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Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 22/12/2025, n. 4527 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 4527 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
Tribunale di Napoli Nord R.G. 11829/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Napoli Nord
Seconda Sezione Civile
Il Tribunale in composizione monocratica e nella persona del dott. Alfredo Maffei ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella controversia civile iscritta R.G. 11829/2023 avente ad oggetto “azione di rivalsa” e pendente
TRA
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa, Parte_1
giusta procura in calce all'atto di citazione, dall'avv. Katy Rovini, unitamente alla quale
è elettivamente domiciliata in Napoli, al Centro Direzionale Isola G/7, presso lo studio dell'avv. Raffaele Russo
PARTE ATTRICE
E
, , , ed Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4 CP_5
[...]
CONVENUTI CONTUMACI
CONCLUSIONI Con note scritte depositate ai sensi dell'art 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza originariamente fissata per la data del 25.9.2025, la parte attrice, unica costituita, concludeva in conformità dei propri scritti difensivi e la causa veniva riservata in decisione con la concessione del termine di sessanta giorni per il deposito della comparsa conclusionale.
1 Tribunale di Napoli Nord R.G. 11829/2022
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato nella qualità di impresa Parte_1
designata per il F.G.V.S., citava in giudizio , , Controparte_1 Controparte_2 CP_3
ed quali eredi di
[...] Controparte_4 Controparte_5 Persona_1
proprietario dell'autocarro Fiat OM 40 tg. CE578429 in occasione del sinistro occorso in
Marcianise data 4.3.2003, risultato in quel frangente privo di copertura assicurativa, chiedendone la condanna al pagamento, in proprio favore, della somma di € 9.300,00 oltre interessi dalla notifica dell'atto di citazione al saldo, in via di regresso ai sensi dell'art. 292, co. 1, D.Lgs. n. 209 del 2005, avendo provveduto al risarcimento dei danni prodottisi nella qualità di impresa designata per il F.G.V.S.. La parte attrice esponeva inoltre che, dopo aver appreso il decesso del sig. , con missiva inoltrata Persona_1
il 24.2.2014, aveva chiesto agli odierni convenuti, quali eredi del formale intestatario del veicolo tamponante, il rimborso del predetto importo e che alcun riscontro era stato dato alla lettera di messa in mora ed al tentativo di negoziazione promosso.
Tutti i convenuti, ritualmente citati, restavano contumaci.
La domanda è fondata e va accolta.
Ed invero, parte attrice ha comprovato mediante i documenti versati in atti, la fondatezza della pretesa azionata ai sensi dell'art 292 comma 1 D.lgs 209 del 2005.
In particolare, la compagnia attrice ha depositato copia della scheda riepilogativa del rapporto di intervento della Polizia Stradale di Capua, sopraggiunta nell'immediatezza del sinistro.
Da tale documento si trae la prova della scopertura assicurativa del veicolo di proprietà di (Autocarro Fiat 40 tg. CE578429) e che il sinistro occorso il 4.3.2003 Persona_1
in Marcianise, alla via Leonardo da Vinci, si verificava per esclusiva responsabilità del conducente del predetto veicolo, identificato in (“In data 4.3.2003 alle Controparte_2
ore 17.25 circa, , alla guida dell'autocarro Fiat OM 40 targato Controparte_2
CE578429, solo a bordo percorreva la via L. Da Vinci con direzione di marcia centro abitato di Marcianise-Orta di Atella;
giunto all'intersezione stradale a T a sinistra con viale XXIV Maggio, centro abitato del Comune di Marcianise, tamponava il veicolo B
ATV SK Fabia targato B860DC condotto da solo a bordo, Controparte_6
proveniente dal viale XXIV Maggio si immetteva sulla via L. Da Vinci svoltando a
2 Tribunale di Napoli Nord R.G. 11829/2022
sinistra in direzione di Orta di Atella. L'urto si verificava con la parte anteriore centrale dell'autocarro contro la parte posteriore centrale destra dell'autovettura. A seguito dell'urto il veicolo B SK deviava a sinistra terminando la corsa contro il palo dell'illuminazione pubblica ivi esistente. Nell'occorso solo il conducente del veicolo B riportava lesioni e trasportato a mezzo 118 presso l'ospedale di Marcianise”).
Risulta documentalmente dimostrato che sia deceduto il 27.11.1999 e Persona_1
che a lui siano subentrati quali eredi sua moglie ed i suoi figli Controparte_5 CP_4
e (vedasi visura
[...] Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3
ipotecaria che dà conto della denuncia di successione ad opera degli eredi sopra indicati).
Ulteriore prova della loro qualità di eredi è data dal fatto che al Controparte_2
momento del sinistro era alla guida dell'autocarro ancora intestato al padre Per_1
benché all'epoca questi fosse già deceduto.
Risulta, altresì, provata l'esistenza del credito nei confronti dei convenuti, sorto a seguito dell'intervenuto pagamento, documentato da parte attrice mediante la produzione dei due atti di transazione e quietanza sottoscritti dai due soggetti danneggiati a seguito del sinistro. Invero, da tali atti si ricava che riceveva a titolo di indennizzo, Parte_2
per danni alla propria autovettura, la somma di € 4.150,00, e che Controparte_6
riceveva invece, per danni alla persona, l'indennizzo di € 5.150,00.
Di contro, nulla hanno dedotto i convenuti, i quali hanno preferito rimanere contumaci non fornendo la prova di aver provveduto al rimborso a seguito della richiesta inviata dalla società attrice.
Pertanto, in accoglimento della domanda attorea, , , Controparte_1 Controparte_2
, ed vanno condannati in solido al Controparte_3 Controparte_4 Controparte_5
pagamento dell'importo di € 9.300,00, oltre interessi al tasso legale dalla citazione fino al soddisfo.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate secondo i parametri di cui al DM
55/2014, tenuto conto dell'assenza di attività istruttoria.
P.Q.M.
IL TRIBUNALE DI NAPOLI NORD, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando nella controversia civile promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
3 Tribunale di Napoli Nord R.G. 11829/2022
• accoglie la domanda e, per l'effetto, condanna , , Controparte_1 Controparte_2
, ed al pagamento in solido, in Controparte_3 Controparte_4 Controparte_5
favore di impresa designata per la Regione Campania, per la Parte_1
gestione del Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada, dell'importo di € 9.300,00 oltre interessi legali come in parte motiva;
• condanna , , , Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4
ed al pagamento in solido, in favore di delle Controparte_5 Parte_1
spese processuali che si liquidano in € 264,00 per esborsi, € 1.700,00 per compenso, oltre IVA e CPA se dovute e rimborso forfettario delle spese generali nella misura del
15% del compenso complessivamente liquidato.
Così deciso in Aversa in data 22.12.2025
IL GIUDICE
dott. Alfredo Maffei
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Napoli Nord
Seconda Sezione Civile
Il Tribunale in composizione monocratica e nella persona del dott. Alfredo Maffei ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella controversia civile iscritta R.G. 11829/2023 avente ad oggetto “azione di rivalsa” e pendente
TRA
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa, Parte_1
giusta procura in calce all'atto di citazione, dall'avv. Katy Rovini, unitamente alla quale
è elettivamente domiciliata in Napoli, al Centro Direzionale Isola G/7, presso lo studio dell'avv. Raffaele Russo
PARTE ATTRICE
E
, , , ed Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4 CP_5
[...]
CONVENUTI CONTUMACI
CONCLUSIONI Con note scritte depositate ai sensi dell'art 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza originariamente fissata per la data del 25.9.2025, la parte attrice, unica costituita, concludeva in conformità dei propri scritti difensivi e la causa veniva riservata in decisione con la concessione del termine di sessanta giorni per il deposito della comparsa conclusionale.
1 Tribunale di Napoli Nord R.G. 11829/2022
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato nella qualità di impresa Parte_1
designata per il F.G.V.S., citava in giudizio , , Controparte_1 Controparte_2 CP_3
ed quali eredi di
[...] Controparte_4 Controparte_5 Persona_1
proprietario dell'autocarro Fiat OM 40 tg. CE578429 in occasione del sinistro occorso in
Marcianise data 4.3.2003, risultato in quel frangente privo di copertura assicurativa, chiedendone la condanna al pagamento, in proprio favore, della somma di € 9.300,00 oltre interessi dalla notifica dell'atto di citazione al saldo, in via di regresso ai sensi dell'art. 292, co. 1, D.Lgs. n. 209 del 2005, avendo provveduto al risarcimento dei danni prodottisi nella qualità di impresa designata per il F.G.V.S.. La parte attrice esponeva inoltre che, dopo aver appreso il decesso del sig. , con missiva inoltrata Persona_1
il 24.2.2014, aveva chiesto agli odierni convenuti, quali eredi del formale intestatario del veicolo tamponante, il rimborso del predetto importo e che alcun riscontro era stato dato alla lettera di messa in mora ed al tentativo di negoziazione promosso.
Tutti i convenuti, ritualmente citati, restavano contumaci.
La domanda è fondata e va accolta.
Ed invero, parte attrice ha comprovato mediante i documenti versati in atti, la fondatezza della pretesa azionata ai sensi dell'art 292 comma 1 D.lgs 209 del 2005.
In particolare, la compagnia attrice ha depositato copia della scheda riepilogativa del rapporto di intervento della Polizia Stradale di Capua, sopraggiunta nell'immediatezza del sinistro.
Da tale documento si trae la prova della scopertura assicurativa del veicolo di proprietà di (Autocarro Fiat 40 tg. CE578429) e che il sinistro occorso il 4.3.2003 Persona_1
in Marcianise, alla via Leonardo da Vinci, si verificava per esclusiva responsabilità del conducente del predetto veicolo, identificato in (“In data 4.3.2003 alle Controparte_2
ore 17.25 circa, , alla guida dell'autocarro Fiat OM 40 targato Controparte_2
CE578429, solo a bordo percorreva la via L. Da Vinci con direzione di marcia centro abitato di Marcianise-Orta di Atella;
giunto all'intersezione stradale a T a sinistra con viale XXIV Maggio, centro abitato del Comune di Marcianise, tamponava il veicolo B
ATV SK Fabia targato B860DC condotto da solo a bordo, Controparte_6
proveniente dal viale XXIV Maggio si immetteva sulla via L. Da Vinci svoltando a
2 Tribunale di Napoli Nord R.G. 11829/2022
sinistra in direzione di Orta di Atella. L'urto si verificava con la parte anteriore centrale dell'autocarro contro la parte posteriore centrale destra dell'autovettura. A seguito dell'urto il veicolo B SK deviava a sinistra terminando la corsa contro il palo dell'illuminazione pubblica ivi esistente. Nell'occorso solo il conducente del veicolo B riportava lesioni e trasportato a mezzo 118 presso l'ospedale di Marcianise”).
Risulta documentalmente dimostrato che sia deceduto il 27.11.1999 e Persona_1
che a lui siano subentrati quali eredi sua moglie ed i suoi figli Controparte_5 CP_4
e (vedasi visura
[...] Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3
ipotecaria che dà conto della denuncia di successione ad opera degli eredi sopra indicati).
Ulteriore prova della loro qualità di eredi è data dal fatto che al Controparte_2
momento del sinistro era alla guida dell'autocarro ancora intestato al padre Per_1
benché all'epoca questi fosse già deceduto.
Risulta, altresì, provata l'esistenza del credito nei confronti dei convenuti, sorto a seguito dell'intervenuto pagamento, documentato da parte attrice mediante la produzione dei due atti di transazione e quietanza sottoscritti dai due soggetti danneggiati a seguito del sinistro. Invero, da tali atti si ricava che riceveva a titolo di indennizzo, Parte_2
per danni alla propria autovettura, la somma di € 4.150,00, e che Controparte_6
riceveva invece, per danni alla persona, l'indennizzo di € 5.150,00.
Di contro, nulla hanno dedotto i convenuti, i quali hanno preferito rimanere contumaci non fornendo la prova di aver provveduto al rimborso a seguito della richiesta inviata dalla società attrice.
Pertanto, in accoglimento della domanda attorea, , , Controparte_1 Controparte_2
, ed vanno condannati in solido al Controparte_3 Controparte_4 Controparte_5
pagamento dell'importo di € 9.300,00, oltre interessi al tasso legale dalla citazione fino al soddisfo.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate secondo i parametri di cui al DM
55/2014, tenuto conto dell'assenza di attività istruttoria.
P.Q.M.
IL TRIBUNALE DI NAPOLI NORD, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando nella controversia civile promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
3 Tribunale di Napoli Nord R.G. 11829/2022
• accoglie la domanda e, per l'effetto, condanna , , Controparte_1 Controparte_2
, ed al pagamento in solido, in Controparte_3 Controparte_4 Controparte_5
favore di impresa designata per la Regione Campania, per la Parte_1
gestione del Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada, dell'importo di € 9.300,00 oltre interessi legali come in parte motiva;
• condanna , , , Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4
ed al pagamento in solido, in favore di delle Controparte_5 Parte_1
spese processuali che si liquidano in € 264,00 per esborsi, € 1.700,00 per compenso, oltre IVA e CPA se dovute e rimborso forfettario delle spese generali nella misura del
15% del compenso complessivamente liquidato.
Così deciso in Aversa in data 22.12.2025
IL GIUDICE
dott. Alfredo Maffei
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