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Sentenza 3 gennaio 2025
Sentenza 3 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pavia, sentenza 03/01/2025, n. 2 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pavia |
| Numero : | 2 |
| Data del deposito : | 3 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PAVIA
SEZIONE II CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Marina Bellegrandi Presidente relatore
Dott.ssa Laura Cortellaro Giudice
Dott.ssa Claudia Caldore Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 4252 /2024 R.V.G. promossa da
, (C.F. , Parte_1 C.F._1
e da
, (C.F. ), Parte_2 C.F._2 entrambi con il patrocinio dell'Avv. COLLI GIUSEPPE e con domicilio eletto presso il suo studio sito in Vigevano, Via Cesarea n. 12;
i quali hanno contratto matrimonio con rito civile in Cilavegna, in data 26/10/2002, il cui atto è stato iscritto nel Registro degli atti di matrimonio del Comune di Cilavegna alla Parte I, n. 6, dell'anno 2002; separati consensualmente con decreto di omologa del 23 febbraio 2023;
e con l'intervento del Pubblico Ministero, il quale nulla ha opposto
CONCLUSIONI
I coniugi sopra indicati richiedevano pronuncia divorzile alle seguenti condizioni: Per_
“a)-il figlio rimane con collocazione prevalente presso il padre e libertà di visite e frequentazione, accollandosi il sig. tutte le spese ed i costi di mantenimento del Parte_1 figlio anche per le spese extra come da protocollo del Tribunale di Pavia, come fatto fino ad ora;
b)-i coniugi danno atto che la casa di via Togliatti n. 15, già precedentemente casa coniugale intestata alla sig.ra dal 2016, è stata acquistata col contributo del sig. Parte_2
e la stessa sig.ra si impegna fin da ora a trasferirne la Parte_1 Parte_2 Per_ proprietà al figlio qualora dovesse lasciarla;
c)-i coniugi dichiarano di aver definito ogni questione patrimoniale, di essere autonomi ed autosufficienti e di non aver nulla a che pretendere reciprocamente;
d)-i coniugi rilasciano sin da ora l'autorizzazione al rilascio dei documenti validi per l'espatrio”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 09.10.2024, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti,
i coniugi hanno richiesto pronuncia divorzile alle condizioni sopraindicate.
Le parti all'udienza del 29.11.2024, tenutasi in presenza, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno confermato le condizioni concordate.
Si dà atto che è stata data comunicazione al PM ai sensi degli artt. 70 e 71 cpc.
Rileva il Collegio che la domanda di scioglimento del matrimonio avanzata da entrambe le parti deve essere accolta, in quanto fondata. Infatti le prove documentali depositate (decreto del
Tribunale di Pavia del 23.02.2023 con il quale è stata omologata la separazione personale dei coniugi, certificati anagrafici di residenza e di stato di famiglia delle parti) dimostrano che la separazione si è protratta ininterrottamente dalla data della comparizione dei coniugi davanti al
Presidente del Tribunale nel giudizio di separazione. Si è pertanto verificata la fattispecie prevista dall'art. 3, n. 2, lett. b) della L.
1.12.1970 n. 898 e successive modificazioni quale ragione che determina lo scioglimento del matrimonio.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e che le altre condizioni non appaiono contrarie a norme imperative e all'ordine pubblico, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
PER QUESTI MOTIVI
il Tribunale di Pavia, definitivamente pronunciando così statuisce:
• pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto da e da Parte_1
in Cilavegna il giorno 26/10/2002 (atto n. 6, parte I, Parte_2 anno 2002);
• ordina all'ufficiale dello stato civile del comune suddetto di procedere all'annotazione della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge.
• omologa le condizioni di divorzio inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
• prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
Pavia, così deciso nella camera di consiglio del 10.12.2024
La Presidente
Dott.ssa Marina Bellegrandi
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PAVIA
SEZIONE II CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Marina Bellegrandi Presidente relatore
Dott.ssa Laura Cortellaro Giudice
Dott.ssa Claudia Caldore Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 4252 /2024 R.V.G. promossa da
, (C.F. , Parte_1 C.F._1
e da
, (C.F. ), Parte_2 C.F._2 entrambi con il patrocinio dell'Avv. COLLI GIUSEPPE e con domicilio eletto presso il suo studio sito in Vigevano, Via Cesarea n. 12;
i quali hanno contratto matrimonio con rito civile in Cilavegna, in data 26/10/2002, il cui atto è stato iscritto nel Registro degli atti di matrimonio del Comune di Cilavegna alla Parte I, n. 6, dell'anno 2002; separati consensualmente con decreto di omologa del 23 febbraio 2023;
e con l'intervento del Pubblico Ministero, il quale nulla ha opposto
CONCLUSIONI
I coniugi sopra indicati richiedevano pronuncia divorzile alle seguenti condizioni: Per_
“a)-il figlio rimane con collocazione prevalente presso il padre e libertà di visite e frequentazione, accollandosi il sig. tutte le spese ed i costi di mantenimento del Parte_1 figlio anche per le spese extra come da protocollo del Tribunale di Pavia, come fatto fino ad ora;
b)-i coniugi danno atto che la casa di via Togliatti n. 15, già precedentemente casa coniugale intestata alla sig.ra dal 2016, è stata acquistata col contributo del sig. Parte_2
e la stessa sig.ra si impegna fin da ora a trasferirne la Parte_1 Parte_2 Per_ proprietà al figlio qualora dovesse lasciarla;
c)-i coniugi dichiarano di aver definito ogni questione patrimoniale, di essere autonomi ed autosufficienti e di non aver nulla a che pretendere reciprocamente;
d)-i coniugi rilasciano sin da ora l'autorizzazione al rilascio dei documenti validi per l'espatrio”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 09.10.2024, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti,
i coniugi hanno richiesto pronuncia divorzile alle condizioni sopraindicate.
Le parti all'udienza del 29.11.2024, tenutasi in presenza, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno confermato le condizioni concordate.
Si dà atto che è stata data comunicazione al PM ai sensi degli artt. 70 e 71 cpc.
Rileva il Collegio che la domanda di scioglimento del matrimonio avanzata da entrambe le parti deve essere accolta, in quanto fondata. Infatti le prove documentali depositate (decreto del
Tribunale di Pavia del 23.02.2023 con il quale è stata omologata la separazione personale dei coniugi, certificati anagrafici di residenza e di stato di famiglia delle parti) dimostrano che la separazione si è protratta ininterrottamente dalla data della comparizione dei coniugi davanti al
Presidente del Tribunale nel giudizio di separazione. Si è pertanto verificata la fattispecie prevista dall'art. 3, n. 2, lett. b) della L.
1.12.1970 n. 898 e successive modificazioni quale ragione che determina lo scioglimento del matrimonio.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e che le altre condizioni non appaiono contrarie a norme imperative e all'ordine pubblico, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
PER QUESTI MOTIVI
il Tribunale di Pavia, definitivamente pronunciando così statuisce:
• pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto da e da Parte_1
in Cilavegna il giorno 26/10/2002 (atto n. 6, parte I, Parte_2 anno 2002);
• ordina all'ufficiale dello stato civile del comune suddetto di procedere all'annotazione della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge.
• omologa le condizioni di divorzio inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
• prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
Pavia, così deciso nella camera di consiglio del 10.12.2024
La Presidente
Dott.ssa Marina Bellegrandi
pag. 2 di 2