile del Comune di Viareggio (LU) per le prescritte annotazioni e le consequenziali ulteriori incombenze.
Così deciso in Lucca, il 4/12/2024.
Il Presidente estensore
Gerardo Boragine
Si dispone che, ai sensi dell'art. 52, comma 2, D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice della privacy), in caso di utilizzazione della presente sentenza in qualsiasi forma, sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti.
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