CGT1
Sentenza 18 febbraio 2026
Sentenza 18 febbraio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Siena, sez. II, sentenza 18/02/2026, n. 63 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Siena |
| Numero : | 63 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 63/2026
Depositata il 18/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SIENA Sezione 2, riunita in udienza il 16/02/2026 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
TURTURICI FILIPPO, Presidente e Relatore
BANINI TIZIANO, Giudice
BONARI CLAUDIO, Giudice
in data 16/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 285/2025 depositato il 04/12/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via Grezar 14 00142 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. Entrate Direzione Provinciale Siena - Viale Europa 69 53100 Siena SI
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- FERMO AMMINISTRATIVO n. 09780202500013501000 IRPEF-ALTRO 2014
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 36/2026 depositato il 17/02/2026 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 (cf. CF_Ricorrente_1), residente a [...], rappresentata e difesa dall'Avv. Difensore_1 (cf. CF_Difensore_1), presso il cui studio sito in Roma, Indirizzo_2
, è elettivamente domiciliata, proponeva ricorso avverso la comunicazione preventiva di fermo amministrativo (Documento n. 09780202500013501000- Fascicolo n. 2024/000431928), notificato in data
05 settembre 2025, sia nei confronti− l'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Siena, con sede in
Siena, Viale Europa, 69 - Loc. Due Ponti, che dell'Agenzia delle Entrate Riscossione (cf.13756881002), con sede legale in Roma, Via G. Grezar n. 14.
Parte ricorrente così premetteva:”L'odierna ricorrente è la moglie del defunto Avv. Nominativo_1 del quale, unitamente ai figli coeredi, ha accettato l'eredità avvalendosi dell'istituto del beneficio di inventario ai sensi degli art. 484 e 490 cod. civ. (All. n. 3) ed è stato redatto il relativo inventario (All. n. 4). Ciò nonostante, in data 5 settembre 2025 la ricorrente ha ricevuto la notifica della comunicazione preventiva di fermo amministrativo in epigrafe che sembrerebbe derivare da una cartella di pagamento - mai notificata alla odierna deducente - recante una pretesa a titolo di maggiori imposte, oltre sanzioni ed interessi, asseritamente dovute dal de cuius per un ammontare complessivo di euro 68.475,88”.
Parte ricorrente indicava il seguente motivo di impugnazione:”-Illegittimità ed infondatezza della comunicazione preventivo di fermo amministrativo e della cartella di pagamento stante l'assenza di responsabilità economica e patrimoniale dell'accettante l'eredità con il beneficio di inventario”.
Tutte le argomentazioni difensive di parte ricorrente sono da intendersi qui richiamate ed integralmente trascritte.
Parte ricorrente così concludeva: “….accogliere il presente ricorso e, per l'effetto, annullare la comunicazione preventiva di fermo amministrativo e la cartella di pagamento presupposta in quanto mai notificata condannando parte resistente alla refusione delle spese, competenze ed onorari del presente giudizio”.
L'Agenzia delle Entrate di Siena si costituiva in giudizio, così premettendo: ”Con ricorso del 05.11.2025 la sig.ra Ricorrente_1 (c.f CF_Ricorrente_1), erede accettante con beneficio di inventario del coniuge Nominativo_1, impugna la comunicazione preventiva di fermo amministrativo n. 097 80 2025 00013501000 notificatale in data 06.09.2025 dall'AdER in esecuzione della pretesa impositiva di euro
68.351,92, oltre spese di esecuzione di euro 123,96, cui alla cartella di pagamento n. 097 2022 0008240660 emessa a seguito della liquidazione dei modelli Unico del de cuius relativi agli anni d'imposta 2014 e 2015. La contribuente eccepisce, con un unico motivo di ricorso, la illegittimità della comunicazione preventiva di fermo e della antecedente cartella di pagamento citata. La ragione della illegittimità è ravvisata nell'assenza di una responsabilità economica e patrimoniale per i debiti tributari del de cuius in quanto erede accettante con beneficio di inventario e, come tale, chiamato a rispondere nei limiti del patrimonio ereditario. Il motivo, così definito, si traduce, però, nel lamentare l'assenza sia di un precedente atto impositivo, esplicativo della pretesa e del presupposto impositivo maturato in capo al de cuius, sia della comunicazione di irregolarità quale atto presupposto alla cartella su menzionata. L'Ufficio, a seguito di coordinamento con l'AdER Lazio, comunica l'annullamento dell'atto impugnato, in esecuzione provvisoria della sentenza non definitiva della
CGT di Siena n. 168/1/25 del 15.09.2025 depositata il 14.10.2025, che, pronunciandosi sulla cartella di pagamento n. 097 2022 0008240660 relativa alla liquidazione dei modelli Unico del de cuius aa.ii. 2014 e 2015, ne ha disposto l'annullamento".
Parte resistente così concludeva: “…chiede la cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese di lite considerato che la pronuncia è stata resa, nonché depositata, successivamente alla notifica dell'atto impugnato”.
All'udienza del 16.02.2026 la causa veniva trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte, esaminati gli atti e ritenuta cessata la materia del contendere , di conseguenza, non può altro che dichiarare l'estinzione del giudizio ai sensi dell'art.46 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, ritenendo giusto e ragionevole compensare le spese di lite integralmente tra le parti.
P.Q.M.
La Corte dichiara l'estinzione del processo. Spese compensate.
Depositata il 18/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SIENA Sezione 2, riunita in udienza il 16/02/2026 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
TURTURICI FILIPPO, Presidente e Relatore
BANINI TIZIANO, Giudice
BONARI CLAUDIO, Giudice
in data 16/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 285/2025 depositato il 04/12/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via Grezar 14 00142 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. Entrate Direzione Provinciale Siena - Viale Europa 69 53100 Siena SI
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- FERMO AMMINISTRATIVO n. 09780202500013501000 IRPEF-ALTRO 2014
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 36/2026 depositato il 17/02/2026 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 (cf. CF_Ricorrente_1), residente a [...], rappresentata e difesa dall'Avv. Difensore_1 (cf. CF_Difensore_1), presso il cui studio sito in Roma, Indirizzo_2
, è elettivamente domiciliata, proponeva ricorso avverso la comunicazione preventiva di fermo amministrativo (Documento n. 09780202500013501000- Fascicolo n. 2024/000431928), notificato in data
05 settembre 2025, sia nei confronti− l'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Siena, con sede in
Siena, Viale Europa, 69 - Loc. Due Ponti, che dell'Agenzia delle Entrate Riscossione (cf.13756881002), con sede legale in Roma, Via G. Grezar n. 14.
Parte ricorrente così premetteva:”L'odierna ricorrente è la moglie del defunto Avv. Nominativo_1 del quale, unitamente ai figli coeredi, ha accettato l'eredità avvalendosi dell'istituto del beneficio di inventario ai sensi degli art. 484 e 490 cod. civ. (All. n. 3) ed è stato redatto il relativo inventario (All. n. 4). Ciò nonostante, in data 5 settembre 2025 la ricorrente ha ricevuto la notifica della comunicazione preventiva di fermo amministrativo in epigrafe che sembrerebbe derivare da una cartella di pagamento - mai notificata alla odierna deducente - recante una pretesa a titolo di maggiori imposte, oltre sanzioni ed interessi, asseritamente dovute dal de cuius per un ammontare complessivo di euro 68.475,88”.
Parte ricorrente indicava il seguente motivo di impugnazione:”-Illegittimità ed infondatezza della comunicazione preventivo di fermo amministrativo e della cartella di pagamento stante l'assenza di responsabilità economica e patrimoniale dell'accettante l'eredità con il beneficio di inventario”.
Tutte le argomentazioni difensive di parte ricorrente sono da intendersi qui richiamate ed integralmente trascritte.
Parte ricorrente così concludeva: “….accogliere il presente ricorso e, per l'effetto, annullare la comunicazione preventiva di fermo amministrativo e la cartella di pagamento presupposta in quanto mai notificata condannando parte resistente alla refusione delle spese, competenze ed onorari del presente giudizio”.
L'Agenzia delle Entrate di Siena si costituiva in giudizio, così premettendo: ”Con ricorso del 05.11.2025 la sig.ra Ricorrente_1 (c.f CF_Ricorrente_1), erede accettante con beneficio di inventario del coniuge Nominativo_1, impugna la comunicazione preventiva di fermo amministrativo n. 097 80 2025 00013501000 notificatale in data 06.09.2025 dall'AdER in esecuzione della pretesa impositiva di euro
68.351,92, oltre spese di esecuzione di euro 123,96, cui alla cartella di pagamento n. 097 2022 0008240660 emessa a seguito della liquidazione dei modelli Unico del de cuius relativi agli anni d'imposta 2014 e 2015. La contribuente eccepisce, con un unico motivo di ricorso, la illegittimità della comunicazione preventiva di fermo e della antecedente cartella di pagamento citata. La ragione della illegittimità è ravvisata nell'assenza di una responsabilità economica e patrimoniale per i debiti tributari del de cuius in quanto erede accettante con beneficio di inventario e, come tale, chiamato a rispondere nei limiti del patrimonio ereditario. Il motivo, così definito, si traduce, però, nel lamentare l'assenza sia di un precedente atto impositivo, esplicativo della pretesa e del presupposto impositivo maturato in capo al de cuius, sia della comunicazione di irregolarità quale atto presupposto alla cartella su menzionata. L'Ufficio, a seguito di coordinamento con l'AdER Lazio, comunica l'annullamento dell'atto impugnato, in esecuzione provvisoria della sentenza non definitiva della
CGT di Siena n. 168/1/25 del 15.09.2025 depositata il 14.10.2025, che, pronunciandosi sulla cartella di pagamento n. 097 2022 0008240660 relativa alla liquidazione dei modelli Unico del de cuius aa.ii. 2014 e 2015, ne ha disposto l'annullamento".
Parte resistente così concludeva: “…chiede la cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese di lite considerato che la pronuncia è stata resa, nonché depositata, successivamente alla notifica dell'atto impugnato”.
All'udienza del 16.02.2026 la causa veniva trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte, esaminati gli atti e ritenuta cessata la materia del contendere , di conseguenza, non può altro che dichiarare l'estinzione del giudizio ai sensi dell'art.46 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, ritenendo giusto e ragionevole compensare le spese di lite integralmente tra le parti.
P.Q.M.
La Corte dichiara l'estinzione del processo. Spese compensate.