TRIB
Sentenza 16 marzo 2025
Sentenza 16 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 16/03/2025, n. 600 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 600 |
| Data del deposito : | 16 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
I sezione civile
Il Collegio così composto:
dott.ssa Marta Ienzi Presidente
dott.ssa Filomena Albano Giudice
Giudice rel. dott.ssa Francesca Cosentino
nella causa civile iscritta al n. 1617/2024 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
TRA
Parte_1
Avv. Andrea Camporota
E
Controparte_1
Avv. Antonio M. De Filippis con l'intervento del P.M.
OGGETTO: separazione personale dei coniugi e divorzio congiunto
CONCLUSIONI: come in atti
MOTIVAZIONE
Esaminati gli atti;
visto l'accordo tra le parti di seguito indicato:
"1. I coniugi vivranno separati nel mutuo rispetto;
2. Il figlio minore Per_1 verrà affidato ad entrambi i genitori, i quali eserciteranno la responsabilità genitoriale separatamente limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione e durante i tempi di permanenza del figlio presso ciascuno di loro. Le decisioni di maggiore interesse afferenti l'educazione, l'istruzione, la salute e la scelta della residenza abituale saranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori, tenuto conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del figlio. Il minore risiederà prevalentemente presso la madre all'indirizzo della casa coniugale detto (Roma, Via Cogoleto n. 50); atteso che ambedue i coniugi concordano sulla necessità di salvaguardare la frequentazione del minore con ambedue i genitori, il padre potrà vederlo ed averlo con sé a fine settimana alternati, con le seguenti modalità, salvi in ogni caso diversi accordi tra i coniugi:
a. Dal venerdì dopo scuola al lunedì mattina, quando il padre lo accompagnerà a scuola nel periodo scolastico, e presso il domicilio della madre nel periodo di chiusura delle scuole;
b. Durante la settimana, il martedì dall'uscita di scuola con il pernotto fino alla mattina successiva all'entrata di scuola;
c. Durante i week end nei quali il figlio starà con la madre, il padre potrà prenderlo, oltre al martedì nella modalità di cui sopra, il venerdì dall'uscita di scuola e fino a prima di cena, quando dovrà riportarlo presso il domicilio della madre;
c. nel periodo estivo di chiusura delle scuole: per 30 giorni, dei quali almeno 15 anche consecutivi durante il mese di agosto;
tali periodi verranno concordati anno per anno, entro la data del 31 maggio;
d. Le festività natalizie, pasquali e durante le festività del 25 aprile, 1 maggio, 2 giugno, 29 giugno,
1 novembre e 8 dicembre, verranno gestite autonomamente tra i coniugi almeno una settimana prima di ogni festività e, in caso di disaccordo, verranno considerate in maniera alternata di anno in anno (quanto alle festività natalizie, in maniera che il minore rimanga ad anni alterni con ognuno dei genitori almeno 7 giorni consecutivi, compreso, rispettivamente, il giorno di Natale e quello di
Capodanno);
Parte_13. La casa coniugale sita a Roma, in via Cogoleto n. 50, di proprietà della Sig.ra resterà
abitata dalla stessa con il figlio ed il marito se ne è già allontanato asportando tutti i suoi beni personali;
4. Il marito corrisponderà alla moglie, entro il giorno 5 di ogni mese, a titolo di contributo per il mantenimento del figlio Per_1(tenuto conto delle attuali esigenze del figlio, del relativo tenore di vita goduto in costanza di convivenza con entrambi i genitori, dei tempi di permanenza presso ciascun genitore stabiliti in questa sede), la somma mensile di euro 500,00 (euro cinquecento/00), che si rivaluterà annualmente in base all'indice Istat;
con la precisazione, di cui al Protocollo
d'intesa con il Foro sottoscritto il 17 dicembre 2014, per cui sono comprese nell'assegno di mantenimento le seguenti spese: vitto, abbigliamento, contributo per spese dell'abitazione, spese per tasse scolastiche (eccetto quelle universitarie) e materiale scolastico di cancelleria, mensa, medicinali da banco (comprensivi anche di antibiotici, antipiretici e comunque di medicinali necessari alla cura di patologie ordinarie e/o stagionali), spese di trasporto urbano (tessera autobus e metro), carburante, ricarica cellullare, uscite didattiche organizzate dalla scuola in ambito giornaliero, prescuola, dopo scuola e baby sitter se già presenti nell'organizzazione familiare prima della separazione, trattamenti estetici (parrucchiere, estetista, ecc.). Sono altresì a carico del padre nella misura del 50% e della madre nella misura del 50% le spese straordinarie con le specificazioni di cui al Protocollo d'intesa con il Foro sottoscritto il 17 dicembre 2014, che di seguito si trascrivono: spese straordinarie subordinate al consenso di entrambi i genitori, suddivise nelle seguenti categorie: a) scolastiche: iscrizioni e rette di scuole private e iscrizioni, rette ed eventuali spese alloggiative, ove fuori sede, di università pubbliche e private, ripetizioni, viaggi di istruzione organizzati dalla scuola, prescuola, doposcuola e baby sitter se l'esigenza nasce con la separazione e deve coprire l'orario di lavoro del genitore che li utilizza;
b) spese di natura ludica o parascolastica: corsi di lingua o attività artistiche (musica, disegno, pittura), corsi di informatica, centri estivi, viaggi di istruzione, vacanze trascorse autonomamente senza i genitori, spese di acquisto e manutenzione straordinaria di mezzi di trasporto (mini-car, macchina, motorino, moto); c) spese sportive: attività sportiva comprensiva dell'attrezzatura e di quanto necessario per lo svolgimento dell'eventuale attività agonistica;
d) spese medico-sanitarie: spese per interventi chirurgici, spese odontoiatriche, oculistiche e sanitarie non effettuate tramite SSN, spese mediche e di degenza per interventi presso strutture pubbliche o private convenzionate, esami diagnostici, analisi cliniche, visite specialistiche, cicli di psicoterapia e logopedia;
spese straordinarie “obbligatorie” per le quali non è richiesta la previa concertazione: libri scolastici, spese sanitarie urgenti, acquisto di farmaci prescritti ad eccezione di quelli da banco, spese per interventi chirurgici indifferibili sia presso strutture pubbliche che private, spese ortodontiche, oculistiche e sanitarie effettuate tramite il SSN in difetto di accordo sulla terapia con specialista privato, spese di bollo e di assicurazione per il mezzo di trasporto. Con riguardo alle spese straordinarie da concordare il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 giorni) ovvero in un termine all'uopo fissato;
in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta;
5. I coniugi riconoscono reciprocamente la loro autonomia economica e pertanto provvederanno autonomamente al proprio mantenimento;
6. I coniugi si concedono il reciproco assenso e consenso al rilascio o al rinnovo della carta d'identità e del passaporto."; visto il contegno processuale delle parti e, in particolare, la loro constatata indisponibilità ad una riconciliazione, che dimostrano la fondatezza dell'assunto secondo il quale la convivenza coniugale
è divenuta intollerabile;
ritenuto che possa essere pronunciata la separazione giudiziale tra i coniugi;
ritenuto che
nulla osti alla conferma delle condizioni dette, valutato l'interesse del figlio minore;
ritenuto di dover rimettere la causa sul ruolo per prosieguo in ordine alla domanda di divorzio,
come da separata ordinanza,
P. Q. M.
Il Tribunale così decide:
-pronuncia la separazione personale delle parti, coniugate in data 16.9.2006 in Anguillara Sabazia
(RM);
-ordina all'ufficiale dello stato civile del predetto Comune di procedere all'annotazione della presente sentenza (registro degli atti di matrimonio del predetto Comune dell'anno 2006, parte II,
atto n. 37 serie A );
,
-conferma le condizioni concordate tra le parti di cui in parte motiva;
- rimette la causa sul ruolo per il prosieguo in ordine alla domanda di divorzio, come da separata ordinanza;
-spese al definitivo.
Così deciso in Roma, 7.3.2025
IL GIUDICE REL. IL PRESIDENTE
dott.ssa Marta Ienzi dott.ssa Francesca Cosentino
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
I sezione civile
Il Collegio così composto:
dott.ssa Marta Ienzi Presidente
dott.ssa Filomena Albano Giudice
Giudice rel. dott.ssa Francesca Cosentino
nella causa civile iscritta al n. 1617/2024 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
TRA
Parte_1
Avv. Andrea Camporota
E
Controparte_1
Avv. Antonio M. De Filippis con l'intervento del P.M.
OGGETTO: separazione personale dei coniugi e divorzio congiunto
CONCLUSIONI: come in atti
MOTIVAZIONE
Esaminati gli atti;
visto l'accordo tra le parti di seguito indicato:
"1. I coniugi vivranno separati nel mutuo rispetto;
2. Il figlio minore Per_1 verrà affidato ad entrambi i genitori, i quali eserciteranno la responsabilità genitoriale separatamente limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione e durante i tempi di permanenza del figlio presso ciascuno di loro. Le decisioni di maggiore interesse afferenti l'educazione, l'istruzione, la salute e la scelta della residenza abituale saranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori, tenuto conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del figlio. Il minore risiederà prevalentemente presso la madre all'indirizzo della casa coniugale detto (Roma, Via Cogoleto n. 50); atteso che ambedue i coniugi concordano sulla necessità di salvaguardare la frequentazione del minore con ambedue i genitori, il padre potrà vederlo ed averlo con sé a fine settimana alternati, con le seguenti modalità, salvi in ogni caso diversi accordi tra i coniugi:
a. Dal venerdì dopo scuola al lunedì mattina, quando il padre lo accompagnerà a scuola nel periodo scolastico, e presso il domicilio della madre nel periodo di chiusura delle scuole;
b. Durante la settimana, il martedì dall'uscita di scuola con il pernotto fino alla mattina successiva all'entrata di scuola;
c. Durante i week end nei quali il figlio starà con la madre, il padre potrà prenderlo, oltre al martedì nella modalità di cui sopra, il venerdì dall'uscita di scuola e fino a prima di cena, quando dovrà riportarlo presso il domicilio della madre;
c. nel periodo estivo di chiusura delle scuole: per 30 giorni, dei quali almeno 15 anche consecutivi durante il mese di agosto;
tali periodi verranno concordati anno per anno, entro la data del 31 maggio;
d. Le festività natalizie, pasquali e durante le festività del 25 aprile, 1 maggio, 2 giugno, 29 giugno,
1 novembre e 8 dicembre, verranno gestite autonomamente tra i coniugi almeno una settimana prima di ogni festività e, in caso di disaccordo, verranno considerate in maniera alternata di anno in anno (quanto alle festività natalizie, in maniera che il minore rimanga ad anni alterni con ognuno dei genitori almeno 7 giorni consecutivi, compreso, rispettivamente, il giorno di Natale e quello di
Capodanno);
Parte_13. La casa coniugale sita a Roma, in via Cogoleto n. 50, di proprietà della Sig.ra resterà
abitata dalla stessa con il figlio ed il marito se ne è già allontanato asportando tutti i suoi beni personali;
4. Il marito corrisponderà alla moglie, entro il giorno 5 di ogni mese, a titolo di contributo per il mantenimento del figlio Per_1(tenuto conto delle attuali esigenze del figlio, del relativo tenore di vita goduto in costanza di convivenza con entrambi i genitori, dei tempi di permanenza presso ciascun genitore stabiliti in questa sede), la somma mensile di euro 500,00 (euro cinquecento/00), che si rivaluterà annualmente in base all'indice Istat;
con la precisazione, di cui al Protocollo
d'intesa con il Foro sottoscritto il 17 dicembre 2014, per cui sono comprese nell'assegno di mantenimento le seguenti spese: vitto, abbigliamento, contributo per spese dell'abitazione, spese per tasse scolastiche (eccetto quelle universitarie) e materiale scolastico di cancelleria, mensa, medicinali da banco (comprensivi anche di antibiotici, antipiretici e comunque di medicinali necessari alla cura di patologie ordinarie e/o stagionali), spese di trasporto urbano (tessera autobus e metro), carburante, ricarica cellullare, uscite didattiche organizzate dalla scuola in ambito giornaliero, prescuola, dopo scuola e baby sitter se già presenti nell'organizzazione familiare prima della separazione, trattamenti estetici (parrucchiere, estetista, ecc.). Sono altresì a carico del padre nella misura del 50% e della madre nella misura del 50% le spese straordinarie con le specificazioni di cui al Protocollo d'intesa con il Foro sottoscritto il 17 dicembre 2014, che di seguito si trascrivono: spese straordinarie subordinate al consenso di entrambi i genitori, suddivise nelle seguenti categorie: a) scolastiche: iscrizioni e rette di scuole private e iscrizioni, rette ed eventuali spese alloggiative, ove fuori sede, di università pubbliche e private, ripetizioni, viaggi di istruzione organizzati dalla scuola, prescuola, doposcuola e baby sitter se l'esigenza nasce con la separazione e deve coprire l'orario di lavoro del genitore che li utilizza;
b) spese di natura ludica o parascolastica: corsi di lingua o attività artistiche (musica, disegno, pittura), corsi di informatica, centri estivi, viaggi di istruzione, vacanze trascorse autonomamente senza i genitori, spese di acquisto e manutenzione straordinaria di mezzi di trasporto (mini-car, macchina, motorino, moto); c) spese sportive: attività sportiva comprensiva dell'attrezzatura e di quanto necessario per lo svolgimento dell'eventuale attività agonistica;
d) spese medico-sanitarie: spese per interventi chirurgici, spese odontoiatriche, oculistiche e sanitarie non effettuate tramite SSN, spese mediche e di degenza per interventi presso strutture pubbliche o private convenzionate, esami diagnostici, analisi cliniche, visite specialistiche, cicli di psicoterapia e logopedia;
spese straordinarie “obbligatorie” per le quali non è richiesta la previa concertazione: libri scolastici, spese sanitarie urgenti, acquisto di farmaci prescritti ad eccezione di quelli da banco, spese per interventi chirurgici indifferibili sia presso strutture pubbliche che private, spese ortodontiche, oculistiche e sanitarie effettuate tramite il SSN in difetto di accordo sulla terapia con specialista privato, spese di bollo e di assicurazione per il mezzo di trasporto. Con riguardo alle spese straordinarie da concordare il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 giorni) ovvero in un termine all'uopo fissato;
in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta;
5. I coniugi riconoscono reciprocamente la loro autonomia economica e pertanto provvederanno autonomamente al proprio mantenimento;
6. I coniugi si concedono il reciproco assenso e consenso al rilascio o al rinnovo della carta d'identità e del passaporto."; visto il contegno processuale delle parti e, in particolare, la loro constatata indisponibilità ad una riconciliazione, che dimostrano la fondatezza dell'assunto secondo il quale la convivenza coniugale
è divenuta intollerabile;
ritenuto che possa essere pronunciata la separazione giudiziale tra i coniugi;
ritenuto che
nulla osti alla conferma delle condizioni dette, valutato l'interesse del figlio minore;
ritenuto di dover rimettere la causa sul ruolo per prosieguo in ordine alla domanda di divorzio,
come da separata ordinanza,
P. Q. M.
Il Tribunale così decide:
-pronuncia la separazione personale delle parti, coniugate in data 16.9.2006 in Anguillara Sabazia
(RM);
-ordina all'ufficiale dello stato civile del predetto Comune di procedere all'annotazione della presente sentenza (registro degli atti di matrimonio del predetto Comune dell'anno 2006, parte II,
atto n. 37 serie A );
,
-conferma le condizioni concordate tra le parti di cui in parte motiva;
- rimette la causa sul ruolo per il prosieguo in ordine alla domanda di divorzio, come da separata ordinanza;
-spese al definitivo.
Così deciso in Roma, 7.3.2025
IL GIUDICE REL. IL PRESIDENTE
dott.ssa Marta Ienzi dott.ssa Francesca Cosentino