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Sentenza 17 febbraio 2026
Sentenza 17 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sardegna, sez. II, sentenza 17/02/2026, n. 118 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sardegna |
| Numero : | 118 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 118/2026
Depositata il 17/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SARDEGNA Sezione 2, riunita in udienza il
10/02/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
DI PIETRO GIUSEPPE, Presidente
TT NC, Relatore
DIOZZI FABIO, Giudice
in data 10/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 378/2022 depositato il 21/06/2022
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Quartucciu
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso protocollo.quartucciu@legalmail.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 678/2021 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale CAGLIARI sez. 1 e pubblicata il 20/12/2021
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 169 TASI 2015 a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Comune di Quartucciu ha notificato alla società Ricorrente_1., esercente l'attività di costruzioni edili, l'Avviso di Accertamento n. 169/2015 del 20/10/2020 con il quale ha contestato l'omesso versamento di
TASI per l'anno d'imposta 2015 per i terreni identificati al catasto dato catastale_1 , calcolata su un valore per mq. di euro 100,00.
Avverso l'avviso la società ha presentato ricorso alla Commissione tributaria provinciale di Cagliari che, con sentenza n. 678/2021, lo ha respinto, con la condanna alle spese di €. 700.
La Ricorrente_1 ha appellato la sentenza chiedendone la riforma, mentre il Comune ne ha chiesto la conferma.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La società ripropone nell'appello gli stessi motivi già indicati nel ricorso introduttivo e precisamente:
1) VIZIO DI MOTIVAZIONE DELL'ATTO DI ACCERTAMENTO IMPUGNATO;
2) INATTENDIBILITÀ DEL VALORE DI EURO 100,00 PER MQ.
I primi giudici hanno respinto le eccezioni della società con ampia ed esaustiva motivazione che questa
Corte condivide.
In particolare, in relazione al primo punto, hanno affermato che:” quanto alla lamentata mancanza delle motivazioni, questa Commissione Tributaria prende atto del fatto che, l'area soggetta al giudizio della controversia è identificata al catasto dato catastale_1 ed inserita come destinazione urbanistica nel dato catastale_2 senza piano attuativo, e che l'imposta richiesta stata determinata sulla base del valore attribuito con delibera di Giunta Comunale n. 86 del 2011, la quale ha stabilito e imposto per l'area di riferimento il valore di €.
1.000 a mq.”
“Non vi è alcun obbligo in capo all'Amministrazione di allegare all'avviso di accertamento la summenzionata delibera in quanto si tratta di atti “giuridicamente noti pe effetto ed in conseguenza dell'avvenuto espletamento delle formalità di legge relative alla loro pubblicazione” (Cass. 13105/2012 e Cass. 22254/2016)”
“Quindi l'atto, per effetto del richiamo alla delibera 86/2011, viene ritenuto correttamente motivato”
La società non ha indicato ulteriori elementi idonei rispetto a quelli già evidenziati nel ricorso introduttivo e su cui i primi giudici si sono pronunciati con ampia ed esaustiva motivazione, che questo Collegio condivide, anche alla luce della costante giurisprudenza della Suprema Corte.
Infatti, “l'avviso di accertamento IMU deve considerarsi correttamente motivato quando viene data la possibilità al destinatario dello stesso di aver piena contezza della pretesa tributaria, al fine di poter esercitare il suo occorre, peraltro, ribadire che in tema di ICI, secondo principi applicabili anche all'IMU, l'obbligo motivazionale dell'accertamento deve ritenersi adempiuto tutte le volte in cui il contribuente sia stato posto in grado di conoscere la pretesa tributaria nei suoi elementi essenziali e, quindi, di contestare efficacemente l'an ed il quantum dell'imposta, ed in particolare, il requisito motivazionale esige, oltre alla puntualizzazione degli estremi soggettivi ed oggettivi della posizione creditoria dedotta, soltanto l'indicazione dei fatti astrattamente giustificativi di essa, che consentano di delimitare l'ambito delle ragioni adducibili dall'ente impositore nell'eventuale successiva fase contenziosa, restando, poi, affidate al giudizio di impugnazione dell'atto le questioni riguardanti l'effettivo verificarsi dei fatti stessi e la loro idoneità a dare sostegno alla pretesa impositiva (cfr. Cass. n. 1694 del 24/01/2018; Cass. n. 26431 del 08/11/2017), situazione, certamente, verificatasi nella fattispecie in esame secondo quanto è dato anche desumere dal tenore delle difese dei contribuenti. (Ordinanza Sez. 5 N. 5509/2024).
È nel caso in specie, come anche affermato dai primi giudici, la società ha avuto modo di difendersi, esponendo puntualmente le ragioni di fatto e di diritto per cui chiede l'annullamento dell'avviso.
Anche il secondo motivo è infondato.
I primi giudici hanno affermato che “il valore di stima è stato anche determinato dall'Agenzia delle Entrate in data 24.09.2015, su un'area avente le medesime caratteristiche di quelle oggetto dell'impugnato accertamento. Anzi, l'Agenzia delle Entrate, nella stima eseguita nel 2015, anno a cui si riferisce l'imposta, valuta aree equivalenti e limitrofe e in mancanza di pianificazione, con un valore unitario di €. 109,00/mq, quindi anche superiore a quanto stabilito dall'Amministrazione.
“È incontrovertibile, alla luce di quanto sopra, la congruità del valore attribuito dal Comune di Quartucciu all'area di proprietà della società ricorrente e la conseguente infondatezza di quanto da quest'ultima sostenuto. La valutazione di €. 40,00 a mq. indicata dalla ricorrente, non è corroborata da alcun tipo di riscontro oggettivo ed inoltre è in totale contrasto con quanto emerge dalla documentazione prodotta dall'Amministrazione.”
La società insiste nell'indicare la valutazione delle aree in €. 40, che sarebbe il valore di acquisto delle citate aree nell'anno 2008, che il Comune non ritiene attendibile, affermando che “l'asserita inattendibilità del valore delle aree di proprietà della Ricorrente_1 s.r.l. non può trovare alcun sostegno nella valutazione tecnico – estimativa del 2018 la quale è stata unicamente citata, ma non allegata all'atto introduttivo del ricorso in
CTP; infatti, detta relazione, oltre ad essere stata redatta nel 2018, è riferita ad un'area ricadente in zona
C3 la quale, notoriamente, ha un valore inferiore rispetto alla zona C4 sulla quale insiste l'area di proprietà della ricorrente.
La controparte afferma che l'area di sua proprietà per l'anno di imposta di riferimento (2015) non potesse avere un valore superiore ad € 40,00; tuttavia, tale affermazione non è corroborata da alcun tipo di riscontro oggettivo ed inoltre, è in totale contrasto con quanto emerge dalla documentazione prodotta da codesta difesa.
L'acquisto effettuato dalla ricorrente nel 2008, può ritenersi effettuato in un momento alla stessa favorevole e, cioè, in un momento in cui la crisi che sfociò nel crack della banca Lehman Brothers, occorso com'è noto il 15.09.2008, abbia rappresentato solo il culmine di una crisi finanziaria iniziata diversi anni prima e i cui segnali arrivarono già con la crisi finanziaria dei mutui subprime che iniziò nel 2006.”
Preliminarmente, deve osservarsi che la valutazione dei terreni di €. 40 al mq si riferisce al 2008, mentre la l'accertamento è del 2015, dopo ben otto anni;
inoltre, la valutazione del 2008 in un periodo storico caratterizzato da una profonda crisi del mercato immobiliare sfavorevole per la compravendita degli immobili.
È come affermato da questa Corte in un'analoga vertenza tra gli stessi soggetti (la n.1345/2025) “In particolare, non è oggettivamente valida l'eccezione che per un'area limitrofa classificata in zona C3 sia stato indicato un valore di vendita inferiore a quello determinato dal Comune, in quanto la differenza principale tra un'area fabbricabile C3 e un'area C4 risiede nella loro destinazione d'uso: C3 è per aree a prevalente destinazione residenziale con sviluppo rado, mentre C4 è per aree a destinazione residenziale-artigianale.
Ed il valore di un'area in zona C3 e C4 dipende non solo dalla specifica classificazione urbanistica, ma soprattutto da fattori oggettivi come l'esposizione, l'accessibilità, la vicinanza ai servizi, e le norme edilizie previste, per cui non può parlarsi di un valore intrinsecamente superiore o inferiore, in quanto è necessario analizzare i singoli piani regolatori locali e la posizione delle aree per determinare le differenze e il valore specifico di ognuna di esse.”
Per quanto sopra, si respinge l'appello. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in 1.000, oltre al
15% per spese generali.
P.Q.M.
La Corte si respinge l'appello. Spese €. 1.000, oltre il 15% per spese generali.
Cagliari, 10.02.2026
Il Giudice Relatore Il Presidente
CO TT PP di TR
Depositata il 17/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SARDEGNA Sezione 2, riunita in udienza il
10/02/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
DI PIETRO GIUSEPPE, Presidente
TT NC, Relatore
DIOZZI FABIO, Giudice
in data 10/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 378/2022 depositato il 21/06/2022
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Quartucciu
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso protocollo.quartucciu@legalmail.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 678/2021 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale CAGLIARI sez. 1 e pubblicata il 20/12/2021
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 169 TASI 2015 a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Comune di Quartucciu ha notificato alla società Ricorrente_1., esercente l'attività di costruzioni edili, l'Avviso di Accertamento n. 169/2015 del 20/10/2020 con il quale ha contestato l'omesso versamento di
TASI per l'anno d'imposta 2015 per i terreni identificati al catasto dato catastale_1 , calcolata su un valore per mq. di euro 100,00.
Avverso l'avviso la società ha presentato ricorso alla Commissione tributaria provinciale di Cagliari che, con sentenza n. 678/2021, lo ha respinto, con la condanna alle spese di €. 700.
La Ricorrente_1 ha appellato la sentenza chiedendone la riforma, mentre il Comune ne ha chiesto la conferma.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La società ripropone nell'appello gli stessi motivi già indicati nel ricorso introduttivo e precisamente:
1) VIZIO DI MOTIVAZIONE DELL'ATTO DI ACCERTAMENTO IMPUGNATO;
2) INATTENDIBILITÀ DEL VALORE DI EURO 100,00 PER MQ.
I primi giudici hanno respinto le eccezioni della società con ampia ed esaustiva motivazione che questa
Corte condivide.
In particolare, in relazione al primo punto, hanno affermato che:” quanto alla lamentata mancanza delle motivazioni, questa Commissione Tributaria prende atto del fatto che, l'area soggetta al giudizio della controversia è identificata al catasto dato catastale_1 ed inserita come destinazione urbanistica nel dato catastale_2 senza piano attuativo, e che l'imposta richiesta stata determinata sulla base del valore attribuito con delibera di Giunta Comunale n. 86 del 2011, la quale ha stabilito e imposto per l'area di riferimento il valore di €.
1.000 a mq.”
“Non vi è alcun obbligo in capo all'Amministrazione di allegare all'avviso di accertamento la summenzionata delibera in quanto si tratta di atti “giuridicamente noti pe effetto ed in conseguenza dell'avvenuto espletamento delle formalità di legge relative alla loro pubblicazione” (Cass. 13105/2012 e Cass. 22254/2016)”
“Quindi l'atto, per effetto del richiamo alla delibera 86/2011, viene ritenuto correttamente motivato”
La società non ha indicato ulteriori elementi idonei rispetto a quelli già evidenziati nel ricorso introduttivo e su cui i primi giudici si sono pronunciati con ampia ed esaustiva motivazione, che questo Collegio condivide, anche alla luce della costante giurisprudenza della Suprema Corte.
Infatti, “l'avviso di accertamento IMU deve considerarsi correttamente motivato quando viene data la possibilità al destinatario dello stesso di aver piena contezza della pretesa tributaria, al fine di poter esercitare il suo occorre, peraltro, ribadire che in tema di ICI, secondo principi applicabili anche all'IMU, l'obbligo motivazionale dell'accertamento deve ritenersi adempiuto tutte le volte in cui il contribuente sia stato posto in grado di conoscere la pretesa tributaria nei suoi elementi essenziali e, quindi, di contestare efficacemente l'an ed il quantum dell'imposta, ed in particolare, il requisito motivazionale esige, oltre alla puntualizzazione degli estremi soggettivi ed oggettivi della posizione creditoria dedotta, soltanto l'indicazione dei fatti astrattamente giustificativi di essa, che consentano di delimitare l'ambito delle ragioni adducibili dall'ente impositore nell'eventuale successiva fase contenziosa, restando, poi, affidate al giudizio di impugnazione dell'atto le questioni riguardanti l'effettivo verificarsi dei fatti stessi e la loro idoneità a dare sostegno alla pretesa impositiva (cfr. Cass. n. 1694 del 24/01/2018; Cass. n. 26431 del 08/11/2017), situazione, certamente, verificatasi nella fattispecie in esame secondo quanto è dato anche desumere dal tenore delle difese dei contribuenti. (Ordinanza Sez. 5 N. 5509/2024).
È nel caso in specie, come anche affermato dai primi giudici, la società ha avuto modo di difendersi, esponendo puntualmente le ragioni di fatto e di diritto per cui chiede l'annullamento dell'avviso.
Anche il secondo motivo è infondato.
I primi giudici hanno affermato che “il valore di stima è stato anche determinato dall'Agenzia delle Entrate in data 24.09.2015, su un'area avente le medesime caratteristiche di quelle oggetto dell'impugnato accertamento. Anzi, l'Agenzia delle Entrate, nella stima eseguita nel 2015, anno a cui si riferisce l'imposta, valuta aree equivalenti e limitrofe e in mancanza di pianificazione, con un valore unitario di €. 109,00/mq, quindi anche superiore a quanto stabilito dall'Amministrazione.
“È incontrovertibile, alla luce di quanto sopra, la congruità del valore attribuito dal Comune di Quartucciu all'area di proprietà della società ricorrente e la conseguente infondatezza di quanto da quest'ultima sostenuto. La valutazione di €. 40,00 a mq. indicata dalla ricorrente, non è corroborata da alcun tipo di riscontro oggettivo ed inoltre è in totale contrasto con quanto emerge dalla documentazione prodotta dall'Amministrazione.”
La società insiste nell'indicare la valutazione delle aree in €. 40, che sarebbe il valore di acquisto delle citate aree nell'anno 2008, che il Comune non ritiene attendibile, affermando che “l'asserita inattendibilità del valore delle aree di proprietà della Ricorrente_1 s.r.l. non può trovare alcun sostegno nella valutazione tecnico – estimativa del 2018 la quale è stata unicamente citata, ma non allegata all'atto introduttivo del ricorso in
CTP; infatti, detta relazione, oltre ad essere stata redatta nel 2018, è riferita ad un'area ricadente in zona
C3 la quale, notoriamente, ha un valore inferiore rispetto alla zona C4 sulla quale insiste l'area di proprietà della ricorrente.
La controparte afferma che l'area di sua proprietà per l'anno di imposta di riferimento (2015) non potesse avere un valore superiore ad € 40,00; tuttavia, tale affermazione non è corroborata da alcun tipo di riscontro oggettivo ed inoltre, è in totale contrasto con quanto emerge dalla documentazione prodotta da codesta difesa.
L'acquisto effettuato dalla ricorrente nel 2008, può ritenersi effettuato in un momento alla stessa favorevole e, cioè, in un momento in cui la crisi che sfociò nel crack della banca Lehman Brothers, occorso com'è noto il 15.09.2008, abbia rappresentato solo il culmine di una crisi finanziaria iniziata diversi anni prima e i cui segnali arrivarono già con la crisi finanziaria dei mutui subprime che iniziò nel 2006.”
Preliminarmente, deve osservarsi che la valutazione dei terreni di €. 40 al mq si riferisce al 2008, mentre la l'accertamento è del 2015, dopo ben otto anni;
inoltre, la valutazione del 2008 in un periodo storico caratterizzato da una profonda crisi del mercato immobiliare sfavorevole per la compravendita degli immobili.
È come affermato da questa Corte in un'analoga vertenza tra gli stessi soggetti (la n.1345/2025) “In particolare, non è oggettivamente valida l'eccezione che per un'area limitrofa classificata in zona C3 sia stato indicato un valore di vendita inferiore a quello determinato dal Comune, in quanto la differenza principale tra un'area fabbricabile C3 e un'area C4 risiede nella loro destinazione d'uso: C3 è per aree a prevalente destinazione residenziale con sviluppo rado, mentre C4 è per aree a destinazione residenziale-artigianale.
Ed il valore di un'area in zona C3 e C4 dipende non solo dalla specifica classificazione urbanistica, ma soprattutto da fattori oggettivi come l'esposizione, l'accessibilità, la vicinanza ai servizi, e le norme edilizie previste, per cui non può parlarsi di un valore intrinsecamente superiore o inferiore, in quanto è necessario analizzare i singoli piani regolatori locali e la posizione delle aree per determinare le differenze e il valore specifico di ognuna di esse.”
Per quanto sopra, si respinge l'appello. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in 1.000, oltre al
15% per spese generali.
P.Q.M.
La Corte si respinge l'appello. Spese €. 1.000, oltre il 15% per spese generali.
Cagliari, 10.02.2026
Il Giudice Relatore Il Presidente
CO TT PP di TR